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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17030 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 51178/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SS MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51178/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Roma Via Buccari n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio De Napoli (C.F. ). CodiceFiscale_2
CONTRO
, in persona del pro tempore, elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12.
Motivi di fatto e di diritto
La Sig.ra ha introdotto il giudizio con ricorso per il Parte_1 riconoscimento dello status di PO depositato in data 21 ottobre 2024. La OR, tramite il proprio difensore, chiedeva all'Ill.mo Tribunale di riconoscere la sua condizione di apolidia. Successivamente, con note scritte depositate il 2 dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2025, il difensore ha ribadito tale richiesta, e in subordine, ha richiesto in via cautelare il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio sino alla definizione del giudizio.
Il , regolarmente convenuto, non risulta essersi costituito Controparte_1 formalmente nel giudizio. Ne va, quindi, dichiarata la contumacia
IN FATTO
La OR, , è nata a Torino, Italia, il 1° marzo 2002, come Parte_1 attestato dal certificato di nascita prodotto. Ella si è stabilita definitivamente in Italia, attualmente risiede a Roma presso il Campo Nomadi di Via Sebastiano Vinci, e dichiara di non essere mai stata in Bosnia Erzegovina, Stato di origine dei suoi genitori. La situazione oggettiva in cui versa la OR, di etnia ROM, è stata descritta come una condizione paradossale per la quale ella non esisterebbe né per lo Stato di Bosnia Erzegovina né per lo Stato italiano, rischiando teoricamente l'espulsione, benché non eseguibile.
1 Il ricorso è stato notificato al (Avvocatura Generale dello Stato, Controparte_1 via dei Portoghesi n. 12) a mezzo PEC (indirizzo Email_1 in data 28 luglio 2025, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza. Le ricevute di accettazione e consegna della notifica sono state depositate agli atti.
In data 10 luglio 2025, nell'ambito di una domanda cautelare in corso di causa, il Giudice Dott. Corrado Bile ha emesso un provvedimento (N° 30769/2025 R.G.), con il quale ha rilevato la fondatezza del ricorso anche sotto il profilo del periculum e ha ordinato alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio in favore della OR, sino alla definizione del giudizio. Tale provvedimento è stato depositato agli atti (All. 3).
A supporto della domanda di riconoscimento dello status di apolidia, la OR ha depositato la seguente documentazione, allegata alle note del 2 dicembre 2025:
1. Il certificato di nascita della OR, attestante la nascita a Torino il 1° marzo 2002.
2. Il passaporto della madre, attestante la cittadinanza Parte_2 bosniaca.
3. Il Certificato dell'Autorità Bosniaca (Città di Mostar), in lingua originale e tradotto in italiano con (datato 18 novembre 2025), dal quale risulta che Parte_3
non è iscritta nel registro dei cittadini presso la Città di Parte_1
Mostar.
4. La Legge bosniaca in materia di cittadinanza, la cui interpretazione offerta dalla OR nelle note scritte indica, all'Art. 6 lett. d), che la OR (nata all'estero da genitore bosniaco) non può acquisire la cittadinanza bosniaca poiché, entro il compimento del ventitreesimo anno di età, non è stata presentata richiesta di iscrizione nei registri dello Stato.
5. Il certificato di nascita della figlia della ricorrente, nata a [...] il Parte_4
17 ottobre 2022, a dimostrazione della stabile permanenza in Italia.
IN DIRITTO
La domanda di riconoscimento dello status di apolidia è fondata e merita accoglimento.
L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trova la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).
In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di PO, nell'art.1 della
Pag. 2 di 5 Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi PO la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di PO di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass., sez. un., n. 28873 del 2008).
La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. n. 572 del 1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di PO (secondo il richiamato art. 17, infatti, “[i]l può certificare la condizione di Controparte_1 apolidia, su istanza dell'interessato …”) e che la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al al fine del riconoscimento della condizione di Controparte_1 PO (v. Cass., n. 28873 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di PO, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento dello status di PO non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.
Deve quindi ritenersi che il richiedente possa limitarsi a dare contezza del suo legame con il territorio dello Stato presso il quale inoltra l'istanza e delle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della prima cittadinanza.
