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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/05/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Elena Catalano Presidente dott.Silvia Brat ConIGliere
dott. Antonella Caterina Attardo ConIGliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2809/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALELLI STEFANO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 18 MILANO presso il difensore avv.
GALELLI STEFANO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANELLI Controparte_1 C.F._1
FRANCESCA e dell'avv. GIUDICI MARIA ADELE ( VIA SANTA SOFIA, C.F._2
12 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SANTA SOFIA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. GIORDANELLI FRANCESCA
RAPPRESENTANZA Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATARAZZO
[...] P.IVA_2
DIEGO MARIA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CARDINALE ANDREA
FERRARI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. MATARAZZO DIEGO MARIA
ALESSANDRO
APPELLATO/I
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per Parte_2
“ Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
In via principale
l'assenza di responsabilità ex art 2051 c.c. in capo al , attuale attore in Parte_2 appello e conseguentemente condannare l'odierna convenuta alla restituzione dell'importo percepito di € 21401,83, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
In via di subordine
Accertato e dichiarato il concorso del convenuto in appello nella causazione dell'evento che lo ha colpito ridurre, per l'effetto, la somma liquidatagli dal Tribunale di primo grado di Milano, ordinando, se del caso, al convenuto in appello la restituzione dell'importo che verrà determinato anche in via di equità e giustizia dalla Corte d'appello adita.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. “
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
NEL MERITO rigettare l'appello proposto dal nonché l'appello incidentale proposto da Parte_2
e tutte, nessuna esclusa, le domande e Controparte_3
le istanze contenute negli indicati atti e nella comparsa di costituzione del nuovo difensore del medesimo;
per l'effetto, confermare, in ogni sua parte e statuizione, la Parte_2
sentenza del Tribunale di Milano N.3309/2023 depositata il 24.04.2023 (R.G.N. 27767/2018).
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ripropongono, ove occorrenti, tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ai sensi dell'art.
183 c.p.c. VI comma n.2 depositata in data 15.04.2019, qui da intendersi integralmente richiamata, e tutte le eccezioni e contestazioni svolte nella memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. VI comma n.3 depositata in data 03.05.2019, qui pure da intendersi integralmente richiamata. Con vittoria di spese sia legali che tecniche (spese di consulenza tecnica di parte e di ufficio) e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali.
La IG.ra dichiara infine di non accettare il contraddittorio su domande ed Controparte_1 eccezioni nuove o tardivamente formulate.”
Per Controparte_3 pagina 2 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n.3309/2023, depositata in data 24.04.2023, emessa dal Tribunale di Milano, Dott.Pertile, contrariis reiectis
GIUDICARE
A) In via principale:
Accogliere l'impugnazione incidentale proposta e, conseguentemente, assolversi l'appellata ed appellante incidentale, , rigettata ogni avversa pretesa, in quanto infondata in Controparte_3
fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
B) In via subordinata:
Nella denegata e davvero non creduta ipotesi della riconosciuta responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., e di conseguente operatività della garanzia assicurativa prestata dalla polizza n. T193475 “ ” stipulata tra il e Parte_3 Parte_2
, dichiarare tenuta a Controparte_4 Controparte_3
manlevare il solo ove ed in quanto risultino accertati e provati, ai sensi di Parte_2
legge, che sia la responsabilità, sia il danno conseguente, siano dovuti a specifici fatti e cause coperti dalla garanzia assicurativa prestata ed, in ogni caso, entro e non oltre tutti i limiti delle condizioni contrattuali, generali e particolari, richiamati in polizza, ivi compreso il limite del massimale, al netto della franchigia, dello scoperto e dell'indicizzazione contrattualmente previsti, per il solo specifico rischio contrattualmente assunto, nonché per la sola quota di eventuale responsabilità, in ipotesi direttamente ascrivibile all'assicurato, escluso comunque ogni obbligo di manleva derivante dal mero vincolo di solidarietà, fatti salvi il diritto di rivalsa e/o di regresso ed il disposto di cui all'art. 1910
c.c.
C) Conseguentemente, condannare il , in persona dell'amministratore pro Controparte_5
tempore, e/o la IG.ra alla restituzione e/o ripetizione in favore di Controparte_1 [...]
di tutte le somme corrisposte a qualsiasi titolo in esecuzione della sentenza impugnata CP_3
e che risulteranno non dovute per effetto del presente giudizio di impugnazione.
D) Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[.. conveniva in giudizio il (d'ora in avanti Controparte_1 Parte_2
), innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei CP_6
danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa asseritamente subiti in conseguenza di caduta, in data 29/11/2014, nel cortile A seguito di tale evento, l'attrice avrebbe sofferto una CP_7
“frattura scomposta della epifisi distale radio destro”. Quantificava l'attrice il risarcimento dovutole, ai pagina 3 di 11 sensi dell'art. 2051 cc, o in subordine dell'art. 2043 cc, in euro 20.142,25, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente al 7%, con aumento per personalizzazione, oltre a risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, e del danno patrimoniale.
Il convenuto si costituiva, chiedendo, e ottenendo, l'autorizzazione alla chiamata in causa Parte_2
della sua compagnia assicuratrice;
chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree, non essendo asseritamente stata fornita prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
affermava il convenuto che non era stata dall'attrice fornita prova del nesso causale tra la asserita caduta e il bene di cui il era custode;
sosteneva che ci fosse, in ogni caso, concorso di Parte_2
colpa della danneggiata per imprudenza, non avendo la medesima utilizzato il corrimano installato nel luogo del sinistro;
essendo questa ipotesi di caso fortuito, costituito dalla condotta della danneggiata, sosteneva che il nesso causale tra cosa in custodia e danno fosse interrotto, con la conseguenza che non sarebbe imputabile al la caduta né sarebbe dovuto il risarcimento richiesto da . Parte_2 CP_1
Si costituiva in giudizio la terza chiamata , che Controparte_4
chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in subordine, la condanna del convenuto alla manleva per la sola quota di responsabilità effettivamente ascrivibile al entro i limiti delle condizioni Parte_2
contrattuali di polizza assicurativa.
In data 23.10.2019 si costituiva in giudizio in qualità di società cui la aveva Controparte_2 CP_4 ceduto il ramo d'azienda, mediante deposito di atto di intervento.
Successivamente, con atto di intervento volontario ex art. 105 cpc, interveniva la società
[...]
, quale società incorporante di Controparte_3 CP_2
a seguito di fusione per incorporazione avvenuta con atto del 03.11.2022. L'intervenuta
[...]
chiedeva che fosse eventualmente tenuta a manlevare parte convenuta solo ove fossero accertati e provati, ai sensi di legge, la responsabilità del convenuto ed i conseguenti danni, nei limiti della polizza.
A seguito di istruttoria testimoniale, il Giudice di prime cure, con sentenza n. 3309/23 del 21/4/2023, riconosceva la sussistenza di molteplici indizi concordanti, precisi e gravi circa le modalità di accadimento del sinistro, da cui risultava provata la responsabilità del condominio ex art. 2051 cc..
Quanto al danno non patrimoniale, derivato dalla lesione della salute della attrice, in conseguenza del fatto lesivo, a seguito di CTU medico-legale, il Tribunale affermava che il danno biologico, correlato eziologicamente all'evento, era stato compiutamente allegato e provato. Esso veniva, in particolare, quantificato in danno biologico da invalidità permanente, nella misura del 5,5%, per il ristoro del quale veniva liquidata (utilizzando le cosiddette “tabelle milanesi) la somma di euro 5.953,00; danno per inabilità temporanea, al 75% per 35 giorni, per il ristoro del quale veniva liquidata la somma di euro pagina 4 di 11 2.599,00; danno per inabilità temporanea al 50% per 50 giorni, per il risarcimento del quale veniva liquidata la somma di euro 2.475,00; danno per inabilità temporanea al 25% per 25 giorni, per il ristoro del quale veniva liquidata la somma di euro 619,00. Nessun aumento veniva riconosciuto per personalizzazione, mancando l'allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali al riguardo.
Venivano inoltre liquidati euro 1108,8 per spese documentate, e ulteriori euro 308 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Pertanto, il veniva condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma Parte_2
complessiva di euro 13.200,00 (arrotondata per eccesso), oltre rivalutazione ed interessi.
Il Giudice, ritenuta fondata la richiesta di manleva svolta dal verso l'assicuratore, posto Parte_2 che quest'ultimo non aveva specificamente contestato l'operatività della polizza, condannava l'assicuratore a tenere il convenuto indenne dalle somme che pagate all'attrice in esecuzione della sentenza.
Venivano liquidate le spese di lite a favore dell'attrice ed a carico del convenuto, e compensate le spese tra convenuto e terzo chiamato, in considerazione della reciproca soccombenza tra loro, mentre le spese di CTU venivano poste a carico del convenuto.
La sentenza è stata impugnata dal che, dopo avere affermato di avere pagato a favore di Parte_2
quanto statuito nella sentenza impugnata, con riserva di ripetizione e di appello, per Controparte_1 un totale di € 21.401,83, ha chiesto la riforma del provvedimento, sulla base di un unico motivo di appello.
Si è costituita , che ha chiesto il rigetto dell'appello nel merito. CP_1
Si è costituita altresì ag rappresentanza per l'Italia, che ha proposto appello Controparte_3
incidentale, e concluso per la riforma della sentenza, con esclusione della responsabilità del
Condominio e condanna di alla restituzione di quanto medio tempore percepito dal Condominio CP_1
e del Condominio di restituzione di quanto percepito dall'assicuratore.
All'udienza del 22/10/2024, il conIGliere istruttore, ai sensi dell' art. 352 c.p.c., ha assegnato i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 11/3/2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
11/3/2025, nella camera di conIGlio del 19/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 L' appellante, con il primo e unico motivo, lamenta l'erroneità della sentenza per insussistenza di sua responsabilità ex art 2051 c.c.; infatti non emergerebbero indizi dotati delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza atti a comprovare la responsabilità del . L'attrice non avrebbe Parte_2 offerto la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
infatti, nessuno dei testi escussi, nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe assistito all'evento, con la conseguenza che non sarebbe provato che l'attrice sia caduta nel punto del cortile condominiale dalla stessa allegato, né in conseguenza di quale delle plurime cadute descritte si sia infortunata. Sussisterebbe, inoltre, una responsabilità concorrente della danneggiata, sia perché le caratteristiche dei luoghi erano alla stessa note, sia perché non avrebbe usato il corrimano ivi presente. Nessun fatto noto, da cui fare discendere la prova, per presunzione, del fatto ignoto, sarebbe pertanto presente nella fattispecie odierna.
Il ha, pertanto, chiesto che la sentenza di primo grado sia integralmente riformata e Parte_2
l'appellata sia condannata a restituire le somme corrispostele dal in esecuzione CP_1 Parte_2 della sentenza. In subordine, ha chiesto l'accertamento del concorso dell'appellata nella causazione dell'evento, e, per l'effetto, la riduzione della somma liquidata in primo grado a titolo risarcitorio, ordinando, se del caso, la restituzione parziale dell'importo versato. Ha chiesto inoltre la rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
L' appellata ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di CP_1 lite, previo rigetto dell'appello proposto dal e dell'appello incidentale proposto da Parte_2 [...]
, ribadendo le istanze istruttorie formulate nella Controparte_3 memoria, depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 c.p.c. VI comma n.
2. Ha affermato che i fatti noti sarebbero provati e corrisponderebbero agli indizi gravi, precisi e concordanti rinvenuti dal
Giudice nella fattispecie concreta. In particolare, la pericolosità, riconosciuta dall'appellante, con confessione giudiziale, della resina, utilizzata per la pavimentazione del viottolo dove sarebbe CP_1
caduta, rappresenterebbe un fatto noto ed un indizio grave. Fatti noti sarebbero, inoltre, la pendenza del tratto ove l'evento è avvenuto;
le vane segnalazioni all'amministrazione condominiale sulla scivolosità del percorso, prima dell'evento, da parte di condomini;
il fatto che la resina, dopo l'evento lesivo, è stata asportata completamente dal e sostituita con una pavimentazione in cemento;
il fatto Parte_2
che alcuni testimoni hanno dichiarato di avere soccorso l'appellata vicino agli ascensori subito dopo l'evento; il fatto che il teste ha affermato di essere caduto nel medesimo punto del cortile Tes_1
condominiale; la testimonianza di amministratore del Condominio, che ha affermato essere Tes_2 stata segnalata la scivolosità del tratto da più condomini prima dell'evento lesivo;
la compatibilità delle lesioni rilevate dal CTU (e sulle quali il CTP di parte appellata ha concordato) con la caduta descritta in atti.
pagina 6 di 11 Irrilevanti sarebbero, relativamente all' asserito concorso di colpa della danneggiata, la conoscenza dei luoghi da parte della stessa, stante la grande estensione del terreno condominiale e il fatto che la IG.ra raramente usa quel percorso;
non sarebbe sufficiente lo status di condomina per ritenere CP_1 sussistente l'ipotesi di caso fortuito. Né potrebbe valere come prova di tale asserita conoscenza la comunicazione del 3/12/2014, successiva all'evento lesivo, avvenuto il 29/11/2014, con cui la IG.ra ha denunciato l'accaduto all'Ufficio Sinistri di S.I.F. Italia srl. CP_1
Irrilevante risulterebbe altresì il mancato uso del corrimano nell'occasione, essendo l'appellata, all'epoca dei fatti, in ottima condizione fisica e non essendo stata segnalata la scivolosità del tratto.
Pertanto, risulta giustificato il mancato uso del corrimano, essendo la IG.ra ignara del pericolo. CP_1
Infine, l'istruttoria testimoniale avrebbe escluso l'uso, da parte della IG.ra , di scarpe inadatte per CP_1
la stagione ed i luoghi.
L'appellata e appellante incidentale , con l'unico motivo di appello incidentale, ha sostenuto CP_3
l'erroneità della sentenza, ove ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. del non Parte_2
essendo, in particolare, provato il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
il punto esatto della caduta;
se le lesioni si siano verificate a seguito della prima, seconda o terza caduta. Il Giudice avrebbe erroneamente conferito valore probatorio alle circostanze riferite de relato actoris dai testi, che si sono limitati a confermare ciò che la IG.ra ha loro riferito. La testimonianza de relato actoris, CP_1
infatti, sarebbe del tutto irrilevante qualora, come nel caso di specie, sia di contenuto conforme alla domanda attorea. Inoltre, il Giudice avrebbe errato nella parte in cui non ha ritenuto che la presunta caduta si sarebbe potuta evitare con l'uso della ordinaria diligenza richiesta, a maggior ragione essendo la IG.ra condomina. Il Giudice avrebbe ignorato la documentazione fotografica relativa allo CP_1
stato dei luoghi, dalla quale si evincerebbe che la pavimentazione si presentava in un normale stato di manutenzione;
l'orario dell'evento (13.30), ragione per cui vi era buona visibilità; la presenza del corrimano. Si tratterebbe quindi, quantomeno, di ipotesi di concorso di colpa del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo. L'appellante incidentale ha quindi chiesto la condanna dell'appellata alla restituzione della somma di euro 325,00 per spese CP_1 di CTU già versata;
e la condanna del alla restituzione della complessiva somma di € Parte_2
18.444,56, versata in esecuzione della sentenza.
Quanto all' appello incidentale proposto da , richiamando le suddette argomentazioni, l'appellata CP_3
ha sostenuto essere provato il nesso causale tra la caduta e le lesioni subite, essendo la prova stata fornita da plurime evidenze testimoniali. Inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe escluso correttamente il caso fortuito, essendo provato che vi erano state precedenti segnalazioni sulla scivolosità della stradina, ignorate colposamente dal Parte_2
pagina 7 di 11 Osserva la Corte che deve applicarsi il regime probatorio di cui all'art. 2051 c.c , che prevede un regime affine alla responsabilità oggettiva dato che l'onere probatorio del danneggiato risulta grandemente affievolito:” nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia, l'attore deve offrire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia [...]” (ex multis Cass Civ. 25483/16).
Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di custodia non è contestata da alcuna delle parti.
Quanto al nesso causale tra cosa in custodia (tratto del terreno condominiale) e l'evento dannoso, il ha contestato in primo grado che l'attrice, non avrebbe provato di essere effettivamente Parte_2
caduta sul tratto in pendenza, pavimentato con resina cementizia, e non su un tratto precedente del percorso, dall'ingresso del complesso condominiale, posto in via Falck, alla portineria in via Cilea.
L'appellante, tuttavia, non ha allegato, né tantomeno provato, che l'evento dannoso sia avvenuto su terreno esterno a quello condominiale, con la conseguenza che, in ogni caso, deve ritenersi provato che sia caduta su tratto del terreno condominiale. CP_1
Inoltre, l'appellante non ha allegato alcuna circostanza idonea a dimostrare che l'evento si sia prodotto in un punto del terreno condominiale diverso da quello allegato da . Dalla istruttoria testimoniale CP_1
in primo grado, del resto, è emerso che la IG.ra veniva soccorsa da altre persone in prossimità CP_1
del tratto pavimentato a resina e nell'immediatezza del fatto. Dalla deposizione testimoniale dell'amministratore di condominio, che ha confermato che la pavimentazione era stata posata nella prima metà del 2014, emerge che questi, per sua stessa ammissione (cfr verbale del 20.11.2019, teste
, era consapevole, già prima dell'incidente occorso ad , del fatto che altre Tes_2 Controparte_1 persone, tra la data della posa della resina e la data dell'evento dannoso, prodottosi circa 6 mesi dopo la posa, erano cadute in quello specifico tratto di terreno condominiale (cfr verbale del 20.11.2019, teste
. L'amministratore, pertanto, prima dell'evento dannoso era consapevole che lo stesso era Tes_1
scivoloso.
Risulta poi provato, anche ai sensi dell'art. 115 cpc, che nessun cartello o altro mezzo di segnalazione era posizionato in prossimità del tratto in questione, per avvertire chi passava della potenziale scivolosità del pavimento.
Il , infine, per ammissione del suo amministratore successivamente all'evento di cui è Parte_2
causa, ha rimosso la pavimentazione in quel tratto, sostituendola con altra di diverso materiale a seguito dei ripetuti incidenti (verbale del 20.11.2019, teste . Tes_2
Pertanto, in assenza di una qualsiasi ricostruzione alternativa da parte del e in assenza di Parte_2
qualsivoglia contestazione che l'evento si sia prodotto all'interno dei confini condominiali, si deve ritenere che sussistano indizi gravi precisi e concordanti, idonei a fare presumere che l'evento si sia pagina 8 di 11 prodotto nel tratto indicato dalla IG.ra . Irrilevante risulta la contestazione di , espressa CP_1 CP_3
solo nel presente grado di giudizio, che non abbia allegato se la frattura si sia provocata a seguito CP_1
della prima, seconda o terza caduta, susseguitesi velocemente, nel medesimo tratto, dato che, in ogni caso, non risulta contestato in dettaglio, se non genericamente, che sia caduta su terreno CP_1
condominiale e che la lesione si sia prodotta come conseguenza della caduta. Anzi, la circostanza, non contestata né dall'appellante nè da , che sia caduta più di una volta in successione risulta CP_3 CP_1 corroborare la ricostruzione dell'appellata circa la scivolosità del terreno in quel tratto.
Inconferente risulta la contestazione di relativa all'ora in cui l'incidente è occorso (h. 13.30 CP_3
circa), dato che non risulta allegato, né tantomeno provato da o dal , che il CP_3 Parte_2
pavimento in resina avesse una apparenza tale da rendere ictu oculi evidente la sua scivolosità, ben potendo la pavimentazione essere scivolosa senza che ciò fosse evidente anche in condizioni di buona luminosità. Quanto all'ulteriore contestazione di , che il tempo meteorologico in tale data non CP_3 avrebbe presentato “nubifragi” o altre condizioni di particolare maltempo, si rileva, in primo luogo, che
, su cui incombe il relativo onere, non ha offerto, in primo grado, alcuna prova relativa alle CP_3 condizioni meteorologiche nel giorno e nell'ora di cui è causa. Inoltre, non risulta allegato né provato dall'appellante che la resina fosse scivolosa solo in presenza di forti piogge o grandi quantità d'acqua.
Al riguardo, infatti, il nulla ha allegato in primo grado, di talché, alla luce delle Parte_2
circostanze sopra già riferite (caduta di altri condomini nel medesimo punto, sostituzione della resina ecc.) si deve ritenere che l'assenza di condizioni eccezionale meteorologiche particolari, nella data e all'ora in cui la caduta ha avuto luogo, sia irrilevante.
Quanto alla domanda dell'appellante, di riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata, si rileva in primo luogo come il ha tempestivamente allegato, già in primo grado, non solo Parte_2
che, a seguito della pavimentazione con la resina, era stato installato un corrimano ma anche che tale oggetto avrebbe avuto anche la funzione di segnalazione della potenziale scivolosità del pavimento. Si ritiene che tale tesi del non possa essere accolta. In primo luogo, si rileva che Parte_2
l'amministratore del ha affermato che il avrebbe posizionato un corrimano in Parte_2 Parte_2
corrispondenza di quel tratto, senza chiarire in quale data, e cioè se prima della posa della pavimentazione su cui è scivolata o dopo (cfr. verbale del 20.11.2019, teste . Non è stato CP_1 Tes_2
dunque provato dal su cui incombe il relativo onere, che un corrimano sia stato Parte_2
posizionato al fine di segnalare la scivolosità del tratto e di aiutare i passanti a superarlo senza cadere.
Infatti, in considerazione dell'alto potenziale pericolo per i passanti di quel tratto, la mera apposizione di un corrimano, senza idonea segnalazione della scivolosità del tratto, in pendenza, non risulta sufficiente a rendere consci del pericolo coloro che transitano, sia perché la funzione di un corrimano è
pagina 9 di 11 quella di aiutare chi transita a sostenersi, e non a segnalare esplicitamente la presenza e la tipologia di un pericolo, sia perché tale oggetto non è in ogni caso sufficientemente cospicuo da cogliere l'attenzione dei passanti. Pertanto, si deve ritenere che il non abbia adempiuto alle sue Parte_2
obbligazioni, in quanto custode, anche nell'omettere una chiara ed esplicita segnalazione dell'esistenza e della tipologia del pericolo posto dalla pavimentazione di resina.
Deve altresì essere respinto l'argomento dell'appellante (e di ) secondo il quale avrebbe CP_3 CP_1
dovuto conoscere il pericolo posto dalla pavimentazione di quel tratto del terreno condominiale perché condomina. Premesso che ha allegato di utilizzare raramente, come suo diritto, quel particolare CP_1
passaggio, e che il terreno condominiale è di grande estensione (circostanza non contestata da alcuna altra parte), non incombe, secondo alcuna norma in vigore, alcun obbligo in capo al condomino di conoscere le caratteristiche di ogni tratto del terreno condominiale;
al contrario, incombe al in quanto custode, evitare pericoli all'incolumità di tutti i soggetti che transitano sul Parte_2
terreno condominiale, che siano condomini o meno. Non risulta peraltro allegato, né tantomeno provato, dal , su cui incombe il relativo onere, che la pericolosità del transito su quel Parte_2
viottolo fosse stata segnalata ai condomini, in assemblea o singolarmente. Pertanto, in assenza di idonea segnalazione, l'ignoranza, da parte di , delle particolari caratteristiche della CP_1
pavimentazione di quello specifico viottolo, facente parte di un ampio terreno condominiale, non costituisce motivo di ritenere sussistente l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato.
Si deve inoltre escludere che , al momento del sinistro, indossasse calzature che abbiano CP_1 aumentato il pericolo di caduta. La teste infatti, ha dichiarato che:” non ricordo se Testimone_3
indossava scarpe da tennis, ma escludo che avesse delle scarpe inappropriate per la stagione, sicuramente non aveva i tacchi o ciabatte” (verbale del 11.12.2019, teste . Tes_3
Deve pertanto ritenersi provato che la situazione di pericolo, nel caso di specie, non potesse essere prevista e superata attraverso l'adozione di quelle “cautele normali” a ci si riferisce la Suprema Corte, secondo la quale:“ […] quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. Civ. 9009/2015). Infatti, non vi era, pacificamente, in prossimità del viottolo alcuna segnalazione;
non è cautela “normale” e doverosa, per una persona nel pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e mentali, come la IGnora all'epoca dell'incidente CP_1
(circostanza non contestata e pertanto da ritenersi provata) evitare un vialetto condominiale, in assenza pagina 10 di 11 di segnalazione su presenza di pericolo, o percorrere in pieno giorno un tale vialetto tenendosi ad un corrimano, in assenza di obbligo di conoscere il pericolo posto dalla pavimentazione del vialetto stesso.
In conclusione, non avendo il provato la ricorrenza del caso fortuito, deve ritenersi provata Parte_2
la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al medesimo, con la conseguenza che sia l'appello principale del appellante che quello incidentale di devono essere respinti e la sentenza di Parte_2 CP_3
primo grado deve essere integralmente confermata.
Il e devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite del Parte_2 CP_3 presente grado del giudizio in favore dell'appellata , che si liquidano, ai sensi del DM 147/22, nei CP_1
valori medi, senza riconoscimento di somme per la fase istruttoria, che non è stata svolta.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta integralmente l'appello e per l'effetto conferma la sentenza nr sentenza n. 3309/23 del
21/4/2023; condanna , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_8 Controparte_1
delle spese del presente grado giudizio, liquidate in euro 3.966,00, per compensi, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie. dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di ConIGlio del 19 marzo 2025.
Il Presidente dott. Maria Elena Catalano
Il ConIGliere Relatore dott. Antonella Caterina Attardo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Elena Catalano Presidente dott.Silvia Brat ConIGliere
dott. Antonella Caterina Attardo ConIGliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2809/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALELLI STEFANO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 18 MILANO presso il difensore avv.
GALELLI STEFANO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANELLI Controparte_1 C.F._1
FRANCESCA e dell'avv. GIUDICI MARIA ADELE ( VIA SANTA SOFIA, C.F._2
12 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SANTA SOFIA, 12 20122 MILANO presso il difensore avv. GIORDANELLI FRANCESCA
RAPPRESENTANZA Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATARAZZO
[...] P.IVA_2
DIEGO MARIA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CARDINALE ANDREA
FERRARI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. MATARAZZO DIEGO MARIA
ALESSANDRO
APPELLATO/I
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per Parte_2
“ Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
In via principale
l'assenza di responsabilità ex art 2051 c.c. in capo al , attuale attore in Parte_2 appello e conseguentemente condannare l'odierna convenuta alla restituzione dell'importo percepito di € 21401,83, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
In via di subordine
Accertato e dichiarato il concorso del convenuto in appello nella causazione dell'evento che lo ha colpito ridurre, per l'effetto, la somma liquidatagli dal Tribunale di primo grado di Milano, ordinando, se del caso, al convenuto in appello la restituzione dell'importo che verrà determinato anche in via di equità e giustizia dalla Corte d'appello adita.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi. “
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
NEL MERITO rigettare l'appello proposto dal nonché l'appello incidentale proposto da Parte_2
e tutte, nessuna esclusa, le domande e Controparte_3
le istanze contenute negli indicati atti e nella comparsa di costituzione del nuovo difensore del medesimo;
per l'effetto, confermare, in ogni sua parte e statuizione, la Parte_2
sentenza del Tribunale di Milano N.3309/2023 depositata il 24.04.2023 (R.G.N. 27767/2018).
IN VIA ISTRUTTORIA
Si ripropongono, ove occorrenti, tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ai sensi dell'art.
183 c.p.c. VI comma n.2 depositata in data 15.04.2019, qui da intendersi integralmente richiamata, e tutte le eccezioni e contestazioni svolte nella memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. VI comma n.3 depositata in data 03.05.2019, qui pure da intendersi integralmente richiamata. Con vittoria di spese sia legali che tecniche (spese di consulenza tecnica di parte e di ufficio) e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali.
La IG.ra dichiara infine di non accettare il contraddittorio su domande ed Controparte_1 eccezioni nuove o tardivamente formulate.”
Per Controparte_3 pagina 2 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n.3309/2023, depositata in data 24.04.2023, emessa dal Tribunale di Milano, Dott.Pertile, contrariis reiectis
GIUDICARE
A) In via principale:
Accogliere l'impugnazione incidentale proposta e, conseguentemente, assolversi l'appellata ed appellante incidentale, , rigettata ogni avversa pretesa, in quanto infondata in Controparte_3
fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.
B) In via subordinata:
Nella denegata e davvero non creduta ipotesi della riconosciuta responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., e di conseguente operatività della garanzia assicurativa prestata dalla polizza n. T193475 “ ” stipulata tra il e Parte_3 Parte_2
, dichiarare tenuta a Controparte_4 Controparte_3
manlevare il solo ove ed in quanto risultino accertati e provati, ai sensi di Parte_2
legge, che sia la responsabilità, sia il danno conseguente, siano dovuti a specifici fatti e cause coperti dalla garanzia assicurativa prestata ed, in ogni caso, entro e non oltre tutti i limiti delle condizioni contrattuali, generali e particolari, richiamati in polizza, ivi compreso il limite del massimale, al netto della franchigia, dello scoperto e dell'indicizzazione contrattualmente previsti, per il solo specifico rischio contrattualmente assunto, nonché per la sola quota di eventuale responsabilità, in ipotesi direttamente ascrivibile all'assicurato, escluso comunque ogni obbligo di manleva derivante dal mero vincolo di solidarietà, fatti salvi il diritto di rivalsa e/o di regresso ed il disposto di cui all'art. 1910
c.c.
C) Conseguentemente, condannare il , in persona dell'amministratore pro Controparte_5
tempore, e/o la IG.ra alla restituzione e/o ripetizione in favore di Controparte_1 [...]
di tutte le somme corrisposte a qualsiasi titolo in esecuzione della sentenza impugnata CP_3
e che risulteranno non dovute per effetto del presente giudizio di impugnazione.
D) Con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[.. conveniva in giudizio il (d'ora in avanti Controparte_1 Parte_2
), innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei CP_6
danni, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa asseritamente subiti in conseguenza di caduta, in data 29/11/2014, nel cortile A seguito di tale evento, l'attrice avrebbe sofferto una CP_7
“frattura scomposta della epifisi distale radio destro”. Quantificava l'attrice il risarcimento dovutole, ai pagina 3 di 11 sensi dell'art. 2051 cc, o in subordine dell'art. 2043 cc, in euro 20.142,25, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente al 7%, con aumento per personalizzazione, oltre a risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, e del danno patrimoniale.
Il convenuto si costituiva, chiedendo, e ottenendo, l'autorizzazione alla chiamata in causa Parte_2
della sua compagnia assicuratrice;
chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree, non essendo asseritamente stata fornita prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
affermava il convenuto che non era stata dall'attrice fornita prova del nesso causale tra la asserita caduta e il bene di cui il era custode;
sosteneva che ci fosse, in ogni caso, concorso di Parte_2
colpa della danneggiata per imprudenza, non avendo la medesima utilizzato il corrimano installato nel luogo del sinistro;
essendo questa ipotesi di caso fortuito, costituito dalla condotta della danneggiata, sosteneva che il nesso causale tra cosa in custodia e danno fosse interrotto, con la conseguenza che non sarebbe imputabile al la caduta né sarebbe dovuto il risarcimento richiesto da . Parte_2 CP_1
Si costituiva in giudizio la terza chiamata , che Controparte_4
chiedeva il rigetto della domanda attorea;
in subordine, la condanna del convenuto alla manleva per la sola quota di responsabilità effettivamente ascrivibile al entro i limiti delle condizioni Parte_2
contrattuali di polizza assicurativa.
In data 23.10.2019 si costituiva in giudizio in qualità di società cui la aveva Controparte_2 CP_4 ceduto il ramo d'azienda, mediante deposito di atto di intervento.
Successivamente, con atto di intervento volontario ex art. 105 cpc, interveniva la società
[...]
, quale società incorporante di Controparte_3 CP_2
a seguito di fusione per incorporazione avvenuta con atto del 03.11.2022. L'intervenuta
[...]
chiedeva che fosse eventualmente tenuta a manlevare parte convenuta solo ove fossero accertati e provati, ai sensi di legge, la responsabilità del convenuto ed i conseguenti danni, nei limiti della polizza.
A seguito di istruttoria testimoniale, il Giudice di prime cure, con sentenza n. 3309/23 del 21/4/2023, riconosceva la sussistenza di molteplici indizi concordanti, precisi e gravi circa le modalità di accadimento del sinistro, da cui risultava provata la responsabilità del condominio ex art. 2051 cc..
Quanto al danno non patrimoniale, derivato dalla lesione della salute della attrice, in conseguenza del fatto lesivo, a seguito di CTU medico-legale, il Tribunale affermava che il danno biologico, correlato eziologicamente all'evento, era stato compiutamente allegato e provato. Esso veniva, in particolare, quantificato in danno biologico da invalidità permanente, nella misura del 5,5%, per il ristoro del quale veniva liquidata (utilizzando le cosiddette “tabelle milanesi) la somma di euro 5.953,00; danno per inabilità temporanea, al 75% per 35 giorni, per il ristoro del quale veniva liquidata la somma di euro pagina 4 di 11 2.599,00; danno per inabilità temporanea al 50% per 50 giorni, per il risarcimento del quale veniva liquidata la somma di euro 2.475,00; danno per inabilità temporanea al 25% per 25 giorni, per il ristoro del quale veniva liquidata la somma di euro 619,00. Nessun aumento veniva riconosciuto per personalizzazione, mancando l'allegazione di circostanze specifiche ed eccezionali al riguardo.
Venivano inoltre liquidati euro 1108,8 per spese documentate, e ulteriori euro 308 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Pertanto, il veniva condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma Parte_2
complessiva di euro 13.200,00 (arrotondata per eccesso), oltre rivalutazione ed interessi.
Il Giudice, ritenuta fondata la richiesta di manleva svolta dal verso l'assicuratore, posto Parte_2 che quest'ultimo non aveva specificamente contestato l'operatività della polizza, condannava l'assicuratore a tenere il convenuto indenne dalle somme che pagate all'attrice in esecuzione della sentenza.
Venivano liquidate le spese di lite a favore dell'attrice ed a carico del convenuto, e compensate le spese tra convenuto e terzo chiamato, in considerazione della reciproca soccombenza tra loro, mentre le spese di CTU venivano poste a carico del convenuto.
La sentenza è stata impugnata dal che, dopo avere affermato di avere pagato a favore di Parte_2
quanto statuito nella sentenza impugnata, con riserva di ripetizione e di appello, per Controparte_1 un totale di € 21.401,83, ha chiesto la riforma del provvedimento, sulla base di un unico motivo di appello.
Si è costituita , che ha chiesto il rigetto dell'appello nel merito. CP_1
Si è costituita altresì ag rappresentanza per l'Italia, che ha proposto appello Controparte_3
incidentale, e concluso per la riforma della sentenza, con esclusione della responsabilità del
Condominio e condanna di alla restituzione di quanto medio tempore percepito dal Condominio CP_1
e del Condominio di restituzione di quanto percepito dall'assicuratore.
All'udienza del 22/10/2024, il conIGliere istruttore, ai sensi dell' art. 352 c.p.c., ha assegnato i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 11/3/2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
11/3/2025, nella camera di conIGlio del 19/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 L' appellante, con il primo e unico motivo, lamenta l'erroneità della sentenza per insussistenza di sua responsabilità ex art 2051 c.c.; infatti non emergerebbero indizi dotati delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza atti a comprovare la responsabilità del . L'attrice non avrebbe Parte_2 offerto la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
infatti, nessuno dei testi escussi, nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe assistito all'evento, con la conseguenza che non sarebbe provato che l'attrice sia caduta nel punto del cortile condominiale dalla stessa allegato, né in conseguenza di quale delle plurime cadute descritte si sia infortunata. Sussisterebbe, inoltre, una responsabilità concorrente della danneggiata, sia perché le caratteristiche dei luoghi erano alla stessa note, sia perché non avrebbe usato il corrimano ivi presente. Nessun fatto noto, da cui fare discendere la prova, per presunzione, del fatto ignoto, sarebbe pertanto presente nella fattispecie odierna.
Il ha, pertanto, chiesto che la sentenza di primo grado sia integralmente riformata e Parte_2
l'appellata sia condannata a restituire le somme corrispostele dal in esecuzione CP_1 Parte_2 della sentenza. In subordine, ha chiesto l'accertamento del concorso dell'appellata nella causazione dell'evento, e, per l'effetto, la riduzione della somma liquidata in primo grado a titolo risarcitorio, ordinando, se del caso, la restituzione parziale dell'importo versato. Ha chiesto inoltre la rifusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
L' appellata ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di CP_1 lite, previo rigetto dell'appello proposto dal e dell'appello incidentale proposto da Parte_2 [...]
, ribadendo le istanze istruttorie formulate nella Controparte_3 memoria, depositata in primo grado ai sensi dell'art. 183 c.p.c. VI comma n.
2. Ha affermato che i fatti noti sarebbero provati e corrisponderebbero agli indizi gravi, precisi e concordanti rinvenuti dal
Giudice nella fattispecie concreta. In particolare, la pericolosità, riconosciuta dall'appellante, con confessione giudiziale, della resina, utilizzata per la pavimentazione del viottolo dove sarebbe CP_1
caduta, rappresenterebbe un fatto noto ed un indizio grave. Fatti noti sarebbero, inoltre, la pendenza del tratto ove l'evento è avvenuto;
le vane segnalazioni all'amministrazione condominiale sulla scivolosità del percorso, prima dell'evento, da parte di condomini;
il fatto che la resina, dopo l'evento lesivo, è stata asportata completamente dal e sostituita con una pavimentazione in cemento;
il fatto Parte_2
che alcuni testimoni hanno dichiarato di avere soccorso l'appellata vicino agli ascensori subito dopo l'evento; il fatto che il teste ha affermato di essere caduto nel medesimo punto del cortile Tes_1
condominiale; la testimonianza di amministratore del Condominio, che ha affermato essere Tes_2 stata segnalata la scivolosità del tratto da più condomini prima dell'evento lesivo;
la compatibilità delle lesioni rilevate dal CTU (e sulle quali il CTP di parte appellata ha concordato) con la caduta descritta in atti.
pagina 6 di 11 Irrilevanti sarebbero, relativamente all' asserito concorso di colpa della danneggiata, la conoscenza dei luoghi da parte della stessa, stante la grande estensione del terreno condominiale e il fatto che la IG.ra raramente usa quel percorso;
non sarebbe sufficiente lo status di condomina per ritenere CP_1 sussistente l'ipotesi di caso fortuito. Né potrebbe valere come prova di tale asserita conoscenza la comunicazione del 3/12/2014, successiva all'evento lesivo, avvenuto il 29/11/2014, con cui la IG.ra ha denunciato l'accaduto all'Ufficio Sinistri di S.I.F. Italia srl. CP_1
Irrilevante risulterebbe altresì il mancato uso del corrimano nell'occasione, essendo l'appellata, all'epoca dei fatti, in ottima condizione fisica e non essendo stata segnalata la scivolosità del tratto.
Pertanto, risulta giustificato il mancato uso del corrimano, essendo la IG.ra ignara del pericolo. CP_1
Infine, l'istruttoria testimoniale avrebbe escluso l'uso, da parte della IG.ra , di scarpe inadatte per CP_1
la stagione ed i luoghi.
L'appellata e appellante incidentale , con l'unico motivo di appello incidentale, ha sostenuto CP_3
l'erroneità della sentenza, ove ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. del non Parte_2
essendo, in particolare, provato il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento lesivo;
il punto esatto della caduta;
se le lesioni si siano verificate a seguito della prima, seconda o terza caduta. Il Giudice avrebbe erroneamente conferito valore probatorio alle circostanze riferite de relato actoris dai testi, che si sono limitati a confermare ciò che la IG.ra ha loro riferito. La testimonianza de relato actoris, CP_1
infatti, sarebbe del tutto irrilevante qualora, come nel caso di specie, sia di contenuto conforme alla domanda attorea. Inoltre, il Giudice avrebbe errato nella parte in cui non ha ritenuto che la presunta caduta si sarebbe potuta evitare con l'uso della ordinaria diligenza richiesta, a maggior ragione essendo la IG.ra condomina. Il Giudice avrebbe ignorato la documentazione fotografica relativa allo CP_1
stato dei luoghi, dalla quale si evincerebbe che la pavimentazione si presentava in un normale stato di manutenzione;
l'orario dell'evento (13.30), ragione per cui vi era buona visibilità; la presenza del corrimano. Si tratterebbe quindi, quantomeno, di ipotesi di concorso di colpa del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo. L'appellante incidentale ha quindi chiesto la condanna dell'appellata alla restituzione della somma di euro 325,00 per spese CP_1 di CTU già versata;
e la condanna del alla restituzione della complessiva somma di € Parte_2
18.444,56, versata in esecuzione della sentenza.
Quanto all' appello incidentale proposto da , richiamando le suddette argomentazioni, l'appellata CP_3
ha sostenuto essere provato il nesso causale tra la caduta e le lesioni subite, essendo la prova stata fornita da plurime evidenze testimoniali. Inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe escluso correttamente il caso fortuito, essendo provato che vi erano state precedenti segnalazioni sulla scivolosità della stradina, ignorate colposamente dal Parte_2
pagina 7 di 11 Osserva la Corte che deve applicarsi il regime probatorio di cui all'art. 2051 c.c , che prevede un regime affine alla responsabilità oggettiva dato che l'onere probatorio del danneggiato risulta grandemente affievolito:” nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per le cose in custodia, l'attore deve offrire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia [...]” (ex multis Cass Civ. 25483/16).
Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto di custodia non è contestata da alcuna delle parti.
Quanto al nesso causale tra cosa in custodia (tratto del terreno condominiale) e l'evento dannoso, il ha contestato in primo grado che l'attrice, non avrebbe provato di essere effettivamente Parte_2
caduta sul tratto in pendenza, pavimentato con resina cementizia, e non su un tratto precedente del percorso, dall'ingresso del complesso condominiale, posto in via Falck, alla portineria in via Cilea.
L'appellante, tuttavia, non ha allegato, né tantomeno provato, che l'evento dannoso sia avvenuto su terreno esterno a quello condominiale, con la conseguenza che, in ogni caso, deve ritenersi provato che sia caduta su tratto del terreno condominiale. CP_1
Inoltre, l'appellante non ha allegato alcuna circostanza idonea a dimostrare che l'evento si sia prodotto in un punto del terreno condominiale diverso da quello allegato da . Dalla istruttoria testimoniale CP_1
in primo grado, del resto, è emerso che la IG.ra veniva soccorsa da altre persone in prossimità CP_1
del tratto pavimentato a resina e nell'immediatezza del fatto. Dalla deposizione testimoniale dell'amministratore di condominio, che ha confermato che la pavimentazione era stata posata nella prima metà del 2014, emerge che questi, per sua stessa ammissione (cfr verbale del 20.11.2019, teste
, era consapevole, già prima dell'incidente occorso ad , del fatto che altre Tes_2 Controparte_1 persone, tra la data della posa della resina e la data dell'evento dannoso, prodottosi circa 6 mesi dopo la posa, erano cadute in quello specifico tratto di terreno condominiale (cfr verbale del 20.11.2019, teste
. L'amministratore, pertanto, prima dell'evento dannoso era consapevole che lo stesso era Tes_1
scivoloso.
Risulta poi provato, anche ai sensi dell'art. 115 cpc, che nessun cartello o altro mezzo di segnalazione era posizionato in prossimità del tratto in questione, per avvertire chi passava della potenziale scivolosità del pavimento.
Il , infine, per ammissione del suo amministratore successivamente all'evento di cui è Parte_2
causa, ha rimosso la pavimentazione in quel tratto, sostituendola con altra di diverso materiale a seguito dei ripetuti incidenti (verbale del 20.11.2019, teste . Tes_2
Pertanto, in assenza di una qualsiasi ricostruzione alternativa da parte del e in assenza di Parte_2
qualsivoglia contestazione che l'evento si sia prodotto all'interno dei confini condominiali, si deve ritenere che sussistano indizi gravi precisi e concordanti, idonei a fare presumere che l'evento si sia pagina 8 di 11 prodotto nel tratto indicato dalla IG.ra . Irrilevante risulta la contestazione di , espressa CP_1 CP_3
solo nel presente grado di giudizio, che non abbia allegato se la frattura si sia provocata a seguito CP_1
della prima, seconda o terza caduta, susseguitesi velocemente, nel medesimo tratto, dato che, in ogni caso, non risulta contestato in dettaglio, se non genericamente, che sia caduta su terreno CP_1
condominiale e che la lesione si sia prodotta come conseguenza della caduta. Anzi, la circostanza, non contestata né dall'appellante nè da , che sia caduta più di una volta in successione risulta CP_3 CP_1 corroborare la ricostruzione dell'appellata circa la scivolosità del terreno in quel tratto.
Inconferente risulta la contestazione di relativa all'ora in cui l'incidente è occorso (h. 13.30 CP_3
circa), dato che non risulta allegato, né tantomeno provato da o dal , che il CP_3 Parte_2
pavimento in resina avesse una apparenza tale da rendere ictu oculi evidente la sua scivolosità, ben potendo la pavimentazione essere scivolosa senza che ciò fosse evidente anche in condizioni di buona luminosità. Quanto all'ulteriore contestazione di , che il tempo meteorologico in tale data non CP_3 avrebbe presentato “nubifragi” o altre condizioni di particolare maltempo, si rileva, in primo luogo, che
, su cui incombe il relativo onere, non ha offerto, in primo grado, alcuna prova relativa alle CP_3 condizioni meteorologiche nel giorno e nell'ora di cui è causa. Inoltre, non risulta allegato né provato dall'appellante che la resina fosse scivolosa solo in presenza di forti piogge o grandi quantità d'acqua.
Al riguardo, infatti, il nulla ha allegato in primo grado, di talché, alla luce delle Parte_2
circostanze sopra già riferite (caduta di altri condomini nel medesimo punto, sostituzione della resina ecc.) si deve ritenere che l'assenza di condizioni eccezionale meteorologiche particolari, nella data e all'ora in cui la caduta ha avuto luogo, sia irrilevante.
Quanto alla domanda dell'appellante, di riconoscimento di un concorso di colpa della danneggiata, si rileva in primo luogo come il ha tempestivamente allegato, già in primo grado, non solo Parte_2
che, a seguito della pavimentazione con la resina, era stato installato un corrimano ma anche che tale oggetto avrebbe avuto anche la funzione di segnalazione della potenziale scivolosità del pavimento. Si ritiene che tale tesi del non possa essere accolta. In primo luogo, si rileva che Parte_2
l'amministratore del ha affermato che il avrebbe posizionato un corrimano in Parte_2 Parte_2
corrispondenza di quel tratto, senza chiarire in quale data, e cioè se prima della posa della pavimentazione su cui è scivolata o dopo (cfr. verbale del 20.11.2019, teste . Non è stato CP_1 Tes_2
dunque provato dal su cui incombe il relativo onere, che un corrimano sia stato Parte_2
posizionato al fine di segnalare la scivolosità del tratto e di aiutare i passanti a superarlo senza cadere.
Infatti, in considerazione dell'alto potenziale pericolo per i passanti di quel tratto, la mera apposizione di un corrimano, senza idonea segnalazione della scivolosità del tratto, in pendenza, non risulta sufficiente a rendere consci del pericolo coloro che transitano, sia perché la funzione di un corrimano è
pagina 9 di 11 quella di aiutare chi transita a sostenersi, e non a segnalare esplicitamente la presenza e la tipologia di un pericolo, sia perché tale oggetto non è in ogni caso sufficientemente cospicuo da cogliere l'attenzione dei passanti. Pertanto, si deve ritenere che il non abbia adempiuto alle sue Parte_2
obbligazioni, in quanto custode, anche nell'omettere una chiara ed esplicita segnalazione dell'esistenza e della tipologia del pericolo posto dalla pavimentazione di resina.
Deve altresì essere respinto l'argomento dell'appellante (e di ) secondo il quale avrebbe CP_3 CP_1
dovuto conoscere il pericolo posto dalla pavimentazione di quel tratto del terreno condominiale perché condomina. Premesso che ha allegato di utilizzare raramente, come suo diritto, quel particolare CP_1
passaggio, e che il terreno condominiale è di grande estensione (circostanza non contestata da alcuna altra parte), non incombe, secondo alcuna norma in vigore, alcun obbligo in capo al condomino di conoscere le caratteristiche di ogni tratto del terreno condominiale;
al contrario, incombe al in quanto custode, evitare pericoli all'incolumità di tutti i soggetti che transitano sul Parte_2
terreno condominiale, che siano condomini o meno. Non risulta peraltro allegato, né tantomeno provato, dal , su cui incombe il relativo onere, che la pericolosità del transito su quel Parte_2
viottolo fosse stata segnalata ai condomini, in assemblea o singolarmente. Pertanto, in assenza di idonea segnalazione, l'ignoranza, da parte di , delle particolari caratteristiche della CP_1
pavimentazione di quello specifico viottolo, facente parte di un ampio terreno condominiale, non costituisce motivo di ritenere sussistente l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato.
Si deve inoltre escludere che , al momento del sinistro, indossasse calzature che abbiano CP_1 aumentato il pericolo di caduta. La teste infatti, ha dichiarato che:” non ricordo se Testimone_3
indossava scarpe da tennis, ma escludo che avesse delle scarpe inappropriate per la stagione, sicuramente non aveva i tacchi o ciabatte” (verbale del 11.12.2019, teste . Tes_3
Deve pertanto ritenersi provato che la situazione di pericolo, nel caso di specie, non potesse essere prevista e superata attraverso l'adozione di quelle “cautele normali” a ci si riferisce la Suprema Corte, secondo la quale:“ […] quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. Civ. 9009/2015). Infatti, non vi era, pacificamente, in prossimità del viottolo alcuna segnalazione;
non è cautela “normale” e doverosa, per una persona nel pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e mentali, come la IGnora all'epoca dell'incidente CP_1
(circostanza non contestata e pertanto da ritenersi provata) evitare un vialetto condominiale, in assenza pagina 10 di 11 di segnalazione su presenza di pericolo, o percorrere in pieno giorno un tale vialetto tenendosi ad un corrimano, in assenza di obbligo di conoscere il pericolo posto dalla pavimentazione del vialetto stesso.
In conclusione, non avendo il provato la ricorrenza del caso fortuito, deve ritenersi provata Parte_2
la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al medesimo, con la conseguenza che sia l'appello principale del appellante che quello incidentale di devono essere respinti e la sentenza di Parte_2 CP_3
primo grado deve essere integralmente confermata.
Il e devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite del Parte_2 CP_3 presente grado del giudizio in favore dell'appellata , che si liquidano, ai sensi del DM 147/22, nei CP_1
valori medi, senza riconoscimento di somme per la fase istruttoria, che non è stata svolta.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta integralmente l'appello e per l'effetto conferma la sentenza nr sentenza n. 3309/23 del
21/4/2023; condanna , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_8 Controparte_1
delle spese del presente grado giudizio, liquidate in euro 3.966,00, per compensi, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie. dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella Camera di ConIGlio del 19 marzo 2025.
Il Presidente dott. Maria Elena Catalano
Il ConIGliere Relatore dott. Antonella Caterina Attardo
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