CA
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/05/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 101/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F.: ), con l'avv. Di Dio Angelo Pt_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. Ghirardi Narciso
Appellato
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l.n.689/1981 relativa a sanzioni. Appello avverso la sentenza n.1080/2023 pubblicata in data
20/06/2023 del Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
Per l'appellante la Corte di Appello adita, ritenute le ragioni addotte Voglia, previa sospensione dei verbali della ordinanza-ingiunzione impugnata, voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata Sentenza (dispositivo n.1080/2023) emessa dal Tribunale di Treviso in data 19.06.2023 e depositata (pubblicata) in data 20.06.2023, nel procedimento civile recante R.G. n.4426/2022, revocare, annullare o, comunque, con qualsiasi statuizione ritenere nullo e/o annullare, anche per i motivi di cui al ricorso di primo grado da intendersi qui interamente riportati e trascritti, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.37 e n.38 emesse dal in data 09.06.2022 e Controparte_1
notificata il 10.06.2022 per le violazioni accertate dai NAS di Treviso in data
11.07.2018.
Si chiede ai sensi dell'art. 5, la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, perché concorrono gravi motivi.
Le gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda di sospensioni sono da imputare alla entità della somma richiesta e al tempo intercorso dai fatti.
In via istruttoria
Si chiede di ammettere le produzioni documentali assolutamente necessarie ai fini del decidere e precisamente la ricevuta dell'ufficio postale datata 09.07.2022 nonché copia delle Pec inoltrate all'avvocato in data 20.06.2023 per comunicare il deposito
(pubblicazione) della sentenza e per comunicare la lettura dispositivo. Con vittoria di spese e competenze, come per legge.
Per l'appellata nel merito: rigettarsi integralmente la proposta impugnazione e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Treviso, oggetto di gravame. in subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse riformata, anche in parte, la sentenza gravata, si ripropongono le eccezioni, istanze e domande, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“previo rigetto di ogni eventuale eccezione, istanza, deduzione avversaria, in quanto infondata sia in fatto e in diritto
In via preliminare: rigettarsi la richiesta di sospensione della esecuzione dei provvedimenti opposti, per i motivi di cui in premessa;
In via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza dal termine per impugnare le ordinanze-ingiunzioni e/o per carenza di interesse a ricorrere;
pag. 2/8 Nel merito: rigettarsi il ricorso presentato dall'opponente, in quanto infondato in fatto e diritto, e confermarsi le ordinanze-ingiunzioni emesse dalla resistente;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite interamente rifusi”
Con la rifusione delle spese anche del giudizio d'appello. in via istruttoria: rigettarsi la richiesta avversaria di produzione documentale, in quanto inammissibile ed irrilevante e comunque per le ragioni esposte in narrativa.
Nell'eventualità che Codesta Corte ritenesse di disporre l'istruttoria e/o riformare, anche in parte, la sentenza gravata, si ripropongono tutte le istanze, richieste ed eccezioni, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“In via istruttoria: con riserva di dedurre e produrre, si chiede prova testimoniale e per interpello sulle seguenti circostanze:
1) vero che in data 11.7.2018 il personale del N.A.S. Carabinieri di Treviso eseguì un'ispezione igienico-sanitaria presso il Bar Sport, con sede in Motta di Livenza (TV),
Piazzetta Predonzani, 3, di proprietà della ricorrente, come risulta dal doc. 3 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
2) vero che in occasione dell'ispezione di cui al capitolo che precede i Carabinieri accertarono che il locale cucina del Bar Sport, con sede in Motta di Livenza (TV),
Piazzetta Predonzani, 3, era in “evidente disordine con promiscuità tra prodotti alimentari, contenitori dei rifiuti, materiali non pertinenti l'attività in disamina (cassette attrezzi) ecc.”, “la cappa di aspirazione dei fumi era intrisa di unto diffuso” e “il soffitto e le pareti erano annerite” e “l'intonaco, in alcuni punti, era interessato da tracce di umidità”, come risulta dal doc. 4 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
3) vero che in occasione dell'ispezione di cui al capitolo che precede i Carabinieri accertarono che le schede di registrazione previste dal piano/manuale di autocontrollo, denominate “controllo infestanti, elenco fornitori e registro formazione”, non erano state mai compilate, come risulta dal doc. 5 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
4) vero che in data 7.9.2018 i Carabinieri notificarono alla ricorrente i verbali di contestazione “PV. N. 2/TV/A/333 RG 1322/2018” e “PV. N. 2/TV/A/334 RG
pag. 3/8 1323/2018”, come risulta dai docc.
