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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 937 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._3 mandato in atti, dall'avv. Paolo Parlato, presso il cui studio in Napoli, via Toledo n. 256, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Bruno Sellitti, presso il cui studio in Napoli al Centro Direzionale Isola E/3, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
1169/2021, pubblicata in data 5.2.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 12.6.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con atto di citazione notificato in data 21/22.12.2016, CP_1 premetteva, in fatto, di essere creditrice di della
[...] Parte_2 somma di € 11.869,20 in virtù di decreto ingiuntivo n. 7723 emesso
1 dal Tribunale di Napoli in data 26.11.2014, a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di gennaio 2013 a gennaio 2014 relativi all'immobile in Napoli alla P.zza Immacolata n.
26, scala A, piano 7, condotto in locazione da e di Parte_2 proprietà dell'attrice, per esserle pervenuto per successione della madre, (deceduta il 14.12.2012), in virtù di testamento Persona_1 pubblico per notar del 24.7.2008 e successiva Persona_2 accettazione di eredità per notar del 7.10.2013; di Persona_3 essere, altresì, creditrice nei confronti di a titolo di Parte_1 indennità di occupazione e risarcimento danni, per l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Napoli alla P.zza Immacolata n. 26, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 8,
p.lla 927, sub. 50, pervenuto in proprietà all'attrice sempre per successione testamentaria materna, alla stessa riconsegnato con verbale dell'1.4.2016, nelle more del procedimento di rilascio intrapreso con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 8.2.2016, concluso con ordinanza del 13.12.2016 di cessazione della materia del contendere e condanna della resistente alle spese Parte_1 processuali pari ad € 2.055,00 oltre accessori;
che con atto per notar di Barano d'Ischia del 6.7.2015 (Rep. 30609/13819), Persona_4 trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Napoli 1 in data
8.7.2015, e ciascuna per la rispettiva Parte_1 Parte_2 quota pari a ½ della piena proprietà, avevano donato a Parte_3
(rispettivamente figlio e nipote delle donanti) l'immobile in Napoli alla via Maddalena Postica n. 36, scala E, interno AB, piano T, meglio descritto nel rogito, e che l'indicato atto dispositivo era gravemente lesivo degli interessi patrimoniali dell'esponente, avendo le donanti agito al solo scopo di diminuire il proprio patrimonio immobiliare, sottraendo alla garanzia del credito la predetta proprietà, non avendo altri beni sui quali l'attrice avrebbe potuto ugualmente soddisfarsi.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_2
e al fine di sentir accertare e
[...] Parte_1 Parte_3 dichiarare la nullità del predetto atto di donazione per simulazione assoluta ovvero, in subordine, l'inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 2901 cc, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese di lite.
Radicato il contraddittorio, con comparsa del 7.4.2017, si costituivano in giudizio, con unica difesa, le parti convenute, contestando gli avversi assunti, deducendo, in particolare, l'anteriorità dell'atto dispositivo impugnato rispetto al credito vantato dall'attrice, neanche in fieri all'epoca della donazione, e da ritenersi contestato in quanto ancora sub iudice, con conseguente onere, a carico dell'istante, di provare la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle sue ragioni creditorie. Insistevano, quindi, per il
2 rigetto delle domande attoree per l'assoluta carenza dei presupposti in fatto e diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, istruita esclusivamente in via documentale, veniva definita con sentenza n. 1169/2021, pubblicata in data 5.2.2021, con cui il tribunale adito così statuiva: “- accoglie la domanda revocatoria, e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 cc, nei confronti della parte attrice, dell'atto per notar di Barano d'Ischia del Persona_4
06/07/2015 … con il quale e ciascuna per la Parte_1 Parte_2 rispettiva quota pari al 1/2 della piena proprietà, hanno donato a Pt_3
l'immobile cat. A/3, sita in Napoli, alla via Maddalena Postica 36, ….
[...]
; - rigetta nel resto;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso, oltre rimborso forfettario IVA
e CPA come per legge;
- dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente
Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata”.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava la domanda di accertamento della simulazione assoluta proposta in via principale dall'attrice “in quanto gli elementi addotti da quest'ultima - per quanto fortemente “indiziari” - sono privi della gravità, precisione e concordanza necessari ai fini del suo accoglimento”. Quanto, invece, all'azione revocatoria ordinaria, formulata in via gradata, il tribunale, distinte le pretese creditorie, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “la litigiosità del credito per cui si agisce in revocatoria non è ragione ostativa alla proponibilità della domanda”, e precisato che “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non in base al momento - eventualmente successivo - del suo accertamento giudiziale”, riconosceva l'anteriorità del credito litigioso de quo rispetto al compimento dell'atto dispositivo (avvenuto in data 6.07.2015)
“risalendo la genesi della spettanza creditoria al momento dell'inadempimento al pagamento del canone di locazione, da parte di
(e, segnatamente dal gennaio 2013) e, per quanto attiene a Parte_2
, a far data dall'acquisto di proprietà sull'immobile Parte_1 occupato sine titulo da parte dell'attrice (14.12.2012)”.
Su tale premessa, ravvisava la ricorrenza, nel caso di specie, sia del requisito della scientia damni “ove si consideri che, come innanzi evidenziato, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori
…. la prova relativa può essere data anche a mezzo di presunzioni. Nella specie, le convenute erano certamente consapevoli che con l'atto di donazione impugnato avrebbero reso meno agevole per la creditrice il soddisfacimento delle proprie ragioni, essendo del resto le stesse
3 perfettamente a conoscenza degli obblighi di pagamento gravanti su di loro”, sia dell'eventus damni arrecato dall'atto dispositivo, evidenziando che, con tale atto, e hanno Parte_2 Parte_1 sottratto alla garanzia patrimoniale generica dei creditori l'unico bene immobile di cui disponevano. Del resto, a fronte di tale specifica allegazione, alcuna prova contraria è stata offerta dai convenuti”, infine precisando che “venendo in rilievo un atto a titolo gratuito non è necessario indagare in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata il 5.2.2021, con atto di citazione notificato in data 23.2.2021, interponevano gravame Parte_1
e , lamentando: a) “Evidenza del
[...] Parte_2 Parte_3 mutamento inammissibile del credito preteso ai danni della sig.ra
– omessa motivazione sulla eccezione resa a seguito Parte_1 del mutamento della domanda”; b) “Nullità della sentenza – omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”; c) “Sulla individuazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo
– nullità della sentenza – omessa motivazione su altro punto rilevante ai fini della decisione”.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata ed in riforma della stessa, di voler così provvedere: “In via principale, dichiarare la nullità della Sentenza n. 1169/2021 del Tribunale di Napoli per integrale omessa motivazione su rilievi essenziali ai fini della decisione di cui ai punti B) e C) della parte assertiva e per l'effetto, riformare integralmente la predetta Sentenza rigettando la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla signora ai danni degli appellanti;
Sempre Controparte_1 in via principale, dichiarare errata e pertanto riformare integralmente la
Sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n. 1169/2021 del 5 febbraio 2021 per i motivi in fatto ed in diritto indicati al punto A) della parte assertiva”.
Vinte le spese del doppio grado.
Con comparsa del 23.6.2021, si costituiva in giudizio CP_1
concludendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello
[...] ex art. 348bis cpc e per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, e, comunque, per il suo rigetto in quanto destituito di ogni fondamento, con vittoria delle spese anche ex art. 96 c.p.c..
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e preso atto della rinunzia all'istanza di inibitoria formulata dall'appellante, la causa, all'udienza cartolare del 12.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
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4 In rito Premesso che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis
c.p.c. (cfr., in tema, Cass. 10422/2019), si osserva che l'impugnazione, tempestivamente proposta, pur risultando essenzialmente fondata sui rilievi già svolti in prime cure, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati individuati i punti della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, che, in definitiva, hanno rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello, nel contempo consentendo alla parte avversaria di predisporre un'adeguata difesa.
Nel merito Ai fini dell'esame dei motivi di gravame, risulta opportuno riassumere brevemente la vicenda che dava origine al presente giudizio.
A) come si è detto, è proprietaria esclusiva Controparte_1 dell'immobile in Napoli alla Piazza Immacolata 26, Scala A, piano 7, pervenutole per successione testamentaria della defunta madre
(deceduta il 14.12.2012), che, quando era in vita, Persona_1 concedeva in locazione detto immobile, ad uso abitativo, a Pt_2
con contratto sottoscritto in data 1.5.2007, debitamente
[...] registrato. Nel corso del rapporto, la conduttrice si rendeva morosa del pagamento dei canoni di locazione da gennaio 2013 a gennaio 2014 per un importo complessivo di € 11.869,20, la cui debenza permaneva nonostante il rilascio spontaneo dell'immobile avvenuto giusta verbale di riconsegna del 9.1.2014.
A tutela del credito (pari, alla data di rilascio dell'immobile, ad €
11.869,20), la odierna appellata, chiedeva ingiunzione di CP_1 pagamento nei confronti della debitrice, concessa con decreto ingiuntivo n. 7723/2014 del 26.11.2014 emesso dal tribunale di
Napoli, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del
2.11.2015, nell'ambito del successivo giudizio di opposizione, in pendenza del quale veniva incardinato il presente giudizio (cfr. doc. 6,
7 e 8 allegati con la citazione introduttiva in prime cure).
Il parallelo giudizio di opposizione, nelle more, veniva definito con sentenza n. 6614/2017 del 7.6.2017, con la quale il tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta da condannandola al Parte_2 pagamento delle spese processuali;
la decisione veniva confermata con sentenza n. 2083/2019 del 23.4.2019, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello della con condanna alle Pt_2 spese del grado.
5 B) quale erede testamentaria della madre Controparte_1 Per_1
, è altresì proprietaria esclusiva dell'immobile in Napoli alla
[...]
Piazza Immacolata 26 (fg. 8, p.lla 927, sub 50), occupato sine titulo da rilasciato in data 1.4.2016, a seguito di ricorso ex Parte_1 art. 700 c.p.c. proposto dall' definito, come si è detto, con CP_1 ordinanza del 13.12.2016 di cessazione della materia del contendere e condanna della resistente al pagamento delle spese processuali pari ad
€ 2.055,00 oltre accessori (per complessivi € 3.107,49).
A tutela delle sue ragioni creditorie, incardinava il Controparte_1 presente giudizio, deducendo, sin dall'atto introduttivo, che quale occupante sine titulo, era tenuta al Parte_1 pagamento, oltre che delle spese della procedura cautelare, dell'indennità di occupazione, commisurata al valore locativo del bene, nonché al risarcimento dei danni per oneri condominiali e spese, da accertare e quantificare in successivo giudizio, assumendo, testualmente: “…Evidente, in definitiva, il diritto di credito vantato dalla ricorrente anche nei confronti della sig.ra ; sia Parte_1 per la detenzione illegittima del cespite sia per la condanna alle spese di cui alla succitata ordinanza (cfr. pagg. 5 e 6 della citazione introduttiva).
Nelle more del presente giudizio, la instaurava altro successivo CP_1 procedimento, nel quale veniva accertato il credito da indennità per l'occupazione abusiva del bene. Infatti, il tribunale di Napoli, con sentenza n. 8922/2019, accoglieva la domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo e, per l'effetto, condannava Parte_1 al pagamento, in favore di dell'importo di
[...] Controparte_1
€ 31.200,00 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile, oltre interessi e spese di lite.
Circostanze, queste ultime, evidenziate ad abundantiam nella sentenza gravata (pag. 7), come meglio si dirà a breve.
§. Tanto opportunamente chiarito, rileva la Corte che l'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Con il primo ed il secondo motivo di gravame, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, gli appellanti denunciano l'omessa motivazione sulla eccepita inammissibilità della mutatio libelli a loro dire operata dall'attrice, che, nel corso del giudizio, avrebbe modificato il credito preteso nei confronti di Parte_1
[...]
Assumono, in sostanza, che l'attrice, con una operazione processuale assolutamente inammissibile ha in corso di causa convertito il credito iniziale (di complessivi € 3.107,49, per le spese liquidate con la richiamata ordinanza del 13/12/2016, conclusiva del procedimento cautelare ex art. 700 cpc) con altro credito che all'epoca della
6 introduzione del giudizio non solo non era ancora finanche in fieri, ma non richiesto né azionato in sede giudiziale, e che artatamente e solo con la comparsa conclusionale, ha “aggirato” le previsioni sostanziali e processuali, invocando altro e diverso credito (quello per l'indennità di occupazione sine titulo, accertato nelle more del giudizio di revocatoria) che non faceva parte della domanda originaria in quanto all'epoca inesistente (cfr. pagg.
8-9 dell'appello).
In tal modo, proseguono gli appellanti, vi sarebbe stata una inammissibile estensione della domanda, eccepita in primo grado nelle memorie di replica ex art. 190 cpc, con conseguente nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul punto relativo alla inammissibilità della introduzione di un diverso titolo creditorio sul quale non si è mai formato il contraddittorio e che è emerso solo all'atto della precisazione delle conclusioni ex adverso rassegnate in primo grado.
Evidenziano, al riguardo, che solo nella comparsa conclusionale e per provvedimenti giudiziali successivi anche di molto alla introduzione della lite l'attrice conclude ritenendo che l'azione proposta trova sostegno sul presupposto che la stessa sia divenuta creditrice della somma di Euro 26.428,58 nei confronti di e della somma Parte_2 di Euro 41.000,00 nei confronti di , in tal modo Parte_1 modificando il presupposto dell'azione ed abusando del diritto all'azione ex art. 2901 c.c., impedendo ai convenuti di impostare una strategia difensiva adeguata, sviluppata tenendo conto dell'unico, esiguo, credito vantato nei confronti di pari Parte_1 all'epoca di instaurazione del giudizio ad € 2.055,00 (cfr. pagg. 10-13 dell'appello).
Le doglianze sono palesemente infondate.
Come già si è detto al punto sub B), l'attrice/odierna appellata, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure (cfr. pagg.
5-6, punti 4, 6 e 8), deduceva di vantare, nei confronti di Parte_1
oltre che il credito (già acclarato) per il pagamento delle spese
[...] di lite relative al procedimento ex art. 700 cpc, anche un credito
(rectius, una aspettativa di credito) derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile di P.zza Immacolata n. 26, di sua esclusiva proprietà, a far tempo dall'epoca dell'acquisto (14.12.2012) e sino al rilascio (1.4.2026).
Tanto ribadiva nella memoria depositata ex art. 183, sesto comma, n.1,
c.p.c., ove si legge: “per quanto attiene la sig.ra il credito Parte_2 vantato deriva dal mancato pagamento dei canoni di locazione a far data dal mese di gennaio 2013 al mese di gennaio 2014; - per quanto attiene la sig.ra il credito deriva dalle indennità di occupazione, Parte_1 commisurata al valore locativo di mercato del bene, a far tempo dall'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile de quo da parte della
7 sig.ra (14/12/2012) fino all'effettivo rilascio Controparte_1
(01/04/2016); oltre che dal credito per spese legali portato dalla ordinanza del 13/12/2016 il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, G.I. la dott.ssa
Como. È evidente che, essendo stato l'atto impugnato stipulato in data 06/07/2015…. il credito è anteriore per entrambe le sig.re ”. Pt_2
Alcuna mutatio libelli ed alcuna inammissibile estensione della domanda attorea si è dunque verificata nella specie, né, peraltro, il tribunale ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, alla circostanza - indicata ad abundantiam - che il credito da indennità di occupazione si fosse nelle more cristallizzato
(risultando in concreto accertato e quantificato con sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8922/2019).
Tanto si evince univocamente dall'esame della sentenza gravata, con cui il tribunale rilevava: “Relativamente alla posizione di
[...]
il credito, secondo la prospettazione effettuata dall'attrice fin Parte_1 dall'atto di citazione, deriva dalla indennità di occupazione sine titulo dell'immobile sito in Napoli alla p.zza Immacolata n. 26 identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al fgl. 8 p.lla n. 927 sub. 50 a far data dall'acquisto del diritto di proprietà dell'attrice (14.12.2012) fino all'effettivo rilascio (1.04.2016), oltre che per il pagamento delle spese di lite relative al procedimento ex art. 700 cpc intentato dall'attrice. […omissis..]
Né si rileva prima facie infondata la pretesa creditoria avanzata nei confronti di in relazione al pagamento della indennità di Parte_1 occupazione dell'immobile sito in Napoli alla p.zza Immacolata n. 26 identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al fgl. 8 p.lla n. 927 sub. 50, avendo la stessa provveduto alla riconsegna del bene e risultando altresì accertato il diritto dell'attrice al pagamento della predetta indennità in virtù di sentenza n. 8922/2019 emessa dal Tribunale di Napoli in data
10.10.2019>> (pagg. 6-7).
Restano, pertanto, prive di pregio giuridico le obiezioni degli appellanti, minimamente idonee a scalfire la motivazione della sentenza in parte qua gravata, dovendosi ribadire che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. 3981/2003; nello stesso senso, tra le altre, Cass.
20002/2008 e Cass. 5359/2009).
In particolare, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si richiede che il credito sia liquido (Cass. 2748/2005), né che il credito sia esigibile (ex multis, Cass. 10522/2020), e tantomeno che sia accertato in sede giudiziale (Cass. 12678/2001), essendo sufficiente che, al momento della proposizione della
8 revocatoria, sussista una semplice aspettativa che non sia prima facie pretestuosa (Cass. 18291/2020) e che possa valutarsi - per l'appunto incidenter tantum - come probabile (Cass. 5359/2009), ritenendosi dunque legittimato all'actio pauliana, anche il titolare di un credito meramente potenziale (Cass. 1414/2023), eventuale o litigioso (cfr., ex multis, Cass. 22886/2019, Cass. 5619/2016, Cass. 2673/2016 e Cass.
11755/2018).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito, e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass.
12047/2021).
Principi correttamente applicati dal tribunale, minimamente smentiti dal precedente giurisprudenziale richiamato dagli appellanti (Cass.
3363/2019), che, lungi dal confortarne gli assunti, li contrasta, in esso ribadendosi che il credito tutelato in revocatoria ben può identificarsi nella forma della mera aspettativa, come appunto verificatosi nella specie con riguardo alla posizione di . Parte_1
§. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti assumono che il tribunale non avrebbe motivato sulla anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo impugnato ex art. 2901 c.c..
Nel reiterare le difese svolte in prime cure, rappresentano che il credito sorto ai danni di è “certamente” successivo Parte_1 alla stipula dell'atto di donazione, con conseguente onere, a carico dell'istante in revocatoria, di provare il dolo specifico, mentre il credito vantato nei confronti di all'atto della Parte_2 introduzione della lite, era sub iudice e quindi non certo.
Contestano, pertanto, la decisione del tribunale, laddove, accertato il credito come anteriore rispetto all'atto dispositivo, avrebbe ritenuto provato, per presunzioni, l'elemento soggettivo della consapevolezza del danno, che, all'inverso, nel caso di specie, non poteva desumersi da alcun elemento, vieppiù in considerazione dell'esiguità del credito
(€ 2.055,00) vantato nei confronti di una delle debitrici.
La censura va disattesa alla luce delle considerazioni già svolte, dovendosi far riferimento alla genesi della ragione di credito, sia pur eventuale, che, nella specie, è certamente anteriore rispetto all'atto di donazione del 6.7.2015, risalendo, quanto alla posizione di Pt_2
9 al gennaio 2013 (epoca in cui si verificava la morosità per Pt_2 mancato pagamento dei canoni di locazione) e, quanto alla posizione di al 14.12.2012, data in cui l' istante in Parte_1 CP_1 revocatoria, acquistava la proprietà esclusiva dell'immobile occupato sine titulo dalla debitrice.
Il tribunale, pertanto, così correttamente motivava: <relativamente al requisito soggettivo, va, poi, rilevato che, nella specie, l'atto dispositivo posto in essere dai convenuti sia un atto a titolo gratuito successivo sorgere del credito. pacifica è, infatti, la collocazione cronologica credito, ai fini della valutazione sua anteriorità rispetto all'atto (rilevante nell'ambito dell'indagine ordine soggettivo ex latere debitoris, art. 2901 n. 1 cc), con riferimento suo effettivo momento genetico e non all'epoca accertamento giudiziale
(ex multis Cass. 8013/96). Ed invero, secondo un costante indirizzo interpretativo, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non in base al momento - eventualmente successivo - del suo accertamento giudiziale. Ne consegue l'anteriorità del credito litigioso de quo rispetto al compimento dell'atto dispositivo (avvenuto in data
6.07.2015), risalendo la genesi della spettanza creditoria al momento dell'inadempimento al pagamento del canone di locazione, da parte di
(e, segnatamente dal gennaio 2013) e per quanto attiene a Parte_2
a far data dall'acquisto di proprietà sull'immobile Parte_1 occupato sine titulo da parte dell'attrice (14.12.2012). […omissis..] Nella specie, le convenute erano certamente consapevoli che con l'atto di donazione impugnato avrebbero reso meno agevole per la creditrice il soddisfacimento delle proprie ragioni, essendo del resto le stesse perfettamente a conoscenza degli obblighi di pagamento gravanti su di loro>>.
§. Conclusivamente, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
Spese Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, nella misura indicata in dispositivo, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento (da €
5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della causa, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
Non ricorrono i presupposti per la condanna degli appellanti ai danni per lite temeraria ex art. 96, comma 1, cpc, genericamente richiesta da
, senza nulla specificamente dedurre, né tanto meno Controparte_1 provare con riguardo sia all'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave), sia a quello oggettivo, con riguardo all'entità del danno sofferto (cfr. in argomento, tra le altre, Cass. 2805/2018 e Cass.
10 15175/2023); né può ritenersi integrato un vero e proprio “abuso del processo” ex art. 96, comma 3, cpc, neanche allegato dall'appellata.
Né, peraltro, il rigetto di detta domanda incide in qualche modo sulla regolamentazione delle spese del grado, atteso che il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. 18036/2022, anche in motivazione, Cass. 11792/2018 e Cass. 9532/2017).
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 937
R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1169/2021, pubblicata in data
5.2.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese del grado, che si Controparte_1 liquidano in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Decisa in Napoli il 6.10.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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