Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3184 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
, elettivamente Parte_1 domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE 607 90039 VILLABATE presso lo studio dell'avv. MACCHIARELLA FRANCESCA NADIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA VITT. Controparte_1 [...]
, presso lo studio dell'avv. CRIVELLO MARIA che Parte_2 lo rappresenta e difende per mandato in atti CONVENUTO
E
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Principe di Villafranca, n. 44, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Maria Lauria del Foro di Palermo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
TERZA CHIAMATA OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 21.2.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti depositavano note scritte entro il termine assegnato, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_3 entrambi n.q. di genitori del minore , convenivano in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dal minore in P_ conseguenza del sinistro verificatosi in data 17.07.2018.
Pagina 1 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
, veniva improvvisamente aggredito e morso da un cane randagio. Proseguiva la
[...] narrazione dei fatti precisando che, a seguito della descritta aggressione, il minore riportava danni fisici e morali dei quali chiedeva il risarcimento al di P_ P_
, convenuto in giudizio.
[...]
Specificatamente, sosteneva, la responsabilità del quale ente tenuto per legge alla P_ vigilanza sui cani randagi e alla loro cattura, riferendo, altresì, di aver contattato il al fine di addivenire ad una risoluzione stragiudiziale e di avere, a tal fine, P_ esperito con esito negativo la negoziazione assistita (docc. 12 e 13 all.ti atto di citazione).
Nel costituirsi in giudizio, il contestava quanto dedotto e richiesto Controparte_1 da parte attrice, adducendo, in particolare, la condotta diligente dell'ente pubblico convenuto, alla stregua delle prescrizioni di legge introdotte dalla normativa regionale di tutela degli animali e prevenzione del randagismo.
Esponendo che, sulla scorta di tali norme di legge sui Comuni è posto l'obbligo non di reprimere il randagismo, né di un controllo capillare dell'intero territorio comunale, bensì di tutelare gli animali randagi e di prevenire il fenomeno.
Deduceva, quindi, di avere esattamente assolto agli obblighi suddetti attraverso l'istituzione dell'anagrafe canina, nonché stipulando una convenzione con l'associazione per la gestione dei servizi di prevenzione del randagismo nel territorio flavese e di CP_2 mantenimento e cura degli animali d'affezione di proprietà del (cfr. docc. 4 e 5 P_ allegati alla comparsa di costituzione).
Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree nonché, in subordine, di accertare il concorso di colpa degli attori nella causazione dell'evento lesivo e, conseguentemente, statuire in ordine al grado ed alla misura delle rispettive colpe.
Esteso il contraddittorio nei confronti dell' Controparte_3
chiamata in giudizio da parte attrice e regolarmente costituitasi, questa eccepiva
[...] preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei propri confronti;
Adduceva, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo l'estraneità dei servizi che il convenuto aveva affidato all'associazione, in relazione all'evento P_ lesivo dedotto in giudizio.
Precisava, invero, che all non competeva alcun servizio di sorveglianza sul territorio CP_2
e che, d'altra parte, il cane morsicatore, al momento della cattura – verificata l'assenza di microchip identificativo – non poteva ritenersi di proprietà del convenuto né, di P_ conseguenza, la sua cura rientrava tra i propri compiti.
Pagina 2 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal terzo chiamato e istruito il giudizio mediante prova per testi e ctu, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
2. Questioni preliminari.
Così delineato l'oggetto del giudizio e ricostruito brevemente il suo svolgimento, va in primo luogo disattesa l'eccezione preliminare sollevata dal terzo chiamato.
Ed invero, l'associazione animalista , nell'eccepire il proprio “difetto di CP_2 legittimazione passiva” ha inteso, in realtà, contestare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in causa.
Sul punto, giova rammentare che la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) si collega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, da intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda giudiziale. La legittimazione attiva e passiva integra, quindi, una condizione dell'azione e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo. In altri termini, il giudice deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nella domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto giuridico controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in materia di procedimento civile, il giudizio sulla legittimazione passiva (che attiene alla coincidenza tra il soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione dei fatti offerta dall'attore e la norma di legge cui gli stessi vanno sussulti) è condotto sulla base della stessa norma di diritto che va applicata per la decisione del merito della causa, assumendo come veri i fatti esposti dall'attore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2002, n. 10388). Di conseguenza, non attiene alla
“legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, poiché si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2002, n. 15177, secondo cui “È configurabile una questione relativa alla legittimazione attiva (il cui riscontro costituisce una condizione dell'azione e va fatto sulla base della sola prospettazione attorea) quante volte l'attore faccia valere in nome proprio un diritto altrui, ovvero pretenda una pronuncia nei confronti di una parte estranea al rapporto sostanziale controverso. Quando, invece, le parti controvertano sulla effettiva titolarità in capo all'attore della situazione dedotta in
Pagina 3 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile giudizio, la relativa questione attiene non alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia”).
Attenendo quindi al merito della lite, la eccepita “carenza di legittimazione passiva”
(rectius, carenza di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso) non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma (così Cass., sez. III, 10 luglio 2014, n. 15759)
3. Merito della lite
Sgomberato il campo dall'eccezione preliminare in rito, con riferimento al merito, il
Tribunale osserva e rileva quanto segue.
Anzitutto, occorre premettere che la responsabilità per i danni derivanti da animali randagi, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., che impone al danneggiato l'onere di provare la colpa del danneggiante, trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento di una condotta colposa, in quello – preliminare – della sussistenza di un obbligo giuridico avente ad oggetto, nella specie, la cattura degli animali randagi in capo ad un ente preposto a tali compiti.
Vale a dire che l'accertamento della responsabilità presuppone l'individuazione dell'ente a cui la legge affida la gestione e il controllo del fenomeno del randagismo, sul quale grava, dunque, l'obbligo giuridico di cattura e ricovero dei cani randagi e, soltanto a valle, la verifica di una eventuale condotta omissiva dello stesso.
Sul punto, invero, la Suprema Corte ha affermato il principio a mente del quale l'applicazione dell'art. 2043 c.c. impone che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile che abbia reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso. Precisando che entro questo perimetro va verificato il tipo di condotta esigibile, volta per volta e in concreto, dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Con l'ulteriore avvertimento che, l'esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedire il verificarsi di un certo evento deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che, per imputare a titolo di colpa un evento dannoso, non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente (da ultimo v. Cass. civile sez.3 sent. n.
5339/2024).
Pagina 4 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile D'altra parte, se bastasse, per invocarne la responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c..
Ne consegue che, una volta individuata la normativa che indichi il soggetto avente il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo, occorre verificare che chi si assume danneggiato alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. 25/11/2005,
n.24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
Precisando, altresì, che secondo l'orientamento di legittimità che questo Tribunale ritiene di condividere, l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (v. Cass.
31/07/2017, n. 18954), rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale
(così, Cass. n.32884/2021).
Sulla scorta di tali chiarimenti, nel caso di specie, premessa l'applicazione l'art. 14 della legge reg. Sicilia n. 15 del 2000 (attuativa della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) dove si prevede che i Comuni – direttamente o in convenzione con enti o associazioni protezionistiche – provvedano alla cattura dei cani vaganti con sistemi indolore, per potere – poi – affermare la responsabilità dell'ente preposto è necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento che, ove opportunamente adottato, avrebbe impedito il sinistro oggetto del giudizio odierno.
Ora pacifica la prevedibilità della presenza di un cane randagio in uno spazio pubblico e non recintato, trattandosi di un fatto puramente naturale, la esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che per imputare a titolo di colpa un evento
Pagina 5 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile dannoso non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente. Ebbene, pur considerando che nel caso di specie è chiesto alla
P.A. di esercitare un controllo sugli animali randagi, quel che va accertato è se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come allegate e provate dall'attore in responsabilità, esso fosse anche evitabile con uno sforzo ragionevole.
Muovendo da tali postulati, va osservato che, la domanda attorea non merita accoglimento, atteso che gli esiti dell'istruttoria non consentono di apprezzare la configurabilità di una responsabilità colposa di tipo omissivo dell'ente comunale nei termini sopra precisati.
Secondo la prospettazione attorea, invero, poiché il servizio di gestione del fenomeno del randagismo grava sui Comuni, il verificarsi di un evento lesivo che costituisce concretizzazione del rischio che le norma cautelare mirava ad evitare, è un fatto idoneo a fondare la pretesa risarcitoria del danneggiato.
Deve, tuttavia, evidenziarsi – sotto il profilo dell'elemento soggettivo- come dagli atti causa emerge che il ente titolare dell'obbligo giuridico di Controparte_1 recupero dei cani randagi, ha adeguatamente provato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, anzitutto, attraverso la predisposizione del servizio affidato all' , CP_2 avendo, a tal fine, disposto la proroga della convenzione per la prevenzione del randagismo, cura e benessere degli animali d'affezione sul territorio flavese anche per l'anno 2018 (v. delibera di giunta n. 11 del 13.02.2017 e convenzione con l' CP_2 allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 del e successiva Controparte_1 determina comunale n. 31 del 28.12.2027 “per l'anno 2018” allegata alla comparsa di costituzione).
Infatti, risulta dalla documentazione allegata, che l'Ente ha provveduto alle iniziative di cui s'è detto già in epoca antecedente a quella in cui é avvenuto il sinistro, e precisamente con convenzione stipulata con l' il 14.2.2017 delibera di giunta n. 11 del CP_2
13.02.2017; convenzione prorogata anche per l'anno 2018 (in cui si è verificato il sinistro) con determina comunale n. 31 del 28.12.2027 concernente il relativo “impegno di spesa”; circostanza che si evince anche dalla successiva determina n. 69 del
22.12.2020, oltre che confermata dalla stessa nel proprio atto di costituzione in CP_2 giudizio, sicchè può concludersi che il non abbia omesso di compiere quelle P_ attività preventive che era tenuto a svolgere, per eliminare i pericoli derivanti dalla presenza sul territorio di animali randagi.
D'altra parte, l'esatto adempimento dell'obbligo di repressione e prevenzione del randagismo è dimostrato, inoltre, dalle relazioni di servizio degli agenti di polizia Con municipale e dei medici veterinari dell' depositate agli atti, che evidenziano
Pagina 6 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile l'organizzazione di un servizio efficiente, nonché una condotta attiva tempestiva e particolarmente diligente di tutti gli enti preposti a tale servizio, i quali, prontamente intervenuti nell'immediatezza dell'evento, hanno individuato e preso in custodia il cane morsicatore (v. docc.2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione del . P_
La tempestività di tale intervento e l'efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste volontario dell'associazione , il quale ha riferito in merito alla Testimone_1 CP_2 procedura eseguita conformemente alle disposizioni normative vigenti, relativa all'osservazione sanitaria del cane successivamente all'evento lesivo: “Sub 7): “E' vero, su per giù erano le due di notte, della notte fra il 17 ed il 18 luglio, io stavo dormendo”. Sub Con 9): “E' vero, c'era il maresciallo dei Carabinieri, mentre il medico veterinario del è venuto successivamente per controllare il cip”. “a.d.r. per dieci giorni il cane per legge deve stare chiuso in un recinto e successivamente viene un medico a controllarlo. Nel caso di specie dopo i dieci giorni è venuto il medico ed il cane è stato rimesso sul territorio, dopo essere stato microchippato e sterilizzato” (cfr. verb. ud. del 27.01.2023).
A fronte di tali puntuali allegazioni, parte attrice era, a propria volta, tenuta a dimostrare l'esistenza di una condotta negligente dell'ente, deducendo – ad esempio – la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente o richieste d'intervento per la cattura di cani vaganti rimaste inevase oppure, ancora, l'esistenza di segnalazioni al di P_ eventi simili precedentemente avvenuti.
Si è in particolare sostenuto che 'Ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti
… 'non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi', occorrendo, piuttosto, 'che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)' (Cass. ord.
18954/2017).
Ebbene, dall'esame delle risultanze probatorie, non viene in rilievo alcun elemento che consenta di ritenere provata, e neppure allegata, una condotta omissiva degli enti
Pagina 7 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile preposti, nel senso appena esposto, tale da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile.
Pacifico che il sinistro tra la vittima minore ed il cane sia avvenuto presso lo spiazzo ampio e non transennato, denominato Piano Stenditore, nel lungomare di Porticello alle ore 18/19 circa del 17.7.2018, non risulta infatti allegata né dimostrata alcuna specifica segnalazione di randagismo nella zona teatro del sinistro né altra segnalazione relativa allo stesso randagio autore delle lesioni, idonee a rendere esigibile un più pregnante CP_ obbligo di attivarsi da parte dell convenuto, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, non potendosi valorizzare a tal fine la documentazione allegata dall'attrice; costituita da una fotografia raffigurante un branco di cani pubblicata sui social, priva della data certa di pubblicazione ed alcuni articoli di giornale, riferiti ad un'epoca successiva al sinistro (2022).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria spiegata dagli attori deve essere rigettata.
Rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
3.Spese di lite.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere condannata alle refusione delle spese di lite in favore del e della Controparte_1
, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia CP_2
55/2014 e succ. modifiche, in conformità allo scaglione corrispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attrice soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" – così Cass. n. 28417/2018-), secondo i valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta da ciascuna parte, nonché del fatto che non sono state affrontate questioni di fatto o di diritto particolarmente complesse.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'erario, essendo la parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e Parte_1 Parte_3 nei confronti del e della;
Controparte_1 CP_2
Pagina 8 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
, che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...] forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
3) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese CP_2 forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta
4) Pone le spese di ctu a carico dell'erario.
Così deciso in Termini Imerese il 23/05/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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