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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 9685 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale,
vertente tra in persona del p.t., Parte_1 Pt_2
c.f. , rapp.to e difeso, in virtù di mandato in P.IVA_1
atti, dall'avv. Stanislao Marcello
opponente
c.f. rapp.to e difeso, Controparte_1 C.F._1
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maratta Giuseppe
opposto
in E_
persona del l.r.p.t., c.f. con sede in Quarto P.IVA_2
(NA) alla Via Marmolito n. 87,
Terza chiamata-contumace
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto Con atto di citazione, tempestivamente notificato, il proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2109/19, R.G.6404/2019, del Tribunale di S.
Maria C.V., depositato il 18-09-2019, con cui era stato ingiunto all'ente il pagamento, in favore dell'ing. _1
, della somma di € 14.117,70, oltre interessi
[...]
legali, per la prestazione di R.U.P. effettuata dal ricorrente in ordine al project financing del cimitero comunale di . Parte_1
Eccepiva l'opponente la propria carenza di legittimazione passiva, essendo passivamente legittimata la
[...]
che era subentrata E_
alla nelle obbligazioni derivanti Controparte_3
dal contratto d'appalto, stipulato con l'ente locale in data 17.5.2005 e che si era impegnata, con nota del legale rappresentante del 28-10-2019, al pagamento delle competenze per la prestazione svolta dal R.U.P.
Faceva altresì rilevare: 1) che l'intera opera doveva essere realizzata con l'integrale finanziamento a carico della società proponente, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.
50/2016 e, come contemplato nel suddetto contratto d'appalto, senza alcun onere a carico del 2) che il Pt_1
pagamento, pertanto, andava richiesto alla Società di pag. 2/15 progetto Cimitero di cui chiedeva E_
autorizzarsi la chiamata in causa.
Concludeva, in via preliminare, per sentir dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Parte_1
nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto opposto. Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il quale esponeva di aver Controparte_1
svolto le sue funzioni di Capo Ripartizione Tecnica
Urbanistica, per conto del nella cui Parte_1
veste era stato nominato R.U.P., con conseguente obbligo dell'opponente al pagamento delle proprie competenze, a prescindere dai rapporti intercorsi tra il e la Pt_1
società appaltatrice, avendo il contratto di appalto de quo effetto solo tra le parti contraenti.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà; in subordine, nel caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo,
condannarsi il e la Parte_1 [...]
in solido, al E_
pagamento, in favore di delle somme Controparte_1
pag. 3/15 riconosciute nel decreto. Vittoria di spese, con attribuzione.
In corso di causa veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo, che restava contumace, venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, all'udienza non partecipata del 17-02-2025, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità
dell'eccezione, formulata dall'opponente oltre i termini di decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., relativa all'incompetenza funzionale del Tribunale, adìto in sede civile ed alla competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In virtù del principio della ragione più liquida,
questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla mancanza della prova dell'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, da parte dell'ente locale,
pag. 4/15 nonché sulla mancanza della prova dello svolgimento del lavoro straordinario, da parte dell'opposto, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Occorre in primo sottolineare che i cd. “incentivi tecnici”, tra cui l'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del
2016, vigente all'epoca dei fatti per cui è causa,
annoverava anche le funzioni di R.U.P., sono ritenuti, secondo l'interpretazione della Suprema
Corte, quali “compensi aggiuntivi di natura retributiva in funzione premiale (ma anche di riconoscimento delle professionalità interne e di miglioramento degli apparati pubblici in termini di efficienza ed efficacia), oltre che di contenimento della spesa e derogatoria rispetto al principio della omnicomprensività della retribuzione ordinaria, correlato allo svolgimento di specifiche e tassative attività definite dalla fonte dell'art. 113 del D.Lgs. n.50 del 2016” (cfr. Cass.civ., sez.
Lavoro, 28.5.2020 n. 10222).
Va ancora ricordato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia pag. 5/15 emesso un impegno di spesa destinato a incidere,
vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa,
ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”, giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e
183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo il funzionario responsabile” (cfr.Cass.ord. 9364/2023).
