Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3509 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Pisanu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Pisanu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/05/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Masainas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove ritengano con l'obbligo di darne comunicazione l'uno all'altra.
B) sia affidata ad entrambi ed abbia domicilio prevalente presso la madre R_ che con la predetta, continuerà ad abitare la casa coniugale.
C) dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori, cura, istruzione ed R_ educazione e mantenere con ciascuno di essi e con i loro ascendenti, rapporti equilibrati, stabili e continuativi.
D) I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per R_ limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità anche separatamente.
Part E) Il Signor versi alla NO , a titolo di assegno di mantenimento CP_1 per la minore figlia la somma di € 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni R_ mese, importo questo che verrà rivalutato annualmente sulla base degli indici Part ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
il Signor inoltre, verserà il
50% delle spese straordinarie, previamente concordate, salvo l'urgenza.
Pag. 2 di 3 F) L'assegno unico dovuto per la minore venga percepito per intero dalla R_
NO . CP_1
G) Salvo diversi accordi tra le parti, e considerati gli impegni scolastici e non della minore, starà con il padre nel fine settimana, ossia dal sabato e sino alle R_ ore 21.00 della domenica.
1) Per quanto concerne le feste principali, salvo diversi accordi fra i genitori, ad anni alterni, trascorrerà: R_
- il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre ed il 26 dicembre con il padre;
- il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio con il padre e l'epifania con la madre;
- il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre.
2) Ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre, dovranno essere trascorse tutte le altre festività, quali: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre.
3) Durante le ferie estive, la minore potrà trascorrere almeno una settimana consecutiva con ciascuno dei genitori nel corso dei mesi di giugno e luglio ed almeno una settimana consecutiva nel corso dei mesi di agosto e settembre, previo accordo sulle date entro il 30 aprile di ogni anno.
H) I coniugi dovranno comunicarsi ogni variazione degli attuali recapiti, anche telefonici.
I) I coniugi si danno reciproco assenso a rilascio dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la propria figlia minore sul proprio passaporto o altro documento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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