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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AR
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Risarcimento danni da vizi opera appaltata”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 652 dell'anno
2017
TRA
P. Iva. ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e , rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Forcelli, in Parte_2 Parte_3
virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Fioretti in AR (Via Calefati n. 418)
APPELLANTE
E
(P.Iva: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del liquidatore e del socio amministratore -– società Controparte_1 Controparte_2
cancellata dal Registro delle Imprese il 9.3.2011 - con sede legale in AR al viale Europa n. 10
(c.f.: , in qualità di socio liquidatore e ammini- Controparte_1 C.F._1
stratore della in liquidazione, residente in [...]
Firenze n. 4
(P.Iva: ), in persona del suo liquidatore Controparte_3 P.IVA_3
e dei soci e – società Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
cancellata dal Registro delle Imprese il 16.3.2010 – con sede legale in AR al viale Europa n. 10
pagina 1 di 13 APPELLATI CONTUMACI
(c.f.: ), in qualità di socio ammini- Controparte_5 C.F._2 stratore e successore della , rappresentato e difeso dall'avv. Dario De Controparte_3
Serio, in forza di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AR (via
Gobetti n. 18)
(c.f.: ), in qualità di socio-successore della Controparte_2 C.F._3
di socio amministratore-successore della ed Controparte_1 Controparte_3
in proprio, rappresentato e difeso dall'avv. Dario De Serio, in forza di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AR (via Gobetti n. 18)
APPELLATI
All'udienza collegiale tenutasi il 13.09.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.9.2003, la Parte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, esponeva:
[...]
- che aveva sottoscritto in data 10.02.2000 con la un contratto Controparte_1 Controparte_1
per la formazione di coni interni di scivolo a n. 4 serbatoi in acciaio INOX aventi diametro di mt. 5,720
e circonferenza di mt. 17,00, con assemblaggio da eseguire presso il proprio stabilimento;
- che, dopo la realizzazione dell'opera appaltata, erano emersi vizi che rendevano la stessa non inidonea all'uso cui era stata destinata;
- che la difettosa realizzazione dei predetti coni aveva infatti provocato un accartocciamento degli stessi, impedendo il totale utilizzo dei serbatoi - fermentini;
- che, comunicata la presenza di detti vizi, la – avvalendosi della collaborazione Controparte_1 della – aveva effettuato interventi volti alla loro eliminazione, ma sempre con risul- Controparte_3
tati negativi;
- che con scrittura del 5.03.2003, in nome e per conto della e Controparte_2 Controparte_1
della aveva riconosciuto i vizi lamentati dalla Controparte_3 Parte_5
l'impegno di eliminarli;
- che tali interventi non avevano sortito l'effetto sperato;
- che a causa di tanto aveva subito un danno patrimoniale pari a complessivi € 253.908.88.
pagina 2 di 13 Sulla scorta di tali premesse, l'attrice conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Cerignola, la e la al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_3
seguenti conclusioni:
“a) accertare l'inadempimento della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore e/o della in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, in riferimento alle obbligazioni assunte nei confronti dell'odierna concludente;
b) condannare essi convenuti medesimi in solido tra loro al risarcimento dei danni quantificabili nella misura complessiva di € 253.908,88, per le causali analiticamente indicate nella superiore narrativa o
a quello somma maggiore o minore che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione;
c) in via gradata ove risulti che il manteneva rapporti Controparte_2
con concludente in forza di contratto di subappalto intervenuto con le suddette società, accertare e dichiarare comunque l'inadempimento delle stesse con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni come sopra indicati;
d) in via ancor più subordinata, ove si ritenga che l'unico legittimato passivo, in virtù del contratto di appalto in parola, nonché della scrittura privata del 5.3.2003, sia esso accertare Controparte_2
e dichiarare l'inadempimento dello stesso in riferimento alle obbligazioni assunte nei confronti della concludente, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di quest'ulti-ma della somma di € 253.908,88, per le causali di cui alla superiore narrativa o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria;
e) condannare altresì essi convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio le convenute e formulando le Controparte_1 Controparte_3
medesime conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea volta a far valere
i vizi e le difformità ex art. 2226 II co. c.p.c. ed, in via gradata, in ragione di quanto evidenziato in narrativa, ex art. 1667 II e III co. c.p.c., per non aver l'attrice denunziato i presunti vizi e le presunte difformità dell'opera e per non aver proposto la relativa azione giudiziaria nei termini e modi di legge
e per l'effetto;
b) accertare e dichiarare, in via subordinata, l'intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione anche di quelle eventuali altre domande giudiziali volte all'eliminazione del vizio, alla rifusione del prezzo, all'adempimento, alla risoluzione del contratto che controparte dovesse proporre in questa, poiché anche dette domande soggiacciono ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 II co. c.c. e, in via gradata ai sensi dell'art. 1667 II e III co. c.c.;
pagina 3 di 13 c) accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per l'estrema genericità della domanda per violazione dell'art. 164 IV co. c.p.c.;
d) accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata datata 05.03.2003, ex adverso prodotta poiché sottoscritta da soggetto privo del potere rappresentativo della Società odierna convenuta, come meglio chiarito e specificato in narrativa, e, per l'effetto;
e) rigettare la domanda introduttiva in quanto prescritta, inammissibile, generica e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
f) condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore dell'odierna convenuta, nella misura di € 50.000,00 o di quell'altra somma minore o maggiore”.
Con ordinanza del 20.2.2004 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo, CP_2
il quale si costituiva con comparsa di risposta del 6.11.2006, rassegnando le seguenti
[...]
conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'assoluta nullità, invalidità e inefficacia della scrittura privata del 5.3.2003 poiché sottoscritta da un mero prestatore d'opera coordinata e continuativa della ditta , Parte_6
persona non munita di poteri rappresentativi della società convenuta e, per l'effetto
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno deducente, anche in ragione dell'assoluta estraneità del medesimo ai fatti di causa con conseguente estromissione di questi dal presente giu- dizio;
- nella non temuta ipotesi in cui l'on. Giudicante ritenesse poter configurare il sig. quale CP_2
falsus procurator, accertare e dichiarare che la sua eventuale responsabilità sia limitata dal mero interesse negativo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea volta a far valere i vizi e le difformità ex art. 2226, II comma cpc ed in via gradata, in ragione di quanto evidenziato in narrativa ex art. 1667 2 e 3 comma per non aver l'attrice denunciato i presunti vizi e le presunte difformità dell'opera e per non aver proposto la relativa azione giudiziaria nei termini e modi di legge
e per l'effetto
- accertare e dichiarare, in via subordinata, l'intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione anche di quelle eventuali altre domande giudiziali volte all'eliminazione del vizio, alla rifusione del prezzo, all'adempimento alla risoluzione del contratto che controparte dovese proporre, poiché dette domanda soggiacciono ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 2 comma”.
