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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2782/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Esposito. attore-opponente
contro
CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Camilleri. convenuto-opposto
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 30.9.2022, con cui gli veniva ingiunto su istanza di il pagamento di € 10.559,57, oltre interessi e Controparte_1 spese, in virtù della fattura n. 078580423222818A (id. 3054035597) del 7.5.2019, relativa alla somministrazione di energia elettrica che si assume prelevata abusivamente nel periodo compreso dal 26.8.2012 al 25.8.2017 sul punto POD contraddistinto con il n. IT001E78991634, presso l'immobile ubicato in Schiavonea, alla Via Caracas B 42. Parte opponente ha precisato di aver concesso in locazione detto immobile dall'1.6.2012 sino al 30.1.2016 al sig. , con contratto regolarmente Persona_1
registrato, e quest'ultimo in qualità di conduttore avrebbe provveduto a volturare l'utenza. Ha assunto che alla data del controllo da parte dei tecnici di E-Distribuzione S.p.A., avvenuto il 25.8.2017, nonostante la cessazione del rapporto locatizio, l'intestatario della fornitura era ancora il sig. per come indicato nel relativo verbale di Per_1 verifica n. DQ.1b359/17, al quale il Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. avrebbe inviato relativa fattura ed avrebbe accolto, altresì, sua domanda di rateizzazione del pagamento con comunicazione dell'8.11.2017, oltre ad avergli trasmesso il piano di rateizzazione n. 6559477 comprendente anche la fattura n. 078580423021003A del 25.9.2017. Ha dedotto, inoltre, che successivamente, a seguito della volturazione dell'utenza in questione nuovamente a suo nome, riceveva dal Controparte_1 fattura di rettifica n. 78580423222818A dell'importo di € 10.559,57 con consumi riferibili al periodo compreso dal 26.8.2012 al 25.8.2017, ossia per lo stesso periodo contabilizzato in fattura al sig. sullo stesso contatore. Per_1
Ciò premesso ha eccepito: a) l'inesistenza del diritto per incertezza del credito;
b) l'onerosità della richiesta, trattandosi di immobile adibito a residenza estiva, utilizzato per pochi mesi all'anno e che, quindi, richiederebbe una contabilizzazione minore rispetto a quella formulata nella fattura. Ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- revocare, annullare o comunque dichiarare nullo e di nessuna efficacia il decreto ingiuntivo n. 551/22 notificato in data 17.10.2022 NRG. 2188/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Castrovillari, Giudice Dott. Matteo Prato, in data 30 settembre 2022 qui opposto in quanto contestato nei suoi elementi essenziali della certezza e liquidità, sia nel suo ammontare che nella sua reale esecuzione. - condannare per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e risarcimento nei confronti del sig. di tutti i danni subiti per Parte_1
l'essersi trovato costretto a partecipare e difendersi in un giudizio del tutto privo di giustificazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre CPA e IVA come per Legge. Con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario”.
2. Si è costituito in giudizio il (già Controparte_1 [...]
, il quale ha contestato ogni contraria domanda, eccezione e difesa e Controparte_2 ha chiesto, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, ha chiesto la rideterminazione della somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa.
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3. La vicenda per cui è causa trae origine dal controllo di cui al verbale n. 360/2017 (doc. n. 4 fascicolo parte opposta), eseguito dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. in data 25.8.2017, all'esito del quale, presso l'abitazione sita in Schiavonea, fraz. Di Corigliano Rossano, alla Via Caracas B 42, è stata accertata la presenza di “allaccio diretto ed abusivo” sulla rete elettrica sul punto di prelievo contraddistinto con il POD n. IT001E78991634.
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Precisamente, per come relazionato nel relativo verbale è stato accertato alla presenza dell'odierno opponente, sig. : Parte_1
“Allaccio diretto alla rete di E-Distribuzione, dal controllo effettuato si riscontra la presenza di n° 2 conduttori da 6 mmq che collegati direttamente ed abusivamente alla rete da 6 mmq di E- Distribuzione S.p.A. andavano a confluire sull'impianto utilizzatore del cliente. Tutto ciò è stato realizzato con lo scopo di prelevare energia senza alcuna misurazione dei prelievi ed in assenza di contratto per il servizio di trasporto e fornitura. Al termine delle operazioni di verifica tutto quello che costituiva l'allaccio diretto sopra descritto è stato rimosso e repertato in apposita busta numerata R0212491. La fornitura per problemi di sicurezza viene distaccata. Si precisa che i controlli sono stati eseguiti in presenza del sig. ”. Parte_2
Inoltre, il sig. è stato individuato dai tecnici accertatori Parte_1 come l'effettivo utilizzatore dell'immobile sottoposto a controllo -“persona che utilizza di fatto la fornitura”- ed il verbale di verifica è stato sottoscritto dal medesimo, il quale prendendo atto di quanto accertato in sede di verifica si limitava a dichiarare:
“dichiaro di aver dato in comodato d'uso a dei rumeni che non conosco per tre mesi nell'anno 2016 e non sono a conoscenza del fatto”. In conseguenza di tale accertamento, la E-Distribuzione S.p.A. ha inviato al e, per conoscenza, al sig. Controparte_1 Parte_1
, comunicazione con nota prot. n. ED-11-09-2017-F0001021
[...] dell'11.9.2017 (v. doc. n. 5 fascicolo parte opposta), con la quale il Distributore ha formalmente reso noto che in sede di verifica n. 503265352 (n. 360/2017) del 25.8.2017 è stata riscontrata, presso il punto di prelievo contraddistinto con il POD n. IT001E78991634 ed a carico dell'odierna parte opponente, “situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi” – “è stato accertato un allaccio diretto alla rete di E- Distribuzione”. Nella nota si legge, ancora, che “Dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 26/08/2012”. Infine, il Distributore specificava che la ricostruzione delle misure ha riguardato il periodo compreso “dal 26/08/2012 al 25/08/2017” ed è stata effettuata sulla base
“della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo”. Pertanto, la ricostruzione dei consumi addebitati nella fattura azionata in sede monitoria è stata effettuata sulla base del sistema della “potenza tecnicamente prelevabile” e gli stessi sono stati calcolati in maniera retroattiva nel quinquennio antecedente la data dell'avvenuto accertamento. Ciò detto, a questo punto giova ricordare che, ai sensi dell'art. 9 Del. AEEG n. 200/99, “qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto”. Il successivo art. 10 prevede, poi, che “la ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente
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provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. L'art. 11 a proposito delle modalità di ricostruzione dei consumi dispone che “per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto
o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente...”.
Infine, l'art. 16.1 Del. 458/2016/R/eel (Time) ha previsto “nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione n. 200/99”. In buona sostanza, con tale ultima disposizione, le modalità di ricostruzione dei consumi previste dalla Del. n. 200/99 per l'ipotesi di errore nella rilevazione dei consumi sono state estese anche ai casi di prelievi irregolari, ma soltanto a decorrere dall'1 gennaio dell'anno 2017. Il presente giudizio, atteso che il controllo da parte dei tecnici di E-Distribuzione S.p.A. presso l'immobile accertato in uso al sig. è stato Parte_1 effettuato in data 25.8.2017, rientra nel regime di applicabilità degli artt. 9, 10 e 11 della Delibera AEEG n. 200/99, i quali prevedono che, nel caso di accertamento di prelievi irregolari per i quali sia impossibile determinare l'inizio e la percentuale di prelievo abusivo, la ricostruzione non può eccedere i 365 giorni antecedenti all'accertamento del prelievo abusivo e deve avvenire prendendo a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito
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e precedenti il guasto o la rottura o, comunque, a periodi analoghi tenendo conto di ogni altro elemento. Ebbene, occorre evidenziare che non si evincono in modo chiaro ed inequivocabile, né dagli atti di causa, né dalla documentazione tecnica e/o dalle comunicazioni depositate dalla parte opposta, elementi da cui si possa desumere che il prelievo irregolare sia realmente iniziato a partire dalla data da cui E-distribuzione fa decorrere la ricostruzione dei consumi, ovvero dal 26.8.2012, che è frutto di una mera individuazione determinata tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale. Alla stregua di ciò, non essendovi certezza del momento in cui è stata operata la manomissione del gruppo di misura, non avendo la parte opposta fornito elementi concreti e certi da cui si possa evincere la data reale dell'eseguita manomissione, la ricostruzione dei consumi così come effettuata va considerata inattendibile in quanto il ricalcolo dei consumi è stato operato procedendo arbitrariamente a ritroso fino all'agosto dell'anno 2012 ed utilizzando il metodo di ricostruzione dei consumi della potenza tecnicamente prelevabile, peraltro, inapplicabile a seguito dell'entrata in vigore della sopra citata disciplina. In detto contesto la parte opposta, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito elementi idonei ai fini della ricostruzione attendibile dei consumi essendosi limitata a richiamare la sopra citata documentazione trasmessa dal Distributore e a ribadire la correttezza del suo operato. Pertanto, non è dovuto l'importo così come conteggiato, oggetto della fattura azionata in sede monitoria e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Rimane assorbita ogni ulteriore doglianza in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione, sezione V, sentenza n. 363 del 09.1.2019, Cassazione, sezione V, sentenza n. 11458 del 11.05.2018, Cassazione, sezione Lavoro, n. 12002 del 28.05.2014).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE
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l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 551/2022, emesso in data 30.9.2022 dal Tribunale di Castrovillari;
CONDANNA la parte opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente che si liquidano in complessivi € 3.145,50 di cui € 145,50 per spese, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 19/02/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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