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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/12/2025, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al N.R.G. 11859 dell'anno 2024
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, C.F. con l'Avv. BUSSETTI GIOVANNI P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avv. CHIARELLO MARIA Controparte_1 C.F._1
CE
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1618/2024 depositata il 21.5.2024; contratto d'opera – pagamento somme
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 20 novembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ritualmente depositato la agiva in via monitoria per Parte_2 ottenere la condanna di al pagamento della somma di € 2.734,36, oltre interessi, a Controparte_1
Pagina 1 titolo di saldo del corrispettivo pattuito per la fornitura e la posa presso l'immobile di quest'ultimo del pavimento LVT “SWING”, di cui alla fattura n. 36/2021.
Il 17.3.2022 la ricorrente notificava a il decreto ingiuntivo n. 1055/2022, Controparte_1 unitamente all'atto di precetto.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'1.4.2024, proponeva opposizione Controparte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo contestando la pretesa creditoria avversaria e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, “stabilire l'importo effettivamente dovuto, in ossequio al preventivo sottoposto all'opponente e decurtato l'importo necessario all'eliminazione dei vizi riscontrati”.
In particolare, deduceva che:
- la fattura azionata conteneva una maggiorazione dell'importo di € 628,54 rispetto al preventivo accettato, benchè non vi fossero state richieste di modifica o aggiunte in corso d'opera;
- il pavimento non era stato livellato ma posato direttamente sulla pavimentazione causando
“notevoli dislivelli”;
- i battiscopa non erano stati posati a regola d'arte;
- non era stato effettuato il ripristino dell'intonaco danneggiato dalla rimozione dei battiscopa preesistenti, sebbene nel preventivo fosse già inclusa la rasatura dei muri in corrispondenza degli stessi;
- due dei tre terminali di alluminio erano stati danneggiati.
Allegava, altresì, di aver tempestivamente contestato la fattura trasmessa il 21.12.2021 e di aver offerto il pagamento della somma inizialmente oggetto del preventivo, con contestuale emissione di nota di credito, con comunicazione del 16.3.2022; proposta rifiutata dalla . Parte_1
La convenuta in opposizione si costituiva nel giudizio contestando l'opposizione poiché infondata e dilatoria. Deduceva sul punto che la debenza della somma di € 2.105,82, quale saldo del preventivo accettato dall'opponente, non era mai stata contestata e, anzi, benchè offerta con missiva del
16.3.2022, non era tuttavia mai stata corrisposta.
Quanto alla maggiorazione del corrispettivo dovuto precisava che la fornitura del pavimento in pvc era stata aumentata di 10,38 mq rispetto al preventivo iniziale, con conseguente necessità di integrare l'ordine già evaso, a seguito di espressa richiesta del committente di procedere con la posa dello stesso anche nel locale sgabuzzino e nella parte sottostante gli armadi, inizialmente non contemplate.
Eccepiva la decadenza ex art. 1667 c.c. dalla garanzia per vizi allegando che l'opera era stata consegnata il 21.12.2021 e, con la missiva del 22.12.2021, era stata contestata solo la maggiorazione di prezzo mentre non era stata sollevata alcuna specifica doglianza in relazione a
Pagina 2 presunti vizi e difetti dell'opera denunciati in maniera del tutto generica. Precisava, inoltre, che con missiva del 16.3.2022 era stato offerto il pagamento della somma di € 2.105,82, allorquando, tuttavia, il decreto ingiuntivo era già stato emesso, con conseguente accettazione dell'opera e tardività della successiva denuncia di vizi avvenuta, di fatto, solo con la notifica dell'opposizione.
Contestava, in ogni caso, la sussistenza dei vizi lamentati chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 1618/2024 il Giudice di Pace di Torino accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e - rideterminata la somma dovuta da CP_1 in favore di in € 1.912,36 - condannava il primo al pagamento
[...] Parte_2 in favore della seconda della suddetta somma, oltre interessi legali dalla fattura al saldo.
Condannava, altresì, la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
, richiamando il criterio della soccombenza. Le spese di CTU venivano poste a Controparte_1 carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Il giudizio di secondo grado ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo i Parte_3 seguenti motivi:
1) errata valutazione delle risultanze della CTU in merito alla avvenuta “livellatura del pavimento”, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: ha dedotto sul punto che il Giudice di Pace ha erroneamente decurtato dal totale dovuto l'importo di € 122,00 Iva inclusa, avendo completamente errato nella valutazione di quanto accertato in merito dal C.T.U. che non ha mai affermato che l'appellante non abbia eseguito la “livellatura pavimento”, essendo emerso, al contrario, dalla relazione come tale opera sia stata eseguita e risultando, altresì, pacifica la circostanza anche per espresso riconoscimento del CT di controparte Geom. Pt_4
2) carenza e illogicità della motivazione e violazione e/o errata applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. e conseguente erronea condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice: ha rilevato sul punto che la rideterminazione del credito nel minor importo di €1.912,36 non integra alcuna soccombenza della convenuta il cui Parte_2 credito è stato riconosciuto come dovuto, seppur in misura inferiore alla somma oggetto di ingiunzione (ma per circa il 70%), con conseguente capovolgimento dell'applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Ha, altresì, evidenziato che l'opponente ha CP_1 sempre richiesto la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo soltanto in via subordinata di stabilire l'importo effettivamente dovuto in favore dell'odierna appellante. Ha, infine, precisato che, in considerazione di una situazione di soccombenza quantomeno reciproca, il
Pagina 3 Giudice di Pace avrebbe, al più, potuto disporre una compensazione delle spese, parziale o totale.
Analoghe considerazioni sono state colte con riguardo alla ripartizione dei costi di CTU.
Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata: “rideterminare la somma dovuta dal sig. all'odierna appellante in € 2.034,36, in luogo dell'importo di € 1.912,36, CP_1 appurato che dall'esperita C.T.U. risulti accertato che l'odierna appellante abbia eseguito la livellatura del pavimento indicata nella fattura oggetto di azione monitoria per € 122,00 I.V.A. compresa;
- compensare tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura del
30%, dichiarando tenuto il sig. a rimborsare all'odierna appellante il restante 70% delle CP_1 spese di lite liquidate dal G.d.P. in € 1.363,00, oltre accessori di legge (per un totale pertanto di €
954,10 oltre accessori di legge);- porre a carico del sig. il 70% delle spese di CTU CP_1 liquidate in favore dell'Ing. con il decreto emesso dal Giudice di Persona_1 pace in data 03.10.2023 (cfr. doc. 5). IN OGNI CASO Condannare il sig. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello”.
si è costituito in giudizio contestando l'appello e deducendo che: Controparte_1
- la c.d. “livellatura del pavimento” non era prevista nell'originario preventivo ed è stata aggiunta senza alcuna autorizzazione del committente;
- il CTU ha ritenuto la livellatura non necessaria nel tipo di posa in questione, tanto che la stessa non è stata eseguita, per cui l'omissione, pur ritenuta accettabile dal CTU - che ha valutato la posa a regola d'arte pur senza livellatura - non determina l'insorgenza dell'obbligo di “pagare il prezzo aggiuntivo per la sua mancata esecuzione”;
- la fattura a saldo era stata immediatamente contestata quanto alle voci e agli importi maggiorati rispetto al preventivo, con richiesta di emissione della nota di credito per la differenza ed offerta di pagamento di una somma addirittura maggiore di quella poi riconosciuta come dovuta dal giudice di prime cure;
- il pagamento delle somme dovute non era stata effettuato a causa della mancata emissione della fattura per l'importo corretto, con conseguente impossibilità di fruire delle detrazioni fiscali allora vigenti;
- la volontà di di pagare l'importo del preventivo è stata sempre chiara e manifesta, tant'è CP_1 che, anche nel procedimento di primo grado le richieste sono state circostanziate ad una riduzione dell'importo del decreto ingiuntivo;
- del tutto correttamente il giudice di prime cure ha applicato il principio della soccombenza,
“individuata nel creditore che, dopo aver effettuato dei lavori non a regola d'arte, aver maggiorato il preventivo, aggiunto voci neppure eseguite, ha preteso l'integrale pagamento di quanto
Pagina 4 illegittimamente richiesto senza accettare la richiesta di pagamento – formalizzata – del debitore, il quale pretendeva semplicemente di pagare il giusto prezzo”.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 1618/2024 del Giudice di Pace di Torino.
[...]
In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini e nei limiti che seguono.
Quanto al primo motivo di appello, occorre preliminarmente rilevare che la “livellatura” del pavimento è stata aggiunta quale voce di spesa ulteriore rispetto al preventivo iniziale, per un importo di € 122,00; la circostanza non è oggetto di contestazione e risulta dal mero raffronto del preventivo del 17.11.2021 e la fattura a saldo azionata in via monitoria (doc. n. 3 e 7).
L'aggiunta della suddetta voce è stata tempestivamente contestata da con pec del CP_1
22.12.2021 poiché inizialmente non prevista e non concordata (doc. n. 9).
Si tratta, dunque, di una lavorazione aggiunta dall'appaltatore senza il previo accordo con il committente che, come tale, rientra nella previsione di cui all'art. 1660 c.c. che recita: “Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo…”. Grava, pertanto, sull'appaltatore l'onere di provare che le variazioni apportate o le lavorazioni aggiuntive eseguite senza il previo consenso del committente siano state necessarie per garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte.
Sul punto, il giudice di prime cure, prescindendo dalla riportata problematica, ha escluso la debenza di tale voce di spesa ritenendo che la “livellatura” non fosse stata eseguita e che tanto fosse emerso dalla relazione del CTU.
Ritiene, invece, questo Tribunale che il CTU non abbia effettuato un accertamento specifico sull'esecuzione o meno dell'attività di livellatura, né che dalla relazione emerga che la stessa non sia stata eseguita. Anzi, dalle osservazioni depositate dal CT di parte attrice allegate CP_1 all'elaborato peritale, si evince chiaramente che la livellatura sia stata eseguita atteso che il CTP censura espressamente la cattiva esecuzione della livellatura a causa della inadeguatezza del materiale utilizzato (cfr. osservazione n. 4, pag. 2 “Le efflorescenze di umidità che dalla pavimentazione hanno interessato i muri adiacenti sono ulteriore elemento a prova del fatto che il materiale utilizzato per la livellatura non era adeguato alla tipologia di installazione…”).
Pagina 5 Sul punto, pertanto, non può essere condivisa la motivazione esposta dal giudice di prime cure che ha ritenuto la lavorazione non eseguita.
Tuttavia, l'esclusione della relativa voce di spesa deve essere confermata atteso che la parte appellata ha contestato che si trattasse di un'opera necessaria e l'appellante non ha allegato né dimostrato né che tale lavorazione fosse indispensabile per garantire una posa della pavimentazione conforme alle regole dell'arte, né che si trattasse di una lavorazione inizialmente non prevedibile e preventivabile, la cui necessità di esecuzione sia insorta in corso d'opera.
Ne consegue che, non risultando integrati i presupposti di cui all'art. 1660 c.c., alcun compenso può essere riconosciuto all'appaltatore per la suddetta lavorazione aggiuntiva, non preventivata e di cui non è stata dimostrata la necessità ai sensi della citata norma.
Il primo motivo di appello va, pertanto, respinto.
Il secondo motivo di appello va accolto nei termini che seguono.
L'appellante ha censurato la pronuncia sulle spese di lite del giudice di prime cure poiché in violazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
La censura è fondata.
Il giudizio di primo grado si è concluso con il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, seppur per un importo inferiore di circa il 30% (per € 822,00 rispetto a € 2.734,36), stante l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal committente di riduzione del prezzo per vizi dell'opera e lavorazioni non concordate.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, pertanto, la parte convenuta
[...] non poteva in alcun modo essere considerata soccombente rispetto alla Parte_2 domanda formulata di pagamento del prezzo dovuto, essendosi, invece, verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Sul punto pare opportuno richiamare i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite secondo cui: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2". (cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022).
Nella fattispecie in esame, pertanto, stante da un lato l'accoglimento della domanda di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, seppur in misura ridotta per effetto dell'accoglimento della
Pagina 6 domanda di riduzione del prezzo, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate in tutto o in parte ma non poste integralmente a carico della parte convenuta, risultata vittoriosa rispetto all'unica domanda formulata.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese di lite del primo grado di giudizio sono compensate nella misura del 50% e poste a carico di per il residuo Controparte_1
50% secondo il principio della soccombenza, tenuto conto della liquidazione già operata dal giudice di prime cure, non oggetto di appello.
Sul punto si osserva che se è vero che la ha dovuto attivare la procedura Parte_1 monitoria per recuperare il credito di cui alla fattura emessa il 21.12.2021, è pur vero che con pec del 22.12.2021 la parte opponente aveva chiesto l'emissione di una nota di credito e la riemissione di una fattura conforme al prezzo preventivato, offrendo il relativo pagamento. La Parte_2
tuttavia, non ha provveduto in tal senso replicando con missiva del 3.1.2022 e
[...] preannunciando l'azione monitoria. Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione si è resa necessaria al fine di determinare l'esatto corrispettivo dovuto all'odierna appellante;
d'altro canto la parte opponente avrebbe potuto provvedere al pagamento della somma ritenuta dovuta anche senza attendere l'emissione di una nuova fattura.
Per gli stessi motivi su indicati, viene confermata la pronuncia del giudice di prime cure di suddivisione delle spese di CTU al 50% per ciascuna parte.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio di appello, va premesso che in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui “onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. Cass. n. 9064/2018; n.
11423/16; n. 6259/14). Ne consegue che, tenuto conto del rigetto del primo motivo di appello e della domanda di riconoscimento della maggior somma di € 122,00, nonché dell'accoglimento del secondo motivo di appello, le spese sono compensate nella misura del 50% e poste a carico di parte appellata per il residuo 50% e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cfr. Cass.
n. 197/2020) in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della natura dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1618/2024, emessa dal Giudice di Pace di Torino il 21.5.2024, proposto da contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, Parte_2 Controparte_1 così provvede:
Pagina 7 • Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura del 50% e condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_2 per il residuo 50% che liquida in complessivi € 681,50, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva
e c.p.a. come per legge.
• Compensa le spese di lite del presente giudizio di appello nella misura del 50% e condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_2 per il residuo 50% che liquida in complessivi € 426,00, oltre c.u., marca, rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Torino, 20 dicembre 2025.
La Giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al N.R.G. 11859 dell'anno 2024
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, C.F. con l'Avv. BUSSETTI GIOVANNI P.IVA_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avv. CHIARELLO MARIA Controparte_1 C.F._1
CE
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 1618/2024 depositata il 21.5.2024; contratto d'opera – pagamento somme
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 20 novembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ritualmente depositato la agiva in via monitoria per Parte_2 ottenere la condanna di al pagamento della somma di € 2.734,36, oltre interessi, a Controparte_1
Pagina 1 titolo di saldo del corrispettivo pattuito per la fornitura e la posa presso l'immobile di quest'ultimo del pavimento LVT “SWING”, di cui alla fattura n. 36/2021.
Il 17.3.2022 la ricorrente notificava a il decreto ingiuntivo n. 1055/2022, Controparte_1 unitamente all'atto di precetto.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'1.4.2024, proponeva opposizione Controparte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo contestando la pretesa creditoria avversaria e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, “stabilire l'importo effettivamente dovuto, in ossequio al preventivo sottoposto all'opponente e decurtato l'importo necessario all'eliminazione dei vizi riscontrati”.
In particolare, deduceva che:
- la fattura azionata conteneva una maggiorazione dell'importo di € 628,54 rispetto al preventivo accettato, benchè non vi fossero state richieste di modifica o aggiunte in corso d'opera;
- il pavimento non era stato livellato ma posato direttamente sulla pavimentazione causando
“notevoli dislivelli”;
- i battiscopa non erano stati posati a regola d'arte;
- non era stato effettuato il ripristino dell'intonaco danneggiato dalla rimozione dei battiscopa preesistenti, sebbene nel preventivo fosse già inclusa la rasatura dei muri in corrispondenza degli stessi;
- due dei tre terminali di alluminio erano stati danneggiati.
Allegava, altresì, di aver tempestivamente contestato la fattura trasmessa il 21.12.2021 e di aver offerto il pagamento della somma inizialmente oggetto del preventivo, con contestuale emissione di nota di credito, con comunicazione del 16.3.2022; proposta rifiutata dalla . Parte_1
La convenuta in opposizione si costituiva nel giudizio contestando l'opposizione poiché infondata e dilatoria. Deduceva sul punto che la debenza della somma di € 2.105,82, quale saldo del preventivo accettato dall'opponente, non era mai stata contestata e, anzi, benchè offerta con missiva del
16.3.2022, non era tuttavia mai stata corrisposta.
Quanto alla maggiorazione del corrispettivo dovuto precisava che la fornitura del pavimento in pvc era stata aumentata di 10,38 mq rispetto al preventivo iniziale, con conseguente necessità di integrare l'ordine già evaso, a seguito di espressa richiesta del committente di procedere con la posa dello stesso anche nel locale sgabuzzino e nella parte sottostante gli armadi, inizialmente non contemplate.
Eccepiva la decadenza ex art. 1667 c.c. dalla garanzia per vizi allegando che l'opera era stata consegnata il 21.12.2021 e, con la missiva del 22.12.2021, era stata contestata solo la maggiorazione di prezzo mentre non era stata sollevata alcuna specifica doglianza in relazione a
Pagina 2 presunti vizi e difetti dell'opera denunciati in maniera del tutto generica. Precisava, inoltre, che con missiva del 16.3.2022 era stato offerto il pagamento della somma di € 2.105,82, allorquando, tuttavia, il decreto ingiuntivo era già stato emesso, con conseguente accettazione dell'opera e tardività della successiva denuncia di vizi avvenuta, di fatto, solo con la notifica dell'opposizione.
Contestava, in ogni caso, la sussistenza dei vizi lamentati chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 1618/2024 il Giudice di Pace di Torino accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e - rideterminata la somma dovuta da CP_1 in favore di in € 1.912,36 - condannava il primo al pagamento
[...] Parte_2 in favore della seconda della suddetta somma, oltre interessi legali dalla fattura al saldo.
Condannava, altresì, la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
, richiamando il criterio della soccombenza. Le spese di CTU venivano poste a Controparte_1 carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Il giudizio di secondo grado ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo i Parte_3 seguenti motivi:
1) errata valutazione delle risultanze della CTU in merito alla avvenuta “livellatura del pavimento”, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: ha dedotto sul punto che il Giudice di Pace ha erroneamente decurtato dal totale dovuto l'importo di € 122,00 Iva inclusa, avendo completamente errato nella valutazione di quanto accertato in merito dal C.T.U. che non ha mai affermato che l'appellante non abbia eseguito la “livellatura pavimento”, essendo emerso, al contrario, dalla relazione come tale opera sia stata eseguita e risultando, altresì, pacifica la circostanza anche per espresso riconoscimento del CT di controparte Geom. Pt_4
2) carenza e illogicità della motivazione e violazione e/o errata applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. e conseguente erronea condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice: ha rilevato sul punto che la rideterminazione del credito nel minor importo di €1.912,36 non integra alcuna soccombenza della convenuta il cui Parte_2 credito è stato riconosciuto come dovuto, seppur in misura inferiore alla somma oggetto di ingiunzione (ma per circa il 70%), con conseguente capovolgimento dell'applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Ha, altresì, evidenziato che l'opponente ha CP_1 sempre richiesto la revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo soltanto in via subordinata di stabilire l'importo effettivamente dovuto in favore dell'odierna appellante. Ha, infine, precisato che, in considerazione di una situazione di soccombenza quantomeno reciproca, il
Pagina 3 Giudice di Pace avrebbe, al più, potuto disporre una compensazione delle spese, parziale o totale.
Analoghe considerazioni sono state colte con riguardo alla ripartizione dei costi di CTU.
Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata: “rideterminare la somma dovuta dal sig. all'odierna appellante in € 2.034,36, in luogo dell'importo di € 1.912,36, CP_1 appurato che dall'esperita C.T.U. risulti accertato che l'odierna appellante abbia eseguito la livellatura del pavimento indicata nella fattura oggetto di azione monitoria per € 122,00 I.V.A. compresa;
- compensare tra le parti le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura del
30%, dichiarando tenuto il sig. a rimborsare all'odierna appellante il restante 70% delle CP_1 spese di lite liquidate dal G.d.P. in € 1.363,00, oltre accessori di legge (per un totale pertanto di €
954,10 oltre accessori di legge);- porre a carico del sig. il 70% delle spese di CTU CP_1 liquidate in favore dell'Ing. con il decreto emesso dal Giudice di Persona_1 pace in data 03.10.2023 (cfr. doc. 5). IN OGNI CASO Condannare il sig. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello”.
si è costituito in giudizio contestando l'appello e deducendo che: Controparte_1
- la c.d. “livellatura del pavimento” non era prevista nell'originario preventivo ed è stata aggiunta senza alcuna autorizzazione del committente;
- il CTU ha ritenuto la livellatura non necessaria nel tipo di posa in questione, tanto che la stessa non è stata eseguita, per cui l'omissione, pur ritenuta accettabile dal CTU - che ha valutato la posa a regola d'arte pur senza livellatura - non determina l'insorgenza dell'obbligo di “pagare il prezzo aggiuntivo per la sua mancata esecuzione”;
- la fattura a saldo era stata immediatamente contestata quanto alle voci e agli importi maggiorati rispetto al preventivo, con richiesta di emissione della nota di credito per la differenza ed offerta di pagamento di una somma addirittura maggiore di quella poi riconosciuta come dovuta dal giudice di prime cure;
- il pagamento delle somme dovute non era stata effettuato a causa della mancata emissione della fattura per l'importo corretto, con conseguente impossibilità di fruire delle detrazioni fiscali allora vigenti;
- la volontà di di pagare l'importo del preventivo è stata sempre chiara e manifesta, tant'è CP_1 che, anche nel procedimento di primo grado le richieste sono state circostanziate ad una riduzione dell'importo del decreto ingiuntivo;
- del tutto correttamente il giudice di prime cure ha applicato il principio della soccombenza,
“individuata nel creditore che, dopo aver effettuato dei lavori non a regola d'arte, aver maggiorato il preventivo, aggiunto voci neppure eseguite, ha preteso l'integrale pagamento di quanto
Pagina 4 illegittimamente richiesto senza accettare la richiesta di pagamento – formalizzata – del debitore, il quale pretendeva semplicemente di pagare il giusto prezzo”.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 1618/2024 del Giudice di Pace di Torino.
[...]
In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
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L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini e nei limiti che seguono.
Quanto al primo motivo di appello, occorre preliminarmente rilevare che la “livellatura” del pavimento è stata aggiunta quale voce di spesa ulteriore rispetto al preventivo iniziale, per un importo di € 122,00; la circostanza non è oggetto di contestazione e risulta dal mero raffronto del preventivo del 17.11.2021 e la fattura a saldo azionata in via monitoria (doc. n. 3 e 7).
L'aggiunta della suddetta voce è stata tempestivamente contestata da con pec del CP_1
22.12.2021 poiché inizialmente non prevista e non concordata (doc. n. 9).
Si tratta, dunque, di una lavorazione aggiunta dall'appaltatore senza il previo accordo con il committente che, come tale, rientra nella previsione di cui all'art. 1660 c.c. che recita: “Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo…”. Grava, pertanto, sull'appaltatore l'onere di provare che le variazioni apportate o le lavorazioni aggiuntive eseguite senza il previo consenso del committente siano state necessarie per garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte.
Sul punto, il giudice di prime cure, prescindendo dalla riportata problematica, ha escluso la debenza di tale voce di spesa ritenendo che la “livellatura” non fosse stata eseguita e che tanto fosse emerso dalla relazione del CTU.
Ritiene, invece, questo Tribunale che il CTU non abbia effettuato un accertamento specifico sull'esecuzione o meno dell'attività di livellatura, né che dalla relazione emerga che la stessa non sia stata eseguita. Anzi, dalle osservazioni depositate dal CT di parte attrice allegate CP_1 all'elaborato peritale, si evince chiaramente che la livellatura sia stata eseguita atteso che il CTP censura espressamente la cattiva esecuzione della livellatura a causa della inadeguatezza del materiale utilizzato (cfr. osservazione n. 4, pag. 2 “Le efflorescenze di umidità che dalla pavimentazione hanno interessato i muri adiacenti sono ulteriore elemento a prova del fatto che il materiale utilizzato per la livellatura non era adeguato alla tipologia di installazione…”).