In particolare, il terzo chiamato deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva stante la sua estraneità ai fatti di causa;
precisava di aver sottoscritto la citata scrittura privata solo in qualità di collaboratore della ditta e di non aver mai speso il nome di entrambe le società Parte_7
pagina 4 di 13 convenute;
assumeva quindi che la propria firma era stata estorta quale condizione per ottenere i due assegni promessi in pagamento per i lavori di manutenzione eseguiti sugli impianti per cui è causa.
All'esito dell'istruttoria (con assunzione di testimoni ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare e indicare i lavori necessari per l'eliminazione dei vizi lamentati dal-
l'attrice, con quantificazione dei relativi costi), il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza n. 999/2016 emessa il 24.03.20216, rigettava la domanda e, per l'effetto, condannava l'attrice a rifondere alle convenute le spese di lite, mentre compensava interamente le spese di giudizio tra l'attrice ed il terzo chiamato Controparte_2
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che il contratto posto in essere tra la e la Parte_4 andava qualificato come contratto d'appalto; Controparte_1
- che dall'istruttoria era emerso che i lavori commissionati erano stati completati e consegnati entro il termine contrattualmente pattuito del 30.06.2000;
- che, pertanto, la committente aveva l'onere di denunciare i vizi dell'opera, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta ed aveva l'onere di proporre la domanda giudiziale entro due anni dalla consegna;
- che tuttavia risultava per tabulas che la domanda giudiziale era stata promossa solo in data
22.09.2003, allorquando era già spirato il termine prescrizione di cui all'art. 1667, comma 3, c.c.;
- che l'attrice non aveva dato prova di aver denunciato i vizi nei sessanta giorni dalla scoperta;
- che infondata appariva la tesi sostenuta dall'attrice circa il riconoscimento esplicito dei vizi da parte del convenuto Controparte_2
- che, seppure era incontestato che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 5.3.2003 erano riferibili al spettava all'attrice provare che lo stesso avesse il potere di agire in CP_2
nome e per conto delle società convenute;
- che tale prova non era stata fornita ragione per cui fondate apparivano le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalle società convenute.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 24.03.2017, la chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 999/16, emessa dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione
pagina 5 di 13 Civile, Giudice dott. Caradonna, nell'ambito del giudizio n. R.G. 91010345/03, depositata in cancel- leria in data 24 marzo 2016, rigettare le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione;
3) per l'effetto, accertare l'inadempimento della in persona del suo legale rappre- Controparte_3
sentante p.t. e della in persona del suo legale rappresentante p.t., alle obbli- Controparte_1
gazioni di facere assunte nei confronti dell'odierna concludente in forza del contratto di appalto del 10 febbraio 2000, della scrittura privata del 5 marzo 2003 e degli ulteriori impegni orali assunti con i lavori di riparazione eseguiti tra il 2000 ed il 2003;
4) condannare, in solido, le società convenute e/o i sigg.ri , e Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di successori delle società appellate estinte, a pagare alla Controparte_5 la somma di € 253.908,88 per le causali analiticamente indicate nella Parte_1
superiore narrativa o la somma maggiore o minore che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione;
5) condannare tutti gli appellati in solido al pagamento delle competenze e spese del giudizio di primo
e secondo grado, ivi comprese le spese di CTU;
6) in ogni caso, compensare le spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado”.
Si è costituito in giudizio nella qualità di socio amministratore - suc- Controparte_5
cessore della il quale, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_3
attiva della in quanto soggetto nuovo e diverso rispetto alla Parte_1 [...]
attore nel giudizio di primo grado;
nel merito ha contestato la Controparte_6 fondatezza dell'impugnazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della in persona dei suoi legali rappresentanti Parte_1 pro tempore, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto, e per l'effetto: dichiarare
l'inammissibilità, nullità, ed inefficacia dell'atto di appello di cui al presente giudizio, con ogni conseguenza di legge, per le ragioni espresse nella parte di narrativa del presente atto. In via definitiva: - confermare in ogni sua parte la sentenza n. 999/16, emessa e pubblicata dal Tribunale di
Foggia, II Sez. Civ., in data 24 marzo 2016 e mai notificata e, per l'effetto, rigettare l'atto di appello di cui al presente giudizio e, comunque, dichiararlo inammissibile, nullo, invalido ed inefficace per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare l'assoluta nullità, invalidità e inefficacia della scrittura privata del 05.03.2003, prodotta in atti, per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e, per l'effetto: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea volta a far valere i vizi e le difformità dell'opera ex art. 1667 II° e III° comma c.c., per non aver l'attrice denunziato i presunti vizi e le presunte difformità dell'opera e per non aver proposto la relativa azione giudiziaria nei termini e modi di legge e, per l'effetto: accertare e
pagina 6 di 13 dichiarare, in via subordinata, l'intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione anche di quelle eventuali altre domande giudiziali volte all'eliminazione del vizio, alla rifusione del prezzo, all'adempimento, alla risoluzione del contratto, se effettivamente proposte dalla controparte, poiché anche dette domande soggiacciono ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 II° e
III° comma c.c.; rigettare la domanda introduttiva, in quanto, prescritta, inammissibile, generica e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Ha altresì resistito all'appello in proprio, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni “in via principale, previo rigetto dell'appello ex adverso proposto, confermare integralmente la sentenza oggetto di gravame;
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuto giudicato nei confronti del sig. per le motivazioni spese in atto;
- In via subordinata, nella non temuta CP_2
ipotesi di una riforma della pronuncia in oggetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. in quanto del tutto estraneo ai rapporti contrattuali tra le società Controparte_2
protagoniste del processo in corso, ovvero, in via ulteriormente gradata, nella denegata eventualità che la Corte riconosca una responsabilità personale del sig. , che le pretese risarcitorie CP_2 siano limitate al mero interesse negativo”.
La , la , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, sicchè vanno dichiarati contumaci.
Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, la causa - trattenuta in decisione all'udienza del 3.05.2019 - è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del
14.10.2020 per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio - a integrazione di quella già svolta nel giudizio di primo grado - volta a determinare: “1) se i danni rilevati a mezzo della CTU del
16.4.2009 (integrata da quella del 9.4.2014) alle strutture metalliche interne ed esterne dei quattro serbatoi vinificatori indicati con i nn. 106-107-108 e 109, siano tecnicamente ascrivibili e ricollegabili necessariamente a difetto di realizzazione dell'opera o a difetto dei materiali utilizzati o se gli stessi possano essere ascrivibili anche a cause sopravvenute all'installazione; 2) se i motori dei serbatoi oggetto di causa sono dotati di cinghie di trasmissione;
3) se dalla documentazione relativa agli interventi eseguiti dalla e dalla , prodotta da parte attrice (fatture, documenti CP_1 CP_3
di trasporto, attestazioni di prestazioni di assistenza tecnica) sia dato tecnicamente accertare quali fossero gli interventi effettivamente eseguiti sugli impianti oggetto di causa e se gli stessi costituissero interventi riparativi o manutentivi di detti impianti”
pagina 7 di 13 In corso di causa, stante l'avvenuta cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati di AR del procuratore dell'appellato avv. Giovanna Liana Barracane - il giudizio è stato Controparte_2
dichiarato interrotto e successivamente riassunto dall'appellante Parte_1
Ricostituito il contradditorio, la causa è proseguita con la ripresa delle operazioni peritali sino al
17.05.2022 allorquando il c.t.u. officiato, ing. , dato atto dell'impossibilità di acce- Persona_1
dere sui luoghi di causa poiché la era stata ceduta a terzi, ovvero alla Vini- Parte_1
cola di Capitanata, che si era opposta allo svolgimento delle operazioni peritali presso lo stabilimento vinicolo - ha chiesto di essere autorizzato a sospendere le stesse operazioni peritali;
tale sospensione è stata disposta con ordinanza del 23.09.2022, con la quale la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
13.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In via preliminare va delibata l'eccezione, sollevata dall'appellato di Controparte_5 inammissibilità dell'appello perché “attivato da un nuovo e differente soggetto giuridico (rectius:
, rispetto a quello costituitosi nel giudizio di primo grado (rectius: Parte_1 [...]
e, pertanto, carente di legittimazione attiva”. Parte_4
L'eccezione è destituita di fondamento.
Risulta per tabulas che la con atto del Parte_4
26.05.2009 (rep. 2825 – raccolta 1510) a rogito dott. , Notaio in Margherita di Savoia, Persona_2
ha trasformato la propria forma societaria in quella di società a responsabilità limitata.
Trattasi in pratica di una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, ininfluente ai fini del giudizio, non sussistendo incertezza sull'identificazione della parte impugnante.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria” (così Cass. civ. 22 ottobre 2020, n. 23030).
Ne consegue l'ammissibilità dell'impugnazione spiegata dalla con conse- Parte_1
guente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dall'appellato Controparte_5
Passando al merito del gravame si può procedere ad una trattazione congiunta del primo e secondo motivo, configurandosi gli stessi strettamente connessi, accomunati da una duplice prospettazione censoria riguardo la statuizione del Tribunale nel punto in cui ha dichiarato la decadenza e la prescri- zione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. spiegata dalla committente nei Parte_1
pagina 8 di 13 confronti delle società appaltatrici ed nonché nei confronti del Controparte_1 Controparte_3 terzo chiamato Controparte_2
In particolare la società appellante si duole del malgoverno da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie che avrebbe condotto, a suo parere, alla svalutazione della decisività della scrit- tura privata del 5.03.2003 in merito al riconoscimento dei vizi denunciati da essa committente e, al contrario, all'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni rese dai testi indicati dalle parti convenute, giungendo così a ritenere spirato il termine di prescrizione previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c. perché
l'azione era stata proposta solo in data 22.09.2003, allorquando erano trascorsi ben oltre due anni dalla data di consegna dell'opera, avvenuta nel termine contrattualmente convenuto del 30.06.2000.
Le censure sono infondate e vanno rigettate.
L'art. 1667 c.c. laddove riconosce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, subordina tale garanzia al rispetto di un doppio termine: “il committente può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità e i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna (art. 1667, comma 3, c.c.).
Pertanto, il committente che agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni (di decadenza e di prescrizione).
Ne consegue che qualora l'appaltatore eccepisca, ex art. 1667, comma 3, c.c., la prescrizione biennale del diritto di garanzia, termine il cui rispetto costituisce una condizione dell'azione e che decorre dalla data di consegna dell'opera - la quale consiste in un mero atto materiale e differisce dall'accettazione di essa, quale atto giuridico che contiene una valutazione dell'opera stessa e produce effetti diversi, fra cui quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 1667 c.c. - “la prova di quest'ultima incombe sul committente” (v. Cass. civ. n. 39599 del 2021).
Nel caso di specie, invero, l'attore odierno appellante si è sottratto a tale onus probandi limitandosi ad allegare che alcuna consegna sarebbe mai avvenuta, stante l'assenza in atti sia di un verbale di ultimazione delle opere sia della prova del relativo collaudo.
Tuttavia, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, tali generiche allegazioni sono insufficienti per paralizzare l'avvera eccezione di prescrizione, gravando sul committente l'onere di provare la data di consegna dell'opera, da cui decorre il termine di prescrizione biennale, costituendo quest'ultima condizione dell'azione (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 14039 del 2007).
Tra l'altro l'assunto secondo cui le opere non sarebbero mai state consegnate è smentito sia dai fatti allegati dallo stesso attore, che dimostrano il regolare utilizzo dei serbatoi dopo l'installazione dei coni
(“terminato il montaggio (prima della vendemmia del 2000), alla prima messa in funzione dell'impian-
pagina 9 di 13 to, senza che vi fosse stato collaudo, verifica o accettazione dell'opera, questa non si è presentata idonea all'uso a cui era destinata”), sia dallo stesso rimedio risarcitorio esperito dalla Controparte_6
in giudizio, che presuppone per l'appunto l'ultimazione e la consegna dell'opera.
[...]
Al riguardo, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che “la garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668
c.c., infatti, costituisce un sistema rimediale sostantivo in sé conchiuso, che nell'operare il bilan- ciamento tra i contrapposti interessi delle parti presuppone di necessità logica un'opera compiuta e consegnata. Prima della consegna, infatti, l'opera può essere ancora modificata dall'appaltatore, sicché non può darsi giudizio né sulla sua idoneità alla destinazione concordata, né sull'esistenza in essa di vizi o difformità eliminabili a spese dell'appaltatore o tali da imporre la riduzione propor- zionale del prezzo” (v. Cass. civ. n. 16609 del 2019; Cass civ. n. 3302 del 2006).
Né giova alla società appellante assumere che tale termine di prescrizione era stato utilmente inter- rotto dal riconoscimento dei vizi da parte delle appaltatrici, estrinsecatosi, da un lato, attraverso l'ese- cuzione dei lavori di riparazione posti in essere nel triennio 2000/2003 e, dall'altro, con la sotto- scrizione della scrittura privata del 5.03.2003, mediante la quale in nome e per Controparte_2
conto della e della si era impegnato alla loro rimozione. Controparte_1 Controparte_3
Entrambi gli assunti, infatti, sono rimasti sforniti di prova.
Quanto agli interventi di manutenzione svolti nel triennio 2000/2003 non è stato possibile appurare attraverso gli elementi istruttori acquisiti (documentazione prodotta e deposizioni testimoniali rese sul punto dai testi citati da parte attrice) se gli stessi costituissero interventi riparativi o manutentivi dei detti impianti;
aspetto questo dirimente ai fini del riconoscimento dei vizi da parte delle società appal- tatrici.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio integrativa disposta da questa Corte, volta proprio all'accerta- mento della natura dei lavori de quibus, non ha permesso di chiarire questo aspetto attesa l'impos- sibilità del tecnico incaricato di entrare nei luoghi di causa a seguito della vendita della società appellante a terzi acquirenti.
Né, di contro, può attribuirsi valenza probatoria - come vorrebbe l'appellante - alla scrittura privata del 5.03.2003, sottoscritta da con la quale “l' in proprio e nella Controparte_2 Controparte_3 suddetta qualità di subentrante ( … agli obblighi rinvenienti alla dal contratto Controparte_1 sottoscritto, in Ortanova in data 10.02.2000, con la ), avendo preso visione dei Controparte_7
denunziati vizi e riconoscendo che gli stessi sono a sé imputabili, in adempimento agli impegni oralmente assunti, finalizzati all'eliminazione degli stessi, con la presente espressamente e senza riserva alcuna s'impegna ad effettuare a proprie cure e spese gli interventi tecnici idonei a rendere i
pagina 10 di 13 manufatti di cui al detto contratto efficienti ed idonei all'uso cui gli stessi sono destinati, nonché ad eliminare tutte le conseguenze derivate dai vizi dei detti manufatti …”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, tale scrittura privata risulta sottoscritta da soggetto privo di poteri rappresentativi, il quale, pertanto, non poteva spendere il nome delle società convenute né assumere obbligazione per loro conto, trattandosi di semplice dipendente della
[...]
Parte_8
Né, d'altro canto, l'assunto di parte appellante che “le società convenute avessero conferito al sig. il potere di agire in nome e per conto delle stesse nella gestione della vicenda Controparte_2 contrattuale in atti, visto che il sig. era l'effettivo proprietario della Controparte_2 CP_3
e socio illimitatamente responsabile della è stato supportato da sufficienti ele-
[...] CP_1
menti probatori, tali da provare l'incolpevole affidamento nella rappresentanza apparente del
[...]
. CP_8
In tema di rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affida- mento incolpevole “qualora non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (cfr. Cass. civ. n. 34767 del 2021)
Tuttavia, il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifesta-zioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti (v. Cass. civ. n. 12273 del 2016).
E - nel caso di specie - che non rivestisse la carica di legale rappresentante sia Controparte_2
della che della risulta per tabulas. Controparte_1 Controparte_3
Per altro verso, alcun riscontro probatorio l'appellante ha offerto all'allegazione secondo cui “le società convenute avessero conferito al sig. il potere di agire in nome e per conto Controparte_2 delle stesse nella gestione della vicenda contrattuale in atti”.
A nulla vale, infatti, la circostanza che il fosse proprietario del 95% delle quote sociali CP_2
della società e socio della in assenza di Controparte_3 Controparte_1
valida procura o delega che legittimasse la trasmissione di poteri gestori in capo al socio CP_2
[...]
pagina 11 di 13 In definitiva, tali incontrovertibili dati processuali non consentono di sovvertire la decisione assunta dal Tribunale di Foggia, che va confermata da questa Corte.
Il rigetto del primo e secondo motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri due motivi
(inerenti il risarcimento danni e la condanna alle spese processuali).
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese legali di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, gravano sulla società appellante in favore degli appellati costituiti
[...]
con distrazione al suo procuratore anticipatario, e per contro CP_5 Controparte_2
alcuna regolamentazione va adottata nel rapporto processuale tra la e gli altri Parte_1
appellati contumaci.
Le spese della consulenza tecnica integrativa (già liquidate con separato decreto) restano a carico della società appellante.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AR, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, avverso Parte_1
la sentenza n. 999/2016 emessa in data 24.03.2016 dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede: CP_ 1°) dichiara la contumacia della , Controparte_1 Controparte_3
, e di , in qualità di socio-successore della
[...] Controparte_1 Controparte_1
[...]
2°) rigetta l'appello;
3°) condanna l'appellante a rimborsare al procuratore anticipatario di Parte_1 [...]
avv. Dario De Sario, e a le spese legali del presente Controparte_10 Controparte_2
grado di giudizio, liquidate - in favore di ciascuno di essi - in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) nulla per le spese legali nel rapporto processuale tra la e gli altri appellati Parte_1
contumaci ( , e Controparte_1 Controparte_3 CP_1
[...]
pagina 12 di 13 5°) pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della consulenza Parte_1
tecnica integrativa disposta in questo grado;
6°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a carico della società in Parte_1 osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa il 13 dicembre 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AR
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Risarcimento danni da vizi opera appaltata”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 652 dell'anno
2017
TRA
P. Iva. ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e , rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Forcelli, in Parte_2 Parte_3
virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Fioretti in AR (Via Calefati n. 418)
APPELLANTE
E
(P.Iva: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del liquidatore e del socio amministratore -– società Controparte_1 Controparte_2
cancellata dal Registro delle Imprese il 9.3.2011 - con sede legale in AR al viale Europa n. 10
(c.f.: , in qualità di socio liquidatore e ammini- Controparte_1 C.F._1
stratore della in liquidazione, residente in [...]
Firenze n. 4
(P.Iva: ), in persona del suo liquidatore Controparte_3 P.IVA_3
e dei soci e – società Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2
cancellata dal Registro delle Imprese il 16.3.2010 – con sede legale in AR al viale Europa n. 10
pagina 1 di 13 APPELLATI CONTUMACI
(c.f.: ), in qualità di socio ammini- Controparte_5 C.F._2 stratore e successore della , rappresentato e difeso dall'avv. Dario De Controparte_3
Serio, in forza di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AR (via
Gobetti n. 18)
(c.f.: ), in qualità di socio-successore della Controparte_2 C.F._3
di socio amministratore-successore della ed Controparte_1 Controparte_3
in proprio, rappresentato e difeso dall'avv. Dario De Serio, in forza di procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AR (via Gobetti n. 18)
APPELLATI
All'udienza collegiale tenutasi il 13.09.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.9.2003, la Parte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, esponeva:
[...]
- che aveva sottoscritto in data 10.02.2000 con la un contratto Controparte_1 Controparte_1
per la formazione di coni interni di scivolo a n. 4 serbatoi in acciaio INOX aventi diametro di mt. 5,720
e circonferenza di mt. 17,00, con assemblaggio da eseguire presso il proprio stabilimento;
- che, dopo la realizzazione dell'opera appaltata, erano emersi vizi che rendevano la stessa non inidonea all'uso cui era stata destinata;
- che la difettosa realizzazione dei predetti coni aveva infatti provocato un accartocciamento degli stessi, impedendo il totale utilizzo dei serbatoi - fermentini;
- che, comunicata la presenza di detti vizi, la – avvalendosi della collaborazione Controparte_1 della – aveva effettuato interventi volti alla loro eliminazione, ma sempre con risul- Controparte_3
tati negativi;
- che con scrittura del 5.03.2003, in nome e per conto della e Controparte_2 Controparte_1
della aveva riconosciuto i vizi lamentati dalla Controparte_3 Parte_5
l'impegno di eliminarli;
- che tali interventi non avevano sortito l'effetto sperato;
- che a causa di tanto aveva subito un danno patrimoniale pari a complessivi € 253.908.88.
pagina 2 di 13 Sulla scorta di tali premesse, l'attrice conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Cerignola, la e la al fine di sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_3
seguenti conclusioni:
“a) accertare l'inadempimento della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore e/o della in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, in riferimento alle obbligazioni assunte nei confronti dell'odierna concludente;
b) condannare essi convenuti medesimi in solido tra loro al risarcimento dei danni quantificabili nella misura complessiva di € 253.908,88, per le causali analiticamente indicate nella superiore narrativa o
a quello somma maggiore o minore che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione;
c) in via gradata ove risulti che il manteneva rapporti Controparte_2
con concludente in forza di contratto di subappalto intervenuto con le suddette società, accertare e dichiarare comunque l'inadempimento delle stesse con conseguente loro condanna al risarcimento dei danni come sopra indicati;
d) in via ancor più subordinata, ove si ritenga che l'unico legittimato passivo, in virtù del contratto di appalto in parola, nonché della scrittura privata del 5.3.2003, sia esso accertare Controparte_2
e dichiarare l'inadempimento dello stesso in riferimento alle obbligazioni assunte nei confronti della concludente, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di quest'ulti-ma della somma di € 253.908,88, per le causali di cui alla superiore narrativa o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria;
e) condannare altresì essi convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Si costituivano in giudizio le convenute e formulando le Controparte_1 Controparte_3
medesime conclusioni:
“a) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea volta a far valere
i vizi e le difformità ex art. 2226 II co. c.p.c. ed, in via gradata, in ragione di quanto evidenziato in narrativa, ex art. 1667 II e III co. c.p.c., per non aver l'attrice denunziato i presunti vizi e le presunte difformità dell'opera e per non aver proposto la relativa azione giudiziaria nei termini e modi di legge
e per l'effetto;
b) accertare e dichiarare, in via subordinata, l'intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione anche di quelle eventuali altre domande giudiziali volte all'eliminazione del vizio, alla rifusione del prezzo, all'adempimento, alla risoluzione del contratto che controparte dovesse proporre in questa, poiché anche dette domande soggiacciono ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 II co. c.c. e, in via gradata ai sensi dell'art. 1667 II e III co. c.c.;
pagina 3 di 13 c) accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per l'estrema genericità della domanda per violazione dell'art. 164 IV co. c.p.c.;
d) accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata datata 05.03.2003, ex adverso prodotta poiché sottoscritta da soggetto privo del potere rappresentativo della Società odierna convenuta, come meglio chiarito e specificato in narrativa, e, per l'effetto;
e) rigettare la domanda introduttiva in quanto prescritta, inammissibile, generica e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
f) condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in favore dell'odierna convenuta, nella misura di € 50.000,00 o di quell'altra somma minore o maggiore”.
Con ordinanza del 20.2.2004 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo, CP_2
il quale si costituiva con comparsa di risposta del 6.11.2006, rassegnando le seguenti
[...]
conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'assoluta nullità, invalidità e inefficacia della scrittura privata del 5.3.2003 poiché sottoscritta da un mero prestatore d'opera coordinata e continuativa della ditta , Parte_6
persona non munita di poteri rappresentativi della società convenuta e, per l'effetto
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno deducente, anche in ragione dell'assoluta estraneità del medesimo ai fatti di causa con conseguente estromissione di questi dal presente giu- dizio;
- nella non temuta ipotesi in cui l'on. Giudicante ritenesse poter configurare il sig. quale CP_2
falsus procurator, accertare e dichiarare che la sua eventuale responsabilità sia limitata dal mero interesse negativo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea volta a far valere i vizi e le difformità ex art. 2226, II comma cpc ed in via gradata, in ragione di quanto evidenziato in narrativa ex art. 1667 2 e 3 comma per non aver l'attrice denunciato i presunti vizi e le presunte difformità dell'opera e per non aver proposto la relativa azione giudiziaria nei termini e modi di legge
e per l'effetto
- accertare e dichiarare, in via subordinata, l'intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione anche di quelle eventuali altre domande giudiziali volte all'eliminazione del vizio, alla rifusione del prezzo, all'adempimento alla risoluzione del contratto che controparte dovese proporre, poiché dette domanda soggiacciono ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226 2 comma”.
