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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/07/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1163 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Andrea Leardini, elettivamente domiciliato presso il difensore in Rimini, via Nuova Circonvallazione n.27, PEC:
Email_1
ATTORE Contro con sede in Milano, via Scarsellini n.14 (C.F. e P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del responsabile direzione sinistri rappresentata e difesa, anche CP_2 disgiuntamente, dall'avv. Luigi Fornaciari e dall'avv. Fabrizio Fornaciari del Foro di Reggio Emilia,
PEC: e Email_2
con domicilio eletto in Rimini, Via Flaminia Email_3
Conca n.29, nello studio e presso la persona dell'avv. Andrea Mandolesi
CONVENUTA e
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. CP_3 C.F._2 CP_4
) entrambi residenti in [...]
18,
CONVENUTI
*** CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio la società ed i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1 CP_3
nelle rispettive qualità di compagnia assicuratrice, di proprietario e di conducente del CP_4 motociclo coinvolto nel sinistro occorsogli in data 22 luglio 2019, a cagione del quale riportava i danni di cui chiedeva il ristoro.
A fondamento della domanda esponeva che, nell'occasione, percorreva, in sella alla moto ON SH
30 TG DR74933 in sua proprietà, la via Pascoli in Rimini direzione mare-monte, allorquando, giunto all'intersezione con la via Ugo Bassi, entrava in collisione con il motociclo UA TG DE74274, condotto da Lo scooter condotto dall'attore, impattava la parte frontale sinistra della CP_4 moto tipo enduro del convenuto che, posto nel crocevia, era in attesa di svoltare a sinistra per immettersi in via Ugo Bassi direzione Ravenna.
Nella contumacia dei si costituiva in giudizio contestando la dinamica CP_3 Controparte_1 del sinistro e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria per come formulata in atti di parte attrice.
Espletati gli incombenti istruttori, fra cui CTU medico legale a firma del Dr. sulla persona del Per_1 danneggiato e CTU dinamica a firma dell'Ing. la causa veniva trattenuta in decisione sulle Per_2 conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Si osserva in punto di diritto che, in ipotesi di sinistro stradale concretizzatosi in uno scontro tra veicoli, opera la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro posta dall'art. 2054
c.c., la quale risulta superata solo quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti dimostrato non solo il comportamento colposo esclusivo di uno dei due conducenti, ma anche che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. 12524/2000).
In buona sostanza, “soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro è idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente. È onere della parte provare di avere fatto tutto il possibile per evitare la causazione del danno. La prova del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza da parte del danneggiato può essere ricavata anche indirettamente attraverso l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso rispetto al comportamento dell'altro” (Cass. Civ. sez. III, 28/11/2022, n.34895).
Nella specie, nessuno dei conducenti ha offerto elementi idonei a superare la presunzione di concorrente (seppure non paritaria) responsabilità nella causazione del sinistro, dovendosi rilevare che, al termine dell'attività istruttoria, non è stato dimostrato che l'impatto è stato determinato da responsabilità esclusiva del convenuto a fronte di condotta, in assoluto, non censurabile dell'attore.
In fatto, risulta pacifico ed incontestato che il giorno 22/07/2019 alle ore 17:25 circa, a CP_4 bordo di moto UA, era fermo (per segnalazione semaforica rossa) all'intersezione della Via
Pascoli con la Via Giuliani e la Via Bassi in direzione monte-mare e, a semaforo verde, si portava verso il centro del crocevia ove, in posizione di arresto o comunque di velocità prossima allo zero, attendeva il passaggio di veicoli provenienti dal senso opposto (mare-monte) nell'intenzione di operare la manovra di svolta a sinistra sulla Via Ugo Bassi direzione Ravenna. Nel frangente, entrava in collisione con scooter condotto da che procedeva sulla stessa Via Pascoli ma nella Parte_1 direzione opposta (mare-monte).
I conducenti dei veicoli, non avvedendosi l'uno della presenza dell'altro, non operavano manovre evasive e lo scooter ON (posto che la moto enduro era già in posizione quiete), non azionava il sistema di frenata.
L'urto interessava il frontale sinistro dei due motocicli e determinava danni materiali ai mezzi e personali ad entrambi i conducenti che riportavano lesioni superiori a 40 giorni cosicché si apriva d'ufficio procedimento penale n. 1739/19 presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei minori di Bologna e procedimento penale n. 3449/19 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Rimini.
Il sinistro è stato ricostruito dagli agenti di Polizia Municipale che, occorsi sul posto, hanno operato i rilievi dell'incidente ed hanno annotato la presenza dei due testimoni (di Testimone_1 cui hanno acquisito contestuale dichiarazione) e (doc. 6 in atti di parte attrice), Testimone_2 nonché le dichiarazioni dei due soggetti danneggiati.
In particolare, in dichiarazioni spontanee rilasciate il 23/07/2019, confermava di avere CP_4 percorso in sella a motociclo la Via Pascoli direzione monte-mare e di essersi fermato al semaforo rosso (intersezione via Giuliani e via Bassi) altresì riferendo “Al verde ripartivo ed avevo intenzione di girare a sinistra in Via Bassi. Vedevo di fronte a me alcune macchine e mi stavo rifermando all'altezza dello spartitraffico quando venivo colpito nella parte sinistra da un'altra moto che proveniva dal senso opposto di marcia e che prima dell'urto non avevo visto. A seguito dell'urto cadevo a terra insieme alla moto e mi facevo male”. , in data 2/11/2019, dichiarava che a bordo del suo scooter era fermo sulla via Pascoli Parte_1 direzione mare-monte al semaforo rosso (intersezione via Bassi) “è scattato il verde e sono ripartito, non ricordo se avevo macchine davanti o a fianco con l'intenzione di andare dritto, non ricordo se occupavo il centro della corsia o stavo tutto a destra. Improvvisamente mi sono trovato davanti una moto che ostruiva la mia corsia di marcia e l'ho urtato con la parte anteriore del mio scooter. Dopo
l'urto sono stato catapultato in avanti” (doc. 6).
I due testi oculari e confermano il rispetto del segnale Testimone_1 Testimone_2 semaforico rosso per parte di entrambi i conducenti/danneggiati e offrono indicazioni sulla posizione della moto del nella fase appena antecedente la collisione. CP_3
Veniva espletata ctu in ordine alla dinamica del sinistro, che confermava le risultanze dei rilievi operati dagli Agenti di Polizia Municipale (Sovr. e Controparte_5 Controparte_6 intervenuti sul posto in occasione del sinistro, ma si discostava significativamente da quanto accertato nella relazione conclusiva del 2/11/2020 redatta su delega di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento penale aperto per i medesimi fatti RGNR 3449/19.
Gli agenti accertatori consideravano che “il motociclo UA in posizione di quiete post-urto, si trova sul quadrante monte-Ravenna dell'intersezione.
Considerato che
il p.s.u. è avvenuto un paio di metri prima della posizione di quiete del motociclo UA il quale al momento della collisione, si trovava completamente nella parte di semi carreggiata del motociclo ON SH ed in fase di svolta sebbene appena accennata. Ciò comporta che il conducente del motociclo UA ha effettuato un anticipo di manovra di svolta…” mentre “.. il motociclo ON si trovava nella sua semicarreggiata di percorrenza ed anche piuttosto alla sua destra…” (così in comunicazione del
23/01/2020 di risposta alla ulteriore richiesta di riesame), arrivando a sanzionare esclusivamente il per condotta violativa del CDS. CP_3
Il CTU Ing. a definizione dell'incarico conferitogli al fine di ricostruire la dinamica Per_2 dell'incidente individuando, fra l'altro, “qualsivoglia ulteriore elemento utile ai fini di determinare la responsabilità nella causazione dell'incidente stradale stesso”, riteneva che “esaminate tutte le
“condizioni di fatto” relative al tratto stradale per cui è causa, esaminati i documenti in base alla raccolta di evidenze disponibili in atti, in riferimento al sinistro de quo, con un ragionevole grado di probabilità, si ritiene che l'andatura del motoveicolo attoreo – ON, condotto dal Sig. Pt_1 fosse rispettivamente di circa 47 km/h (in cifra tonda), velocità adeguata rispetto alle
[...] circostanze ed ai luoghi dove il limite cinematico in vigore era di 50 Km/h”, concludendo “Pertanto, il conducente del motoveicolo NA (Sig. ) approcciava al tratto stradale CP_4 impegnando la semicarreggiata di percorrenza del motociclo antagonista ON, attuando, una incauta e poco ponderata manovra, con il mancato rispetto dei principi richiamati dal Codice della
Strada (artt. 41, 145, 146, 154)” (pag.64).
Diversamente, il Responsabile della U.O. Servizi Operativi Commissario Capo Maurizio Garutti, viste le dichiarazioni testimoniali, verificata la morfologia del teatro dell'incidente -disassamento dei due bracci della Via Pascoli verso la Via U. Bassi-, considerato il punto d'urto (frontale sinistro) dei due veicoli e la posizione di quiete o quasi fermo al centro dell'intersezione della moto del e CP_3 ritenuto che il motociclo proveniente da mare non viaggiava vicino al proprio margine destro, invitava la pattuglia a rivalutare le infrazioni elevate al e non elevate al in ragione di una diversa CP_3 Pt_1 rappresentazione della dinamica del sinistro. L'invito era reiterato dal Commissario Capo
[...]
che sollecitava attento e dettagliato riesame della dinamica sinistro da parte degli agenti Pt_2 verbalizzanti.
Ancora più marcata la divergenza delle conclusioni rassegnate dal CTPM “… Persona_3
Giunto all'altezza semaforica con via Ugo Bassi e via Giuliani mentre manteneva una velocità non commisurata relativamente attraversamento di un centro abitato ed alla presenza di intersezioni stradali, ed omettendo nel contempo di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata, veniva a collisione con il motociclo NA condotto dal minore , il quale, CP_4 proveniente da monte, si trovava in lentissimo movimento in corrispondenza del centro dell'intersezione stradale, in attesa di compiere la manovra svolta a sinistra verso via Ugo Bassi.
L'urto eccentrico anteriore sinistro, di media entità, si verificava in prossimità del centro dell'intersezione, concretizzandosi tra la spalla sinistra dello pneumatico anteriore dell' Parte_3
e la parte laterale anteriore sinistra della carena dell'ON SH 30” (relazione conclusiva delle indagini del 2/11/2020, doc.4 in atti di parte convenuta).
Avuto riguardo al comportamento di guida del al momento dell'approccio al crocevia, è CP_3 opportuno completare il quadro probatorio con la testimonianza di “lo scooter Testimone_2 non me lo ricordo. Mentre la moto enduro voleva girare a sinistra e mi ha impedito di andare dritto.
Ha frenato per girare a sinistra e io me lo sono trovato davanti e non ho sterzato a destra per evitare altri veicoli che provenissero da tergo” (verbale d'udienza del 15/06/2023).
Per ragioni di completezza motivazionale, occorre altresì considerare (così come rilevato da tutti i periti) che il tratto di strada interessato (intersezione di Via Pascoli con Via Ugo Bassi) presentava, all'epoca dei fatti, una condizione “disassata” che, verosimilmente, può avere inciso sulla condotta più o meno adeguata dei conducenti dei due motocicli. Sul punto, è sufficiente riportare quanto asserito dallo stesso CTU in elaborato peritale depositato in data 10/12/2023, in paragrafo B. “ASSETTO DI AVVICINAMENTO DEI DUE MOTOVEICOLI
AL PROBABILE PUNTO D'URTO” “L'orientamento del tratto stradale in entrambe le direzioni dei motoveicoli appare rettilineo, secondo le rispettive direttrici di provenienza;
ciononostante, presenta un disassamento marcato di 2.3 m delle due corsie stradali della via G. Pascoli, che conducono alla intersezione con via Ugo Bassi, posizionati per l'appunto, non in asse (come si nota dalla Figura sotto riportata, linee tratteggiate di raccordo del quadrìvio al centro planimetria). Tale aspetto incide in modo considerevole sull'approccio dei due motoveicoli all'intersezione stradale, costringendo ad intraprendere una evidente deviazione della traiettoria in direzione del centro dell'incrocio stradale, per proseguire nella direzione di marcia e/o nel tentativo di svolta a sinistra”
(pag. 39) e, in occasione di integrazione di relazione depositata in data 10/11/2024 “A margine, il presente consulente ritiene di dover ribadire come, le criticità emerse, riguardo la circolazione dei veicoli nell'intersezione stradale semaforica di interesse, richiedevano inevitabilmente un intervento correttivo, di tipo strutturale;
a tal proposito, si ritiene che la trasformazione dell'intersezione semaforica in rotatoria, possa aver permesso di evitare situazioni di turbativa della circolazione, rappresentate, proprio, dal marcato disassamento caratteristico delle direttrici di via Pascoli lungo il tratto stradale” (pag. 4).
Orbene, a parere di chi scrive le risultanze della pur approfondita istruttoria condotta non hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro addebitandone la responsabilità esclusiva a uno solo dei conducenti.
Si osserva in diritto che, il principio generale di prudenza e diligenza nella guida, previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, impone di modulare la velocità e la traiettoria in funzione della complessità dell'incrocio e delle condizioni di visibilità, specialmente in incroci atipici come quello in esame. Il dettato di legge si applica indiscriminatamente a tutti i conducenti, a prescindere dalla manovra (di svolta o percorrenza in rettilineo) nelle loro intenzioni.
Nel caso particolare di un incrocio a quattro strade con marcato disassamento degli assi stradali, il veicolo che intende effettuare una svolta a sinistra è tenuto ad adottare una traiettoria che tenga conto della reale configurazione geometrica dell'incrocio, garantendo la sicurezza della manovra e il rispetto delle norme di precedenza. Ciò comporta che la traiettoria di svolta possa risultare più ampia e non perfettamente rettilinea, purché venga mantenuto il rispetto delle precedenze e la sicurezza degli altri utenti della strada. Ciò detto, deve imputarsi a una responsabilità derivante dall'esecuzione di manovra - CP_4 posizionamento lungo la linea virtuale di spartitraffico in prossimità del centro del crocevia in attesa di immettersi a sinistra nella Via U. Bassi- astrattamente corretta ma, all'evidenza, inadeguata allo stato dei luoghi poiché tradottasi (verosimilmente a causa del rilevato disassamento) in una marcata deviazione di traiettoria sulla corsia di senso opposto con la parte anteriore sinistra del mezzo divenuta, per ciò stesso, punto di collisione.
La condotta rilevante dell'un conducente ai fini della causazione del sinistro non esclude tuttavia la responsabilità dell'altro conducente che non abbia offerto prova di essersi esattamente uniformato alle norme della circolazione stradale e della comune prudenza.
La presunzione di corresponsabilità del sinistro è difatti superabile solo qualora all'accertamento positivo di condotta colposa dell'uno si contrapponga l'accertamento negativo (anche indiretto) di condotta conforme dell'altro, cosicchè possa trovare riscontro il collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col solo comportamento dell'altro conducente.
Ebbene, , non ha offerto prova di sua condotta di guida immune da colpa. Parte_1
La stessa parte attrice, ha infatti dichiarato “non ricordo se avevo macchine davanti o a fianco con
l'intenzione di andare dritto, non ricordo se occupavo il centro della corsia o stavo tutto a destra.
Improvvisamente mi sono trovato davanti una moto che ostruiva la mia corsia di marcia.. “.
Incertezze che -in ragione dello standard probatorio del più probabile che non- alimentano il convincimento che lo scooter, forse perché in affiancamento ad altro veicolo, non procedesse
(correttamente) in corrispondenza del margine destro della carreggiata di sua percorrenza.
Depongono in tal senso anche le dichiarazione di “…Vedevo di fronte a me alcune CP_4 macchine e mi stavo rifermando all'altezza dello spartitraffico” e la testimonianza di Tes_2
che, riferendo “…la moto enduro voleva girare a sinistra e mi ha impedito di andare diritto”
[...] avalla l'ipotesi che ingombrasse la propria corsia di marcia. CP_3
La mancata evidenza di tracce di frenata e di manovre evasive da parte del inoltre, confortano Pt_1
l'ipotesi che la moto ON avanzasse in una condizione di distrazione tale da non consentirgli di percepire la presenza dell'ostacolo sulla traiettoria di marcia -nonostante la moto UA fosse in acclarata posizione di quiete o di velocità prossima allo 0- ovvero ad una velocità non modulata sulla complessità dell'incrocio altresì impegnato dal transito di altri veicoli. E ciò, a prescindere dall'accertamento che il centauro viaggiasse o meno entro il limite massimo consentito, in centro urbano, dei 50 Km/h. In buona sostanza, se la colpa preponderante del sinistro deve addebitarsi al er avere impegnato CP_3 la corsia di pertinenza della controparte, la residua responsabilità va imputata al per non aver Pt_1 mantenuto una velocità consona allo stato dei luoghi, che gli consentisse di arrestarsi in sicurezza davanti all'ostacolo, nonché per non aver tenuto strettamente la destra, portandosi sul margine della porzione di carreggiata non in asse con il tratto precedente all'incrocio.
In conclusione, nel caso in esame, la discordanza tra le fonti di prova e tra le valutazioni tecniche, unitamente alla complessità della dinamica del sinistro ed alla mancata dimostrazione di condotta di guida del danneggiato immune da censure, depone in favore di corresponsabilità di entrambi i conducenti dei ciclomotori nella causazione del sinistro, imputabile nella misura prevalente del 70%
a e del 30% a . CP_4 Parte_1
E' necessario dunque esaminare la risarcibilità del danno lamentato in giudizio da Pt_1
Cominciando dal danno non patrimoniale, si rammenta che, venendo in questione la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, quale quello alla salute, spetta all'attore il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli anche di tale natura.
Ciò posto, deve rilevarsi che i numerosissimi precedenti di legittimità che si sono occupati della liquidazione del danno non patrimoniale – talora accogliendo, talaltra rigettando la sua articolazione in varie voci di danno – hanno confermato il principio fondamentale che governa il sistema della responsabilità civile, in forza del quale il risarcimento deve essere integrale e riportare il danneggiato alla condizione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, ciò indipendentemente dalla dogmatica che scompone il danno-conseguenza in varie tipologie, quali il danno morale, biologico o esistenziale. (cfr. da ultimo Cass. 24075/2017).
Quando si tratti di lesione del diritto alla salute la misura delle conseguenze non patrimoniali risarcibili viene compendiata negli indici tabellari che consentono di liquidare il danno non patrimoniale complessivamente inteso, avendo riguardo al criterio probabilistico dell'id quod plerumque accidit, ricomprendendo tutti i pregiudizi ordinariamente conseguenti ad una lesione del diritto alla salute (cfr. Cass. 10527/11).
Vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica secondo le modalità più sopra indicate, soccorre il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano - assunte dalla Corte di Cassazione quale “parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.” (cfr. sul punto Cass. n. 12408/2011) -, non essendo stato ancora attuato il disposto dell'art. 138 cod. ass.
Orbene, il sistema tabellare si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso
l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass. SU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008).
Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva.
Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico fisica, le Tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni Unite individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti - relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo - funzionale, c.d. danno biologico permanente - aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”. Allo stesso modo, anche i valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo sono stati rivisitati, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona. Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Tali caratteristiche che connotano il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale non risultano modificate all'esito dell'ultimo aggiornamento delle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano in quanto, così come esplicitato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale”
- elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano -, è stata operata una rivisitazione grafica delle tabelle al fine di esplicitare per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale già compresi nell'importo totale ivi indicato. La Tabella vigente - alla quale occorre far riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle” (cfr. Cass. n.
20381/2016; Cass. n. 33770/2019) - è stata, quindi, oggetto di una rivisitazione che “ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e
l'andamento della curva delle liquidazioni” (in tal senso i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale”).
Le tabelle così come congegnate esprimono, con accettabile approssimazione, un valore tendenzialmente omnicomprensivo di tutte le conseguenze della lesione;
di tal ché è possibile discostarsene solo quando vengano allegati e dimostrati pregiudizi ulteriori rispetto a quelli che ordinariamente seguono al vulnus alla salute nella misura accertata, provvedendo a ristorare tale quid pluris attraverso una aestimatio che ben può assumere a base il valore del punto onde adeguarlo alle circostanze del caso concreto.
Orbene tale operazione di c.d. personalizzazione, come anticipato, presuppone che sia allegato e dimostrato un danno conseguenza ulteriore rispetto a quello che normalmente deriva dalla lesione riscontrata. Tale dimostrazione non potrà inferirsi dal grado di gravità della lesione alla salute, atteso che il valore del punto tabellare già comprende in sé tutte le conseguenze che normalmente una lesione di quella gravità produce.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (cfr. Cass. n. 23778/2014).
Pertanto, alla personalizzazione del danno può procedersi soltanto nell'ipotesi in cui il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato. Si viene dunque a liquidare il danno patito dal in conseguenza del sinistro, sulla base delle Pt_1 risultanze della CTU medico-legale la quale risulta condivisibile, esaustiva ed esente da vizi.
Dalla relazione peritale emerge che l'evento traumatico del 22/07/2019 è compatibile con le lesioni documentate rispettando i criteri topografico, cronologico e di adeguatezza eziologica e che da questo
è scaturita una inabilità temporanea complessiva di 656 giorni di cui: 156 giorni di I.T.T, 250 giorni di I.T.P. al 75% e 250 giorni di I.T.P al 50%. Stima il CTU che il danno biologico derivante dall' evento sia quantificabile nella misura del 49%, comprensivo del danno estetico.
Non si ritiene di dover applicare alcun aumento a titolo di personalizzazione atteso che non sono state allegate né provate circostanze che giustifichino uno scostamento dallo standard (tali non possono considerarsi le generiche doglianze circa una contrazione nella abitudine a gite o passeggiate di piacere con la moglie).
Considerato dunque il danno, l'età del al momento del sinistro -57 anni- e la durata ed entità Pt_1 dell'invalidità temporanea, risulta equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale a favore del
AS la somma di € 316.117,30 comprensiva di € 5.312,8 di spese mediche documentate, con detrazione di eventuali somme nelle more percepite per questo titolo.
Il danno patrimoniale riferito allo scooter tipo ON HS 30 (rottamato) deve essere liquidato in ragione del valore commerciale dello stesso e, dunque, nell'importo di € 2.000,00 indicato dall'attore, senza persuasive e specifiche contestazioni della convenuta.
Non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica, genericamente dedotto nel narrato degli atti.
In proposito, va rammentato che la capacità lavorativa specifica esprime la capacità reddituale specifica di un soggetto impiegato o impiegabile in un determinato ambito, sicché la sua lesione costituisce un danno patrimoniale che il danneggiato ha l'onere di dimostrare, dando la prova della contrazione, in dipendenza della lesione, del proprio reddito effettivo o presumibile (Cass. 32649 del
2021).
Costituisce principio consolidato quello secondo cui non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Occorre, cioè accertare - senza che possa istituirsi una corrispondenza necessaria tra entità dei postumi ed entità del danno patrimoniale – se i postumi di natura biologica impediscano in tutto od in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa che la vittima dimostri di avere svolto prima del sinistro e se ed in che misura il reddito della vittima si sia ridotto per effetto dei postumi, senza, dunque, alcun riferimento a punti percentuali di “incapacità lavorativa specifica” (cfr., da ultimo,
Cass. n. 2463/2020).
È quindi necessaria la allegazione e la compiuta dimostrazione che, a seguito del sinistro, il danneggiato non può svolgere il lavoro che svolgeva o che avrebbe ragionevolmente svolto, se esso non si fosse verificato.
Nel caso di specie, il danno per la preclusione (temporanea) dell'attività lavorativa specifica, pur trovando conforto circa l'an nella CTU medica del Dr. che ritiene “plausibile la sussistenza Per_1 di ripercussione sulla capacità lavorativa specifica di autista” (pag. 13 della relazione) in considerazione della revoca della patente ed utile collocazione del lavoratore nella mansione di usciere, non risulta minimamente provato nel quantum poiché non è stata documentata la contrazione reddituale patita da (in termini di mancato introito delle ore di lavoro straordinario non Pt_1 riconosciuto nella nuova mansione) in conseguenza del sinistro.
Ciò posto, stante la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro, l'importo risarcibile in favore dell'attore va determinato nel 70% del danno complessivo, e cioè in €
221.282,11 a titolo di danno non patrimoniale (ivi comprese le spese mediche) e in euro 1.400,00 a titolo di danno materiale, per il complessivo importo di euro 222.682,11.
Su tale somma vanno corrisposti interessi e rivalutazione, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro (e, per quanto concerne la somma attribuita a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, dal momento di cessazione dell'invalidità temporanea: v, Cass., n. 5680/96), ovvero dall'esborso alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr. in termini Cass. SU
1712/95) fino alla presente decisione.
Nessuna somma deve essere detratta da tale complessivo importo, atteso che – nonostante l'ordine di esibizione diretto alla compagnia indicata dalla convenuta - non vi è prova che l'attore abbia percepito indennizzi per il medesimo evento dannoso e al contrario la compagnia stessa, per il tramite di un agente, ha negato la sussistenza di polizze a copertura del sinistro.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza ed andranno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto:
1) Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di della somma complessivamente pari a euro 222.682,11 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione, come in motivazione;
2) dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 10.000,00, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosene antistatario;
3) Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nella misura del delle spese sostenute per le consulenze tecniche d'ufficio già liquidate con separato decreto.
Rimini, 28.7.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi