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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei
Magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel.
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
dott. Baldassare Aldo Chiofalo Consigliere
dott. Elisa Comandini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 572/2024 introdotto con atto di citazione 30.5.2024
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , in qualità di nonno e nonna paterna della minore C.F._2 Per_1
( ) nata a [...] il [...] rappresentata e
[...] C.F._3 difesa dall'avvocato Chiara Cini con domicilio digitale appellanti
CONTRO
( rappresentata e difesa nel giudizio di Controparte_1 C.F._4 primo grado dall'avvocato Valeria Amarossi presso il cui studio in Milano, alla via Via Bagutta n 13 del foro di Milano elegge domicilio
Appellata
E, CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE
Avvocato Stefania Baroni ( ), con studio in Modena (MO), via C.F._5
Modonella n. 80, nominato con provvedimento emesso dal Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia-Romagna di Bologna in data 31.05.2023
Intervenuto
E CON L'INTERVENTO DEL PG Intervenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 49/2024 del 22.2.2024 Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia-Romagna
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna sezione minori, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal
Tribunale dei Minori dell'Emilia-Romagna, Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa
Filocamo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 143/2023, depositata in cancelleria in data 22/02/20234, notificata/notificata il 26/04/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“I ricorrenti CHIEDONO All'ILL.mo Giudice del Tribunale dei minori di
Bologna, ai sensi dell'art. 334 c.c., disponga: in via preliminare ed urgente la sospensione dell'incarico di amministratore della madre prima che possa portare a termine altre azioni a Controparte_1 svilimento del patrimonio della figlia Persona_1 in via principale, osservate le forme disposte dall'art.336 c.c., sentito il pubblico ministero e il genitore interessato, il giudice intervenga sulla base dell'accertato cattivo esercizio della responsabilità rispetto a questi profili e rimuova la IG.ra
dall'amministrazione dei beni della predetta figlia minore Controparte_1 Per_1
privandola dell'usufrutto legale e nominare allo stesso un curatore
[...] speciale;
autorizzare l'accesso al conto corrente o i conti correnti/libretti postali
e prepagate che possono essere stati accesi a nome della minore Persona_1 comprese tutte le movimentazioni dalla data di apertura fino alla data di autorizzazione, per verificare, prendere atto e di conseguenza provvedere relativamente alla perpetrata azione della madre di svilimento e Controparte_1 danno al patrimonio della figlia Persona_1 in via Istruttoria, autorizzare la nomina di un CTU al fine di verificare, il patrimonio del padre, dove sono finiti i proventi delle vendite, se sono state rispettate le diposizioni del GT, ed ogni più ampia verifica necessaria ad accertare e quantificare i danni al patrimonio di ancor più, vista la richiesta CP_2 di legittima presentata dalla sig.ra ; Controparte_1 in via istruttoria si richiede la prova per testi sig. sui Testimone_1 seguenti capitoli di prova: 1) vero è che è conoscenza di quali rapporti ci fossero da e i genitori? 2) vero è che aveva due Barche? 3) CP_3 CP_3 vero è che le barche di erano e ? CP_3 CP_4 CP_5
4)vero è che la sig.ra lo contatto subito dopo la morte di CP_1 CP_3
Subito dopo la morte di in lacrime per la disperazione chiedeva se avesse CP_3 notizia di un altro testamento del marito che aveva deciso di non lasciarle nulla?
5) vero è che tutte le estati andava in barca con 6) vero è che CP_3 aveva un ROLEX? 7)vero è che aveva Biciclette e CP_3 CP_3 monopattini? ne conosce il valore? Si richiede la prova per testi della sig.ra
(ex fidanzata) che risponda ai seguenti capitoli di prova: 1) vero Testimone_2
è che conosce quali rapporti ci fossero da e i genitori? 2) vero è
CP_3 che ha frequentato, durante la sua relazione con la casa di via Pio
CP_3 della Torre ed in particolare l'appartamento occupato da Vero è
CP_3 che la casa era completamente ammobiliata da 3) vero è che
CP_3 aveva una collezione di vini? In ogni caso provvedere in ogni modo
CP_3 che questo giudice riterrà opportuno a tutela della minore che non Persona_1 solo ha ricevuto danni ex art 334 CC ma che, viste le così gravi azioni perpetrate nel tempo, risulta da tutelare molto più ampia;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la enunciata richiesta, considerato l'evidente pregiudizio patrimoniale del minore Per_2
privi il genitore dell'usufrutto legale e stabilisca le
[...] Controparte_1 condizioni a cui deve attenersi il genitore nell'amministrazione ex art 334 c.c. dando chiare e precise direttive sul modo in cui provvedere per il futuro all'amministrazione dei beni del minore;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così statuire: in via principale e nel merito: respingere l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza nr. 49/2024 resa dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia-
Romagna in Bologna, pubblicata il 14/03/2024 a conclusione del giudizio nr.
143/2023, siccome del tutto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado in ogni sua parte;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ammettersi prova per testi sul seguente capitolo “Dica il teste se la signora ha posseduto i documenti delle barche Sessa Oyster 25 e Controparte_1
Regal Marine Industri INC 1950 sin dalla data del loro acquisto”, indicando a testi i signori residente in [...] nr.64, e il signor residente in [...] chiede disporsi l'ascolto della minore ai sensi e nelle forme di cui Persona_1 all'art. 473 bis n. 4 e 5.
Parimenti ci si oppone all'avversa richiesta di CTU avendo contenuto esplorativo e, in quanto tale, inammissibile, nonché all'ammissione di tutti gli avversi capitoli di prova indicati da parte appellata in quanto formulati in termini assolutamente generici, aventi a oggetto circostanze assolutamente irrilevanti ai fini del decidere e contenenti giudizi valutativi inibiti ai testi.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, nonché spese generali 15%,
Iva e Cpa come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni del curatore speciale della minore riformare la sentenza appellata N° 49/2024 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna ed accogliere le conclusioni formulate in primo grado e cioè: accertato che il patrimonio della minore è male amministrato da Persona_1 parte della madre, ai sensi dell'art 334 c.c., rimuovere la sig.ra - Controparte_1 genitore superstite, unico esercente la responsabilità genitoriale - dall'amministrazione del patrimonio della figlia nonché privarla dell'usufrutto legale sui beni di proprietà della minore;
ai sensi dell'art. 334, 2° co., c.c., affidare l'amministrazione del patrimonio della minore all'Avv. Chiara Giroldi (C.F.: , del Persona_1 CodiceFiscale_6 foro di Reggio Emilia, ove peraltro sono allocati i beni della minore) per i motivi di cui sopra.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge del doppio grado del giudizio e del sub procedimento cautelare chiedendo che il compenso della scrivente sia posto a carico Parte_3 della parte soccombente o nella misura del 50% a carico di ciascuna parte, e, in via subordinata, a carico dell'eredità e in via ulteriormente subordinata a carico del patrimonio della minore o della parte che verrà ritenuta di giustizia.
Conclusioni del PG
Rigettare il reclamo
Svolgimento del processo
Con la sentenza in oggetto il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, premesso che gli attuali appellanti in qualità di nonni della minore Persona_1 nata il [...], avevano esercitato l'azione previsa dalla norma di cui all'art. 334 cc. affermando che la nipote era rimasta orfana di padre e che la madre amministrava malamente i beni che aveva ricevuto in Controparte_1 Per_1 eredità dal padre, ritenuto che non vi era prova della mala gestio allegata dai ricorrenti e che la madre della minore aveva ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, rigettava la domanda e condannava e Controparte_6 Parte_2 al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione 30.5.2024 e Controparte_6 Parte_2 impugnavano la decisione chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati.
Lamentavano la violazione delle norme processuali dettate per la decisione della causa.
Nel merito lamentavano la mancata ricostruzione del patrimonio e della sua dispersione.
Ritualmente citata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ritualmente citata si costituiva il curatore speciale della minore chiedendo la riforma della decisione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.7.2025.
Motivi della decisione
La Corte a chiarimento del complesso delle questioni sollevate e discusse ha ritenuto opportuno nominare un CTU, il quale ha depositato il 22.3.2025 la propria relazione che si ritiene di potere condividere per il particolare ed es austivo approfondimento contabile della vicenda ed il competo e soddisfacente esame delle contestazioni delle parti.
In premessa, comunque, va ricordato (cfr. Cass. 13.7.2028 n. 18777) che la “mala gestio” di cui parla la norma per cui si è agito richiede il realizzarsi di una situazione di concreto pregiudiz io per il minore e non, invece, una situ azione di mero pericolo, poiché il pregiudizio per il minore deve essere valutat o avendo riguardo anche alla conservazione degli equilibri endofamiliari.
Ciò detto sotto il profilo processuale va intanto rilevato che non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio a danno degli appellanti, i quali affermano che il
Tribunale non ha loro concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), posto che il Giudice di prime cure ha provveduto ex art. 473 bis 22, con immediata discussione della causa.