In particolare, il terzo chiamato deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva stante la sua estraneità ai fatti di causa;
precisava di aver sottoscritto la citata scrittura privata solo in qualità di collaboratore della ditta e di non aver mai speso il nome di entrambe le società Parte_7
pagina 4 di 13 convenute;
assumeva quindi che la propria firma era stata estorta quale condizione per ottenere i due assegni promessi in pagamento per i lavori di manutenzione eseguiti sugli impianti per cui è causa.
All'esito dell'istruttoria (con assunzione di testimoni ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare e indicare i lavori necessari per l'eliminazione dei vizi lamentati dal-
l'attrice, con quantificazione dei relativi costi), il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza n. 999/2016 emessa il 24.03.20216, rigettava la domanda e, per l'effetto, condannava l'attrice a rifondere alle convenute le spese di lite, mentre compensava interamente le spese di giudizio tra l'attrice ed il terzo chiamato Controparte_2
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che il contratto posto in essere tra la e la Parte_4 andava qualificato come contratto d'appalto; Controparte_1
- che dall'istruttoria era emerso che i lavori commissionati erano stati completati e consegnati entro il termine contrattualmente pattuito del 30.06.2000;
- che, pertanto, la committente aveva l'onere di denunciare i vizi dell'opera, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta ed aveva l'onere di proporre la domanda giudiziale entro due anni dalla consegna;
- che tuttavia risultava per tabulas che la domanda giudiziale era stata promossa solo in data
22.09.2003, allorquando era già spirato il termine prescrizione di cui all'art. 1667, comma 3, c.c.;
- che l'attrice non aveva dato prova di aver denunciato i vizi nei sessanta giorni dalla scoperta;
- che infondata appariva la tesi sostenuta dall'attrice circa il riconoscimento esplicito dei vizi da parte del convenuto Controparte_2
- che, seppure era incontestato che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 5.3.2003 erano riferibili al spettava all'attrice provare che lo stesso avesse il potere di agire in CP_2
nome e per conto delle società convenute;
- che tale prova non era stata fornita ragione per cui fondate apparivano le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalle società convenute.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 24.03.2017, la chiedendo - per i motivi di seguito indicati ed in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 999/16, emessa dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione
pagina 5 di 13 Civile, Giudice dott. Caradonna, nell'ambito del giudizio n. R.G. 91010345/03, depositata in cancel- leria in data 24 marzo 2016, rigettare le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione;
3) per l'effetto, accertare l'inadempimento della in persona del suo legale rappre- Controparte_3
sentante p.t. e della in persona del suo legale rappresentante p.t., alle obbli- Controparte_1
gazioni di facere assunte nei confronti dell'odierna concludente in forza del contratto di appalto del 10 febbraio 2000, della scrittura privata del 5 marzo 2003 e degli ulteriori impegni orali assunti con i lavori di riparazione eseguiti tra il 2000 ed il 2003;
4) condannare, in solido, le società convenute e/o i sigg.ri , e Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di successori delle società appellate estinte, a pagare alla Controparte_5 la somma di € 253.908,88 per le causali analiticamente indicate nella Parte_1
superiore narrativa o la somma maggiore o minore che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione;
5) condannare tutti gli appellati in solido al pagamento delle competenze e spese del giudizio di primo
e secondo grado, ivi comprese le spese di CTU;
6) in ogni caso, compensare le spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado”.
Si è costituito in giudizio nella qualità di socio amministratore - suc- Controparte_5
cessore della il quale, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_3
attiva della in quanto soggetto nuovo e diverso rispetto alla Parte_1 [...]
attore nel giudizio di primo grado;
nel merito ha contestato la Controparte_6 fondatezza dell'impugnazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva della in persona dei suoi legali rappresentanti Parte_1 pro tempore, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto, e per l'effetto: dichiarare
l'inammissibilità, nullità, ed inefficacia dell'atto di appello di cui al presente giudizio, con ogni conseguenza di legge, per le ragioni espresse nella parte di narrativa del presente atto. In via definitiva: - confermare in ogni sua parte la sentenza n. 999/16, emessa e pubblicata dal Tribunale di
Foggia, II Sez. Civ., in data 24 marzo 2016 e mai notificata e, per l'effetto, rigettare l'atto di appello di cui al presente giudizio e, comunque, dichiararlo inammissibile, nullo, invalido ed inefficace per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare l'assoluta nullità, invalidità e inefficacia della scrittura privata del 05.03.2003, prodotta in atti, per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e, per l'effetto: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea volta a far valere i vizi e le difformità dell'opera ex art. 1667 II° e III° comma c.c., per non aver l'attrice denunziato i presunti vizi e le presunte difformità dell'opera e per non aver proposto la relativa azione giudiziaria nei termini e modi di legge e, per l'effetto: accertare e
pagina 6 di 13 dichiarare, in via subordinata, l'intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione anche di quelle eventuali altre domande giudiziali volte all'eliminazione del vizio, alla rifusione del prezzo, all'adempimento, alla risoluzione del contratto, se effettivamente proposte dalla controparte, poiché anche dette domande soggiacciono ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 II° e
III° comma c.c.; rigettare la domanda introduttiva, in quanto, prescritta, inammissibile, generica e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Ha altresì resistito all'appello in proprio, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni “in via principale, previo rigetto dell'appello ex adverso proposto, confermare integralmente la sentenza oggetto di gravame;
- accertarsi e dichiararsi l'intervenuto giudicato nei confronti del sig. per le motivazioni spese in atto;
- In via subordinata, nella non temuta CP_2
ipotesi di una riforma della pronuncia in oggetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. in quanto del tutto estraneo ai rapporti contrattuali tra le società Controparte_2
protagoniste del processo in corso, ovvero, in via ulteriormente gradata, nella denegata eventualità che la Corte riconosca una responsabilità personale del sig. , che le pretese risarcitorie CP_2 siano limitate al mero interesse negativo”.
La , la , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1
sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti, sicchè vanno dichiarati contumaci.
Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, la causa - trattenuta in decisione all'udienza del 3.05.2019 - è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del
14.10.2020 per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio - a integrazione di quella già svolta nel giudizio di primo grado - volta a determinare: “1) se i danni rilevati a mezzo della CTU del
16.4.2009 (integrata da quella del 9.4.2014) alle strutture metalliche interne ed esterne dei quattro serbatoi vinificatori indicati con i nn. 106-107-108 e 109, siano tecnicamente ascrivibili e ricollegabili necessariamente a difetto di realizzazione dell'opera o a difetto dei materiali utilizzati o se gli stessi possano essere ascrivibili anche a cause sopravvenute all'installazione; 2) se i motori dei serbatoi oggetto di causa sono dotati di cinghie di trasmissione;
3) se dalla documentazione relativa agli interventi eseguiti dalla e dalla , prodotta da parte attrice (fatture, documenti CP_1 CP_3
di trasporto, attestazioni di prestazioni di assistenza tecnica) sia dato tecnicamente accertare quali fossero gli interventi effettivamente eseguiti sugli impianti oggetto di causa e se gli stessi costituissero interventi riparativi o manutentivi di detti impianti”
pagina 7 di 13 In corso di causa, stante l'avvenuta cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati di AR del procuratore dell'appellato avv. Giovanna Liana Barracane - il giudizio è stato Controparte_2
dichiarato interrotto e successivamente riassunto dall'appellante Parte_1
Ricostituito il contradditorio, la causa è proseguita con la ripresa delle operazioni peritali sino al
17.05.2022 allorquando il c.t.u. officiato, ing. , dato atto dell'impossibilità di acce- Persona_1
dere sui luoghi di causa poiché la era stata ceduta a terzi, ovvero alla Vini- Parte_1
cola di Capitanata, che si era opposta allo svolgimento delle operazioni peritali presso lo stabilimento vinicolo - ha chiesto di essere autorizzato a sospendere le stesse operazioni peritali;
tale sospensione è stata disposta con ordinanza del 23.09.2022, con la quale la Corte ha rinviato la causa all'udienza del
13.09.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In via preliminare va delibata l'eccezione, sollevata dall'appellato di Controparte_5 inammissibilità dell'appello perché “attivato da un nuovo e differente soggetto giuridico (rectius:
, rispetto a quello costituitosi nel giudizio di primo grado (rectius: Parte_1 [...]
e, pertanto, carente di legittimazione attiva”. Parte_4
L'eccezione è destituita di fondamento.
Risulta per tabulas che la con atto del Parte_4
26.05.2009 (rep. 2825 – raccolta 1510) a rogito dott. , Notaio in Margherita di Savoia, Persona_2
ha trasformato la propria forma societaria in quella di società a responsabilità limitata.
Trattasi in pratica di una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, ininfluente ai fini del giudizio, non sussistendo incertezza sull'identificazione della parte impugnante.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria” (così Cass. civ. 22 ottobre 2020, n. 23030).
Ne consegue l'ammissibilità dell'impugnazione spiegata dalla con conse- Parte_1
guente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dall'appellato Controparte_5
Passando al merito del gravame si può procedere ad una trattazione congiunta del primo e secondo motivo, configurandosi gli stessi strettamente connessi, accomunati da una duplice prospettazione censoria riguardo la statuizione del Tribunale nel punto in cui ha dichiarato la decadenza e la prescri- zione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. spiegata dalla committente nei Parte_1
pagina 8 di 13 confronti delle società appaltatrici ed nonché nei confronti del Controparte_1 Controparte_3 terzo chiamato Controparte_2
In particolare la società appellante si duole del malgoverno da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie che avrebbe condotto, a suo parere, alla svalutazione della decisività della scrit- tura privata del 5.03.2003 in merito al riconoscimento dei vizi denunciati da essa committente e, al contrario, all'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni rese dai testi indicati dalle parti convenute, giungendo così a ritenere spirato il termine di prescrizione previsto dall'art. 1667, comma 3, c.c. perché
l'azione era stata proposta solo in data 22.09.2003, allorquando erano trascorsi ben oltre due anni dalla data di consegna dell'opera, avvenuta nel termine contrattualmente convenuto del 30.06.2000.
Le censure sono infondate e vanno rigettate.
L'art. 1667 c.c. laddove riconosce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, subordina tale garanzia al rispetto di un doppio termine: “il committente può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità e i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna (art. 1667, comma 3, c.c.).
Pertanto, il committente che agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni (di decadenza e di prescrizione).
Ne consegue che qualora l'appaltatore eccepisca, ex art. 1667, comma 3, c.c., la prescrizione biennale del diritto di garanzia, termine il cui rispetto costituisce una condizione dell'azione e che decorre dalla data di consegna dell'opera - la quale consiste in un mero atto materiale e differisce dall'accettazione di essa, quale atto giuridico che contiene una valutazione dell'opera stessa e produce effetti diversi, fra cui quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 1667 c.c. - “la prova di quest'ultima incombe sul committente” (v. Cass. civ. n. 39599 del 2021).
Nel caso di specie, invero, l'attore odierno appellante si è sottratto a tale onus probandi limitandosi ad allegare che alcuna consegna sarebbe mai avvenuta, stante l'assenza in atti sia di un verbale di ultimazione delle opere sia della prova del relativo collaudo.
Tuttavia, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, tali generiche allegazioni sono insufficienti per paralizzare l'avvera eccezione di prescrizione, gravando sul committente l'onere di provare la data di consegna dell'opera, da cui decorre il termine di prescrizione biennale, costituendo quest'ultima condizione dell'azione (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 14039 del 2007).
Tra l'altro l'assunto secondo cui le opere non sarebbero mai state consegnate è smentito sia dai fatti allegati dallo stesso attore, che dimostrano il regolare utilizzo dei serbatoi dopo l'installazione dei coni
(“terminato il montaggio (prima della vendemmia del 2000), alla prima messa in funzione dell'impian-
pagina 9 di 13 to, senza che vi fosse stato collaudo, verifica o accettazione dell'opera, questa non si è presentata idonea all'uso a cui era destinata”), sia dallo stesso rimedio risarcitorio esperito dalla Controparte_6
in giudizio, che presuppone per l'appunto l'ultimazione e la consegna dell'opera.
[...]
Al riguardo, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità che “la garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668
c.c., infatti, costituisce un sistema rimediale sostantivo in sé conchiuso, che nell'operare il bilan- ciamento tra i contrapposti interessi delle parti presuppone di necessità logica un'opera compiuta e consegnata. Prima della consegna, infatti, l'opera può essere ancora modificata dall'appaltatore, sicché non può darsi giudizio né sulla sua idoneità alla destinazione concordata, né sull'esistenza in essa di vizi o difformità eliminabili a spese dell'appaltatore o tali da imporre la riduzione propor- zionale del prezzo” (v. Cass. civ. n. 16609 del 2019; Cass civ. n. 3302 del 2006).
Né giova alla società appellante assumere che tale termine di prescrizione era stato utilmente inter- rotto dal riconoscimento dei vizi da parte delle appaltatrici, estrinsecatosi, da un lato, attraverso l'ese- cuzione dei lavori di riparazione posti in essere nel triennio 2000/2003 e, dall'altro, con la sotto- scrizione della scrittura privata del 5.03.2003, mediante la quale in nome e per Controparte_2
conto della e della si era impegnato alla loro rimozione. Controparte_1 Controparte_3
Entrambi gli assunti, infatti, sono rimasti sforniti di prova.
Quanto agli interventi di manutenzione svolti nel triennio 2000/2003 non è stato possibile appurare attraverso gli elementi istruttori acquisiti (documentazione prodotta e deposizioni testimoniali rese sul punto dai testi citati da parte attrice) se gli stessi costituissero interventi riparativi o manutentivi dei detti impianti;
aspetto questo dirimente ai fini del riconoscimento dei vizi da parte delle società appal- tatrici.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio integrativa disposta da questa Corte, volta proprio all'accerta- mento della natura dei lavori de quibus, non ha permesso di chiarire questo aspetto attesa l'impos- sibilità del tecnico incaricato di entrare nei luoghi di causa a seguito della vendita della società appellante a terzi acquirenti.
Né, di contro, può attribuirsi valenza probatoria - come vorrebbe l'appellante - alla scrittura privata del 5.03.2003, sottoscritta da con la quale “l' in proprio e nella Controparte_2 Controparte_3 suddetta qualità di subentrante ( … agli obblighi rinvenienti alla dal contratto Controparte_1 sottoscritto, in Ortanova in data 10.02.2000, con la ), avendo preso visione dei Controparte_7
denunziati vizi e riconoscendo che gli stessi sono a sé imputabili, in adempimento agli impegni oralmente assunti, finalizzati all'eliminazione degli stessi, con la presente espressamente e senza riserva alcuna s'impegna ad effettuare a proprie cure e spese gli interventi tecnici idonei a rendere i
pagina 10 di 13 manufatti di cui al detto contratto efficienti ed idonei all'uso cui gli stessi sono destinati, nonché ad eliminare tutte le conseguenze derivate dai vizi dei detti manufatti …”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, tale scrittura privata risulta sottoscritta da soggetto privo di poteri rappresentativi, il quale, pertanto, non poteva spendere il nome delle società convenute né assumere obbligazione per loro conto, trattandosi di semplice dipendente della
[...]
Parte_8
Né, d'altro canto, l'assunto di parte appellante che “le società convenute avessero conferito al sig. il potere di agire in nome e per conto delle stesse nella gestione della vicenda Controparte_2 contrattuale in atti, visto che il sig. era l'effettivo proprietario della Controparte_2 CP_3
e socio illimitatamente responsabile della è stato supportato da sufficienti ele-
[...] CP_1
menti probatori, tali da provare l'incolpevole affidamento nella rappresentanza apparente del
[...]
. CP_8
In tema di rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affida- mento incolpevole “qualora non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente” (cfr. Cass. civ. n. 34767 del 2021)
Tuttavia, il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifesta-zioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti (v. Cass. civ. n. 12273 del 2016).
E - nel caso di specie - che non rivestisse la carica di legale rappresentante sia Controparte_2
della che della risulta per tabulas. Controparte_1 Controparte_3
Per altro verso, alcun riscontro probatorio l'appellante ha offerto all'allegazione secondo cui “le società convenute avessero conferito al sig. il potere di agire in nome e per conto Controparte_2 delle stesse nella gestione della vicenda contrattuale in atti”.
A nulla vale, infatti, la circostanza che il fosse proprietario del 95% delle quote sociali CP_2
della società e socio della in assenza di Controparte_3 Controparte_1
valida procura o delega che legittimasse la trasmissione di poteri gestori in capo al socio CP_2
[...]
pagina 11 di 13 In definitiva, tali incontrovertibili dati processuali non consentono di sovvertire la decisione assunta dal Tribunale di Foggia, che va confermata da questa Corte.
Il rigetto del primo e secondo motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri due motivi
(inerenti il risarcimento danni e la condanna alle spese processuali).
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese legali di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, gravano sulla società appellante in favore degli appellati costituiti
[...]
con distrazione al suo procuratore anticipatario, e per contro CP_5 Controparte_2
alcuna regolamentazione va adottata nel rapporto processuale tra la e gli altri Parte_1
appellati contumaci.
Le spese della consulenza tecnica integrativa (già liquidate con separato decreto) restano a carico della società appellante.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AR, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, avverso Parte_1
la sentenza n. 999/2016 emessa in data 24.03.2016 dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede: CP_ 1°) dichiara la contumacia della , Controparte_1 Controparte_3
, e di , in qualità di socio-successore della
[...] Controparte_1 Controparte_1
[...]
2°) rigetta l'appello;
3°) condanna l'appellante a rimborsare al procuratore anticipatario di Parte_1 [...]
avv. Dario De Sario, e a le spese legali del presente Controparte_10 Controparte_2
grado di giudizio, liquidate - in favore di ciascuno di essi - in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
4°) nulla per le spese legali nel rapporto processuale tra la e gli altri appellati Parte_1
contumaci ( , e Controparte_1 Controparte_3 CP_1
[...]
pagina 12 di 13 5°) pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della consulenza Parte_1
tecnica integrativa disposta in questo grado;
6°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a carico della società in Parte_1 osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa il 13 dicembre 2024 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
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