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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/08/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17702/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17702/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
SPINNATO elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FEDERICO DEPRETIS elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o nullità del precetto, per i motivi dedotti e, conseguentemente, dichiarare nulla e di nessun effetto
l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato;
- accertata l'effettiva sussistenza di un debito residuo a carico dell'opponente, dichiarare il sig. Italiano tenuto a corrispondere alla signora la minor somma accertanda in corso di causa, secondo il CP_1 beneficio della rateazione concordato;
- accertato l'eventuale credito del verso la Pt_2
, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento delle somme CP_2 CP_1 effettivamente dovute e, conseguentemente, - compensare tra le parti le eventuali somme reciprocamente dovute. in via istruttoria previa esibizione in ogni caso ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto intestati e/o cointestati alla signora si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi CP_1 sui capitoli di prova dedotti in narrativa, da intendersi qui riportati tutti preceduti dalla rituale locuzione: “vero che”
Con vittoria di spese, a favore dell'avvocato antistatario, anche della fase sospensiva.
Parte convenuta:
In via preliminare ed urgente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione in corso e del titolo azionato;
In via preliminare Dichiarare inammissibile l'opposizione avversaria per i motivi illustrati
Nel merito Rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto
Nel merito in subordine Ridurre l'efficacia del precetto alle somme ritenute dovute dal Sig.
alla Sig.ra per i titoli e le ragioni dedotte;
Pt_1 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT
(art. 4, comma 1-bis) sia per la fase cautelare che per quella di merito.
In via istruttoria Con espressa riserva di ulteriormente, addurre, dedurre ed argomentare, nei termini di legge, ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva opposizione Pt_1 avverso il precetto ex art. 615 c.p.c., con il quale parte convenuta gli aveva ingiunto il CP_1 pagamento di euro 17.206,80 oltre alle spese di precetto, a titolo di assegno di mantenimento per i figli nel periodo compreso tra il luglio 2019 e il febbraio 2023 e tra il dicembre 2023 e il luglio
2024 come stabilito nella sentenza di separazione n. 3322/2022 del 25.7.2022 (euro 300 al mese oltre al 50% delle spese).
L'attore chiedeva di accertare l'illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o nullità del precetto opposto, fondando l'opposizione su: 1) eccezione di pagamento brevi manu o a mezzo dei servizi sociali;
2) corresponsione degli arretrati per euro 1.500 nel periodo agosto '23 - ottobre '24; 3) eccezione di compensazione con le spese straordinarie sostenute per i figli e per la casa;
4) inesistenza del credito nel periodo successivo al dicembre 2023, data del trasferimento dei minori presso la casa paterna;
5) intervenuto accordo modificativo con il deposito del ricorso congiunto per divorzio;
6) eccezione di prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti la mensilità di settembre
2019.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva l'integrale rigetto delle avversarie pretese, CP_1 contestando: l'esistenza e la validità di un accordo modificativo delle condizioni di separazione;
l'esistenza del contro credito opposto in compensazione e la possibilità in nuce di compensazione di crediti per spese con i crediti alimentari;
l'illegittimità del trasferimento dei minori presso la casa del padre contro il volere della madre;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per essere il dies a quo per calcolare il decorso del termine quello della sentenza di separazione e per essere intervenuti plurimi atti interruttivi.
In parziale accoglimento dell'istanza cautelare attorea, con ordinanza del 10.12.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per la somma eccedente gli euro
14.100, importo dato dalla differenza tra il credito vantato per 52 mensilità di mantenimento - ricomputato in euro 15.600 oltre rivalutazione rispetto all'importo precettato – e la somma non contestata di euro 1.500 versata dall'opponente a titolo di arretrati.
Ritenuto di non svolgere attività istruttoria, venivano assegnati alle parti i termini ex art 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie conclusive, ed all'udienza del
10.07.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. L'opposizione è parzialmente fondata.
Con l'atto introduttivo l'opponente contesta il diritto del credito di procedere esecutivamente, formulando così un'opposizione a precetto preventiva ex art 615 co 1 c.p.c., avverso il precetto del
11.7.2024 con il quale la convenuta opposta gli ha ingiunto il pagamento di € 17.206,80 credito portato dalla sentenza di separazione del Tribunale di Torino n. 3322/2022 del 25.7.2022 e con la quale era stabilito il suo contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 300 al mese oltre al 50% delle spese, assegni non corrisposti per il periodo compreso tra luglio 2019 e febbraio 2023
e tra il dicembre 2023 e il luglio 2024.
L'ammontare degli assegni non corrisposti è quantificato dal creditore in € 17206,80 mentre, operando i calcoli compresi di rivalutazione indicati nel precetto, deve essere riquantificato in €
16.756,80 (pari ad € 15600 per 52 mesi oltre rivalutazione).
I motivi di opposizione sono i seguenti: 1) eccezione di pagamento brevi manu o a mezzo dei servizi sociali;
2) corresponsione degli arretrati per € 1500 nel periodo agosto '23 ottobre '24; 3) eccezione di compensazione con le spese straordinarie sostenute per i figli e per la casa;
4) inesistenza del credito nel periodo successivo al dicembre 2023, data del trasferimento dei minori presso la casa paterna;
5) intervenuto accordo modificativo con il deposito del ricorso congiunto per divorzio;
6) eccezione di prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti la mensilità di settembre
2019.
Preliminarmente, occorre verificare la portata novativa dell'accordo di divorzio contenuto nel ricorso per divorzio congiunto redatto e depositato dalle parti in data 30.9.2023 che ha dato origine al procedimento RG 18850/23 poi non coltivato e quindi estinto. L'accordo, secondo l'opponente, prevedeva la riduzione degli assegni arretrati e non corrisposti per il mantenimento dei figli ad euro 100 al mese: la circostanza che le parti non abbiano coltivato il ricorso esclude che l'accordo, di portata diversa rispetto a quanto sostenuto dall'opponente posto che non era prevista la riduzione degli assegni ma solo la rateizzazione degli arretrati, possa avere inciso sul titolo posto in esecuzione con il precetto non avendo alcuna efficacia novativa un accordo non ratificato dal Tribunale su una materia, quella del mantenimento dei minori, sottratta alla disponibilità delle parti (sul punto vedi Cass. n. 24621/2015 richiamata da Cass. n. 5065/2021).
Analogamente, non può trovare accoglimento il motivo di opposizione che riguarda la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione paterna, modificata rispetto alla decisione del Tribunale su accordo delle parti dal mese di dicembre 2023. Anche in questo caso mancando la ratifica del
Tribunale che accerta la modificazione di fatto intervenuta in data successiva alla pronuncia della sentenza di separazione, l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli rimane disciplinato dal titolo posto in esecuzione sino alla sua modifica, anche con effetto retroattivo.
Non è, poi, contestata dalla parte opposta la corresponsione degli arretrati per € 1500 nel periodo compreso tra agosto '23 e ottobre '24 che va, quindi, a ridurre l'ammontare degli arretrati di mantenimento come indicati nel precetto nel periodo corrispondente.
Non risultano, invece, fondate le ulteriori eccezioni: eccezione di pagamento brevi manu o a mezzo dei servizi sociali, eccezione di compensazione con le spese straordinarie sostenute per i figli e per la casa e l'eccezione di prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti la mensilità di settembre
2019.
La prova che siano state corrisposte somme in contanti e brevi manu alla ex moglie a titolo di mantenimento per i figli non è stata raggiunta ed è la stessa parte opponente che ha affermato di non aver conservato la ricevuta dei pagamenti mentre, le prove orali dedotte sul punto, sono generiche perché prive di indicazioni in merito al tempo e al luogo del pagamento nonché dell'ammontare dello stesso.