4-7 fasc. resistente che si rammostrano al teste e all'interrogato;
5) vero che il 18.10.2018 si presentò presso il Comando della Polizia Locale di Motta di
Livenza il signor , delegato dalla signora domandando la Persona_1 Pt_1
cancellazione delle sanzioni applicate dal N.A.S e il teste gli riferì che il termine per la presentazione degli scritti difensivi era scaduto ed era facoltà della ricorrente richiedere la rateizzazione delle somme portate a verbale, come risulta dal doc. 7 fasc. resistente che si rammostra al teste;
6) vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo che precede il signor
[...]
, delegato dalla signora depositò istanza di rateizzazione degli importi Per_1 Pt_1
indicati a verbale, come risulta dal doc. 8 fasc. resistente che si rammostra al teste;
7) vero che in data 31.10.2018 la Polizia Locale di Motta di Livenza concesse alla ricorrente la dilazione di pagamento dell'importo di cui al verbale “PV. N. 2/TV/A/333
RG 1322/2018” in tre rate:
€ 333,33 entro il 10.11.2018; € 333,33 entro il 10.12.2018 e € 333,34 entro il 10.1.2019, come risulta dal doc. 9 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
8) vero che in data 31.10.2018 la Polizia Locale di Motta di Livenza concesse alla ricorrente la dilazione di pagamento dell'importo di cui al verbale “PV. N. 2/TV/A/334
RG 1323/2018” in sei rate: cinque da € 333,33 entro il 10.2.2019, 10.3.2019, 10.4.2019,
10.5.2019 e 10.6.2019 e una da € 333,34 entro il 10.7.2019, come risulta dal doc. 9 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
9) vero che il 9.11.2018 e l'11.1.2019 la ricorrente versò le somme di € 333,00 (prima rata) e € 167,70 (seconda rata) relative al verbale “PV. N. 2/TV/A/333 RG 1322/2018”, come risulta dal doc. 10 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
10) vero che l'11.2.2019, il 4.3.2019, 8.4.2019, 7.5.2019, 6.6.2019, 4.7.2019, 6.8.2019,
5.9.2019 e 4.10.2019 la ricorrente versò, in ogni occasione, l'importo di € 166,70 (per un totale di € 1.500,30) relativo al verbale “PV. N. 2/TV/A/334 RG 1323/2018”, come risulta dal doc. 11 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
11) vero che in data 17.6.2019 il N.A.S. Carabinieri comunicò alla resistente che la signora era inadempiente, come risulta dal doc. 12 fasc. resistente che si Pt_1 rammostra al teste e all'interrogato;
pag. 4/8 12) vero che in data 9.6.2022 la Polizia Locale emise ordinanza-ingiunzione n. 37 di pagamento della somma di € 499,30 e ordinanza-ingiunzione n. 38 di pagamento della somma di € 499,70, come risulta dai docc. 13-14 fasc. resistente che si rammostrano al teste e all'interrogato.
Si indicano quali testi sui capitoli a prova diretta: il Mar. Magg. l'App. CP_2
S” , il Comandante della Polizia Locale dott. Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
e Persona_3
Si eccepisce la mancata formulazione da parte della ricorrente di capitoli di prova.
Si rappresenta che il doc. 4, nonostante l'indicazione riportata in ricorso, non è stato rinvenuto nel fascicolo telematico”
MOTIVAZIONE
Con ordinanze-ingiunzioni numero 37 e numero 38 del 09.06.2022 emesse dal Comune di Motta di Livenza veniva ingiunto a quale autrice delle violazioni delle Pt_1 disposizioni di cui dell'articolo 6, quinto e ottavo comma, del D. Lgs n. 193/2007, attuativo della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, il pagamento degli importi di euro 499,30 e di euro 499,70.
L'irrogazione delle sanzioni era conseguente all'accesso svolto in data 11.07.2018 nei locali del pubblico esercizio “Bar Sport” in Motta di Livenza.
Con ricorso ex art. 22 Legge n. 689/1981 proponeva opposizione avverso le Pt_1
ordinanze-ingiunzioni nn. 37 e 38 del 09.06.2022 emesse dal Comune di Motta di
Livenza.
Si costituiva il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza del termine ad impugnare e carenza di interesse a ricorrere e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata, con conferma delle impugnate ordinanze-ingiunzioni e rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n.1080/2023 depositata in data 20.06.2023, dichiarava inammissibile l'opposizione evidenziando che la notificazione delle ordinanze-ingiunzioni era avvenuta in data 10.06.2022 mentre l'atto di opposizione era stato iscritto a ruolo il 13.07.2022 con decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 6, sesto comma, del d. lgs. n.150/2011, e condannava l'opponente alla rifusione delle pag. 5/8 spese di lite in favore del Controparte_1
Con ricorso depositato in data 20.01.2024, ha interposto tempestivo appello Pt_1 avverso l'indicata sentenza deducendo quale primo motivo l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché proposto in violazione del termine di legge per impugnare sulla base del rilievo che il ricorso era stato spedito nei termini di legge a mezzo posta in data 09.07.2022 e chiedendo l'ammissione della produzione documentale delle ricevute dell'ufficio postale di Motta di Livenza (Ve) del 09.07.2022.
L'appellante lamenta quale secondo motivo la nullità della sentenza impugnata rilevando che la copia della sentenza che la cancelleria aveva comunicato e inoltrato via
Pec mancava della sottoscrizione del giudice, della data di deposito in cancelleria, della firma del cancelliere, del numero di sentenza e del numero cronologico.
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
proposta e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo le eccezioni, istanze e domande già formulate in primo grado.
Tanto brevemente premesso va osservato che la produzione documentale svolta in questa sede dall'appellante (relativa alla data di consegna del plico raccomandato all'ufficio postale avvenuta il 9 giugno 2022) deve ritenersi tardiva.
Va osservato come l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Cass. civ. n.20054/2023)
In proposito parte ricorrente pur a fronte dell'eccezione di tardività sollevata da parte resistente nella comparsa di risposta ha omesso di indicare e provare il rispetto del termine per l'opposizione (coincidente con l'invio a mezzo del servizio postale) non svolgendo alcuna deduzione, né produzione, non comparendo alle successive udienze, né depositando alcuna nota. Neppure in sede di appello ha peraltro svolto alcuna richiesta di remissione in termini o deduzione rispetto alla incolpevole tardività nella produzione documentale, sicchè in assenza di idonea prova rispetto al rispetto del termine per l'opposizione la sentenza va confermata sul punto.
pag. 6/8 Va inoltre rigettato l'ulteriore motivo di appello tenuto conto che, come documentato dall'appellato (allegati 3 a-b-c), la sentenza n. 1080/2023 del Tribunale di Treviso risulta esser stata pubblicata in data 20/06/2023 e nella medesima sono presenti la sottoscrizione del giudice, la data di deposito in cancelleria, il numero di sentenza e il numero cronologico
In ogni caso va ricordato che, come la Cassazione ha evidenziato, per effetto dell'attuazione del processo telematico alla certificazione della cancelleria sull'unico originale in formato cartaceo è subentrata la registrazione automatica del documento informatico da parte del sistema informatico. Si è evidenziato come con l'accettazione del deposito telematico, il provvedimento digitale è inserito nel fascicolo informatico e diviene consultabile dai difensori nella versione originale, che è rappresentata dal duplicato ovvero nella copia informatica che reca la stampigliatura. Il concetto di
“originale risulta sostanzialmente superato dalla possibilità di accedere al duplicato (che equivale all'originale), dovendosi, altresì, evidenziare che è l'accettazione dell'atto da parte del cancelliere a determinare l'inserimento del provvedimento nel fascicolo informatico, sicché resta escluso che il difensore possa accedere al duplicato ovvero alla copia informatica se non è intervenuta la pubblicazione”.( cfr. Cass.civ. n. 12971-2024:
“a) in regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall'art.
369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di Legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé,
l'alterazione (…);b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, secondo
pag. 7/8 comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore”).
Per tali ragioni la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico della parte appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 per le sole effettivamente svolte, in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1080/2023 pubblicata in data 20/06/2023 del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere al DI LIVENZA in Pt_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Pt_1
Venezia, 6 maggio 2025
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 101/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F.: ), con l'avv. Di Dio Angelo Pt_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con l'avv. Ghirardi Narciso
Appellato
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., l.n.689/1981 relativa a sanzioni. Appello avverso la sentenza n.1080/2023 pubblicata in data
20/06/2023 del Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
Per l'appellante la Corte di Appello adita, ritenute le ragioni addotte Voglia, previa sospensione dei verbali della ordinanza-ingiunzione impugnata, voglia accogliere il presente appello e riformare l'impugnata Sentenza (dispositivo n.1080/2023) emessa dal Tribunale di Treviso in data 19.06.2023 e depositata (pubblicata) in data 20.06.2023, nel procedimento civile recante R.G. n.4426/2022, revocare, annullare o, comunque, con qualsiasi statuizione ritenere nullo e/o annullare, anche per i motivi di cui al ricorso di primo grado da intendersi qui interamente riportati e trascritti, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.37 e n.38 emesse dal in data 09.06.2022 e Controparte_1
notificata il 10.06.2022 per le violazioni accertate dai NAS di Treviso in data
11.07.2018.
Si chiede ai sensi dell'art. 5, la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, perché concorrono gravi motivi.
Le gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda di sospensioni sono da imputare alla entità della somma richiesta e al tempo intercorso dai fatti.
In via istruttoria
Si chiede di ammettere le produzioni documentali assolutamente necessarie ai fini del decidere e precisamente la ricevuta dell'ufficio postale datata 09.07.2022 nonché copia delle Pec inoltrate all'avvocato in data 20.06.2023 per comunicare il deposito
(pubblicazione) della sentenza e per comunicare la lettura dispositivo. Con vittoria di spese e competenze, come per legge.
Per l'appellata nel merito: rigettarsi integralmente la proposta impugnazione e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Treviso, oggetto di gravame. in subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse riformata, anche in parte, la sentenza gravata, si ripropongono le eccezioni, istanze e domande, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“previo rigetto di ogni eventuale eccezione, istanza, deduzione avversaria, in quanto infondata sia in fatto e in diritto
In via preliminare: rigettarsi la richiesta di sospensione della esecuzione dei provvedimenti opposti, per i motivi di cui in premessa;
In via pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza dal termine per impugnare le ordinanze-ingiunzioni e/o per carenza di interesse a ricorrere;
pag. 2/8 Nel merito: rigettarsi il ricorso presentato dall'opponente, in quanto infondato in fatto e diritto, e confermarsi le ordinanze-ingiunzioni emesse dalla resistente;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite interamente rifusi”
Con la rifusione delle spese anche del giudizio d'appello. in via istruttoria: rigettarsi la richiesta avversaria di produzione documentale, in quanto inammissibile ed irrilevante e comunque per le ragioni esposte in narrativa.
Nell'eventualità che Codesta Corte ritenesse di disporre l'istruttoria e/o riformare, anche in parte, la sentenza gravata, si ripropongono tutte le istanze, richieste ed eccezioni, in quanto non rinunciate, formulate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:
“In via istruttoria: con riserva di dedurre e produrre, si chiede prova testimoniale e per interpello sulle seguenti circostanze:
1) vero che in data 11.7.2018 il personale del N.A.S. Carabinieri di Treviso eseguì un'ispezione igienico-sanitaria presso il Bar Sport, con sede in Motta di Livenza (TV),
Piazzetta Predonzani, 3, di proprietà della ricorrente, come risulta dal doc. 3 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
2) vero che in occasione dell'ispezione di cui al capitolo che precede i Carabinieri accertarono che il locale cucina del Bar Sport, con sede in Motta di Livenza (TV),
Piazzetta Predonzani, 3, era in “evidente disordine con promiscuità tra prodotti alimentari, contenitori dei rifiuti, materiali non pertinenti l'attività in disamina (cassette attrezzi) ecc.”, “la cappa di aspirazione dei fumi era intrisa di unto diffuso” e “il soffitto e le pareti erano annerite” e “l'intonaco, in alcuni punti, era interessato da tracce di umidità”, come risulta dal doc. 4 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
3) vero che in occasione dell'ispezione di cui al capitolo che precede i Carabinieri accertarono che le schede di registrazione previste dal piano/manuale di autocontrollo, denominate “controllo infestanti, elenco fornitori e registro formazione”, non erano state mai compilate, come risulta dal doc. 5 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
4) vero che in data 7.9.2018 i Carabinieri notificarono alla ricorrente i verbali di contestazione “PV. N. 2/TV/A/333 RG 1322/2018” e “PV. N. 2/TV/A/334 RG
pag. 3/8 1323/2018”, come risulta dai docc.
4-7 fasc. resistente che si rammostrano al teste e all'interrogato;
5) vero che il 18.10.2018 si presentò presso il Comando della Polizia Locale di Motta di
Livenza il signor , delegato dalla signora domandando la Persona_1 Pt_1
cancellazione delle sanzioni applicate dal N.A.S e il teste gli riferì che il termine per la presentazione degli scritti difensivi era scaduto ed era facoltà della ricorrente richiedere la rateizzazione delle somme portate a verbale, come risulta dal doc. 7 fasc. resistente che si rammostra al teste;
6) vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo che precede il signor
[...]
, delegato dalla signora depositò istanza di rateizzazione degli importi Per_1 Pt_1
indicati a verbale, come risulta dal doc. 8 fasc. resistente che si rammostra al teste;
7) vero che in data 31.10.2018 la Polizia Locale di Motta di Livenza concesse alla ricorrente la dilazione di pagamento dell'importo di cui al verbale “PV. N. 2/TV/A/333
RG 1322/2018” in tre rate:
€ 333,33 entro il 10.11.2018; € 333,33 entro il 10.12.2018 e € 333,34 entro il 10.1.2019, come risulta dal doc. 9 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
8) vero che in data 31.10.2018 la Polizia Locale di Motta di Livenza concesse alla ricorrente la dilazione di pagamento dell'importo di cui al verbale “PV. N. 2/TV/A/334
RG 1323/2018” in sei rate: cinque da € 333,33 entro il 10.2.2019, 10.3.2019, 10.4.2019,
10.5.2019 e 10.6.2019 e una da € 333,34 entro il 10.7.2019, come risulta dal doc. 9 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
9) vero che il 9.11.2018 e l'11.1.2019 la ricorrente versò le somme di € 333,00 (prima rata) e € 167,70 (seconda rata) relative al verbale “PV. N. 2/TV/A/333 RG 1322/2018”, come risulta dal doc. 10 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
10) vero che l'11.2.2019, il 4.3.2019, 8.4.2019, 7.5.2019, 6.6.2019, 4.7.2019, 6.8.2019,
5.9.2019 e 4.10.2019 la ricorrente versò, in ogni occasione, l'importo di € 166,70 (per un totale di € 1.500,30) relativo al verbale “PV. N. 2/TV/A/334 RG 1323/2018”, come risulta dal doc. 11 fasc. resistente che si rammostra al teste e all'interrogato;
11) vero che in data 17.6.2019 il N.A.S. Carabinieri comunicò alla resistente che la signora era inadempiente, come risulta dal doc. 12 fasc. resistente che si Pt_1 rammostra al teste e all'interrogato;
pag. 4/8 12) vero che in data 9.6.2022 la Polizia Locale emise ordinanza-ingiunzione n. 37 di pagamento della somma di € 499,30 e ordinanza-ingiunzione n. 38 di pagamento della somma di € 499,70, come risulta dai docc. 13-14 fasc. resistente che si rammostrano al teste e all'interrogato.
Si indicano quali testi sui capitoli a prova diretta: il Mar. Magg. l'App. CP_2
S” , il Comandante della Polizia Locale dott. Controparte_3 Controparte_4 Persona_2
e Persona_3
Si eccepisce la mancata formulazione da parte della ricorrente di capitoli di prova.
Si rappresenta che il doc. 4, nonostante l'indicazione riportata in ricorso, non è stato rinvenuto nel fascicolo telematico”
MOTIVAZIONE
Con ordinanze-ingiunzioni numero 37 e numero 38 del 09.06.2022 emesse dal Comune di Motta di Livenza veniva ingiunto a quale autrice delle violazioni delle Pt_1 disposizioni di cui dell'articolo 6, quinto e ottavo comma, del D. Lgs n. 193/2007, attuativo della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, il pagamento degli importi di euro 499,30 e di euro 499,70.
L'irrogazione delle sanzioni era conseguente all'accesso svolto in data 11.07.2018 nei locali del pubblico esercizio “Bar Sport” in Motta di Livenza.
Con ricorso ex art. 22 Legge n. 689/1981 proponeva opposizione avverso le Pt_1
ordinanze-ingiunzioni nn. 37 e 38 del 09.06.2022 emesse dal Comune di Motta di
Livenza.
Si costituiva il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per decadenza del termine ad impugnare e carenza di interesse a ricorrere e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata, con conferma delle impugnate ordinanze-ingiunzioni e rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n.1080/2023 depositata in data 20.06.2023, dichiarava inammissibile l'opposizione evidenziando che la notificazione delle ordinanze-ingiunzioni era avvenuta in data 10.06.2022 mentre l'atto di opposizione era stato iscritto a ruolo il 13.07.2022 con decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 6, sesto comma, del d. lgs. n.150/2011, e condannava l'opponente alla rifusione delle pag. 5/8 spese di lite in favore del Controparte_1
Con ricorso depositato in data 20.01.2024, ha interposto tempestivo appello Pt_1 avverso l'indicata sentenza deducendo quale primo motivo l'erroneità della sentenza ove ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché proposto in violazione del termine di legge per impugnare sulla base del rilievo che il ricorso era stato spedito nei termini di legge a mezzo posta in data 09.07.2022 e chiedendo l'ammissione della produzione documentale delle ricevute dell'ufficio postale di Motta di Livenza (Ve) del 09.07.2022.
L'appellante lamenta quale secondo motivo la nullità della sentenza impugnata rilevando che la copia della sentenza che la cancelleria aveva comunicato e inoltrato via
Pec mancava della sottoscrizione del giudice, della data di deposito in cancelleria, della firma del cancelliere, del numero di sentenza e del numero cronologico.
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
proposta e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo le eccezioni, istanze e domande già formulate in primo grado.
Tanto brevemente premesso va osservato che la produzione documentale svolta in questa sede dall'appellante (relativa alla data di consegna del plico raccomandato all'ufficio postale avvenuta il 9 giugno 2022) deve ritenersi tardiva.
Va osservato come l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Cass. civ. n.20054/2023)
In proposito parte ricorrente pur a fronte dell'eccezione di tardività sollevata da parte resistente nella comparsa di risposta ha omesso di indicare e provare il rispetto del termine per l'opposizione (coincidente con l'invio a mezzo del servizio postale) non svolgendo alcuna deduzione, né produzione, non comparendo alle successive udienze, né depositando alcuna nota. Neppure in sede di appello ha peraltro svolto alcuna richiesta di remissione in termini o deduzione rispetto alla incolpevole tardività nella produzione documentale, sicchè in assenza di idonea prova rispetto al rispetto del termine per l'opposizione la sentenza va confermata sul punto.
pag. 6/8 Va inoltre rigettato l'ulteriore motivo di appello tenuto conto che, come documentato dall'appellato (allegati 3 a-b-c), la sentenza n. 1080/2023 del Tribunale di Treviso risulta esser stata pubblicata in data 20/06/2023 e nella medesima sono presenti la sottoscrizione del giudice, la data di deposito in cancelleria, il numero di sentenza e il numero cronologico
In ogni caso va ricordato che, come la Cassazione ha evidenziato, per effetto dell'attuazione del processo telematico alla certificazione della cancelleria sull'unico originale in formato cartaceo è subentrata la registrazione automatica del documento informatico da parte del sistema informatico. Si è evidenziato come con l'accettazione del deposito telematico, il provvedimento digitale è inserito nel fascicolo informatico e diviene consultabile dai difensori nella versione originale, che è rappresentata dal duplicato ovvero nella copia informatica che reca la stampigliatura. Il concetto di
“originale risulta sostanzialmente superato dalla possibilità di accedere al duplicato (che equivale all'originale), dovendosi, altresì, evidenziare che è l'accettazione dell'atto da parte del cancelliere a determinare l'inserimento del provvedimento nel fascicolo informatico, sicché resta escluso che il difensore possa accedere al duplicato ovvero alla copia informatica se non è intervenuta la pubblicazione”.( cfr. Cass.civ. n. 12971-2024:
“a) in regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato imposto, a pena di improcedibilità del ricorso dall'art.
369, secondo comma, n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, recante la stampigliatura solo rappresentativa dei dati esterni (numero cronologico e data) concernenti la sua pubblicazione, ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di Legge, dell'originale informatico e che, per sue caratteristiche intrinseche, non può recare alcuna sovrapposizione o annotazione (e, dunque, la stampigliatura presente nella copia informatica) che ne determinerebbe, di per sé,
l'alterazione (…);b) nel regime in cui è consentito il deposito di copia analogica del provvedimento impugnato redatto come documento informatico nativo digitale e così depositato in via telematica, ove detta copia analogica sia tratta dal duplicato informatico depositato nel fascicolo informatico, l'onere di cui all'art. 369, secondo
pag. 7/8 comma, n. 2, c.p.c., è assolto tramite l'attestazione di conformità della copia al duplicato apposta dal difensore”).
Per tali ragioni la sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico della parte appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 per le sole effettivamente svolte, in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1080/2023 pubblicata in data 20/06/2023 del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere al DI LIVENZA in Pt_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Pt_1
Venezia, 6 maggio 2025
IL PRESIDENTE
dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 8/8