Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione civile composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1090/2024 r.g., vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante e del Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Ermanno Consorti e Peppino Capriotti, del Foro di Ascoli Piceno
Parte ricorrente
E
contumace Controparte_1
Parte resistente
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 novembre 2024 in Concordato Preventivo Parte_1
Omologato ha agito per la revocazione della sentenza resa da questa Corte di Appello in data 24 giugno 2024, all'esito del giudizio svoltosi tra le parti indicate in epigrafe e conclusosi con il rigetto degli altri motivi di gravame e con la sola condanna di al pagamento in Controparte_1
favore di di tutti i canoni di affitto maturati dal mese di gennaio 2019 sino al 28 Parte_1
settembre 2020, oltre accessori di legge ed integrale compensazione delle spese di lite. Ha dedotto l'istante l'errore del Giudice di secondo grado nell'omettere di considerare che, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era stato dedotto che la ditta conduttrice dell'immobile, oggetto del rapporto di affitto dedotto in causa, si era resa morosa nel pagamento dei canoni sin
“Continuando a pagare i canoni fino a luglio 2017, con ultimo bonifico fatto il 6/12/2018” (Cfr. pag. 18 righe 10 – 11 atto di citazione in appello), laddove il predetto inciso poteva intendersi unicamente nel senso che il bonifico di dicembre 2018 era riferito al saldo del mese di luglio 2017; che la morosità da Agosto 2017 era pacificamente accertata ex art. 115 c.p.c. in base a quanto dedotto dalla locatrice, al punto 30 dell'esposizione in fatto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e non contestato dalla conduttrice. Il ricorrente ha, pertanto, insistito affinché si procedesse alla revocazione della sentenza n. 984/2024 del 24/06/2024, condannandosi la società al pagamento in favore di di tutti i canoni di affitto Parte_2 Parte_1 maturati dal mese di Agosto 2017, sino alla data in cui l'azienda era stata ceduta dalla Parte_1 alla società “Progetto Idea Stella s.r.l.” (28.09.2020), oltre interessi legali dalla data di
[...]
maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese. non si è costituita. Parte_2
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è da respingersi per i motivi di seguito esposti.
Rileva il Collegio che l'ipotesi di revocazione invocata dalla Società ricorrente è disciplinata dall'art.395, secondo comma, n. 4 cpc, a mente del quale la sentenza pronunciata in grado di appello è suscettibile di revocazione se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul qual la sentenza ebbe a pronunciare.
L'ipotesi è configurabile quando l'errore sia conseguenza di una errata percezione, in senso materiale, degli elementi emergenti dagli atti, ed inoltre costituisca il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (cfr. Cass., sez. lav., n.24334/2014).
Ebbene, nel caso di specie, l'errore revocatorio che si ascrive alla sentenza impugnata risiederebbe nella seguente statuizione:
“…..Del resto, si noti che solo con una nota del 23.05.2019, a firma dell'Avv.Gabrielli, ha sollevato per la prima volta (dopo ben sei mesi dall'inizio della morosità, Parte_2 atteso che l'ultimo versamento è del dicembre 2018) l'eccezione di inadempimento ex art.1460
c.c., affermando di aver legittimamente sospeso il versamento dei canoni. Ne segue che, almeno sino a tale data, l'appellata ha proseguito l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Orbene, quanto alla sussistenza della morosità della deve ritenersi che Parte_2
la stessa costituisca un dato pacifico ed incontrovertibile, dal momento che in atti non vi è prova del pagamento dei canoni scaduti dal gennaio 2019 in poi……”
Si duole, infatti, il ricorrente dell'affermazione che i canoni scaduti e non pagati siano quelli a decorrere da gennaio 2019 invece che da Agosto 2017; evidenzia all'uopo l'errore della Corte nel dare atto dell'ultimo versamento risalente a dicembre 2018, omettendo di rilevare che esso ineriva al pagamento di canoni scaduti molto prima.
L'errore della Corte d'appello risiederebbe, dunque, nell'aver fatto coincidere l'epoca di esecuzione del pagamento (dicembre 2018) con il momento fino al quale riferire il computo dei canoni scaduti e regolarmente versati.
Tuttavia, tanto in fase di allegazione quanto nel curare la produzione, il ricorrente ha del tutto tralasciato di additare ed offrire al vaglio del Collegio odierno giudicante il documento attestante il pagamento effettuato a dicembre 2018; ciò inibisce l'accertamento in merito all'esistenza, ancor prima che al concreto contenuto, di siffatto documento nella produzione della controparte, così come impedisce di comprendere se l'accertamento della Corte in sede di appello dovesse fondarsi sull'esame del documento stesso piuttosto che sul mero dato negativo della mancanza di elementi idonei a smentire le allegazioni della concedente circa la perdurante morosità da agosto 2017.
Invero, in quest'ultima ipotesi, la sentenza non sarebbe soggetta a revocazione, potendosene solo censurare il profilo valutativo ed interpretativo del complesso degli elementi acquisiti alla causa.
Al riguardo, occorre tenere presente che, secondo la Suprema Corte a Sezioni Unite, “In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli
"atti o documenti della causa", dai quali l'errore stesso deve risultare, vanno compresi - in attuazione dei principi del giusto processo e di effettività della difesa - gli atti e
i documenti attinenti alla causa ritualmente depositati dalla parte interessata…”(così Cass.
Ordinanza n. 29297 del 13/11/2024).
Occorreva, quindi, corredare l'istanza di revocazione del documento, ritualmente prodotto in primo grado ed in appello, nell'esaminare i cui contenuti la Corte avesse commesso l'eclatante errore-svista, laddove l'assenza di tale documento dalle produzioni di parte legittima il dubbio che l'errore denunciato, ove effettivamente commesso, sia stato di natura valutativa ed interpretativa del complessivo tenore degli atti di parte.
Occorre, insomma, dar seguito all'orientamento dei giudici di legittimità, ormai ratificato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'errore revocatorio deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa (Cass.Sez. U. Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024); si veda, sul punto, anche Cass. Ord.
n. 10184/2018, secondo cui Non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte … trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto.
In conclusione, l'errore revocatorio in discorso deve poter emergere quale evidente svista in cui incorre il giudicante rispetto al chiaro ed univoco contenuto di un determinato documento.
Ne discende che la mancata produzione nell'odierno giudizio - ed ancor prima l'incertezza in ordine all'esistenza ed alla produzione nel giudizio di appello - del documento attestante in modo incontrovertibile i pagamenti dei soli canoni maturati fino a luglio 2017 e non anche di quelli maturati da agosto 2017 fino a dicembre 2018, inibisce l'accoglimento della domanda di revocazione, mentre eventuali errori di valutazione compiuti dalla Corte territoriale esulano dalla nozione di "errore di fatto" che giustifica l'azione esperita in questa sede.
Alla stregua dei suesposti argomenti, il ricorso va respinto.
La contumacia della parte resistente consente di non provvedere sulle spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) respinge il ricorso per revocazione;
2) nulla per le spese;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 24 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente