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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 269/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Lecce
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente rel. dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Centonze, diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Copertino (LE) Contrada Tumi S.n.;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente ed, in particolare, che:
- il debitore è imprenditore commerciale;
- non vi è prova che la società debitrice abbia il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, essendo disponibile, come ultimo, solo il bilancio di esercizio al
31.12.2020, il quale risulta troppo risalente per poter fondare su di esso l'accertamento della qualità di impresa minore in capo alla società resistente ( praltro emergendo debiti per oltre
1.000.000 al pari dell'attivo), né il resistente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, stante la sua contumacia, ha fornito prova contraria
1 - è rispettato il requisito dettato dall'art. 49, comma 5, CCII, infatti:
il credito vantato dalla ricorrente, dovuto a titolo di TFR oltre spese ed interessi, ammonta a complessivi € 14.807,74 e, oltre al suddetto debito, dagli atti di causa emergono debiti contributivi per € 140.392,36 (all. in atti);
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto che tale stato emerga con evidenza in quanto l'odierna resistente non ha provveduto a onorare, neanche parzialmente, il proprio debito nei confronti dei propri dipendenti, il quale ha vanamente agito in via esecutiva, e la società non risulta intestataria di beni immobili su cui agire in via esecutiva;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
di (P.I. ), con sede legale in Copertino (LE) Controparte_1 P.IVA_1
Contrada Tumi S.n.;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Gabriella Perrone;
NOMINA
Curatore dott Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale il deposito in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39;
FISSA l'udienza del 07.10.2025 ore 10:30 per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al G.D.;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della società in liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione mediante trasmissione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta certificata;
2 AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, previa verifica della disponibilità di tempo e risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tuti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
INVITA il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
SEGNALA al curatore che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al
Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
ORDINA al Curatore entro il 30 gg. di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società ai sensi dell'art. 130 co. 1 D.Lgs n.14/2019;
RILEVA che, a norma dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., “Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al
3 giudice del procedimento”. Per quanto precede autorizza sin da ora il curatore, ai sensi del combinato disposto ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e/o a quelle alle quali le stesse possono accedere, all'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative a rapporti intrattenuti con Istituti di credito e datori di lavoro o committenti, riferite alla posizione dell'impresa fallita.
MANDA ALLA CANCELLERIA perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al curatore, al P.M. e al creditore istante e alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese di Lecce per l'annotazione di cui all'art.45
d.lgs n.14/2019;
AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Lecce 14.04.2025 Il Presidente rel
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Lecce
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente rel. dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Centonze, diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Copertino (LE) Contrada Tumi S.n.;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente ed, in particolare, che:
- il debitore è imprenditore commerciale;
- non vi è prova che la società debitrice abbia il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, essendo disponibile, come ultimo, solo il bilancio di esercizio al
31.12.2020, il quale risulta troppo risalente per poter fondare su di esso l'accertamento della qualità di impresa minore in capo alla società resistente ( praltro emergendo debiti per oltre
1.000.000 al pari dell'attivo), né il resistente, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, stante la sua contumacia, ha fornito prova contraria
1 - è rispettato il requisito dettato dall'art. 49, comma 5, CCII, infatti:
il credito vantato dalla ricorrente, dovuto a titolo di TFR oltre spese ed interessi, ammonta a complessivi € 14.807,74 e, oltre al suddetto debito, dagli atti di causa emergono debiti contributivi per € 140.392,36 (all. in atti);
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto che tale stato emerga con evidenza in quanto l'odierna resistente non ha provveduto a onorare, neanche parzialmente, il proprio debito nei confronti dei propri dipendenti, il quale ha vanamente agito in via esecutiva, e la società non risulta intestataria di beni immobili su cui agire in via esecutiva;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
di (P.I. ), con sede legale in Copertino (LE) Controparte_1 P.IVA_1
Contrada Tumi S.n.;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Maria Gabriella Perrone;
NOMINA
Curatore dott Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale il deposito in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39;
FISSA l'udienza del 07.10.2025 ore 10:30 per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al G.D.;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della società in liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione mediante trasmissione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta certificata;
2 AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, previa verifica della disponibilità di tempo e risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tuti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
INVITA il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
SEGNALA al curatore che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al
Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
ORDINA al Curatore entro il 30 gg. di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società ai sensi dell'art. 130 co. 1 D.Lgs n.14/2019;
RILEVA che, a norma dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., “Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al
3 giudice del procedimento”. Per quanto precede autorizza sin da ora il curatore, ai sensi del combinato disposto ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e/o a quelle alle quali le stesse possono accedere, all'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative a rapporti intrattenuti con Istituti di credito e datori di lavoro o committenti, riferite alla posizione dell'impresa fallita.
MANDA ALLA CANCELLERIA perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al curatore, al P.M. e al creditore istante e alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese di Lecce per l'annotazione di cui all'art.45
d.lgs n.14/2019;
AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Lecce 14.04.2025 Il Presidente rel
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
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