Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 18 giugno 2025
Cos'è il Metodo D'Hondt Il Metodo D'Hondt è un sistema matematico utilizzato per l'assegnazione dei seggi in base al principio proporzionale, ideato alla fine del 1800 dal giurista belga Victor D'Hondt. Questo metodo mira a garantire una distribuzione dei seggi più equa tra le liste che partecipano a un'elezione, tenendo conto del numero complessivo dei voti ricevuti. Come funziona il calcolo dei seggi Il metodo prevede una procedura semplice ma rigorosa: si prende il numero totale di voti ottenuti da ogni lista; ogni numero di voti viene diviso per una serie crescente di numeri interi (1, 2, 3, …), fino a generare un numero sufficiente di quozienti; i seggi vengono assegnati ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02964/2025REG.PROV.COLL.
N. 04522/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4522 del 2022, proposto da
IO ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati RA OM LI, Simone Giuseppe Grassi, Paolo Casetta, con domicilio eletto presso lo studio RA OM LI in Roma, via Boezio 14;
contro
Parco dei Colli di Bergamo, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00086/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Pres. Oberdan Forlenza e udito per parte appellante l’avv. Monica Gelli per RA OM LI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in esame, la signora IO ZZ impugna la sentenza 1 febbraio 2022 n. 86, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. I della sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso proposto avverso il “provvedimento/parere” 16 aprile 2018 , fasc. 002CP/2017), emesso dalla Commissione per il paesaggio dell’Ente Parco dei Colli di Bergamo nella seduta del 12 marzo 2018 n. 4/2018, nonché avverso il conforme parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Bergamo e Brescia 15 giugno 2018 n. 9688.
Con il primo di tali atti (cui si è poi conformata la Soprintendenza), la Commissione, confermando un precedente parere 21 marzo 2017, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica per la sostituzione recinzione in via Monte Bastia 8 di Bergamo per le opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica, ha suggerito “…di attenersi ad una tipologia di recinzione che preveda la realizzazione con materiali trasparenti, tipo rete metallica romboidale e singoli paletti di ferro, posizionati sul filo interno del muretto in pietra alla base”.
L’appellante espone che nel luogo innanzi indicato era preesistente una cd. “palancata”, ossia una recinzione costituita da tavole in metallo, a tutela della proprietà.
Il Comune di Bergamo, a seguito della distruzione di tale manufatto, provvedeva a mettere in sicurezza i luoghi, collocando una rete metallica nella medesima posizione della “palancata”.
Si legge nella sentenza impugnata che “parte ricorrente, senza chiedere alcuna autorizzazione, ha provveduto a sostituire la precaria recinzione con una barriera protettiva avente caratteristiche similari a quella andata distrutta”.
Di qui l’ordinanza 13 ottobre 2017 n. 3005, con la quale l’Ente Parco dei Colli di Bergamo ha ordinato “il ripristino della recinzione esistente precedentemente alla sostituzione effettuata senza titoli abilitativi”.
Il TAR Brescia, con ordinanza 25 gennaio 2018 n. 50, ordinava di riesaminare l’ordinanza n. 3005/2017 impugnata e, in esecuzione, veniva assunto il parere 16 aprile 2018 impugnato nella presente sede.
2. La sentenza impugnata afferma, in particolare:
- sebbene “la storica recinzione . . . non consentiva la visione del panorama dalla via pubblica”, nondimeno “distrutta tale recinzione il paesaggio, bene di rango costituzionale (art. 9 Cost.), si è arricchito di un nuovo punto visuale di singolare bellezza”;
- al contrario, “con la realizzazione della nuova recinzione, si è ripristinato il preesistente punto cieco (distrutto anni prima), depauperando così nuovamente il paesaggio di quel valore aggiunto (il punto visuale) che la realizzazione originaria, un secolo prima, gli aveva sottratto” (recinzione non più presente dal 2010);
- tanto premesso, non rileva che altre abitazioni presenti in zona posseggano “recinzioni cieche alla vista”, poiché “la disparità di trattamento di situazioni eguali è vizio assai difficilmente riscontrabile in quanto è nella realtà delle cose che ciascun nuovo manufatto, o progetto di manufatto, sia normalmente diverso”;
- “l’amministrazione competente gode di ampia discrezionalità nello svolgimento dell’attività di tutela del patrimonio paesaggistico, e come tale i suoi provvedimenti possono essere sindacati solo sotto il profilo della legittimità procedimentale anche in relazione alla censura di potere, ma non nel merito della scelta effettuata”;
- in tal senso, il suggerimento di attenersi ad una tipologia di recinzione che preveda la realizzazione con materiali trasparenti…” non appare incongruo.
3. Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando; poiché “un diritto della collettività a fruire del panorama in corrispondenza del fronte della recinzione . . . non ha mai preso corpo”; poiché “in nessun momento la visione della valle sottostante è stata consentita a godimento della collettività, posto che si sono succeduti, senza soluzione di continuità, vari tipi di barriera, vuoi provvisori vuoi definitivi, a riparo della proprietà della ricorrente, tali da non rendere possibile la vista verso la valle”;
b) error in iudicando, poiché non essendovi esigenze di tutela della visione pubblica che siano minimamente risorte rispetto alle ere precedenti, la recinzione suggerita . . . si appalesa solamente come un manufatto povero ed anti-estetico del tutto incompatibili con le caratteristiche antropiche della zona”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura.
All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
4. L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Deve, innanzi tutto, ricordarsi come, in materia di tutela del paesaggio, le amministrazioni preposte godano di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo per evidente irragionevolezza o violazioni di legge, non essendo invece consentito, in sede di tale sindacato, esprimere valutazioni nel merito delle scelte effettuate.
Quanto ora esposto, consente di respingere il secondo motivo di appello (sub lett. b) dell’esposizione in fatto), con il quale si censura la “qualità” del manufatto come suggerita dagli enti preposti, ritenendola “un manufatto povero ed antiestetico”, laddove la zona sarebbe caratterizzata “da una certa eleganza e dal rispetto di stilemi elevati”.
E’ evidente come, nel caso di specie, si contrappongano due scelte estetiche in ordine alle quali il Giudice amministrativo è sprovvisto di sindacato, poiché quanto invece rappresentato con gli atti impugnati non appare ex se irragionevole, in relazione alle funzioni cui è adibita una recinzione senza volere, contemporaneamente, sacrificare esigenze di tutela del paesaggio (sub specie di tutela del godimento della vista panoramica).
L’affermazione dell’appellante risulta una mera considerazione di tipo, appunto, “estetico”, non supportata, peraltro, da alcun riscontro fattuale e che non assume rilevanza in sede di sindacato di legittimità.
6. E’ infondato anche il primo motivo di appello (sub lett. a) dell’esposizione in fatto).
In sostanza, con tale motivo si sostiene:
- per un verso, che altro non si sarebbe fatto che ricostituire una recinzione così come essa era prima del 2010;
- per altro verso, che mai, da tale data in avanti, si sarebbe prodotta (per effetto delle recinzioni anche provvisorie succedutesi) una visione pubblica del panorama, ante 2010 impedita.
Occorre, innanzi tutto, osservare, in punto di fatto, che le affermazioni poste a sostegno del motivo di appello appaiono apodittiche, non essendo riscontrate da alcun elemento di prova, in ordine alla “non accessibilità” pubblica al panorama (per effetto della recinzione provvisoria) anche dopo il 2010.
Quanto alle prescrizioni suggerite dagli organi preposti alla tutela del paesaggio, esse non appaiono irragionevoli, in considerazione del valore paesaggistico della zona, come ampiamente richiamato negli atti impugnati.
Né a diverse conclusioni si giunge esaminando le norme richiamate dall’appellante (peraltro solo, tardivamente, nella memoria del 30 dicembre 2024).
Ambedue le disposizioni (art. 1, l. 9 gennaio 2006 n. 14, di recepimento della Convenzione europea del paesaggio; art. 131 d. lgs. n. 42/2004), assumono il valore paesaggio “come è percepito dalla popolazione” (art. 1 cit.), ricomprendendovi “le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di questa bellezza” (art. 131).
Da ciò consegue che l’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio ben può introdurre prescrizioni volte alla tutela della fruizione visiva di un particolare panorama, riconosciuto di importante valore. E ciò anche laddove la possibilità di fruire di tale panorama, anteriormente negata da circostanze storicamente prodottesi in passato, sopravvenga (e perduri per un tempo ragionevole) per effetto di altre circostanze.
L’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio, in sede di ricostruzione di un manufatto preesistente (nel caso di specie, recinzione) ben può – senza sacrificare irragionevolmente il diritto del proprietario (in questo caso, alla recinzione del proprio terreno, ex art. 841 c.c. ) – imporre prescrizioni che rendano l’esercizio in concreto del diritto compatibile con la tutela del valore paesaggio.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, l’appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono giuste ragioni, in considerazione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti spese ed onorari del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da ZZ IO (n. 4522/2022 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO