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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 2418-2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VI (FG) alla Via F. Rossomandi n. 10, presso lo studio dell'Avv. Bianco
Mariangela, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VI (FG) alla Via F. Rossomandi n. 10, presso lo studio dell'Avv. Bianco
Mariangela, dalla quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09.06.2025;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22.08.2024 e Parte_1 [...] hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale e, dopo il CP_1 passaggio, in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in
VI in data 10.09.2007; che dall'unione coniugale sono nati quattro figli: (nt. il 14.03.2008), (nt. il 28.01.2010), Per_1 Per_2 Pt_2
(nt. il 25.10.2011) e (nt. il 08.08.2013), tutti minori;
che, dal Per_3 maggio 2007 la è titolare dell'attività di ristorazione Parte_1 denominata “Osteria ndo Saverie Lu Conte”, ubicata in VI (FG) al Corso
Vittorio Emanuele n. 44; che, la predetta attività di ristorazione, sin da principio, veniva gestita dal con la collaborazione, in caso di CP_1 necessità, della;
che, la dimora con i figli minori Parte_1 Parte_1 presso la casa coniugale sita in VI alla Via Aldo Moro n. 32/C, assegnata dall'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – A.R.C.A.
Capitanata mentre il dimora presso la casa di sua proprietà, CP_1 sita in VI alla Via Trento e Trieste n. 51, dall'agosto 2023.
Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 22.08.2024 e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 12.11.2024 per la comparizione personale dei coniugi, da tenersi in modalità scritta.
Emessa la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 397/2024 del
19.11.2024 (pubbl. il 26.11.2024), la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione.
*****
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e è fondata e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, va accolta.
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi, che la sentenza sia passata in cosa giudicata e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con sent. 397/2024 del 19.11.2024 (pubbl. il
26.11.2024).
Inoltre, non è stata eccepita alcuna interruzione della separazione, avendo reiterato, le parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da ricorso congiunto, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VI in data 10.09.2007 tra nata a [...] il Parte_1
7.05.1985 e nato a [...] il [...] (atto n. 12, Controparte_1
Parte II – Serie A, anno 2007), alle condizioni contenute nel ricorso depositato in data 22.08.2024;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della
Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anzidetto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000
n.396;
• Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo il ricorso introduttivo depositato il 22.08.2024, che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Nulla per le spese. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 09.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice Relatore - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 2418-2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
VI (FG) alla Via F. Rossomandi n. 10, presso lo studio dell'Avv. Bianco
Mariangela, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VI (FG) alla Via F. Rossomandi n. 10, presso lo studio dell'Avv. Bianco
Mariangela, dalla quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09.06.2025;
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso cumulativo e congiunto di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 22.08.2024 e Parte_1 [...] hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale e, dopo il CP_1 passaggio, in giudicato della sentenza di separazione, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in
VI in data 10.09.2007; che dall'unione coniugale sono nati quattro figli: (nt. il 14.03.2008), (nt. il 28.01.2010), Per_1 Per_2 Pt_2
(nt. il 25.10.2011) e (nt. il 08.08.2013), tutti minori;
che, dal Per_3 maggio 2007 la è titolare dell'attività di ristorazione Parte_1 denominata “Osteria ndo Saverie Lu Conte”, ubicata in VI (FG) al Corso
Vittorio Emanuele n. 44; che, la predetta attività di ristorazione, sin da principio, veniva gestita dal con la collaborazione, in caso di CP_1 necessità, della;
che, la dimora con i figli minori Parte_1 Parte_1 presso la casa coniugale sita in VI alla Via Aldo Moro n. 32/C, assegnata dall'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – A.R.C.A.
Capitanata mentre il dimora presso la casa di sua proprietà, CP_1 sita in VI alla Via Trento e Trieste n. 51, dall'agosto 2023.
Pertanto, hanno chiesto di pronunciare la separazione personale, alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 22.08.2024 e, dopo il passaggio in giudicato, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato l'udienza del 12.11.2024 per la comparizione personale dei coniugi, da tenersi in modalità scritta.
Emessa la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 397/2024 del
19.11.2024 (pubbl. il 26.11.2024), la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione.
*****
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e è fondata e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, va accolta.
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi, che la sentenza sia passata in cosa giudicata e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con sent. 397/2024 del 19.11.2024 (pubbl. il
26.11.2024).
Inoltre, non è stata eccepita alcuna interruzione della separazione, avendo reiterato, le parti, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pertanto, risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da ricorso congiunto, che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VI in data 10.09.2007 tra nata a [...] il Parte_1
7.05.1985 e nato a [...] il [...] (atto n. 12, Controparte_1
Parte II – Serie A, anno 2007), alle condizioni contenute nel ricorso depositato in data 22.08.2024;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della
Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune anzidetto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000
n.396;
• Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo il ricorso introduttivo depositato il 22.08.2024, che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Nulla per le spese. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 09.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro