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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5356 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di AP dell'anno 2022, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art 702 ter cpc del Tribunale di AP resa nel giudizio rg 3452/2021 e comunicata il 9 novembre 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Errico Eduardo Chiusolo (cf ), elettivamente domiciliata in C.F._2
AP, Piazza Muzii, 11, is. F, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
1 (cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP C.F._3
Salvatore Taglioni (cf ), elettivamente domiciliata nello studio C.F._4 del difensore in AP, Calata San Marco, 4, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_2
appellata
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, già contumace;
CP_2
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc nei confronti di CP
onde ottenere il risarcimento dei danni patiti, per Controparte_3 CP_2 negligenza del sanitario, a seguito di intervento di mastopessi con mastoplastica additiva in data 10 maggio 2010.
La Dott.ssa si costituiva in giudizio resistendo alla domanda mentre Parte_1 rimaneva contumace. CP_2
Il Tribunale, all'esito del giudizio istruito documentalmente, richiamata l'ordinanza del 10 febbraio 2022, respingeva la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda, introdotta oltre il termine di sei mesi previsto per il completamento del procedimento ex art. 696 bis cpc, poiché “la disposizione richiamata non contiene sanzione espressa a carico del ricorrente e … gli eventuali effetti in chiave negativa vengono limitati dalla norma solo al fine del calcolo della prescrizione”, ritenendo, altresì, utilizzabile la ctu, non oggetto di specifiche critiche.
Sulla scorta della valutazione dei consulenti, i quali avevano ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario, in particolare per l'assenza di giustificazioni mediche al
2 secondo intervento, precocemente eseguito il 7 luglio 2010 a soli due mesi di distanza dal primo, da attribuire, dunque, al tentativo di correggere iniziali errori di condotta tecnica, non emendati né emendabili neanche a seguito del terzo intervento subito dalla paziente alcuni anni dopo, liquidava in favore di il complessivo CP importo di € 10.592,25, posto solidalmente a carico del medico e della struttura, oltre interessi, per un danno permanente pari al 5% di invalidità, oltre al danno da invalidità temporanea, condannando, altresì, le resistenti alla refusione delle spese di lite del grado di giudizio.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 5 dicembre 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la
Corte di Appello di AP :
- Accogliere l'appello proposto avverso l'Ordinanza n. RG. 3458/2021 del
09/11/2022 emessa dal Tribunale di AP ai sensi dell'art. 702-ter co. 6 c.p.c., in persona del Giudice Dott.ssa Console Francesca, pubblicata in pari data e per,
l'effetto, in riforma dell'impugnata Ordinanza:
a) accogliere la domanda attorea relativamente al primo motivo di appello e, quindi, accertata la violazione dei termini perentori di proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 8 co. 3 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 da parte della sig.ra CP
, dichiarare l'improcedibilità della domanda di cui al ricorso ex art. 702 bis
[...]
c.p.c.;
b) in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare la nullità
e/o comunque, l'inutilizzabilità della Consulenza Tecnica Preventiva di cui al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. di parte appellata per violazione dei termini perentori di deposito previsti dall'art. 8 co. 3 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 e, comunque, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dei consulenti nominati, ai sensi dell'art. 8 della L. 24/2017 cit. o, in subordine, disporne la rinnovazione totale o integrativa;
c) in subordine, nel merito, nell'ipotesi di denegato accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, accogliere il terzo motivo di appello e, per l'effetto, previo accertamento della responsabilità unica della sig.ra per l'evento occorso, CP
3 riformare l'Ordinanza impugnata statuendo che nulla è dovuto dalla dott.ssa nei confronti della sig.ra per non avere quest'ultima Parte_1 CP adeguatamente provato la sussistenza del nesso causale tra l'operato della dott.ssa
e il danno subito;
Parte_1
d) in via ancor più gradata, nel caso in cui venga riconosciuto un concorso di colpa, contenere il risarcimento del danno nei limiti delle rispettive responsabilità;
e) riformarsi l'Ordinanza in ordine alle spese di lite, da porre a carico della sig.ra
; CP
f) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione in favore dell'Avv. Errico Eduardo Chiusolo dichiaratosi antistatario”.
Con comparsa depositata il 15 febbraio 2023, si costituiva in giudizio CP
chiedendo il rigetto del gravame. pur regolarmente citata,
[...] CP_2 rimaneva contumace.
Alla prima udienza di trattazione l'appellante rinunciava all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza e il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La difesa appellante formula tre motivi di impugnazione così rubricati:
1) Errore in procedendo circa l'omesso accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda;
2) Sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e sulla richiesta di rinnovazione della ctu;
3) Omesso esame di documenti rilevanti e travisamento dei fatti di causa – Mancata conversione del rito.
Con primo motivo di doglianza l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
4 primo giudice ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda, ritenendo che l'art. 8, L 24/2017 non preveda alcuna espressa sanzione a carico di parte ricorrente in caso di tardiva introduzione della causa di merito, in relazione al previo esperimento del procedimento ai sensi dell'art. 696 bis cpc.
Argomenta la difesa appellante che il tenore del richiamato art. 8 sarebbe chiaro laddove impone, al fine di far salvi gli effetti della domanda, l'introduzione del ricorso entro 90 gg dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc. Nel caso di specie il giudizio di merito avrebbe dovuto essere introdotto entro 90 gg dal 18 gennaio 2020, scadenza del termine di sei mesi, mentre il ricorso ex art. 702 bis cpc era stato depositato il 10 febbraio 2021.
La censura non è fondata.
L'art. 8, comma I, L 24/2017, prevede ai fini della procedibilità della domanda per le azioni afferenti a controversie per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria, il preventivo esperimento del ricorso ex art. 696 bis cpc o, in alternativa, l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, L
28/2010.
Con riguardo al procedimento ex art. 696 bis cpc, la norma dispone, al III comma,
I periodo, che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile”.
La Cassazione, con la recente ordinanza 11804/2025, ha chiarito che la struttura del giudizio regolato dall'art. 8, L 24/2017 non ha natura unitaria bifasica, prevedendo, in ragione della retroazione degli effetti, anche processuali, della domanda giudiziale di merito al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc, il solo collegamento funzionale tra i due procedimenti.
In ragione della connessione funzionale tra i due procedimenti, il riferimento normativo agli effetti della domanda, senza ulteriore precisazione, va interpretato con
5 riguardo sia gli effetti sostanziali - quali l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (peraltro, già collegato alla proposizione del ricorso ex art. 696-bis cpc),
l'impedimento della decadenza e l'effetto interruttivo permanente del decorso della prescrizione, sia gli effetti processuali – quali la litispendenza, la giurisdizione e la competenza, che rimangono cristallizzati, in caso di tempestiva introduzione della domanda di merito nel termine previsto, al momento della proposizione del ricorso preventivo.
La norma prevede, ai fini della procedibilità, e impone, quanto alla retroazione degli effetti della domanda, “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso”, che essa venga proposta nel termine di 90 gg dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine di sei mesi dall'introduzione del ricorso, definito perentorio.
Nessuna sanzione è prevista dall'art. 8 nel caso di deposito oltre il termine di 90 gg sopra richiamato, pertanto, non è possibile un'interpretazione del testo di legge nel senso di ritenere improcedibile la domanda di merito proposta oltre il detto termine.
Ciò anche considerato che non vi è alcuna simile previsione ove la parte opti per l'alternativo procedimento di mediazione che rende, parimenti, procedibile la domanda. Diversamente opinando si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, con profili di illegittimità costituzionale;
tanto a tacer della circostanza che un'interpretazione che consideri improcedibile la domanda, travolgendo tutta l'attività processuale già svolta e a essa funzionale, confligge gravemente con il fine acceleratorio della norma e con il più generale principio di economia processuale.
Non da ultimo, va rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” (Corte Cost. 403/07, Cassazione n. 967/04) e, anzi, “devono essere interpretate in senso restrittivo” (Cassazione n. 26560/14), “dovendo limitarsene
l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato”
(Cassazione n. 6130/11).
La disposizione dell'art. 8, laddove opera riferimento alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 696 bis cpc entro il termine perentorio di sei mesi, va, pertanto, interpretata nel senso che a decorrere da tale momento la domanda diviene
6 procedibile, senza che eventuali proroghe o protrazione delle operazioni peritali, oltre il termine perentorio di sei mesi, possano limitare la facoltà della parte di agire nel merito.
Non è, poi, casuale che il testo normativo preveda, nel medesimo inciso, la procedibilità della domanda e la salvezza (più correttamente retroazione, non esistendo ancora una domanda) degli effetti a seguito della sua introduzione entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del più volte menzionato termine perentorio.
In conclusione, non vi è alcuna diversa interpretazione possibile, a meno di sovvertire i principi generali dell'ordinamento giuridico, se non quella che consente alla parte, la quale ha optato per l'esperimento del procedimento ex art. 696 bis cpc, di scegliere se attenderne la conclusione oppure, decorso il termine di sei mesi non prorogabile o procrastinabile, di introdurre la domanda di merito, con l'unico effetto ricollegabile alla tardiva introduzione della perdita della retroazione degli effetti della domanda al tempo del deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc, ove non già previsti dalla legge.
Il motivo, va, dunque, respinto.
Con secondo motivo di gravame la difesa appellante lamenta il rigetto da parte del primo giudice delle eccezioni sollevate all'acquisizione della consulenza tecnica preventiva, svolta in sede di ricorso ex art. 696 bis cpc, lamentando che l'originaria ricorrente non avrebbe ritualmente chiesto l'acquisizione ai sensi del comma V del medesimo articolo e dell'art. 698, commi II e III.
L'appellante argomenta anche che il mancato rispetto del termine di sei mesi previsto per il deposito della relazione di consulenza la renderebbe non ammissibile e, comunque, non utilizzabile nel processo di merito.
Inoltre, il procedimento ex art. 696 bis cpc si sarebbe svolto irritualmente poiché i ctu non avrebbero proceduto al tentativo di conciliazione, con conseguente nullità della consulenza.
In ogni caso, l'appellante sollecita la rinnovazione delle operazioni peritali poiché i consulenti non avrebbero chiarito in quali errori sarebbe incorso il medico, non evincendosi dalla consulenza alcuna condotta omissiva o commissiva produttiva del
7 danno lamentato. Inoltre, i ctu non avrebbero tenuto conto della condotta eventualmente colposa tenuta dalla paziente e del nesso causale tra questa e il danno prodottosi.
Con comparsa conclusionale, l'appellante solleva un profilo di violazione del principio di terzietà e imparzialità del consulente d'ufficio in ragione della circostanza, emersa successivamente alla nomina degli ausiliari, che parte ricorrente avrebbe nominato CTP la Dott.ssa dirigente medico in condizioni Persona_1 di superiorità gerarchica rispetto al Dott. . Persona_2
Con riguardo a tale ultimo profilo, sollevato per la prima volta dopo il deposito della bozza e persino dopo che la difesa di aveva proposto istanza di Parte_2 ricusazione dell'altro componente il Collegio, Dr. , il quale sarebbe stato Per_3 legato alla Dott.ssa da lunga amicizia, i ctu nella relazione consulenza Per_4 hanno riferito che “la valutazione del caso non è stata influenzata da alcun aspetto di parzialità verso un parte processuale, ma rappresenta il parere congiunto espresso in scienza e coscienza dal Collegio nominato dal Giudice”.
L'appellante non solo non ha presentato rituale istanza di ricusazione del componente il Collegio ma non ha, peraltro, neanche fornito alcuna prova dell'esistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica del Dott. , Persona_2 anch'egli Dirigente Medico, rispetto al CTP e per quanto potesse rilevare, Per_1 non potendosi, dunque, ritenere che vi sia stata violazione del principio di imparzialità o del diritto di difesa.
Quanto alle altre doglianze, si osserva, in primo luogo, che la relazione di ctu è stata prodotta dalla difesa di parte resistente, con ricorso ex art. 702 bis cpc, unitamente con il ricorso ex art. 696 bis cpc, la comparsa di costituzione di controparte e la documentazione clinica già prodotta in sede di atp. Gli atti e i documenti non sono stati oggetto di contestazione, in termini di non corrispondenza agli atti del procedimento di accertamento preventivo;
dunque, essa era ed è pienamente utilizzabile senza necessità di formale acquisizione del fascicolo processuale del precedente procedimento.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità della consulenza, per mancato rispetto del termine di sei mesi per il deposito, si è già chiarito che la perentorietà del termine va
8 interpretata in stretto collegamento con la procedibilità dell'azione; peraltro, la norma più volte richiamata non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine di sei mesi e ritenere inutilizzabile l'attività di raccolta della prova ritualmente svoltasi ante causam confligge gravemente, come già chiarito, con il principio di economia processuale e il fine acceleratorio della procedura.
Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione non è causa di nullità dell'esito tecnico dell'accertamento, tentativo di conciliazione che, peraltro, nel caso di specie, è stato effettuato dal Tribunale, il quale con ordinanza del 10 febbraio 2022, ha formulato proposta conciliativa.
Infine, anche la censura afferente all'incompletezza della ctu, con istanza di rinnovazione delle operazioni peritali, non può trovare accoglimento.
Il Collegio peritale, dopo aver descritto dettagliatamente finalità ed esecuzione dell'intervento di mastopessi additiva, di non particolare difficoltà tecnica, al quale venne sottoposta nonché le sue possibili complicanze, ha chiarito che CP
l'intervento del 10 maggio 2010 fu complicato dalla necessità di ricorrere a revisione cicatriziale a distanza di circa due mesi, il 7 luglio 2010.
Gli ausiliari hanno dato atto che nella documentazione relativa al secondo intervento “non risulta annotato alcun elemento tecnico che possa consentire di spiegare la necessità di ricorrere ad una revisione delle ferite chirurgiche, integrata anche da ulteriore disepitelizzazione nella pregressa sede chirurgica, a distanza di così breve tempo dal primitivo atto operatorio (prima che fosse trascorso quel necessario periodo di assestamento cicatriziale e dei tessuti), nel senso che non sussistono elementi per poter ritenere che l'intervento di revisione dipese dall'insorgenza di una complicanza (quali ematomi, sieromi e/o infezioni) piuttosto che da errori di condotta tecnica che imposero una revisione chirurgica locale”.
Precisavano, altresì, i ctu che “i rilievi fotografici allegati relativi alla fase successiva al primitivo intervento di mastopessi ed antecedente a quello secondario di revisione, illustrano una condizione anatomica e morfologica locale insoddisfacente per persistenza di una ptosi mammaria che, tenuto conto dell'assai breve lasso di tempo intercorso tra i due interventi, non può essere ascritto ad una recidiva e/o all'intervento di complicanze imprevedibili ed imprevenibili, per
9 l'assenza di dati documentali che possano porsi a suffragio di tale ipotesi” (pag. 8 relazione).
Con riguardo anche al primo intervento, i ctu così si esprimevano: “ … se da un lato può dirsi che l'indicazione chirurgica fu corretta, in quanto la tecnica adottata era quella più congrua per emendare il difetto presentato dalla SI.ra , CP
d'altro canto non può affermarsi che esso fu programmato ed eseguito in maniera ottimale al fine di correggere nella migliore maniera possibile la condizione di ptosi che andava affrontata, atteso che la stessa assai sintetica descrizione dell'intervento non consente di ricavare ulteriori informazioni circa le esigenze tecniche ed anatomiche che l'operatore si trovò ad affrontare, nonché circa le stesse modalità con cui l'intervento fu eseguito, a partire dal tempo chirurgico di rimodellamento ghiandolare che non è riportato nella descrizione dell'atto operatorio” (pag. 9).
Infine, in risposta alle osservazioni critiche del ctp del sanitario, il Collegio peritale ha chiarito che “1) essi non tengono conto della necessità di ricorrere ad una revisione delle cicatrici dopo neanche due mesi, il che non può essere ascritto ad una recidiva (alla luce dell'assai esiguo intervallo temporale intercorso tra i due eventi e la condizione clinica di acuzie in cui ancora versava la p. che non consentiva neanche di porre diagnosi di recidiva) e/o all'intervento di complicanze imprevedibili ed imprevenibili, considerata, altresì, l'assenza di dati documentali che possano porsi a suffragio di tale ipotesi (essi fanno riferimento a generiche possibili complicanze mai documentate nel caso di specie);
2) nel corso dell'intervento di revisione si procedette a disepitelizzazione delle cicatrici del pregresso intervento sino agli strati profondi che denota l'opportunità di procedere a correzione di quanto precedentemente operato” (pag. 12 relazione).
Le argomentazioni spese dalla difesa appellante non tengo compiutamente conto della valutazione dei ctu, i quali hanno anche puntualmente risposto alle osservazioni critiche;
valutazione dalla quale emergono, per un aspetto, elementi di non perfetta esecuzione di un intervento certamente routinario nonché la necessità di correzione del precedente intervento (sino agli stati profondi) mentre, sotto altro profilo, una grave carenza di informazioni nelle cartelle cliniche, carenza che, per costante orientamento giurisprudenziale, ridonda in danno del sanitario e della struttura, sui quali incombe l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inesatto adempimento sia dipeso da cause non imputabili.
10 Il motivo va, pertanto, respinto.
Con terzo e ultimo motivo di censura l'appellante si duole di non essere stata ammessa a provare, con i mezzi istruttori richiesti, la condotta, quantomeno parzialmente, colposa della paziente consistita nella noncuranza del rispetto delle prescrizioni post-operatorie, giacché il Tribunale non ha, come richiesto, disposto il mutamento del rito. Inoltre, il primo giudice non avrebbe correttamente valutato il consenso informato in atti, sottoscritto dalla paziente, nel quale era chiaramente indicata la possibile necessità di una revisione chirurgica, invocando, in via subordinata, una riduzione del quantum in ragione della colpa o concorso di colpa della danneggiata .
Con riguardo ai mezzi istruttori dei quali l'appellante chiede l'ammissione nel presente grado di appello - prova per testi sulle circostanze di cui alle lettere da a) a l) ed n) - va rilevato che essi non sono stati ritualmente articolati nel precedente grado di giudizio, essendosi la resistente limitata a chiedere il mutamento del rito e la concessione dei termini ex art. 183 cpc, tanto sia con comparsa di costituzione che con note di trattazione scritta del 29 ottobre 2022, istanza questa, di mutamento del rito e concessione dei termini ex art. 183 cpc che non risulta, peraltro, reiterata all'udienza di trattazione del 10 febbraio 2022.
L'istanza istruttoria, formulata per la prima volta in grado di appello, a prescindere dalla rilevanza delle circostanze capitolate le quali appaiono tutte documentalmente già comprovate o comprovabili, a eccezione di quella sub k), connotata da genericità e priva riferimenti cronologici, non è, in ogni caso ammissibile.
Sebbene l'articolo 702 bis cpc, non sancisca alcuna preclusione istruttoria, non può predicarsi la tesi che le parti siano libere di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l'intero corso del procedimento. Sul punto la Cassazione ha, con costante orientamento, individuato nella pronuncia dell'ordinanza ex art. 702 ter, III comma, cpc la barriera che preclude alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie (Cass. 25547/2015, Cass. 46/2021).
Nel caso di specie, come osservato, la difesa di non ha indicato mezzi di Parte_1 prova con comparsa di costituzione, non ponendo, in tal modo, il Tribunale in condizioni di valutare la necessità di disporre la conversione del rito, e non ha
11 neanche reiterato alla prima udienza di trattazione l'istanza, dovendo, pertanto, ritenersi inammissibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 cpc, le richieste istruttorie formulate per la prima volta in grado di appello (Cass. 2044/2024).
Irrilevante è, nel caso concreto, l'intervenuta sottoscrizione del consenso informato, giacché la revisione chirurgica, come ben chiarito dai consulenti tecnici d'ufficio, è stata effettuata senza che ve ne fosse una ragione tecnica (ematomi, sieromi e/o infezioni, dei quali non vi è traccia nella documentazione clinica anche ove si volesse ritenerli collegabili a una non corretta osservanza delle prescrizioni post-operatorie da parte della paziente), dovendo attribuirsi, per tale ragione, il non perfetto risultato a fatto colposo del medico.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., tenuto conto del valore della lite, € 10.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.2001,00 a € 26.000,00, determinandole in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Salvatore Taglioni, dichiaratosi antistatario.
Nulla va disposto per le spese con riguardo alla posizione di rimasta CP_2 contumace e nei cui confronti non sono state svolte domande.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ai sensi dell'art 702 ter cpc del Tribunale di AP resa nel giudizio rg 3452/2021 e comunicata il 9 novembre 2022, proposto da nei confronti di Parte_1
, così dispone: CP
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di liquidate in € € 2.906,00, oltre al 15% per CP
12 rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Salvatore Taglioni, dichiaratosi antistatario;
nulla per le spese quanto a CP_2
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, Testo
Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in AP, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5356 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di AP dell'anno 2022, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art 702 ter cpc del Tribunale di AP resa nel giudizio rg 3452/2021 e comunicata il 9 novembre 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Errico Eduardo Chiusolo (cf ), elettivamente domiciliata in C.F._2
AP, Piazza Muzii, 11, is. F, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_1
appellante
e
1 (cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP C.F._3
Salvatore Taglioni (cf ), elettivamente domiciliata nello studio C.F._4 del difensore in AP, Calata San Marco, 4, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
; Email_2
appellata
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, già contumace;
CP_2
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc nei confronti di CP
onde ottenere il risarcimento dei danni patiti, per Controparte_3 CP_2 negligenza del sanitario, a seguito di intervento di mastopessi con mastoplastica additiva in data 10 maggio 2010.
La Dott.ssa si costituiva in giudizio resistendo alla domanda mentre Parte_1 rimaneva contumace. CP_2
Il Tribunale, all'esito del giudizio istruito documentalmente, richiamata l'ordinanza del 10 febbraio 2022, respingeva la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda, introdotta oltre il termine di sei mesi previsto per il completamento del procedimento ex art. 696 bis cpc, poiché “la disposizione richiamata non contiene sanzione espressa a carico del ricorrente e … gli eventuali effetti in chiave negativa vengono limitati dalla norma solo al fine del calcolo della prescrizione”, ritenendo, altresì, utilizzabile la ctu, non oggetto di specifiche critiche.
Sulla scorta della valutazione dei consulenti, i quali avevano ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario, in particolare per l'assenza di giustificazioni mediche al
2 secondo intervento, precocemente eseguito il 7 luglio 2010 a soli due mesi di distanza dal primo, da attribuire, dunque, al tentativo di correggere iniziali errori di condotta tecnica, non emendati né emendabili neanche a seguito del terzo intervento subito dalla paziente alcuni anni dopo, liquidava in favore di il complessivo CP importo di € 10.592,25, posto solidalmente a carico del medico e della struttura, oltre interessi, per un danno permanente pari al 5% di invalidità, oltre al danno da invalidità temporanea, condannando, altresì, le resistenti alla refusione delle spese di lite del grado di giudizio.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 5 dicembre 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la
Corte di Appello di AP :
- Accogliere l'appello proposto avverso l'Ordinanza n. RG. 3458/2021 del
09/11/2022 emessa dal Tribunale di AP ai sensi dell'art. 702-ter co. 6 c.p.c., in persona del Giudice Dott.ssa Console Francesca, pubblicata in pari data e per,
l'effetto, in riforma dell'impugnata Ordinanza:
a) accogliere la domanda attorea relativamente al primo motivo di appello e, quindi, accertata la violazione dei termini perentori di proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 8 co. 3 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 da parte della sig.ra CP
, dichiarare l'improcedibilità della domanda di cui al ricorso ex art. 702 bis
[...]
c.p.c.;
b) in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare la nullità
e/o comunque, l'inutilizzabilità della Consulenza Tecnica Preventiva di cui al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. di parte appellata per violazione dei termini perentori di deposito previsti dall'art. 8 co. 3 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 e, comunque, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dei consulenti nominati, ai sensi dell'art. 8 della L. 24/2017 cit. o, in subordine, disporne la rinnovazione totale o integrativa;
c) in subordine, nel merito, nell'ipotesi di denegato accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, accogliere il terzo motivo di appello e, per l'effetto, previo accertamento della responsabilità unica della sig.ra per l'evento occorso, CP
3 riformare l'Ordinanza impugnata statuendo che nulla è dovuto dalla dott.ssa nei confronti della sig.ra per non avere quest'ultima Parte_1 CP adeguatamente provato la sussistenza del nesso causale tra l'operato della dott.ssa
e il danno subito;
Parte_1
d) in via ancor più gradata, nel caso in cui venga riconosciuto un concorso di colpa, contenere il risarcimento del danno nei limiti delle rispettive responsabilità;
e) riformarsi l'Ordinanza in ordine alle spese di lite, da porre a carico della sig.ra
; CP
f) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione in favore dell'Avv. Errico Eduardo Chiusolo dichiaratosi antistatario”.
Con comparsa depositata il 15 febbraio 2023, si costituiva in giudizio CP
chiedendo il rigetto del gravame. pur regolarmente citata,
[...] CP_2 rimaneva contumace.
Alla prima udienza di trattazione l'appellante rinunciava all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza e il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La difesa appellante formula tre motivi di impugnazione così rubricati:
1) Errore in procedendo circa l'omesso accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda;
2) Sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e sulla richiesta di rinnovazione della ctu;
3) Omesso esame di documenti rilevanti e travisamento dei fatti di causa – Mancata conversione del rito.
Con primo motivo di doglianza l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
4 primo giudice ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda, ritenendo che l'art. 8, L 24/2017 non preveda alcuna espressa sanzione a carico di parte ricorrente in caso di tardiva introduzione della causa di merito, in relazione al previo esperimento del procedimento ai sensi dell'art. 696 bis cpc.
Argomenta la difesa appellante che il tenore del richiamato art. 8 sarebbe chiaro laddove impone, al fine di far salvi gli effetti della domanda, l'introduzione del ricorso entro 90 gg dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc. Nel caso di specie il giudizio di merito avrebbe dovuto essere introdotto entro 90 gg dal 18 gennaio 2020, scadenza del termine di sei mesi, mentre il ricorso ex art. 702 bis cpc era stato depositato il 10 febbraio 2021.
La censura non è fondata.
L'art. 8, comma I, L 24/2017, prevede ai fini della procedibilità della domanda per le azioni afferenti a controversie per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria, il preventivo esperimento del ricorso ex art. 696 bis cpc o, in alternativa, l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, L
28/2010.
Con riguardo al procedimento ex art. 696 bis cpc, la norma dispone, al III comma,
I periodo, che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile”.
La Cassazione, con la recente ordinanza 11804/2025, ha chiarito che la struttura del giudizio regolato dall'art. 8, L 24/2017 non ha natura unitaria bifasica, prevedendo, in ragione della retroazione degli effetti, anche processuali, della domanda giudiziale di merito al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc, il solo collegamento funzionale tra i due procedimenti.
In ragione della connessione funzionale tra i due procedimenti, il riferimento normativo agli effetti della domanda, senza ulteriore precisazione, va interpretato con
5 riguardo sia gli effetti sostanziali - quali l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (peraltro, già collegato alla proposizione del ricorso ex art. 696-bis cpc),
l'impedimento della decadenza e l'effetto interruttivo permanente del decorso della prescrizione, sia gli effetti processuali – quali la litispendenza, la giurisdizione e la competenza, che rimangono cristallizzati, in caso di tempestiva introduzione della domanda di merito nel termine previsto, al momento della proposizione del ricorso preventivo.
La norma prevede, ai fini della procedibilità, e impone, quanto alla retroazione degli effetti della domanda, “ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso”, che essa venga proposta nel termine di 90 gg dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine di sei mesi dall'introduzione del ricorso, definito perentorio.
Nessuna sanzione è prevista dall'art. 8 nel caso di deposito oltre il termine di 90 gg sopra richiamato, pertanto, non è possibile un'interpretazione del testo di legge nel senso di ritenere improcedibile la domanda di merito proposta oltre il detto termine.
Ciò anche considerato che non vi è alcuna simile previsione ove la parte opti per l'alternativo procedimento di mediazione che rende, parimenti, procedibile la domanda. Diversamente opinando si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, con profili di illegittimità costituzionale;
tanto a tacer della circostanza che un'interpretazione che consideri improcedibile la domanda, travolgendo tutta l'attività processuale già svolta e a essa funzionale, confligge gravemente con il fine acceleratorio della norma e con il più generale principio di economia processuale.
Non da ultimo, va rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo” (Corte Cost. 403/07, Cassazione n. 967/04) e, anzi, “devono essere interpretate in senso restrittivo” (Cassazione n. 26560/14), “dovendo limitarsene
l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato”
(Cassazione n. 6130/11).
La disposizione dell'art. 8, laddove opera riferimento alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 696 bis cpc entro il termine perentorio di sei mesi, va, pertanto, interpretata nel senso che a decorrere da tale momento la domanda diviene
6 procedibile, senza che eventuali proroghe o protrazione delle operazioni peritali, oltre il termine perentorio di sei mesi, possano limitare la facoltà della parte di agire nel merito.
Non è, poi, casuale che il testo normativo preveda, nel medesimo inciso, la procedibilità della domanda e la salvezza (più correttamente retroazione, non esistendo ancora una domanda) degli effetti a seguito della sua introduzione entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del più volte menzionato termine perentorio.
In conclusione, non vi è alcuna diversa interpretazione possibile, a meno di sovvertire i principi generali dell'ordinamento giuridico, se non quella che consente alla parte, la quale ha optato per l'esperimento del procedimento ex art. 696 bis cpc, di scegliere se attenderne la conclusione oppure, decorso il termine di sei mesi non prorogabile o procrastinabile, di introdurre la domanda di merito, con l'unico effetto ricollegabile alla tardiva introduzione della perdita della retroazione degli effetti della domanda al tempo del deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc, ove non già previsti dalla legge.
Il motivo, va, dunque, respinto.
Con secondo motivo di gravame la difesa appellante lamenta il rigetto da parte del primo giudice delle eccezioni sollevate all'acquisizione della consulenza tecnica preventiva, svolta in sede di ricorso ex art. 696 bis cpc, lamentando che l'originaria ricorrente non avrebbe ritualmente chiesto l'acquisizione ai sensi del comma V del medesimo articolo e dell'art. 698, commi II e III.
L'appellante argomenta anche che il mancato rispetto del termine di sei mesi previsto per il deposito della relazione di consulenza la renderebbe non ammissibile e, comunque, non utilizzabile nel processo di merito.
Inoltre, il procedimento ex art. 696 bis cpc si sarebbe svolto irritualmente poiché i ctu non avrebbero proceduto al tentativo di conciliazione, con conseguente nullità della consulenza.
In ogni caso, l'appellante sollecita la rinnovazione delle operazioni peritali poiché i consulenti non avrebbero chiarito in quali errori sarebbe incorso il medico, non evincendosi dalla consulenza alcuna condotta omissiva o commissiva produttiva del
7 danno lamentato. Inoltre, i ctu non avrebbero tenuto conto della condotta eventualmente colposa tenuta dalla paziente e del nesso causale tra questa e il danno prodottosi.
Con comparsa conclusionale, l'appellante solleva un profilo di violazione del principio di terzietà e imparzialità del consulente d'ufficio in ragione della circostanza, emersa successivamente alla nomina degli ausiliari, che parte ricorrente avrebbe nominato CTP la Dott.ssa dirigente medico in condizioni Persona_1 di superiorità gerarchica rispetto al Dott. . Persona_2
Con riguardo a tale ultimo profilo, sollevato per la prima volta dopo il deposito della bozza e persino dopo che la difesa di aveva proposto istanza di Parte_2 ricusazione dell'altro componente il Collegio, Dr. , il quale sarebbe stato Per_3 legato alla Dott.ssa da lunga amicizia, i ctu nella relazione consulenza Per_4 hanno riferito che “la valutazione del caso non è stata influenzata da alcun aspetto di parzialità verso un parte processuale, ma rappresenta il parere congiunto espresso in scienza e coscienza dal Collegio nominato dal Giudice”.
L'appellante non solo non ha presentato rituale istanza di ricusazione del componente il Collegio ma non ha, peraltro, neanche fornito alcuna prova dell'esistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica del Dott. , Persona_2 anch'egli Dirigente Medico, rispetto al CTP e per quanto potesse rilevare, Per_1 non potendosi, dunque, ritenere che vi sia stata violazione del principio di imparzialità o del diritto di difesa.
Quanto alle altre doglianze, si osserva, in primo luogo, che la relazione di ctu è stata prodotta dalla difesa di parte resistente, con ricorso ex art. 702 bis cpc, unitamente con il ricorso ex art. 696 bis cpc, la comparsa di costituzione di controparte e la documentazione clinica già prodotta in sede di atp. Gli atti e i documenti non sono stati oggetto di contestazione, in termini di non corrispondenza agli atti del procedimento di accertamento preventivo;
dunque, essa era ed è pienamente utilizzabile senza necessità di formale acquisizione del fascicolo processuale del precedente procedimento.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità della consulenza, per mancato rispetto del termine di sei mesi per il deposito, si è già chiarito che la perentorietà del termine va
8 interpretata in stretto collegamento con la procedibilità dell'azione; peraltro, la norma più volte richiamata non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto del termine di sei mesi e ritenere inutilizzabile l'attività di raccolta della prova ritualmente svoltasi ante causam confligge gravemente, come già chiarito, con il principio di economia processuale e il fine acceleratorio della procedura.
Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione non è causa di nullità dell'esito tecnico dell'accertamento, tentativo di conciliazione che, peraltro, nel caso di specie, è stato effettuato dal Tribunale, il quale con ordinanza del 10 febbraio 2022, ha formulato proposta conciliativa.
Infine, anche la censura afferente all'incompletezza della ctu, con istanza di rinnovazione delle operazioni peritali, non può trovare accoglimento.
Il Collegio peritale, dopo aver descritto dettagliatamente finalità ed esecuzione dell'intervento di mastopessi additiva, di non particolare difficoltà tecnica, al quale venne sottoposta nonché le sue possibili complicanze, ha chiarito che CP
l'intervento del 10 maggio 2010 fu complicato dalla necessità di ricorrere a revisione cicatriziale a distanza di circa due mesi, il 7 luglio 2010.
Gli ausiliari hanno dato atto che nella documentazione relativa al secondo intervento “non risulta annotato alcun elemento tecnico che possa consentire di spiegare la necessità di ricorrere ad una revisione delle ferite chirurgiche, integrata anche da ulteriore disepitelizzazione nella pregressa sede chirurgica, a distanza di così breve tempo dal primitivo atto operatorio (prima che fosse trascorso quel necessario periodo di assestamento cicatriziale e dei tessuti), nel senso che non sussistono elementi per poter ritenere che l'intervento di revisione dipese dall'insorgenza di una complicanza (quali ematomi, sieromi e/o infezioni) piuttosto che da errori di condotta tecnica che imposero una revisione chirurgica locale”.
Precisavano, altresì, i ctu che “i rilievi fotografici allegati relativi alla fase successiva al primitivo intervento di mastopessi ed antecedente a quello secondario di revisione, illustrano una condizione anatomica e morfologica locale insoddisfacente per persistenza di una ptosi mammaria che, tenuto conto dell'assai breve lasso di tempo intercorso tra i due interventi, non può essere ascritto ad una recidiva e/o all'intervento di complicanze imprevedibili ed imprevenibili, per
9 l'assenza di dati documentali che possano porsi a suffragio di tale ipotesi” (pag. 8 relazione).
Con riguardo anche al primo intervento, i ctu così si esprimevano: “ … se da un lato può dirsi che l'indicazione chirurgica fu corretta, in quanto la tecnica adottata era quella più congrua per emendare il difetto presentato dalla SI.ra , CP
d'altro canto non può affermarsi che esso fu programmato ed eseguito in maniera ottimale al fine di correggere nella migliore maniera possibile la condizione di ptosi che andava affrontata, atteso che la stessa assai sintetica descrizione dell'intervento non consente di ricavare ulteriori informazioni circa le esigenze tecniche ed anatomiche che l'operatore si trovò ad affrontare, nonché circa le stesse modalità con cui l'intervento fu eseguito, a partire dal tempo chirurgico di rimodellamento ghiandolare che non è riportato nella descrizione dell'atto operatorio” (pag. 9).
Infine, in risposta alle osservazioni critiche del ctp del sanitario, il Collegio peritale ha chiarito che “1) essi non tengono conto della necessità di ricorrere ad una revisione delle cicatrici dopo neanche due mesi, il che non può essere ascritto ad una recidiva (alla luce dell'assai esiguo intervallo temporale intercorso tra i due eventi e la condizione clinica di acuzie in cui ancora versava la p. che non consentiva neanche di porre diagnosi di recidiva) e/o all'intervento di complicanze imprevedibili ed imprevenibili, considerata, altresì, l'assenza di dati documentali che possano porsi a suffragio di tale ipotesi (essi fanno riferimento a generiche possibili complicanze mai documentate nel caso di specie);
2) nel corso dell'intervento di revisione si procedette a disepitelizzazione delle cicatrici del pregresso intervento sino agli strati profondi che denota l'opportunità di procedere a correzione di quanto precedentemente operato” (pag. 12 relazione).
Le argomentazioni spese dalla difesa appellante non tengo compiutamente conto della valutazione dei ctu, i quali hanno anche puntualmente risposto alle osservazioni critiche;
valutazione dalla quale emergono, per un aspetto, elementi di non perfetta esecuzione di un intervento certamente routinario nonché la necessità di correzione del precedente intervento (sino agli stati profondi) mentre, sotto altro profilo, una grave carenza di informazioni nelle cartelle cliniche, carenza che, per costante orientamento giurisprudenziale, ridonda in danno del sanitario e della struttura, sui quali incombe l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inesatto adempimento sia dipeso da cause non imputabili.
10 Il motivo va, pertanto, respinto.
Con terzo e ultimo motivo di censura l'appellante si duole di non essere stata ammessa a provare, con i mezzi istruttori richiesti, la condotta, quantomeno parzialmente, colposa della paziente consistita nella noncuranza del rispetto delle prescrizioni post-operatorie, giacché il Tribunale non ha, come richiesto, disposto il mutamento del rito. Inoltre, il primo giudice non avrebbe correttamente valutato il consenso informato in atti, sottoscritto dalla paziente, nel quale era chiaramente indicata la possibile necessità di una revisione chirurgica, invocando, in via subordinata, una riduzione del quantum in ragione della colpa o concorso di colpa della danneggiata .
Con riguardo ai mezzi istruttori dei quali l'appellante chiede l'ammissione nel presente grado di appello - prova per testi sulle circostanze di cui alle lettere da a) a l) ed n) - va rilevato che essi non sono stati ritualmente articolati nel precedente grado di giudizio, essendosi la resistente limitata a chiedere il mutamento del rito e la concessione dei termini ex art. 183 cpc, tanto sia con comparsa di costituzione che con note di trattazione scritta del 29 ottobre 2022, istanza questa, di mutamento del rito e concessione dei termini ex art. 183 cpc che non risulta, peraltro, reiterata all'udienza di trattazione del 10 febbraio 2022.
L'istanza istruttoria, formulata per la prima volta in grado di appello, a prescindere dalla rilevanza delle circostanze capitolate le quali appaiono tutte documentalmente già comprovate o comprovabili, a eccezione di quella sub k), connotata da genericità e priva riferimenti cronologici, non è, in ogni caso ammissibile.
Sebbene l'articolo 702 bis cpc, non sancisca alcuna preclusione istruttoria, non può predicarsi la tesi che le parti siano libere di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l'intero corso del procedimento. Sul punto la Cassazione ha, con costante orientamento, individuato nella pronuncia dell'ordinanza ex art. 702 ter, III comma, cpc la barriera che preclude alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie (Cass. 25547/2015, Cass. 46/2021).
Nel caso di specie, come osservato, la difesa di non ha indicato mezzi di Parte_1 prova con comparsa di costituzione, non ponendo, in tal modo, il Tribunale in condizioni di valutare la necessità di disporre la conversione del rito, e non ha
11 neanche reiterato alla prima udienza di trattazione l'istanza, dovendo, pertanto, ritenersi inammissibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 cpc, le richieste istruttorie formulate per la prima volta in grado di appello (Cass. 2044/2024).
Irrilevante è, nel caso concreto, l'intervenuta sottoscrizione del consenso informato, giacché la revisione chirurgica, come ben chiarito dai consulenti tecnici d'ufficio, è stata effettuata senza che ve ne fosse una ragione tecnica (ematomi, sieromi e/o infezioni, dei quali non vi è traccia nella documentazione clinica anche ove si volesse ritenerli collegabili a una non corretta osservanza delle prescrizioni post-operatorie da parte della paziente), dovendo attribuirsi, per tale ragione, il non perfetto risultato a fatto colposo del medico.
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., tenuto conto del valore della lite, € 10.000,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.2001,00 a € 26.000,00, determinandole in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Salvatore Taglioni, dichiaratosi antistatario.
Nulla va disposto per le spese con riguardo alla posizione di rimasta CP_2 contumace e nei cui confronti non sono state svolte domande.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ai sensi dell'art 702 ter cpc del Tribunale di AP resa nel giudizio rg 3452/2021 e comunicata il 9 novembre 2022, proposto da nei confronti di Parte_1
, così dispone: CP
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di liquidate in € € 2.906,00, oltre al 15% per CP
12 rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore del difensore, Avv. Salvatore Taglioni, dichiaratosi antistatario;
nulla per le spese quanto a CP_2
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, Testo
Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in AP, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
13