Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 53561/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53561 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, vertente
TRA
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dagli Avv.ti Marco Montozzi e ed elettivamente C.F._2
domiciliate presso il suo Studio in Roma Via Giuseppe Ferrari n° 12.
- Attrici -
CONTRO
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Da Controparte_1 C.F._3
Corte ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Ciampino (RM), Via Vincenza Messina
n° 10/C
- Convenuta -
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
- Convenuta Contumace -
Oggetto: divisione ereditaria.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le Sigg.re e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio la Sig.ra e la Sig.ra per ivi sentire accogliere le Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previo aggiornamento del valore economico, dichiarare a norma dell'art. 785 c.p.c.:
In via principale, su consenso espresso e favorevole delle parti, disporre con ordinanza la divisione dei beni elencati in premessa;
in via subordinata, in caso di contestazioni, nominare, a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico che provveda alla formazione della massa da dividersi e delle quote, con relativi conguagli e provveda altresì alla regolarizzazione amministrativa presso i competenti uffici comunali e provinciali delle distinte posizioni petitorie;
in ulteriore subordine, predisporre un progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. tale che consenta di assegnare alle odierne attrici quote di proprietà tra loro contigue ed adiacenti, quindi convocare le parti per l'approvazione;
In caso di contestazione rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione a norma dell'art. 187
c.p.c. Poste le spese e competenze, legali e tecniche, a carico della massa.
Dichiarare l'emananda sentenza esecutiva ex lege;
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore degli Avv.ti Marco Montozzi e
Darja Ostili che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previo aggiornamento del valore economico:
In via urgente e provvisoria: riconosciuto e accertato in favore dell'odierna comparente il pacifico diritto di godimento insistente sull'immobile di Via Ivanoe Bonomi n° 157, in comproprietà al 50% della stessa disporre l'assegnazione del medesimo alla comparente stessa;
nel merito, posto quanto sopra e accertata la indivisibilità del bene immobile in questione, attribuire la quota di proprietà dello stesso ascritta all'asse ereditario in via esclusiva alla medesima comparente con conguaglio in favore dei coeredi da computarsi anche a mezzo di CTU.
Poste le spese e competenze, legali e tecniche, a carico della massa.
Dichiarare l'emananda sentenza esecutiva ex lege.
Con vittoria di spese competenze ed onorari” benché ritualmente intimata, rimaneva contumace;
veniva, quindi, Controparte_2
espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con successive integrazioni sui seguenti quesiti:
1. “descriva il C.T.U. l'immobile per cui è causa e proceda alla relativa individuazione
(ubicazione, confini, dati catastali) acquisendo ove già non in atti la certificazione catastale aggiornata e verificando la conformità del compendio agli strumenti urbanistici”;
2. “dica, tenuto conto delle quote spettanti alle parti, se il compendio è comodamente divisibile in natura a mente dell'art. 720 C.C. e se è possibile il frazionamento delle singole unità sulla base della normativa urbanistica, indicando i connessi lavori necessari e il loro costo”;
3. “effettui la stima all'attualità tenuto conto dei valori dell'usufrutto e della nuda proprietà”.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 30/11/2023 le parti costituite precisavano le proprie conclusioni come da note congiunte depositate in data 19/05/2020 ovvero: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disporre lo scioglimento della comunione tra le parti;
Assegnare alla sig.ra il 50% indiviso della nuda proprietà dell'immobile di via Controparte_1
Ivanoe Bonomi n. 157 (come descritto in atti);
Liquidare i conguagli in favore degli eredi, anche in ragione di quanto emerso nell'integrazione di
CTU del 15.05.2020;
Porre a carico della massa ereditaria le spese giudiziali anticipate dalle attrici come specificate nella nota di deposito del 4.07.2019, anche ai fini di conguaglio rispetto alle quote di divisione;
Disporre la trascrizione della presente sentenza;
Con ogni e più opportuno provvedimento conseguente.
