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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/07/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n.
1091/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Fabrizio Domenico Mastrangeli e Valeria Vagnoni) Parte_1
- ricorrente -
contro avv. Claudio Scognamiglio) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 11.07.2024, alle ore 12.51 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, per sentire accogliere le seguenti domande: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale civile di Arezzo, sezione lavoro, contrariis reiectis, In via principale - accertare e dichiarare la
Cont ritorsività e discriminatorietà del recesso operato da in quanto determinato esclusivamente da motivo
illecito ex art. 1345 c.c., e, ai sensi dell'art. 18, I comma, Stat. Lav., e, per l'effetto, dichiarare il licenziamento
Cont nullo e condannare alla reintegrazione del ricorrente, oltre al risarcimento del danno subito, per il periodo
successivo al licenziamento e fino alla reintegrazione, comunque non inferiore alle 5 mensilità, nonché al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la
reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legale dal dovuto al saldo;
In via subordinata - accertare
e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, IV comma, Stat. Lav., l'illegittimità del licenziamento per giusta
causa intimato al sig. per insussistenza del fatto addebitato come presupposto del licenziamento, ovvero Pt_1
pagina 1 di 15 comunque perché il fatto rientra fra le condotte punibili con una sanzione conservativa, e, per l'effetto, annullare
Cont il licenziamento intimato al sig. e condannare alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente Pt_1
e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del
licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione fino a 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi
previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo;
In via ulteriormente subordinata - accertare e
dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, V comma, Stat. Lav., l'illegittimità del licenziamento irrogato al
ricorrente, per irrilevanza disciplinare del fatto e sproporzione della sanzione, e, per l'effetto, dichiarare risolto il
Cont rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condannare al pagamento di un'indennità
risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenendo conto dell'anzianità del
lavoratore, del numero dei dipendenti, della dimensione dell'attività economica e del comportamento e condizioni
delle parti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata -
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, VI comma, Stat. Lav., l'illegittimità del licenziamento,
per vizi della procedura di cui allo Statuto dei lavoratori, e per l'effetto, condannare al pagamento di
un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, stante la gravità della violazione
formale e procedurale commessa dal datore di lavoro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al
saldo; In ogni caso - con vittoria di spese e compenso professionale”.
Sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della società resistente con contratto a tempo indeterminato a partire dal 23.02.2009, dapprima con qualifica di quadro direttivo di livello 3 presso la filiale di Città di Castello e, a seguito di varie promozioni conseguite con la qualifica di Responsabile
Advisory Investimenti presso la filiale Toscana e Umbria, ha esposto che, nel nel mese di gennaio CP_2
2022, è stato adibito dalla resistente allo svolgimento di mansioni inferiori di “client partners”; che,
ciononostante, ha continuato ad effettuare missioni in tutto il nord e centro Italia;
che, in data
Contr 15.12.2023, la ha notificato ad esso ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “nell'ambito
dei controlli di 1° livello sui giustificativi allegati alle c.d. 'note spesa', finalizzati a verificare la coerenza delle
richieste avanzate rispetto alla tipologia di missione, sono emerse diffuse irregolarità inerenti alle richieste di
rimborso da lei presentate nel corso dell'anno 2023… le contestiamo di aver trasmesso per il relativo rimborso
giustificativi di spesa non idonei e/o non coerenti con le tipologie di spese rimborsabili o con la missione alla
quale si riferiscono e di aver attestato missioni di durata superiore rispetto a quanto effettuato, richiedendo anche
il riconoscimento di terzi di diaria non dovuti…”; che, nelle settimane immediatamente successive alla pagina 2 di 15 contestazione, la datrice di lavoro ha continuato ad assegnare incarichi ad esso ricorrente, disponendo ulteriori missioni lavorative ed affidandogli l'organizzazione dell'ingresso di un nuovo promotore e,
altresì, formulando nei suoi confronti giudizi fortemente positivi sull'attività svolta;
che, pur avendo
Contr fornito le proprie giustificazioni in ordine agli addebiti ad esso contestati, in data 21.01.2024, la intimava, nei suoi confronti, la sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa;
che, la Travel
Policy aziendale prevede che, al collaboratore in missione, possano essere riconosciuti, a seconda dei casi, i seguenti trattamenti economici: piè di lista omnicomprensivo (ove sono considerate rimborsabili, oltre alle spese di viaggio, anche quelle relative a vitto, pernottamento, minibar e lavanderia, purché supportate da giustificativi), diaria forfettaria, rimborso misto; che la determinazione dell'entità del trattamento economico spettante avviene tenendo conto degli orari di pranzo, cena e pernottamento fuori dalla propria sede o residenza, come previsto dalla stessa Policy:
“Il terzo del trattamento economico per il pranzo è riconosciuto quando la missione inizia prima delle ore 13:30 e
termina dopo le ore 13:30”; “il terzo del trattamento economico per la cena è riconosciuto quando la missione:
inizia prima delle ore 20:00 e termina dopo le ore 20:00”;“il terzo del trattamento economico per il
pernottamento è riconosciuto quanto il collaboratore ha pernottato nella località della missione”; “per le missioni
giornaliere di durata superiore alle 10 ore, è riconosciuto comunque un trattamento economico non inferiore ai
2/3, a prescindere dagli orari sopra indicati”; che l'attività di controllo in materia di missioni viene effettuata mediante verifiche di primo livello con cadenza semestrale da parte del team missioni, il quale svolge monitoraggi a campione volti a verificare la coerenza tra richieste di spesa e tipologia di missione, la corrispondenza degli importi inseriti, dei giustificativi allegati e la congruità delle richieste di rimborso per vitto;
che, nella Policy Travel, non viene fornita una definizione normativa del termine “vitto”, il quale, “può riferirsi alla provvista di cibo e bevande fornita in contesti come alloggi,
alberghi, mense o in situazioni di lavoro o di viaggio. In generale, il termine 'vitto' si riferisce al nutrimento di
base di una persona”; che nella medesima Policy è previsto un limite di spesa per il vitto in funzione della durata e della località della missione, ma non viene indicato un numero massimo di pasti
rimborsabili; che la Policy non impone uno standard rigido riguardo alle informazioni da riportare nei giustificativi di spesa, limitandosi a richiedere che la ricevuta fiscale sia intestata al collaboratore, il quale può prenotare autonomamente alberghi o altre residenze;
che, durante l'intera durata del rapporto di lavoro, la datrice di lavoro non ha mai sollevato alcuna contestazione al ricorrente in merito alla modalità di presentazione delle note spesa;
che, ai sensi della Policy, la durata e la tipologia della missione devono essere determinati in via preventiva e “non può essere modificata pagina 3 di 15 successivamente, se non annullando la missione stessa”; che, con riferimento all'anno oggetto della contestazione, per ragioni legate alla propria salute, esso ricorrente ha preferito acquistare prodotti alimentari al supermercato e cucinare da sé i pasti, anche presso alloggi temporanei, circostanza che ha inciso sul suo dimagrimento da 110 kg a 78 kg.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento, adducendo: in via principale che il licenziamento è stato determinato esclusivamente da motivo illecito anche alla luce del demansionamento subito nel mese di gennaio 2022; che, in via subordinata, il fatto contestato non
sussiste e che la sanzione espulsiva applicata è sproporzionata rispetto alla gravità del fatto;
che, in via ulteriormente subordinata, non sussistono i presupposti della giusta causa, trattandosi, nella specie, di una vicenda di modesta entità, inidonea a compromettere il vincolo fiduciario; che, da ultimo, il licenziamento deve ritenersi illegittimo anche per violazione della procedura di cui all'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori, per assenza di immediatezza nella contestazione disciplinare, e per mancata
affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro. A difesa della regolarità della propria
condotta ha argomentato che non è provato che esso ricorrente abbia violato norme di legge o policy interne;
che le richieste di rimborso vanno inserite nel sistema e sono sottoposte a verifica da parte del
team missioni e, solo successivamente a tale vaglio, vengono liquidate;
che, di conseguenza, è stato indotto dalla datrice di lavoro a ritenere come legittimo il proprio operato, essendo stato tratto in inganno con l'approvazione delle richieste.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. Ha difeso la legittimità della sanzione espulsiva applicata, evidenziando che le irregolarità contestate al ricorrente sono riconducibili a: scontrini per spese di vitto privi di intestazione e dati fiscali, non conciliabili con orari, luoghi o durata della missione, e non validi ai fini dell'esenzione fiscale;
spese non rimborsabili o incoerenti, come prodotti per l'igiene personale (es. bagnoschiuma), alimenti da cucinare (carne fresca o surgelata),
vino in quantità non compatibile con un singolo pasto di missione;
doppi giustificativi per lo stesso
pasto, uno da supermercato e uno da ristorante;
richieste di rimborso chilometrico per viaggi in auto da casa al luogo di missione, in luogo di viaggi effettuati in treno (provati da ticket di parcheggi presso stazioni ferroviarie), con rimborso chilometrico superiore al costo reale del treno;
orari di
missione inseriti in modo incongruente rispetto alla documentazione (es. scontrini emessi vicino alla pagina 4 di 15 residenza poco prima dell'inizio dichiarato della missione); false attestazioni di missione
continuativa laddove la missione era in realtà giornaliera, con conseguente richiesta indebita di
diaria per il pernottamento;
prolungamento fittizio degli orari di missione, con richiesta di diaria per la cena (es. missione dichiarata fino alle 21:00, ma uscita da parcheggio alle 14:30 nei pressi dell'abitazione del ricorrente); che in una nota del 10 febbraio 2023, il ricorrente stesso ha ammesso di aver “recentemente constatato di aver caricato giustificativi non conformi alla policy”; che la gestione delle missioni è regolata dalla Circolare 66/2020 – Business Travel Policy, che disciplina tipologie di missione, iter autorizzativi, rimborsi e controlli;
che al paragrafo 2 della Policy si precisa che “la
missione ha inizio e termina nel momento in cui il Collaboratore esce o rientra dalla propria abitazione o dalla
sede di lavoro” e che “si raccomanda ai Collaboratori di rispettare la BTP e di gestire i costi di missione con il
comportamento del buon padre di famiglia”; che è vietato “offrire ad altri Collaboratori in missione cortesie di
ospitalità (es. albergo, ristorante, ecc.) che comportino spese a carico dell'Azienda: le spese di vitto e alloggio
devono essere sempre riferite al solo Collaboratore coinvolto nella missione”;che è specificato come “il
risparmio della differenza di costo” rispetto alla classe di viaggio prevista “non può essere un 'profitto' per il
Viaggiatore”; che sono rimborsabili solo le spese di vitto e alloggio relative al periodo effettivo di
missione e di lavoro, e tutte le spese personali restano a carico del dipendente;
che, in merito all'uso dell'auto propria, la Policy prevede che “l'Utente Viaggiatore può utilizzarla per raggiungere la località di
missione, ove non fosse possibile accedervi con i mezzi pubblici” ; che la procedura per le missioni è
interamente informatizzata tramite portale intranet, con obbligo di autorizzazione preventiva da parte del responsabile gerarchico;
che, prima dell'invio della richiesta di rimborso, il collaboratore visualizza l'avviso:“Il sottoscritto conferma la correttezza di quanto inserito nella presente richiesta di
rimborso e la validità/conformità dei giustificativi allegati… Dichiara altresì di essere consapevole delle
responsabilità… derivanti da eventuali difformità… Le irregolarità riscontrate potranno essere segnalate… per il
relativo seguito.Vuoi continuare?” e che solo cliccando su “Sì” la richiesta viene formalmente inviata;
che
le richieste che rientrano formalmente nei limiti previsti vengono messe in pagamento senza controlli
di dettaglio preventivi;
che, la circolare prevede controlli giornalieri solo sull'esistenza
dell'autorizzazione a monte della missione, non sui singoli rimborsi;
che la coerenza formale tra la tipologia di missione scelta e i giustificativi caricati viene verificata solo in automatico dal sistema, ma
non vi è alcun controllo di merito al momento della richiesta di rimborso;
che, secondo la Policy il
Team effettua controlli a campione semestrali, verificando “la coerenza delle richieste di spesa Pt_2
rispetto alla tipologia di missione” e l'eventuale “presenza di casi anomali o non etici”, che vengono segnalati pagina 5 di 15 ai responsabili delle Risorse Umane per le azioni disciplinari del caso;
che, in base ai principi di buona fede e normale diligenza, è onere del lavoratore fornire documentazione completa e coerente, per permettere alla la verifica della spesa;
che, infine, secondo il canone di diligenza del buon padre CP_1
di famiglia, il vitto rimborsabile deve essere compatibile con la natura della missione e con il consumo effettivo (quantità e modalità di preparazione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. La presente controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a conclusione del procedimento disciplinare avviato con contestazione formale del 5 dicembre 2023, con la quale
Contr addebitava al ricorrente gravi irregolarità nelle richieste di rimborso spese presentate nell'ambito delle missioni lavorative effettuate nel corso dell'anno 2023. In particolare, si evidenziava come, nel periodo compreso tra il 24 gennaio e il 15 ottobre 2023, il ricorrente avesse trasmesso complessivamente 35 “note spesa”, 34 delle quali risultate affette da irregolarità all'esito dei controlli interni effettuati. Le anomalie rilevate riguardavano la presentazione di giustificativi di spesa non idonei e/o non coerenti con le tipologie di spese rimborsabili previste, ovvero con la natura della missione cui si riferivano, nonché l'attestazione di missioni di durata superiore a quella effettivamente svolta, con indebite richieste di diaria e/o l'attestazione di missione svoltesi con modalità diverse rispetto a quelle dichiarate (con uso solo parziale dell'autovettura anziché per l'intero tragitto e con l'indebita richiesta di rimborso chilometrico in relazione al tragitto non effettuato con mezzo proprio).
Tali condotte sono state ritenute dalla resistente in violazione dell'art. 41, comma 1, del vigente CCNL
di settore, nonché delle disposizioni contenute nella normativa aziendale interna, in particolare nella
“Business Travel Policy dei Dirigenti, Quadri Direttivi e del personale delle Aree Professionali” (Circolare n.
66/2020) e nel Codice di Condotta aziendale (Policy n. 15/2016).
La banca ha quindi svolto un'istruttoria approfondita, effettuando un riscontro puntuale tra le giornate di missione dichiarate e le richieste di rimborso avanzate, accertando l'indebita percezione di somme da parte del ricorrente e licenziandolo, in data 22.01.2024, per giusta causa.
2. Tanto premesso, quanto alla censura di nullità del licenziamento ex art. 1345 poiché
determinato da motivo illecito esclusivo, la stessa va disattesa.
In relazione al licenziamento c.d. ritorsivo – da intendersi come reazione ingiusta e arbitraria del datore di lavoro a fronte di un comportamento legittimo del lavoratore – la giurisprudenza di pagina 6 di 15 legittimità ha delineato con chiarezza i requisiti necessari per la sua configurabilità. La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 12602/2024, ha affermato che: “L'accoglimento della domanda di
accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito richiede che l'intento ritorsivo
del datore di lavoro abbia avuto efficacia determinante ed esclusiva nella decisione di recedere dal rapporto, anche
rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della giusta causa o del giustificato motivo”. Quanto all'onere della prova, ha, a più riprese, ribadito, ex multis con sentenza n. 17266/2024, che: “L'onere di provare l'efficacia
determinativa ed esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche per
mezzo di presunzioni. La ricorrenza del motivo ritorsivo può essere desunta solo laddove la ragione addotta a
fondamento del recesso risulti meramente apparente o pretestuosa, ma non può essere desunta dalla sola
mancanza di proporzionalità della sanzione”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, nel caso di specie, difettano i presupposti fattuali e giuridici per ritenere la nullità del licenziamento impugnato.
In sintesi, per le ragioni che verranno nel prosieguo meglio esposte, gli addebiti mossi nei confronti del ricorrente – e non contestati, nella loro materialità, dallo stesso - hanno trovato riscontro anche alla luce dell'istruttoria espletata, assumendo, peraltro, una gravità oggettiva tale da compromettere in modo irreversibile il legame fiduciario sotteso al rapporto di lavoro;
tale elemento, già di per sé
considerato, esclude ab origine qualsiasi connotazione ritorsiva del provvedimento di licenziamento adottato, non potendosi, da una parte, ritenere che l'eventuale motivo ritorsivo fosse l'unico a
determinare la volontà espulsiva datoriale e, comunque, non essendo dato individuare un
“comportamento legittimo” del lavoratore dal quale sarebbe originata la reazione ingiusta della resistente.
Sotto altro profilo, il demansionamento che il ricorrente asserisce di aver subito non assume alcun rilievo probatorio in ordine alla sussistenza di un motivo illecito esclusivo determinante il recesso,
neppure in via presuntiva. Al contrario, lo stesso ricorrente ha riconosciuto che, pur svolgendo mansioni di livello inferiore (quelle di “client partners”), ha comunque ricevuto valutazioni superiori alla media in ragione dell'impegno profuso. Tale affermazione, appare, dunque, incompatibile con la prospettata volontà della datrice di liberarsi di un lavoratore percepito come problematico o inviso. E,
anche volendo ipotizzare, in linea astratta, un atteggiamento ostile della parte datoriale, manca, come sopra sottolineato, qualsiasi elemento a supporto dell'esclusività del motivo illecito a determinazione della volontà di recedere.
pagina 7 di 15 3. Quanto alle censure volte a contestare la legittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, per la sproporzione della sanzione e, dunque, in sintesi, per carenza della giusta causa, esse vanno, parimenti, disattese.
A fronte degli addebiti formulati, il ha – nei propri scritti - rivendicato la correttezza del Pt_1
proprio operato, sostenendo di non aver violato le policy aziendali e lamentando, in particolare,
l'assenza di una definizione puntuale del concetto di “vitto” rilevante ai fini del rimborso. Inoltre, ha affermato che le richieste di rimborso, una volta inserite nel sistema, non sarebbero modificabili, e che le stesse sarebbero state sistematicamente approvate dalla datrice di lavoro, avendo ingenerato in lui un legittimo affidamento circa la correttezza del proprio operato.
Tali difese non sono, tuttavia, idonee ad escludere la rilevanza disciplinare degli addebiti formulati a carico di parte ricorrente.
Vale la pena premettere che la parte resistente ha formulato contestazioni specifiche di condotte infedeli tenute in relazione a 34 missioni con riferimento alle quali parte ricorrente aveva presentato richieste di rimborso spese. I fatti addebitati con tale contestazione devono considerarsi pacifici vertendo, la controversia, esclusivamente sull'apprezzamento della rilevanza disciplinare delle stesse.
Orbene, ai fini della valutazione dell'esistenza del fatto contestato e della sua gravità, risulta dirimente verificare le modalità di inserimento delle richieste di rimborso, nonché i criteri e le procedure di controllo adottate dalla società sulle stesse.
All'esito della prova orale espletata, le modalità di richiesta e di controllo sui rimborsi così come descritte dalla resistente hanno trovato piena conferma;
la teste , escussa all'udienza del Tes_1
6 marzo 2025, ha confermato quanto descritto ai capitoli m)-n)-o)-p)-q)-r)-s)-u) della memoria difensiva, ovvero che la richiesta di rimborso avvenisse secondo le seguenti modalità “A.D.R.: “la
richiesta della missione avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo interno “My self-service” dove
ogni dipendente inserisce la richiesta di missione prima di partire, teoricamente, da policy aziendale,
almeno 7 giorni prima della partenza, inserendovi: la data di inizio della missione con l'orario di inizio e la data
di fine con l'orario di fine;
la tipologia della missione;
il mezzo di spostamento;
il pernotto, laddove previsto,
mandando in approvazione la richiesta. Il mezzo di trasporto può essere aereo, treno o auto propria”. A.D.R.:
“una volta che la richiesta va in approvazione, il dipendente può entrare nella richiesta inoltrata e chiedere la
prenotazione, attraverso la procedura, del titolo di viaggio e dell'albergo” A.D.R.: “la richiesta di rimborso
delle spese effettivamente sostenute avviene dopo la missione, ed entro il termine di 90 giorni, con i
relativi giustificativi e una descrizione delle spese sostenute”. A.D.R.: “quando il dipendente carica la nota pagina 8 di 15 spese viene effettuato il pagamento delle spese documentate senza particolari controlli preventivi. Il
sistema è in grado di bloccare esclusivamente eventuali spese che non sono, in linea astratta, previste
per quella tipologia di missione. Ad esempio, per una missione nello stesso comune di residenza del
richiedente, non si prevede la possibilità di chiedere il rimborso spese per il pernotto. Successivamente, con
cadenza semestrale, la mia struttura effettua un controllo a campione, per tipologia di missione e
anche per numero di dipendenti, per verificare, in concreto, la coerenza delle richieste di rimborso e dei
giustificativi in relazione all'effettiva tipologia e durata della missione”. A.D.R.: “vere le circostanze di
cui ai capitoli: m)-n)-o)-p)-q)-r)-s)-u)”. A.D.R.: “preciso che il dipendente, anche dopo avere inserito gli
orari nella richiesta di missione, laddove questi siano diversi, può successivamente modificarli
attraverso la procedura. Da policy è previsto che i mezzi di trasporto non propri debbano essere prenotati
attraverso l'agenzia di viaggio e quindi attraverso la procedura, prima della missioneA.D.R.: “Non esiste un
blocco automatico derivante dalla tipologia di alimenti scontrinati da parte della procedura, l'unico controllo
possibile sul punto è quello successivo, a campione”. Del medesimo tenore sono le dichiarazioni offerte dal teste all'udienza del 2 aprile 2025 “ADR dal giorno successivo alla chiusura della Testimone_2
missione posso inserire in procedura i giustificativi della spesa di trasferta (parcheggio, vitto); ADR
ultimamente dobbiamo allegare anche la documentazione relativa al pagamento elettronico;
ADR inseriti i
giustificativi e finalizzata la trasferta esce un popup che dichiara che quanto inserito corrisponde a verità
e che quindi il soggetto che inserisce i giustificativi lo fa sotto la sua responsabilità; ADR mi pare che
non ci sia in automatico un'esclusione di spese di cui si chiede il rimborso;
ADR credo che venga fatto
un controllo di primo livello nei giorni successivi alla finalizzazione della missione; ADR le missioni
vengono liquidate mensilmente;
ADR il controllo di secondo livello credo che avvenga in un secondo momento se
il controllo di primo livello ha riscontrato delle irregolarità; ADR preciso che non so quando e come avvenga
l'analisi dei singoli scontrini che vengono prodotti a chiusura della missione;
ADR di solito nella fase
di autorizzazione si deve inserire l'orario di partenza e l'orario di chiusura della missione;
ADR a me
non è mai capitato di dovere modificare l'orario della missione ma in ogni caso la missione fino a
quando non è finalizzata può essere modificata quindi si può modificare anche l'orario di fine
missione”. Tali dichiarazioni smentiscono la ricostruzione prospettata dal ricorrente, non trovando dunque riscontro l'assunto secondo il quale la richiesta di rimborso inserita nel sistema non potesse essere modificata in un secondo momento, potendo - il lavoratore che ha indicato un orario diverso da quello effettivamente osservato - intervenire sulle note spesa per effettuare una successiva correzione.
Inoltre, dalla prova orale, si è evinta con chiarezza l'esistenza di un duplice controllo sui giustificativi pagina 9 di 15 inseriti: un primo, di sistema, avente contenuto formale che si limita a verificare la coerenza fra la richiesta inserita e la tipologia di missione, ed uno successivo, a campione, effettuato con cadenza semestrale, di tipo sostanziale ove viene vagliata la coerenza delle richieste di rimborso e dei giustificativi in relazione all'effettiva tipologia e alla durata della missione. Pertanto, non può ritenersi che le anomalie fossero già conoscibili dalla datrice al momento dell'inserimento delle note spese,
avendo, parte resistente, avuto contezza delle irregolarità solo in occasione del secondo controllo di
“merito” a campione.
Tale essendo il quadro procedimentale nell'ambito del quale occorre valutare la gravità degli addebiti fondanti il licenziamento, con riferimento all'inserimento di istanze di rimborso aventi ad oggetto
beni non compatibili con le necessità del pasto, si rileva - sotto il profilo delle spese di natura alimentare sostenute - che risulta nozione di senso comune quella di “vitto” e che per tale, dunque,
possa essere inteso solo il pasto da consumarsi nel giorno di trasferta, con esclusione delle spese di natura personale. Dalla disamina dei giustificativi di spese in atti si evince una totale varietà di prodotti acquistati incompatibili con tale accezione, ma che lasciano invece, sottintendere,
l'effettuazione di una vera e propria scorta alimentare da consumarsi anche nei giorni successivi, sia per quantitativi che per generi alimentari acquistati, con evidente abuso del meccanismo di rimborso,
come dimostrato, tra l'altro, dalla sussistenza di doppie ricevute per lo stesso pasto in giornata (una ricevuta per il pasto fruito al ristorante e una per la spesa alimentare). Oltretutto si riscontrano spese
non rimborsabili o incoerenti, come prodotti per l'igiene personale (es. bagnoschiuma) e vino in quantità non compatibile con un singolo pasto di missione. Anche in questo caso, trattasi di un uso distorto dei giustificativi di spesa artatamente posto in essere dal al fine di ottenere un Pt_1
indebito vantaggio economico.
Ancora, in relazione a diverse richieste di rimborso chilometrico eccessivo rispetto alla realtà
fattuale, la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, oltre ad essere caratterizzata per l'obiettiva attestazione di fatti diversi dal vero, risulta connotata dalla volontà di conseguire,
slealmente, ingiusti vantaggi economici. A titolo esemplificativo, fra tutti, vedasi l'episodio riportato al punto 6) della memoria difensiva ed oggetto di contestazione disciplinare: il ricorrente, nella giornata del 27 aprile 2023, ha chiesto un rimborso non dovuto per avere utilizzato l'auto propria per l'intero tragitto San Giustino – Firenze sebbene, in realtà, dopo aver parcheggiato l'autoveicolo ad
Arezzo, abbia usufruito di altro mezzo di trasporto per completare la tratta verso Firenze. Sempre
nella medesima giornata, è stato attestato un orario di fine missione (18:00) incompatibile con l'orario pagina 10 di 15 di ritiro dell'autovettura alle ore 14.25. Analoghe considerazioni valgono per la missione dal 22
maggio 2023 al 26 maggio 2023, parimenti oggetto di contestazione, ove il ricorrente ha effettuato singole missioni giornaliere in luogo della missione continuativa, usufruendo indebitamente del terzo di diaria relativo al pernottamento, atteso che le modalità di fruizione dei terzi di diaria sono così state descritte dalla teste : “…In merito al capitolo 12) credo che il regime di diaria fosse di questo Tes_1
tipo: se il dipendente finisce la missione dopo le 13:00 ma prima delle 20:00 prende 1/3 di diaria, se finisce la
missione dopo le 20:00, avendola iniziata prima delle 13, prende 2/3 di diaria, se pernotta, avendo iniziato prima
delle 13:00, prende tutta la diaria..”.
Orbene, considerando, da un lato, che le richieste di rimborso vengono inoltrate dopo lo svolgimento della missione (la teste ha espressamente dichiarato che “sui capitoli 6)-7)-12)- preciso che le Tes_1
richieste di rimborso sono inviate sempre dopo lo svolgimento della missione”, e considerando d'altro canto, la possibilità di modificare, anche successivamente, i dati compilati sulla durata della missione,
le irregolari note spesa avanzate si traducono in degli indebiti arricchimenti ai danni della datrice di lavoro, conseguiti mediante false attestazioni al proprio datore di lavoro.
Sotto, dunque, tutti i profili messi in luce, gli addebiti mossi nei confronti del ricorrente – e non contestati dallo stesso - hanno trovato conferma, assumendo, peraltro, una gravità oggettiva tale da compromettere in modo irreversibile il legame fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, avendo, il realizzato una locupletazione ai danni della avanzando richieste di rimborso per spese Pt_1 CP_1
superiori a quelle in concreto sostenute, nonché percependo terzi di diaria per giornate lavorate in misura minore, oltre che effettuando acquisti alimentari di gran lunga superiori al necessario per la giornata lavorativa in missione ovvero chiedendo il rimborso per beni di natura non alimentare.
Del resto, il lavoratore stesso ha dimostrato piena consapevolezza circa l'utilizzo improprio dello strumento del rimborso fatto, dichiarando, in sede di giustificazioni presentate in replica alla contestazione disciplinare ricevuta in data 15.12.2023 “ho recentemente constato di aver caricato
giustificativi non conformi alla policy… comprendo che una migliore conoscenza della policy avrebbe potuto
evitare tali errori”.
La risposta sanzionatoria dell'azienda appare, inoltre, congrua e proporzionata rispetto alla gravità
degli addebiti ex art. 2106 c.c..
Appare, sul punto, utile richiamare Cass. n. 1982/2000, secondo cui “nel giudicare della congruità di una
sanzione disciplinare ai sensi degli art. 2106 e 2119 c.c., il giudice non può prescindere dalla verifica di ogni
elemento caratterizzante il fatto concreto, e cioè dalle modalità con cui ebbero a svolgersi i fatti illeciti contestati, pagina 11 di 15 per poter valutare adeguatamente la gravità della mancanza, e, in particolare, in caso di comminazione della
sanzione del licenziamento, per stabilire – ove del caso tenendo conto anche dell'entità del pregiudizio
patrimoniale – se si sia effettivamente verificata la compromissione del vincolo fiduciario, la quale non consegue
a qualsiasi inadempimento del lavoratore, pur rilevando sul piano disciplinare” , nonché Cass. 9262/2005,
secondo cui, pur nel caso in cui la lettera di contestazione contenga una pluralità di addebiti, la giusta causa non deve essere necessariamente ravvisata nel complesso di essi ben potendo, il Giudice,
ritenere rilevante anche uno solo di essi ai fini della legittimità del recesso.
Orbene, nel caso di specie, la sanzione del licenziamento per giusta causa è da ritenersi proporzionata alla gravità dei fatti accertati anche volendo prendere in considerazione solo gli episodi in contestazione sopra illustrati che si caratterizzano per l'uso di attestazioni false volte a conseguire, nei confronti del proprio datore di lavoro, un ingiusto vantaggio economico con altrui danno.
Appare, peraltro, non credibile che il lavoratore abbia presentato richieste di rimborso in modo indebito inconsapevolmente e/o che fosse ignaro della possibilità – prevista dal sistema – di modificare successivamente le dichiarazioni preliminarmente rese in ordine alla missione.
Parimenti non plausibile è ritenere che, in buona fede, il ricorrente abbia potuto ricomprendere, nella nozione di “vitto”, spese manifestamente personali (inclusi varie quantità di alcolici) o, comunque,
acquisti in quantità tali – spesso di difficile o impossibile consumazione sul luogo di lavoro, anche per via della necessaria preparazione – da configurarsi come vere e proprie provviste alimentari destinate al consumo domestico e non al fabbisogno alimentare strettamente necessario alla missione.
Del tutto infondato, inoltre, risulta il richiamo difensivo all'asserito affidamento ingenerato dalla datrice circa la legittimità delle condotte tenute. È stato, infatti, accertato, anche all'esito dell'istruttoria orale, che il primo controllo sui giustificativi ha carattere meramente formale, essendo finalizzato alla verifica della corretta selezione delle voci di spesa previste dal sistema, senza alcun vaglio di merito sull'effettiva coerenza e legittimità delle stesse e non è, peraltro, immaginabile che un lavoratore possa ritenere avallate dal proprio datore di lavoro, in mancanza di un'espressa e specifica autorizzazione
in tal senso, richieste di rimborso eccedenti le specifiche necessità della missione.
Neppure può ritenersi giustificata la rilevante entità degli importi documentati alla luce del particolare regime alimentare che il ricorrente dichiara di aver seguito all'epoca, trattandosi comunque di spese sovrabbondanti da consumarsi in un arco temporale più lungo rispetto al contesto della missione.
pagina 12 di 15 Si è, dunque, in presenza di una reiterazione di condotte illecite, connotate da un grado di gravità tale da compromettere in modo definitivo il vincolo fiduciario, rendendo oggettivamente impossibile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro, stante la violazione dei più basilari doveri di correttezza, buona fede e lealtà verso la datrice di lavoro, oltre che la violazione del canone di diligenza del buon padre di famiglia richiamato dalla policy aziendale interna, la quale prevede espressamente che: “la missione ha inizio e termina nel momento in cui il Collaboratore esce o rientra dalla
propria abitazione o dalla sede di lavoro” ;“si raccomanda ai Collaboratori di rispettare la BTP e di gestire i costi
di missione con il comportamento del buon padre di famiglia”; che è vietato “offrire ad altri Collaboratori
in missione cortesie di ospitalità (es. albergo, ristorante, ecc.) che comportino spese a carico dell'Azienda: le spese
di vitto e alloggio devono essere sempre riferite al solo Collaboratore coinvolto nella missione”;“il risparmio
della differenza di costo” rispetto alla classe di viaggio prevista “non può essere un 'profitto' per il
Viaggiatore”; quanto all'utilizzo dell'auto propria “l'Utente Viaggiatore può utilizzarla per raggiungere la
località di missione, ove non fosse possibile accedervi con i mezzi pubblici”.
4. Quanto, in ulteriore subordine, alla dedotta illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 Stat. Lav.,– sia sotto il profilo della pretesa tardività della contestazione disciplinare, sia con riferimento alla presunta mancata affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro – le censure sollevate dal ricorrente risultano infondate e vanno integralmente disattese.
La datrice di lavoro, con atto di contestazione del 5 dicembre 2023, ricevuto dal ricorrente in data 15
dicembre 2023, addebitava a quest'ultimo una serie di irregolarità concernenti 34 note spese presentate nel periodo compreso tra il 24 gennaio e il 25 ottobre 2023.
Come noto, l'art. 7 della legge n. 300/1970 impone che la contestazione disciplinare sia caratterizzata dai requisiti di specificità, immutabilità e immediatezza. Quest'ultimo elemento, in particolare, va inteso – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 50/2017)
– non con riferimento all'astratta conoscibilità dell'infrazione, bensì al momento in cui il datore di lavoro acquisisce piena e concreta consapevolezza del fatto illecito, non essendo a tal fine sufficienti meri sospetti. Il principio di tempestività deve, inoltre, essere interpretato in senso relativo (cfr. Cass.
n. 15777/2019), tenendo conto della natura dell'addebito e della complessità organizzativa del datore di lavoro, oltre che del tempo ragionevolmente necessario per lo svolgimento delle verifiche istruttorie interne.
Nel caso di specie, risulta la prova, anche all'esito dell'istruttoria orale condotta, che abbia CP_1
acquisito contezza delle irregolarità contestate solo in occasione dei controlli a campione effettuati con pagina 13 di 15 cadenza semestrale. Diversamente, non può ritenersi che le anomalie fossero già conoscibili dalla datrice di lavoro, al momento dell'inserimento delle note spese, giacché, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, il primo controllo operato dal sistema informatico è meramente automatico e formale, e si limita a verificare la corrispondenza tra le voci di spesa selezionate e la tipologia della missione, senza alcun esame di merito.
Al riguardo, la teste ha chiarito che: “Quando il dipendente carica la nota spese, viene Tes_1
effettuato il pagamento delle spese documentate senza particolari controlli preventivi. Il sistema è in grado di
bloccare esclusivamente eventuali spese che non sono, in linea astratta, previste per quella tipologia di
missione… Successivamente, con cadenza semestrale, la mia struttura effettua un controllo a campione, per
tipologia di missione e anche per numero di dipendenti, per verificare, in concreto, la coerenza delle richieste di
rimborso e dei giustificativi in relazione all'effettiva tipologia e durata della missione.”
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che solo all'esito del controllo semestrale la datrice abbia potuto avere effettiva contezza delle violazioni contestate. Considerando, altresì, la pluralità e complessità delle condotte addebitate e delle tempistiche necessarie per effettuare un'istruttoria interna articolata sul punto, deve ritenersi rispettato il requisito dell'immediatezza della contestazione,
Quanto, infine, alla doglianza in ordine alla mancata affissione del codice disciplinare, si condivide l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 12321/2022), secondo cui: “Ai fini della validità del
licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in
presenza della violazione di norme di legge o di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali anche
in assenza di specifica previsione.” Nel caso in esame, le condotte accertate si pongono in aperto contrasto con l'interesse datoriale, e integrano una violazione evidente degli obblighi generali di diligenza,
correttezza e buona fede imposti dall'art. 2104 c.c..
A nulla rileva, pertanto, la dedotta assenza di affissione del codice disciplinare, trattandosi di episodi contrari ai doveri fondamentali gravanti sul lavoratore, il cui disvalore nella condotta è apprezzabile sulla base di una comune coscienza etico-professionale.
Per le ragioni esposte, il licenziamento intimato da nei confronti di deve CP_1 Parte_1
ritenersi legittimo, con conseguente rigetto integrale delle domande proposte dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00, scaglione di valore , questo, da applicare in caso di controversie di valore non determinabile. pagina 14 di 15
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1
provvede: respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia, 11.07.2025
Il Giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n.
1091/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Fabrizio Domenico Mastrangeli e Valeria Vagnoni) Parte_1
- ricorrente -
contro avv. Claudio Scognamiglio) Controparte_1
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 11.07.2024, alle ore 12.51 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, per sentire accogliere le seguenti domande: “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale civile di Arezzo, sezione lavoro, contrariis reiectis, In via principale - accertare e dichiarare la
Cont ritorsività e discriminatorietà del recesso operato da in quanto determinato esclusivamente da motivo
illecito ex art. 1345 c.c., e, ai sensi dell'art. 18, I comma, Stat. Lav., e, per l'effetto, dichiarare il licenziamento
Cont nullo e condannare alla reintegrazione del ricorrente, oltre al risarcimento del danno subito, per il periodo
successivo al licenziamento e fino alla reintegrazione, comunque non inferiore alle 5 mensilità, nonché al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo intercorrente fra il licenziamento e la
reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legale dal dovuto al saldo;
In via subordinata - accertare
e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, IV comma, Stat. Lav., l'illegittimità del licenziamento per giusta
causa intimato al sig. per insussistenza del fatto addebitato come presupposto del licenziamento, ovvero Pt_1
pagina 1 di 15 comunque perché il fatto rientra fra le condotte punibili con una sanzione conservativa, e, per l'effetto, annullare
Cont il licenziamento intimato al sig. e condannare alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente Pt_1
e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del
licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione fino a 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi
previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal giorno del licenziamento al saldo;
In via ulteriormente subordinata - accertare e
dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, V comma, Stat. Lav., l'illegittimità del licenziamento irrogato al
ricorrente, per irrilevanza disciplinare del fatto e sproporzione della sanzione, e, per l'effetto, dichiarare risolto il
Cont rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condannare al pagamento di un'indennità
risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenendo conto dell'anzianità del
lavoratore, del numero dei dipendenti, della dimensione dell'attività economica e del comportamento e condizioni
delle parti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
In via ulteriormente subordinata -
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, VI comma, Stat. Lav., l'illegittimità del licenziamento,
per vizi della procedura di cui allo Statuto dei lavoratori, e per l'effetto, condannare al pagamento di
un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, stante la gravità della violazione
formale e procedurale commessa dal datore di lavoro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al
saldo; In ogni caso - con vittoria di spese e compenso professionale”.
Sulla premessa di avere lavorato alle dipendenze della società resistente con contratto a tempo indeterminato a partire dal 23.02.2009, dapprima con qualifica di quadro direttivo di livello 3 presso la filiale di Città di Castello e, a seguito di varie promozioni conseguite con la qualifica di Responsabile
Advisory Investimenti presso la filiale Toscana e Umbria, ha esposto che, nel nel mese di gennaio CP_2
2022, è stato adibito dalla resistente allo svolgimento di mansioni inferiori di “client partners”; che,
ciononostante, ha continuato ad effettuare missioni in tutto il nord e centro Italia;
che, in data
Contr 15.12.2023, la ha notificato ad esso ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “nell'ambito
dei controlli di 1° livello sui giustificativi allegati alle c.d. 'note spesa', finalizzati a verificare la coerenza delle
richieste avanzate rispetto alla tipologia di missione, sono emerse diffuse irregolarità inerenti alle richieste di
rimborso da lei presentate nel corso dell'anno 2023… le contestiamo di aver trasmesso per il relativo rimborso
giustificativi di spesa non idonei e/o non coerenti con le tipologie di spese rimborsabili o con la missione alla
quale si riferiscono e di aver attestato missioni di durata superiore rispetto a quanto effettuato, richiedendo anche
il riconoscimento di terzi di diaria non dovuti…”; che, nelle settimane immediatamente successive alla pagina 2 di 15 contestazione, la datrice di lavoro ha continuato ad assegnare incarichi ad esso ricorrente, disponendo ulteriori missioni lavorative ed affidandogli l'organizzazione dell'ingresso di un nuovo promotore e,
altresì, formulando nei suoi confronti giudizi fortemente positivi sull'attività svolta;
che, pur avendo
Contr fornito le proprie giustificazioni in ordine agli addebiti ad esso contestati, in data 21.01.2024, la intimava, nei suoi confronti, la sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa;
che, la Travel
Policy aziendale prevede che, al collaboratore in missione, possano essere riconosciuti, a seconda dei casi, i seguenti trattamenti economici: piè di lista omnicomprensivo (ove sono considerate rimborsabili, oltre alle spese di viaggio, anche quelle relative a vitto, pernottamento, minibar e lavanderia, purché supportate da giustificativi), diaria forfettaria, rimborso misto; che la determinazione dell'entità del trattamento economico spettante avviene tenendo conto degli orari di pranzo, cena e pernottamento fuori dalla propria sede o residenza, come previsto dalla stessa Policy:
“Il terzo del trattamento economico per il pranzo è riconosciuto quando la missione inizia prima delle ore 13:30 e
termina dopo le ore 13:30”; “il terzo del trattamento economico per la cena è riconosciuto quando la missione:
inizia prima delle ore 20:00 e termina dopo le ore 20:00”;“il terzo del trattamento economico per il
pernottamento è riconosciuto quanto il collaboratore ha pernottato nella località della missione”; “per le missioni
giornaliere di durata superiore alle 10 ore, è riconosciuto comunque un trattamento economico non inferiore ai
2/3, a prescindere dagli orari sopra indicati”; che l'attività di controllo in materia di missioni viene effettuata mediante verifiche di primo livello con cadenza semestrale da parte del team missioni, il quale svolge monitoraggi a campione volti a verificare la coerenza tra richieste di spesa e tipologia di missione, la corrispondenza degli importi inseriti, dei giustificativi allegati e la congruità delle richieste di rimborso per vitto;
che, nella Policy Travel, non viene fornita una definizione normativa del termine “vitto”, il quale, “può riferirsi alla provvista di cibo e bevande fornita in contesti come alloggi,
alberghi, mense o in situazioni di lavoro o di viaggio. In generale, il termine 'vitto' si riferisce al nutrimento di
base di una persona”; che nella medesima Policy è previsto un limite di spesa per il vitto in funzione della durata e della località della missione, ma non viene indicato un numero massimo di pasti
rimborsabili; che la Policy non impone uno standard rigido riguardo alle informazioni da riportare nei giustificativi di spesa, limitandosi a richiedere che la ricevuta fiscale sia intestata al collaboratore, il quale può prenotare autonomamente alberghi o altre residenze;
che, durante l'intera durata del rapporto di lavoro, la datrice di lavoro non ha mai sollevato alcuna contestazione al ricorrente in merito alla modalità di presentazione delle note spesa;
che, ai sensi della Policy, la durata e la tipologia della missione devono essere determinati in via preventiva e “non può essere modificata pagina 3 di 15 successivamente, se non annullando la missione stessa”; che, con riferimento all'anno oggetto della contestazione, per ragioni legate alla propria salute, esso ricorrente ha preferito acquistare prodotti alimentari al supermercato e cucinare da sé i pasti, anche presso alloggi temporanei, circostanza che ha inciso sul suo dimagrimento da 110 kg a 78 kg.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento, adducendo: in via principale che il licenziamento è stato determinato esclusivamente da motivo illecito anche alla luce del demansionamento subito nel mese di gennaio 2022; che, in via subordinata, il fatto contestato non
sussiste e che la sanzione espulsiva applicata è sproporzionata rispetto alla gravità del fatto;
che, in via ulteriormente subordinata, non sussistono i presupposti della giusta causa, trattandosi, nella specie, di una vicenda di modesta entità, inidonea a compromettere il vincolo fiduciario; che, da ultimo, il licenziamento deve ritenersi illegittimo anche per violazione della procedura di cui all'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori, per assenza di immediatezza nella contestazione disciplinare, e per mancata
affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro. A difesa della regolarità della propria
condotta ha argomentato che non è provato che esso ricorrente abbia violato norme di legge o policy interne;
che le richieste di rimborso vanno inserite nel sistema e sono sottoposte a verifica da parte del
team missioni e, solo successivamente a tale vaglio, vengono liquidate;
che, di conseguenza, è stato indotto dalla datrice di lavoro a ritenere come legittimo il proprio operato, essendo stato tratto in inganno con l'approvazione delle richieste.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto. Ha difeso la legittimità della sanzione espulsiva applicata, evidenziando che le irregolarità contestate al ricorrente sono riconducibili a: scontrini per spese di vitto privi di intestazione e dati fiscali, non conciliabili con orari, luoghi o durata della missione, e non validi ai fini dell'esenzione fiscale;
spese non rimborsabili o incoerenti, come prodotti per l'igiene personale (es. bagnoschiuma), alimenti da cucinare (carne fresca o surgelata),
vino in quantità non compatibile con un singolo pasto di missione;
doppi giustificativi per lo stesso
pasto, uno da supermercato e uno da ristorante;
richieste di rimborso chilometrico per viaggi in auto da casa al luogo di missione, in luogo di viaggi effettuati in treno (provati da ticket di parcheggi presso stazioni ferroviarie), con rimborso chilometrico superiore al costo reale del treno;
orari di
missione inseriti in modo incongruente rispetto alla documentazione (es. scontrini emessi vicino alla pagina 4 di 15 residenza poco prima dell'inizio dichiarato della missione); false attestazioni di missione
continuativa laddove la missione era in realtà giornaliera, con conseguente richiesta indebita di
diaria per il pernottamento;
prolungamento fittizio degli orari di missione, con richiesta di diaria per la cena (es. missione dichiarata fino alle 21:00, ma uscita da parcheggio alle 14:30 nei pressi dell'abitazione del ricorrente); che in una nota del 10 febbraio 2023, il ricorrente stesso ha ammesso di aver “recentemente constatato di aver caricato giustificativi non conformi alla policy”; che la gestione delle missioni è regolata dalla Circolare 66/2020 – Business Travel Policy, che disciplina tipologie di missione, iter autorizzativi, rimborsi e controlli;
che al paragrafo 2 della Policy si precisa che “la
missione ha inizio e termina nel momento in cui il Collaboratore esce o rientra dalla propria abitazione o dalla
sede di lavoro” e che “si raccomanda ai Collaboratori di rispettare la BTP e di gestire i costi di missione con il
comportamento del buon padre di famiglia”; che è vietato “offrire ad altri Collaboratori in missione cortesie di
ospitalità (es. albergo, ristorante, ecc.) che comportino spese a carico dell'Azienda: le spese di vitto e alloggio
devono essere sempre riferite al solo Collaboratore coinvolto nella missione”;che è specificato come “il
risparmio della differenza di costo” rispetto alla classe di viaggio prevista “non può essere un 'profitto' per il
Viaggiatore”; che sono rimborsabili solo le spese di vitto e alloggio relative al periodo effettivo di
missione e di lavoro, e tutte le spese personali restano a carico del dipendente;
che, in merito all'uso dell'auto propria, la Policy prevede che “l'Utente Viaggiatore può utilizzarla per raggiungere la località di
missione, ove non fosse possibile accedervi con i mezzi pubblici” ; che la procedura per le missioni è
interamente informatizzata tramite portale intranet, con obbligo di autorizzazione preventiva da parte del responsabile gerarchico;
che, prima dell'invio della richiesta di rimborso, il collaboratore visualizza l'avviso:“Il sottoscritto conferma la correttezza di quanto inserito nella presente richiesta di
rimborso e la validità/conformità dei giustificativi allegati… Dichiara altresì di essere consapevole delle
responsabilità… derivanti da eventuali difformità… Le irregolarità riscontrate potranno essere segnalate… per il
relativo seguito.Vuoi continuare?” e che solo cliccando su “Sì” la richiesta viene formalmente inviata;
che
le richieste che rientrano formalmente nei limiti previsti vengono messe in pagamento senza controlli
di dettaglio preventivi;
che, la circolare prevede controlli giornalieri solo sull'esistenza
dell'autorizzazione a monte della missione, non sui singoli rimborsi;
che la coerenza formale tra la tipologia di missione scelta e i giustificativi caricati viene verificata solo in automatico dal sistema, ma
non vi è alcun controllo di merito al momento della richiesta di rimborso;
che, secondo la Policy il
Team effettua controlli a campione semestrali, verificando “la coerenza delle richieste di spesa Pt_2
rispetto alla tipologia di missione” e l'eventuale “presenza di casi anomali o non etici”, che vengono segnalati pagina 5 di 15 ai responsabili delle Risorse Umane per le azioni disciplinari del caso;
che, in base ai principi di buona fede e normale diligenza, è onere del lavoratore fornire documentazione completa e coerente, per permettere alla la verifica della spesa;
che, infine, secondo il canone di diligenza del buon padre CP_1
di famiglia, il vitto rimborsabile deve essere compatibile con la natura della missione e con il consumo effettivo (quantità e modalità di preparazione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. La presente controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a conclusione del procedimento disciplinare avviato con contestazione formale del 5 dicembre 2023, con la quale
Contr addebitava al ricorrente gravi irregolarità nelle richieste di rimborso spese presentate nell'ambito delle missioni lavorative effettuate nel corso dell'anno 2023. In particolare, si evidenziava come, nel periodo compreso tra il 24 gennaio e il 15 ottobre 2023, il ricorrente avesse trasmesso complessivamente 35 “note spesa”, 34 delle quali risultate affette da irregolarità all'esito dei controlli interni effettuati. Le anomalie rilevate riguardavano la presentazione di giustificativi di spesa non idonei e/o non coerenti con le tipologie di spese rimborsabili previste, ovvero con la natura della missione cui si riferivano, nonché l'attestazione di missioni di durata superiore a quella effettivamente svolta, con indebite richieste di diaria e/o l'attestazione di missione svoltesi con modalità diverse rispetto a quelle dichiarate (con uso solo parziale dell'autovettura anziché per l'intero tragitto e con l'indebita richiesta di rimborso chilometrico in relazione al tragitto non effettuato con mezzo proprio).
Tali condotte sono state ritenute dalla resistente in violazione dell'art. 41, comma 1, del vigente CCNL
di settore, nonché delle disposizioni contenute nella normativa aziendale interna, in particolare nella
“Business Travel Policy dei Dirigenti, Quadri Direttivi e del personale delle Aree Professionali” (Circolare n.
66/2020) e nel Codice di Condotta aziendale (Policy n. 15/2016).
La banca ha quindi svolto un'istruttoria approfondita, effettuando un riscontro puntuale tra le giornate di missione dichiarate e le richieste di rimborso avanzate, accertando l'indebita percezione di somme da parte del ricorrente e licenziandolo, in data 22.01.2024, per giusta causa.
2. Tanto premesso, quanto alla censura di nullità del licenziamento ex art. 1345 poiché
determinato da motivo illecito esclusivo, la stessa va disattesa.
In relazione al licenziamento c.d. ritorsivo – da intendersi come reazione ingiusta e arbitraria del datore di lavoro a fronte di un comportamento legittimo del lavoratore – la giurisprudenza di pagina 6 di 15 legittimità ha delineato con chiarezza i requisiti necessari per la sua configurabilità. La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 12602/2024, ha affermato che: “L'accoglimento della domanda di
accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito richiede che l'intento ritorsivo
del datore di lavoro abbia avuto efficacia determinante ed esclusiva nella decisione di recedere dal rapporto, anche
rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della giusta causa o del giustificato motivo”. Quanto all'onere della prova, ha, a più riprese, ribadito, ex multis con sentenza n. 17266/2024, che: “L'onere di provare l'efficacia
determinativa ed esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche per
mezzo di presunzioni. La ricorrenza del motivo ritorsivo può essere desunta solo laddove la ragione addotta a
fondamento del recesso risulti meramente apparente o pretestuosa, ma non può essere desunta dalla sola
mancanza di proporzionalità della sanzione”.
Alla luce dei principi sopra richiamati, nel caso di specie, difettano i presupposti fattuali e giuridici per ritenere la nullità del licenziamento impugnato.
In sintesi, per le ragioni che verranno nel prosieguo meglio esposte, gli addebiti mossi nei confronti del ricorrente – e non contestati, nella loro materialità, dallo stesso - hanno trovato riscontro anche alla luce dell'istruttoria espletata, assumendo, peraltro, una gravità oggettiva tale da compromettere in modo irreversibile il legame fiduciario sotteso al rapporto di lavoro;
tale elemento, già di per sé
considerato, esclude ab origine qualsiasi connotazione ritorsiva del provvedimento di licenziamento adottato, non potendosi, da una parte, ritenere che l'eventuale motivo ritorsivo fosse l'unico a
determinare la volontà espulsiva datoriale e, comunque, non essendo dato individuare un
“comportamento legittimo” del lavoratore dal quale sarebbe originata la reazione ingiusta della resistente.
Sotto altro profilo, il demansionamento che il ricorrente asserisce di aver subito non assume alcun rilievo probatorio in ordine alla sussistenza di un motivo illecito esclusivo determinante il recesso,
neppure in via presuntiva. Al contrario, lo stesso ricorrente ha riconosciuto che, pur svolgendo mansioni di livello inferiore (quelle di “client partners”), ha comunque ricevuto valutazioni superiori alla media in ragione dell'impegno profuso. Tale affermazione, appare, dunque, incompatibile con la prospettata volontà della datrice di liberarsi di un lavoratore percepito come problematico o inviso. E,
anche volendo ipotizzare, in linea astratta, un atteggiamento ostile della parte datoriale, manca, come sopra sottolineato, qualsiasi elemento a supporto dell'esclusività del motivo illecito a determinazione della volontà di recedere.
pagina 7 di 15 3. Quanto alle censure volte a contestare la legittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, per la sproporzione della sanzione e, dunque, in sintesi, per carenza della giusta causa, esse vanno, parimenti, disattese.
A fronte degli addebiti formulati, il ha – nei propri scritti - rivendicato la correttezza del Pt_1
proprio operato, sostenendo di non aver violato le policy aziendali e lamentando, in particolare,
l'assenza di una definizione puntuale del concetto di “vitto” rilevante ai fini del rimborso. Inoltre, ha affermato che le richieste di rimborso, una volta inserite nel sistema, non sarebbero modificabili, e che le stesse sarebbero state sistematicamente approvate dalla datrice di lavoro, avendo ingenerato in lui un legittimo affidamento circa la correttezza del proprio operato.
Tali difese non sono, tuttavia, idonee ad escludere la rilevanza disciplinare degli addebiti formulati a carico di parte ricorrente.
Vale la pena premettere che la parte resistente ha formulato contestazioni specifiche di condotte infedeli tenute in relazione a 34 missioni con riferimento alle quali parte ricorrente aveva presentato richieste di rimborso spese. I fatti addebitati con tale contestazione devono considerarsi pacifici vertendo, la controversia, esclusivamente sull'apprezzamento della rilevanza disciplinare delle stesse.
Orbene, ai fini della valutazione dell'esistenza del fatto contestato e della sua gravità, risulta dirimente verificare le modalità di inserimento delle richieste di rimborso, nonché i criteri e le procedure di controllo adottate dalla società sulle stesse.
All'esito della prova orale espletata, le modalità di richiesta e di controllo sui rimborsi così come descritte dalla resistente hanno trovato piena conferma;
la teste , escussa all'udienza del Tes_1
6 marzo 2025, ha confermato quanto descritto ai capitoli m)-n)-o)-p)-q)-r)-s)-u) della memoria difensiva, ovvero che la richiesta di rimborso avvenisse secondo le seguenti modalità “A.D.R.: “la
richiesta della missione avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo interno “My self-service” dove
ogni dipendente inserisce la richiesta di missione prima di partire, teoricamente, da policy aziendale,
almeno 7 giorni prima della partenza, inserendovi: la data di inizio della missione con l'orario di inizio e la data
di fine con l'orario di fine;
la tipologia della missione;
il mezzo di spostamento;
il pernotto, laddove previsto,
mandando in approvazione la richiesta. Il mezzo di trasporto può essere aereo, treno o auto propria”. A.D.R.:
“una volta che la richiesta va in approvazione, il dipendente può entrare nella richiesta inoltrata e chiedere la
prenotazione, attraverso la procedura, del titolo di viaggio e dell'albergo” A.D.R.: “la richiesta di rimborso
delle spese effettivamente sostenute avviene dopo la missione, ed entro il termine di 90 giorni, con i
relativi giustificativi e una descrizione delle spese sostenute”. A.D.R.: “quando il dipendente carica la nota pagina 8 di 15 spese viene effettuato il pagamento delle spese documentate senza particolari controlli preventivi. Il
sistema è in grado di bloccare esclusivamente eventuali spese che non sono, in linea astratta, previste
per quella tipologia di missione. Ad esempio, per una missione nello stesso comune di residenza del
richiedente, non si prevede la possibilità di chiedere il rimborso spese per il pernotto. Successivamente, con
cadenza semestrale, la mia struttura effettua un controllo a campione, per tipologia di missione e
anche per numero di dipendenti, per verificare, in concreto, la coerenza delle richieste di rimborso e dei
giustificativi in relazione all'effettiva tipologia e durata della missione”. A.D.R.: “vere le circostanze di
cui ai capitoli: m)-n)-o)-p)-q)-r)-s)-u)”. A.D.R.: “preciso che il dipendente, anche dopo avere inserito gli
orari nella richiesta di missione, laddove questi siano diversi, può successivamente modificarli
attraverso la procedura. Da policy è previsto che i mezzi di trasporto non propri debbano essere prenotati
attraverso l'agenzia di viaggio e quindi attraverso la procedura, prima della missioneA.D.R.: “Non esiste un
blocco automatico derivante dalla tipologia di alimenti scontrinati da parte della procedura, l'unico controllo
possibile sul punto è quello successivo, a campione”. Del medesimo tenore sono le dichiarazioni offerte dal teste all'udienza del 2 aprile 2025 “ADR dal giorno successivo alla chiusura della Testimone_2
missione posso inserire in procedura i giustificativi della spesa di trasferta (parcheggio, vitto); ADR
ultimamente dobbiamo allegare anche la documentazione relativa al pagamento elettronico;
ADR inseriti i
giustificativi e finalizzata la trasferta esce un popup che dichiara che quanto inserito corrisponde a verità
e che quindi il soggetto che inserisce i giustificativi lo fa sotto la sua responsabilità; ADR mi pare che
non ci sia in automatico un'esclusione di spese di cui si chiede il rimborso;
ADR credo che venga fatto
un controllo di primo livello nei giorni successivi alla finalizzazione della missione; ADR le missioni
vengono liquidate mensilmente;
ADR il controllo di secondo livello credo che avvenga in un secondo momento se
il controllo di primo livello ha riscontrato delle irregolarità; ADR preciso che non so quando e come avvenga
l'analisi dei singoli scontrini che vengono prodotti a chiusura della missione;
ADR di solito nella fase
di autorizzazione si deve inserire l'orario di partenza e l'orario di chiusura della missione;
ADR a me
non è mai capitato di dovere modificare l'orario della missione ma in ogni caso la missione fino a
quando non è finalizzata può essere modificata quindi si può modificare anche l'orario di fine
missione”. Tali dichiarazioni smentiscono la ricostruzione prospettata dal ricorrente, non trovando dunque riscontro l'assunto secondo il quale la richiesta di rimborso inserita nel sistema non potesse essere modificata in un secondo momento, potendo - il lavoratore che ha indicato un orario diverso da quello effettivamente osservato - intervenire sulle note spesa per effettuare una successiva correzione.
Inoltre, dalla prova orale, si è evinta con chiarezza l'esistenza di un duplice controllo sui giustificativi pagina 9 di 15 inseriti: un primo, di sistema, avente contenuto formale che si limita a verificare la coerenza fra la richiesta inserita e la tipologia di missione, ed uno successivo, a campione, effettuato con cadenza semestrale, di tipo sostanziale ove viene vagliata la coerenza delle richieste di rimborso e dei giustificativi in relazione all'effettiva tipologia e alla durata della missione. Pertanto, non può ritenersi che le anomalie fossero già conoscibili dalla datrice al momento dell'inserimento delle note spese,
avendo, parte resistente, avuto contezza delle irregolarità solo in occasione del secondo controllo di
“merito” a campione.
Tale essendo il quadro procedimentale nell'ambito del quale occorre valutare la gravità degli addebiti fondanti il licenziamento, con riferimento all'inserimento di istanze di rimborso aventi ad oggetto
beni non compatibili con le necessità del pasto, si rileva - sotto il profilo delle spese di natura alimentare sostenute - che risulta nozione di senso comune quella di “vitto” e che per tale, dunque,
possa essere inteso solo il pasto da consumarsi nel giorno di trasferta, con esclusione delle spese di natura personale. Dalla disamina dei giustificativi di spese in atti si evince una totale varietà di prodotti acquistati incompatibili con tale accezione, ma che lasciano invece, sottintendere,
l'effettuazione di una vera e propria scorta alimentare da consumarsi anche nei giorni successivi, sia per quantitativi che per generi alimentari acquistati, con evidente abuso del meccanismo di rimborso,
come dimostrato, tra l'altro, dalla sussistenza di doppie ricevute per lo stesso pasto in giornata (una ricevuta per il pasto fruito al ristorante e una per la spesa alimentare). Oltretutto si riscontrano spese
non rimborsabili o incoerenti, come prodotti per l'igiene personale (es. bagnoschiuma) e vino in quantità non compatibile con un singolo pasto di missione. Anche in questo caso, trattasi di un uso distorto dei giustificativi di spesa artatamente posto in essere dal al fine di ottenere un Pt_1
indebito vantaggio economico.
Ancora, in relazione a diverse richieste di rimborso chilometrico eccessivo rispetto alla realtà
fattuale, la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, oltre ad essere caratterizzata per l'obiettiva attestazione di fatti diversi dal vero, risulta connotata dalla volontà di conseguire,
slealmente, ingiusti vantaggi economici. A titolo esemplificativo, fra tutti, vedasi l'episodio riportato al punto 6) della memoria difensiva ed oggetto di contestazione disciplinare: il ricorrente, nella giornata del 27 aprile 2023, ha chiesto un rimborso non dovuto per avere utilizzato l'auto propria per l'intero tragitto San Giustino – Firenze sebbene, in realtà, dopo aver parcheggiato l'autoveicolo ad
Arezzo, abbia usufruito di altro mezzo di trasporto per completare la tratta verso Firenze. Sempre
nella medesima giornata, è stato attestato un orario di fine missione (18:00) incompatibile con l'orario pagina 10 di 15 di ritiro dell'autovettura alle ore 14.25. Analoghe considerazioni valgono per la missione dal 22
maggio 2023 al 26 maggio 2023, parimenti oggetto di contestazione, ove il ricorrente ha effettuato singole missioni giornaliere in luogo della missione continuativa, usufruendo indebitamente del terzo di diaria relativo al pernottamento, atteso che le modalità di fruizione dei terzi di diaria sono così state descritte dalla teste : “…In merito al capitolo 12) credo che il regime di diaria fosse di questo Tes_1
tipo: se il dipendente finisce la missione dopo le 13:00 ma prima delle 20:00 prende 1/3 di diaria, se finisce la
missione dopo le 20:00, avendola iniziata prima delle 13, prende 2/3 di diaria, se pernotta, avendo iniziato prima
delle 13:00, prende tutta la diaria..”.
Orbene, considerando, da un lato, che le richieste di rimborso vengono inoltrate dopo lo svolgimento della missione (la teste ha espressamente dichiarato che “sui capitoli 6)-7)-12)- preciso che le Tes_1
richieste di rimborso sono inviate sempre dopo lo svolgimento della missione”, e considerando d'altro canto, la possibilità di modificare, anche successivamente, i dati compilati sulla durata della missione,
le irregolari note spesa avanzate si traducono in degli indebiti arricchimenti ai danni della datrice di lavoro, conseguiti mediante false attestazioni al proprio datore di lavoro.
Sotto, dunque, tutti i profili messi in luce, gli addebiti mossi nei confronti del ricorrente – e non contestati dallo stesso - hanno trovato conferma, assumendo, peraltro, una gravità oggettiva tale da compromettere in modo irreversibile il legame fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, avendo, il realizzato una locupletazione ai danni della avanzando richieste di rimborso per spese Pt_1 CP_1
superiori a quelle in concreto sostenute, nonché percependo terzi di diaria per giornate lavorate in misura minore, oltre che effettuando acquisti alimentari di gran lunga superiori al necessario per la giornata lavorativa in missione ovvero chiedendo il rimborso per beni di natura non alimentare.
Del resto, il lavoratore stesso ha dimostrato piena consapevolezza circa l'utilizzo improprio dello strumento del rimborso fatto, dichiarando, in sede di giustificazioni presentate in replica alla contestazione disciplinare ricevuta in data 15.12.2023 “ho recentemente constato di aver caricato
giustificativi non conformi alla policy… comprendo che una migliore conoscenza della policy avrebbe potuto
evitare tali errori”.
La risposta sanzionatoria dell'azienda appare, inoltre, congrua e proporzionata rispetto alla gravità
degli addebiti ex art. 2106 c.c..
Appare, sul punto, utile richiamare Cass. n. 1982/2000, secondo cui “nel giudicare della congruità di una
sanzione disciplinare ai sensi degli art. 2106 e 2119 c.c., il giudice non può prescindere dalla verifica di ogni
elemento caratterizzante il fatto concreto, e cioè dalle modalità con cui ebbero a svolgersi i fatti illeciti contestati, pagina 11 di 15 per poter valutare adeguatamente la gravità della mancanza, e, in particolare, in caso di comminazione della
sanzione del licenziamento, per stabilire – ove del caso tenendo conto anche dell'entità del pregiudizio
patrimoniale – se si sia effettivamente verificata la compromissione del vincolo fiduciario, la quale non consegue
a qualsiasi inadempimento del lavoratore, pur rilevando sul piano disciplinare” , nonché Cass. 9262/2005,
secondo cui, pur nel caso in cui la lettera di contestazione contenga una pluralità di addebiti, la giusta causa non deve essere necessariamente ravvisata nel complesso di essi ben potendo, il Giudice,
ritenere rilevante anche uno solo di essi ai fini della legittimità del recesso.
Orbene, nel caso di specie, la sanzione del licenziamento per giusta causa è da ritenersi proporzionata alla gravità dei fatti accertati anche volendo prendere in considerazione solo gli episodi in contestazione sopra illustrati che si caratterizzano per l'uso di attestazioni false volte a conseguire, nei confronti del proprio datore di lavoro, un ingiusto vantaggio economico con altrui danno.
Appare, peraltro, non credibile che il lavoratore abbia presentato richieste di rimborso in modo indebito inconsapevolmente e/o che fosse ignaro della possibilità – prevista dal sistema – di modificare successivamente le dichiarazioni preliminarmente rese in ordine alla missione.
Parimenti non plausibile è ritenere che, in buona fede, il ricorrente abbia potuto ricomprendere, nella nozione di “vitto”, spese manifestamente personali (inclusi varie quantità di alcolici) o, comunque,
acquisti in quantità tali – spesso di difficile o impossibile consumazione sul luogo di lavoro, anche per via della necessaria preparazione – da configurarsi come vere e proprie provviste alimentari destinate al consumo domestico e non al fabbisogno alimentare strettamente necessario alla missione.
Del tutto infondato, inoltre, risulta il richiamo difensivo all'asserito affidamento ingenerato dalla datrice circa la legittimità delle condotte tenute. È stato, infatti, accertato, anche all'esito dell'istruttoria orale, che il primo controllo sui giustificativi ha carattere meramente formale, essendo finalizzato alla verifica della corretta selezione delle voci di spesa previste dal sistema, senza alcun vaglio di merito sull'effettiva coerenza e legittimità delle stesse e non è, peraltro, immaginabile che un lavoratore possa ritenere avallate dal proprio datore di lavoro, in mancanza di un'espressa e specifica autorizzazione
in tal senso, richieste di rimborso eccedenti le specifiche necessità della missione.
Neppure può ritenersi giustificata la rilevante entità degli importi documentati alla luce del particolare regime alimentare che il ricorrente dichiara di aver seguito all'epoca, trattandosi comunque di spese sovrabbondanti da consumarsi in un arco temporale più lungo rispetto al contesto della missione.
pagina 12 di 15 Si è, dunque, in presenza di una reiterazione di condotte illecite, connotate da un grado di gravità tale da compromettere in modo definitivo il vincolo fiduciario, rendendo oggettivamente impossibile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro, stante la violazione dei più basilari doveri di correttezza, buona fede e lealtà verso la datrice di lavoro, oltre che la violazione del canone di diligenza del buon padre di famiglia richiamato dalla policy aziendale interna, la quale prevede espressamente che: “la missione ha inizio e termina nel momento in cui il Collaboratore esce o rientra dalla
propria abitazione o dalla sede di lavoro” ;“si raccomanda ai Collaboratori di rispettare la BTP e di gestire i costi
di missione con il comportamento del buon padre di famiglia”; che è vietato “offrire ad altri Collaboratori
in missione cortesie di ospitalità (es. albergo, ristorante, ecc.) che comportino spese a carico dell'Azienda: le spese
di vitto e alloggio devono essere sempre riferite al solo Collaboratore coinvolto nella missione”;“il risparmio
della differenza di costo” rispetto alla classe di viaggio prevista “non può essere un 'profitto' per il
Viaggiatore”; quanto all'utilizzo dell'auto propria “l'Utente Viaggiatore può utilizzarla per raggiungere la
località di missione, ove non fosse possibile accedervi con i mezzi pubblici”.
4. Quanto, in ulteriore subordine, alla dedotta illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 Stat. Lav.,– sia sotto il profilo della pretesa tardività della contestazione disciplinare, sia con riferimento alla presunta mancata affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro – le censure sollevate dal ricorrente risultano infondate e vanno integralmente disattese.
La datrice di lavoro, con atto di contestazione del 5 dicembre 2023, ricevuto dal ricorrente in data 15
dicembre 2023, addebitava a quest'ultimo una serie di irregolarità concernenti 34 note spese presentate nel periodo compreso tra il 24 gennaio e il 25 ottobre 2023.
Come noto, l'art. 7 della legge n. 300/1970 impone che la contestazione disciplinare sia caratterizzata dai requisiti di specificità, immutabilità e immediatezza. Quest'ultimo elemento, in particolare, va inteso – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 50/2017)
– non con riferimento all'astratta conoscibilità dell'infrazione, bensì al momento in cui il datore di lavoro acquisisce piena e concreta consapevolezza del fatto illecito, non essendo a tal fine sufficienti meri sospetti. Il principio di tempestività deve, inoltre, essere interpretato in senso relativo (cfr. Cass.
n. 15777/2019), tenendo conto della natura dell'addebito e della complessità organizzativa del datore di lavoro, oltre che del tempo ragionevolmente necessario per lo svolgimento delle verifiche istruttorie interne.
Nel caso di specie, risulta la prova, anche all'esito dell'istruttoria orale condotta, che abbia CP_1
acquisito contezza delle irregolarità contestate solo in occasione dei controlli a campione effettuati con pagina 13 di 15 cadenza semestrale. Diversamente, non può ritenersi che le anomalie fossero già conoscibili dalla datrice di lavoro, al momento dell'inserimento delle note spese, giacché, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali, il primo controllo operato dal sistema informatico è meramente automatico e formale, e si limita a verificare la corrispondenza tra le voci di spesa selezionate e la tipologia della missione, senza alcun esame di merito.
Al riguardo, la teste ha chiarito che: “Quando il dipendente carica la nota spese, viene Tes_1
effettuato il pagamento delle spese documentate senza particolari controlli preventivi. Il sistema è in grado di
bloccare esclusivamente eventuali spese che non sono, in linea astratta, previste per quella tipologia di
missione… Successivamente, con cadenza semestrale, la mia struttura effettua un controllo a campione, per
tipologia di missione e anche per numero di dipendenti, per verificare, in concreto, la coerenza delle richieste di
rimborso e dei giustificativi in relazione all'effettiva tipologia e durata della missione.”
Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che solo all'esito del controllo semestrale la datrice abbia potuto avere effettiva contezza delle violazioni contestate. Considerando, altresì, la pluralità e complessità delle condotte addebitate e delle tempistiche necessarie per effettuare un'istruttoria interna articolata sul punto, deve ritenersi rispettato il requisito dell'immediatezza della contestazione,
Quanto, infine, alla doglianza in ordine alla mancata affissione del codice disciplinare, si condivide l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 12321/2022), secondo cui: “Ai fini della validità del
licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in
presenza della violazione di norme di legge o di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali anche
in assenza di specifica previsione.” Nel caso in esame, le condotte accertate si pongono in aperto contrasto con l'interesse datoriale, e integrano una violazione evidente degli obblighi generali di diligenza,
correttezza e buona fede imposti dall'art. 2104 c.c..
A nulla rileva, pertanto, la dedotta assenza di affissione del codice disciplinare, trattandosi di episodi contrari ai doveri fondamentali gravanti sul lavoratore, il cui disvalore nella condotta è apprezzabile sulla base di una comune coscienza etico-professionale.
Per le ragioni esposte, il licenziamento intimato da nei confronti di deve CP_1 Parte_1
ritenersi legittimo, con conseguente rigetto integrale delle domande proposte dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00, scaglione di valore , questo, da applicare in caso di controversie di valore non determinabile. pagina 14 di 15
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1
provvede: respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge.
Perugia, 11.07.2025
Il Giudice
Giampaolo Cervelli
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