Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2024, proposto da
Cooperativa Produttori Latte e Fontina S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
-“del “Provvedimento di reiezione n. 040090053588 del 17/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.0400.01/03/2024.0019863” presentata in data 1.03.24 per “mancanza di ordini, commesse e lavoro” e relativa al periodo 19.02.24/05.05.24 per l’unità produttiva di HE (AO), notificato alla ricorrente in data 20.05.24;
-del “Provvedimento di reiezione n. 040090053589 del 17/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.0400.01/03/2024.0019861” presentata in data 1.03.24 per “mancanza di ordini, commesse e lavoro” e relativa al periodo 19.02.24/05.05.24 per l’unità produttiva di AL (AO), notificato alla ricorrente in data 20.05.24;
-del “Provvedimento di reiezione n. 040090053592 del 17/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.0400.16/05/2024.0055037” presentata in data 16.05.24 per “mancanza di ordini, commesse e lavoro” e relativa al periodo 06.05.2024/02.06.24 per l’unità produttiva di AL (AO), notificato alla ricorrente in data 20.05.24;
-del “Provvedimento di reiezione n. 040090053593 del 17/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.0400.16/05/2024.0055076” presentata in data 16.05.24 per “mancanza di ordini, commesse e lavoro” e relativa al periodo 06.05.2024/16.06.24 per l’unità produttiva di HE (AO), notificato alla ricorrente in data 20.05.24;
-del “Provvedimento di reiezione n. 040090053590 del 17/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.0400.21/03/2024.0028192” presentata in data 21.03.24 per “mancanza di materie prime o componenti” relativa al periodo 19.02.24/05.05.24 per l’unità produttiva di HE (AO), notificato alla ricorrente in data 20.05.24;
-del “Provvedimento di reiezione n. 040090053591 del 17/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.0400.21/03/2024.0028191” presentata in data 21.03.24 per “mancanza di materie prime o componenti” relativa al periodo 19.02.24/05.05.24 per l’unità produttiva di AL (AO), notificato alla ricorrente in data 20.05.24;
-del “Provvedimento di reiezione n. 040090053594 del 17/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.0400.16/05/2024.0055077” presentata in data 16.05.24 per “mancanza di materie prime o componenti” relativa al periodo 06.05.24/02.06.24 per l’unità produttiva di AL (AO), notificato alla ricorrente in data 20.05.24;
-del “Provvedimento di reiezione n. 040090053595 del 17/05/2024 della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.0400.16/05/2024.0055078” presentata in data 16.05.24 per “mancanza di materie prime o componenti” relativa al periodo 06.05.24/16.06.24 per l’unità produttiva di HE (AO), notificato alla ricorrente in data 20.05.24;
-nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente controversia ha ad oggetto il diniego opposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito, breviter , Inps) alle plurime richieste di integrazione salariale ordinaria inoltrate dalla cooperativa deducente, la quale si occupa, fin dal 1957, della raccolta, stagionatura e commercializzazione sotto forma di fontina a denominazione di origine protetta – D.O.P. della produzione lattiero-casearia dei propri soci.
2. L’interessata ha infatti dapprima formulato quattro domande di integrazione salariale ordinaria con causale “mancanza di ordini, commesse e lavoro”, come di seguito specificato.
2.1. Le prime due in data I marzo 2024, per il periodo dal 19 febbraio 2024. al 5 maggio 2024,
a) in relazione all’unità produttiva di HE (AO), per 12 lavoratori per un totale di 3.904 ore (prot. INPS.0400.01/03/2024.0019863, doc. 1 ricorrente);
b) in relazione all’unità produttiva di AL (AO), per 1 lavoratore per un totale di 416 ore (prot. INPS.0400.01/03/2024.0019861, doc. 2 ricorrente).
2.2. In data 16 maggio 2024, due ulteriori, per il successivo periodo dal 6 maggio 2024 al 16 giugno 2024,
c) in relazione all’unità produttiva di HE (AO), per 12 lavoratori per un totale di 2.304 ore (prot. INPS.0400.16/05/2024.0055076, doc. 4 ricorrente);
d) in relazione all’unità produttiva di AL (AO), per 1 lavoratore per un totale di 160 ore (prot. INPS.0400.16/05/2024.0055037, doc. 3 ricorrente).
3. Le sopra elencate quattro istanze, precedute dalla consultazione sindacale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 148/2015, sono state accompagnate da una relazione dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile in cui
- si premette che “solamente i soci della Cooperativa … possono conferire il Prodotto … nei vari magazzini della Cooperativa che subirà la fase di stagionatura e successivamente la marchiatura e la commercializzazione dello stesso…”; si dà atto che il medesimo sodalizio “gestisce attualmente cinque magazzini ubicati a Issogne, MO, IN, AL e Pré Saint Didier dove avviene la stagionatura del formaggio che, dopo la marchiatura, viene trasferito a HE per la successiva commercializzazione”; si precisa che, presso la sede di HE “oltre ad un magazzino altamente automatizzato utilizzato per la stagionatura e la conservazione della Fontina DOP sono ubicate tre linee di confezionamento…”;
- si evidenzia, quindi, che “nel 2023 si è verificata una riduzione dei Prodotti conferiti che, unita ad un ottimo andamento delle vendite, ha portato ad una significativa diminuzione della disponibilità di Prodotto da vendere ad inizio del corrente anno che si ripercuote naturalmente sull’attività lavorativa dei vari reparti di confezionamento della sede. Infatti, ad oggi, è praticamente esaurita la disponibilità di Fontina DOP della stagione 2023 e occorre attendere quella del 2024 che, considerati i tempi minimi necessari per la stagionatura, sarà nuovamente disponibile a pieno regime nel mese di aprile del corrente anno”;
- si rappresentata, in apposite tabelle, la riduzione delle rimanenze di forme di fontina pronte per la commercializzazione, raffrontando le consistenze a magazzino alla fine del 2022 e alla fine del 2023, da cui emerge una riduzione del 66,99 del prodotto; l’elaborato, pertanto, conclude che “questo fatto, nei primi mesi del corrente anno, ha naturalmente comportato una drastica riduzione dell’attività di confezionamento svolta nel nostro magazzino di HE in tutte e tre le linee di preparazione del Prodotto”;
- si descrive la conseguente, consistente ma transitoria riduzione del fatturato 2024 (-46% nei primi due mesi, poi ridotta ad un -32% dei primi quattro mesi), accompagnata dal rilievo prognostico che “questa circostanza terminerà certamente dal mese di maggio del corrente anno, periodo in cui sarà nuovamente disponibile, a seguito della fine della fase di stagionatura, il prodotto da commercializzare”;
- si manifesta la necessità di procedere ad una parziale sospensione dell’attività tradottasi in zero ore lavorative per un dipendente del magazzino di AL e in circa 3-4 giorni settimanali per 12 operai per l’unità produttiva di Saint Christophe, su un totale di 64 dipendenti, ribadendo che, per quanto riguarda la situazione del magazzino di AL, “dal mese di novembre 2023 non è presente il Prodotto né per la fase di stagionatura, né, logicamente, per le altre fasi di lavoro…”;
- si forniscono rassicurazioni in merito alla continuità aziendale, garantita dal fatto che la Cooperativa ha una situazione economico/finanziaria di assoluta sicurezza, tanto è vero che il fatturato del 2023 risulta il più alto di sempre e ha prodotto utili mentre “l’intervento richiesto, …, esclusivamente per una riduzione temporanea di lavoro è conseguenza di un evento completamente autonomo rispetto alla nostra politica aziendale”.
4. La cooperativa esponente, ritenendo che la sopra descritta fattispecie di riduzione delle rimanenze di prodotto e dei ricavi aziendali potesse essere qualificata, in astratto, sia quale “mancanza di ordini, commesse e lavoro” che quale “mancanza di materie prime o componenti”, ha presentato anche con quest’ultima causale ulteriori quattro domande d’integrazione salariale ordinaria, in sovrapposizione a quelle sopra dettagliatamente elencate.
4.1. In particolare, in data 21 marzo 2024, ha depositato per il periodo coperto dalle originarie, prime due istanze (dal 19 febbraio 2024. al 5 maggio 2024), ulteriori due richieste
a) in relazione all’unità produttiva di HE (AO), per 12 lavoratori per un totale di 3.904 ore (prot. INPS.0400.21/03/2024.0028192, doc. 5 ricorrente);
b) in relazione all’unità produttiva di AL (AO), per 1 lavoratore per un totale di 416 ore (prot. INPS.0400.21/03/2024.0028191, doc. 6 ricorrente).
4.2. In data 16 maggio 2024, la ricorrente ha quindi depositato ulteriori due istanze in sovrapposizione alle precedenti terza e quarta (periodo dal 6 maggio 2024 al 16 giugno 2024),
c) in relazione all’unità produttiva di HE (AO), per 12 lavoratori per un totale di 2.304 ore (prot. INPS.0400.16/05/2024.0055078, doc. 8 ricorrente);
d) in relazione all’unità produttiva di AL (AO), per 1 lavoratore per un totale di 160 ore (prot. INPS.0400.16/05/2024.0055077, doc. 7 ricorrente).
5. Le ultime quattro domande elencate, anch’esse richiamanti l’avvenuto svolgimento della consultazione sindacale di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, risultano supportate da relazioni tecniche che, pur con alcuni adattamenti al fine di declinare la richiesta in conformità alla relativa, differente causale, presentano motivazioni in buona parte sovrapponibili alle precedenti quattro istanze, rispetto alle quali sono da considerarsi alternative. La stessa parte ricorrente dà infatti atto anche nel ricorso che l’Inps avrebbe dovuto accogliere o le quattro domande aventi come causale “mancanza di ordini, commesse e lavoro” oppure le altre quattro portanti la causale “mancanza di materie prime o componenti”.
6. L’Inps, con gli otto, plurimotivati provvedimenti del 17 maggio 2024 qui gravati e meglio indicati in epigrafe (docc. da n. 9 a n. 16 ricorrente), ha rigettato tutte le domande di integrazione salariale formulate dalla cooperativa esponente, motivando la propria decisione come si seguito sunteggiato
- argomentando, per tutte le causali che “… come indicato anche nella relazione tecnica, da sempre la produzione della Fontina, ed il conseguente conferimento del prodotto, dipendono dalle variazioni legate al periodo di lattazione delle vacche e che tale livello raggiunge il minimo nei mesi da settembre a novembre e che, di conseguenza, il calo produttivo costituisce una condizione fisiologica e del tutto prevedibile, rientrante nel normale rischio di impresa, che si ripresenta ogni anno e che non costituisce evento eccezionale ed imprevedibile; Considerato, inoltre, che la significativa diminuzione di prodotto nei primi mesi dell'anno 2024 è legata anche ad un ottimo andamento delle vendite dell'anno 2023, (come anche riscontrato dall'aumento rispetto all'anno 2022 del fatturato e del risultato operativo e di impresa) che ha comportato una riduzione delle scorte di magazzino e che tale circostanza rientra nella normale gestione di impresa”;
- precisando ulteriormente, per quanto riguarda le domande motivate da “mancanza di ordini, commesse e lavoro” che “considerati altresì i dati relativi al fatturato che evidenziano l'ottimo andamento delle vendite nel 2023 e che, unitamente ai dati del risultato operativo e d'impresa, non evidenziano un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo in quanto tali indicatori risultano in aumento rispetto all'anno 2022”;
- rilevando altresì, per quanto riguarda le domande motivate da “mancanza di materie prime o componenti” che “… non viene indicato nessun ulteriore specifico elemento imprevedibile e non imputabile all'organizzazione e alla gestione aziendale tale da comportare una imprevedibile riduzione delle materie prime”;
- aggiungendo, nuovamente per tutte le causali, che “valutata la situazione aziendale al momento della domanda e la temporaneità della causa integrabile, si ritengono non sussistere i presupposti per la ripresa dell'attività lavorativa”;
- adducendo, quale ulteriore considerazione valida per tutte le causali, che “valutate le cause addotte per la sospensione/riduzione, si ritengono non sussistere i presupposti di non imputabilità alle parti e di non riferibilità né all'organizzazione né alla programmazione aziendale”.
8. Ritenendo tali dinieghi illegittimi, la ricorrente ha presentato quattro ricorsi (docc. da 17 a 20 ricorrente) al Comitato amministratore delle gestioni prestazioni temporanee lavoratori dipendenti avverso i provvedimenti di reiezione delle domande aventi come causale “mancanza di ordini, commesse e lavoro” nn. 040090053588, 040090053589, 040090053592 e 040090053593 del 17.05.24.
9. Non avendo ottenuto riscontro all’iniziativa giustiziale intrapresa, l'interessata è insorta avverso tutti gli epigrafati dinieghi opposti dall’Inps, chiedendone l’annullamento a questo Tribunale sulla base dei motivi di ricorso come di seguito raggruppati, rubricati e trascritti.
9.1. Quanto ai dinieghi aventi ad oggetto le domande con causale “mancanza di lavoro o di commesse” di cui agli estremi nn. 040090053588, 040090053589, 040090053592 e 040090053593 del 17.05.24:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 11 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e 1, 2 e 3 d.m. 15 aprile 2016 n. 95442, nonché della circolare Inps n. 139/16 ed eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruenza, difetto di idonea istruttoria e travisamento dei fatti presupposti;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90 e dell'art. 11 d.m. 15 aprile 2016 n. 95442; eccesso di potere sotto diversi profili: difetto di adeguata motivazione, manifesta illogicità, incongruità e contraddittorietà della stessa e palese travisamento dei fatti presupposti.
9.2. Quanto ai dinieghi aventi ad oggetto le domande con causale “mancanza di materie prime o componenti” di cui agli estremi nn. 040090053590, 040090053591, 040090053594 e 040090053595 del 17.05.24:
III. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 11 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e 1, 2 e 5 d.m. 15 aprile 2016 n. 95442, nonché della circolare Inps n. 319/16 ed eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruenza, difetto di idonea istruttoria e travisamento dei fatti presupposti;
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90 e dell'art. 11 d.m. 15 aprile 2016 n. 95442; eccesso di potere sotto diversi profili: difetto di adeguata motivazione, manifesta illogicità, incongruità e contraddittorietà della stessa e palese travisamento dei fatti presupposti.
10. Si è costituito l’Istituto intimato, deducendo l’infondatezza delle opposte difese e concludendo per la reiezione del ricorso.
11. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con la prima censura, rivolta avverso i dinieghi delle quattro domande con causale “mancanza di lavoro o di commesse” e testualmente rubricata “violazione e/o falsa applicazione degli art. 11 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e 1, 2 e 3 d.m. 15 aprile 2016 n. 95442, nonché della circolare Inps n. 139/16 ed eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruenza, difetto di idonea istruttoria e travisamento dei fatti presupposti”, la parte deducente in sintesi contesta la motivazione addotta dall’Inps per negare la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, ritenendola infondata. Secondo la cooperativa, l’istituto intimato errerebbe nel ritenere la riduzione di ordini e commesse di cui è causa giustificata da un fisiologico e annualmente ricorrente calo produttivo, rientrante nel normale rischio di impresa, escludendone la natura eccezionale e imprevedibile: la stessa, infatti, non sarebbe in alcun modo imputabile all’impresa e alla sua organizzazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, infatti, l’entità stessa della fluttuazione verificatasi (riduzione delle rimanenze al 31.12.23 del 66,99% rispetto al 2023 e diminuzione del fatturato del 32%) sarebbe di per sé straordinaria e imprevedibile e, comunque, non ovviabile con alcuna concreta decisione organizzativa, in ragione delle peculiari caratteristiche del prodotto caseario, soggetto a rigorose regole produttive e di conferimento. L’Amministrazione, pertanto, avrebbe condotto un’istruttoria carente, ignorando i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alle istanze, così violando anche la propria circolare n. 139/2016 che, invece, considera dirimente ai fini della concessione delle provvidenze richieste proprio l’andamento involutivo del fatturato. A ciò si aggiungerebbe l’erronea e incoerente notazione amministrativa in merito alla non transitorietà della situazione di crisi rappresentata dal soggetto istante.
La censura non può essere condivisa.
1.1. In primo luogo, sul piano strettamente processuale, è necessario delimitare i confini del sindacato dell’adito Giudice amministrativo sui provvedimenti di concessione delle prestazioni in materia di integrazione salariale (così come delineati dal Consiglio di Stato nelle decisioni del 24 aprile 2023, n. 4114, del 12 ottobre 2021, n. 6851; del 30 luglio 2019, n. 5398; del 5 agosto 2013, n. 4084, e del 15 luglio 2013, n. 3783): “Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di diniego dell'ammissione alla cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi all'ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell'ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale, di modo che le scelte dell'Amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto”. Alla stessa stregua, ancor più di recente, il T.A.R., Lazio, sez. V, 20 novembre 2023, n. 17222, ha ulteriormente precisato che “l'ampio margine di discrezionalità tecnico-amministrativa di cui è titolare in materia l'Amministrazione si estende anche alla valutazione, con riferimento alla causa dedotta dall'Azienda, della effettiva ricorrenza o meno delle condizioni di ammissibilità della richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. Invero, l'istituto della C.I.G.O. è funzionale a prevedere un sostegno al reddito a vantaggio degli operai dipendenti di imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni lavorative ad orario ridotto nelle ipotesi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva connessa a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai ovvero causate da situazioni temporanee di mercato. La valutazione delle situazioni transitorie che giustificano il ricorso a tale strumento di sostegno è oggetto di un potere tecnico discrezionale della P.A., il cui sindacato da parte del G.A. è limitato alla manifesta irragionevolezza, contraddittorietà logica, palese difetto di istruttoria”.
1.2. Merita di essere altresì preliminarmente evidenziato come i provvedimenti in esame risultino atti plurimotivati, cosicché è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma e valida ragione giustificatrice. (Cons. Stato sez. II, 21 marzo 2025, n. 2373).
1.3. Muovendo dalle premesse poste, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell’art.11 del D. Lgs. n. 148 del 2015, il presupposto per ottenere il sostegno pubblico richiesto è, tra gli altri, quello della non imputabilità all’impresa della situazione aziendale che ha determinato la richiesta. La nozione di imputabilità che viene in evidenza in questo caso non ha nulla di soggettivo, ma si riferisce, in senso oggettivo, al fattore che ha causato la situazione di crisi temporanea, e sottolinea, in relazione a quest’ultimo, che giammai può consistere in una mera conseguenza economica di scelte aziendali. Si deve trattare, pertanto di fatti naturali o fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa. In altre parole si deve trattare di "caso fortuito, forza maggiore, factum principis ovvero fatto illecito del terzo" (Cons. Stato, Sez. VII, 1.8.2024, n. 6916).
1.4. Applicando le superiori coordinate alla fattispecie qui in decisione, dalle relazioni allegate alle istanze denegate si evince che il pur non trascurabile, transitorio calo delle rimanenze di magazzino (forme marchiate pronte per la vendita) e, conseguentemente, di fatturato (in attesa che la produzione casearia del 2024, considerati i tempi minimi necessari per la stagionatura, sia nuovamente disponibile), è derivato in buona parte da un andamento particolarmente favorevole delle vendite nel corso dell’anno 2023, al termine del quale il fatturato raggiunto è stato definito dalla stessa parte deducente “il più alto di sempre”. La cooperativa, quindi, pur allegando una precedente riduzione delle rimanenze anche dell’anno 2023 sul 2022, non ha provato che l’attuale mancanza di lavoro presso le unità produttive indicate nelle domande amministrative non derivi causalmente dalle proprie scelte imprenditoriali, pertanto non può dirsi errata la motivazione espressa dall’Inps laddove afferma che la “significativa diminuzione di prodotto nei primi mesi dell'anno 2024 è legata anche ad un ottimo andamento delle vendite dell'anno 2023, (come anche riscontrato dall'aumento rispetto all'anno 2022 del fatturato e del risultato operativo e di impresa) che ha comportato una riduzione delle scorte di magazzino e che tale circostanza rientra nella normale gestione di impresa”.
1.5. La giurisprudenza amministrativa, in linea con le considerazioni testé svolte, precisa infatti che "i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell'attività di impresa devono risultare estranei non solo all'imprenditore, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l'istituto dell'integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d'impresa" (Cons. Stato, Sez. VI, 25.2.2029 n. 1251 del 2019; Cons. Stato, Sez. III, 11.12.2019 n.8434; Cons. Stato, Sez. III, 15.10.2019, n. 7000; Cons. Stato, Sez. III, 19.8.2019 n. 5743; Cons. Stato, Sez. III, 30.7.2019 n. 5398 e Cons. Stato, Sez. VI, 28.01.2013, n. 497).
1.6. Sotto altro profilo, non depone per una diversa conclusione il contenuto della circolare Inps citata in rubrica, poiché la stessa, nel valorizzare il calo del fatturato quale elemento sul quale basare la concessione della misura, non esime l’Istituto dallo scrutinarne l’imputabilità al soggetto richiedente, di per sé come visto ostativa, in ossequio alla citata disciplina di rango primario.
2. Con la seconda censura, come la prima rivolta avverso i dinieghi delle quattro domande con causale “mancanza di lavoro o di commesse” e rubricata “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90 e dell'art. 11 d.m. 15 aprile 2016 n. 95442; eccesso di potere sotto diversi profili: difetto di adeguata motivazione, manifesta illogicità, incongruità e contraddittorietà della stessa e palese travisamento dei fatti presupposti” la Cooperativa lamenta l’inadeguatezza sotto altro, complementare profilo della motivazione posta a sostegno dei vari dinieghi, in quanto in tesi connotata da un palese travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie e da una manifesta illogicità e contraddittorietà. L’Amministrazione avrebbe infatti frainteso la normale stagionalità dell’attività della Cooperativa confondendola con quanto verificatosi, in via del tutto eccezionale, nel corso dei primi mesi del 2024 come conseguenza degli eventi verificatisi nell’anno precedente. Da tale fallace approccio sarebbe derivata anche l’errata e contraddittoria interpretazione dei dati del fatturato 2023, in prima battuta ritenuti tali da non giustificare la carenza di ordini e commesse trascurando la già acquisita riduzione del fatturato per il 2024 e, successivamente, valutati di tale rilevanza da far venir meno i presupposti per garantire la ripresa dell’attività aziendale, trascurando il fatto che la richiesta misura riguardava solamente il 18,70% della forza lavoro aziendale, concentrata in un solo reparto e solo per parte della settimana lavorativa. Parimenti erroneo sarebbe poi il richiamo al c.d. “rischio d’impresa”, poiché le diminuzioni in parola sarebbero di portata tale, anche rispetto al quinquennio precedente, da essere del tutto imprevedibili per chiunque, oltre che dipendenti da fattori terzi notori ed incontestati (quali la conclamata siccità del 2023 e la riduzione dei capi di bestiame adibiti alla produzione di latte a livello regionale) e da dati oggettivi come l’incremento delle vendite di prodotto nel corso del 2023 con conseguente riduzione delle rimanenze.
La censura non può essere accolta.
2.1. In primo luogo, devono essere richiamate le premesse sviluppate in sede di scrutinio della prima censura, sia in relazione all’ampiezza del sindacato dell’adito Tribunale che in relazione alla natura plurimotivata dei provvedimenti gravati.
2.2. In secondo luogo, devono essere ribadite anche nel merito tutte le sopra espresse considerazioni reiettive, rimarcando che, alla luce della vista imputabilità all’impresa delle scelte di maggior commercializzazione del prodotto nel corso del 2023 e della conseguente flessione delle relative rimanenze, deve escludersi che sussistano i presupposti per la concessione della misura, ovvero “il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis ovvero il fatto o l'illecito del terzo”. Da quanto sin qui esposto e richiamato consegue l’irrilevanza dell’entità delle fluttuazioni registrate, anche rispetto alla c.d. normale stagionalità della produzione lattiera, poiché le stesse intervengono in un contesto produttivo plasmato dalle richiamate scelte imprenditoriali.
2.3. Nessuna rilevanza possono poi assumere le condizioni metereologiche e gli eventi siccitosi richiamati nel ricorso e nelle difese attoree, poiché gli stessi non risultano indicati nelle domande amministrative, né le relazioni tecniche depositate in sede procedimentale ampliano l’oggetto dell’analisi ai dati produttivi precedenti il 2022.
2.4. Sotto altro profilo, la pur non perspicua formulazione dei provvedimenti gravati nella parte in cui negano la sussistenza dei presupposti per ritenere accertata la ripresa dell’attività aziendale, non costituisce un vizio idoneo a fondarne l’annullamento. Gli stessi, infatti, si reggono comunque sulla più volte richiamata ratio decidendi imperniata sulla imputabilità all’imprenditore della riduzione delle scorte alla base delle rigettate domande di cassa integrazione ordinaria.
3. Con la terza censura, rivolta avverso i dinieghi aventi ad oggetto le domande con causale “mancanza di materie prime o componenti” con estremi nn. 040090053590, 040090053591, 040090053594 e 040090053595 del 17.05.24 e rubricata “violazione e/o falsa applicazione degli art. 11 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e 1, 2 e 5 d.m. 15 aprile 2016 n. 95442, nonché della circolare Inps n. 319/16 ed eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruenza, difetto di idonea istruttoria e travisamento dei fatti presupposti”, la parte ribadisce le critiche formulate con la prima doglianza, declinandole conformemente alla diversa causale a supporto delle corrispondenti, rigettate istanze. Nel confermare i propri rilievi, così ricalibrati, la parte sottolinea che la carenza del prodotto Fontina D.O.P., non solo è idonea a causare una mancanza di ordini e commesse come sopra evidenziato, ma si traduce altresì, in virtù della situazione di fatto verificatasi, in una carenza di materie prime transitoria e non imputabile all’impresa, e, come tale, idonea ai fini dell’accoglimento della domanda di cassa integrazione. Il contesto locale e le modalità di conferimento della materia prima conforterebbero la prospettazione ricorsuale.
La censura è priva di pregio.
3.1. La diversa causale addotta dalla Cooperativa istante a fondamento delle proprie domande di cassa integrazione ordinaria (mancanza di materie prime o componenti) non fa venir meno il presupposto di non imputabilità all’imprenditore dell’allegata carenza: la c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene infatti in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell’ordinario andamento dei lavori), sia che essi rimandino a “fatti umani esterni” che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d’impresa, comprensivi dell’impiego di mano d’opera. Il Giudice d’appello, infatti, chiarisce che “il requisito per accedere al contributo consiste, dunque, in una situazione di crisi aziendale non imputabile a responsabilità dell'imprenditore o dei lavoratori, riconducibile a fattori esterni, ma estranea al rischio di impresa (Cons. Stato, sez. III, 14.1.2019, n. 327, e Cons. Stato, Sez. III, 19.8.2019, n. 5743)”.
3.2. Nel caso di specie, come sopra visto, la riduzione delle giacenze di magazzino all’inizio dell’annualità 2024 seguono il conseguimento di ottimi risultati nelle vendite e nel fatturato della precedente annualità 2023, di talché proprio tali scelte operative e commerciali si pongono quale antecedente causale delle riscontrate, temporanee carenze di prodotto.
3.3. Valgono, pertanto, tutte le argomentazioni reiettive già sviluppate in sede di rigetto della prima censura, sia in relazione all’ampiezza del sindacato dell’adito Tribunale che in rapporto alla natura plurimotivata dei provvedimenti gravati, cui si aggiungono le considerazioni circa l’infondatezza del merito della presente doglianza, in ragione della imputabilità delle carenze di prodotto alle scelte aziendali di assecondare l’incremento delle vendite nell’anno 2023, raggiungendo il record storico di fatturato ma contestualmente svuotando i magazzini del prodotto in giacenza.
4. Con la quarta censura rivolta avverso i dinieghi aventi ad oggetto le domande con causale “mancanza di materie prime o componenti” con estremi nn. 040090053590, 040090053591, 040090053594 e 040090053595 del 17.05.24 e rubricata “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90 e dell'art. 11 d.m. 15 aprile 2016 n. 95442; eccesso di potere sotto diversi profili: difetto di adeguata motivazione, manifesta illogicità, incongruità e contraddittorietà della stessa e palese travisamento dei fatti presupposti”, la parte nuovamente declina quanto già esposto nella seconda censura in rapporto alla diversa causale delle domanda rigettate dall’Istituto intimato.
4.1. Anche quest’ultima doglianza è infondata.
4.2. Si richiamano, ai fini dell’espresso giudizio di infondatezza, tutte le considerazioni espresse in sede di rigetto della seconda censura, poiché le stesse, opportunamente declinate in rapporto alla diversa causale esposta nelle domande respinte dall’Inps, risultano comunque pertinenti ai fini della decisione.
4.3. Nei limiti del sindacato dell’adito Giudice, è infatti la natura plurimotivata degli atti gravati al cospetto della vista correttezza delle considerazioni espresse dall’Istituto in merito all’imputabilità soggettiva delle riscontrate carenze di prodotto a privare di rilevanza la non perspicua notazione in merito alla prognostica incertezza circa la regolare ripresa delle attività aziendali.
5. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere respinto.
6. La complessità e particolarità delle questioni dedotte giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Marco Costa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO