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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa LI Mercurio causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 5996 2023
*****
Il Giudice, letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la eventuale discussione orale;
letto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
07.05.2025 con il quale disponeva la sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte, ritualmente notificato alle parti costituite;
lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali essa hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LI
Mercurio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5996 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura della Regione Campania, e presso questi elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via Santa Lucia n.
81, giusta procura in atti;
- APPELLANTE
E
rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado Controparte_1 dagli Avv.ti Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla, presso i quali elettivamente domicilia in Caserta, via F. Ricciardi n. 51;
- APPELLATO
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Parte_1
,rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Russo, presso cui elettivamente domicilia Maddaloni (CE), alla via Roma n. 43
- APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di pace – decisione resa su opposizione avverso estratto ruolo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, questo Giudice rileva la completezza documentale delle produzioni di parte appellante, di talché si può muovere all'esame del gravame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13218 del
27/06/2016). Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la integrità del contraddittorio e, verificata la regolarità della notifica, deve dichiararsi la contumacia delle parti appellate, sig. , nonchè Controparte_2
Regione Campania, entrambe non costituitesi.
2.1. Sempre in via preliminare, rileva l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Ed infatti, dall'esame dell'atto di appello, si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla norma citata. Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute. Posta, dunque, la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenuta nell'atto di appello, non si ritiene violato il disposto di cui all'art. 342
c.p.c., dal momento che le argomentazioni svolte consentono di far percepire al Giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito,
Cass. civ. sez. I del 2537 del 9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più
o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice).
2.3. Ancora in via preliminare deve chiarirsi che le dedotte nullità dell'atto introduttivo appaiono chiaramente sanate dalla costituzione della parte appellante che ha spiegato la eccezione.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte appellante
Regione Campania ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di
Maddaloni n. 423/2023 che ha dichiarato la prescrizione del credito pari ad euro 100,58 portato dalla intimazione di pagamento n°
07120219019361743000, con la quale si richiedeva in esazione la cartella di pagamento n° 07120110249793590000 presuntivamente notificata in data 03 novembre 2012 emessa a titolo di omesso pagamento della Tassa automobilistica riferite l'anno 2007, risultante dall'estratto di ruolo impugnato da attore in prime Controparte_1
cure. L'appellante Regione Campania ha devoluto come motivi di gravame due questioni ed ovvero: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, nella tesi prospettata, le controversie relative alla debenza della tassa automobilistica rientrerebbero nella giurisdizione del giudice tributario;
2) la inammissibilità della domanda azionata in primo grado, avendo la parte attrice impugnato l'estratto di ruolo al fine di far valere la prescrizione del credito per l'omesso pagamento della tassa automobilistica, in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento, credito tra l'altro non prescritto nella tesi di parte appellante. Si costituivano gli appellati, ed in particolare la Parte_1
aderiva all'appello di parte attrice. Dopo una serie di rinvii
[...]
dovuti allo stato del ruolo, all'udienza del 13.10.2025, tenutasi nella modalità cartolare, è avvenuta una discussione figurata ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
4. Così chiarito il thema decidendum, e venendo al merito del presente gravame, occorre esaminare partitamente i due motivi di appello.
4.1. Come innanzi accennato, con un primo motivo, la parte appellante deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di tassa automobilistica, oggetto della controversia devoluta in
prime cure. Nella tesi di parte appellante, infatti, tali controversie sarebbero devolute alla giurisdizione del giudice tributario.
Detto motivo di appello è infondato.
Come noto, in materia di tassa automobilistica, il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle
Commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che
«restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del
1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle
Commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. S.U. 4.12.2019, n. 34447.
Come altresì noto, la questione relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario in tema di crediti inerenti alla tassa automobilistica è stata oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità.
In proposito, risulta dirimente la pronuncia n. 3447 del
4/12/2019 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
superando il precedente indirizzo espresso nell'anno 2017 (si veda Cass.
S.U. 14648/2017), hanno chiarito che la notifica della cartella di pagamento “…non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria, né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario.”
Tale impostazione era già stata delineata dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 114 del 31 maggio 2018.
In tale occasione, la Consulta - dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 57 co.1 DPR (come sostituito dall'art. 16, D. Lgs.
n. 46/1999) nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento ex art. 50, DPR. n.
602/73, siano ammesse le opposizioni di cui all'art. 615 c.p.c. - aveva ritenuto che, in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
546/1992, il confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituito dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, in maniera che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
Così argomentando, il Giudice delle leggi aveva individuato una linea di demarcazione della giurisdizione posta dalla cartella di
pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite, la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
Nella pronuncia in commento, si legge, inoltre, che “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”. (si veda Corte
Cost. n. 114 del 31 maggio 2018).
4.2. Tale approdo è stato, altresì, confermato dall'ordinanza n.
16986 del 25.05.2022 resa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali hanno delineato il riparto di giurisdizione nei termini di seguito indicati: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di
essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria è devoluta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Dalle coordinate poc'anzi tracciate, può, dunque, rilevarsi che, fino allo spirare dei termini di impugnazione della cartella di pagamento ed all'eventuale avviso di intimazione espressivi del potere di imposizione fiscale, la giurisdizione è del giudice tributario. Spirato detto termine di impugnazione, la giurisdizione sarà del giudice dell'esecuzione (e quindi del G.O.) per tutte le vicende successive in cui il contribuente deduca ed eccepisca dei fatti modificativi e/o estintivi della pretesa.
4.3. Applicando i menzionati principi al caso di specie,
l'odierno appellato, attore in prime cure, ha spiegato Controparte_1
una domanda di accertamento negativo, a fronte di una intimazione di pagamento ed attraverso di essa, avverso la pretesa creditoria portata dalla cartella esattoriale per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2007 (cartella presuntivamente notificata in data 3.11.2012) sarebbe prescritta alla data di introduzione della domanda, ed ovvero in data 08.03.2022.
In altri termini, e per quanto interessa nella corrente sede, ai fini della delibazione sulla giurisdizione, rileva la questione del tempo decorso, successivamente alla notifica della cartella esattoriale, e quindi un fatto estintivo a valle della cartella medesima, ovvero ancora, riportando le espressioni della Suprema Corte, “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione” e come tali rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ne consegue che il primo motivo di appello deve essere rigettato e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Il rigetto di tale motivo riguardante il difetto di giurisdizione consente l'esame nel merito del secondo motivo.
5. Con un secondo motivo di appello, l' Parte_1
deduce la inammissibilità della domanda spiegata in prime
[...]
cure, avendo la parte attrice in primo grado impugnato l'estratto di ruolo, dal quale risultava la cartella di pagamento n°
07120110249793590000 presuntivamente notificata in data 03
novembre 2012 emessa a titolo di omesso pagamento della Tassa automobilistica riferite l'anno 2007, per euro 100,58, al fine di far valere la prescrizione della pretesa portata dalla detta cartella.
In particolare, la parte appellante deduce che la domanda in prime cure sarebbe stata proposta avverso l'estratto di ruolo, indicato come unico mediante il quale l'attore ha avuto conoscenza della pretesa creditoria, pur in presenza di una regolare notifica sia della cartella esattoriale che della intimazione di pagamento. In questo caso, nella tesi prospettata dalla parte appellante, non vi sarebbe un attuale e concreto interesse a proporre la domanda, anche laddove la stessa fosse qualificata come opposizione all'esecuzione di cui all'art.615 c.p.c. atteso che parte attrice, avendo dichiarato di non aver mai ricevuto a mezzo di notifica la cartella esattoriale, ha utilizzato lo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione, in assenza di una concreta attività esecutiva da parte dell'Ente appellante diretta alla esazione del credito portato dalla cartella.
6. Ebbene, deve qui ribadirsi che la qualificazione giuridica della domanda deve essere posta in essere dall'organo giudicante.
Nel caso di specie, in prime cure, non è stata sollevata una impugnativa di estratto ruolo, quanto instaurata una azione di accertamento negativo della pretesa, nei termini di contestazione del credito portato da una cartella esattoriale citata in una intimazione di pagamento.
La domanda è qualificabile – in ogni caso – come azione di accertamento negativo e – sul punto si condividono i rilievi della
parte appellante – soggiace alla necessaria sussistenza di un interesse ad agire ex art.100 c.p.c.. Interesse che nel caso di specie non sussiste.
Queste le ragioni.
6.1. Innanzitutto, muovendo dalla interpretazione delle censure attoree, appare evidente che, l'odierno appellato, attore in prime cure, ha devoluto all'attenzione del giudicante la questione del trascorrere del tempo a seguito della notifica della cartella esattoriale, chiedendo in pratica l'accertamento negativo dell'esistenza del credito.
Nel caso che ci occupa, ha riferito di aver Controparte_1
ricevuto la notifica della intimazione di pagamento per una cartella esattoriale presuntivamente notificata nell'anno 2012, e di non aver ricevuto ulteriori atti interruttivi, e ha concluso per una prescrizione già maturato nell'anno 2016, ovvero otto anni prima della introduzione della domanda (avvenuta come già detto in 8 maggio 2022). In tal modo, egli ha, dunque, inteso azionare una tutela giurisdizionale al solo fine di far accertare la inesistenza di una pretesa creditoria, indicandola come prescritta al tempo della iscrizione a ruolo della domanda in prime cure avvenuta in data 8.05.2022.
Al riguardo, inoltre, giova sottolineare che, nel corso del giudizio di primo grado ha provato la notifica sia della cartella esattoriale CP_3
avvenuta in data 03.08.2012 sia delle due successive intimazioni di pagamento avvenute in data 14.12.2015 e 09.07.2018 (come emerge dalla documentazione contenuta nel fascicolo di parte di primo grado, versata in atti).
Tanto chiarito in ordine alla vicenda processuale, si rileva quanto segue.
6.2. L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice;
pertanto, costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (si veda Cass. 19268/16).
Nel premettere in linea generale l'assoluta inammissibilità di qualsivoglia azione di accertamento della prescrizione (costituendo quest'ultima non un diritto ma una mera eccezione azionabile in caso di iniziativa del creditore) si evidenzia che l'istante agisce nei confronti di atti emessi e notificati diversi anni prima, senza essere stato raggiunto da un vero e proprio atto esecutivo.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare il disposto di cui al comma 2 dell'art. 50 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 a norma del quale “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Ne deriva, da ciò, l'assoluta inesistenza di qualsivoglia minaccia attuale da parte del creditore e, di conseguenza, la palese inammissibilità, per carenza di interesse processualmente rilevante, dell'opposizione da controparte intrapresa.
Si richiama, quindi, Cass. Civ. Sez. VI 1.3.2019 n. 6166, la quale ha ribadito l'inammissibilità della pretesa volta a far valere con
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione), atteso che “difetta infatti nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”.
Analogamente Cass. Civ. Sez. III 9.3.2017 n. 6034 per cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa,
l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”. Né sussiste qualsivoglia pregiudizio concreto, di cui in ogni caso alcuna prova viene fornita, in capo all'istante per effetto della contestata iscrizione della
partita creditoria, considerata anche l'assoluta esiguità delle somme in contestazione (pari ad euro 100,53, giova osservare).
Difetta, dunque, l'interesse nel caso in cui il contribuente (o in generale colui che abbia un debito iscritto a ruolo) miri ad ottenere il mero accertamento dell'inesistenza del credito, pur in assenza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione (cfr. Cass. 20618/16 come precisato da Cass. 22946/16). Pertanto ad essere ammissibile è
l'impugnazione della cartella esattoriale - la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore - a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo, soltanto se il contribuente spieghi deduzioni avverso la cartella (che pertanto risulti non notificata) e se, dall'altro verso, il abbia mostrato di voler azionare il CP_4
credito di cui in cartella, sebbene prescritto.
6.3. Nel caso di specie, come sopra rilevato, la doglianza di attiene (esclusivamente) al trascorrere del tempo a Controparte_1
seguito della formazione della cartella, in assenza di atti successivi di riscossione, con la richiesta, dunque, di un accertamento negativo dell'esistenza del credito, a prescindere dalla validità o meno della notifica delle cartelle esattoriali. Inoltre, in proposito, è emerso il disinteresse del Concessionario nel dare corso all'esecuzione esattoriale, atteso che nessun atto prodromico all'esecuzione è stato attuato.
Ebbene, alla luce degli atti richiamati, ma soprattutto dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza, di cui si dirà, non vi è dubbio che la domanda spiegata in prime cure non fosse una opposizione
all'esecuzione, ma una domanda di accertamento negativo azionata attraverso le risultanze emerse dall'intimazione di pagamento.
Non essendo, infatti, stata notificata alcuna cartella, (la parte attrice non riferisce di averla ricevuta), la domanda non poteva essere qualificata come opposizione all'esecuzione nelle forme della opposizione a cartella.
Al riguardo, giova inoltre sottolineare che, nel corso del giudizio di primo grado ha fornito la prova sia della notifica della cartella CP_3
esattoriale sia delle successive intimazioni di pagamento, avvenute rispettivamente in data 14.12.2015 e 09.07.2018 (come emerge dalla documentazione contenuta nel fascicolo di parte di primo grado, versata in atti), sebbene tale prova non sia stata valutata dal giudice di prime cure. Invero, al momento di introduzione della domanda, la prescrizione non poteva dirsi maturata e tanto perché il credito portato dalla cartella si riferisce al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno
2007 che, come noto, in virtù dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n.
953, come modificato dall'art3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986) soggiace al termine di prescrizione triennale decorrente dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Muovendo da questo dato, ovvero dalla data del
01.01.2008 (dies a quo come individuato dalla legge: si veda sul punto
Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022, n.24595 ,che afferma << La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio
dell'anno successivo>> ) deve rilevarsi che a fronte di una doppia interruzione del termine prescrizionale ( notifica della cartella – 2012 – e notifica delle due intimazioni – 2015 e 2018 - precedenti a quella dell'anno 2022), in aggiunta alla sospensione contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) per ben 542 giorni, la pretesa non poteva dirsi prescritta.
Ciò nondimeno, la circostanza che l'Ente abbia provato la notifica dei suddetti atti e che al momento della introduzione della domanda in primo grado avvenuta in data 8 marzo 2022 non fosse ancora spirato il termine di prescrizione non legittima il ricorso alla tutela giurisdizionale da parte dell'attore in prime cure, in quanto ciò che viene in radice vi è proprio una carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
Per tutto quanto fin qui argomentato, ne consegue che l'appello va accolto, con riforma della sentenza gravata, atteso che la domanda proposta in prime cure deve ritenersi inammissibile.
L'appello va, dunque, accolto quanto al secondo motivo.
7. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio.
Più precisamente devono essere riconosciute le spese di lite del primo grado di giudizio in favore della sola parte appellante
[...]
convenuta in prime cure, non essendosi Parte_1
costituita la Regione Campania, all'esito della determinazione operata seguendo i parametri del D.M. 55 del 2014 novellato per quanto concerne il primo grado, (con riconoscimento delle fasi di introduzione e
decisione, secondo lo scaglione di valore di riferimento e con esclusione delle fasi di studio e della istruttoria) e con riduzione per assenza di particolari ragioni di fatto o di diritto.
Con riferimento alle spese di lite del secondo grado, si ritengono sussistere i presupposti per operare una compensazione delle spese di lite, in ragione del principio di causalità che ha dato origine al corrente giudizio ed alla valutazione offerta in prime cure sulla qualificazione della domanda, anche valorizzando il mutamento giurisprudenziale intercorso, nonché alla luce del rigetto del primo motivo di gravame.
Dichiara non ripetibili le spese da parte della Regione Campania, convenuta contumace.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello quanto al secondo motivo e per l'effetto dichiara la nullità della sentenza n. 423/2023 del Giudice di pace di
Maddaloni, in ragione della inammissibilità della domanda proposta in prime cure;
2. Condanna alla refusione delle spese di lite del Controparte_1
primo grado di giudizio nei confronti della Controparte_5
in persona del l.r.p.t., spese che si liquidano in euro
[...]
€ 331,00 oltre oneri accessori come per legge. Con dichiarazione di non ripetibilità da parte della Regione Campania, contumace in primo grado.
3. Compensa le spese di lite del corrente grado di giudizio, per quanto in parte motiva.
Santa Maria Capua Vetere, li 13.10. 2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa LI Mercurio)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
2 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
3 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
4 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
5 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
6 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
7 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
8 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
9 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
10 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
11 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
12 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
13 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
14 R. G. A. C. 5996 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
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