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14 gennaio 1994
14 gennaio 1994
Art. 10. l. Dopo l' articolo 640-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 640-ter. - (Frode informatica). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 ) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".
"Art. 640-ter. - (Frode informatica). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 ) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 16878 del 19https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 19/07/2010), n.16878 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente – Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere – Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere – Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: D.O., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Portuense n. 104, presso Antonia De Angelis e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Raimondi Salvatore; – ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro C.F., …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 30/09/2015, n. 41777Provvedimento: […] La fattispecie di cui all'art. 640 ter cod. pen., introdotta nel codice penale con l'art. 10 della legge n. 547 del 1993 recante modifiche al codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica, è volta specificamente alla repressione delle frodi informatiche, cioè di quelle condotte attuate mediante 3 Run l'utilizzazione di elaboratori elettronici, estendendo la tutela penale a quelle attività truffaldine che, per avere quale oggetto materiale uno strumento elettronico, piuttosto che una persona fisica, destinataria dell'inganno, non potevano farsi rientrare nella fattispecie generale della truffa di cui all'art. 640 per la mancanza del soggetto ingannato. […]Leggi di più...
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