Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3092/2018
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 3092/2018, pendente tra
Parte_1
e
Parte_2
e nei confronti di
Controparte_1
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza odierna, venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011
n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di
Giudice monocratico, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3092 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2018
TRA
, elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1
CASTELNUOVO 35 90100 PALERMO presso lo studio dell'avv.
GATTUCCIO ALBERTO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA POLA N.5 Parte_2
TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. PACE CARMELO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO
E in persona Controparte_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante in carica, geom.
elettivamente domiciliato in Termini Imerese alla Controparte_3 via Garibaldi n. 33 presso lo studio degli avvocati Giuseppe Lanza e
Domenico Lanza, che la rappresentano e difendono per mandato in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Appalto.
2 Conclusioni delle parti: All'udienza del 06.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti discutevano la causa, concludendo come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato il
25.09.201, ha chiesto la condanna dell'Ing. Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori Pt_2 edili effettuati fra il gennaio ed il maggio 2007 nell'immobile dell'edificio per civile abitazione di sua proprietà, sito in Termini
Imerese, Contrada San Girolamo, identificato al NCEU al Foglio 17, part. 1571, di cui il ricorrente è proprietario, consistenti nel
“riproporsi del quadro fessurativo” preesistente. Il ricorrente ha allegato che i vizi riscontrati nell'edificio derivano da un errore progettuale commesso dal convenuto , nella qualità di direttore Pt_2 dei lavori e progettista dell'opera, essendo tali lavori, eseguiti sulla scorta del progetto avente ad oggetto il consolidamento strutturale dell'edificio, redatto nel 2005 dal convenuto.
In particolare, ha chiesto la condanna del convenuto al Pt_1 pagamento di € 205.205,22 ovvero altra somma determinata dal
Tribunale, per i danni patiti.
In particolare, il ricorrente ha narrato in punto di fatto che:
-nel gennaio 2005, l'attore incaricava l'ing. di redigere un Pt_2 progetto avente ad oggetto il consolidamento strutturale dell'edificio per civile abitazione di sua proprietà, sito in Termini Imerese, Contrada San
Girolamo, identificato al NCEU al Foglio 17, part. 1571.
-A tal fine, l'ing. d'intesa con il dr. effettuava una Pt_2 Pt_1 ricognizione dei luoghi e rilevava un notevole quadro fessurativo dell'immobile, ritenendo necessaria una specifica indagine geologica al fine di valutare le caratteristiche del sottosuolo e le possibili interazioni con la struttura del fabbricato e con le lesioni rilevate in sede di sopralluogo;
-Tale indagine veniva affidata al dr. che, nell'aprile Persona_1
2005, redigeva una Relazione Geologico Tecnica (doc. all. 1 al ricorso), utilizzata dallo stesso ing. per redigere il relativo Pt_2
3 progetto di consolidamento strutturale, depositato presso il Genio
Civile in data 6 ottobre 2006, con nota al protocollo del Comune del
6 ottobre 2006 (doc. all. 2 – 2.1. - 2.2. - 2.3: Nota prot. 19462 del
6/10/2006, Progetto di consolidamento con relativo computo metrico estimativo);
-nell'ottobre 2006, il dr. otteneva la prescritta Pt_1 autorizzazione comunale alla realizzazione dei lavori (doc. all. 3).
-in esito alla stessa, il l'attore stipulava apposito contratto di appalto con la
[...]
(doc. all. 4), nel quale la Direzione dei Lavori Controparte_1 veniva assunta dallo stesso ing. , che provvedeva a comunicarla Pt_2 al Comune in data 4 gennaio 2007 (doc. all. 5);
-il costo complessivo sostenuto dal dr. GI per i predetti lavori - che avevano inizio l'8 gennaio 2007 e terminavano il successivo 22 maggio 2007 - ammontava ad €. 59.922,49 (doc. all. 6 – 7 - 8);
-nel 2014, l'edificio tornava a presentare - nelle murature portanti del prospetto principale e retrostante, nonché, negli ambienti interni - le medesime lesioni riscontrate prima della esecuzione dei lavori, progettati e diretti dall'ing. ; Pt_2
-a fronte dell'insorgenza del fenomeno, l'attore depositava un ricorso per l'accertamento tecnico preventivo presso questo
Tribunale, n. 3535/2014 R.G. (doc. all. 12), nell'ambito del quale veniva nominato Ctu l'Ing. , incaricato di Persona_2 rispondere ai quesiti meglio specificati nell'ordinanza del
09/03/2015 del Presidente dott. Giuseppe Rizzo.
-A seguito dell'espletamento della consulenza tecnica disposta da questo Tribunale ex art. 696 c.p.c., conclusasi con il deposito in data
16 ottobre 2017, della Relazione definitiva (doc. all. 12bis – 12ter -
Relazione provvisoria inviata alle parti del 30/9/2017 e relativi allegati [lett. a),b),c)] e successiva Relazione integrativa definitiva di risposta alle osservazioni delle parti del 16/10/2017, allegate al ricorso), veniva istaurato l'odierno giudizio con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c..
Ritualmente evocato in giudizio, si è costituito , il Parte_2 quale ha preliminarmente eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto azionato dall'attore e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle
4 domande avversarie, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di a quale ditta appaltatrice, Controparte_1 esecutrice dei lavori progettati dal convenuto.
Costituitasi in giudizio la terza chiamata la ditta ha CP_1 contestato la domanda proposta nei propri confronti, assumendo la responsabilità esclusiva del progettista e chiedendone il rigetto.
Mutato il rito e sostituito il giudicante, istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica, precisate le conclusioni all'udienza del
03/07/2023, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con successiva ordinanza di rimessione sul ruolo sono state rinnovate le operazioni peritali ed, all'esito, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con concessione di un termine alle parti per note conclusive fino a dieci giorni prima della calendata udienza.
2. Merito della lite.
Ciò posto, è opportuno premettere, in punto di diritto, che in materia di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando l'opera presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni, costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nella medesima disposizione. Tale vincolo di responsabilità solidale trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr., ad es., Cass. n. 8996/2022 e n.29218/2017).
Secondo la giurisprudenza l'art. 1669 c.c., costituisce norma speciale rispetto all' art. 2043 c.c., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente,
5 dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., compresa la colpa del costruttore [C. 26.9.2023, n. 27385,
GCM 2023; C. 3.2.2014, n. 2284; C. 23.7.2013, n. 17874; C.
4.10.2011, n. 20307].
L'art. 1669 c.c. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo [C. 7.11.2023, n. 30972; C. 23.6.2023, n. 18061; C. s.u.
27.3.2017, n. 7756; C. 4.6.2018, n. 14290; C. 4.11.2015, n. 22553.
Si ritengono gravi difetti tutte le alterazioni che, pur non incidendo sulla stabilità dell'edificio, ne compromettono in modo grave la funzione menomandone il normale godimento o impedendo che l'opera serva il fine cui è destinata;
non è quindi indispensabile che si producano movimenti delle strutture essenziali dell'immobile o fenomeni tali da influire sulla sua durata e solidità [C. 17.11.2017, n.
27315; C. 14.1.2016, n. 456; C. 9.9.2013, n. 20644; C. 3.1.2013, n.
84; C. 7.3.2011, n. 5388; C. 15.9.2009, n. 19868; C. 4.11.2005, n.
21351; C. 1.8.2003, n. 11740 ; C. 30.5.2003, n. 8811 ; C. 22.2.1999,
n. 1468 ; C. 19.1.1999, n. 456 ; C. 2.3.1998, n. 2260 ; C. 6.2.1998, n.
1203 ; C. 10.4.1996, n. 5 ; C. 27.12.1995, n. 13106 ; C. 2.2.1995, n.
1256 ; C. 30.1.1995, n. 1081 ; C. 10.1.1995, n. 245 ; C. 11.12.1992,
n. 13112 ; C. 29.7.1992, n. 9081 ; C. 26.6.1992, n. 7924 ; C. App.
Milano 9.2.2018].
La responsabilità di cui al presente articolo viene considerata dalla giurisprudenza come extracontrattuale ed include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate purché utili a che l'opera
6 possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione [C.
21.9.2016, n. 18522; 4.3.2016, n. 4319].
L'art. 1669 c.c. si applica a tutti i soggetti che hanno cagionato l'evento dannoso con propria gestione diretta e sotto la propria responsabilità,
a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità: di conseguenza, qualora l'evento dannoso sia stato cagionato dall'appaltatore e dal progettista con le rispettive azioni e omissioni, costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche, essi si rendono responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono a detto titolo del danno cagionato [C.
7.12.2022, n. 35931; C. 5.10.2022, n. 28947; C. 20.7.2021, n. 20704;
C. 4.10.2011, n. 20307. Cfr. anche C. 10.9.2002, n. 13158 ; nonché
C. 30.5.2003, n. 8811 ].
Secondo la Suprema Corte (sent. del 21.5.2012, n. 8016), il progettista
è responsabile con l'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni - costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. -, autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista, il direttore dei lavori o gli altri terzi cui siano imputabili le azioni od omissioni che abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all' art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
L'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, con conseguente responsabilità in caso di difetto di costruzione per mancanza dell'ordinaria diligenza, eventualmente in solido con il committente che abbia fornito il progetto o con il progettista ove anche la progettazione sia stata inadeguata, potendo andare esente da responsabilità, che si presume ai sensi dell'art. 1669 c.c., solamente ove le condizioni geologiche non risultino
7 in concreto accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure “normali” avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata [C. 12.6.2018, 15321; T. Piacenza
23.2.2010, n. 108]; di norma, però, dipendendo l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dall'adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le fondazioni, la cosiddetta “sorpresa geologica” non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata [C.
18.2.2008, n. 3932; T. Novara 29.11.2010, n. 1115].
Tanto premesso in diritto, va subito affermata l'applicabilità all'odierna fattispecie della previsione di cui all'art. 1669 c.c. giacché i difetti lamentati dal ricorrente incidono tutti sulla normale utilizzazione dell'immobile, così da iscriversi la responsabilità contestata sia progettista/direttore dei Lavori Ing. che all'appaltatore Pt_2 [...] nell'ambito dell'art. 1669 c.c.. Controparte_1
A questo punto, vanno preliminarmente affrontate le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate da parte convenuta.
Il termine annuale di decadenza per la denunzia dei vizi di cui al presente articolo decorre dal momento in cui il denunziante abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza, seria e obiettiva, non soltanto delle gravità dei difetti della costruzione, ma anche dell'incidenza di essa sulla statica e sulla possibilità di lunga durata e del collegamento causale dei dissesti all'attività di esecuzione dell'opera non essendo sufficienti, di regola, per il decorso del termine suddetto, manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti o la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese [C. 18.10.2023,
n. 28958; C. 6.12.2022, n. 35781; C. 16.1.2020, n. 777 ; C.
31.1.2018, n. 2436; C. 31.1.2011, n. 2169; C. 1.2.2008, n. 2460; C.
13.1.2005, n. 567; C. 22.8.2003, n. 12386 ; C. 1.8.2003, n. 11740 ;
C. 14.11.2002, n. 16008 ; (7), 390; Controparte_4
AG (2), 715].
Risulta, intanto, pacifico oltre che risultante per tabulas la insorgenza delle lesioni sull'immobile oggetto del giudizio risalgono all'anno 2014, come risulta dal sopralluogo, effettuato alla presenza del convenuto e
8 della impresa appaltatrice, in data 30 ottobre 2014, a distanza di 7 anni dalla conclusione dei lavori (conclusi nel maggio 2007),
A fronte di tale constatazione, risulta agli atti la prima formale denuncia dei vizi con lettera raccomandata del 17.11.2014 (v. doc. 9 allegato al ricorso), dunque entro l'anno dalla scoperta.
Tuttavia, intervenuto prima del giudizio di merito un procedimento per
A.T.P., si ritiene che solo con il deposito della relazione del consulente nominato in sede di quel procedimento chi agisce abbia acquisito la conoscenza non solo dell'esistenza dei difetti, ma pure delle loro specifiche cause, sicché è al momento di detto deposito (16.10.2017) che va fatta risalire la scoperta dei difetti dell'opera ed il decorso del termine annuale per la denuncia ai fini della decadenza, cui risulta collegato, sotto il profilo cronologico, quello successivo di prescrizione, anch'esso annuale per l'esercizio dell'azione di responsabilità.
L'identificazione degli elementi conoscitivi, necessari e sufficienti onde possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l'attività espletata, sicché, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersi conseguita solo all'atto dell'acquisizione d'idonei accertamenti tecnici (cfr. Corte di Appello
Bari Sentenza n. 1435/2021 pubbl. il 21.7.2021, nello stesso senso
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16.1.2020).
Indi, a fronte del deposito della relazione finale in data 16.10.2017, con nota raccomandata a.r. del 15 dicembre 2017 il dr. , Pt_1 facendo rinvio per relationem alla consulenza depositata in sede di atp, chiedeva di conoscere gli intendimenti del professionista circa i vizi rilevati (doc. 13 allegato al ricorso). Successivamente, il dr. con Pt_1
PEC del 12 giugno 2018, inviava ulteriore diffida, riportando pedissequa descrizione dei vizi riscontrati alla luce della ctu espletata in fase di atp (doc.14 allegato al ricorso).
Si dà il caso, dunque, che i vizi siano stati ampiamente denunciati dal ricorrente entro l'anno dalla scoperta effettiva (16.10.2017) nonché riconosciuti dallo stesso professionista.
9 Quanto all'eccepita prescrizione, secondo la Suprema Corte sentenza del 18.5.2023, n. 13707, ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi;
quest'ultima, a sua volta, a pena di decadenza, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi (sul tema del perfezionamento della scoperta dei vizi e sull'individuazione del momento di decorrenza del termine, cfr. supra, V, 2).
Ecco che l'eccezione di prescrizione dell'azione non può trovare accoglimento, perché la risulta ex actis la proposizione del ricorso ex art. 702 bis in data 25.9.2018, dunque a distanza di meno di un anno dalla denuncia.
Orbene, la decisione della causa nel senso appena indicato si fonda essenzialmente sulle risultanze degli accertamenti tecnici svolti nel presente giudizio, anche a seguito della rinnovazione delle operazioni peritali, oltre che nel precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo (n. 3535/2014 R.G.A.C.)
Il ctu nominato dal Giudice a seguito della rinnovazione delle indagini Per_ peritali, Ing. in ordine alle cause che hanno dato luogo al riproporsi del quadro fessurativo nell'immobile di parte attrice, ha così concluso: “Dalla trattazione svolta al Par. 4.2, cui espressamente di rinvia per approfondimenti, è emerso che il riproporsi sia all'interno che all'esterno dell'edificio di proprietà del ricorrente, sito in Termini
Imerese, Contrada S. Girolamo (al C.F. al foglio 17 part. 1571), del quadro fessurativo, in parte costituito da fessurazioni di tipo capillare millimetriche ed in parte da lesioni di tipo passante, è riconducibile a cedimenti differenziali del terreno di imposta delle fondazioni legato variazioni del suo contenuto” (vds. pag. 66 rel ctu. dep. 13.11.2024).
Di seguito l'ausiliario, in risposta ai Quesiti n. 3 e n. 4 ha così riferito
“fa presente - alla luce della riproposizione del quadro dopo circa sette anni (nel 2014) dall'ultimazione dei lavori (Maggio 2007) – che, ragionevolmente e ovviamente con il senno di poi, sarebbe stato più
10 opportuno e/o maggiormente cautelativo e, quindi, in questo senso probabilmente più rispondente ai parametri di diligenza, perizia e prudenza, il ricorso ab origine (dapprima in sede di progettazione e, successivamente nella fase esecutiva posta in essere sotto la direzione dei lavori del progettista, Ing. ), ad un consolidamento del CP_5 terreno di fondazione con l'utilizzo, ad esempio, di resine espandenti o, alternativamente, seppur con maggiori costi, ad una fondazione di tipo profondo/indiretto (ad esempio ricorrendo a travi/platee su micropali) piuttosto che adottare una fondazione di tipo diretto rivelatasi, in concreto, inefficace a contrastare i cedimenti che hanno interessato il terreno di fondazione (che è soggetto a contrazione nella fase di essiccazione). Sistema fondale rivelatosi inefficace a contrastare i cedimenti che hanno interessato il terreno di fondazione (che è soggetto a contrazione nella fase di essiccazione) perché i cedimenti, ragionevolmente, dopo i primi sette anni dall'attuazione dell'intervento sono stati di entità maggiore rispetto a quelli ipotizzati in fase di Per_ progetto.” (cfr. pag. 45-46 rel. ctu. Ing. dep. il 13.11.2024). Per_ Il CTU Ing. si è espresso – coerentemente rispetto a quanto rilevato in sede di ATP dall'ing. – in ordine alla inefficacia ed Per_2 inadeguatezza delle soluzioni tecniche adottate in fase di progettazione ed esecuzione da parte dell'Ing. Pt_2
In sede di chiarimenti il CTU ha più esplicitamente affermato che “tutti gli accertamenti peritali fin qui disposti (incluso il presente) sono stati eseguiti in un tempo (ampiamente successivo all'ultimazione dei lavori) in cui vi è sostanziale certezza del fatto che l'intervento, così come illo tempore progettato dall'ing. non è risultato risolutivo (i Pt_2 cedimenti si sono riproposti dopo circa 7 anni dall'ultimazione dei lavori) ai fini di un efficace contrasto dei cedimenti che hanno interessato il terreno di fondazione del fabbricato dell'attore con i conseguenti effetti sulle murature. E' questa certezza che, valutata ex post e, quindi, “con il senno di poi”, porta ad un incontestabile approccio critico della soluzione a suo tempo prospettata ed adottata dal progettista e rende imprescindibile un intervento in fondazione integrativo (con l'ausilio di resine espansive o con micropali sull'intera struttura).” (cfr. pag. 22 rel integrativa di risposta alle osservazioni dep. il 13.11.2024).
11 Il C.T.U., infatti, ha chiarito che la ricomparsa del quadro fessurativo sull'edificio è da imputare alla mancata previsione in sede progettuale di adeguate opere di consolidamento, pur nella difficoltà della previsione [“… il convenuto, ing , si è oggettivamente trovato CP_5 ad affrontare un complesso problema di interazione terreno – struttura
(per la difficoltà di prevedere con esattezza ed al trascorrere del tempo il comportamento di un terreno soggetto a processi di essiccamento e di saturazione che possono dar luogo a variazioni di volume nel terreno e cedimenti di entità, a volte, imprevedibili che, pertanto, possono sfuggire anche ad una modellizzazione, a calcoli ed a previsioni oculate) che non permetteva al progettista di prevedere con estrema certezza sia l'entità dei cedimenti del terreno di fondazione sia l'entità degli sforzi di taglio che in un periodo pluriennale si sarebbero potuti generare sulla struttura muraria portante” (cfr. pag. 46 rel ctu Ing. Per_
dep il 13.11.2014)]
Tali conclusioni risultano supportate dai necessari rilievi di competenza e sono condivise da questo giudice.
Peraltro, lo stesso ctu Ing. , in sede di atp, ha aggiunto che Per_2
“L'errato presupposto in ordine alla tipologia e compagine della muratura che si rileva dal progetto redatto dall'ing , ha generato, Per_4
a giudizio dello scrivente, diverse carenze sia nell'attività di progettazione degli interventi in fondazione che in quella degli interventi in elevazione. Nel prosieguo si riportano alcune considerazioni specifiche del sottoscritto c.t.u.” (cfr. pag. 183 rel ctu atp).
Alla luce degli approfonditi accertamenti peritali condotti, l'attore ha assolto l'onere probatorio da cui era gravato, avendo dimostrato la sussistenza dell'evento dannoso consistente nella compromissione del normale godimento dell'immobile, in conseguenza dei gravi difetti dello stesso, per colpa dell'errore di progettazione del convenuto l'ing.
nella duplice qualità di progettista e direttore dei lavori. Pt_2
Le predette circostanze risultano in modo inequivoco dalle risultanze delle consulenze, di natura percipiente, svolte sia nel procedimento per accertamento tecnico preventivo che nel presente giudizio, all'esito della rinnovazione delle indagini.
12 Per_
In particolare, la relazione di consulenza dell'ing. tenuto conto della natura percipiente dell'accertamento, della chiarezza e della condivisibilità delle motivazioni esposte, oltre che dell'accuratezza dell'indagine condotta in modo approfondito dal C.T.U., appare dirimente nel senso di ritenere accertati i vizi dedotti.
Quanto all'asserita responsabilità della ditta appaltatrice, va anzitutto chiarito che, come affermato dalla Suprema Corte “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 29251 del
13/11/2024).
In applicazione di tale principio di diritto, pur in assenza di espressa istanza da parte dell'attore, la domanda originaria è da intendersi automaticamente estesa nei riguardi della ditta appaltatrice.
Venendo al merito, secondo la giurisprudenza, una volta dimostrata da parte del committente la rovina o il grave difetto, è onere dell'appaltatore, per andare esente da responsabilità, dimostrare di avere segnalato tempestivamente eventuali errori del progetto o delle istruzioni impartitegli e di avere agito quale nudus minister del committente che abbia insistito nel far eseguire i lavori [C. 5.6.2023, n.
15661; C. 15.12.2022, n. 36781; C. 27.5.2011, n. 11815; C.
2.12.2008, n. 28605; C. 31.5.2006, n. 12995; C. 29.1.2002, n. 1154
; C. 4.6.1999, n. 5455].
Inoltre, più recentemente la S.C. ha affermato che: “L'appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi e inidoneità del suolo anche ove gli stessi siano ascrivibili all'imperfetta o erronea progettazione fornitagli dal committente, atteso che l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo rientra tra i compiti dell'appaltatore che deve estendere il suo controllo anche alla rispondenza del progetto
13 alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni, in quanto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera dipende dall'adeguatezza dell'uno alle altre” (Cass. Sentenza n. 29251 del
13/11/2024).
Nel caso di specie, essendo stata dimostrata da parte del committente il grave difetto dell'opera, sarebbe stato onere dell'appaltatore, per andare esente da responsabilità, dimostrare di avere segnalato tempestivamente eventuali errori del progetto o delle istruzioni impartitegli e di avere agito quale nudus minister del committente che abbia insistito nel far eseguire i lavori.
Tale dimostrazione non è stata allegata, prima ancora che provata, dalla ditta appaltatrice, la quale non ha neppure formulato richieste istruttorie sul punto, limitandosi ad assumere l'esclusiva responsabilità del progettista.
Alla luce di quanto esposto, le istanze risarcitorie formulate nei riguardi sia del progettista che direttore dei lavori nonché della ditta Pt_2 appaltatrice vanno accolte, nei termini appresso Controparte_1 specificati.
In relazione all'azione di responsabilità dell'appaltatore, la Suprema
Corte ha affermato che “la condanna al pagamento di quanto necessario per eliminare i vizi della costruzione comporta un'obbligazione risarcitoria in ogni caso finalizzata al ripristino dell'edificio e delle condizioni di stabilità dello stesso” (Cass. civ. n.
241/1985) e che, con l'esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c., “il committente può chiedere la condanna dell'appaltatore alternativamente al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, ovvero all'esecuzione diretta di tali opere, giacché l'art. 1669 cit. riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore, senza precisare le forme nelle quali il danno debba essere risarcito, ha inteso richiamare il principio generale secondo il quale, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 cod. civ., il risarcimento può essere disposto in forma specifica o, per essere venuto meno il rapporto fiduciario che legava il committente all'appaltatore, per equivalente pecuniario” (Cass. civ. n. 5103/1995).
Nel caso di specie ha domandato il risarcimento del danno per Pt_1 equivalente, commisurato alle spese necessarie per il ripristino
14 dell'edificio.
La quantificazione dei danni va effettuata con l'individuazione del costo delle opere necessarie alla eliminazione degli stessi, intervenendo sulle cause prossime, sui danni verificatisi e non su quelli eventuali, di cui non può neppure predicarsi la probabilità di verificazione.
Orbene, riguardo le opere necessarie per eliminare i vizi denunciati nell'atto di citazione, l'ausiliario del Giudice ha così affermato “Nel rinviare al Par. 4.4, punto 1 per l'esame di dettaglio di uno dei possibili interventi di consolidamento del terreno da attuare per l'eliminazione della causa dei riscontrati danni conseguenti a cedimenti differenziali del terreno di imposta dell'edificio, si fa presente che, facendo riferimento alla proposta 2024 CA 147 bis di Controparte_6 dell'11/07/2024, il relativo importo può essere indicato in € 22.500,00, oltre I.V.A. (inclusi costi per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza, monitoraggio laser continuo finalizzato al controllo della struttura ed alla verifica del consolidamento, garanzia contrattuale decennale sull'intervento di riparazione, polizza assicurativa postuma decennale), fatte salve ovviamente eventuali variazioni di spesa che potrebbero aversi in fase esecutiva (dilazione dei tempi esecutivi e conseguente incremento di spesa, intervento di consolidamento eventualmente esteso ad uno spessore maggiore di terreno, diversa scelta operativa del progettista e/o del D.L. che verrà incaricato dal Committente, etc.). Al Par. 4.1, punto 1 sono stati evidenziati i vantaggi connessi all'esecuzione di detto intervento, precisando che esso è immediatamente attuabile grazie alla presenza di una platea di fondazione. (cfr. pag. 68 rel ctu dep il 13.11.2024):
Il costo complessivo di tutte le opere necessarie per eliminare i vizi denunciati nell'atto di citazione è quantificato dal C.T.U., come da specifico computo metrico allegato alle controdeduzioni rispetto alle osservazioni dei CC.TT.PP., in € 22.500,00 + IVA, tenuto conto del a proposta 2024 CA 147 bis di dell'11/07/2024, Controparte_6 società specializzata nella iniezione di resine espandenti che agiscono in modo immediato e subito riscontrabile attraverso un sistema di monitoraggio laser, con la conseguenza che il costo complessivo dei lavori (pari al risarcimento del danno riconosciuto al GI) va computato in conformità.
15 Posto che gli importi attribuiti a titolo di risarcimento ex art. 1669 c.c. costituiscono espressione di debiti di valore (cfr. Cass. civ. n. 25015/2013,
n. 6682/2000, n. 13/1993, n. 3529/1983 e n. 6298/1980), su di essi, calcolati in valuta – al 13.11.2024 (giorno del deposito della relazione del
C.T.U. Ing. Sulli nel presente giudizio), occorre peraltro procedere ad una rivalutazione fino alla data odierna, con contestuale applicazione degli interessi secondo il meccanismo delineato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010). Deve peraltro rilevarsi che, per principio ormai consolidato in giurisprudenza, il riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni da fatto illecito non esige alcuna richiesta specifica della parte, potendo essere accordato anche d'ufficio, dal momento che tali voci costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e devono, quindi, ritenersi comprese nell'originario petitum della domanda risarcitoria ove non ne siano state espressamente escluse (cfr. Cass. civ. n. 10022/2003,
n. 14743/2000, n. 13358/1999, n. 12234/1998, n. 11190/1998 e n.
8259/1997).
Si perviene così ad € 22.949,13 per il ristoro dei danni subiti dal ricorrente . Parte_3
Sulle somme in questione – al cui pagamento vanno condannati, per i motivi esposti in precedenza, entrambi i convenuti in solido – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Va, infine, disattesa la richiesta del convenuto di detrazione Pt_2 dall'importo riconosciuto a titolo di risarcimento “dell' agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dal Dpr
917/86 e succ. mod. goduta dal ricorrente”, la quale prevede una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione, fino ad un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
La questione sollevata dal resistente consiste nell'accertare se le utilità fiscale che il ricorrente ha tratto dai lavori effettuati sull'immobile, conclusi del maggio 2007, debba costituire oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del risarcimento dovuto dai convenuti per le
16 responsabilità loro ascrivibili, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Tale compensazione sarebbe giustificata, se fosse riscontrabile il nesso causale tra il fatto dell'inadeguatezza del progetto (a seguito del quale l'immobile ha riportato il medesimo quadro fessurativo), e le predette utilità, costituite da agevolazioni fiscali.
Invero, l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosene quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale. (cfr. Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n.
16702 del 05/08/2020).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, la richiesta del resistente non può trovare accoglimento giacchè l'agevolazione fiscale goduta dal ricorrente sugli interventi di ristrutturazione edilizia è collegata causalmente non già al verificarsi del fatto illecito descritto, bensì alla mera esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull'immobile e completati nel maggio 2007.
3. Spese di lite.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere condannati al pagamento delle spese di lite sostenute da attore, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 e succ. modifiche, in conformità allo scaglione corrispondente al valore della causa (in applicazione del criterio del decisum) secondo i valori medi.
Le spese di ctu, così come liquidate in separati decreti, vanno interamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
17 1) condanna e la in solido fra loro, al Parte_2 Controparte_7 pagamento in favore dell'attore della somma di € Parte_3
22.949,13, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna e la in solido fra loro, al Parte_2 Controparte_7 pagamento delle spese di lite dell'attore liquidate in Parte_3 complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nell'ambito del presente giudizio e del procedimento di A.T.P. (n. 3535/2014 R.G.A.C.
Trib. Termini Imerese) definitivamente a carico dei convenuti
[...]
e la in solido fra loro. Pt_2 Controparte_7
Così deciso in Termini Imerese il 06/06/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011
n. 44
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