Inoltre, non hanno rilievo né la tardiva costituzione dell'attuale appellata avanti al
Tribunale, né la tardiva produzione documentale fatta dalla stessa, posto che la tutela del minore, ex art. 473 bis 19 (il concetto di mantenimento deve avere un'ampia definizione), porta la questione nell'alveo dei così detti diritti indisponibili.
Ciò premesso, va ancora precisato che in questo giudizio non è possibile effettuare accertamenti sulla titolarità dei beni di cui (a volte con pedanteria) si parla, né è possibile, nemmeno incidentalmente, accertare la veridicità dell'inventario. Si tratta di questioni che devono o avrebbero dovuto trovare cittadinanza in altra sede giudiziaria.
Ciò per sgombrare subito il campo dalla questione relativa alla vendita delle imbarcazioni di cui si discute lungamente in atti, posto che vi è un'ampia ed apparentemente non infondata indicazione del fatto che potrebbero essere state di proprietà della convenuta.
Nel merito, risulta, sempre dalla CTU, che l'appellata, con autorizzazione del GT, ha venduto due motocicli senza reimpiegare il ricavato (come imposto) in titoli di
Stato (euro 14.000).
Per la vendita (autorizzata) degli immobili sia pure tardivamente risulta in atti la prova documentale del versamento del ricavato nel c/c intesto alla minore. Anche qui, manca il reimpiego imposto dal Tribunale (deposito 23.4.2025) Manca qualunque prova relativa alla vendita o alla diversa destinazione dei beni mobili che costituivano arredo della c asa coniugale ereditata dalla minore in successione del padre. In ogni caso, si tratta di bene di scarso valore.
Quanto alle somme che spetterebbero alla minore iure proprio, cioè la pensione e la quota di TFR, il CTU rileva che (pensione) “dalla documentazione in atti non risulta tuttavia se il relativo flusso finanziario sia indirizzato su rapporti riferibili alla minore;
parimenti, dalla documentazione in atti non emerge l'esistenza dell'autorizzazione e del vincolo di impiego del Giudice Tutelare ai sensi dell'art.
320, 4° comma, c.c., alla riscossione della pensione indiretta da parte del genitore superstite né evidenza che tale autorizzazione sia stata richiesta”.
Quanto, invece, al TFR, sempre il Consulente rileva che parte appellata chiedeva al GT l'autorizzazione all'incasso ed al reimpiego della quota della figlia e che, con decreto 19.1.2023, ciò veniva effettuato. Sicchè “tenuto conto che il soggetto debitore delle predette somme è il datore di lavoro C.T.M. Centro Trasmissioni
Meccaniche S.r.l., società di cui sono esclusivi titolari gli odierni appellanti, e che negli atti di causa non risulta che le suddette somme siano state liquidate, risulta che allo stato 1) il diritto alla liquidazione del Trattamento di Fine
Rapporto pari ad Euro 39.906,84., calcolati già al netto della tassazione operata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta a titolo provvisorio, 2) il diritto alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad Euro
5.320,51. calcolati al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, 3) il diritto alla liquidazione delle competenze retributive emergenti dal cedolino paghe del maggio 2021 pari ad Euro 11.704,67.= già al netto delle relative trattenute fiscali
e previdenziali, siano cristallizzati in favore della minore e non ancora liquidati e quindi non ancora resile disponibili”.
In sintesi, dunque, complessivamente non può essere affermato che a CP_7
è addebitabile la responsabilità di un concreto ed effettivo pericolo o
[...] pregiudizio per la figlia e, tenuto conto dell'equilibrio endofamiliare e della mancanza di altre e diverse circostanze che possano far dubitare del comportamento della parte appellata, nel senso di un suo disinteresse o abbandono degli interessi della figlia, la domanda va respinta.
Occorre, tuttavia, segnalare al GT competente i comportamenti omissivi relativi al reimpiego delle somme spettanti alla minore, comportamenti che sono evidente indice di negligenza amministrativa del genitore. Le spese possono essere compensate
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta la domanda e per l'effetto conferma la sentenza 22.2.2024 Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia-Romagna;
-dispone la trasmissione della presente sentenza al GT presso il Tribunale di
Reggio Emilia;
-compensa integralmente le spese fra tutte le parti del giudizio.
Bologna, lì 11 luglio 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei
Magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel.
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
dott. Baldassare Aldo Chiofalo Consigliere
dott. Elisa Comandini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 572/2024 introdotto con atto di citazione 30.5.2024
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , in qualità di nonno e nonna paterna della minore C.F._2 Per_1
( ) nata a [...] il [...] rappresentata e
[...] C.F._3 difesa dall'avvocato Chiara Cini con domicilio digitale appellanti
CONTRO
( rappresentata e difesa nel giudizio di Controparte_1 C.F._4 primo grado dall'avvocato Valeria Amarossi presso il cui studio in Milano, alla via Via Bagutta n 13 del foro di Milano elegge domicilio
Appellata
E, CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE
Avvocato Stefania Baroni ( ), con studio in Modena (MO), via C.F._5
Modonella n. 80, nominato con provvedimento emesso dal Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia-Romagna di Bologna in data 31.05.2023
Intervenuto
E CON L'INTERVENTO DEL PG Intervenuto
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 49/2024 del 22.2.2024 Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia-Romagna
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna sezione minori, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 49/2024 emessa dal
Tribunale dei Minori dell'Emilia-Romagna, Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa
Filocamo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 143/2023, depositata in cancelleria in data 22/02/20234, notificata/notificata il 26/04/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“I ricorrenti CHIEDONO All'ILL.mo Giudice del Tribunale dei minori di
Bologna, ai sensi dell'art. 334 c.c., disponga: in via preliminare ed urgente la sospensione dell'incarico di amministratore della madre prima che possa portare a termine altre azioni a Controparte_1 svilimento del patrimonio della figlia Persona_1 in via principale, osservate le forme disposte dall'art.336 c.c., sentito il pubblico ministero e il genitore interessato, il giudice intervenga sulla base dell'accertato cattivo esercizio della responsabilità rispetto a questi profili e rimuova la IG.ra
dall'amministrazione dei beni della predetta figlia minore Controparte_1 Per_1
privandola dell'usufrutto legale e nominare allo stesso un curatore
[...] speciale;
autorizzare l'accesso al conto corrente o i conti correnti/libretti postali
e prepagate che possono essere stati accesi a nome della minore Persona_1 comprese tutte le movimentazioni dalla data di apertura fino alla data di autorizzazione, per verificare, prendere atto e di conseguenza provvedere relativamente alla perpetrata azione della madre di svilimento e Controparte_1 danno al patrimonio della figlia Persona_1 in via Istruttoria, autorizzare la nomina di un CTU al fine di verificare, il patrimonio del padre, dove sono finiti i proventi delle vendite, se sono state rispettate le diposizioni del GT, ed ogni più ampia verifica necessaria ad accertare e quantificare i danni al patrimonio di ancor più, vista la richiesta CP_2 di legittima presentata dalla sig.ra ; Controparte_1 in via istruttoria si richiede la prova per testi sig. sui Testimone_1 seguenti capitoli di prova: 1) vero è che è conoscenza di quali rapporti ci fossero da e i genitori? 2) vero è che aveva due Barche? 3) CP_3 CP_3 vero è che le barche di erano e ? CP_3 CP_4 CP_5
4)vero è che la sig.ra lo contatto subito dopo la morte di CP_1 CP_3
Subito dopo la morte di in lacrime per la disperazione chiedeva se avesse CP_3 notizia di un altro testamento del marito che aveva deciso di non lasciarle nulla?
5) vero è che tutte le estati andava in barca con 6) vero è che CP_3 aveva un ROLEX? 7)vero è che aveva Biciclette e CP_3 CP_3 monopattini? ne conosce il valore? Si richiede la prova per testi della sig.ra
(ex fidanzata) che risponda ai seguenti capitoli di prova: 1) vero Testimone_2
è che conosce quali rapporti ci fossero da e i genitori? 2) vero è
CP_3 che ha frequentato, durante la sua relazione con la casa di via Pio
CP_3 della Torre ed in particolare l'appartamento occupato da Vero è
CP_3 che la casa era completamente ammobiliata da 3) vero è che
CP_3 aveva una collezione di vini? In ogni caso provvedere in ogni modo
CP_3 che questo giudice riterrà opportuno a tutela della minore che non Persona_1 solo ha ricevuto danni ex art 334 CC ma che, viste le così gravi azioni perpetrate nel tempo, risulta da tutelare molto più ampia;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la enunciata richiesta, considerato l'evidente pregiudizio patrimoniale del minore Per_2
privi il genitore dell'usufrutto legale e stabilisca le
[...] Controparte_1 condizioni a cui deve attenersi il genitore nell'amministrazione ex art 334 c.c. dando chiare e precise direttive sul modo in cui provvedere per il futuro all'amministrazione dei beni del minore;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così statuire: in via principale e nel merito: respingere l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza nr. 49/2024 resa dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia-
Romagna in Bologna, pubblicata il 14/03/2024 a conclusione del giudizio nr.
143/2023, siccome del tutto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto, con conferma dell'impugnata sentenza di primo grado in ogni sua parte;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, ammettersi prova per testi sul seguente capitolo “Dica il teste se la signora ha posseduto i documenti delle barche Sessa Oyster 25 e Controparte_1
Regal Marine Industri INC 1950 sin dalla data del loro acquisto”, indicando a testi i signori residente in [...] nr.64, e il signor residente in [...] chiede disporsi l'ascolto della minore ai sensi e nelle forme di cui Persona_1 all'art. 473 bis n. 4 e 5.
Parimenti ci si oppone all'avversa richiesta di CTU avendo contenuto esplorativo e, in quanto tale, inammissibile, nonché all'ammissione di tutti gli avversi capitoli di prova indicati da parte appellata in quanto formulati in termini assolutamente generici, aventi a oggetto circostanze assolutamente irrilevanti ai fini del decidere e contenenti giudizi valutativi inibiti ai testi.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, nonché spese generali 15%,
Iva e Cpa come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni del curatore speciale della minore riformare la sentenza appellata N° 49/2024 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna ed accogliere le conclusioni formulate in primo grado e cioè: accertato che il patrimonio della minore è male amministrato da Persona_1 parte della madre, ai sensi dell'art 334 c.c., rimuovere la sig.ra - Controparte_1 genitore superstite, unico esercente la responsabilità genitoriale - dall'amministrazione del patrimonio della figlia nonché privarla dell'usufrutto legale sui beni di proprietà della minore;
ai sensi dell'art. 334, 2° co., c.c., affidare l'amministrazione del patrimonio della minore all'Avv. Chiara Giroldi (C.F.: , del Persona_1 CodiceFiscale_6 foro di Reggio Emilia, ove peraltro sono allocati i beni della minore) per i motivi di cui sopra.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge del doppio grado del giudizio e del sub procedimento cautelare chiedendo che il compenso della scrivente sia posto a carico Parte_3 della parte soccombente o nella misura del 50% a carico di ciascuna parte, e, in via subordinata, a carico dell'eredità e in via ulteriormente subordinata a carico del patrimonio della minore o della parte che verrà ritenuta di giustizia.
Conclusioni del PG
Rigettare il reclamo
Svolgimento del processo
Con la sentenza in oggetto il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, premesso che gli attuali appellanti in qualità di nonni della minore Persona_1 nata il [...], avevano esercitato l'azione previsa dalla norma di cui all'art. 334 cc. affermando che la nipote era rimasta orfana di padre e che la madre amministrava malamente i beni che aveva ricevuto in Controparte_1 Per_1 eredità dal padre, ritenuto che non vi era prova della mala gestio allegata dai ricorrenti e che la madre della minore aveva ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, rigettava la domanda e condannava e Controparte_6 Parte_2 al pagamento delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione 30.5.2024 e Controparte_6 Parte_2 impugnavano la decisione chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati.
Lamentavano la violazione delle norme processuali dettate per la decisione della causa.
Nel merito lamentavano la mancata ricostruzione del patrimonio e della sua dispersione.
Ritualmente citata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ritualmente citata si costituiva il curatore speciale della minore chiedendo la riforma della decisione.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.7.2025.
Motivi della decisione
La Corte a chiarimento del complesso delle questioni sollevate e discusse ha ritenuto opportuno nominare un CTU, il quale ha depositato il 22.3.2025 la propria relazione che si ritiene di potere condividere per il particolare ed es austivo approfondimento contabile della vicenda ed il competo e soddisfacente esame delle contestazioni delle parti.
In premessa, comunque, va ricordato (cfr. Cass. 13.7.2028 n. 18777) che la “mala gestio” di cui parla la norma per cui si è agito richiede il realizzarsi di una situazione di concreto pregiudiz io per il minore e non, invece, una situ azione di mero pericolo, poiché il pregiudizio per il minore deve essere valutat o avendo riguardo anche alla conservazione degli equilibri endofamiliari.
Ciò detto sotto il profilo processuale va intanto rilevato che non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio a danno degli appellanti, i quali affermano che il
Tribunale non ha loro concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), posto che il Giudice di prime cure ha provveduto ex art. 473 bis 22, con immediata discussione della causa.
Inoltre, non hanno rilievo né la tardiva costituzione dell'attuale appellata avanti al
Tribunale, né la tardiva produzione documentale fatta dalla stessa, posto che la tutela del minore, ex art. 473 bis 19 (il concetto di mantenimento deve avere un'ampia definizione), porta la questione nell'alveo dei così detti diritti indisponibili.
Ciò premesso, va ancora precisato che in questo giudizio non è possibile effettuare accertamenti sulla titolarità dei beni di cui (a volte con pedanteria) si parla, né è possibile, nemmeno incidentalmente, accertare la veridicità dell'inventario. Si tratta di questioni che devono o avrebbero dovuto trovare cittadinanza in altra sede giudiziaria.
Ciò per sgombrare subito il campo dalla questione relativa alla vendita delle imbarcazioni di cui si discute lungamente in atti, posto che vi è un'ampia ed apparentemente non infondata indicazione del fatto che potrebbero essere state di proprietà della convenuta.
Nel merito, risulta, sempre dalla CTU, che l'appellata, con autorizzazione del GT, ha venduto due motocicli senza reimpiegare il ricavato (come imposto) in titoli di
Stato (euro 14.000).
Per la vendita (autorizzata) degli immobili sia pure tardivamente risulta in atti la prova documentale del versamento del ricavato nel c/c intesto alla minore. Anche qui, manca il reimpiego imposto dal Tribunale (deposito 23.4.2025) Manca qualunque prova relativa alla vendita o alla diversa destinazione dei beni mobili che costituivano arredo della c asa coniugale ereditata dalla minore in successione del padre. In ogni caso, si tratta di bene di scarso valore.
Quanto alle somme che spetterebbero alla minore iure proprio, cioè la pensione e la quota di TFR, il CTU rileva che (pensione) “dalla documentazione in atti non risulta tuttavia se il relativo flusso finanziario sia indirizzato su rapporti riferibili alla minore;
parimenti, dalla documentazione in atti non emerge l'esistenza dell'autorizzazione e del vincolo di impiego del Giudice Tutelare ai sensi dell'art.
320, 4° comma, c.c., alla riscossione della pensione indiretta da parte del genitore superstite né evidenza che tale autorizzazione sia stata richiesta”.
Quanto, invece, al TFR, sempre il Consulente rileva che parte appellata chiedeva al GT l'autorizzazione all'incasso ed al reimpiego della quota della figlia e che, con decreto 19.1.2023, ciò veniva effettuato. Sicchè “tenuto conto che il soggetto debitore delle predette somme è il datore di lavoro C.T.M. Centro Trasmissioni
Meccaniche S.r.l., società di cui sono esclusivi titolari gli odierni appellanti, e che negli atti di causa non risulta che le suddette somme siano state liquidate, risulta che allo stato 1) il diritto alla liquidazione del Trattamento di Fine
Rapporto pari ad Euro 39.906,84., calcolati già al netto della tassazione operata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta a titolo provvisorio, 2) il diritto alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad Euro
5.320,51. calcolati al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, 3) il diritto alla liquidazione delle competenze retributive emergenti dal cedolino paghe del maggio 2021 pari ad Euro 11.704,67.= già al netto delle relative trattenute fiscali
e previdenziali, siano cristallizzati in favore della minore e non ancora liquidati e quindi non ancora resile disponibili”.
In sintesi, dunque, complessivamente non può essere affermato che a CP_7
è addebitabile la responsabilità di un concreto ed effettivo pericolo o
[...] pregiudizio per la figlia e, tenuto conto dell'equilibrio endofamiliare e della mancanza di altre e diverse circostanze che possano far dubitare del comportamento della parte appellata, nel senso di un suo disinteresse o abbandono degli interessi della figlia, la domanda va respinta.
Occorre, tuttavia, segnalare al GT competente i comportamenti omissivi relativi al reimpiego delle somme spettanti alla minore, comportamenti che sono evidente indice di negligenza amministrativa del genitore. Le spese possono essere compensate
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-rigetta la domanda e per l'effetto conferma la sentenza 22.2.2024 Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia-Romagna;
-dispone la trasmissione della presente sentenza al GT presso il Tribunale di
Reggio Emilia;
-compensa integralmente le spese fra tutte le parti del giudizio.
Bologna, lì 11 luglio 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa