Decreto cautelare 24 aprile 2025
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2025, proposto da
IG RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giovanni in Fiore, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 3/25 del Registro delle Ordinanze del 3 febbraio 2025, adottata dal Responsabile dei servizi tecnici del comune di San Giovanni in Fiore Ing. Luigi Borrelli e notificata al Sig. IG RI in data 5 febbraio 2025, nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, collegato e/o consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni in Fiore;
Visto il decreto cautelare n. 198 del 24 aprile 2025;
Vista l’ordinanza n. 239 del 16 maggio 2025
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. DE FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. 3 del 5 febbraio 2025, il Comune di San Giovanni in Fiore ha ordinato al Sig. IG RI la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi così motivando: “ SI E’ ACCERTATO che il Sig. LA IG (…) in qualità di proprietario, prima dell’anno 2015, su un fabbricato esistente sito alla via Cortiglio, composto da un’autorimessa, due livelli e soffitta non abitabile, ha realizzato la sopraelevazione di un piano terzo, con sovrastante soffitta. ACCERTATA la natura abusiva dell’opera sita in via Cortiuglio ”.
Con l’odierno il ricorso, il ricorrente ha domandato l’annullamento dell’ordinanza, previa sospensione, per tre motivi in diritto.
Col primo motivo afferma che in realtà nessun lavoro di sopraelevazione è mai stato effettuato, e che la diversa tesi del Comune si fonda sulla difformità tra la pianta in suo possesso, risalente al 1940, e la reale composizione della struttura; difformità però soltanto apparente, come emergerebbe da alcuni dati quali: l’altezza complessiva della struttura; il fatto che non vi sarebbe stato mai un aumento di volumetria (o meglio il Comune non avrebbe motivato in tal senso); la sussistenza di risalenti reperti videofotografici da cui risulta che l’immobile ha mantenuto il medesimo prospetto; l’identità su tutti i piani delle ringhiere e delle mensole dei balconi, delle cornici degli imborri delle finestre e delle tapparelle ivi montate; il fatto che i materiali costruttivi adoperati per i piani inferiori sono gli stessi impiegati per quelli superiori senza una difformità edificatoria tra i livelli; la mancata individuazione, da parte della amministrazione, dell’epoca di realizzazione dell’ipotetico abuso.
Col secondo motivo il ricorrente afferma che, posto che l’Amministrazione stessa deduce che l’immobile ricade nella zona A, l’art. 33, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 prevede che in tal caso il responsabile dell’ufficio richieda all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o l’irrogazione della sanzione pecuniaria. Solo laddove tale parere non intervenga entro 90 giorni, il responsabile può provvedere autonomamente. Ebbene nel caso di specie non risulta che tale richiesta sia stata effettuata. Inoltre, si afferma “ nella giustificata assenza di un titolo abilitativo originario, che l’apparente difformità tra la pianta del 1940 e la reale composizione della struttura possa rientrare nella nozione di variante in corso d’opera ex art. 34-ter D.P.R. n. 380/2001. In tal caso, l’ordinanza impugnata risulta viziata laddove non riconosce alcuna possibilità di sanatoria ”.
Col terzo motivo il ricorrente si duole della abnormità della sanzione in quanto, stante l’attiguità dell’immobile in discorso con altri edifici, la demolizione recherebbe danno alle unità confinanti; inoltre i lavori di demolizione comprometterebbero l’intero fabbricato, indebolendolo.
In data 9 maggio 2025 si è costituito in giudizio il Comune, eccependo anzitutto l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato, e precisamente al soggetto che ha presentato le diffide poi sfociate nel procedimento. Ha inoltre replicato nel merito alle censure del ricorrente.
Sempre in data 9 maggio 2025 il ricorrente ha depositato memoria controdeducendo, in particolare, in relazione alla eccezione di inammissibilità.
All’esito della camera di consiglio del 14 maggio 2025, con ordinanza n. 239 del 16 maggio 2025, l’istanza cautelare è stata accolta e gli effetti dell’ordinanza impugnata sono stati sospesi.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, e precisamente il soggetto che ha presentato al Comune le diffide poi sfociate nel provvedimento impugnato.
L’eccezione va respinta.
Il Collegio, pur rilevando orientamenti giurisprudenziali non univoci, intende aderire a quanto statuito sul punto con recente pronuncia del Consiglio di Stato, per le puntuali motivazioni ivi svolte, che si condividono: “ Con riferimento al denunciante, la giurisprudenza ha peraltro già avuto modo di occuparsi della questione, non sempre in verità addivenendo a soluzioni univoche. Il Collegio tuttavia aderisce all'indirizzo più restrittivo, già affermato anche dalla Sezione (Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2020, n. 1260; v. anche sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 486; sez. V, 23 agosto 2019, n. 5817), in quanto ritiene che non possa ipotizzarsi alcun automatismo in merito. Altrimenti detto per radicare la condizione di controinteressato in senso tecnico (ossia di contraddittore necessario nell'azione di annullamento di un atto sanzionatorio), oltre a sussistere, deve anche emergere dall'atto una diretta lesione, attuale o almeno potenziale, della proprietà o di altro diritto reale di godimento, in primo luogo comprovata dal necessario -ma non sufficiente - riferimento espresso al denunciante l'abuso. Un indiscriminato ampliamento del novero dei contraddittori necessari dal lato passivo (ferma ovviamente restando la loro, più estesa, facoltà di intervenire volontariamente nel giudizio ad opponendum ove vi abbiano interesse) rischierebbe di risolversi nel corrispondente restringimento, quantomeno fattuale, della possibilità di agire utilmente in giudizio da parte del destinatario del provvedimento sanzionatorio, e dunque in un'indiretta limitazione del diritto di difesa in giudizio dei propri diritti e interessi, costituzionalmente garantito (cfr. sul punto ancora sez. II, n. 1260/2020, cit. supra, ove peraltro si dà atto dell'esistenza di orientamenti di segno diverso; sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 486; sez. V, 23 agosto 2019, n. 5817; sez. VI, 23 maggio 2017, n. 2416). Altrimenti detto, a radicare la condizione di controinteressato in senso tecnico (ossia di soggetto da evocare necessariamente nell'azione di annullamento), secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, con le ulteriori precisazioni date, non basta la mera qualifica di denunciante, che comunque deve risultare dall'atto, né soccorre il possesso da parte dello stesso della c.d. vicinitas, essendo altresì necessario che emerga per tabulas la sussistenza di una diretta lesione, attuale o almeno potenziale, della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) dall'errato esercizio del potere sanzionatorio cui con la propria denuncia si è dato impulso ” (Consiglio di Stato sez. II, 02/04/2025, n. 2814).
Applicando tali coordinate al caso di specie, non sussiste alcun controinteressato in senso tecnico. In primo luogo perché esso non è indicato nell’atto impugnato (ma soltanto in un atto istruttorio richiamato solo per relationem , peraltro, non nell’atto impugnato bensì nella comunicazione di avvio), il che è condizione minima per la sua identificazione. In secondo luogo perché non è dato rilevare, non essendoci alcun cenno in questo senso, come l’abuso contestato sia idoneo a ledere direttamente o potenzialmente una proprietà (o un diritto di godimento) altrui.
L’eccezione va dunque respinta.
Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 bis, 10, 31, 32 D.P.R. n. 380/2001, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Il motivo è fondato.
Va premesso che la motivazione del provvedimento consiste nel presunto accertamento che rispetto al fabbricato di cui si discute “ composto da un’autorimessa, due livelli e soffitta non abitabile ” il ricorrente abbia realizzato la sopraelevazione di un piano terzo, con sovrastante soffitta, in assenza di titolo.
Nel provvedimento impugnato non si rinvengono ulteriori informazioni in merito alle modalità di tale accertamento e neanche nella comunicazione di avvio, che si limita a rinviare al verbale di accertamento della Polizia Locale e dell’Istruttore Tecnico del Comune dell’11 dicembre 2024.
In tale verbale di accertamento è svolto il seguente iter motivazionale: a) l’accertamento è stato eseguito solo esternamente al fabbricato; b) dal più recente atto di vendita notarile emerge che l’edificio è stato costruito prima del 1967; c) l’unica rappresentazione esistente dell’immobile è la planimetria di impianto “ che descrive un fabbricato (…) composto da n° 2 (due) livelli e una soffitta non abitabile ”; d) tuttavia “ si presenta all’attualità composto da n° 4 (quattro) livelli complessivi, Piano Terra – Primo – Secondo – Soffitta, utilizzati da abitazione ”; e) considerata la difformità tra la planimetria catastale di impianto e lo stato attuale accertato della struttura, viene dedotto che vi sia stata una sopraelevazione, la quale viene qualificata come intervento di nuova costruzione.
Il Collegio ritiene tuttavia che tale istruttoria, e la conseguente motivazione, siano insufficienti.
Va condivisa sul punto l’eccezione del ricorrente per cui, a fronte di una planimetria di impianto risalente che peraltro non contiene alcuna indicazione sulla organizzazione interna degli spazi, la sopraelevazione di un intero piano può essere provata solo con uno specifico raffronto dell’altezza complessiva dell’edificio risultante dalla planimetria originaria rispetto a quella attuale, e con una prova dell’aumento della volumetria complessiva.
Tali accertamenti sono tuttavia mancati, mentre al contrario il ricorrente ha sufficientemente dimostrato con i referti fotografici prodotti in atti, e non contestati in modo specifico dal Comune, che la linea di gronda rispetto all’edificio adiacente sia rimasta identica, così come la conformazione complessiva dell’edificio, sia da Via Savona che da Via Cortiglio.
Per queste ragioni non può essere accolta l’istanza di verificazione richiesta dal Comune: fermo restando il potere discrezionale del Collegio sul punto, la verificazione richiederebbe un principio di prova rispetto alla situazione da accertare, che in questo caso però manca. La verificazione finirebbe dunque per sostituire gli accertamenti che il Comune avrebbe dovuto svolgere in sede procedimentale, e la motivazione che avrebbe dovuto infondere nel provvedimento.
Il motivo è in definitiva fondato ed ha carattere assorbente rispetto ai restanti motivi di ricorso, peraltro espressamente gradati dal ricorrente.
Il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’ordinanza di demolizione impugnata deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di San Giovanni in Fiore al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE FF | VO RR |
IL SEGRETARIO