Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2025, proposto da
LA SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- al giudicato di cui alla sentenza n. 229, pubblicata il 26 marzo 2024, del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NO De OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 229/2024 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, recante n. R.G. 372/2024, pubblicata il 26.3.2024, con la quale è stato così disposto: “ 1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico corrispondente al valore nominale di €500,00 annui per gli A.A.S.S. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente. 2) Condanna il Ministero convenuto all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento. 3) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1.051,20 oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario ”.
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 26 marzo 2024 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo “ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ”, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 23 gennaio 2025;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis T.A.R. Calabria, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- non può essere di contro accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e), di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla carta docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- respinge la domanda a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 828,00, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD EA, Presidente
IC Ciconte, Referendario
NO De OV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO De OV | RD EA |
IL SEGRETARIO