Pagina 5 Sul punto, pertanto, non può essere condivisa la motivazione esposta dal giudice di prime cure che ha ritenuto la lavorazione non eseguita.
Tuttavia, l'esclusione della relativa voce di spesa deve essere confermata atteso che la parte appellata ha contestato che si trattasse di un'opera necessaria e l'appellante non ha allegato né dimostrato né che tale lavorazione fosse indispensabile per garantire una posa della pavimentazione conforme alle regole dell'arte, né che si trattasse di una lavorazione inizialmente non prevedibile e preventivabile, la cui necessità di esecuzione sia insorta in corso d'opera.
Ne consegue che, non risultando integrati i presupposti di cui all'art. 1660 c.c., alcun compenso può essere riconosciuto all'appaltatore per la suddetta lavorazione aggiuntiva, non preventivata e di cui non è stata dimostrata la necessità ai sensi della citata norma.
Il primo motivo di appello va, pertanto, respinto.
Il secondo motivo di appello va accolto nei termini che seguono.
L'appellante ha censurato la pronuncia sulle spese di lite del giudice di prime cure poiché in violazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
La censura è fondata.
Il giudizio di primo grado si è concluso con il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, seppur per un importo inferiore di circa il 30% (per € 822,00 rispetto a € 2.734,36), stante l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal committente di riduzione del prezzo per vizi dell'opera e lavorazioni non concordate.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, pertanto, la parte convenuta
[...] non poteva in alcun modo essere considerata soccombente rispetto alla Parte_2 domanda formulata di pagamento del prezzo dovuto, essendosi, invece, verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Sul punto pare opportuno richiamare i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite secondo cui: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2". (cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022).
Nella fattispecie in esame, pertanto, stante da un lato l'accoglimento della domanda di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito, seppur in misura ridotta per effetto dell'accoglimento della
Pagina 6 domanda di riduzione del prezzo, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate in tutto o in parte ma non poste integralmente a carico della parte convenuta, risultata vittoriosa rispetto all'unica domanda formulata.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese di lite del primo grado di giudizio sono compensate nella misura del 50% e poste a carico di per il residuo Controparte_1
50% secondo il principio della soccombenza, tenuto conto della liquidazione già operata dal giudice di prime cure, non oggetto di appello.
Sul punto si osserva che se è vero che la ha dovuto attivare la procedura Parte_1 monitoria per recuperare il credito di cui alla fattura emessa il 21.12.2021, è pur vero che con pec del 22.12.2021 la parte opponente aveva chiesto l'emissione di una nota di credito e la riemissione di una fattura conforme al prezzo preventivato, offrendo il relativo pagamento. La Parte_2
tuttavia, non ha provveduto in tal senso replicando con missiva del 3.1.2022 e
[...] preannunciando l'azione monitoria. Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione si è resa necessaria al fine di determinare l'esatto corrispettivo dovuto all'odierna appellante;
d'altro canto la parte opponente avrebbe potuto provvedere al pagamento della somma ritenuta dovuta anche senza attendere l'emissione di una nuova fattura.
Per gli stessi motivi su indicati, viene confermata la pronuncia del giudice di prime cure di suddivisione delle spese di CTU al 50% per ciascuna parte.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio di appello, va premesso che in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui “onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. Cass. n. 9064/2018; n.
11423/16; n. 6259/14). Ne consegue che, tenuto conto del rigetto del primo motivo di appello e della domanda di riconoscimento della maggior somma di € 122,00, nonché dell'accoglimento del secondo motivo di appello, le spese sono compensate nella misura del 50% e poste a carico di parte appellata per il residuo 50% e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cfr. Cass.
n. 197/2020) in base ai parametri minimi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto della natura dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1618/2024, emessa dal Giudice di Pace di Torino il 21.5.2024, proposto da contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, Parte_2 Controparte_1 così provvede:
Pagina 7 • Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura del 50% e condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_2 per il residuo 50% che liquida in complessivi € 681,50, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva
e c.p.a. come per legge.
• Compensa le spese di lite del presente giudizio di appello nella misura del 50% e condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_2 per il residuo 50% che liquida in complessivi € 426,00, oltre c.u., marca, rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Torino, 20 dicembre 2025.
La Giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
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