La richiamata normativa è applicabile anche alle remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego, che possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa, con la conseguenza che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. n.
5679/2022,) e rende ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. n. 14672/2022).
pag. 6/15 Nel caso di specie, non vi è la prova, agli atti,
dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria, da parte del del Parte_1
compenso incentivante a favore dell'opposto, dipendente dell'ente locale: al contrario, l'ente opponente, pur riconoscendo lo svolgimento della prestazione da parte del tecnico, assume che l'onere finanziario, inclusi gli oneri per il compenso al R.U.P., gravasse a carico esclusivo della società appaltatrice, ai sensi dell'art.183 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e delle previsioni del contratto d'appalto.
Né in senso contrario assume rilievo la deliberazione del
Commissario Straordinario, cui fa cenno l'opposto, che ha approvato unicamente il regolamento per la ripartizione del fondo per le prestazioni tecniche ed urbanistiche del personale comunale, senza contenere alcun impegno di spesa.
Va peraltro evidenziato che, a prescindere dalle ulteriori considerazioni sull'applicazione, nella fattispecie, della normativa di cui all'art. 183 del D.Lgs. n.50 del 2016, in ogni caso l'applicazione del richiamato principio di cui all'art. 191 del T.U.E.L. non consente di derogare alla disciplina, in se' centrale nell'ambito del diritto del lavoro regolato su base negoziale, di cui all'articolo 2126
pag. 7/15 c.c., certamente applicabile anche nel pubblico impiego
(Cass. n. 18063/2023) ed in ogni caso nel caso di specie: è
infatti pacifico che la prestazione lavorativa di R.U.P.
sia stata effettuata dal nell'ambito del rapporto _1
di lavoro dipendente intercorrente tra lo stesso opposto e il . Parte_1
La centralita' dell'articolo 2126 c.c. va posta in connessione anche con le tutele costituzionali del lavoro e della sua retribuzione (Cost., articoli 35, comma 1, e 36),
secondo un sistema che impedisce di ravvisare ostacoli rispetto al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppur poi si evidenzino contrasti con previsioni della contrattazione collettiva, delle regole autorizzatorie per esso previste o con vincoli di spesa.
Ne' è necessaria, per l'applicazione del principio di cui all'articolo 2126 c.c., una diversa ed autonoma domanda, se non altro perche' non si tratta, nel caso di specie, della nullita' di un contratto di lavoro e di invocare l'eccezionale efficacia parziale di un contratto nullo, ma soltanto di esaminare una domanda di pagamento di un compenso che si assume maturato nell'ambito di un valido contratto di lavoro, in seguito al conferimento di pag. 8/15 incarichi per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive
(cfr.Cass., sez. Lav. Ord. n.25696/2023).
Poiche' i vincoli di spesa, nella citata prospettiva costituzionalmente orientata di cui si e' detto, non possono essere valorizzati nel senso di escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare, e' compito del giudice del merito accertare e quantificare il credito retributivo sulla base di quanto sopra precisato e, dunque, in mancanza di altri riferimenti normativi, in ragione del superamento del debito orario e con riguardo alle misure unitarie orarie proprie del lavoro straordinario, secondo la contrattazione collettiva del tempo, senza attribuire rilievo ai limiti orari di ricorso allo straordinario in ipotesi previsti dalla medesima contrattazione. (sul punto, cfr. Cass. Civile,sez. Lavoro,
ordinanza n. 25696 del 2023).
Peraltro, quanto all'accertamento del lavoro straordinario,
oggetto della domanda del lavoratore, la Suprema Corte ha in molteplici occasioni osservato come la prova dello straordinario deve essere rigorosa e puntuale. Ed infatti,
sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso,
pag. 9/15 che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (ex multis Cass. n.
16150 del 19/06/2018, Cass. n. 4076 del 20/02/2018).
Vanno in questa sede ribaditi i consolidati principi giurisprudenziali sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di lavoro straordinario, secondo cui “la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, indennità per ferie non godute o risarcimento del danno per riposi compensativi non goduti,
senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (Cass., ord. n. 30739/2024; Cass. n.
12434/2006, Cass. n. 3619/2007, Cass. n. 9000/2001, Cass.
n. 2241/1987).
pag. 10/15 Nel caso di specie, pur essendo pacifico lo svolgimento della prestazione di R.U.P., da parte dell'opposto, per conto del Comune di , il non ha dedotto, Parte_1 _1
né tantomeno provato, di aver effettuato la suddetta prestazione aggiuntiva al di fuori del proprio normale orario di lavoro, per cui, in difetto dei presupposti per il riconoscimento della retribuzione richiesta quale compenso aggiuntivo, anche a titolo di lavoro straordinario, la richiesta dell'opposto non può trovare accoglimento.
Va viceversa accolta la domanda, formulata dal Parte_1
nell'atto di chiamata in causa, ritualmente
[...]
notificato al terzo e proposta a sua volta dal _1
nella comparsa di costituzione, di condanna della
[...]
al pagamento E_
diretto, in favore dell'opposto, delle somme di cui al procedimento monitorio.
In effetti, nella nota del 28.10.2019, agli atti della produzione dell'ente opponente, il legale rapp.te della
E_
s'impegnava a provvedere al pagamento, “quanto prima”,
delle somme, di cui al decreto ingiuntivo opposto, per la prestazione svolta dal R.U.P. nell'ambito del richiamato pag. 11/15 contratto d'appalto: la suddetta comunicazione,
indirizzata direttamente al R.U.P. dell'ente opponente, ad avviso di questo Tribunale, costituisce promessa di pagamento ai sensi dell'art.1988 c.c. ed obbliga la al E_
pagamento delle somme de quibus direttamente all'Ing.
[...]
, anche alla luce delle pattuizioni contenute nel _1
contratto d'appalto stipulato con il Comune di Parte_1
in data 17.5.2005.
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali,
appare pacifico che la prestazione dell'opposto sia stata in ogni caso effettuata a favore dell'ente locale, che non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte del
R.U.P., limitandosi a contestare la propria legittimazione passiva.
Di conseguenza sussistono, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio tra il e il _1
. Parte_1
Le spese del giudizio tra e la Controparte_1 [...]
e tra il E_ Parte_1
e la
[...] E_
seguono la soccombenza e sono liquidate come da
[...]
pag. 12/15 dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n.147 del 2022, ridotti del 30%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione al
D.I. n.2109/2019, R.G. 6404/2019 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, proposta dal in Parte_1
persona del legale rapp. p.t., nei confronti di _1
e sulla domanda proposta dal
[...] Parte_1
e da nei confronti della Controparte_1 [...]
così provvede: E_
1) Accoglie l'opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 2109/19, R.G. 6404/2019 del
Tribunale di S. Maria C. V.;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio tra
[...]
e il _1 Parte_1
3) Accoglie la domanda proposta dal Parte_1
e da nei confronti della Controparte_1 [...]
e E_
conseguentemente condanna la
[...]
in persona del E_
l.r.p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
pag. 13/15 della somma di euro 14.117,70, oltre interessi legali dal 28.10.2019 sino al soddisfo;
4) Condanna la E_
, in persona del legale rapp. p.t., al
[...]
pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
di giudizio, che liquida in complessivi € 3.554,00,
per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese forfettarie ed oltre I.V.A., se dovuta e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Vincenzo Maratta, antistatario;
5) Condanna la E_
, in persona del legale rapp. p.t., al
[...]
pagamento, in favore del delle Parte_1
spese di giudizio, che liquida in complessivi €
3.554,00, per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese forfettarie ed oltre I.V.A., se dovuta e C.P.A.,
come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Stanislao Marcello, antistatario.
Santa Maria Capua Vetere 12.6.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 14/15
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 9685 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2019, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale,
vertente tra in persona del p.t., Parte_1 Pt_2
c.f. , rapp.to e difeso, in virtù di mandato in P.IVA_1
atti, dall'avv. Stanislao Marcello
opponente
c.f. rapp.to e difeso, Controparte_1 C.F._1
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maratta Giuseppe
opposto
in E_
persona del l.r.p.t., c.f. con sede in Quarto P.IVA_2
(NA) alla Via Marmolito n. 87,
Terza chiamata-contumace
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto Con atto di citazione, tempestivamente notificato, il proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2109/19, R.G.6404/2019, del Tribunale di S.
Maria C.V., depositato il 18-09-2019, con cui era stato ingiunto all'ente il pagamento, in favore dell'ing. _1
, della somma di € 14.117,70, oltre interessi
[...]
legali, per la prestazione di R.U.P. effettuata dal ricorrente in ordine al project financing del cimitero comunale di . Parte_1
Eccepiva l'opponente la propria carenza di legittimazione passiva, essendo passivamente legittimata la
[...]
che era subentrata E_
alla nelle obbligazioni derivanti Controparte_3
dal contratto d'appalto, stipulato con l'ente locale in data 17.5.2005 e che si era impegnata, con nota del legale rappresentante del 28-10-2019, al pagamento delle competenze per la prestazione svolta dal R.U.P.
Faceva altresì rilevare: 1) che l'intera opera doveva essere realizzata con l'integrale finanziamento a carico della società proponente, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.
50/2016 e, come contemplato nel suddetto contratto d'appalto, senza alcun onere a carico del 2) che il Pt_1
pagamento, pertanto, andava richiesto alla Società di pag. 2/15 progetto Cimitero di cui chiedeva E_
autorizzarsi la chiamata in causa.
Concludeva, in via preliminare, per sentir dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Parte_1
nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto opposto. Vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il quale esponeva di aver Controparte_1
svolto le sue funzioni di Capo Ripartizione Tecnica
Urbanistica, per conto del nella cui Parte_1
veste era stato nominato R.U.P., con conseguente obbligo dell'opponente al pagamento delle proprie competenze, a prescindere dai rapporti intercorsi tra il e la Pt_1
società appaltatrice, avendo il contratto di appalto de quo effetto solo tra le parti contraenti.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà; in subordine, nel caso di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo,
condannarsi il e la Parte_1 [...]
in solido, al E_
pagamento, in favore di delle somme Controparte_1
pag. 3/15 riconosciute nel decreto. Vittoria di spese, con attribuzione.
In corso di causa veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo, che restava contumace, venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, all'udienza non partecipata del 17-02-2025, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità
dell'eccezione, formulata dall'opponente oltre i termini di decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., relativa all'incompetenza funzionale del Tribunale, adìto in sede civile ed alla competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In virtù del principio della ragione più liquida,
questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla mancanza della prova dell'esistenza dell'impegno contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, da parte dell'ente locale,
pag. 4/15 nonché sulla mancanza della prova dello svolgimento del lavoro straordinario, da parte dell'opposto, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Occorre in primo sottolineare che i cd. “incentivi tecnici”, tra cui l'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del
2016, vigente all'epoca dei fatti per cui è causa,
annoverava anche le funzioni di R.U.P., sono ritenuti, secondo l'interpretazione della Suprema
Corte, quali “compensi aggiuntivi di natura retributiva in funzione premiale (ma anche di riconoscimento delle professionalità interne e di miglioramento degli apparati pubblici in termini di efficienza ed efficacia), oltre che di contenimento della spesa e derogatoria rispetto al principio della omnicomprensività della retribuzione ordinaria, correlato allo svolgimento di specifiche e tassative attività definite dalla fonte dell'art. 113 del D.Lgs. n.50 del 2016” (cfr. Cass.civ., sez.
Lavoro, 28.5.2020 n. 10222).
Va ancora ricordato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia pag. 5/15 emesso un impegno di spesa destinato a incidere,
vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa,
ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”, giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e
183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo il funzionario responsabile” (cfr.Cass.ord. 9364/2023).
La richiamata normativa è applicabile anche alle remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego, che possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa, con la conseguenza che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. n.
5679/2022,) e rende ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. n. 14672/2022).
pag. 6/15 Nel caso di specie, non vi è la prova, agli atti,
dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria, da parte del del Parte_1
compenso incentivante a favore dell'opposto, dipendente dell'ente locale: al contrario, l'ente opponente, pur riconoscendo lo svolgimento della prestazione da parte del tecnico, assume che l'onere finanziario, inclusi gli oneri per il compenso al R.U.P., gravasse a carico esclusivo della società appaltatrice, ai sensi dell'art.183 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 e delle previsioni del contratto d'appalto.
Né in senso contrario assume rilievo la deliberazione del
Commissario Straordinario, cui fa cenno l'opposto, che ha approvato unicamente il regolamento per la ripartizione del fondo per le prestazioni tecniche ed urbanistiche del personale comunale, senza contenere alcun impegno di spesa.
Va peraltro evidenziato che, a prescindere dalle ulteriori considerazioni sull'applicazione, nella fattispecie, della normativa di cui all'art. 183 del D.Lgs. n.50 del 2016, in ogni caso l'applicazione del richiamato principio di cui all'art. 191 del T.U.E.L. non consente di derogare alla disciplina, in se' centrale nell'ambito del diritto del lavoro regolato su base negoziale, di cui all'articolo 2126
pag. 7/15 c.c., certamente applicabile anche nel pubblico impiego
(Cass. n. 18063/2023) ed in ogni caso nel caso di specie: è
infatti pacifico che la prestazione lavorativa di R.U.P.
sia stata effettuata dal nell'ambito del rapporto _1
di lavoro dipendente intercorrente tra lo stesso opposto e il . Parte_1
La centralita' dell'articolo 2126 c.c. va posta in connessione anche con le tutele costituzionali del lavoro e della sua retribuzione (Cost., articoli 35, comma 1, e 36),
secondo un sistema che impedisce di ravvisare ostacoli rispetto al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppur poi si evidenzino contrasti con previsioni della contrattazione collettiva, delle regole autorizzatorie per esso previste o con vincoli di spesa.
Ne' è necessaria, per l'applicazione del principio di cui all'articolo 2126 c.c., una diversa ed autonoma domanda, se non altro perche' non si tratta, nel caso di specie, della nullita' di un contratto di lavoro e di invocare l'eccezionale efficacia parziale di un contratto nullo, ma soltanto di esaminare una domanda di pagamento di un compenso che si assume maturato nell'ambito di un valido contratto di lavoro, in seguito al conferimento di pag. 8/15 incarichi per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive
(cfr.Cass., sez. Lav. Ord. n.25696/2023).
Poiche' i vincoli di spesa, nella citata prospettiva costituzionalmente orientata di cui si e' detto, non possono essere valorizzati nel senso di escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare, e' compito del giudice del merito accertare e quantificare il credito retributivo sulla base di quanto sopra precisato e, dunque, in mancanza di altri riferimenti normativi, in ragione del superamento del debito orario e con riguardo alle misure unitarie orarie proprie del lavoro straordinario, secondo la contrattazione collettiva del tempo, senza attribuire rilievo ai limiti orari di ricorso allo straordinario in ipotesi previsti dalla medesima contrattazione. (sul punto, cfr. Cass. Civile,sez. Lavoro,
ordinanza n. 25696 del 2023).
Peraltro, quanto all'accertamento del lavoro straordinario,
oggetto della domanda del lavoratore, la Suprema Corte ha in molteplici occasioni osservato come la prova dello straordinario deve essere rigorosa e puntuale. Ed infatti,
sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso,
pag. 9/15 che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (ex multis Cass. n.
16150 del 19/06/2018, Cass. n. 4076 del 20/02/2018).
Vanno in questa sede ribaditi i consolidati principi giurisprudenziali sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di lavoro straordinario, secondo cui “la prova dei fatti costitutivi della domanda di preteso lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, indennità per ferie non godute o risarcimento del danno per riposi compensativi non goduti,
senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (Cass., ord. n. 30739/2024; Cass. n.
12434/2006, Cass. n. 3619/2007, Cass. n. 9000/2001, Cass.
n. 2241/1987).
pag. 10/15 Nel caso di specie, pur essendo pacifico lo svolgimento della prestazione di R.U.P., da parte dell'opposto, per conto del Comune di , il non ha dedotto, Parte_1 _1
né tantomeno provato, di aver effettuato la suddetta prestazione aggiuntiva al di fuori del proprio normale orario di lavoro, per cui, in difetto dei presupposti per il riconoscimento della retribuzione richiesta quale compenso aggiuntivo, anche a titolo di lavoro straordinario, la richiesta dell'opposto non può trovare accoglimento.
Va viceversa accolta la domanda, formulata dal Parte_1
nell'atto di chiamata in causa, ritualmente
[...]
notificato al terzo e proposta a sua volta dal _1
nella comparsa di costituzione, di condanna della
[...]
al pagamento E_
diretto, in favore dell'opposto, delle somme di cui al procedimento monitorio.
In effetti, nella nota del 28.10.2019, agli atti della produzione dell'ente opponente, il legale rapp.te della
E_
s'impegnava a provvedere al pagamento, “quanto prima”,
delle somme, di cui al decreto ingiuntivo opposto, per la prestazione svolta dal R.U.P. nell'ambito del richiamato pag. 11/15 contratto d'appalto: la suddetta comunicazione,
indirizzata direttamente al R.U.P. dell'ente opponente, ad avviso di questo Tribunale, costituisce promessa di pagamento ai sensi dell'art.1988 c.c. ed obbliga la al E_
pagamento delle somme de quibus direttamente all'Ing.
[...]
, anche alla luce delle pattuizioni contenute nel _1
contratto d'appalto stipulato con il Comune di Parte_1
in data 17.5.2005.
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali,
appare pacifico che la prestazione dell'opposto sia stata in ogni caso effettuata a favore dell'ente locale, che non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte del
R.U.P., limitandosi a contestare la propria legittimazione passiva.
Di conseguenza sussistono, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio tra il e il _1
. Parte_1
Le spese del giudizio tra e la Controparte_1 [...]
e tra il E_ Parte_1
e la
[...] E_
seguono la soccombenza e sono liquidate come da
[...]
pag. 12/15 dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n.147 del 2022, ridotti del 30%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione al
D.I. n.2109/2019, R.G. 6404/2019 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, proposta dal in Parte_1
persona del legale rapp. p.t., nei confronti di _1
e sulla domanda proposta dal
[...] Parte_1
e da nei confronti della Controparte_1 [...]
così provvede: E_
1) Accoglie l'opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 2109/19, R.G. 6404/2019 del
Tribunale di S. Maria C. V.;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio tra
[...]
e il _1 Parte_1
3) Accoglie la domanda proposta dal Parte_1
e da nei confronti della Controparte_1 [...]
e E_
conseguentemente condanna la
[...]
in persona del E_
l.r.p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
pag. 13/15 della somma di euro 14.117,70, oltre interessi legali dal 28.10.2019 sino al soddisfo;
4) Condanna la E_
, in persona del legale rapp. p.t., al
[...]
pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
di giudizio, che liquida in complessivi € 3.554,00,
per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese forfettarie ed oltre I.V.A., se dovuta e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Vincenzo Maratta, antistatario;
5) Condanna la E_
, in persona del legale rapp. p.t., al
[...]
pagamento, in favore del delle Parte_1
spese di giudizio, che liquida in complessivi €
3.554,00, per compensi, oltre al rimborso del 15% per spese forfettarie ed oltre I.V.A., se dovuta e C.P.A.,
come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Stanislao Marcello, antistatario.
Santa Maria Capua Vetere 12.6.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
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