Nella specie, egli ha precisato che la sua nascita non è mai stata iscritta nei Registri dello Stato Civile della Jugoslavia, in quanto i suoi genitori hanno lasciato la Jugoslavia prima del 6 aprile 1992.
Pag. 3 di 5 Nel ripercorrere il proprio percorso di vita ha riferito di essere cresciuta e di essersi definitivamente stabilita in Italia con l'intera famiglia.
Ha chiesto pertanto di essere dichiarata PO.
La condizione della ricorrente va inquadrata nell'ambito della vicenda estintiva della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia avvenuta agli inizi degli anni 90. Fino a quel momento, la Costituzione dell'allora Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia prevedeva per i propri cittadini l'attribuzione di una doppia cittadinanza, quella nazionale jugoslava e quella di una delle sei Repubbliche da cui era composta la Federazione.
L'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia ha comportato per tutti i cittadini di tale Stato la perdita automatica della cittadinanza jugoslava e l'irrilevanza sul piano internazionale della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione. Peraltro, in quel momento, la Bosnia-Erzegovina era priva tanto di una sovranità statale quanto di una legge nazionale sulla cittadinanza bosniaca.
La Bosnia-Erzegovina aveva approvato una prima legge sulla cittadinanza (6 ottobre 1992) che prevedeva l'acquisto della cittadinanza per nascita in favore di coloro che avessero almeno uno dei genitori cittadino (in questo caso, se la nascita fosse avvenuta all'estero, a condizione che il nuovo nato si registrasse prima del compimento dell'età di 23 anni, ovvero se avesse comunque a lungo risieduto nella Repubblica per motivi di studio o se, infine, fosse risultato altrimenti PO). La norma prevedeva, poi, l'attribuzione della cittadinanza agli ex cittadini della Federazione socialista Jugoslava che al 6 aprile 1992 fossero residenti nel territorio della Repubblica. La successiva Costituzione dello Stato, introdotta come annesso al Trattato di Dayton (Parigi, 14.12.1995), prevede infine (art.1 par.7 c) il diritto di cittadinanza di tutti coloro che fossero cittadini della B.E. immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione (riservando invece all'Assemblea parlamentare la valutazione in ordine ai naturalizzati dopo il 6 aprile 1992). In seguito, è stata approvata una nuova legge sulla cittadinanza, abrogativa della precedente (v. art.42) e pubblicata il 1 gennaio 1998, che regola l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione e conferma la cittadinanza di coloro che la possedevano "immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione" ed al 6 aprile 1992 (con eccezione per i naturalizzati tra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della Costituzione, per cui è stabilita una particolare procedura di accertamento). Dispone l'art. 38, par.3 che agli ex cittadini della estinta Repubblica Federale socialista di Jugoslavia che, dal 6 aprile 1992 all'entrata in vigore della nuova legge, hanno avuto residenza in una "Entity" della Repubblica, e la mantengono per due anni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere ed ottenere la cittadinanza, ad un tempo, della "Entity" e della B.E.. Possono, inoltre, ottenerla, gli ex cittadini della SFRY che tra l'entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1998 prendono residenza permanente in una "Entity" e la mantengono per tre anni continuativi, facendone richiesta entro un anno dalla scadenza del detto triennio (par.4).
Pag. 4 di 5 La richiedente non rientra in alcuno di questi casi. Per altro verso, anche in considerazione del suo anno di nascita, nonché dell'attenuazione dell'onere probatorio, può ragionevolmente ritenersi che i genitori non rientrino nelle ipotesi indicate che avrebbero consentito di conservare la cittadinanza. Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento dello status invocato.
Non avendo il intrapreso difese o resistenze documentate, le spese di lite CP_1 vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
1. ACCOGLIE il ricorso proposto da (C.F. Parte_1 C.F._1
), nata a [...] il 1° marzo 2002, e per l'effetto DICHIARA E RICONOSCE la
[...] condizione di PO della OR medesima.
2. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di rito.
3. COMPENSA LE SPESE DI LITE.
Roma 03/12/2025
Il Giudice
SS MA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 51178/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SS MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51178/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Roma Via Buccari n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio De Napoli (C.F. ). CodiceFiscale_2
CONTRO
, in persona del pro tempore, elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12.
Motivi di fatto e di diritto
La Sig.ra ha introdotto il giudizio con ricorso per il Parte_1 riconoscimento dello status di PO depositato in data 21 ottobre 2024. La OR, tramite il proprio difensore, chiedeva all'Ill.mo Tribunale di riconoscere la sua condizione di apolidia. Successivamente, con note scritte depositate il 2 dicembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 3 dicembre 2025, il difensore ha ribadito tale richiesta, e in subordine, ha richiesto in via cautelare il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio sino alla definizione del giudizio.
Il , regolarmente convenuto, non risulta essersi costituito Controparte_1 formalmente nel giudizio. Ne va, quindi, dichiarata la contumacia
IN FATTO
La OR, , è nata a Torino, Italia, il 1° marzo 2002, come Parte_1 attestato dal certificato di nascita prodotto. Ella si è stabilita definitivamente in Italia, attualmente risiede a Roma presso il Campo Nomadi di Via Sebastiano Vinci, e dichiara di non essere mai stata in Bosnia Erzegovina, Stato di origine dei suoi genitori. La situazione oggettiva in cui versa la OR, di etnia ROM, è stata descritta come una condizione paradossale per la quale ella non esisterebbe né per lo Stato di Bosnia Erzegovina né per lo Stato italiano, rischiando teoricamente l'espulsione, benché non eseguibile.
1 Il ricorso è stato notificato al (Avvocatura Generale dello Stato, Controparte_1 via dei Portoghesi n. 12) a mezzo PEC (indirizzo Email_1 in data 28 luglio 2025, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza. Le ricevute di accettazione e consegna della notifica sono state depositate agli atti.
In data 10 luglio 2025, nell'ambito di una domanda cautelare in corso di causa, il Giudice Dott. Corrado Bile ha emesso un provvedimento (N° 30769/2025 R.G.), con il quale ha rilevato la fondatezza del ricorso anche sotto il profilo del periculum e ha ordinato alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio in favore della OR, sino alla definizione del giudizio. Tale provvedimento è stato depositato agli atti (All. 3).
A supporto della domanda di riconoscimento dello status di apolidia, la OR ha depositato la seguente documentazione, allegata alle note del 2 dicembre 2025:
1. Il certificato di nascita della OR, attestante la nascita a Torino il 1° marzo 2002.
2. Il passaporto della madre, attestante la cittadinanza Parte_2 bosniaca.
3. Il Certificato dell'Autorità Bosniaca (Città di Mostar), in lingua originale e tradotto in italiano con (datato 18 novembre 2025), dal quale risulta che Parte_3
non è iscritta nel registro dei cittadini presso la Città di Parte_1
Mostar.
4. La Legge bosniaca in materia di cittadinanza, la cui interpretazione offerta dalla OR nelle note scritte indica, all'Art. 6 lett. d), che la OR (nata all'estero da genitore bosniaco) non può acquisire la cittadinanza bosniaca poiché, entro il compimento del ventitreesimo anno di età, non è stata presentata richiesta di iscrizione nei registri dello Stato.
5. Il certificato di nascita della figlia della ricorrente, nata a [...] il Parte_4
17 ottobre 2022, a dimostrazione della stabile permanenza in Italia.
IN DIRITTO
La domanda di riconoscimento dello status di apolidia è fondata e merita accoglimento.
L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trova la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).
In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di PO, nell'art.1 della
Pag. 2 di 5 Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi PO la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di PO di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass., sez. un., n. 28873 del 2008).
La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. n. 572 del 1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di PO (secondo il richiamato art. 17, infatti, “[i]l può certificare la condizione di Controparte_1 apolidia, su istanza dell'interessato …”) e che la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al al fine del riconoscimento della condizione di Controparte_1 PO (v. Cass., n. 28873 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di PO, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento dello status di PO non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.
Deve quindi ritenersi che il richiedente possa limitarsi a dare contezza del suo legame con il territorio dello Stato presso il quale inoltra l'istanza e delle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della prima cittadinanza.
Nella specie, egli ha precisato che la sua nascita non è mai stata iscritta nei Registri dello Stato Civile della Jugoslavia, in quanto i suoi genitori hanno lasciato la Jugoslavia prima del 6 aprile 1992.
Pag. 3 di 5 Nel ripercorrere il proprio percorso di vita ha riferito di essere cresciuta e di essersi definitivamente stabilita in Italia con l'intera famiglia.
Ha chiesto pertanto di essere dichiarata PO.
La condizione della ricorrente va inquadrata nell'ambito della vicenda estintiva della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia avvenuta agli inizi degli anni 90. Fino a quel momento, la Costituzione dell'allora Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia prevedeva per i propri cittadini l'attribuzione di una doppia cittadinanza, quella nazionale jugoslava e quella di una delle sei Repubbliche da cui era composta la Federazione.
L'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia ha comportato per tutti i cittadini di tale Stato la perdita automatica della cittadinanza jugoslava e l'irrilevanza sul piano internazionale della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione. Peraltro, in quel momento, la Bosnia-Erzegovina era priva tanto di una sovranità statale quanto di una legge nazionale sulla cittadinanza bosniaca.
La Bosnia-Erzegovina aveva approvato una prima legge sulla cittadinanza (6 ottobre 1992) che prevedeva l'acquisto della cittadinanza per nascita in favore di coloro che avessero almeno uno dei genitori cittadino (in questo caso, se la nascita fosse avvenuta all'estero, a condizione che il nuovo nato si registrasse prima del compimento dell'età di 23 anni, ovvero se avesse comunque a lungo risieduto nella Repubblica per motivi di studio o se, infine, fosse risultato altrimenti PO). La norma prevedeva, poi, l'attribuzione della cittadinanza agli ex cittadini della Federazione socialista Jugoslava che al 6 aprile 1992 fossero residenti nel territorio della Repubblica. La successiva Costituzione dello Stato, introdotta come annesso al Trattato di Dayton (Parigi, 14.12.1995), prevede infine (art.1 par.7 c) il diritto di cittadinanza di tutti coloro che fossero cittadini della B.E. immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione (riservando invece all'Assemblea parlamentare la valutazione in ordine ai naturalizzati dopo il 6 aprile 1992). In seguito, è stata approvata una nuova legge sulla cittadinanza, abrogativa della precedente (v. art.42) e pubblicata il 1 gennaio 1998, che regola l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione e conferma la cittadinanza di coloro che la possedevano "immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione" ed al 6 aprile 1992 (con eccezione per i naturalizzati tra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della Costituzione, per cui è stabilita una particolare procedura di accertamento). Dispone l'art. 38, par.3 che agli ex cittadini della estinta Repubblica Federale socialista di Jugoslavia che, dal 6 aprile 1992 all'entrata in vigore della nuova legge, hanno avuto residenza in una "Entity" della Repubblica, e la mantengono per due anni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere ed ottenere la cittadinanza, ad un tempo, della "Entity" e della B.E.. Possono, inoltre, ottenerla, gli ex cittadini della SFRY che tra l'entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1998 prendono residenza permanente in una "Entity" e la mantengono per tre anni continuativi, facendone richiesta entro un anno dalla scadenza del detto triennio (par.4).
Pag. 4 di 5 La richiedente non rientra in alcuno di questi casi. Per altro verso, anche in considerazione del suo anno di nascita, nonché dell'attenuazione dell'onere probatorio, può ragionevolmente ritenersi che i genitori non rientrino nelle ipotesi indicate che avrebbero consentito di conservare la cittadinanza. Sussistono dunque i presupposti per il riconoscimento dello status invocato.
Non avendo il intrapreso difese o resistenze documentate, le spese di lite CP_1 vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
1. ACCOGLIE il ricorso proposto da (C.F. Parte_1 C.F._1
), nata a [...] il 1° marzo 2002, e per l'effetto DICHIARA E RICONOSCE la
[...] condizione di PO della OR medesima.
2. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di rito.
3. COMPENSA LE SPESE DI LITE.
Roma 03/12/2025
Il Giudice
SS MA
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