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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12138 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12539/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Cristina Correale, ha pronunziato la seguente SENTENZA
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.25, avente ad oggetto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato il 03.06.2024 da nato in [...] il [...] C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla Via C.F._1
Atellana n. 3, rapp.to e difeso dall'avv. Ivana Nicolò (C.F.
), giusta procura in atti C.F._2
ricorrente
Contro di Napoli, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2024 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo. Il giudice ha fissato udienza cartolare il 01.07.2025 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 01.07.2025. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare è stato notificato alla parte resistente unitamente al ricorso in data 25.06.2025. Parte resistente si è costituita in data 30.06.2025 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis che il ricorrente era stato convocato in
Questura per la data del 05.08.2024 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed aveva già conseguito il permesso per richiesta asilo in data 14.10.2024, materialmente ritirato in data 28.01.2025, come da schermata del sistema telematico allegata, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ed infondatezza del ricorso. Nelle note del ricorrente, depositate il 25.06.2025, ugualmente si rappresenta l'avvenuta convocazione presso la Questura di Napoli per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, con convocazione pervenuta prima della notifica del ricorso alla controparte, effettuata il 25.06.2025, e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Scaduto il termine suddetto, lette le conclusioni delle parti contenute nelle note depositate il 25.06.2025, in cui si rappresenta la cessazione della materia del contendere per avvenuta convocazione del ricorrente in questura come richiesto, ritenuta la causa matura per la decisione, non essendo stato formulate richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 26.11.25 per la discussione orale. Orbene, essendo pacifica la convocazione del ricorrente in Questura - per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso- in data antecedente alla fissazione della prima udienza, e l'avvenuta formalizzazione della stessa sempre anteriormente alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto , il giudice ritiene CP_1 evidente che parte ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere.
La convocazione del ricorrente in Questura con nota datata 29.07.2024
- depositata in atti dal ricorrente, fatto sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18).
Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione, alla luce del fatto che l'interesse ad agire è venuto meno già prima che il ricorrente procedesse alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente, seppur dopo il deposito del ricorso, grazie all'avvenuta convocazione in Questura pochi mesi dopo il deposito del ricorso e prima che venisse depositato il decreto di fissazione dell'udienza, fatto palesato in giudizio dal ricorrente molti mesi dopo l'avvenuta convocazione in Questura, bene della vita richiesto con il ricorso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 2 -
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese processuali
Si comunichi.
Così deciso a Napoli il 22.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Correale
- 3 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Cristina Correale, ha pronunziato la seguente SENTENZA
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.25, avente ad oggetto il ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato il 03.06.2024 da nato in [...] il [...] C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Aversa, alla Via C.F._1
Atellana n. 3, rapp.to e difeso dall'avv. Ivana Nicolò (C.F.
), giusta procura in atti C.F._2
ricorrente
Contro di Napoli, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli Resistente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2024 parte ricorrente chiede accertarsi l'inadempimento della PA ed ordinarsi alla Questura la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, sulla premessa che, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso dalla richiesta via pec di appuntamento per formalizzare tale domanda, la Questura non aveva ancora proceduto a convocarlo. Il giudice ha fissato udienza cartolare il 01.07.2025 disponendone la sostituzione con lo scambio di note da depositarsi entro il 01.07.2025. Il decreto di fissazione dell'udienza cartolare è stato notificato alla parte resistente unitamente al ricorso in data 25.06.2025. Parte resistente si è costituita in data 30.06.2025 chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis che il ricorrente era stato convocato in
Questura per la data del 05.08.2024 per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale ed aveva già conseguito il permesso per richiesta asilo in data 14.10.2024, materialmente ritirato in data 28.01.2025, come da schermata del sistema telematico allegata, con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ed infondatezza del ricorso. Nelle note del ricorrente, depositate il 25.06.2025, ugualmente si rappresenta l'avvenuta convocazione presso la Questura di Napoli per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, con convocazione pervenuta prima della notifica del ricorso alla controparte, effettuata il 25.06.2025, e si chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. Scaduto il termine suddetto, lette le conclusioni delle parti contenute nelle note depositate il 25.06.2025, in cui si rappresenta la cessazione della materia del contendere per avvenuta convocazione del ricorrente in questura come richiesto, ritenuta la causa matura per la decisione, non essendo stato formulate richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 26.11.25 per la discussione orale. Orbene, essendo pacifica la convocazione del ricorrente in Questura - per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, oggetto del ricorso- in data antecedente alla fissazione della prima udienza, e l'avvenuta formalizzazione della stessa sempre anteriormente alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto , il giudice ritiene CP_1 evidente che parte ricorrente non abbia più interesse alla prosecuzione del presente giudizio e che possa dichiararsi cessata la materia del contendere.
La convocazione del ricorrente in Questura con nota datata 29.07.2024
- depositata in atti dal ricorrente, fatto sopravvenuto all'introduzione della lite, certamente è idonea a determinare il venire meno dell'interesse delle parti di conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18).
Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione, alla luce del fatto che l'interesse ad agire è venuto meno già prima che il ricorrente procedesse alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente, seppur dopo il deposito del ricorso, grazie all'avvenuta convocazione in Questura pochi mesi dopo il deposito del ricorso e prima che venisse depositato il decreto di fissazione dell'udienza, fatto palesato in giudizio dal ricorrente molti mesi dopo l'avvenuta convocazione in Questura, bene della vita richiesto con il ricorso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- 2 -
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese processuali
Si comunichi.
Così deciso a Napoli il 22.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Correale
- 3 -