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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 194/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con avv .ti , Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo e avv Maria Laura Parte_2 Parte_3
Picunio
- opponente - contro
CP_1 con avv.to Sergio Aprile - opposto -
in punto: opposizione ad AVA – gestione commercianti - contribuzione eccedente il minimale ( utili non distribuiti) di socio lavoratore di società di capitali
FATTO
Con ricorso depositato in data 31.1.2024 ha opposto l' avviso di addebito n. 419 Parte_1
2023 00013546 82 000 per euro 11.859,48 a titolo di contributi alla Gestione Artigiani cui è stato iscritto con codice fiscale matricola 1397041510 dal 1989 a tutto il 2013 quale C.F._1 titolare di ditta individuale per il REA di Venezia n. 199775, e poi nuovamente iscritto in relazione alla posizione nella Pianeta Bagno srl a seguito di richiesta (flusso telematico) del 14/02/2014 e inizio attività in pari data.
L'attività di tale società è l'installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria in edifici o in altre opere di costruzione e , oltre Pt_1 ad essere proprietario, nella misura del 95%, delle relative quote, riveste anche la qualifica di presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, essendo in possesso dei requisiti tecnico professionali riconosciuti dal D.M.37/2008 ai fini dell'iscrizione all'Albo Artigiani, ruolo di Responsabile
Tecnico. Essendo dunque pacificamente, appunto della Pianeta Bagno srl, socio e lavoratore (artigiano), dal 2014
è iscritto (reiscrizione) alla Gestione Artigiani e Commercianti corrispondendo la relativa contribuzione.
L' opposto ava n. 419 2023 00013546 82 000, notificato il 22.12.23, riguarda contributi eccedenti il minimale per gli anni d'imposta 2015 e 2016, riferiti a dichiarazione reddituale della società quanto al
2015 n.20055427165 – 0000035 per un reddito d'impresa di € 34.753,00 e quanto al 2016 n. CP_ 13590710995 – 0000035 del 26/10/2017 di € 38.280,00, dall' imputati al per Pt_1 trasparenza, considerando la percentuale di proprietà e quindi di attribuzione (95%), nella misura rispettivamente di euro 33.015,00 quanto al 2015 ed euro 36.366,00 quanto al 2016.
Il lo impugna innanzitutto per maturata prescrizione quinquennale, e in secondo luogo per Pt_1 errato assoggettamento ad imposizione del reddito d'impresa a fronte di società di capitali e in assenza di riconoscimento dei dividendi.
CP_ L' si è costituto contestando entrambi i motivi di opposizione
La causa è stata istruita documentalmente
Sono state depositate note finali autorizzate.
All' esito di odierna discussione in udienza da remoto con approfondimento della questione di merito come da ordinanza 1.10.2024, è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
A) PRESCRIZIONE
Il rilievo di maturata prescrizione è infondato essendo stato il termine interrotto dalla richiesta di pagamento formulata dall con avviso recapitato presso l'indirizzo del ricorrente in data 4 marzo CP_1
2022.
Il recapito della richiesta di pagamento mediante posta raccomandata alla residenza del debitore è certamente atto ricettizio idoneo a interrompere il decorso della prescrizione estintiva quinquennale.
Il termine prescrizionale è stato poi sospeso dalle discipline emergenziali che si sono succedute durante il periodo dell'emergenza pandemica Covid.
Per quanto concerne i crediti contributivi iscritti a ruolo, come nel caso che ci occupa, l'art. 68 del D.L. n.
41/2021 cd. Decreto Sostegni bis che, al comma 1, dispone: ”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [omissis] Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.lgs. 24.09.2015 n. 159 espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. Con il DL 20.10.2020 n. 129 (c.d.
“decreto Riscossione”), entrato in vigore il 21.10.2020, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano tra l'altro l'ulteriore sospensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei relativi termini di decadenza e di prescrizione. Ne discende che la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni deve intendersi connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, applicando la previsione di carattere generale di cui all'art 12 comma 21 D. Lgs. n. 159/2015 (proroga dei termini di decadenza e prescrizione pari al periodo di sospensione dei versamenti) alla disposta sospensione dei versamenti dall'8.3.2020 al 31.8.2021, il periodo di prescrizione sospeso risulta pari a 542 giorni.
Ove non si volesse applicare tale termine di sospensione dovrà comunque applicarsi alla fattispecie il più limitato termine sospensivo in applicazione della disciplina emergenziale di cui all'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21 applicabile per tuti i crediti contributivi anche non iscritti a ruolo. L'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. A partire dal 1° luglio
2021, quindi, i termini hanno ripreso a decorrere in modo ordinario. Con la circolare 10 agosto CP_1
2021, n. 126 l'Istituto illustra gli effetti della disposizione, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
B) MERITO
Costituisce allo stato punto fermo, corrispondente a insegnamento consolidato della Cassazione su cui le parti convengono, che il reddito d'impresa nel caso di società di capitali con prestazione di attività lavorativa abituale e prevalente del socio (nel caso di specie artigiano), imputato per trasparenza al socio stesso, va assoggettato a contribuzione.
Diversamente nel caso di socio di capitali puro e semplice, ovvero di socio che si limita a un mero apporto di capitali all'interno della società senza svolgere attività lavorativa, la partecipazione, qualunque sia la forma di remunerazione da essa derivante, non entra nella base di computo della retribuzione contributiva in quanto la mera partecipazione a una società di capitali genera unicamente ed eventualmente, nel caso di distribuzione degli utili, reddito di capitale, che non è non è mai imponibile ai fini contributivi.
In tal senso tra le piu' recenti Cass. 21540/2019, 24966/2022, 2345/2025 e 4109/2025, secondo cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa.
In particolare:
- Cass 4019/2025 recita testualmente “ Questa Corte (cfr. Cass. n. 22901 del 19/08/2024) ha già precisato che, il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa
(art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). Nel medesimo senso, già la sentenza n. 21540 del 20/08/2019.
- Cass 21540/2019, premesso ai punti 7 e 8 il necessario riferimento, al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, alle norme fiscali, sub punto 9 specifica che “Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi CP_ ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi .
La Cassazione indica dunque chiaramente che il socio di capitali che presta attività lavorativa abituale e prevalente deve essere iscritto alla gestione commercianti, non così invece il socio di società di capitali che si limiti a un mero apporto di capitali all'interno della società.
Ciò posto - ed invero pacifico in causa posto che , quale socio della Pianeta Bagno srl, che nell' Pt_1 impresa svolge quale artigiano abitualmente e prevalentemente la propria opera, è iscritto alla Gestione
Commercianti - la specifica questione dibattuta riguarda la determinazione della base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione del lavoratore autonomo.
Lo specifico problema è se in tale base imponibile vadano inclusi/computati, ai fini della contribuzione eccedente il minimale, anche gli utili non distribuiti.
Ed infatti, posti a monte l'iscrizione del alla Gestione Commercianti e il regolare pagamento Pt_1 della contribuzione entro il minimale, l' opposto ava, n. 419 2023 00013546 82 000, riguarda contributi eccedenti il minimale per gli anni d'imposta 2015 e 2016 riferiti a dichiarazioni reddituali della società CP_ e dall' imputati per trasparenza al socio lavoratore secondo la percentuale di proprietà e quindi di attribuzione (95%) pur in assenza di riconoscimento dei dividendi.
La pretesa si riferisce al combinato disposto degli artt. 1, comma 1 della Legge n. 233/1990 e 3-bis del
D.L. n. 384/1992, conv. in Legge n. 438/1992 in forza dei quali “ 1. A decorrere dall'anno 1993,
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.
233 , e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”. CP_ Sulla base di tali norme, fermo (fuori discussione) il minimale contributivo, secondo l' - come da
Circolari nn. 32/1999 e 102/2003 - la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.
Per quanto consta allo scrivente Giudicante, su tale specifica tematica dell'inclusione, nell' imponibile contributivo a carico del socio lavoratore di società di capitali, anche degli utili non distribuiti - su cui
è focalizzata l' odierna materia del contendere - la Cassazione non si è pronunciata.
Nemmeno Cass. 24966/2022, invocata come perfettamente pertinente dal , che si è in realtà Pt_1 espressa sulla diversa questione del reddito prodotto da una società di capitali ove il socio non svolge attività lavorativa escludendo, appunto in ragione dell' assenza di abituale apporto lavorativo all'attività
d'impresa, l'obbligo contributivo del socio, in continuità con Cass. 21540/2019 (vd. sentenze sopra citate Cass 21540/2019, 24966/2022, 2345/2025 e 4019/2025).
Constano invece puntuali sentenze di merito pronunciatesi in senso difforme dall' interpretazione dell' CP_
Così in particolare recentemente la sentenza 20 dicembre 2023, n. 555 della Corte d'Appello di Firenze, confermando quanto stabilito dalla sentenza del TL di Arezzo n. 3/2022 est e dando seguito alle Pt_4 analoghe pronunce di TL Bologna n. 210/2019, Corte d' Appello di Bologna n. 487/2020, Corte d'
Appello di Genova n. 73/2021 e TL Spoleto n. 157/2022.
La vicenda esaminata dalla Corte d' Appello di Firenze è perfettamente sovrapponibile a quella in esame: riguarda, infatti, il pagamento da parte di un socio lavoratore di srl dei contributi a percentuale, eccedenti il minimale, in relazione a utili prodotti dalla società accantonati a riserva, ovvero concretamente non percepiti dai soci.
La Corte fiorentina nega la debenza della contribuzione su tali utili dando rilievo, da un lato, al diverso trattamento fiscale riservato ai redditi delle società di persone rispetto a quello previsto per i redditi delle Società di capitali, dall'altro alle modalità di calcolo dei contributi annui dovuti dagli iscritti alla
Gestione Artigiani e Commercianti. Quanto al primo tema, mentre alle Società di persone si applica ex lege il cosiddetto regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 5 TUIR, secondo cui
e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili>>, per quelle di capitali gli artt. 115 e 116 TUIR prevedono l'imputazione ai soci del reddito prodotto dalla società di capitali non in maniera automatica, bensì soltanto a patto che la società abbia validamente esercitato tale opzione.
Da ciò discende come il reddito prodotto da una società di persone venga imputato, e dunque sia tassato in capo al socio, indipendentemente dal fatto che vi sia una distribuzione di utili e dunque indipendentemente dal fatto che il socio percepisca effettivamente tale reddito, mentre, nel caso delle società di capitali, laddove - come nel caso di specie (vd. dichiarazioni redditi doc 4 opponente ) -
l'opzione per il regime di trasparenza fiscale non sia stata esercitata, il reddito prodotto dalla società sarà tassato in capo ad essa e non in capo ai soci, con la precisazione che qualora si abbia una distribuzione di dividendi questi verranno tassati in capo ai soci secondo la disciplina specifica prevista per tali redditi.
La differenza di trattamento fiscale previsto per il reddito d'impresa a seconda che questo sia prodotto da società di persone o da società di capitali, valorizzata dalla Corte d' Appello di Firenze, si trova, d' altro canto, rimarcata anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 2001 laddove è evidenziato che in base alle disciplina fiscale Tuir solo per la società in accomandita semplice il reddito prodotto è reddito proprio del socio, mentre quanto alle società di capitale il reddito da capitale ricade sui soci solo per effetto di imputazione e viene assoggettato al regime suo proprio, per cui rilevano unicamente gli utili effettivamente distribuiti.
Negli stessi termini Corte d' Appello di Genova n. 73/2021, che parimenti valorizza la specifica qualificazione fiscale del reddito rilevante sul piano contributivo, letteralmente circoscritto, ex art. 3 bis d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992, al reddito d'impresa che l'iscritto è tenuto a denunciare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed evidenzia che si tratta di scelta coerente con l'obiettivo del legislatore di pervenire ad una armonizzazione dei criteri di determinazione della base imponibile contributiva con quella fiscale e delle relative procedure di liquidazione, accertamento e riscossione – obiettivo chiaramente enunciato nella legge delega n. 662 del 1996, art. 3 comma 134 lett. b), e nello strumento attuativo di cui al d.lgs. 462/97.
Dunque nel caso di specie, così come in quello esaminato dai giudici fiorentini e genovesi, l'impossibilità di applicazione automatica del regime di trasparenza fiscale alle società di capitali in assenza dell'esercizio dell'apposita opzione fa sì che il reddito prodotto dalla società non possa essere imputato direttamente ai soci e dunque non possa essere base di calcolo per i contributi dovuti dagli iscritti alla
Gestione Commercianti ed Artigiani.
Solo il riconoscimento della centralità dell'esercizio dell'opzione permette di non generare un discrimine, che, per quanto possibile, il sistema cerca sempre di evitare, tra reddito imponibile della persona fisica ai fini fiscali ed il reddito su cui viene calcolata l'obbligazione contributiva.
La Corte d' Appello di Firenze spende poi quale secondo argomento la modalità di calcolo ex art. 1 l. n.
233/1990 e l'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992 convertito con L. n. 438/1992 laddove prevedono che la misura dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti debba rapportarsi non solo al reddito d'impresa che ha dato luogo all'iscrizione alla Gestione, ma a tutti i redditi d'impresa rilevanti per il calcolo dell'Irpef dovuta dal contribuente.
Per entrambe le norme, dunque, qualora un determinato reddito non si configuri, per un qualsiasi motivo, come un reddito d'impresa rientrante nella base imponibile Irpef, questo non dovrà essere tenuto in considerazione per il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e
Commercianti.
Tali, persuasive, argomentazioni delle Corti d'appello di Firenze e Genova, che tengono in considerazione anche l'imprevedibilità delle vicende societarie che potrebbero portare ad una distribuzione degli utili accantonati a un socio diverso da quello interessato, fondano l' equiparazione della situazione dei redditi accantonati in riserva alla situazione del reddito prodotto dalla Società di capitali laddove il socio non svolga attività lavorativa, in cui, come sopra detto, la Suprema Corte esclude l' obbligo contributivo.
L' opposizione va dunque, per le esposte ragioni, accolta
Spese compensate per novità e complessità delle questioni dibattute
pqm
contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell' opposizione dichiara gli importi di cui all' opposto ava non dovuti;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, 1.4.2025
Il Giudice dott.ssa Margherita Bortolaso