Ordinanza collegiale 3 dicembre 2024
Improcedibile
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03356/2025REG.PROV.COLL.
N. 03420/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3420 del 2023, proposto da CC AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Macellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 804, pubblicata il 2 dicembre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Marina Perrelli e dato atto che l'avvocato Antonio Macellaro ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante chiede la riforma della sentenza appellata con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento n. 0094514/2021 U del 4 novembre 2021 di non ammissione alla procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali) di quattro unità lavorative per i profili professionali di educatore professionale, psicologo e istruttore direttivo amministrativo per “mancanza del titolo di studio richiesto per il profilo professionale prescelto (art. 1-b “requisiti specifici” dell’Avviso Pubblico)” .
1.2. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha respinto il ricorso sul presupposto che “il titolo di studio vantato dal deducente non è conforme a nessuno dei titoli prescritti dalla lex specialis (laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento ovvero lauree specialistiche 22/S Giurisprudenza e 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, nonché laurea magistrale LMG/01 Giurisprudenza) e non è ad essi equipollente o equiparato ai sensi della tassativa disciplina di cui al Decreto interministeriale del 9/7/2009; né rileva per i fini di causa l’invocata equiparazione tra la laurea magistrale LM-62 Scienze della politica e quella in scienze politiche vecchio ordinamento, considerato che tale circostanza non consente in nessun caso di obliterare il richiamato (e decisivo) giudizio di non diretta corrispondenza con il numerus clausus dei titoli idonei alla partecipazione (in cui non figura la laurea in scienze politiche)”.
1.3. L’appellante deduce l’illegittimità della predetta decisione poiché la laurea magistrale LM 62-scienze della politica di cui è in possesso sarebbe equiparata, in forza del decreto interministeriale n. 233 del 9 luglio 2009, alla laurea vecchio ordinamento in scienze politiche, valida ai fini della partecipazione alla procedura in controversia.
2. Il Comune di Potenza non si è costituito in giudizio.
3. Con l’ordinanza collegiale n. 9655 del 3 dicembre 2024 la Sezione, premesso che la procedura in controversia è stata indetta con la determinazione dirigenziale n. 144 del 15 luglio 2021 e che il provvedimento n. 0094514/2021 U, oggetto di impugnazione, risale al 4 novembre 2021, ha ritenuto rilevante, ai fini della decisione, conoscere: “a) quale è stato l’esito della detta procedura, se è stata approvata una graduatoria e se questa è stata impugnata, anche al fine di valutare la persistenza dell’interesse; b) sulla base di quali disposizioni l’appellante ritiene che la laurea magistrale LM 62-scienze della politica di cui è in possesso possa ritenersi equipollente e/o equiparata alla “laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica appartenente alla classe 22/S, ovvero laurea magistrale appartenente alla classe LMG/01”, espressamente indicate nel bando” .
4. Con memoria, depositata il 20 dicembre 2024 unitamente a della documentazione, l’appellante ha ottemperato alla richiesta di chiarimenti della Sezione.
5. Alla pubblica udienza del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Con il ricorso in primo grado l’appellante ha impugnato il provvedimento con il quale non è stato ammesso alla selezione per “mancanza del titolo di studio richiesto per il profilo professionale prescelto (art. 1-b “requisiti specifici” dell’Avviso Pubblico)” .
Successivamente alla ammissione del candidato alla selezione il bando prevedeva la valutazione dei titoli e l’espletamento di un colloquio, all’esito dei quali è stata redatta una graduatoria di merito sulla base del punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice a ciascun candidato.
7.1. Con l’ordinanza collegiale n. 9655 del 3 dicembre 2024 la Sezione ha ritenuto rilevante, ai fini della decisione, sapere quale fosse stato l’esito della detta procedura , se fosse stata approvata una graduatoria e se questa fosse stata impugnata, “anche al fine di valutare la persistenza dell’interesse ”.
7.2. Nella memoria depositata il 20 dicembre 2024 l’appellante dà atto che “non ha impugnato la graduatoria finale della procedura, atteso che non ha interesse a caducarla, bensì ad esservi inserito” .
In particolare parte appellante ha dedotto di avere ancora interesse alla decisione della controversia:
- in considerazione del fatto che i vincitori della procedura selettiva sono stati prorogati con determinazione n. 956 del 2023 sino al 31 dicembre 2024 e con determinazione del 18 dicembre 2024 fino al 30 novembre 2025;
- a fini risarcitori con riferimento alle retribuzioni che avrebbe potuto percepire se fosse stato ammesso a concorrere ai posti oggetto della selezione in quanto, una volta annullata l’esclusione, potrebbe agire per ottenere i danni da perdita di chance correlata alle mancate retribuzioni percepite .
7.3. Tanto premesso in punto di fatto, la Sezione osserva che secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questo Consiglio “la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente (nella prospettazione che questi rende del proprio interesse ad agire), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l’eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l’interessato.” (Cons. Stato, II, n. 8935 del 2024; Cons. Stato, VI, n. 4936 del 2021; Cons. Stato, IV, n. 3422 del 2019; Cons. Stato, IV, n. 7122 del 2018).
7.4. Osserva, inoltre, il Collegio che nel caso di specie se a fronte della non ammissione dell’appellante alla procedura selettiva non vi erano soggetti controinteressati, a fronte della successiva approvazione della graduatoria finale i soggetti inseriti nella stessa assumono certamente tale qualità, atteso che l’eventuale ammissione alla selezione dell’appellante e la sua valutazione avrebbe potuto implicare l’estromissione di uno di essi con conseguente necessità di evocarli in giudizio.
8. Né, infine, nel caso di specie residua alcun interesse alla decisione sotto il profilo risarcitorio, anche applicando i principi enunciati dall’Adunanza Planaria n. 8/2022.
Secondo la citata Adunanza Plenaria per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. è “sufficiente una semplice dichiarazione, da rendersi nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti, con la quale a modifica della domanda di annullamento originariamente proposta il ricorrente manifesta il proprio interesse affinché sia comunque accertata l’illegittimità dell’atto impugnato. Dal punto di vista processuale il fenomeno è inquadrabile nella c.d. emendatio della domanda, in senso riduttivo quanto al petitum immediato, non integrante pertanto un mutamento non consentito nell’ambito del principio della domanda, come evincibile dalla clausola di salvezza rispetto al c.d. divieto dei nova in appello previsto dall’art. 104, comma 1, cod. proc. amm.”.
8.1. Alla luce dei principi enunciati dalla citata Adunanza Plenaria il Collegio evidenzia che l’appellante ha impugnato il provvedimento con il quale non è stato ammesso a partecipare alla procedura selettiva in controversia e non anche la graduatoria finale della detta procedura, formata all’esito della valutazione dei titoli e dei colloqui dei concorrenti da parte della commissione esaminatrice.
Osserva, quindi, il Collegio che anche nell’ipotesi in cui, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso proposto dall’appellante venisse accolto, quest’ultimo potrebbe al più essere ammesso ora per allora alla procedura selettiva e, quindi, sottoposto alla valutazione per titoli e colloquio da parte della commissione esaminatrice, mentre non potrebbe mai essere direttamente inserito, come pretenderebbe, nella graduatoria finale.
Ne discende, pertanto, che la pretesa risarcitoria prospettata ai fini della persistenza dell’interesse alla decisione con riferimento alle retribuzioni che avrebbe potuto percepire se fosse stato ammesso a concorrere ai posti oggetto della selezione non è inquadrabile nella c.d. emendatio della domanda in senso riduttivo quanto al petitum immediato, che come tale non integra un mutamento non consentito nell’ambito del principio della domanda e non viola il divieto dei nova in appello, quanto piuttosto integra una modifica in ampliamento della originaria domanda di annullamento della non ammissione perché implica la modifica della graduatoria finale – non impugnata - con inserimento dell’appellante nella stessa, previa valutazione favorevole della commissione, modifica inammissibile sia per l’omessa impugnazione della graduatoria finale, sia per il divieto dei nova in appello che per la mancata evocazione in giudizio dei controinteressati.
Di qui l’impossibilità di ravvisare anche solo astrattamente nel caso in esame il danno costituto dal mancato percepimento delle retribuzioni, rappresentato al fine della persistenza dell’interesse alla decisione, quale conseguenza diretta dell’annullamento del provvedimento originariamente impugnato.
9. Per le esposte ragioni l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Nulla va disposto in merito alle spese del presente grado stante la mancata costituzione in giudizio del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO