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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/12/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 504/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 504/2025 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI UZ, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ERIKA CP_1 C.F._2
BLASIZZA, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti processuali:
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati nel mutuo rispetto;
la signora rinuncia alla domanda di addebito nei confronti del coniuge;
Parte_1
2. In merito alle condizioni economiche tra i coniugi:
1 Nulla sarà dovuto tra i ricorrenti in quanto economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di rinunciare alla corresponsione di somme a qualsivoglia titolo in proprio favore.
3. In merito alle proprietà immobiliari, a valere quale contratto preliminare fra le parti, con definitivo da perfezionarsi innanzi a Notaio:
Il sig si impegna a cedere alla sig.r la propria quota di CP_1 Parte_1 proprietà dell'immobile:
P.T. WEB 3891 di Contado;
u.i. 13 su p.c.e. 1706 (da PT 3141 ct 1), con 68/1000 p.i. di proprietà del c.t. 1° in di (art.1117 c.c.), in regime di comunione dei beni 1/1 C.F._3 CP_2
Casa in via Pasubio n. 9 a Gorizia;
Ogni onere e spesa dovuto per il trasferimento immobiliare sarà a carico della sig.ra Parte_1
La sig.r si impegna a cedere al sig la la propria quota Parte_1 CP_1 di proprietà dell'immobile: C.F. P.T.WEB di – c.t. 1°; su p.c.e. 3095/1 (da PT 8496 ct 1) con 27,226/100 p.i. CP_2 CP_3 di proprietà del c.t. 1 in 1400 comune censuario di ( art. 1117 c.c.), in regime di C.F._5 CP_2 comunione legale dei beni 1/1
Casa in via Monte Nero n. 48, Gorizia.
Ogni onere e spesa dovuto per il trasferimento immobiliare sarà a carico del sig. Tale immobile CP_1 risulta agli atti tavolari gravato da mutuo ipotecario contratto tra ed il CP_1 [...] per l'importo complessivo di € 28.500,00, presentato il Controparte_4
15/07/2019 GN 1353/20219 Ufficio tavolare di Gorizia.
Il mutuo rimarrà esclusivamente in capo al sig che ne sosterrà tutte le CP_1 future rate una volta divenuto esclusivo proprietario del bene gravato dallo stesso.
4. In merito alle proprietà mobiliari:
Motociclo Honda Targa TV129855, sarà intestato al sig. , il quale provvederà al CP_1 pagamento delle spese necessarie il perfezionamento del trasferimento entro dicembre 2025;
Toyota Aygo Targa DS688PM, sarà intestata alla sig.ra , la quale provvederà al Parte_1 pagamento delle spese necessarie il perfezionamento del trasferimento entro dicembre 2025;
Furgone Volkswagen Targa CR341TB, sarà intestato al sig. , il quale provvederà al CP_1 pagamento delle spese necessarie il perfezionamento del trasferimento entro dicembre 2025;
5. I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno a pretendere più nulla l'uno dall'altro.
6. Le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 15/07/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 I) Con ricorso depositato il 11/07/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 09/08/1999 a Imljani (Bosnia-Erzegovina), CP_1 trascritto nel Comune di Gorizia (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2013, parte II, serie C, atto n. 33), nel corso del quale sono nati i figli il 15/6/1994 a Udine e Persona_1 Persona_2 il 31/03/1999 a Gorizia, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato, previa acquisizione degli atti del procedimento penale sub. n.
1164/24 RG NR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, l'adozione del provvedimento immediato ed inaudita altera parte ex art. 473-bis.70 c.p.c. di allontanamento dalla casa familiare del sig. prescrivendogli di non avvicinarsi ai luoghi CP_1 abitualmente frequentati dalla ricorrente tra cui i luoghi di lavoro, nonché di pronunciare la separazione personale con addebito in capo alla sig. ponendo a suo carico la CP_1 contribuzione dell'assegno di mantenimento ritenuto di giustizia.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha designato il Giudice relatore alla trattazione del procedimento e segnatamente alla richiesta di ordine di protezione della ricorrente. Si è inoltre provveduto a fissare udienza per la comparizione, assegnando alle parti i termini per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto, disponendo altresì la trasmissione degli atti del procedimento de quo alla Procura per l'acquisizione del parere e la ricezione degli atti del procedimento penale indicato dalla ricorrente.
Si è ritualmente costituito in giudizio il sig. , il quale si è opposto alla CP_1 richiesta di controparte, chiedendo il rigetto dell'istanza di protezione promossa dalla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione il Giudice ha formulato la proposta conciliativa di allontanamento del sig. dall'abitazione coniugale entro la data dell'udienza successiva. CP_1
All'udienza successiva e a seguito della trasmissione degli atti del procedimento penale, il
Giudice delegato ha dichiarato l'estinzione del sub-procedimento dell'ordine di protezione alla luce del rilascio spontaneo da parte del sig. dell'immobile in favore della ricorrente CP_1
a cui è conseguito l'atto di rinuncia all'azione da parte dell'avv. Pauluzzi, accettato dal difensore, avv. Blasizza di controparte.
Conseguentemente le parti processuali hanno proceduto al deposito delle memorie integrative nei termini espressamente previsti dall'art. 473-bis.17 c.p.c. Nello specifico, dalla documentazione depositata si è evinta la volontà delle parti di addivenire alla definizione congiunta della controversia.
3 Ciò posto, all'udienza del 13/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui alle note di precisazione delle conclusioni congiunte.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante l'atteggiamento processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note di precisazione delle conclusioni;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2013, parte 2, serie C, atto n. 33) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 504/2025 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZI UZ, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore: ; Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ERIKA CP_1 C.F._2
BLASIZZA, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti processuali:
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati nel mutuo rispetto;
la signora rinuncia alla domanda di addebito nei confronti del coniuge;
Parte_1
2. In merito alle condizioni economiche tra i coniugi:
1 Nulla sarà dovuto tra i ricorrenti in quanto economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di rinunciare alla corresponsione di somme a qualsivoglia titolo in proprio favore.
3. In merito alle proprietà immobiliari, a valere quale contratto preliminare fra le parti, con definitivo da perfezionarsi innanzi a Notaio:
Il sig si impegna a cedere alla sig.r la propria quota di CP_1 Parte_1 proprietà dell'immobile:
P.T. WEB 3891 di Contado;
u.i. 13 su p.c.e. 1706 (da PT 3141 ct 1), con 68/1000 p.i. di proprietà del c.t. 1° in di (art.1117 c.c.), in regime di comunione dei beni 1/1 C.F._3 CP_2
Casa in via Pasubio n. 9 a Gorizia;
Ogni onere e spesa dovuto per il trasferimento immobiliare sarà a carico della sig.ra Parte_1
La sig.r si impegna a cedere al sig la la propria quota Parte_1 CP_1 di proprietà dell'immobile: C.F. P.T.WEB di – c.t. 1°; su p.c.e. 3095/1 (da PT 8496 ct 1) con 27,226/100 p.i. CP_2 CP_3 di proprietà del c.t. 1 in 1400 comune censuario di ( art. 1117 c.c.), in regime di C.F._5 CP_2 comunione legale dei beni 1/1
Casa in via Monte Nero n. 48, Gorizia.
Ogni onere e spesa dovuto per il trasferimento immobiliare sarà a carico del sig. Tale immobile CP_1 risulta agli atti tavolari gravato da mutuo ipotecario contratto tra ed il CP_1 [...] per l'importo complessivo di € 28.500,00, presentato il Controparte_4
15/07/2019 GN 1353/20219 Ufficio tavolare di Gorizia.
Il mutuo rimarrà esclusivamente in capo al sig che ne sosterrà tutte le CP_1 future rate una volta divenuto esclusivo proprietario del bene gravato dallo stesso.
4. In merito alle proprietà mobiliari:
Motociclo Honda Targa TV129855, sarà intestato al sig. , il quale provvederà al CP_1 pagamento delle spese necessarie il perfezionamento del trasferimento entro dicembre 2025;
Toyota Aygo Targa DS688PM, sarà intestata alla sig.ra , la quale provvederà al Parte_1 pagamento delle spese necessarie il perfezionamento del trasferimento entro dicembre 2025;
Furgone Volkswagen Targa CR341TB, sarà intestato al sig. , il quale provvederà al CP_1 pagamento delle spese necessarie il perfezionamento del trasferimento entro dicembre 2025;
5. I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno a pretendere più nulla l'uno dall'altro.
6. Le spese del presente giudizio saranno compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 15/07/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 I) Con ricorso depositato il 11/07/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 09/08/1999 a Imljani (Bosnia-Erzegovina), CP_1 trascritto nel Comune di Gorizia (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2013, parte II, serie C, atto n. 33), nel corso del quale sono nati i figli il 15/6/1994 a Udine e Persona_1 Persona_2 il 31/03/1999 a Gorizia, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato, previa acquisizione degli atti del procedimento penale sub. n.
1164/24 RG NR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, l'adozione del provvedimento immediato ed inaudita altera parte ex art. 473-bis.70 c.p.c. di allontanamento dalla casa familiare del sig. prescrivendogli di non avvicinarsi ai luoghi CP_1 abitualmente frequentati dalla ricorrente tra cui i luoghi di lavoro, nonché di pronunciare la separazione personale con addebito in capo alla sig. ponendo a suo carico la CP_1 contribuzione dell'assegno di mantenimento ritenuto di giustizia.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha designato il Giudice relatore alla trattazione del procedimento e segnatamente alla richiesta di ordine di protezione della ricorrente. Si è inoltre provveduto a fissare udienza per la comparizione, assegnando alle parti i termini per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto, disponendo altresì la trasmissione degli atti del procedimento de quo alla Procura per l'acquisizione del parere e la ricezione degli atti del procedimento penale indicato dalla ricorrente.
Si è ritualmente costituito in giudizio il sig. , il quale si è opposto alla CP_1 richiesta di controparte, chiedendo il rigetto dell'istanza di protezione promossa dalla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione il Giudice ha formulato la proposta conciliativa di allontanamento del sig. dall'abitazione coniugale entro la data dell'udienza successiva. CP_1
All'udienza successiva e a seguito della trasmissione degli atti del procedimento penale, il
Giudice delegato ha dichiarato l'estinzione del sub-procedimento dell'ordine di protezione alla luce del rilascio spontaneo da parte del sig. dell'immobile in favore della ricorrente CP_1
a cui è conseguito l'atto di rinuncia all'azione da parte dell'avv. Pauluzzi, accettato dal difensore, avv. Blasizza di controparte.
Conseguentemente le parti processuali hanno proceduto al deposito delle memorie integrative nei termini espressamente previsti dall'art. 473-bis.17 c.p.c. Nello specifico, dalla documentazione depositata si è evinta la volontà delle parti di addivenire alla definizione congiunta della controversia.
3 Ciò posto, all'udienza del 13/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui alle note di precisazione delle conclusioni congiunte.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante l'atteggiamento processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note di precisazione delle conclusioni;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2013, parte 2, serie C, atto n. 33) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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