Infine, l'eccezione di compensazione è inaccoglibile nella presente opposizione a precetto fondata su titolo esecutivo giudiziale stante la non compensabilità degli assegni alimentari ex art 447 c.c. con altre poste di credito poiché “l'assegno di mantenimento dei figli che presuppone uno stato di bisogno strutturale perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica la ragione creditoria è indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); analogamente l'eccezione di prescrizione non è fondata poiché al momento della notifica del precetto, il 17.9.2024, non era interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale dall'ordinanza presidenziale del
2.12.2019, interrotto dal deposito della sentenza di separazione del 25.7.2022 ed ulteriormente interrotto per effetto del deposito del ricorso congiunto per divorzio del 30.9.2023 con il quale è riconosciuto un debito per arretrati in capo all'opponente.
L'opposizione va quindi accolta per la minor somma di € 1500 (corresponsione dell'assegno di €
100 a titolo di arretrati per il periodo agosto 23 ottobre 24) da dedurre rispetto all'assegno rivalutato come ricalcolato in € 16.756,80 (pari ad € 15600 per 52 mesi oltre rivalutazione).
Il rigetto dell'opposizione per una parte consistente del credito azionato esclude che vi sia titolo per la ripetizione dell'indebito o per l'azione di arricchimento senza causa come, tardivamente, proposta dall'opponente in comparsa conclusionale.
Le istanze istruttorie, reiterate dalle parti con la precisazione delle conclusioni, sono da respingere per i motivi di cui all'ordinanza del 14.2.2025 che si intendono qui richiamati.
3. Le spese sono compensate per ¼ stante l'accoglimento dell'opposizione in minima parte e sono poste per ¾ a carico della parte opponente soccombente e liquidate al minimo dei parametri del d.m. 147/22 per la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione per la minor somma di € 1500;
Accerta il diritto del creditore di procedere esecutivamente con il precetto opposto per la somma di
€ 15.256,80;
Rigetta nel resto;
Condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta la quota di ¾ delle spese di lite che liquida per l'intero (1/1) in € 2540,00 per competenze professionali del presente giudizio (di cui euro
460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro 840,00 per trattazione ed euro 851,00 fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e accessori di legge.
Compensa per ¼ tra le parti le spese di lite.
Torino 11.8.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17702/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE Parte_1 C.F._1
SPINNATO elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FEDERICO DEPRETIS elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o nullità del precetto, per i motivi dedotti e, conseguentemente, dichiarare nulla e di nessun effetto
l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato;
- accertata l'effettiva sussistenza di un debito residuo a carico dell'opponente, dichiarare il sig. Italiano tenuto a corrispondere alla signora la minor somma accertanda in corso di causa, secondo il CP_1 beneficio della rateazione concordato;
- accertato l'eventuale credito del verso la Pt_2
, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento delle somme CP_2 CP_1 effettivamente dovute e, conseguentemente, - compensare tra le parti le eventuali somme reciprocamente dovute. in via istruttoria previa esibizione in ogni caso ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto intestati e/o cointestati alla signora si chiede l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi CP_1 sui capitoli di prova dedotti in narrativa, da intendersi qui riportati tutti preceduti dalla rituale locuzione: “vero che”
Con vittoria di spese, a favore dell'avvocato antistatario, anche della fase sospensiva.
Parte convenuta:
In via preliminare ed urgente rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione in corso e del titolo azionato;
In via preliminare Dichiarare inammissibile l'opposizione avversaria per i motivi illustrati
Nel merito Rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto
Nel merito in subordine Ridurre l'efficacia del precetto alle somme ritenute dovute dal Sig.
alla Sig.ra per i titoli e le ragioni dedotte;
Pt_1 CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari con aumento del 30 % per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT
(art. 4, comma 1-bis) sia per la fase cautelare che per quella di merito.
In via istruttoria Con espressa riserva di ulteriormente, addurre, dedurre ed argomentare, nei termini di legge, ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva opposizione Pt_1 avverso il precetto ex art. 615 c.p.c., con il quale parte convenuta gli aveva ingiunto il CP_1 pagamento di euro 17.206,80 oltre alle spese di precetto, a titolo di assegno di mantenimento per i figli nel periodo compreso tra il luglio 2019 e il febbraio 2023 e tra il dicembre 2023 e il luglio
2024 come stabilito nella sentenza di separazione n. 3322/2022 del 25.7.2022 (euro 300 al mese oltre al 50% delle spese).
L'attore chiedeva di accertare l'illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza e/o nullità del precetto opposto, fondando l'opposizione su: 1) eccezione di pagamento brevi manu o a mezzo dei servizi sociali;
2) corresponsione degli arretrati per euro 1.500 nel periodo agosto '23 - ottobre '24; 3) eccezione di compensazione con le spese straordinarie sostenute per i figli e per la casa;
4) inesistenza del credito nel periodo successivo al dicembre 2023, data del trasferimento dei minori presso la casa paterna;
5) intervenuto accordo modificativo con il deposito del ricorso congiunto per divorzio;
6) eccezione di prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti la mensilità di settembre
2019.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva l'integrale rigetto delle avversarie pretese, CP_1 contestando: l'esistenza e la validità di un accordo modificativo delle condizioni di separazione;
l'esistenza del contro credito opposto in compensazione e la possibilità in nuce di compensazione di crediti per spese con i crediti alimentari;
l'illegittimità del trasferimento dei minori presso la casa del padre contro il volere della madre;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per essere il dies a quo per calcolare il decorso del termine quello della sentenza di separazione e per essere intervenuti plurimi atti interruttivi.
In parziale accoglimento dell'istanza cautelare attorea, con ordinanza del 10.12.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per la somma eccedente gli euro
14.100, importo dato dalla differenza tra il credito vantato per 52 mensilità di mantenimento - ricomputato in euro 15.600 oltre rivalutazione rispetto all'importo precettato – e la somma non contestata di euro 1.500 versata dall'opponente a titolo di arretrati.
Ritenuto di non svolgere attività istruttoria, venivano assegnati alle parti i termini ex art 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie conclusive, ed all'udienza del
10.07.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. L'opposizione è parzialmente fondata.
Con l'atto introduttivo l'opponente contesta il diritto del credito di procedere esecutivamente, formulando così un'opposizione a precetto preventiva ex art 615 co 1 c.p.c., avverso il precetto del
11.7.2024 con il quale la convenuta opposta gli ha ingiunto il pagamento di € 17.206,80 credito portato dalla sentenza di separazione del Tribunale di Torino n. 3322/2022 del 25.7.2022 e con la quale era stabilito il suo contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 300 al mese oltre al 50% delle spese, assegni non corrisposti per il periodo compreso tra luglio 2019 e febbraio 2023
e tra il dicembre 2023 e il luglio 2024.
L'ammontare degli assegni non corrisposti è quantificato dal creditore in € 17206,80 mentre, operando i calcoli compresi di rivalutazione indicati nel precetto, deve essere riquantificato in €
16.756,80 (pari ad € 15600 per 52 mesi oltre rivalutazione).
I motivi di opposizione sono i seguenti: 1) eccezione di pagamento brevi manu o a mezzo dei servizi sociali;
2) corresponsione degli arretrati per € 1500 nel periodo agosto '23 ottobre '24; 3) eccezione di compensazione con le spese straordinarie sostenute per i figli e per la casa;
4) inesistenza del credito nel periodo successivo al dicembre 2023, data del trasferimento dei minori presso la casa paterna;
5) intervenuto accordo modificativo con il deposito del ricorso congiunto per divorzio;
6) eccezione di prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti la mensilità di settembre
2019.
Preliminarmente, occorre verificare la portata novativa dell'accordo di divorzio contenuto nel ricorso per divorzio congiunto redatto e depositato dalle parti in data 30.9.2023 che ha dato origine al procedimento RG 18850/23 poi non coltivato e quindi estinto. L'accordo, secondo l'opponente, prevedeva la riduzione degli assegni arretrati e non corrisposti per il mantenimento dei figli ad euro 100 al mese: la circostanza che le parti non abbiano coltivato il ricorso esclude che l'accordo, di portata diversa rispetto a quanto sostenuto dall'opponente posto che non era prevista la riduzione degli assegni ma solo la rateizzazione degli arretrati, possa avere inciso sul titolo posto in esecuzione con il precetto non avendo alcuna efficacia novativa un accordo non ratificato dal Tribunale su una materia, quella del mantenimento dei minori, sottratta alla disponibilità delle parti (sul punto vedi Cass. n. 24621/2015 richiamata da Cass. n. 5065/2021).
Analogamente, non può trovare accoglimento il motivo di opposizione che riguarda la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione paterna, modificata rispetto alla decisione del Tribunale su accordo delle parti dal mese di dicembre 2023. Anche in questo caso mancando la ratifica del
Tribunale che accerta la modificazione di fatto intervenuta in data successiva alla pronuncia della sentenza di separazione, l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli rimane disciplinato dal titolo posto in esecuzione sino alla sua modifica, anche con effetto retroattivo.
Non è, poi, contestata dalla parte opposta la corresponsione degli arretrati per € 1500 nel periodo compreso tra agosto '23 e ottobre '24 che va, quindi, a ridurre l'ammontare degli arretrati di mantenimento come indicati nel precetto nel periodo corrispondente.
Non risultano, invece, fondate le ulteriori eccezioni: eccezione di pagamento brevi manu o a mezzo dei servizi sociali, eccezione di compensazione con le spese straordinarie sostenute per i figli e per la casa e l'eccezione di prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti la mensilità di settembre
2019.
La prova che siano state corrisposte somme in contanti e brevi manu alla ex moglie a titolo di mantenimento per i figli non è stata raggiunta ed è la stessa parte opponente che ha affermato di non aver conservato la ricevuta dei pagamenti mentre, le prove orali dedotte sul punto, sono generiche perché prive di indicazioni in merito al tempo e al luogo del pagamento nonché dell'ammontare dello stesso.
Infine, l'eccezione di compensazione è inaccoglibile nella presente opposizione a precetto fondata su titolo esecutivo giudiziale stante la non compensabilità degli assegni alimentari ex art 447 c.c. con altre poste di credito poiché “l'assegno di mantenimento dei figli che presuppone uno stato di bisogno strutturale perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica la ragione creditoria è indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile Cass., 14/05/2018, n. 11689, Cass., 18/11/2016, n. 23569); analogamente l'eccezione di prescrizione non è fondata poiché al momento della notifica del precetto, il 17.9.2024, non era interamente decorso il termine di prescrizione quinquennale dall'ordinanza presidenziale del
2.12.2019, interrotto dal deposito della sentenza di separazione del 25.7.2022 ed ulteriormente interrotto per effetto del deposito del ricorso congiunto per divorzio del 30.9.2023 con il quale è riconosciuto un debito per arretrati in capo all'opponente.
L'opposizione va quindi accolta per la minor somma di € 1500 (corresponsione dell'assegno di €
100 a titolo di arretrati per il periodo agosto 23 ottobre 24) da dedurre rispetto all'assegno rivalutato come ricalcolato in € 16.756,80 (pari ad € 15600 per 52 mesi oltre rivalutazione).
Il rigetto dell'opposizione per una parte consistente del credito azionato esclude che vi sia titolo per la ripetizione dell'indebito o per l'azione di arricchimento senza causa come, tardivamente, proposta dall'opponente in comparsa conclusionale.
Le istanze istruttorie, reiterate dalle parti con la precisazione delle conclusioni, sono da respingere per i motivi di cui all'ordinanza del 14.2.2025 che si intendono qui richiamati.
3. Le spese sono compensate per ¼ stante l'accoglimento dell'opposizione in minima parte e sono poste per ¾ a carico della parte opponente soccombente e liquidate al minimo dei parametri del d.m. 147/22 per la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione per la minor somma di € 1500;
Accerta il diritto del creditore di procedere esecutivamente con il precetto opposto per la somma di
€ 15.256,80;
Rigetta nel resto;
Condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta la quota di ¾ delle spese di lite che liquida per l'intero (1/1) in € 2540,00 per competenze professionali del presente giudizio (di cui euro
460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro 840,00 per trattazione ed euro 851,00 fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA e accessori di legge.
Compensa per ¼ tra le parti le spese di lite.
Torino 11.8.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris