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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/10/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 775 del Ruolo Generale per l'anno 2021, assunta in decisione con i termini ex art 190 cpc all'udienza del 21.05.2025 e vertente
TRA
(C.F. , nata in [...], il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in IA, Strada Savoia II Tronco, 5, elettivamente domiciliata in Sanremo, Corso Garibaldi,
41/67, presso e nello studio dell'Avv. Daniele G.B. Taula (cod. fisc. ; pec: CodiceFiscale_2
, che la rappresenta, assiste e difende, in virtù di mandato ad Email_1 litem apposto su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c.
Parte Attrice
CONTRO
rappresentato ed assistito dall'Avv. Matteo Morini (C.F.: Controparte_1
fax 0184/543817; pec: ), in forza di delega C.F._3 Email_2 stesa in calce all'Atto di Citazione per chiamata in causa;
Terzo chiamato
E
INTESA SAN AO IC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore
Terzo chiamato contumace
E delle PARTI ora
[...]
nato a [...] il [...] e residente in Santo Stefano al CP_2
Mare (IM) in Via San Stevi n. 5/B, cf , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._4
CI TO e, giusta procura a margine della comparsa del 22.3.2023, dall'Avv. Elena Martini presso il cui studio in IA alla Via F. Cascione n. 42 ha eletto altresì domicilio;
Convenuto estromesso
in persona del legale rappresentante in carica (con sede a Mogliano Controparte_3
Veneto [TV] in Via Marocchesa 14 – c.f. e partita iva e con domicilio P.IVA_1 P.IVA_2 eletto presso l'Avv. Riccardo Caracciolo con studio in IA Via Bonfante 1 (c.f.
– p.e.c. in forza di procura generale C.F._5 Email_3 alle liti;
Convenuto estromesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice : Parte_1
Piaccia al Tribunale di IA Ill.mo adito, contrariis rejectis e previe le pronunzie e declaratorie tutte del caso: in via principale, nel merito: per le ragioni meglio indicate in parte narrativa accertare e dichiarare tenute e, conseguentemente, condannare – tenuto conto dell'intervenuto accordo con estromissione dal giudizio del Signor e di in persona del suo legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore - e Intesa San AO CU S.p.A. in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, terzi chiamati verso cui l'attrice ha esteso il contraddittorio e la propria domanda come da verbale di udienza del 12.01.2022, in solido tra loro e/o in via concorrente e/o alternativa e/o come meglio visto e/o ritenuto, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall'attrice in conseguenza del sinistro meglio descritto in premessa, nella misura di Euro
31.084,86.= e/o in quel diverso importo, maggiore ovvero minore, meglio visto e/o accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c., comunque entro il limite di Euro 52.000,00.= importo da considerarsi altresì quale limite massimo di valore della presene controversia al fine del calcolo del contributo unificato d'iscrizione a ruolo.
Con vittoria di spese e competenze di causa. Sentenza esecutiva “ex lege.” salvis juribus
per parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di IA, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, respingere tutte le domande formulate nei confronti del Sig. ; con Controparte_1 vittoria di spese e competenze professionali, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore avendole interamente anticipate;
salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, Sig.ra , conveniva in giudizio il Sig. e la compagnia Parte_1 CP_2
, deducendo di essere stata coinvolta in un sinistro avvenuto il 23 febbraio 2020, Controparte_3 verso le ore 18:30, sulla Via Aurelia in corrispondenza all'incirca del chilometro 662,7 al confine tra i comuni di Riva ligure e Arma di Taggia. Specificava che nel mentre si trovava ferma in coda al semaforo, all'altezza della chilometrica 662,7, sulla corsia con direzione IA, alla guida della vettura Mercedes-Benz “Classe B” tg. DF 802 AL di proprietà di una conoscente che gliene aveva concesso l'uso affinché ella potesse trasportare alcuni beni piuttosto ingombranti dalla Francia alla propria residenza in IA, veniva urtata violentemente dal motociclo Suzuki 600 tg DS 27954 condotto dal Sig. , il quale, percorrendo la corsia avente direzione opposta (verso Controparte_1 ponente), a seguito di urto intercorso con la vettura Daihatsu “Terios” tg BK 118 WR condotta dal
Sig. , veniva sbalzato, a cagione dell'impatto, contro la Mercedes guidata CP_2 dall'attrice.
Precisava che il veicolo condotto da , proveniente dalla laterale via Castello ed CP_2 intenzionato ad immettersi sulla SS Aurelia con direzione IA, aveva occupato la corsia avente direzione Sanremo ponendosi in parallelo alla vettura condotta dall'attrice.
Aggiungeva che sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri di Arma di Taggia, subito dopo l'evento.
Precisava, altresì, che il veicolo era condotto dal proprietario ed Per_1 CP_2 assicurato per l'RCA obbligatoria con , entrambi evocati in giudizio dall'attrice Controparte_3 per il risarcimento integrale dei danni subiti.
Deduceva l'attrice che in dipendenza di detto urto aveva riportato un trauma stradale con necessità di indossare un collare per 5 giorni e comportante un'inabilità temporanea assoluta per un periodo di
10 gg, come da certificazione medica del pronto soccorso di Sanremo.
Aggiungeva ancora che, in dipendenza di detto urto, erano rimaste gravemente danneggiate due sculture in vetro di Murano del maestro , trasportate dall'attrice, acquistate ad un Controparte_4 prezzo di € 30.000,00, producendo certificati di autenticità del 12.10.2011.
Si costituiva il convenuto , che veniva autorizzato, su sua istanza, a chiamare in CP_2 causa i terzi e la compagnia di quest'ultimo Intesa San AO CU S.p.A. al Controparte_1 fine di individuare in detti soggetti il responsabile o, in subordine, il corresponsabile in ordine al prodursi del sinistro per cui è causa, spiegando al contempo, per quest'ultima evenienza, azione di regresso nei riguardi dei terzi chiamati.
L'attrice ) non ha manifestato alcuna opposizione alla estensione della domanda da lei Parte_1 proposta nei confronti del terzo chiamato e della sua compagnia assicurativa, viceversa dichiarando espressamente di volerla estendere nei riguardi di e di Intesa San AO CU Controparte_1
Spa.
Parte convenuta, , proponeva altresì azione di manleva nei confronti di CP_2 [...]
, nonché azione riconvenzionale nei confronti del sig. e di Intesa San CP_3 Controparte_1
AO CU Spa per il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura, domanda rinunciata con la prima memoria 183 cpc nella quale il convenuto ha dato atto della sopraggiunta integrale refusione di tale danno, oltre che delle spese di lite, da parte di Intesa San AO CU Spa quale compagnia di assicurazione del sig. . CP_1
Nel corso del giudizio, l'attrice ha stipulato un atto di transazione espressamene dichiarato parziale
(“pro quota”) con la società di assicurazione e con il sig. Controparte_5 CP_2 in relazione ai danni riconducibili alla colpa del conducente nel quale ha accettato
[...] CP_2 la somma di euro 10.000 complessivi, oltre all'importo lordo di € 3.045,12 a titolo di concorso nelle spese legali per la propria difesa.
Come noto, la transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.
Pacificamente la transazione parziale non è liberatoria nei confronti degli altri debitori solidali che neppure possono giovarsi degli effetti favorevoli dell'accordo, non operando la fattispecie di cui all'art. 1304 cod. civ. la quale presuppone, invece, che la transazione abbia ad oggetto l'intero debito.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è l'art. 1311 c.c. a trovare applicazione in caso, come nella specie, di transazione parziale;
tale articolo stabilisce che la transazione parziale ha come suo effetto tipico quello di sciogliere il vincolo della solidarietà tra i condebitori. Afferma la
S.C. (così, Cassazione Sez.
3 -Ordinanza n. 2426 del 25/01/2024): “in tal senso è la chiara previsione della norma là dove afferma che il creditore «che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva» rinuncia alla solidarietà (v. in argomento la sentenza 27 gennaio 2015, n. 1453). La transazione parziale, infatti, è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (così l'ordinanza 3 marzo 2022, n. 7094).
D'altra parte, non potrebbe essere diversamente. Se, infatti, il creditore potesse transigere con uno dei debitori mantenendo il vincolo della solidarietà fra tutti, si determinerebbe l'effetto, palesemente irrazionale e ingiusto, di un suo possibile approfittamento in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere chiesto l'intero”.
Dunque vi è estromissione dal giudizio delle parti convenute che hanno sottoscritto la transazione parziale, le quali, precisa la Corte di legittimità (cfr Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 29/10/2013, n.
24362), “non dovranno necessariamente essere parte in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti".
Dunque va dato atto della intervenuta estromissione dal giudizio del sig. e di CP_2
, determinata dalla transazione parziale raggiunta con l'attrice come da Controparte_5 verbale di conciliazione giudiziale in atti.
Tuttavia, quanto agli effetti della transazione sul presente giudizio, occorre rammentare il consolidato principio di diritto per cui “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito mentre, se il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (Sez. U, Sentenza n.
30174 del 30/12/2011).
Tanto premesso, venendo all'esame della domanda rivolta dall'attrice nei riguardi del Sig.
e di Intesa San AO CU Spa, in merito alla vicenda per cui è causa si osserva che la CP_1 dinamica del sinistro stradale sulla base della documentazione acquisita al processo (in particolare: relazione di incidente stradale dei militi dell'arma dei CC di Arma di Taggia e rilievi planimetrici, doc. 1 fasc.att.) e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria consente in punto di fatto di dir certo che in data 23.2.2020, alle ore 18:30 circa, il Sig. si CP_2 trovava alla guida dell'autoveicolo Daihatsu Terios targato BK118WR in Via Castello nel Comune di Riva Ligure quando, giunto all'intersezione con la Via Aurelia (in corrispondenza all'incirca del chilometro 662.7), eseguiva una manovra di svolta a sinistra per dirigersi verso IA, dopo avere ottenuto il via libera (precedenza di cortesia) da parte di altro conducente ( ) il Testimone_1 quale stava avanzando sulla corsia del senso di marcia levante-ponente (da IA verso Taggia). Egli, non riuscendo a completare la manovra di inserimento nella corsia del senso di marcia ponente-levante, ciò a causa di un incolonnamento di veicoli in quella corsia, si attestò nella corsia del senso di marcia opposto (quella percorsa dal predetto Sig. affiancandosi all'autovettura Tes_1
Mercedes Classe B targata DF802AL, di proprietà della Signora e condotta dalla Parte_2
Signora , la quale si era appunto fermata in colonna attendendo di poter proseguire la Parte_1 marcia.
Nella circostanza, sopraggiunse in sorpasso degli autoveicoli, che lo precedevano nella corsia del senso di marcia levante-ponente, il Sig. alla guida del motociclo Suzuki 600 Controparte_1 targato DS27954.
Quest'ultimo entrò in collisione con l'autovettura del Sig. CP_2
Il motociclo colpì prima questa autovettura, e poi quella della Signora Pt_1
Ne deriva che il conducente del veicolo Daihatsu Terios, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, ha iniziato una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, a doppio senso, intenzionato a percorrere la corsia con direzione IA, omettendo di dare la precedenza al motociclo Suzuki sopraggiungente sulla corsia avente direzione Taggia ed occupandone la corsia, non essendo riuscito ad ultimare la manovra a motivo della presenza di diverse vetture incolonnate sulla corsia con direzione IA, così incorrendo nella violazione dell'art. 154 cod. strada.
Orbene se è vero che l'avvenuta collisione costituisce la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione da parte del conducente della vettura , Per_1
l'attrice deduce che l'imputabilità della collisione all'invasione della corsia di percorrenza del motociclo da parte del veicolo condotto da non è sufficiente ad escludere la CP_2 imputabilità del sinistro anche alla condotta di guida del , in particolare per non aver CP_1 osservato una velocità commisurata allo stato dei luoghi. Deduce l'attrice che ne danno riprova gli ingenti danni riportati dai veicoli, specie dalle due vetture, come documentati dalle fotografie allegate al rapporto d'incidente.
In punto velocità, si osserva che anche i militi intervenuti hanno evidenziato che la velocità del motociclo potrebbe risultare non commisurata alle circostanze, data la violenza dell'impatto, seppure rispettosa del limite massimo imposto sulla strada.
E' noto che l'art. 2054 c.c. al primo comma dispone che il conducente è obbligato a risarcire il danno prodotto, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si tratta di una forma di responsabilità aggravata che esonera il danneggiato dall'offrire la prova della colpa del danneggiante, in quanto essa si presume. Al contrario, grava sul danneggiante l'onere di fornire la cosiddetta “prova liberatoria”. Il secondo comma si applica in caso di scontro tra veicoli e prevede una presunzione di pari responsabilità. Si tratta di una presunzione iuris tantum che può essere vinta dalla prova contraria.
Ebbene, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti, per concorde giurisprudenza, non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui al secondo comma dell'art 2054 cc, rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il sinistro (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. 7479/2020, Cass. 23431/2014,
Cass.12444/2008 n., Cass. 195/2007, Cass. 477/2003 n., Cass. 5671/2000 e Cass.12692/1998).
Di recente, la Corte di Cassazione (Sez. 3 - , Ordinanza n. 29927 del 20/11/2024) ha ribadito che
“l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”.
Vero è che la medesima Suprema Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019) ha ribadito che la prova liberatoria ricorre allorquando si riesca ad accertare, in concreto, la colpa esclusiva di uno dei conducenti e la condotta corretta di guida dell'altro; prova liberatoria che può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.
Tuttavia nella specie non si rinviene la prova liberatoria che il conducente del motociclo
[...]
abbia osservato le norme sulla circolazione dei veicoli e le regole di comune prudenza né CP_1 la prova di un collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. 9550/2009; Cass. Ord. 13672/2019; Cass Ord. 2644/2022).
Nella specie la dinamica del sinistro ricostruita da parte dei Carabinieri evidenzia la collisione tra il motociclo condotto dal sig. che non è riuscito ad arrestare il mezzo, impattando con la parte CP_1 anteriore destra della vettura del sig. che ne occupava la corsia di percorrenza. CP_2
Nel caso in esame, il rapporto d'incidente da parte dei Carabinieri dà conto che “dai rilievi eseguiti nonché dalle testimonianze acquisite si rileva che al momento del sinistro vi era un apprezzabile traffico su entrambi i sensi di marcia della carreggiata a due corsie”; “sulla corsia avente direzione
IA (..) vi si trovavano diverse vetture incolonnate in corrispondenza dell'incrocio regolato da semaforo sito poco più avanti a circa 60/70 metri”; in tal senso, il teste CU , Testimone_1 conducente della vettura che ha dato la precedenza di cortesia, ha dichiarato: “..dietro di me vi erano altre quattro o cinque auto in colonna” e l'attrice, nella dichiarazione riportata nel rapporto d'incidente, non smentita in giudizio, ha affermato: “mi trovavo in coda a causa del traffico e del semaforo rosso”.
Considerato che il Sig. sopraggiungeva in fase di sorpasso in condizioni di traffico CP_1 sostenuto su entrambe le corsie della SS Aurelia e tenuto conto che il tratto su cui si è verificato il sinistro è rettilineo nonché del fatto che il teste , conducente della vettura che ha Testimone_1 dato la precedenza di cortesia, ha dichiarato “mentre percorrevo l'Aurelia direzione Arma di Taggia notavo un'autovettura sbucare lentamente dalla via Castello” ed il teste Testimone_2 conducente della terza vettura incolonnata dietro il ha dichiarato “..Le auto avanti a me Tes_1 procedevano a velocità moderata”, si rileva che l'incertezza sulla condotta di guida del conducente del motociclo Suzuki, Sig. , non consente di attribuire rilevanza causale alla sola condotta CP_1 del conducente del veicolo Daihatsu Terios.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che è incontestata la circostanza, di cui i militi dell'Arma dei
CC danno atto nel rapporto d'incidente, che è risultato positivo al test alcolemico. Controparte_1
Si osserva in proposito che “in caso di collisione tra veicoli, quando è accertato lo stato di ebbrezza del conducente (..), la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. può essere superata soltanto a condizione che risulti la prova positiva della mancata influenza del predetto stato sulla dinamica dell'incidente” (Cass. Sez.
3 -Ordinanza n. 22837 del 14/08/2024). Tale prova, tuttavia, non è stata offerta dalle parti convenute.
Opera per conseguenza nella specie la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c..
Pertanto, va affermata una corresponsabilità con concorso paritario del conducente del motociclo.
Sul quantum debeatur.
Quanto al risarcimento del danno materiale per le sculture descritte in atti avanzato dall'attrice, esso sulla base delle risultanze della CTU a firma della dott.ssa va Persona_2 determinato nell'importo occorrente per la rimessione in pristino stato che si reputa congruo quantificare in un valore intermedio nell'ambito del range indicato dal CTU, ovverosia in €
21.500,00, stante la fluttuazione a tutt'oggi del mercato del gas, pur se con tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati in precedenza (nel giugno 2024, momento di espletamento della Ctu,)
Sulla liquidazione del danno per le lesioni in favore della persona dell'attrice, dall'esame della certificazione medica della Asl 1 prodotta si può ritenere che l'attrice nell'incidente del
23.2.2020 abbia riportato un “trauma da strada” con prognosi di giorni 10 con inabilità al lavoro che deve intendersi quale periodo necessario per il completo ristabilimento. Ne deriva che è congruo l'importo richiesto dall'attrice in € 474,90 come da atto di citazione,
Sulle superiori somme l'attrice ha chiesto inoltre gli interessi indicati dall'art. 1284 co. 4^ c.c., a mente del quale "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
La richiesta va rigettata venendo nel caso di specie in rilievo una responsabilità risarcitoria da fatto illecito, di talché trova applicazione l'indirizzo della S.C., Sez. II, Cass. 14512 del 9.5.2022
(conformi Cass. n. 28409/2018; n. 08289 del 2019; n. 8050/2019), cui si aderisce, secondo cui "Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione".
All'importo complessivo del danno, come sopra determinato, di complessivi € 21.974,90 vanno pertanto, viceversa, aggiunti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (n. 1712 del 17.2.1995) decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano, di anno in anno, sulla somma iniziale, ossia devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementata nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Conclusivamente, dunque, l'importo di € 21.974,90, stimato in valuta corrente all'epoca di verificazione del sinistro (23.2.2020) in € 18.497,39 deve essere rivalutato alla data odierna e maggiorato degli interessi al saggio legale, computati sulla sorte anno per anno rivalutata. Esso ammonta pertanto ad € 24.162,95 di cui € 21.974,88 per sorte rivalutata ed € 2.188,07 per interessi.
In ragione della concorsualità la somma al cui pagamento va condannato il convenuto
[...]
va ridotta della metà e viene pertanto determinata in € 12.081,48 oltre agli interessi ex art. CP_1
1282 c.c. al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza fino al dì dell'effettiva corresponsione.
Come già sopra ricordato, “ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata (..), se il pagamento
è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto” (Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011). Dunque il debito residuo gravante sul si riduce alla quota ideale del 50% del debito complessivo. CP_1
Inoltre, in conseguenza della operatività, per le ragioni sopra svolte, della presunzione di cui al co. 2 dell'art. 2054 cc e delle ricadute sulla concreta quota di responsabilità del convenuto, vale nella fattispecie che ci occupa quanto affermato dalla Cassazione Sezione III, con l'ordinanza del 25 gennaio 2024, n. 2426: “Quindi, se «all'esito del definitivo accertamento le quote di responsabilità dei due debitori (originariamente) solidali risultano uguali, egli non può esigere dal debitore rimasto altri che la metà del danno complessivamente liquidato dal giudice, indipendentemente dalla somma concordata in sede transattiva».
Sul regime delle spese.
Le spese stragiudiziali richieste dall'attrice vanno rigettate perché non documentate e provate.
Va osservato che la Sig.ra ha richiesto la somma di € 609,96 a titolo di esborso ex art. 91 cpc Pt_1 per la fase attivazione della negoziazione assistita, sul punto deducendo di aver inviato “diffida
(contenente invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita)” all'uopo prodotta come doc. 5 allegato alla citazione.
Tuttavia il doc. 5 anzidetto non dimostra l'avvenuta introduzione della procedura stragiudiziale di negoziazione assistita, trattandosi di mera richiesta di risarcimento danni e non di invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. La prova di tale specifica attività non è evincibile sulla base della sola fattura.
Gli onorari seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'attività professionale prestata, in € 600,00 per la fase studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e €
1.500,00 per la fase decisionale.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con precedente decreto del 26.6.2024, considerato che l'attività peritale è stata sostenuta nel comune interesse delle parti ed anche dell'attrice, non essendo un mezzo di prova, si compensano per la metà e per la residua metà e così per € 650,00 oltre oneri previdenziali e fiscali vengono poste a definitivo onere di . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- Condanna INTESA SAN AO IC SPA in solido con a Controparte_1 pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di euro 12.081,48 a Parte_1 titolo di risarcimento danni subiti nel sinistro stradale avvenuto il 23 febbraio 2020;
- Condanna INTESA SAN AO IC SPA in solido con a Controparte_1 rifondere in favore dell'attrice le spese processuali, nella misura di euro 4.200,00 oltre spese generali al 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
- Compensa per la metà tra le parti le spese di Ctu, che per la residua metà e così per € 650,00 oltre accessori pone a definitivo carico di Intesa San AO CU Spa in solido con
. Controparte_1 IA, 13/10/2025. Il Giudice
dott.ssa Maria Teresa De Sanctis