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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 225/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 225/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. PANA FLAVIO FRANCESCO ed Ezio LONGO e domiciliata presso lo studio professionale del primo in Vicenza ricorrente contro
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
[...]
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. Michela BANI e PAONE ALESSANDRO e domiciliata presso lo studio professionale della prima in Milano resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 07/11/2025. Oggetto : Licenziamento individuale per giusta causa. motivazione Premesso che:
- il ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_1 denunciando l'illegittimità del licenziamento intimato in data 10/08/2024 per insussistenza del fatto contestato e/o per l'irrilevanza disciplinare dello stesso, ritenendo che non ricorresse la giusta causa addotta, e sostenendo pagina 1 di 8 che le ragioni del recesso fossero da ricercare nell'intento ritorsivo della datrice di lavoro, per avere egli interessato l'INAIL in merito all'infortunio occorso, non essere tornato al lavoro entro i 40 gg. dall'infortunio, come pretendeva il datore, ed al rientro al lavoro avere chiesto di essere impiegato in mansioni meno gravose per le articolazioni lese (collo e polso) in attesa della completa guarigione, come da indicazioni dell'INAIL. Chiede quindi il ricorrente in via principale l'accertamento della nullità del recesso in quanto ritorsivo e determinato da motivo illecito, con applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 2 D.Lgs. 23/2015, in subordine l'applicazione della tutela di cui all'art. 3 c. 2 D.Lgs. 23/2015, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di indennità pari a dodici mensilità, ed in ulteriore subordine l'applicazione della tutela di cui all'art. 3 c. 1 D.Lgs. 23/2015, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di un'indennità da determinarsi nella misura massima prevista dalla norma (36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto).
Rappresenta il ricorrente di essere stato assunto in data 2/11/2018 con mansioni di operaio, di aver subito in data 24/01/2023 un infortunio sul lavoro che gli provocava gravi lesioni e lo costringeva ad assentarsi sino al 10/07/2023. Sostiene il ricorrente che una volta dimesso dall'ospedale, in occasione di una visita in azienda, l'amministratore gli disse di non assentarsi dal lavoro per più di 40 giorni, sollecitandolo in tal senso anche con una telefonata nel mese di marzo, e che una volta rientrato a lavoro veniva adibito, senza essere sottoposto a visita d'idoneità alle mansioni come prescritto dall'INAIL, a mansioni che sollecitavano troppo l'arto fratturato. SE il ricorrente, poiché il polso si gonfiava ed era dolorante, il suo superiore proponeva di adibirlo a CP_3 mansioni meno pesanti come manovrare il ragno sulla relativa linea o adibirlo alla cernita batterie, e da quel giorno, fino a che il non si CP_3 era assentato per ferie, era stato adibito a tali compiti. Dopo un'ulteriore assenza di qualche giorno, suo superiore, gli diceva di Persona_1 aver parlato con il responsabile del reparto R4 dove c'era la linea ragno,
, e che poteva lavorare lì; tuttavia, trovatolo al ragno, Per_2
lo aggrediva verbalmente, e ciò capitava anche la mattina del Per_2
pagina 2 di 8 27/07/2023, nonché nel pomeriggio dello stesso giorno, quando dopo essere tornato al ragno su indicazione di veniva Persona_1 aggredito verbalmente dal che lo insultava con parolacce, Per_2 chiedendogli perché fosse lì; a tale atteggiamento egli rispondeva a tono ma senza insultarlo e senza usare toni aggressivi. Seguiva quindi una contestazione disciplinare in cui gli veniva addebitato di aver insultato e minacciato il suo superiore dopo aver lasciato di sua iniziativa Per_2 il lavoro alla cernita batterie per utilizzare il ragno, con immediata sospensione dal lavoro. Tale condotta veniva poi sanzionata con il licenziamento senza preavviso.
- La società convenuta, tempestivamente costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande avversarie sostenendo la legittimità del licenziamento.
- In sede di prima udienza veniva svolto l'interrogatorio libero delle parti, rigettata la domanda di integrazione delle conclusioni del ricorso formulata da parte ricorrente con riferimento alla domanda risarcitoria per l'infortunio subito ed esperito tentativo di conciliazione, negativamente esitato per la mancata accettazione di parte ricorrente. Veniva successivamente svolta istruttoria orale per testi e formulata, all'esito, ulteriore proposta conciliativa, anch'essa accettata dalla sola parte resistente. Si procedeva quindi alla discussione della lite.
Ritenuto che:
- Il ricorso, alla luce degli esiti della prova orale, deve essere accolto nei limiti della domanda formulata in via subordinata sub n. 3 delle conclusioni di cui al ricorso.
- La condotta addebitata al ricorrente non è stata provata dalla resistente, in quanto i testi sentiti hanno fornito unicamente dichiarazioni de relato in ordine ai fatti accaduti in data 27/07/2023, peraltro tutte derivanti dalla medesima fonte, il collega , direttamente coinvolto nel diverbio Per_2
(pacificamente avvenuto, come dichiarato dallo stesso ricorrente in ricorso e in sede di interrogatorio libero), e comunque generiche (si veda il verbale del 20/06/2025, teste : presente, pur essedo in servizio. Mi è stato però riferito che il ricorrente ha insultato e minacciato il capo impianto . Non mi è stato riferito alcun altro dettaglio. Per_2
pagina 3 di 8 Mi ha riferito la circostanza lo stesso quel giorno stesso. Io ero un
Per_2 sottoposto di e ho semplicemente preso atto di quanto riferitomi. Non ho
Per_2 parlato con di tali fatti.>>, e teste : Pt_1 Tes_2 presente ai fatti ma so cosa è accaduto perché mi è stato riferito da e Tes_3 da quest'ultimo da me interpellato per verificare la veridicità di Persona_1 quanto detto da . SE , l'aveva aggredito
Per_2 Per_2 Pt_1 verbalmente con minacce, che non ricordo nel dettaglio, e questo perché
Per_2 aveva chiesto conto del fatto che si fosse spostato in altro reparto senza il Pt_1 suo permesso, necessario in quanto era responsabile della produzione.
Per_2
, secondo , sosteneva che glielo avesse ordinato o comunque Pt_1 Per_2 consentito ma mi ha detto che in realtà lui gli aveva detto Persona_1 Per_1 di chiedere a se poteva spostarsi. Preciso che la versione dei fatti mi è stata Per_2 raccontata nel dettaglio da , mi ha solo detto quanto ho sopra Per_2 Per_1 riportato. >>). Il diretto interessato, , non è invece stato citato Per_2 come teste. Non possono pertanto ritenersi sufficienti ad integrare la prova del fatto contestato, il cui onere grava su parte resistente, gli elementi emersi dalle citate dichiarazioni. La versione fornita dal
, riportata in modo del tutto generico dai testi, non può essere Per_2 infatti valorizzata quale fonte di prova in assenza di una sua audizione in sede giudiziale, indispensabile per poter efficacemente vagliarne l'attendibilità, in quanto proveniente da soggetto che potrebbe avere avuto un interesse personale a rendere dichiarazioni sfavorevoli al ricorrente. In mancanza della prova dei fatti integranti, secondo la resistente, giusta causa di licenziamento, il recesso deve ritenersi illegittimo.
- Accertata l'illegittimità del licenziamento, occorre verificare se ricorrano gli estremi del licenziamento ritorsivo (essendo rilevante, come noto, solo il motivo illecito che sia unico e determinante: v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023: “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo”, e Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019: “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito
pagina 4 di 8 addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)”), come sostenuto dalla ricorrente, su cui ricade i relativo onere probatorio (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 23583 del 23/09/2019: “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia)”).
- Ebbene alcuna prova è stata fornita da parte del ricorrente in ordine all'intento ritorsivo che avrebbe caratterizzato la condotta datoriale, riferito, per quanto esposto in ricorso, alla rappresaglia attuata per avere egli interessato l'INAIL in merito all'infortunio occorso, non essere tornato al lavoro entro i 40 gg. dall'infortunio, come pretendeva il datore, ed al rientro al lavoro avere chiesto di essere impiegato in mansioni meno gravose in attesa della completa guarigione, come da indicazioni dell'INAIL. Dalla stessa rappresentazione offerta dal ricorrente, infatti, risulta che l' che lo aveva contattato chiedendogli di CP_4 tornare al lavoro entro 40 giorni dall'infortunio, informato da sui CP_3 gonfiori al polso manifestatisi il primo giorno di lavoro, e convocatolo per avere spiegazioni, voleva a quel punto mandarlo a casa (v. punti 32 e 33
pagina 5 di 8 ricorso), ed era invece a proporre di adibirlo ad altre Persona_3 operazioni meni pesanti, il che appare incoerente con l'intento di punirlo per essersi assentato troppo a lungo dopo l'infortunio. Parimenti inconsistente risulta la motivazione legata all'interessamento dell'INAIL, posto che la segnalazione all'istituto è obbligatoria ed è del tutto inverosimile che non fosse stata effettuata all'epoca del sinistro essendo il ricorrente stato trasportato in ospedale dall'ambulanza (punto 22 ric.). Quanto alla richiesta di assegnazione a mansioni meno gravose, risulta da quanto esposto in ricorso che essa venne accolta dai superiori e dallo stesso A.D., come sopra accennato e come confermato dai punti 34, 37 e 40: alcun atteggiamento ostruzionistico dunque appare attribuibile all'azienda, e l'allegato comportamento del , contrario Per_2 all'utilizzo del ragno da parte del ricorrente, non appare pertanto rappresentativo della volontà datoriale.
- Esclusa l'ipotesi di ritorsività e quindi di nullità del licenziamento per motivo illecito, risulta applicabile al caso di specie la tutela invocata in via ulteriormente subordinata dal ricorrente, prevista dall'art. 3 c. 1 D.Lgs. 23/15. Deve infatti essere rigettata la prima domanda subordinata di applicazione della tutela reintegratoria ex art. 3 c. 2, poiché nel caso in esame, pur non essendo stato assolto l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro, che avrebbe dovuto dimostrare la commissione dei fatti contestati al dipendente sanzionato, l'insussistenza di essi non è stata provata in giudizio. A fronte della pacifica circostanza della verificazione dell'acceso diverbio tra il ricorrente e il , la cui qualifica di Per_2 superiore gerarchico del ricorrente risulta anche dal ricorso (cfr. punti 37 e 48, ove egli viene indicato quale capo del reparto ove il ricorrente era stato temporaneamente assegnato), e doveva essere nota anche al medesimo, posto che egli era rientrato a lavoro dal 10 luglio e quindi risultavano trascorsi, al momento del fatto contestato, oltre 15 giorni, non risulta provato che egli da un lato avesse avuto indicazioni precise di utilizzare il ragno a prescindere dal consenso del (v. dichiarazioni rese dal Per_2 teste n data 20/06/2025: Persona_1 trattano le TV, era a lavorare nel capannone dove c'era il ragno. E' Pt_1 venuto da me dicendomi che non riusciva a fare il lavoro che gli avevano detto di fare
pagina 6 di 8 perché aveva male al polso, e quindi mi chiedeva se poteva andare ad utilizzare il ragno. Siccome in quel reparto era capo , gli ho detto di chiedere a lui. Poi non so Per_2 cosa sia accaduto, ma successivamente ho saputo che era stato Pt_1 licenziato.>>), e dall'altro che nel corso del diverbio non avesse pronunciato le minacce e gli insulti riportati nella lettera di contestazione. In mancanza di detta prova positiva, non risulta applicabile la tutela reintegratoria di cui all'art. 3 c. 2 D.Lgs. 23/15).
- Spetta pertanto al ricorrente un'indennità compresa tra le 6 e le 36 mensilità, da determinarsi, conformemente alla disciplina risultante dall'intervento della Corte Costituzionale, in base ai criteri di cui all'art. 8 L. 604/66. In considerazione dell'anzianità di servizio del ricorrente, pari a quasi 5 anni, e tenuto conto delle dimensioni della società convenuta, nonché del fatto che il ricorrente abbia reperito altro impiego a soli tre mesi dal licenziamento subito, appare equo determinare tale indennità in una somma corrispondente a 9 mensilità.
- La retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto va individuata come da indicazioni della ricorrente, nella misura di euro 1990,43, non contestata dalla resistente.
- Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza dovuta al rigetto delle domande volte all'applicazione della tutela reintegratoria, possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, e poste a carico della parte resistente per la restante quota. Le stesse vengono liquidate, per l'intero, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Accerta l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente Pt_1
[...]
- Dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 10/08/2023;
- Condanna la convenuta al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente di un'indennità pari a nove Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a 1990,43 euro);
pagina 7 di 8 - Compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condanna la convenuta a rifondere al ricorrente Controparte_1 la restante parte, che si liquida, per l'intero, in euro Parte_1
7.004,00, oltre spese generali e oneri di legge (IVA e CPA), con distrazione a favore dei difensori antistatari. Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Vicenza, 07/11/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 225/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. PANA FLAVIO FRANCESCO ed Ezio LONGO e domiciliata presso lo studio professionale del primo in Vicenza ricorrente contro
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
[...]
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. Michela BANI e PAONE ALESSANDRO e domiciliata presso lo studio professionale della prima in Milano resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 07/11/2025. Oggetto : Licenziamento individuale per giusta causa. motivazione Premesso che:
- il ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_1 denunciando l'illegittimità del licenziamento intimato in data 10/08/2024 per insussistenza del fatto contestato e/o per l'irrilevanza disciplinare dello stesso, ritenendo che non ricorresse la giusta causa addotta, e sostenendo pagina 1 di 8 che le ragioni del recesso fossero da ricercare nell'intento ritorsivo della datrice di lavoro, per avere egli interessato l'INAIL in merito all'infortunio occorso, non essere tornato al lavoro entro i 40 gg. dall'infortunio, come pretendeva il datore, ed al rientro al lavoro avere chiesto di essere impiegato in mansioni meno gravose per le articolazioni lese (collo e polso) in attesa della completa guarigione, come da indicazioni dell'INAIL. Chiede quindi il ricorrente in via principale l'accertamento della nullità del recesso in quanto ritorsivo e determinato da motivo illecito, con applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 2 D.Lgs. 23/2015, in subordine l'applicazione della tutela di cui all'art. 3 c. 2 D.Lgs. 23/2015, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di indennità pari a dodici mensilità, ed in ulteriore subordine l'applicazione della tutela di cui all'art. 3 c. 1 D.Lgs. 23/2015, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di un'indennità da determinarsi nella misura massima prevista dalla norma (36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto).
Rappresenta il ricorrente di essere stato assunto in data 2/11/2018 con mansioni di operaio, di aver subito in data 24/01/2023 un infortunio sul lavoro che gli provocava gravi lesioni e lo costringeva ad assentarsi sino al 10/07/2023. Sostiene il ricorrente che una volta dimesso dall'ospedale, in occasione di una visita in azienda, l'amministratore gli disse di non assentarsi dal lavoro per più di 40 giorni, sollecitandolo in tal senso anche con una telefonata nel mese di marzo, e che una volta rientrato a lavoro veniva adibito, senza essere sottoposto a visita d'idoneità alle mansioni come prescritto dall'INAIL, a mansioni che sollecitavano troppo l'arto fratturato. SE il ricorrente, poiché il polso si gonfiava ed era dolorante, il suo superiore proponeva di adibirlo a CP_3 mansioni meno pesanti come manovrare il ragno sulla relativa linea o adibirlo alla cernita batterie, e da quel giorno, fino a che il non si CP_3 era assentato per ferie, era stato adibito a tali compiti. Dopo un'ulteriore assenza di qualche giorno, suo superiore, gli diceva di Persona_1 aver parlato con il responsabile del reparto R4 dove c'era la linea ragno,
, e che poteva lavorare lì; tuttavia, trovatolo al ragno, Per_2
lo aggrediva verbalmente, e ciò capitava anche la mattina del Per_2
pagina 2 di 8 27/07/2023, nonché nel pomeriggio dello stesso giorno, quando dopo essere tornato al ragno su indicazione di veniva Persona_1 aggredito verbalmente dal che lo insultava con parolacce, Per_2 chiedendogli perché fosse lì; a tale atteggiamento egli rispondeva a tono ma senza insultarlo e senza usare toni aggressivi. Seguiva quindi una contestazione disciplinare in cui gli veniva addebitato di aver insultato e minacciato il suo superiore dopo aver lasciato di sua iniziativa Per_2 il lavoro alla cernita batterie per utilizzare il ragno, con immediata sospensione dal lavoro. Tale condotta veniva poi sanzionata con il licenziamento senza preavviso.
- La società convenuta, tempestivamente costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande avversarie sostenendo la legittimità del licenziamento.
- In sede di prima udienza veniva svolto l'interrogatorio libero delle parti, rigettata la domanda di integrazione delle conclusioni del ricorso formulata da parte ricorrente con riferimento alla domanda risarcitoria per l'infortunio subito ed esperito tentativo di conciliazione, negativamente esitato per la mancata accettazione di parte ricorrente. Veniva successivamente svolta istruttoria orale per testi e formulata, all'esito, ulteriore proposta conciliativa, anch'essa accettata dalla sola parte resistente. Si procedeva quindi alla discussione della lite.
Ritenuto che:
- Il ricorso, alla luce degli esiti della prova orale, deve essere accolto nei limiti della domanda formulata in via subordinata sub n. 3 delle conclusioni di cui al ricorso.
- La condotta addebitata al ricorrente non è stata provata dalla resistente, in quanto i testi sentiti hanno fornito unicamente dichiarazioni de relato in ordine ai fatti accaduti in data 27/07/2023, peraltro tutte derivanti dalla medesima fonte, il collega , direttamente coinvolto nel diverbio Per_2
(pacificamente avvenuto, come dichiarato dallo stesso ricorrente in ricorso e in sede di interrogatorio libero), e comunque generiche (si veda il verbale del 20/06/2025, teste : presente, pur essedo in servizio. Mi è stato però riferito che il ricorrente ha insultato e minacciato il capo impianto . Non mi è stato riferito alcun altro dettaglio. Per_2
pagina 3 di 8 Mi ha riferito la circostanza lo stesso quel giorno stesso. Io ero un
Per_2 sottoposto di e ho semplicemente preso atto di quanto riferitomi. Non ho
Per_2 parlato con di tali fatti.>>, e teste : Pt_1 Tes_2 presente ai fatti ma so cosa è accaduto perché mi è stato riferito da e Tes_3 da quest'ultimo da me interpellato per verificare la veridicità di Persona_1 quanto detto da . SE , l'aveva aggredito
Per_2 Per_2 Pt_1 verbalmente con minacce, che non ricordo nel dettaglio, e questo perché
Per_2 aveva chiesto conto del fatto che si fosse spostato in altro reparto senza il Pt_1 suo permesso, necessario in quanto era responsabile della produzione.
Per_2
, secondo , sosteneva che glielo avesse ordinato o comunque Pt_1 Per_2 consentito ma mi ha detto che in realtà lui gli aveva detto Persona_1 Per_1 di chiedere a se poteva spostarsi. Preciso che la versione dei fatti mi è stata Per_2 raccontata nel dettaglio da , mi ha solo detto quanto ho sopra Per_2 Per_1 riportato. >>). Il diretto interessato, , non è invece stato citato Per_2 come teste. Non possono pertanto ritenersi sufficienti ad integrare la prova del fatto contestato, il cui onere grava su parte resistente, gli elementi emersi dalle citate dichiarazioni. La versione fornita dal
, riportata in modo del tutto generico dai testi, non può essere Per_2 infatti valorizzata quale fonte di prova in assenza di una sua audizione in sede giudiziale, indispensabile per poter efficacemente vagliarne l'attendibilità, in quanto proveniente da soggetto che potrebbe avere avuto un interesse personale a rendere dichiarazioni sfavorevoli al ricorrente. In mancanza della prova dei fatti integranti, secondo la resistente, giusta causa di licenziamento, il recesso deve ritenersi illegittimo.
- Accertata l'illegittimità del licenziamento, occorre verificare se ricorrano gli estremi del licenziamento ritorsivo (essendo rilevante, come noto, solo il motivo illecito che sia unico e determinante: v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023: “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo”, e Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019: “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito
pagina 4 di 8 addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)”), come sostenuto dalla ricorrente, su cui ricade i relativo onere probatorio (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 23583 del 23/09/2019: “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia)”).
- Ebbene alcuna prova è stata fornita da parte del ricorrente in ordine all'intento ritorsivo che avrebbe caratterizzato la condotta datoriale, riferito, per quanto esposto in ricorso, alla rappresaglia attuata per avere egli interessato l'INAIL in merito all'infortunio occorso, non essere tornato al lavoro entro i 40 gg. dall'infortunio, come pretendeva il datore, ed al rientro al lavoro avere chiesto di essere impiegato in mansioni meno gravose in attesa della completa guarigione, come da indicazioni dell'INAIL. Dalla stessa rappresentazione offerta dal ricorrente, infatti, risulta che l' che lo aveva contattato chiedendogli di CP_4 tornare al lavoro entro 40 giorni dall'infortunio, informato da sui CP_3 gonfiori al polso manifestatisi il primo giorno di lavoro, e convocatolo per avere spiegazioni, voleva a quel punto mandarlo a casa (v. punti 32 e 33
pagina 5 di 8 ricorso), ed era invece a proporre di adibirlo ad altre Persona_3 operazioni meni pesanti, il che appare incoerente con l'intento di punirlo per essersi assentato troppo a lungo dopo l'infortunio. Parimenti inconsistente risulta la motivazione legata all'interessamento dell'INAIL, posto che la segnalazione all'istituto è obbligatoria ed è del tutto inverosimile che non fosse stata effettuata all'epoca del sinistro essendo il ricorrente stato trasportato in ospedale dall'ambulanza (punto 22 ric.). Quanto alla richiesta di assegnazione a mansioni meno gravose, risulta da quanto esposto in ricorso che essa venne accolta dai superiori e dallo stesso A.D., come sopra accennato e come confermato dai punti 34, 37 e 40: alcun atteggiamento ostruzionistico dunque appare attribuibile all'azienda, e l'allegato comportamento del , contrario Per_2 all'utilizzo del ragno da parte del ricorrente, non appare pertanto rappresentativo della volontà datoriale.
- Esclusa l'ipotesi di ritorsività e quindi di nullità del licenziamento per motivo illecito, risulta applicabile al caso di specie la tutela invocata in via ulteriormente subordinata dal ricorrente, prevista dall'art. 3 c. 1 D.Lgs. 23/15. Deve infatti essere rigettata la prima domanda subordinata di applicazione della tutela reintegratoria ex art. 3 c. 2, poiché nel caso in esame, pur non essendo stato assolto l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro, che avrebbe dovuto dimostrare la commissione dei fatti contestati al dipendente sanzionato, l'insussistenza di essi non è stata provata in giudizio. A fronte della pacifica circostanza della verificazione dell'acceso diverbio tra il ricorrente e il , la cui qualifica di Per_2 superiore gerarchico del ricorrente risulta anche dal ricorso (cfr. punti 37 e 48, ove egli viene indicato quale capo del reparto ove il ricorrente era stato temporaneamente assegnato), e doveva essere nota anche al medesimo, posto che egli era rientrato a lavoro dal 10 luglio e quindi risultavano trascorsi, al momento del fatto contestato, oltre 15 giorni, non risulta provato che egli da un lato avesse avuto indicazioni precise di utilizzare il ragno a prescindere dal consenso del (v. dichiarazioni rese dal Per_2 teste n data 20/06/2025: Persona_1 trattano le TV, era a lavorare nel capannone dove c'era il ragno. E' Pt_1 venuto da me dicendomi che non riusciva a fare il lavoro che gli avevano detto di fare
pagina 6 di 8 perché aveva male al polso, e quindi mi chiedeva se poteva andare ad utilizzare il ragno. Siccome in quel reparto era capo , gli ho detto di chiedere a lui. Poi non so Per_2 cosa sia accaduto, ma successivamente ho saputo che era stato Pt_1 licenziato.>>), e dall'altro che nel corso del diverbio non avesse pronunciato le minacce e gli insulti riportati nella lettera di contestazione. In mancanza di detta prova positiva, non risulta applicabile la tutela reintegratoria di cui all'art. 3 c. 2 D.Lgs. 23/15).
- Spetta pertanto al ricorrente un'indennità compresa tra le 6 e le 36 mensilità, da determinarsi, conformemente alla disciplina risultante dall'intervento della Corte Costituzionale, in base ai criteri di cui all'art. 8 L. 604/66. In considerazione dell'anzianità di servizio del ricorrente, pari a quasi 5 anni, e tenuto conto delle dimensioni della società convenuta, nonché del fatto che il ricorrente abbia reperito altro impiego a soli tre mesi dal licenziamento subito, appare equo determinare tale indennità in una somma corrispondente a 9 mensilità.
- La retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto va individuata come da indicazioni della ricorrente, nella misura di euro 1990,43, non contestata dalla resistente.
- Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza dovuta al rigetto delle domande volte all'applicazione della tutela reintegratoria, possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, e poste a carico della parte resistente per la restante quota. Le stesse vengono liquidate, per l'intero, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Accerta l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente Pt_1
[...]
- Dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 10/08/2023;
- Condanna la convenuta al pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente di un'indennità pari a nove Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a 1990,43 euro);
pagina 7 di 8 - Compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condanna la convenuta a rifondere al ricorrente Controparte_1 la restante parte, che si liquida, per l'intero, in euro Parte_1
7.004,00, oltre spese generali e oneri di legge (IVA e CPA), con distrazione a favore dei difensori antistatari. Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Vicenza, 07/11/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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