CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 878 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Giovanna Macrì ---- appellante Parte_1
E
con gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli ---- CP_1
appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Crotone. Assegno sociale.
Conclusioni:
Per l'appellante:
gravame, annullare il provvedimento di rideterminazione dell'importo della pensione della sig.ra numero 04015061 categoria AS a decorrere dall'1 gennaio 2015, comunicato con Parte_1
racc. a.r. datata 2 novembre 2017.
2) Per l'effetto riconoscere e dichiarare illegittime le pretese dell sede di Crotone, ovvero la CP_1
richiesta di restituzione della somma di € 7.753,92, per pagamento superiore a decorrere dal mese di gennaio 2016 al mese di novembre 2017; con conferma dell'importo percepito dalla sig.ra , pari a € 414,00 netti mensili e successivi adeguamenti. Parte_1
3) Condannare C.F. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via G.
Deledda n. 1, ut supra, al pagamento al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre IVA, c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario,
ex art. 93 c.p.c.>>;
Per l'appellato: <<… dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dalla Sig.ra , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Crotone, giudice del lavoro, che ha rigettato il suo ricorso, proposto avverso un provvedimento dell' , risalente al 2/11/2017, col quale le si comunicava che Controparte_3
l'Ente intendeva ripetere maggiori somme versate in suo favore (pari ad € 7.753,92), a titolo di assegno sociale, a seguito di una riliquidazione effettuata sulla scorta di redditi da ella non comunicati all' , quantunque percepiti nel 2015, con erogazione dei ratei non corretti CP_2
nel periodo 1/2016 – 11/2017.
2. Il Giudice di prime cure, infatti, ravvisato che il recupero dell' era derivato dalla CP_1
mancata comunicazione, da parte del beneficiario della provvidenza, dei redditi percepiti e considerato che la parte interessata non aveva assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, ha ritenuto infondata la domanda introduttiva del giudizio.
3. Con l'atto di gravame la ha criticato la sentenza di primo grado osservando: a) Pt_1
che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda non avendo valorizzato che il presunto reddito goduto le derivava dal mantenimento del coniuge separato, destinato, come da omologa versata in atti, a coprire, mensilmente, € 350,00 di canone di locazione della casa ove abitava e per soli € 50,00 al suo mantenimento;
b) che la condanna alle spese era iniqua,
tenuto conto che l'interessata godeva di un reddito tale da farla ammettere al gratuito patrocinio.
4. S'è costituito in appello l' eccependo l'inammissibilità del gravame per CP_1
insufficiente specificità dei motivi dello stesso e resistendo, in ogni caso, nel merito, riaffermando che il recupero era nato a [...] comunicazione all' dei CP_1
redditi percepiti dall'assistita.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- L'appello è ammissibile.
Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l.
22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che,
nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
II.- L'appello è, parimenti, fondato.
II.1 E' corretto il primo motivo di doglianza, che assorbe il secondo.
Sulla scorta del principio fissato dalla Suprema Corte di Cassazione, si può affermare che tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema,
che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale,
perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)>> (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020).
II.2 Nella fattispecie che ci occupa, non sono stati dimostrati affatto il dolo dell'accipiens o l'esclusione di un affidamento dello stesso accipiens, da parte dell' CP_1
E non v'è dubbio che dolosa non possa intendersi, siccome vorrebbe lasciar intendere l'Istituto
previdenziale, la mancata comunicazione dei dati reddituali, da parte dell'interessato, giacché
è assodato che reddituale, in assenza di allegazione di ipotesi che escludano un affidamento dell'accipiens, o di dolo comprovato (che non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere), è CP_1
ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti l'indebito stesso>> (Corte Appello Reggio Calabria sez. lav., 25/06/2021, n.293).
Tale ultima pronuncia, peraltro, resa nell'ambito del solco tracciato dalla massima della
Suprema Corte precedentemente citata, ne ha richiamato il passo fondamentale, col quale ha sancito che già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il CP_1
D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27
febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2
certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003,
art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30
luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza CP_1
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte
a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può
dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008 est. Picone)>>.
II.3 Applicando i suddetti principi all'attuale controversia, si rileva che l' ha CP_1
rideterminato l'importo dell'assegno sociale da cui sarebbe derivato l'asserito indebito,
attraverso la verifica di dati che – prendendo spunto dal contenuto della comunicazione di ripetizione di indebito – avrebbe tratto da informative resegli direttamente dalla stessa parte interessata.
Nella nota del 2/11/2017, infatti, l' ha affermato di avere “provveduto a rideterminare CP_1
l'importo della sua pensione numero 04015061 categoria AS a decorrere dal 1 gennaio 2015” non già sulla scorta di accertamenti ispettivi che avevano fatto emergere un'omessa comunicazione di dati reddituali, bensì, confessoriamente, “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2015”.
L' peraltro, non ha prodotto alcun documento utile a verificare se tale comunicazione CP_1
dei redditi fosse difforme rispetto ai dati in suo possesso.
III.- Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, si accerta che parte ricorrente non deve restituire quanto corrisposto dall' nel periodo gennaio 2016 – novembre 2017, a titolo di CP_1
assegno sociale.
IV.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per il doppio grado, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
in data 11 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n.
239/22, resa in data 18 marzo 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuta la somma di € 7.753,92, chiesta in restituzione dall' a titolo di assegno sociale (pensione numero 04015061), per CP_1
il periodo 01/2016 – 11/2017;
2. Condanna l' appellato, in persona del legale rappresentante in carica, a CP_2
corrispondere al procuratore distrattario di parte appellante le spese di lite del primo grado,
liquidate in € 2.700,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta;
3. Condanna l' appellato, in persona del legale rappresentante in carica a CP_2
corrispondere al procuratore distrattario di parte appellante le spese di lite di secondo grado,
pari ad € € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, il
22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 878 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Giovanna Macrì ---- appellante Parte_1
E
con gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli ---- CP_1
appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Crotone. Assegno sociale.
Conclusioni:
Per l'appellante:
gravame, annullare il provvedimento di rideterminazione dell'importo della pensione della sig.ra numero 04015061 categoria AS a decorrere dall'1 gennaio 2015, comunicato con Parte_1
racc. a.r. datata 2 novembre 2017.
2) Per l'effetto riconoscere e dichiarare illegittime le pretese dell sede di Crotone, ovvero la CP_1
richiesta di restituzione della somma di € 7.753,92, per pagamento superiore a decorrere dal mese di gennaio 2016 al mese di novembre 2017; con conferma dell'importo percepito dalla sig.ra , pari a € 414,00 netti mensili e successivi adeguamenti. Parte_1
3) Condannare C.F. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via G.
Deledda n. 1, ut supra, al pagamento al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre IVA, c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario,
ex art. 93 c.p.c.>>;
Per l'appellato: <<… dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dalla Sig.ra , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Crotone, giudice del lavoro, che ha rigettato il suo ricorso, proposto avverso un provvedimento dell' , risalente al 2/11/2017, col quale le si comunicava che Controparte_3
l'Ente intendeva ripetere maggiori somme versate in suo favore (pari ad € 7.753,92), a titolo di assegno sociale, a seguito di una riliquidazione effettuata sulla scorta di redditi da ella non comunicati all' , quantunque percepiti nel 2015, con erogazione dei ratei non corretti CP_2
nel periodo 1/2016 – 11/2017.
2. Il Giudice di prime cure, infatti, ravvisato che il recupero dell' era derivato dalla CP_1
mancata comunicazione, da parte del beneficiario della provvidenza, dei redditi percepiti e considerato che la parte interessata non aveva assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, ha ritenuto infondata la domanda introduttiva del giudizio.
3. Con l'atto di gravame la ha criticato la sentenza di primo grado osservando: a) Pt_1
che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda non avendo valorizzato che il presunto reddito goduto le derivava dal mantenimento del coniuge separato, destinato, come da omologa versata in atti, a coprire, mensilmente, € 350,00 di canone di locazione della casa ove abitava e per soli € 50,00 al suo mantenimento;
b) che la condanna alle spese era iniqua,
tenuto conto che l'interessata godeva di un reddito tale da farla ammettere al gratuito patrocinio.
4. S'è costituito in appello l' eccependo l'inammissibilità del gravame per CP_1
insufficiente specificità dei motivi dello stesso e resistendo, in ogni caso, nel merito, riaffermando che il recupero era nato a [...] comunicazione all' dei CP_1
redditi percepiti dall'assistita.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- L'appello è ammissibile.
Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l.
22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N° 2143/2015).
Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che,
nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.
II.- L'appello è, parimenti, fondato.
II.1 E' corretto il primo motivo di doglianza, che assorbe il secondo.
Sulla scorta del principio fissato dalla Suprema Corte di Cassazione, si può affermare che tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema,
che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti,
salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale,
perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)>> (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020).
II.2 Nella fattispecie che ci occupa, non sono stati dimostrati affatto il dolo dell'accipiens o l'esclusione di un affidamento dello stesso accipiens, da parte dell' CP_1
E non v'è dubbio che dolosa non possa intendersi, siccome vorrebbe lasciar intendere l'Istituto
previdenziale, la mancata comunicazione dei dati reddituali, da parte dell'interessato, giacché
è assodato che reddituale, in assenza di allegazione di ipotesi che escludano un affidamento dell'accipiens, o di dolo comprovato (che non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere), è CP_1
ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti l'indebito stesso>> (Corte Appello Reggio Calabria sez. lav., 25/06/2021, n.293).
Tale ultima pronuncia, peraltro, resa nell'ambito del solco tracciato dalla massima della
Suprema Corte precedentemente citata, ne ha richiamato il passo fondamentale, col quale ha sancito che già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il CP_1
D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1
redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1
dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27
febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
21.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. CP_2
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2
certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003,
art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1
telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30
luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza CP_1
per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale".
Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte
a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può
dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008 est. Picone)>>.
II.3 Applicando i suddetti principi all'attuale controversia, si rileva che l' ha CP_1
rideterminato l'importo dell'assegno sociale da cui sarebbe derivato l'asserito indebito,
attraverso la verifica di dati che – prendendo spunto dal contenuto della comunicazione di ripetizione di indebito – avrebbe tratto da informative resegli direttamente dalla stessa parte interessata.
Nella nota del 2/11/2017, infatti, l' ha affermato di avere “provveduto a rideterminare CP_1
l'importo della sua pensione numero 04015061 categoria AS a decorrere dal 1 gennaio 2015” non già sulla scorta di accertamenti ispettivi che avevano fatto emergere un'omessa comunicazione di dati reddituali, bensì, confessoriamente, “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2015”.
L' peraltro, non ha prodotto alcun documento utile a verificare se tale comunicazione CP_1
dei redditi fosse difforme rispetto ai dati in suo possesso.
III.- Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, si accerta che parte ricorrente non deve restituire quanto corrisposto dall' nel periodo gennaio 2016 – novembre 2017, a titolo di CP_1
assegno sociale.
IV.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per il doppio grado, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
in data 11 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n.
239/22, resa in data 18 marzo 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuta la somma di € 7.753,92, chiesta in restituzione dall' a titolo di assegno sociale (pensione numero 04015061), per CP_1
il periodo 01/2016 – 11/2017;
2. Condanna l' appellato, in persona del legale rappresentante in carica, a CP_2
corrispondere al procuratore distrattario di parte appellante le spese di lite del primo grado,
liquidate in € 2.700,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta;
3. Condanna l' appellato, in persona del legale rappresentante in carica a CP_2
corrispondere al procuratore distrattario di parte appellante le spese di lite di secondo grado,
pari ad € € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, il
22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale