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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1078/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1078/2025 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SA RI, giusta procura in atti e
, C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Giovanni De Felice, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia (dello scioglimento/della cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato con rito civile/concordatario il giorno 01/09/2018.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 01/09/2018 nel
Comune di Noto;
pagina 1 di 3 - che dall'unione non è stata generata prole;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 654/2024.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
-entrambi i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare l'un l'altra all'assegno di mantenimento ed all'assegno di divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno pagina 2 di 3 01/09/2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Noto dell'anno 2018 (Atto n. 60 Parte 2, Serie A).
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 17.12.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1078/2025 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SA RI, giusta procura in atti e
, C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Giovanni De Felice, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia (dello scioglimento/della cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato con rito civile/concordatario il giorno 01/09/2018.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 01/09/2018 nel
Comune di Noto;
pagina 1 di 3 - che dall'unione non è stata generata prole;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 654/2024.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
-entrambi i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare l'un l'altra all'assegno di mantenimento ed all'assegno di divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno pagina 2 di 3 01/09/2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Noto dell'anno 2018 (Atto n. 60 Parte 2, Serie A).
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 17.12.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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