Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/01/2026, n. 17
CS
Decreto cautelare 21 maggio 2025
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CS
Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione della lex specialis e del principio di par condicio

    La Corte ha ritenuto che la modalità di sottoscrizione utilizzata dall'appellato (scansione della firma autografa e apposizione dell'immagine in calce alla domanda) non rientrasse nelle ipotesi previste dall'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, non costituendo né una firma digitale, né una firma autografa con documento d'identità, né una trasmissione da domicilio digitale certificato. Pertanto, non potendo essere sanata tramite soccorso istruttorio, la domanda doveva essere considerata inammissibile.

  • Rigettato
    Validità della sottoscrizione mediante scansione della firma autografa

    La Corte ha ritenuto che la modalità di sottoscrizione utilizzata dall'appellato non rientrasse nelle ipotesi previste dall'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 e che non fosse sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto riguardava un elemento essenziale (la sottoscrizione) mancante ab origine.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per l'inclusione in graduatoria

    La Corte ha rigettato la domanda di inclusione in graduatoria in quanto la domanda di partecipazione era stata ritenuta inammissibile per irregolarità nella sottoscrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 17
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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