Con condanna della convenuta contumace di spese competenze ed Controparte_2
onorari in favore delle sig.re ed e totale compensazione nei confronti Pt_2 Parte_1 della sig.ra stante il contegno collaborativo assunto da quest'ultima". Controparte_1
L'Avv. Daniela Da Corte per la convenuta Sig.ra Controparte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, disporre lo scioglimento della comunione, assegnare alla Sig.ra il 50% indiviso della nuda proprietà dell'immobile di Via Controparte_1
Ivanoe Bonomi n. 157 (come descritto in atti), indicando le somme da liquidare e/o compensare agli eredi a titolo di conguaglio, sulla base del prospetto di riparto n. 1 pag. 29 dell'integrazione della CTU del 15.05.2020. Si chiede, altresì, che il Giudicante Voglia disporre il rimborso delle spese di CTU anticipate dalla
Sig.ra Controparte_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari in favore della sig.ra e totale Controparte_1
compensazione nei confronti delle sig.re ed stante il contegno Pt_2 Parte_1 collaborativo” e il procedimento veniva trattenuto in decisione, con concessioni dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito si osserva quanto segue.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, redatta dall'Arch. depositata in data Persona_1
24.02.2016 e dalle successive integrazioni, depositate rispettivamente in data 02/03/2020 e in data
16/05/2020, che si ritengono prive di vizi logici e congruamente motivate, quindi, integralmente condivisibili da questo giudicante risultava (cfr. pag. 11 e all.to 3 c.t.u., pag. 10 e 11, integrazione alla c.t.u. del 02/03/2020 e pagg. 10 e 11 integrazione alla c.t.u. del 16/05/2020 ) “la non conformità tra lo stato attuale dell'unità posta al piano 4-5 interno 7 rilevato e quello di progetto in quanto al piano quarto risulta demolita una porzione di parete e costruita una nuova in corrispondenza della cucina ed al piano soffitta/mansarda sono state realizzate due camere ed un bagno, il tutto meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati”.
In particolare, sono state rilevate le seguenti difformità urbanistiche che, a oggi, non risultano ancora sanate. In dettaglio:
“Relativamente al piano quarto il c.t.u., rispetto allo stato legittimato e lo stato dei luoghi, ha rilevato le seguenti difformità: a) la realizzazione di un tramezzo e apertura (cfr. allegato 3 - difformità 1 dell'elaborato già depositato); b) la demolizione di parte di un tramezzo (cfr. allegato
3 - difformità 2 dell'elaborato già depositato); c) la rimozione di una porta (cfr. allegato 3 - difformità 3 dell'elaborato già depositato). Relativamente al piano quinto (soffitta/mansarda) il c.t.u., rispetto allo stato legittimato e lo stato dei luoghi, ha rilevato le seguenti difformità: a) realizzazione di due camere ed un bagno con relativi tramezzi e porte (cfr. allegato 3 - difformità
4)".
Nonostante la situazione fosse nota alle parti, quanto meno dal deposito dell'elaborato peritale (cfr, pagg. 4 e 5 conclusionale di parte convenuta del 07/12/2018 e pag. 1 memoria di replica di parte attrice del 17/12/2018), non risultano allegazioni successive, circa un'eventuale sanatoria o l'eliminazione delle irregolarità urbanistiche descritte;
conseguentemente, la previa verifica della condizione dell'azione (cfr. Cass. S.U. 25021/2019 e Cass. 630/2003), quale è la regolarità urbanistica degli immobili oggetto di divisione, impone la declaratoria di inammissibilità della relativa domanda di divisione giudiziale. Deve, quindi, ritenersi operante il principio di diritto per il quale “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 40, comma 2, I.
47/1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicché la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. S.U. 25021/2019 e Cass. 2675/2020).
Tale divieto, sempre secondo la decisione delle Sezioni Unite, si applica sia al caso della divisione cosiddetta “in natura” e sia a quella “civile” attuata tramite la vendita all'incanto del bene e la spartizione del ricavato tra gli eredi. Ogni altra questione connessa alla domanda di divisione rimane, infine, assorbita.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione dell'esito della lite e della parziale reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese di lite, con spese di
CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di divisione, per le ragioni indicate in parte motiva;
- spese di lite compensate, con oneri di CTU definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Roma, 27/12/2024.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.