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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5762/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANELLI Parte_1 C.F._1 LI, elettivamente domiciliato in VIA MUNICIPIO N. 1 76121 BARLETTA presso il difensore avv. ROMANELLI LI
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va respinta la domanda diretta alla condanna del convenuto al pagamento di un'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile. Infatti, il godimento dell'immobile da parte della coerede, pieno proprietario del compendio per la quota di un 1/5, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva.
Vale osservare che :“L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”.
“Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia pagina 2 di 3 consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune”. Ciò in quanto “l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili”. (Cass. Civ. 2423/15).
Applicando tale opzione ermeneutica alla fattispecie in esame, dal coacervo delle evidenze istruttorie emerse in corso di causa, si evince che, in ordine al possesso sul bene comune esercitato dal proprietario pro quota vi sia stato da parte degli altri comproprietari pro-indiviso un atteggiamento, se non connotato da crismi autorizzatori, quantomeno inerziale ed incompatibile, quindi, con una chiara volontà di pari utilizzazione del bene.
Né la raccomandata del 26 luglio 2021 con cui ha comunicato ai coeredi la volontà di Parte_1 divisione ereditaria dei beni, di per sé sola può valere come manifestazione di volontà di utilizzazione del bene di cui si discute.
Su tali considerazioni, non essendo stato provato che il convenuto abbia alterato la destinazione economica del bene ovvero abbia impedito agli altri comproprietari l'uso diretto dello stesso o di trarne i frutti civili, la domanda va disattesa.
Non si statuisce sulle spese stante la mancata comparizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 18 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5762/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANELLI Parte_1 C.F._1 LI, elettivamente domiciliato in VIA MUNICIPIO N. 1 76121 BARLETTA presso il difensore avv. ROMANELLI LI
ATTORE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va respinta la domanda diretta alla condanna del convenuto al pagamento di un'indennità di occupazione per l'uso esclusivo dell'immobile. Infatti, il godimento dell'immobile da parte della coerede, pieno proprietario del compendio per la quota di un 1/5, non comporta di per sè, in assenza di titolo o di prova dell'opposizione degli altri eredi, alcun obbligo di corrispondere un'indennità per l'occupazione esclusiva.
Vale osservare che :“L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”.
“Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia pagina 2 di 3 consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune”. Ciò in quanto “l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili”. (Cass. Civ. 2423/15).
Applicando tale opzione ermeneutica alla fattispecie in esame, dal coacervo delle evidenze istruttorie emerse in corso di causa, si evince che, in ordine al possesso sul bene comune esercitato dal proprietario pro quota vi sia stato da parte degli altri comproprietari pro-indiviso un atteggiamento, se non connotato da crismi autorizzatori, quantomeno inerziale ed incompatibile, quindi, con una chiara volontà di pari utilizzazione del bene.
Né la raccomandata del 26 luglio 2021 con cui ha comunicato ai coeredi la volontà di Parte_1 divisione ereditaria dei beni, di per sé sola può valere come manifestazione di volontà di utilizzazione del bene di cui si discute.
Su tali considerazioni, non essendo stato provato che il convenuto abbia alterato la destinazione economica del bene ovvero abbia impedito agli altri comproprietari l'uso diretto dello stesso o di trarne i frutti civili, la domanda va disattesa.
Non si statuisce sulle spese stante la mancata comparizione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 18 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3