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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA NA Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa LE LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 3155/2025 promosso da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AL EMANUELA;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CASAGRANDE MONTESI LORIS;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e acconsentono sin da ora al rilascio del passaporto per il minore e per sé stessi;
2. Il figlio avrà residenza abituale a Monte San Vito in Via Brescia, 18, presso l'abitazione Per_1 RN e/o ove la madre dovesse decidere di fissarla, stante il collocamento prevalente del minore presso la madre ed in ragione della dislocazione del padre a Genova ed il Signor acconsente CP_1 sin da ora ad eventuale cambio di residenza del minore;
1 3. La signora come è stato fino ad oggi percepirà interamente l'assegno unico Parte_1 familiare, con rinunzia suo favore da parte del Signor . Le detrazioni per i figli a carico CP_1 saranno nella misura del 50% ciascuno, come per legge, così come le spese sanitarie.
L'eventuale percezione della L.104 sarà a favore della mamma.
4. Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio minore , la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT Per_1 mentre entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, secondo il Protocollo d'intesa in materia vigente preso il Tribunale di Ancona da intendersi parte integrante del presente accordo e di cui le parti dichiarano di aver preso espressa visione;
5. Il figlio ha come medico pediatra la Dott. con studio a Falconara e Per_1 Persona_2
IA ed ha “un ritardo del linguaggio ed un lieve impaccio motorio e difficoltà di regolazione emotivo comportamentale come risulta dalla relazione psicologica dell'Asur del 16 Giugno 2025 che si allega e che richiederà una serie di prescrizioni neuropsichiatriche e cicli di trattamento intensivo come da predetto referto nonché la necessità di un percorso riabilitativo neupsicomotoria a frequenza plurisettimanale, i cui costi saranno a carico dei genitori nella misura del 50%e con possibile necessità di richiedere la L.104.
6. frequenta l'ultimo anno di asilo nido dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00 ed Per_1 usufruisce della mensa sin dal suo inizio e viene accompagnato dalla madre;
dal prossimo settembre frequenterà la scuola RN dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 con mensa che sarà a carico dei genitori al 50% e verrà accompagnato dalla mamma o dalla baby sitter, dalla zia o da Per_3 persone di fiducia, in caso di impossibilità delle altre figure di riferimento;
resta inteso che il bambino potrà essere accompagnato all'asilo e/o scuola dai nonni paterni e dal padre sia nei giorni di pertinenza del padre sia in caso di loro disponibilità e/o in caso di difficoltà della madre.
7. attualmente data la tenera età non frequenta attività extrascolastiche. Per_1
8. non frequenta corsi estivi e d'estate viene seguito dalla mamma, dalla zia dai nonni Per_1 Per_3 paterni e dalla tata/baby sitter, ma i genitori concordano già da ora che il bambino potrà frequentarlo già da questa estate con spese al 50%
9. attualmente non svolge attività extrascolastiche;
quando le svolgerà verrà accompagnato Per_1 dalla mamma o dalla zia o dal padre nei giorni di sua competenza e/o dai nonni paterni nei giorni di competenza del padre e/o su richiesta della madre se disponibili.
10. frequenta la IA RN ( , il nonno materno (raramente) ed i nonni paterni solo Per_1 Per_3 nei fine settimana. Il padre lavora e dimora a Genova e si appoggia a casa dei genitori e CP_1
2 dove ha la residenza e su cui può contare per la gestione di mattia solo nei fine settimana e/o occasionalmente durante la settimana e/o i festivi.
11. La mamma si avvale sin dalla nascita della collaborazione di una baby sitter, di concerto e con l'accordo del padre, stante la lontananza del padre stesso e la sua assenza per quasi tre settimane al mese, nonché dell'aiuto della sorella Anche il padre in caso di necessità può Persona_4 affidarsi a scelta nei giorni di sua competenza sull'aiuto dei nonni paterni i quali comunque in caso di indisponibilità si impegnano ad aiutare la Signora nella gestione del minore anche Parte_1 durante la settimana. Resta inteso che in caso di impossibilità dei nonni paterni il signor CP_1 potrà a sua volta rivolgersi ad una baby sitter nei giorni di sua spettanza con costi della stessa a suo esclusivo cario, considerando che lo stesso non è mai presente durante i giorni infrasettimanali;
il costo della baby sitter di cui si avvale la mamma nei giorni di sua spettanza sarà a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno con limite massimo di spesa per il padre di € 200,00 mensili, previo invio di copia della distinta di bonifico alla tata/baby sitter.
12. per la gestione di successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori si rileva Per_1 che il bambino è stato sempre accudito e gestito dalla madre presso cui manterrà la residenza e presso cui è collocato prevalentemente, in quanto il padre già da prima della nascita di era Per_1 dislocato a Genova per lavoro
13. Stante la lontananza del padre che lavora a Genova, sta prevalentemente con la mamma, Per_1 ove sarà collocato, tutti i giorni, salva la possibilità, in caso di rientro del papà, di stare con lui anche con pernotto, previo accordo e disponibilità della madre e fatti salvi impegni del bambino e/o della mamma e fatti salvi i giorni di visita come innanzi previsti
14. Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue, in relazione alla prevalente collocazione presso la madre in ragione della lontananza del padre, per cui starà
Per_1 con la mamma tutti i giorni della settimana, salvo ipotesi di rientro del padre durante la settimana per cui previo accordo con la madre il padre potrà tenere con sé anche con pernotto e
Per_1 riaccompagno a scuola/asilo e/o a casa della madre. In caso di chiusura dell'asilo e/o della scuola RN (es. per scioperi, vacanze scolastiche ed estive, etc), potrà stare con il papà già dalla
Per_1 sera precedente. potrà stare con il padre un fine settimana al mese (visto che sta rientrando
Per_1 ogni tre settimane) dall'uscita della scuola il venerdì sino alla domenica alle 21 e un ulteriore fine settimana, previo accordo con la madre, e salvi impegni della madre e/o del bambino, sempre con il padre e/ con i nonni paterni, e sempre dal venerdì dalla uscita di scuola/asilo alla domenica alle 21 con riaccompagno dalla madre;
in caso di impossibilità del padre nei suoi fine settimana il bambino starà con i nonni paterni. Resta inteso che in caso di rientri ulteriori del padre, i genitori potranno
3 prevedere ulteriori visite infrasettimanali e/o nel fine settimana, stabilendo diverse modalità ed orari di visita.
15. Resta inteso che sarà sempre il papà e/o i nonni paterni a riaccompagnare il bambino presso la casa RN, ovunque essa fosse fissata.
16. Nel periodo di vacanze scolastiche e/o estivo, l'orario di rientro a casa potrà essere posticipato alle ore 22.00, salvo diverso accordo, con le stesse frequenze di visita sopra indicate.
17. Vacanze estive: Per il periodo estivo potrà stare con ciascun genitore 21 giorni, anche Per_1 non consecutivi, previo accordo fra i genitori, da comunicarsi possibilmente entro il 30 maggio.
Durante i predetti periodi, modificabili per eventuali esigenze, necessità e/o impedimenti del figlio e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti fuori residenza e in ogni caso ad assicurare regolari contatti telefonici con l'altro genitore, come già sta accadendo, nell'interesse esclusivo e prevalente del minore.
18. Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: durante le festività natalizie, così come in ogni altra festività, i genitori si alterneranno con il figlio di anno in anno, di modo che, alternativamente negli anni, passino la vigilia di natale ed il natale con l'uno e l'ultimo dell'anno ed il capodanno con l'altro e comunque un periodo di sette giorni consecutivi con l'uno e sette giorni consecutivi con l'altro, in relazione alla chiusura e riapertura delle scuole/asilo (quindi indicativamente dal 22/12 al 28/12 e dal 29/12 al 6/01 di modo da ricomprendere il natale e il capodanno nell'una o nell'altra settimana). Per quanto concerne i ponti, i genitori concordano che, salvo eventuali differenti accordi,
starà con l'uno o l'altro genitore e/o con i nonni paterni, secondo il normale calendario. Per_1
19. Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: Per quanto attiene le altre feste, potrà trascorrerle con i genitori alternandosi ogni Per_1 anno. Nel periodo pasquale alternativamente negli anni passerà la pasqua e la pasquetta con Per_1
l'uno o con l'altro.
20. Per le feste di compleanno i genitori sono concordi che si possano svolgere ed organizzare alla presenza di entrambe le figure genitoriali. Per quanto concerne le feste di eventuali compagni di scuola od amici dei minori, sarà il genitore presso cui i minori sono in quel momento collocati ad accompagnarli (ovvero le persone di loro riferimento nonni paterni o zia RN o baby sitter), salvo diverso accordo fra gli stessi.
21. I genitori si impegnano sin da ora a garantire la presenza del figlio ad eventi quali matrimoni, battesimi e compleanni dei parenti dell'altro ramo genitoriale.
22. Le parti potranno prevedere ulteriori giorni di visita e/o modificare quelli concordati, previo accordo tra di loro. La madre, salvo impegni inderogabili del figlio, e ferma restando la necessità di
4 un preavviso di almeno 30 giorni, dichiara sin da ora la propria disponibilità a che i genitori paterni portino in vacanza e/o presso la dimora del padre per un periodo di 7 giorni. Per_1
23. Le spese di lite si intendono compensate integralmente tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio , nato fuori dal Per_1 matrimonio il 17.06.2022.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali del figlio, del quale non viene disposto l'ascolto in ragione della tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata delle parti giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE LO IA NA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA NA Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa LE LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 3155/2025 promosso da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AL EMANUELA;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CASAGRANDE MONTESI LORIS;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e acconsentono sin da ora al rilascio del passaporto per il minore e per sé stessi;
2. Il figlio avrà residenza abituale a Monte San Vito in Via Brescia, 18, presso l'abitazione Per_1 RN e/o ove la madre dovesse decidere di fissarla, stante il collocamento prevalente del minore presso la madre ed in ragione della dislocazione del padre a Genova ed il Signor acconsente CP_1 sin da ora ad eventuale cambio di residenza del minore;
1 3. La signora come è stato fino ad oggi percepirà interamente l'assegno unico Parte_1 familiare, con rinunzia suo favore da parte del Signor . Le detrazioni per i figli a carico CP_1 saranno nella misura del 50% ciascuno, come per legge, così come le spese sanitarie.
L'eventuale percezione della L.104 sarà a favore della mamma.
4. Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio minore , la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT Per_1 mentre entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli, secondo il Protocollo d'intesa in materia vigente preso il Tribunale di Ancona da intendersi parte integrante del presente accordo e di cui le parti dichiarano di aver preso espressa visione;
5. Il figlio ha come medico pediatra la Dott. con studio a Falconara e Per_1 Persona_2
IA ed ha “un ritardo del linguaggio ed un lieve impaccio motorio e difficoltà di regolazione emotivo comportamentale come risulta dalla relazione psicologica dell'Asur del 16 Giugno 2025 che si allega e che richiederà una serie di prescrizioni neuropsichiatriche e cicli di trattamento intensivo come da predetto referto nonché la necessità di un percorso riabilitativo neupsicomotoria a frequenza plurisettimanale, i cui costi saranno a carico dei genitori nella misura del 50%e con possibile necessità di richiedere la L.104.
6. frequenta l'ultimo anno di asilo nido dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00 ed Per_1 usufruisce della mensa sin dal suo inizio e viene accompagnato dalla madre;
dal prossimo settembre frequenterà la scuola RN dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 con mensa che sarà a carico dei genitori al 50% e verrà accompagnato dalla mamma o dalla baby sitter, dalla zia o da Per_3 persone di fiducia, in caso di impossibilità delle altre figure di riferimento;
resta inteso che il bambino potrà essere accompagnato all'asilo e/o scuola dai nonni paterni e dal padre sia nei giorni di pertinenza del padre sia in caso di loro disponibilità e/o in caso di difficoltà della madre.
7. attualmente data la tenera età non frequenta attività extrascolastiche. Per_1
8. non frequenta corsi estivi e d'estate viene seguito dalla mamma, dalla zia dai nonni Per_1 Per_3 paterni e dalla tata/baby sitter, ma i genitori concordano già da ora che il bambino potrà frequentarlo già da questa estate con spese al 50%
9. attualmente non svolge attività extrascolastiche;
quando le svolgerà verrà accompagnato Per_1 dalla mamma o dalla zia o dal padre nei giorni di sua competenza e/o dai nonni paterni nei giorni di competenza del padre e/o su richiesta della madre se disponibili.
10. frequenta la IA RN ( , il nonno materno (raramente) ed i nonni paterni solo Per_1 Per_3 nei fine settimana. Il padre lavora e dimora a Genova e si appoggia a casa dei genitori e CP_1
2 dove ha la residenza e su cui può contare per la gestione di mattia solo nei fine settimana e/o occasionalmente durante la settimana e/o i festivi.
11. La mamma si avvale sin dalla nascita della collaborazione di una baby sitter, di concerto e con l'accordo del padre, stante la lontananza del padre stesso e la sua assenza per quasi tre settimane al mese, nonché dell'aiuto della sorella Anche il padre in caso di necessità può Persona_4 affidarsi a scelta nei giorni di sua competenza sull'aiuto dei nonni paterni i quali comunque in caso di indisponibilità si impegnano ad aiutare la Signora nella gestione del minore anche Parte_1 durante la settimana. Resta inteso che in caso di impossibilità dei nonni paterni il signor CP_1 potrà a sua volta rivolgersi ad una baby sitter nei giorni di sua spettanza con costi della stessa a suo esclusivo cario, considerando che lo stesso non è mai presente durante i giorni infrasettimanali;
il costo della baby sitter di cui si avvale la mamma nei giorni di sua spettanza sarà a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno con limite massimo di spesa per il padre di € 200,00 mensili, previo invio di copia della distinta di bonifico alla tata/baby sitter.
12. per la gestione di successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori si rileva Per_1 che il bambino è stato sempre accudito e gestito dalla madre presso cui manterrà la residenza e presso cui è collocato prevalentemente, in quanto il padre già da prima della nascita di era Per_1 dislocato a Genova per lavoro
13. Stante la lontananza del padre che lavora a Genova, sta prevalentemente con la mamma, Per_1 ove sarà collocato, tutti i giorni, salva la possibilità, in caso di rientro del papà, di stare con lui anche con pernotto, previo accordo e disponibilità della madre e fatti salvi impegni del bambino e/o della mamma e fatti salvi i giorni di visita come innanzi previsti
14. Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue, in relazione alla prevalente collocazione presso la madre in ragione della lontananza del padre, per cui starà
Per_1 con la mamma tutti i giorni della settimana, salvo ipotesi di rientro del padre durante la settimana per cui previo accordo con la madre il padre potrà tenere con sé anche con pernotto e
Per_1 riaccompagno a scuola/asilo e/o a casa della madre. In caso di chiusura dell'asilo e/o della scuola RN (es. per scioperi, vacanze scolastiche ed estive, etc), potrà stare con il papà già dalla
Per_1 sera precedente. potrà stare con il padre un fine settimana al mese (visto che sta rientrando
Per_1 ogni tre settimane) dall'uscita della scuola il venerdì sino alla domenica alle 21 e un ulteriore fine settimana, previo accordo con la madre, e salvi impegni della madre e/o del bambino, sempre con il padre e/ con i nonni paterni, e sempre dal venerdì dalla uscita di scuola/asilo alla domenica alle 21 con riaccompagno dalla madre;
in caso di impossibilità del padre nei suoi fine settimana il bambino starà con i nonni paterni. Resta inteso che in caso di rientri ulteriori del padre, i genitori potranno
3 prevedere ulteriori visite infrasettimanali e/o nel fine settimana, stabilendo diverse modalità ed orari di visita.
15. Resta inteso che sarà sempre il papà e/o i nonni paterni a riaccompagnare il bambino presso la casa RN, ovunque essa fosse fissata.
16. Nel periodo di vacanze scolastiche e/o estivo, l'orario di rientro a casa potrà essere posticipato alle ore 22.00, salvo diverso accordo, con le stesse frequenze di visita sopra indicate.
17. Vacanze estive: Per il periodo estivo potrà stare con ciascun genitore 21 giorni, anche Per_1 non consecutivi, previo accordo fra i genitori, da comunicarsi possibilmente entro il 30 maggio.
Durante i predetti periodi, modificabili per eventuali esigenze, necessità e/o impedimenti del figlio e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti fuori residenza e in ogni caso ad assicurare regolari contatti telefonici con l'altro genitore, come già sta accadendo, nell'interesse esclusivo e prevalente del minore.
18. Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: durante le festività natalizie, così come in ogni altra festività, i genitori si alterneranno con il figlio di anno in anno, di modo che, alternativamente negli anni, passino la vigilia di natale ed il natale con l'uno e l'ultimo dell'anno ed il capodanno con l'altro e comunque un periodo di sette giorni consecutivi con l'uno e sette giorni consecutivi con l'altro, in relazione alla chiusura e riapertura delle scuole/asilo (quindi indicativamente dal 22/12 al 28/12 e dal 29/12 al 6/01 di modo da ricomprendere il natale e il capodanno nell'una o nell'altra settimana). Per quanto concerne i ponti, i genitori concordano che, salvo eventuali differenti accordi,
starà con l'uno o l'altro genitore e/o con i nonni paterni, secondo il normale calendario. Per_1
19. Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: Per quanto attiene le altre feste, potrà trascorrerle con i genitori alternandosi ogni Per_1 anno. Nel periodo pasquale alternativamente negli anni passerà la pasqua e la pasquetta con Per_1
l'uno o con l'altro.
20. Per le feste di compleanno i genitori sono concordi che si possano svolgere ed organizzare alla presenza di entrambe le figure genitoriali. Per quanto concerne le feste di eventuali compagni di scuola od amici dei minori, sarà il genitore presso cui i minori sono in quel momento collocati ad accompagnarli (ovvero le persone di loro riferimento nonni paterni o zia RN o baby sitter), salvo diverso accordo fra gli stessi.
21. I genitori si impegnano sin da ora a garantire la presenza del figlio ad eventi quali matrimoni, battesimi e compleanni dei parenti dell'altro ramo genitoriale.
22. Le parti potranno prevedere ulteriori giorni di visita e/o modificare quelli concordati, previo accordo tra di loro. La madre, salvo impegni inderogabili del figlio, e ferma restando la necessità di
4 un preavviso di almeno 30 giorni, dichiara sin da ora la propria disponibilità a che i genitori paterni portino in vacanza e/o presso la dimora del padre per un periodo di 7 giorni. Per_1
23. Le spese di lite si intendono compensate integralmente tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio , nato fuori dal Per_1 matrimonio il 17.06.2022.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali del figlio, del quale non viene disposto l'ascolto in ragione della tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata delle parti giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
LE LO IA NA
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