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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/11/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 459/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
43/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Paola all'esito del proc. n. 214/2025 r.g., il 27 febbraio 2025
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristiani e, in via tra loro anche disgiunta, dall'avv. Michele Totera e dall'avv. Dario Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Scalea (CS), Via G. Oberdan,
3, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona degli Controparte_1 P.IVA_1 amministratori p.t. e componenti il C.d.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto
IA, ON AR e ZI SC ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Nell'atto di citazione l'opponente, proponendo tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Paola all'esito del proc. n. 214/2025
r.g., il 27 febbraio 2025, ha eccepito, in via preliminare, “l'incompetenza funzionale del Tribunale
Ordinario di Paola ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo invece funzionalmente competente il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di imprese”, deducendo che: secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di imprese sono competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società Europee di cui al Regolamento
CE n. 2157/2001, le società cooperative Europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento;
con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa ha ad oggetto le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c., all'art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella Spa e nella
S.r.l.), all'art. 2447 quater, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella Spa), all'art. 2487 ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), all'art. 2503, comma
2, c.c., all'art. 2503 bis, comma 1, c.c. e all'art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società); b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341 bis c.c.; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 3), c.c., all'articolo 2497 septies c.c. e all'articolo 2545 septies
c.c.; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;
il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un credito asseritamente vantato dalla società nei confronti di un socio e, pertanto, non vi è dubbio che esso rientra nell'ambito dei «rapporti societari», con conseguente attrazione alla competenza funzionale del Tribunale di Catanzaro – Sezione
Specializzata in materia di imprese”.
Nella comparsa di risposta con richiesta di fissazione di udienza per concessione della esecutività provvisoria, tempestivamente depositata in data 24.06.2025, la società opposta ha dedotto che
“l'eccezione di incompetenza funzionale è priva di fondamento. Il presente giudizio riguarda un rapporto di credito-debito di carattere ordinario, certo, liquido ed esigibile, maturato tra Pt_2
e al di fuori dell'ambito societario ed ivi confluito solo per il conferimento eseguito CP_2 da nell'atto costitutivo di . La natura del credito non cambia in CP_3 CP_1 ragione del conferimento, ed esso permane di carattere ordinario, la cui competenza funzionale è devoluta al giudice del luogo di residenza della convenuta (oggi l'erede ). La Parte_1 competenza spetta pertanto al Tribunale di Paola, presso cui è stata tempestivamente presentata la domanda monitoria, non trattandosi di controversie rientranti tra quelle elencate dall'art. 3,
D.Lgs. 168/2003 (come modificato). L'azione monitoria ha ad oggetto il pagamento di un credito determinato e liquido, sorto da rapporti obbligatori estranei all'ambito societario e non da questioni relative a responsabilità di amministratori, scioglimento, fusione, scissione, trasferimento di partecipazioni o altri atti tipicamente societari ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 168/2003.
La natura della domanda è meramente obbligatoria e non incide su rapporti sociali rilevanti per la competenza esclusiva delle sezioni specializzate;
in ogni caso, la questione di competenza dovrà essere decisa con apposita ordinanza motivata ex art. 187 c.p.c. Tra l'altro, dal Parte_1
18.9.2024 non è più socia della soc. per cui giammai la causa potrebbe essere di CP_1 competenza del Tribunale delle Imprese”.
Instaurato il contraddittorio, rigettata, con ordinanza del 25.6.2025, la richiesta di parte opposta di “fissare apposita udienza per decidere sull'istanza ex art. 648 c.p.c. … anche in ragione delle eccezioni sollevate dall'opponente nell'atto di citazione”, il Giudice, con ordinanza del
18.07.2025, letto l'art. 171 bis comma 3 c.p.c., confermava la data della prima udienza già fissata, onerando le parti di dedurre nelle memorie integrative sulla formulata eccezione di incompetenza.
Le parti depositavano dette memorie e, in particolare nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, parte opponente, nel contestare le argomentazioni sollevate dall'opposta, ossia che “a) La natura della domanda è meramente obbligatoria e non incide su rapporti sociali rilevanti per la competenza esclusiva delle sezioni specializzate;
b) dal 18.9.2024 non è più socia Parte_1 della Soc. AG (cfr. Visura Camerale Aggiornata ed Ordinanza Tribunale Imprese
Catanzaro dott. Petrolo…)”, deduceva che: “entrambe le affermazioni sono infondate” e, con riguardo alla prima affermazione, rinviava a quanto argomentato nell'atto introduttivo, richiamando quanto disposto dall'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore”. Aggiungeva che “il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un credito asseritamente vantato dalla società nei confronti di un socio e, pertanto, non vi è dubbio che esso rientra nell'ambito dei «rapporti societari», con conseguente attrazione alla competenza funzionale del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di imprese. Con riguardo alla seconda affermazione posta dalla è sufficiente CP_1 Controparte_1 rilevare che, con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale di Catanzaro – Sezione
Specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto dalla OR , ha sospeso la delibera del 4 settembre 2024 con la quale la Parte_1 società opponente, in maniera evidentemente illegittima, aveva preso atto del recesso della socia
, sulla base di una comunicazione via p.e.c. risalente al mese di febbraio dell'anno Parte_1
2022”.
Giova, preliminarmente, evidenziare che “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del
2005 - determina in ogni caso la caducazione del decreto” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16744 del 17/07/2009).
Ebbene, esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata, l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di imprese, sollevata da parte opponente, appare fondata e, come tale, meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il richiamato art. 3, comma 2 del D. Lgs. 168/2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del
D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27/2012, delinea la competenza delle Sezioni
Specializzate in materia di impresa, elencando, nello specifico, le fattispecie alla stessa riconducibili.
La Corte di Cassazione, in particolare, nel definire l'ambito delle controversie riconducibili all'alveo di competenza delle dette sezioni specializzate, ha precisato che “a norma del Decreto
Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, così come sostituito dal Decreto-legge n. 1 del
2012, articolo 2, comma 1, lettera d), conv. con modif. nella L. n. 27 del 2012, se si tratta, come nella specie, di società a responsabilità limitata, “le sezioni specializzate sono… competenti… per le cause e i procedimenti: … b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. La citata sentenza, così massimata, chiarisce che “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali, fosse di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti sociali, posto che le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di modifica statutaria e di delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento del prezzo della cessione)” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20365 del 16/07/2021, Rv. 662243
- 01; in senso conf. Cass. n. 21910 del 2014, in motiv.; conf. Cass. n. 4523 del 2017).
La Corte di Cassazione, nella parte motiva della citata ordinanza, nel vagliare la fattispecie sottoposta al suo esame, ha, dunque, sostenuto che “la competenza della sezione specializzata in materia d'impresa sussiste tutte le volte in cui la controversia abbia ad oggetto non solo la validità e l'efficacia dell'atto di cessione della partecipazione sociale (ovvero i diritti sociali ad essa inerenti) ma anche, come è accaduto nel caso in esame, il credito del venditore della partecipazione societaria al pagamento del relativo prezzo. Il credito per il quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo, infatti, al pari di quello opposto in compensazione, hanno come fonte gli accordi negoziali intercorsi tra le parti con riguardo alle partecipazioni societarie trasferite dai ricorrenti in favore dell'opposto per cui la controversia in ordine alla loro esistenza, è da considerare relativa a negozi aventi ad oggetto partecipazioni sociali e, nel contempo, concerne
i diritti ad esse “inerenti” … La controversia in questione, pertanto, avendo ad oggetto (anche)
i diritti sociali (come quello di voto, ecc.) che conseguono alla titolarità della partecipazione sociale, presenta, evidentemente, un “legame diretto” con i rapporti societari della compagine partecipata che giustifica pienamente l'appartenenza della stessa alla competenza della sezione specializzata in materia d'impresa (cfr. sul punto, Cass. n. 8738 del 2017; Cass. n. 21363 del
2020; Cass. n. 22149 del 2020). (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20365 del 16/07/2021
(Rv. 662243 – 01).
I principi enunciati possono trovare applicazione nella fattispecie in esame. In particolare, dalle allegazioni in fatto di parte opposta, tanto in sede monitoria che nella presente fase di opposizione, risulta che il sig. pagò al fratello e corrispose in luogo di CP_3 quest'ultimo, sig. , il complessivo importo di euro 192.444,00 ed il credito, asseverato CP_2 dallo stimatore, con allegate le ricevute, venne ceduto e stimato per il conferimento soci e destinato alla copertura del captale sociale sottoscritto da alla data di costituzione CP_3 della società asserendo che lo stesso si troverebbe riconosciuto e individuato sia CP_1 nell'atto costitutivo della società sottoscritto in data 27.12.2008 (rep. n. 22672, racc. n. 10889,
Notaio ), che nella relazione di stima giurata, a firma del dott. , Per_1 Persona_2 commissionata per la copertura del capitale sociale dei soci sottoscrittori del capitale sociale della
(cfr. pag. 2 del ricorso monitorio). Secondo tali asserzioni, dunque, il sig. CP_1 CP_3
aveva conferito, per coprire il capitale sociale della anche il credito specifico
[...] CP_1 vantato verso l'altro socio fondatore, ossia che, dunque, venne trasferito alla CP_2 costituenda società e confluì nel patrimonio societario.
In particolare, a pag. 15 e 16 della relazione di stima giurata inerente a quanto conferito da
[...]
tra i crediti V/ altri, alla lettera d) risulta: “crediti per pagamenti CP_3 CP_4 effettuati dal sig. in qualità di parte fidejiubente, relativi a rate di mutui CP_3 successivamente ristrutturati godendo dei benefici consentiti dalla Legge Regionale n. 14 del
22.12.1998. I pagamenti complessivamente effettuati ammontano ad euro 192.444,00 così come risultante dalle ricevute esibite dal sig. allegate in copia alla presente CP_3 relazione”.
Detta somma, dunque, sarebbe poi stata iscritta nella contabilità della società, corrisposta dal sig.
in luogo del fratello. Peraltro, a suffragare ulteriormente la riconducibilità della CP_3 presente controversia nell'ambito di competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese ricorrono le stesse affermazioni della società opposta all'atto della costituzione, ossia che “il credito di € 192.444,00 vantato dal sig. nei confronti di è CP_3 CP_2 confluito nella in virtù dell'atto costitutivo sopra richiamato e Controparte_1 figura regolarmente iscritto in contabilità sin dal momento della sua costituzione.2.1 – Sia
che ed sono soci fondatori della soc. e tali sono CP_3 CP_2 Parte_1 CP_1 rimasti il primo sino alla morte, il secondo sino alla morte avvenuta il 15.7.2014 e la terza sino al 18 settembre 2024 quando la Società ne ha accettato il recesso convenzionale (doc. 7)”, e che
“poiché la debitrice sino all' esercizio 2024 rivestiva la qualità di socia di Parte_1 CP_1
(doc. 3), la ripetuta approvazione dei Bilanci (doc 8) ha acquisito valenza periodica ed annuale di atto ricognitivo del debito”. Va rilevato, peraltro, che la deduzione compiuta dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c.
n. 1, secondo cui “con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale di Catanzaro – Sezione
Specializzata in Materia di Imprese, in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto dalla OR , ha sospeso la delibera del 4 settembre 2024 con la quale la società Parte_1 opponente … aveva preso atto del recesso della socia ”, non è stata contestata dall'opposta Parte_1 nella prima difesa successiva, ossia nella “memoria ex art. 171 ter c.p.c. – secondo termine” datata 7 ottobre 2025, in cui la stessa si è limitata ad affermare che “la causa è meramente documentale per cui ci si riporta alle rese conclusioni e si chiede fissare udienza per il passaggio in decisione della causa”, mentre nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. – terzo termine la medesima opposta ha rappresentato “che il debito della sig.ra verso la società fa parte del conferimento soci Parte_1 operato ai fini della costituzione del capitale sociale, e pertanto il Bilancio annuale e la conferma di
Capitale sociale e riserve da parte dei soci risulta assolutamente incompatibile con la volontà di contestare l' esistenza del debito e quindi l' integrità del capitale societario”.
Ebbene, dalle allegazioni in fatto delle parti, al di là dall'esame nel merito della questione oggetto di controversia, dovendo tenersi separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass. 15254/2020, 8189/2012 e Cass. 10966/2003), appare evidente che il credito azionato in sede monitoria dalla società opposta nei confronti della sig.ra , socia, nonché Parte_1 erede del de cuius anch'egli all'epoca socio, siccome riguardante i rapporti societari e i CP_2 diritti inerenti alle partecipazioni al capitale sociale, confluito, dunque, nel patrimonio della società, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 168/2003, sost. dall'art. 2, comma 11, lett. d) n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27/2012, è attratto nella sfera di competenza della predetta Sezione specializzata.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1315/2022 del 13.12.2022, ha sostenuto che “è la stessa controversa natura del credito in discussione (quale finanziamento socio postergato oppure commerciale) a riverberare direttamente sulla causa petendi, rendendo manifesto come si tratti di controversia afferente ai rapporti societari tra le due odierne parti processuali. Infatti, la presente controversia, poiché attiene all'esigibilità di un credito vantato da un socio nei confronti della società e qualificato da quest'ultima come finanziamento socio postergato sulla base di uno specifico appostamento a bilancio, richiede anzitutto, oltre all'accertamento della validità dei bilanci impugnati, la qualificazione giuridica di tale pretesa creditoria anche sulla scorta delle vicende societarie (attuali e pregresse) e, quindi, è strettamente e necessariamente collegata ai rapporti societari intercorrenti tra esse, ricadendo, pertanto, nell'ambito di competenza delle sezioni specializzate. Ne consegue che la presente controversia ha ad oggetto una materia devoluta alla cognizione della sezione specializzata in materia di imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003”. Con riguardo alle spese di lite, in caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia o per valore, “l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 27 novembre 2006, n. 25111) … nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali per soccombenza reciproca. E, al contrario, posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente, quale che fossero: di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 9035 del 2019).
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di imprese;
si assegna termine di tre mesi ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
si revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il generale principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con applicazione dei valori minimi, in ragione della particolare semplicità della questione di diritto trattata, ritenuta dirimente e ragione più liquida ai fini della decisione in rito del presente procedimento.
Va rilevato, infine, che l'opponente ha depositato memorie integrative e che, comunque, “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe.
Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023
n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del
2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, pronunziando nel giudizio n. 459/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro –
Sezione Specializzata in materia di imprese;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) assegna termine di tre mesi ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
4) condanna l'opposta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che si determinano in € 406,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e sulle voci come per legge.
Paola, 21.11.25
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 459/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.
43/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Paola all'esito del proc. n. 214/2025 r.g., il 27 febbraio 2025
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristiani e, in via tra loro anche disgiunta, dall'avv. Michele Totera e dall'avv. Dario Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Scalea (CS), Via G. Oberdan,
3, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona degli Controparte_1 P.IVA_1 amministratori p.t. e componenti il C.d.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto
IA, ON AR e ZI SC ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Nell'atto di citazione l'opponente, proponendo tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2025, emesso dal Tribunale Ordinario di Paola all'esito del proc. n. 214/2025
r.g., il 27 febbraio 2025, ha eccepito, in via preliminare, “l'incompetenza funzionale del Tribunale
Ordinario di Paola ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo invece funzionalmente competente il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di imprese”, deducendo che: secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di imprese sono competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società Europee di cui al Regolamento
CE n. 2157/2001, le società cooperative Europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento;
con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa ha ad oggetto le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c., all'art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella Spa e nella
S.r.l.), all'art. 2447 quater, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella Spa), all'art. 2487 ter, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), all'art. 2503, comma
2, c.c., all'art. 2503 bis, comma 1, c.c. e all'art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società); b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341 bis c.c.; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 3), c.c., all'articolo 2497 septies c.c. e all'articolo 2545 septies
c.c.; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;
il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un credito asseritamente vantato dalla società nei confronti di un socio e, pertanto, non vi è dubbio che esso rientra nell'ambito dei «rapporti societari», con conseguente attrazione alla competenza funzionale del Tribunale di Catanzaro – Sezione
Specializzata in materia di imprese”.
Nella comparsa di risposta con richiesta di fissazione di udienza per concessione della esecutività provvisoria, tempestivamente depositata in data 24.06.2025, la società opposta ha dedotto che
“l'eccezione di incompetenza funzionale è priva di fondamento. Il presente giudizio riguarda un rapporto di credito-debito di carattere ordinario, certo, liquido ed esigibile, maturato tra Pt_2
e al di fuori dell'ambito societario ed ivi confluito solo per il conferimento eseguito CP_2 da nell'atto costitutivo di . La natura del credito non cambia in CP_3 CP_1 ragione del conferimento, ed esso permane di carattere ordinario, la cui competenza funzionale è devoluta al giudice del luogo di residenza della convenuta (oggi l'erede ). La Parte_1 competenza spetta pertanto al Tribunale di Paola, presso cui è stata tempestivamente presentata la domanda monitoria, non trattandosi di controversie rientranti tra quelle elencate dall'art. 3,
D.Lgs. 168/2003 (come modificato). L'azione monitoria ha ad oggetto il pagamento di un credito determinato e liquido, sorto da rapporti obbligatori estranei all'ambito societario e non da questioni relative a responsabilità di amministratori, scioglimento, fusione, scissione, trasferimento di partecipazioni o altri atti tipicamente societari ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 168/2003.
La natura della domanda è meramente obbligatoria e non incide su rapporti sociali rilevanti per la competenza esclusiva delle sezioni specializzate;
in ogni caso, la questione di competenza dovrà essere decisa con apposita ordinanza motivata ex art. 187 c.p.c. Tra l'altro, dal Parte_1
18.9.2024 non è più socia della soc. per cui giammai la causa potrebbe essere di CP_1 competenza del Tribunale delle Imprese”.
Instaurato il contraddittorio, rigettata, con ordinanza del 25.6.2025, la richiesta di parte opposta di “fissare apposita udienza per decidere sull'istanza ex art. 648 c.p.c. … anche in ragione delle eccezioni sollevate dall'opponente nell'atto di citazione”, il Giudice, con ordinanza del
18.07.2025, letto l'art. 171 bis comma 3 c.p.c., confermava la data della prima udienza già fissata, onerando le parti di dedurre nelle memorie integrative sulla formulata eccezione di incompetenza.
Le parti depositavano dette memorie e, in particolare nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, parte opponente, nel contestare le argomentazioni sollevate dall'opposta, ossia che “a) La natura della domanda è meramente obbligatoria e non incide su rapporti sociali rilevanti per la competenza esclusiva delle sezioni specializzate;
b) dal 18.9.2024 non è più socia Parte_1 della Soc. AG (cfr. Visura Camerale Aggiornata ed Ordinanza Tribunale Imprese
Catanzaro dott. Petrolo…)”, deduceva che: “entrambe le affermazioni sono infondate” e, con riguardo alla prima affermazione, rinviava a quanto argomentato nell'atto introduttivo, richiamando quanto disposto dall'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore”. Aggiungeva che “il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un credito asseritamente vantato dalla società nei confronti di un socio e, pertanto, non vi è dubbio che esso rientra nell'ambito dei «rapporti societari», con conseguente attrazione alla competenza funzionale del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di imprese. Con riguardo alla seconda affermazione posta dalla è sufficiente CP_1 Controparte_1 rilevare che, con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale di Catanzaro – Sezione
Specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto dalla OR , ha sospeso la delibera del 4 settembre 2024 con la quale la Parte_1 società opponente, in maniera evidentemente illegittima, aveva preso atto del recesso della socia
, sulla base di una comunicazione via p.e.c. risalente al mese di febbraio dell'anno Parte_1
2022”.
Giova, preliminarmente, evidenziare che “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 cod. proc. civ. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del
2005 - determina in ogni caso la caducazione del decreto” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16744 del 17/07/2009).
Ebbene, esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata, l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di imprese, sollevata da parte opponente, appare fondata e, come tale, meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il richiamato art. 3, comma 2 del D. Lgs. 168/2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del
D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27/2012, delinea la competenza delle Sezioni
Specializzate in materia di impresa, elencando, nello specifico, le fattispecie alla stessa riconducibili.
La Corte di Cassazione, in particolare, nel definire l'ambito delle controversie riconducibili all'alveo di competenza delle dette sezioni specializzate, ha precisato che “a norma del Decreto
Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, così come sostituito dal Decreto-legge n. 1 del
2012, articolo 2, comma 1, lettera d), conv. con modif. nella L. n. 27 del 2012, se si tratta, come nella specie, di società a responsabilità limitata, “le sezioni specializzate sono… competenti… per le cause e i procedimenti: … b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. La citata sentenza, così massimata, chiarisce che “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di parte del prezzo di cessione della quota di partecipazioni sociali, fosse di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto afferente anche a diritti sociali, posto che le parti avevano condizionato il potere di vendita delle quote sociali, di modifica statutaria e di delibera dell'aumento del capitale sociale, all'integrale pagamento del prezzo della cessione)” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20365 del 16/07/2021, Rv. 662243
- 01; in senso conf. Cass. n. 21910 del 2014, in motiv.; conf. Cass. n. 4523 del 2017).
La Corte di Cassazione, nella parte motiva della citata ordinanza, nel vagliare la fattispecie sottoposta al suo esame, ha, dunque, sostenuto che “la competenza della sezione specializzata in materia d'impresa sussiste tutte le volte in cui la controversia abbia ad oggetto non solo la validità e l'efficacia dell'atto di cessione della partecipazione sociale (ovvero i diritti sociali ad essa inerenti) ma anche, come è accaduto nel caso in esame, il credito del venditore della partecipazione societaria al pagamento del relativo prezzo. Il credito per il quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo, infatti, al pari di quello opposto in compensazione, hanno come fonte gli accordi negoziali intercorsi tra le parti con riguardo alle partecipazioni societarie trasferite dai ricorrenti in favore dell'opposto per cui la controversia in ordine alla loro esistenza, è da considerare relativa a negozi aventi ad oggetto partecipazioni sociali e, nel contempo, concerne
i diritti ad esse “inerenti” … La controversia in questione, pertanto, avendo ad oggetto (anche)
i diritti sociali (come quello di voto, ecc.) che conseguono alla titolarità della partecipazione sociale, presenta, evidentemente, un “legame diretto” con i rapporti societari della compagine partecipata che giustifica pienamente l'appartenenza della stessa alla competenza della sezione specializzata in materia d'impresa (cfr. sul punto, Cass. n. 8738 del 2017; Cass. n. 21363 del
2020; Cass. n. 22149 del 2020). (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20365 del 16/07/2021
(Rv. 662243 – 01).
I principi enunciati possono trovare applicazione nella fattispecie in esame. In particolare, dalle allegazioni in fatto di parte opposta, tanto in sede monitoria che nella presente fase di opposizione, risulta che il sig. pagò al fratello e corrispose in luogo di CP_3 quest'ultimo, sig. , il complessivo importo di euro 192.444,00 ed il credito, asseverato CP_2 dallo stimatore, con allegate le ricevute, venne ceduto e stimato per il conferimento soci e destinato alla copertura del captale sociale sottoscritto da alla data di costituzione CP_3 della società asserendo che lo stesso si troverebbe riconosciuto e individuato sia CP_1 nell'atto costitutivo della società sottoscritto in data 27.12.2008 (rep. n. 22672, racc. n. 10889,
Notaio ), che nella relazione di stima giurata, a firma del dott. , Per_1 Persona_2 commissionata per la copertura del capitale sociale dei soci sottoscrittori del capitale sociale della
(cfr. pag. 2 del ricorso monitorio). Secondo tali asserzioni, dunque, il sig. CP_1 CP_3
aveva conferito, per coprire il capitale sociale della anche il credito specifico
[...] CP_1 vantato verso l'altro socio fondatore, ossia che, dunque, venne trasferito alla CP_2 costituenda società e confluì nel patrimonio societario.
In particolare, a pag. 15 e 16 della relazione di stima giurata inerente a quanto conferito da
[...]
tra i crediti V/ altri, alla lettera d) risulta: “crediti per pagamenti CP_3 CP_4 effettuati dal sig. in qualità di parte fidejiubente, relativi a rate di mutui CP_3 successivamente ristrutturati godendo dei benefici consentiti dalla Legge Regionale n. 14 del
22.12.1998. I pagamenti complessivamente effettuati ammontano ad euro 192.444,00 così come risultante dalle ricevute esibite dal sig. allegate in copia alla presente CP_3 relazione”.
Detta somma, dunque, sarebbe poi stata iscritta nella contabilità della società, corrisposta dal sig.
in luogo del fratello. Peraltro, a suffragare ulteriormente la riconducibilità della CP_3 presente controversia nell'ambito di competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese ricorrono le stesse affermazioni della società opposta all'atto della costituzione, ossia che “il credito di € 192.444,00 vantato dal sig. nei confronti di è CP_3 CP_2 confluito nella in virtù dell'atto costitutivo sopra richiamato e Controparte_1 figura regolarmente iscritto in contabilità sin dal momento della sua costituzione.2.1 – Sia
che ed sono soci fondatori della soc. e tali sono CP_3 CP_2 Parte_1 CP_1 rimasti il primo sino alla morte, il secondo sino alla morte avvenuta il 15.7.2014 e la terza sino al 18 settembre 2024 quando la Società ne ha accettato il recesso convenzionale (doc. 7)”, e che
“poiché la debitrice sino all' esercizio 2024 rivestiva la qualità di socia di Parte_1 CP_1
(doc. 3), la ripetuta approvazione dei Bilanci (doc 8) ha acquisito valenza periodica ed annuale di atto ricognitivo del debito”. Va rilevato, peraltro, che la deduzione compiuta dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c.
n. 1, secondo cui “con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale di Catanzaro – Sezione
Specializzata in Materia di Imprese, in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo proposto dalla OR , ha sospeso la delibera del 4 settembre 2024 con la quale la società Parte_1 opponente … aveva preso atto del recesso della socia ”, non è stata contestata dall'opposta Parte_1 nella prima difesa successiva, ossia nella “memoria ex art. 171 ter c.p.c. – secondo termine” datata 7 ottobre 2025, in cui la stessa si è limitata ad affermare che “la causa è meramente documentale per cui ci si riporta alle rese conclusioni e si chiede fissare udienza per il passaggio in decisione della causa”, mentre nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. – terzo termine la medesima opposta ha rappresentato “che il debito della sig.ra verso la società fa parte del conferimento soci Parte_1 operato ai fini della costituzione del capitale sociale, e pertanto il Bilancio annuale e la conferma di
Capitale sociale e riserve da parte dei soci risulta assolutamente incompatibile con la volontà di contestare l' esistenza del debito e quindi l' integrità del capitale societario”.
Ebbene, dalle allegazioni in fatto delle parti, al di là dall'esame nel merito della questione oggetto di controversia, dovendo tenersi separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass. 15254/2020, 8189/2012 e Cass. 10966/2003), appare evidente che il credito azionato in sede monitoria dalla società opposta nei confronti della sig.ra , socia, nonché Parte_1 erede del de cuius anch'egli all'epoca socio, siccome riguardante i rapporti societari e i CP_2 diritti inerenti alle partecipazioni al capitale sociale, confluito, dunque, nel patrimonio della società, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 168/2003, sost. dall'art. 2, comma 11, lett. d) n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27/2012, è attratto nella sfera di competenza della predetta Sezione specializzata.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1315/2022 del 13.12.2022, ha sostenuto che “è la stessa controversa natura del credito in discussione (quale finanziamento socio postergato oppure commerciale) a riverberare direttamente sulla causa petendi, rendendo manifesto come si tratti di controversia afferente ai rapporti societari tra le due odierne parti processuali. Infatti, la presente controversia, poiché attiene all'esigibilità di un credito vantato da un socio nei confronti della società e qualificato da quest'ultima come finanziamento socio postergato sulla base di uno specifico appostamento a bilancio, richiede anzitutto, oltre all'accertamento della validità dei bilanci impugnati, la qualificazione giuridica di tale pretesa creditoria anche sulla scorta delle vicende societarie (attuali e pregresse) e, quindi, è strettamente e necessariamente collegata ai rapporti societari intercorrenti tra esse, ricadendo, pertanto, nell'ambito di competenza delle sezioni specializzate. Ne consegue che la presente controversia ha ad oggetto una materia devoluta alla cognizione della sezione specializzata in materia di imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003”. Con riguardo alle spese di lite, in caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia o per valore, “l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 27 novembre 2006, n. 25111) … nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali per soccombenza reciproca. E, al contrario, posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione e per le ragioni fatte valere dall'opponente, quale che fossero: di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 9035 del 2019).
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di imprese;
si assegna termine di tre mesi ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
si revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono il generale principio di soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000), con applicazione dei valori minimi, in ragione della particolare semplicità della questione di diritto trattata, ritenuta dirimente e ragione più liquida ai fini della decisione in rito del presente procedimento.
Va rilevato, infine, che l'opponente ha depositato memorie integrative e che, comunque, “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe.
Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023
n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del
2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, pronunziando nel giudizio n. 459/2025 R.G., così provvede:
1) dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro –
Sezione Specializzata in materia di imprese;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) assegna termine di tre mesi ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice competente;
4) condanna l'opposta, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, che si determinano in € 406,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e sulle voci come per legge.
Paola, 21.11.25
Il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero