Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Alla udienza del 8 Aprile 2025, ore 9.30 tramite collegamento da postazione remota, per parte ricorrente compare l'Avv. Andrea Castiglione, per la parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Castiglione dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi in cui si trovi in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il Difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantire l'ordinato svolgimento. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita la parte presente a procedere con la discussione e quindi con la precisazione delle proprie conclusioni definitive.
L'Avv. Castiglione, richiesto dal giudice, ribadisce come la odierna parte convenuta, sino alla data di oggi, non abbia versato nulla di quanto dovuto a titolo di canoni di affitto, pur senza mai restituire l'azienda, quindi espone le ragioni della società propria rappresentata,
richiamando le conclusioni già formulate in ricorso datato 30 Dicembre 2024.
Terminata la discussione, il giudice invita la parte presente ad attendere per ascoltare la lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza ed alle ore 9.50, si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione.
Alle ore 12.45, il giudice, rientrato nella aula virtuale di udienza e richiamate le parti, dà
lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza con i motivi di fatto e di diritto posti alla base della decisione.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti assiste alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 2623/2024 di Ruolo Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di affitto di azienda introdotta da
L.&C. , in Parte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Castiglione del Foro di Asti, in forza di procura speciale del 25 Novembre 2024, allegata al ricorso introduttivo del giudizio datato 30
Dicembre 2024,
- Ricorrente -
contro
Controparte_1 PA
, titolare della ditta individuale "
" - Convenuta contumace -
[...]
Conclusioni di parte ricorrente: - accertare e dichiarare il grave inadempimento della GN
, in proprio e in qualità di Titolare della ditta individuale " Controparte_3 PA
, ai propri obblighi contrattuali per i motivi esposti nella narrativa del
[...]
presente atto e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto d'affitto di azienda intercorrente tra le parti, con ogni conseguenza di legge, ivi compreso l'immediato rilascio dell'azienda stessa;
- condannare la GN , in proprio e in qualità di Controparte_3
Titolare della ditta individuale " al pagamento dei PA
canoni di locazione scaduti a far data dal mese di giugno 2023, ad oggi pari a €. 5.700,00 oltre iva, e a scadere fino all'effettivo rilascio e/o fino alla pronuncia giudiziale in caso di rilascio anticipato. - con vittoria di diritti, onorari e/o spese del presente giudizio, il 15% rimb. forf.
oltre IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte convenuta: nessuna conclusione è stata formulata dalla parte convenuta,
rimasta contumace per l'intera durata del processo.
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Il procedimento veniva introdotto con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta alla data del 7 Gennaio 2025, secondo le modalità telematiche imposte dalla legge ai sensi degli artt. 3 bis e 3 ter della Legge n. 53 del 21 Gennaio 1994.
Nel proprio atto la società ricorrente dava conto della esistenza, ancora attuale, di un contratto di affitto di azienda stipulato con la convenuta ad un canone mensile di Euro 300,00 e relativamente al quale la SI.ra avesse omesso di corrispondere il dovuto CP_2
canone di affitto, sin dal mese di Giugno 2023.
La ricorrente inoltre precisava che i medesimi contraenti, oltre al contratto di affitto di azienda, avessero anche stipulato un diverso contratto di locazione immobiliare, il quale, però,
fosse già stato risolto precedentemente alla instaurazione del giudizio (in data 24 Maggio
2023).
Riteneva pertanto sussistente una condotta gravemente inadempiente della convenuta affittuaria e conseguentemente domandava dichiararsi la risoluzione del contratto di affitto di azienda con condanna della SI.ra alla restituzione dell'azienda oltre che al CP_2
pagamento dei canoni di affitto maturati. Alla udienza del 27 Febbraio 2025, fissata per la trattazione del giudizio, la parte convenuta non si presentava in aula ed il giudice, acclarata la corretta convocazione e rilevata la mancata costituzione nel processo, ne dichiarava la contumacia.
In tale sede, la società ricorrente, non formulando istanze istruttorie, instava affinchè che il giudice volesse fissare la udienza successiva già per la discussione del processo.
Il giudice provvedeva in tal senso ed alla data odierna del 8 Aprile 2025 il Difensore della società ricorrente, compariva in udienza illustrando le ragioni della parte propria assistita e precisava le conclusioni definitive come da ricorso introduttivo datato 30 Dicembre 2024.
Alla luce degli elementi emersi in giudizio, le domande come formulate dalla parte ricorrente appaiono da accogliersi, secondo quanto in appresso argomentato.
Preliminarmente si rileva la corretta individuazione della parte convenuta nel processo nella persona della SI.ra . Infatti trattandosi di ditta individuale, l'unico Controparte_1
soggetto titolare del diritto processuale è proprio la persona fisica che rappresenta la ditta:
la impresa individuale coincide con la persona fisica del titolare, non costituendo, invece, un soggetto giuridico autonomo, nè sotto l'aspetto sostanziale, nè sotto quello processuale (tra le varie, vedasi: Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 977 del 17 Gennaio 2007; Cass. Civ., Sez. L,
Sentenza n. 3052 del 13 Febbraio 2006).
Pertanto appare assolutamente corretta la individuazione, fatta dalla ricorrente, del soggetto convenibile in giudizio nella persona della SI.ra . Controparte_1
Per quanto concerne il merito della vertenza si rileva come risulti dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio tra l'odierna attrice, società L.&C. Parte_1
e la convenuta, SI.ra , in ragione della
[...] Controparte_1
produzione in atti del contratto di affitto di azienda portato ad esistenza, dai contraenti, alla data del 30 Marzo 2022, mediante scrittura privata autenticata dal notaio di Persona_1
Canelli e registrata in data 20 Aprile 2022 (doc. 2 di parte attrice), contratto relativo all'affitto dell'azienda costituita dalla attività di ristorante e pizzeria corrente in Canelli, Viale
Indipendenza, n. 121 e comprendente i beni inventariati nell'"ALLEGATO A" al contratto di affitto di azienda autenticato dal notaio Per_2
La parte ricorrente, come in precedenza rilevato, dava atto nel proprio ricorso della già
intervenuta risoluzione del contratto di locazione relativo ai locali ove esercitata l'azienda, ma insisteva nella domanda di risoluzione del contratto di affitto di azienda a seguito del reiterato, ed ormai prolungato, inadempimento posto in essere dalla parte affittuaria e consistente nell'omesso pagamento di tutte le mensilità di affitto a decorrere dal mese di
Giugno 2023, inadempimento anche ribadito dal Difensore della ricorrente nel corso della odierna udienza.
Tale circostanza (mancato pagamento dei canoni di affitto dal Giugno 2023 da parte della convenuta) deve oggi ritenrsi dimostrato: risulta, infatti, documentalmente accertata la esistenza del contratto tra le parti con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da percepirsi a titolo di canoni di affitto, per la fruizione della azienda, relativamente al periodo di mantenuta disponibilità della stessa da parte della SI.ra , affittuaria. Controparte_1
Sarebbe stato onere della parte convenuta dover eccepire, eventualmente, il già avvenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie, vedasi: Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.ro 13685
del 21 Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 Gennaio 2015; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011; Cassazione civile sez. lav., 15 Marzo 2010, n.
6205; Cassazione Civile Sez. III, 1 Aprile 2010, n. 7993; Cassazione Civile sez. III, 12
Febbraio 2010, n. 3373).
Per quanto concerne i canoni di affitto, quindi, la prova del diritto della ricorrente deriva dal contratto di affitto stesso, presente in atti, regolarmente registrato ed attestante sia il valore
(Euro 300,00 [pagina seconda, punto 3., riga sedici, diciassette e diciotto, del doc. 2, presente in atti]) che la scadenza ("entro il giorno cinque (5) di ogni mese" [pagina seconda, punto 3.,
riga ventidue, del contratto presente in atti]) del pagamento dovuto dalla affittuaria.
Anche la condotta processuale mantenuta dalla SI.ra , rimasta contumace CP_2
per l'intera durata del processo e neanche presentatasi in udienza, nonostante la rituale convocazione, alla luce del dettato di cui all'art. 116, co. II, parte finale, c.p.c, conforta la tesi,
riferita dalla ricorrente, circa la sussistenza del debito.
La SI.ra , infatti, risulta aver fruito dell'azienda a lei concessa in affitto sino CP_2
alla data odierna, omettendo la corresponsione dei relativi canoni a decorrere dal mese di
Giugno 2023, ciascuno di Euro 300,00, così per un totale, alla data odierna del 8 Aprile 2025,
pari a 23 mensilità, per un importo complessivo di Euro 6.900,00 (300,00 x 23), con ciò
rendendosi inadempiente degli obblighi contrattuali assunti, inadempimento che, dato il significativo numero di mensilità non corrisposte (ventitre), non appare possibile qualificare come di scarsa importanza e che, pertanto, si mostra certamente idoneo a determinare la risoluzione del contratto de quo, in ossequio al combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.
La accertata risoluzione del contratto di affitto di azienda implica per la affittuaria, SI.ra
, l'obbligo di provvedere alla immediata restituzione dell'azienda, Controparte_1
azienda intesa come complesso dei beni ricompresi nell'inventario redatto in data 30 Marzo
2021 e costituente l'ALLEGATO A della scrittura privata di affitto di azienda, autenticata dal notaio in pari data (doc. 2 di parte attrice), restituzione da effettuare, in termini Per_2 immediati, alla società affittante, L.&C. Parte_1
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.
[...]
La SI.ra , oltre a dover restituire in via istantanea l'azienda, dovrà anche CP_2
corrispondere alla società . , la CP_4 Parte_1
somma di Euro 6.900,00, a titolo di corrispettivo dei canoni di affitto maturati sino alla data odierna ed a tale importo dovranno anche aggiungersi, ex lege, gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data del 7 Gennaio 2025, data di perfezionamento della rituale convocazione nel procedimento della parte convenuta.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in parte dispositiva, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio ed anche tenuto conto della procedura mediatoria esperita dalla ricorrente (docc. 6, 7 ed 8 di parte ricorrente).
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- accertata la intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda per grave inadempimento della parte affittuaria, condanna la SI.ra SI.ra , Controparte_1
titolare della ditta individuale , alla PA
restituzione immediata del complesso dei beni costituenti l'azienda oggetto della scrittura privata autenticata del 30 Marzo 2022, alla società CP_4 Parte_1
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore;
[...]
- condanna la SI.ra SI.ra , titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
, al pagamento, in favore della società PA CP_4 [...] , in persona del proprio legale Parte_1
rappresentante pro tempore, della somma di Euro 6.900,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data del 7 Gennaio 2025, sino al saldo effettivo;
- condanna la SI.ra SI.ra , titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
, al pagamento delle spese del giudizio, a favore PA
della società , in persona del CP_4 Parte_1
proprio legale rappresentante pro tempore, spese oggi liquidate in Euro 3.051,00, oltre I.v.a. e
C.p.a. ed oltre 15% sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, di cui Euro 351,00
a titolo di esborsi, già compresi gli esposti per le spese di mediazione, ed Euro 2.700,00, a titolo di compensi per le difese.
Così deciso in Asti, con sentenza contestuale, il giorno 8 Aprile 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto