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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2118/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2118/2022 promossa da:
, QUALE MANDATARIA, Controparte_1 CP_2 con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO ROBERTO e dell'avv. POGGIALI CANDIDI TOMMASI CRUDELI GIANCARLO;
elettivamente domiciliato in VIA PIETRO GIARDINI 474/M 41124
MODENA
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], contumace CP_3
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 702 ter
c.p.c. in data 30.11.2022 e pubblicata in data 1.12.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte appellante ha concluso come da atto introduttivo.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 24.11.2021 ha convenuto Controparte_1
in giudizio affinchè venisse accertata e dichiarata, in capo a quest'ultimo, la qualità di CP_3
erede puro e semplice del defunto padre, , ex art. 485 c.c. Controparte_4
Ha esposto la società ricorrente di essere cessionaria e dunque titolare di un credito nei confronti di pari ad € 63.013,13, derivante da mutuo fondiario erogato in suo favore e garantito da CP_3
ipoteca sul bene immobile sito in Montecreto (MO), Via Vaccari n. 14, di proprietà del terzo datore di ipoteca , padre del mutuatario, per l'importo complessivo di € 100.709,09; che, Controparte_4
a seguito della morte del , avvenuta in data 13.2.2007, su tale immobile era stata Controparte_4
introdotta dalla ricorrente la procedura esecutiva immobiliare recante n. RGE 126/2021 a danno del resistente, dalla quale era emerso il difetto di continuità delle trascrizioni sul bene immobile trasferito iure hereditatis a , erede legittimo del proprietario del bene;
che non aveva CP_3 CP_3
compiuto atti dispositivi tali da comportare accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.; che nondimeno, nel caso di specie, doveva ritenersi integrata l'ipotesi di accettazione presunta di cui all'art. 485 c.c., trovandosi il nel possesso dell'immobile e non avendo il medesimo provveduto a CP_3 redigere l'inventario nel termine di legge.
Benché ritualmente convenuto, non si è costituito nel giudizio. CP_3
2.- Con ordinanza emessa in data 30.11.2022 (pub. 1.12.2022) il Tribunale di Modena ha rigettato il ricorso, non avendo riscontrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 485 c.c.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto indimostrato il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato al momento dell'apertura della successione, risultando dalla documentazione depositata CP_3
che il resistente aveva spostato la residenza nell'immobile di Via Vaccari 14 soltanto a partire dal
2.1.2019, e dunque molti anni dopo l'apertura della successione, avvenuta in data 13.7.2007, come riportato nel certificato di morte di . Ha inoltre rilevato che la società ricorrente Controparte_4
non aveva assolto l'onere, su di essa gravante, di provare la mancata redazione dell'inventario da parte del chiamato nei termini di legge, omettendo di produrre qualsiasi documentazione a supporto dell'assunto.
3.- Con ricorso ex art. 702 quater c.p.c. depositato in data 30.12.2022, ha Controparte_1 proposto appello avverso detta ordinanza, affidando l'impugnazione ad unico motivo di gravame con il pagina 2 di 5 quale ha lamentato la violazione dell'art. 485 c.c. per erronea ricostruzione dei fatti, nonché erronea valutazione delle prove dedotte in giudizio.
In particolare, quanto all'omessa prova circa la mancata redazione dell'inventario, l'appellante ha sostenuto essere sufficiente per il creditore la mera allegazione di tale inadempimento, non potendosi pretendere che la parte dia prova di un fatto negativo.
Ha inoltre dedotto di avere fornito elementi presuntivi chiari, precisi e concordanti - quali il certificato di residenza di , il fatto che l'immobile fosse stato concesso dal de cuius a garanzia di un CP_3
mutuo proprio del resistente, e che le notifiche inerenti al processo esecutivo, effettuate presso l'immobile pignorato, fossero state sempre regolarmente ritirate dallo stesso – sufficienti a dimostrare, secondo un criterio di normalità, l'effettivo possesso dell'immobile da parte dell'appellato, confermato altresì dalla presenza del suo nominativo sul campanello dell'abitazione.
Ha dunque concluso chiedendo a questa Corte di riformare l'ordinanza impugnata e, in accoglimento del ricorso, dichiarare la qualità di erede puro e semplice di dell'appellato Controparte_4 [...]
, con vittoria di spese. CP_3
All'udienza del 27.6.2023 è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata rinviata CP_3
per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
4.- L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 485 c.c. rappresenta una peculiare modalità di acquisto dell'eredità prevista dall'ordinamento, in quanto consente che il chiamato all'eredità possa essere considerato erede puro e semplice, a prescindere dalla volontà dello stesso di accettare l'eredità, qualora egli sia in possesso anche di un solo bene ereditario e non abbia redatto l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione.
Sui caratteri del possesso, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non debba manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi questo «in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario» (Cass. civ. n. 4456/2019).
Quanto al momento in cui deve realizzarsi tale possesso, la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte ha sancito che «sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol
pagina 3 di 5 dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso» (Cass. n. 15587 del 01/06/2023; Cass. n. 15690/2020; Cass. n.
1438/2020).
Costituisce onere del creditore che ha interesse ad accertare la qualità di erede puro e semplice del delato, allegare e provare il possesso del bene ereditario in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. Civ. n.
7226/2006).
Venendo all'esame del caso di specie sulla base dei suesposti principi, il certificato di residenza prodotto dall'appellante attesta che ha spostato la residenza anagrafica presso l'immobile CP_3
oggetto di causa in data 2.1.2019 (doc. 5 fasc. primo grado); la circostanza che il quantomeno a CP_3
quella data, fosse effettivamente nel possesso del bene, trova riscontro nella testimonianza resa in data
10.06.2022 da impiegata dell'avv. Paolillo che aveva svolto per lui delle ricerche, la Tes_1
quale ha dichiarato di aver personalmente constatato che sul campanello dell'abitazione di Via Vaccari
11 (ex 14) compariva il nome dell'appellato.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dall'appellante emerge che la notifica dell'atto di pignoramento da essa effettuata nel corso del processo esecutivo presso l'immobile pignorato è stata regolarmente ritirata da in data 29/03/2021 (doc. 4). CP_3
Ebbene, tali elementi appaiono sufficientemente gravi, precisi e concordanti da far ragionevolmente ritenere che l'appellato si trovi, quantomeno dal 2.1.2019, nell'effettivo possesso dell'immobile.
Inoltre, è possibile presumere che questi fosse consapevole, al momento dell'inizio del possesso dell'immobile a seguito del decesso del padre, dell'appartenenza del bene al de cuius e che, quindi, fosse un bene ereditario, tenuto conto del fatto che il fabbricato fu concesso da Controparte_4
a garanzia di un mutuo fondiario erogato in favore del figlio.
Neppure sono condivisibili le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure in ordine al difetto di prova della mancata redazione dell'inventario nei termini di legge.
In ossequio al principio di vicinanza della prova, quale criterio volto ad allocare l'onere della prova tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, deve ritenersi che sia onere del delato allegare e provare la tempestiva formazione dell'inventario (così Cass. Civ. n. 16514/2015; Cass. Civ. n. 11030/2003) che, nella specie, data la contumacia dell'odierno appellato, nulla ha dimostrato.
In definitiva, essendo dimostrato il possesso in capo all'odierno appellato dell'immobile facente parte dell'asse ereditario di a partire dalla data del 2.1.2019, ed essendo decorsi tre Controparte_4
pagina 4 di 5 mesi da tale momento senza che sia stato fatto l'inventario dei beni ereditari, deve ritenersi configurata l'ipotesi dell'accettazione ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.p.c..
La sentenza di primo grado va dunque riformata con accoglimento della domanda dell'appellante.
5.- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati, in applicazione del DM n. 147/2022 e del corrispondente scaglione di valore, in €.
2.540 per il giudizio di primo grado ed €.
1.984 per il presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello così dispone:
I – Accerta la qualità di erede puro e semplice ex art. 485 c.c. di , deceduto a Controparte_4
Reggiolo in data 13.2.2007, in capo a , nato a [...] il [...]; CP_3
III – ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del presente provvedimento, con esonero da responsabilità;
IV– condanna parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite, che liquida in €
2.540 per il giudizio di primo grado ed € 1.984 per il giudizio di appello, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2118/2022 promossa da:
, QUALE MANDATARIA, Controparte_1 CP_2 con il patrocinio dell'avv. PAOLILLO ROBERTO e dell'avv. POGGIALI CANDIDI TOMMASI CRUDELI GIANCARLO;
elettivamente domiciliato in VIA PIETRO GIARDINI 474/M 41124
MODENA
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], contumace CP_3
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Modena ai sensi dell'art. 702 ter
c.p.c. in data 30.11.2022 e pubblicata in data 1.12.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte appellante ha concluso come da atto introduttivo.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 24.11.2021 ha convenuto Controparte_1
in giudizio affinchè venisse accertata e dichiarata, in capo a quest'ultimo, la qualità di CP_3
erede puro e semplice del defunto padre, , ex art. 485 c.c. Controparte_4
Ha esposto la società ricorrente di essere cessionaria e dunque titolare di un credito nei confronti di pari ad € 63.013,13, derivante da mutuo fondiario erogato in suo favore e garantito da CP_3
ipoteca sul bene immobile sito in Montecreto (MO), Via Vaccari n. 14, di proprietà del terzo datore di ipoteca , padre del mutuatario, per l'importo complessivo di € 100.709,09; che, Controparte_4
a seguito della morte del , avvenuta in data 13.2.2007, su tale immobile era stata Controparte_4
introdotta dalla ricorrente la procedura esecutiva immobiliare recante n. RGE 126/2021 a danno del resistente, dalla quale era emerso il difetto di continuità delle trascrizioni sul bene immobile trasferito iure hereditatis a , erede legittimo del proprietario del bene;
che non aveva CP_3 CP_3
compiuto atti dispositivi tali da comportare accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.; che nondimeno, nel caso di specie, doveva ritenersi integrata l'ipotesi di accettazione presunta di cui all'art. 485 c.c., trovandosi il nel possesso dell'immobile e non avendo il medesimo provveduto a CP_3 redigere l'inventario nel termine di legge.
Benché ritualmente convenuto, non si è costituito nel giudizio. CP_3
2.- Con ordinanza emessa in data 30.11.2022 (pub. 1.12.2022) il Tribunale di Modena ha rigettato il ricorso, non avendo riscontrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 485 c.c.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto indimostrato il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato al momento dell'apertura della successione, risultando dalla documentazione depositata CP_3
che il resistente aveva spostato la residenza nell'immobile di Via Vaccari 14 soltanto a partire dal
2.1.2019, e dunque molti anni dopo l'apertura della successione, avvenuta in data 13.7.2007, come riportato nel certificato di morte di . Ha inoltre rilevato che la società ricorrente Controparte_4
non aveva assolto l'onere, su di essa gravante, di provare la mancata redazione dell'inventario da parte del chiamato nei termini di legge, omettendo di produrre qualsiasi documentazione a supporto dell'assunto.
3.- Con ricorso ex art. 702 quater c.p.c. depositato in data 30.12.2022, ha Controparte_1 proposto appello avverso detta ordinanza, affidando l'impugnazione ad unico motivo di gravame con il pagina 2 di 5 quale ha lamentato la violazione dell'art. 485 c.c. per erronea ricostruzione dei fatti, nonché erronea valutazione delle prove dedotte in giudizio.
In particolare, quanto all'omessa prova circa la mancata redazione dell'inventario, l'appellante ha sostenuto essere sufficiente per il creditore la mera allegazione di tale inadempimento, non potendosi pretendere che la parte dia prova di un fatto negativo.
Ha inoltre dedotto di avere fornito elementi presuntivi chiari, precisi e concordanti - quali il certificato di residenza di , il fatto che l'immobile fosse stato concesso dal de cuius a garanzia di un CP_3
mutuo proprio del resistente, e che le notifiche inerenti al processo esecutivo, effettuate presso l'immobile pignorato, fossero state sempre regolarmente ritirate dallo stesso – sufficienti a dimostrare, secondo un criterio di normalità, l'effettivo possesso dell'immobile da parte dell'appellato, confermato altresì dalla presenza del suo nominativo sul campanello dell'abitazione.
Ha dunque concluso chiedendo a questa Corte di riformare l'ordinanza impugnata e, in accoglimento del ricorso, dichiarare la qualità di erede puro e semplice di dell'appellato Controparte_4 [...]
, con vittoria di spese. CP_3
All'udienza del 27.6.2023 è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata rinviata CP_3
per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
4.- L'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art. 485 c.c. rappresenta una peculiare modalità di acquisto dell'eredità prevista dall'ordinamento, in quanto consente che il chiamato all'eredità possa essere considerato erede puro e semplice, a prescindere dalla volontà dello stesso di accettare l'eredità, qualora egli sia in possesso anche di un solo bene ereditario e non abbia redatto l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione.
Sui caratteri del possesso, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non debba manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi questo «in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario» (Cass. civ. n. 4456/2019).
Quanto al momento in cui deve realizzarsi tale possesso, la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte ha sancito che «sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell'aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol
pagina 3 di 5 dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Invero, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso» (Cass. n. 15587 del 01/06/2023; Cass. n. 15690/2020; Cass. n.
1438/2020).
Costituisce onere del creditore che ha interesse ad accertare la qualità di erede puro e semplice del delato, allegare e provare il possesso del bene ereditario in capo a quest'ultimo (cfr. Cass. Civ. n.
7226/2006).
Venendo all'esame del caso di specie sulla base dei suesposti principi, il certificato di residenza prodotto dall'appellante attesta che ha spostato la residenza anagrafica presso l'immobile CP_3
oggetto di causa in data 2.1.2019 (doc. 5 fasc. primo grado); la circostanza che il quantomeno a CP_3
quella data, fosse effettivamente nel possesso del bene, trova riscontro nella testimonianza resa in data
10.06.2022 da impiegata dell'avv. Paolillo che aveva svolto per lui delle ricerche, la Tes_1
quale ha dichiarato di aver personalmente constatato che sul campanello dell'abitazione di Via Vaccari
11 (ex 14) compariva il nome dell'appellato.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dall'appellante emerge che la notifica dell'atto di pignoramento da essa effettuata nel corso del processo esecutivo presso l'immobile pignorato è stata regolarmente ritirata da in data 29/03/2021 (doc. 4). CP_3
Ebbene, tali elementi appaiono sufficientemente gravi, precisi e concordanti da far ragionevolmente ritenere che l'appellato si trovi, quantomeno dal 2.1.2019, nell'effettivo possesso dell'immobile.
Inoltre, è possibile presumere che questi fosse consapevole, al momento dell'inizio del possesso dell'immobile a seguito del decesso del padre, dell'appartenenza del bene al de cuius e che, quindi, fosse un bene ereditario, tenuto conto del fatto che il fabbricato fu concesso da Controparte_4
a garanzia di un mutuo fondiario erogato in favore del figlio.
Neppure sono condivisibili le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure in ordine al difetto di prova della mancata redazione dell'inventario nei termini di legge.
In ossequio al principio di vicinanza della prova, quale criterio volto ad allocare l'onere della prova tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, deve ritenersi che sia onere del delato allegare e provare la tempestiva formazione dell'inventario (così Cass. Civ. n. 16514/2015; Cass. Civ. n. 11030/2003) che, nella specie, data la contumacia dell'odierno appellato, nulla ha dimostrato.
In definitiva, essendo dimostrato il possesso in capo all'odierno appellato dell'immobile facente parte dell'asse ereditario di a partire dalla data del 2.1.2019, ed essendo decorsi tre Controparte_4
pagina 4 di 5 mesi da tale momento senza che sia stato fatto l'inventario dei beni ereditari, deve ritenersi configurata l'ipotesi dell'accettazione ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.p.c..
La sentenza di primo grado va dunque riformata con accoglimento della domanda dell'appellante.
5.- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza. I compensi sono liquidati, in applicazione del DM n. 147/2022 e del corrispondente scaglione di valore, in €.
2.540 per il giudizio di primo grado ed €.
1.984 per il presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello così dispone:
I – Accerta la qualità di erede puro e semplice ex art. 485 c.c. di , deceduto a Controparte_4
Reggiolo in data 13.2.2007, in capo a , nato a [...] il [...]; CP_3
III – ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del presente provvedimento, con esonero da responsabilità;
IV– condanna parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite, che liquida in €
2.540 per il giudizio di primo grado ed € 1.984 per il giudizio di appello, oltre al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
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