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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.5358/2019 vertente
TRA
, codice fiscale;
Parte_1 C.F._1
, codice fiscale;
Parte_2 C.F._2
, codice fiscale;
Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliate in Sorrento (Na) alla Via San Cesareo n° 81, presso lo studio dell'avv. Gabriele Cimmino, codice fiscale , p.e.c.: C.F._4
fax: 0818074497, che le rappresenta e difende in Email_1
virtù di procura ad litem rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
-Appellanti-
CONTRO
, codice fiscale;
Controparte_1 C.F._5
, codice fiscale;
Controparte_2 C.F._6 entrambe rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Giuseppina Cilento, codice fiscale e dall'Avv. Massimo C.F._7
Trignano, codice fiscale elettivamente domiciliate presso il C.F._8 loro studio in Vico Equense (NA) alla Via Pezzolo n. 3/B, fax 081.3623769, p.e.c.:
in virtù di procura ad litem rilasciata su foglio Email_2
separato in calce della comparsa di costituzione e risposta;
-Appellate-
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 1084/2019 del Tribunale di
Torre Annunziata, pubblicata il 02.05.2019, non notificata.
1 CONCLUSIONI:
- per , Parte_1 Parte_4
:
[...]
"1) “ risultando non provata la legittimazione attiva in capo alle odierne appellate, signore
e dichiarare inammissibili le loro domande Controparte_2 Controparte_1 condannandole alle spese di lite con attribuzione al procuratore;
2) “mancando la prova della titolarità in capo ad entrambe le odierne appellate del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'unità immobiliare di Via Tore di Casa n°
25 in SA EN, dichiararne inammissibili le domande condannandole alle spese di lite con attribuzione al procuratore”;
3) “ risultando non provata la titolarità in capo alle odierne appellate del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'unità immobiliare di Via Tore di Casa n° 25 in SA
EN rigettare tutte le domande come introdotte in primo grado condannandole alle spese di lite con attribuzione al procuratore;
4) “risultando provato il precedente giudicato tra le parti in causa con riferimento ai danni causati dalle infiltrazioni per cui si controverte, rigettare tutte le domande proposte dalle attrici condannandole alle spese di lite con attribuzione al procuratore;
- Per le appellate ed : Controparte_1 Controparte_2
"1) rigettare tutte le domande formulate da e Parte_1 Parte_2 con l'atto di appello, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e Parte_3 in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
2) condannare e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario".
Svolgimento del processo
Primo grado ed con atto notificato in data 23.10.2015 Controparte_1 Controparte_2
convenivano per l'udienza del 22.02.2016 innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata le sig.re e , premettendo Parte_1 Parte_5
2 che:
a) , unitamente al coniuge , abitava sin Controparte_2 Persona_1
dal suo acquisto, avvenuto nel 1968 (cfr. atto di vendita del 25 settembre 1968 per
Notaio ), l'immobile sito in SA EN (NA) alla Via Tore di Casa n. 25 Per_2
confinante con quello di proprietà delle sigg.re e Parte_5 Parte_1
;
[...]
b) successivamente (giusto atto di donazione e divisione del Controparte_2
29.10.2013 per Notaio ) donava l'immobile in parola alla figlia _3
, pur continuandovi ad abitare;
Controparte_1
c) nel luglio 2012 nel locale cucina sito al piano terra del fabbricato sopra descritto, sottoposto al terrapieno di proprietà , si verificavano copiose Pt_1 infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile soprastante;
d) al fine di verificarne le cause incaricava il geom. Controparte_2 [...]
di redigere apposita Relazione Tecnica dalla quale emergeva che “le CP_3 infiltrazioni di acque sono state generate dalla abbondante quantità di liquidi che vengono riversati nel giardino a confine, posto al di sopra dei due piani dell'abitazione della sig.ra che, attraversando i vari strati di terreno lungo la verticale a confine con la parete CP_2 della cucina, trovano sfogo e via di uscita una volta arrivate alla sottostante quota ove è ubicato il locale cucina della , dando origine a veri e propri ristagni. Tutto ciò CP_2 causa, oltre che evidenti danni materiali all'immobile, anche ad una precaria situazione di condizioni igienico – abitative nonché evidente pericolo a cose e/o persone dovute all'infiltrazioni di acque anche all'interno delle canalizzazioni dell'impianto elettrico”(cfr.
Relazione Tecnica del 4 agosto 2012, all. 1 redatta dal geom.
[...]
. Successivamente, nel mese di gennaio 2013, il tecnico incaricato CP_3
dalla sig.ra verificava un aggravamento delle infiltrazioni tale da CP_2 determinare una “insostenibile condizione di inagibilità del locale cucina” (cfr. note tecniche ad integrazione della Relazione del 4 agosto 2012 redatta dal geom.
; Controparte_3
E) con Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. depositato il
12.02.2013 iscritto al N.R.G. 432/2013, la sig.ra chiedeva al Controparte_2
Tribunale di Torre Annunziata di nominare un Consulente Tecnico d'ufficio al fine 3 di accertare e verificare le cause delle lamentate infiltrazioni, quantificare il costo delle opere necessarie per eliminarle quantificando tutti i danni subiti dall'immobile;
f) il C.T.U. incaricato, Ing. , durante i sopralluoghi effettuati, Persona_4
constatava che “… alle pareti del piano cottura si notavano segni di efflorescenza dovuti ad infiltrazioni di acqua mentre al succielo si notavano anche parti di distacco di intonaco.
Il giardinetto con piante ornamentali (di proprietà delle resistenti è delimitato Pt_1 da un muretto in pietre di tufo […] lesionato in diversi punti.
La causa delle infiltrazioni d'acqua è stata individuata nel fatto che, durante l'innaffio delle piante ornamentali, mentre una parte dell'acqua defluisce naturalmente fino alla griglia di raccolta, la restante parte filtra attraverso i punti di lesione della muratura fino a permeare lungo la parete ed il succielo del locale cucina della ricorrente” (Relazione Tecnica del
C.T.U., all. 3 redatta dal Geom. . Controparte_3
Il C.T.U. indicava le opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni che interessavano il locale cucina in parola quantificandone anche il costo, come specificato nel computo metrico allegato alla Relazione Tecnica.
Tuttavia, le opere specificate come necessarie dal C.T.U. non venivano eseguite dalle sigg.re . Pt_1
g) Successivamente, in occasione delle fitte piogge verificatesi tra la fine del mese di febbraio 2014 ed i primi giorni del mese di marzo 2014, la situazione si aggravava notevolmente, rendendo totalmente inagibile il locale cucina sopra indicato, come si evince dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco redatto all'esito del sopralluogo effettuato il 4 marzo 2014 e dalla conseguente ordinanza sindacale n. 51 del 18 marzo 2014 con cui il Sindaco di SA EN inibiva ad
l'utilizzo del locale cucina fino all'avvenuta esecuzione dei necessari lavori CP_4
di impermeabilizzazione del solaio di copertura dello stesso (cfr. all. 4 e 5 della
Perizia Tecnica del geom. ; Controparte_3
h) la sig.ra si vedeva costretta a presentare al Tribunale di Torre Controparte_2
Annunziata ricorso per danno temuto ex art. 1172 c.c., depositato il 14 luglio 2014;
i) con ordinanza del 26 settembre 2014, depositata in Cancelleria il 29 settembre
2014 il Tribunale di Torre Annunziata ordinava alle sigg.re di effettuare Pt_1
4 gli interventi necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni mediante l'esecuzione delle opere indicate dal C.T.U. Ing. (cfr. all. 7 della Perizia Tecnica Persona_4
redatta dal geom. ; Controparte_3
l) solo il 16 ottobre 2014 veniva presentata da la Parte_1
comunicazione di inizio lavori, poi ultimati il 4 novembre 2014, come si evince dalla e dalla Comunicazione di fine lavori in atti (cfr. all. 8 e 9 della Perizia CP_5
Tecnica redatta dal geom. ; Controparte_3
m) per quanto sopra esposto ed accertato anche dalla A.T.P., è evidente la responsabilità esclusiva di e per le Parte_5 Parte_1
infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di proprietà di , oggi Controparte_2
di proprietà della figlia;
Controparte_1
n) precisava che nella determinazione del risarcimento andavano considerati tutti i danni provocati all'immobile di proprietà di , così come Controparte_1
indicati nell'allegata Perizia Tecnica del 5 marzo 2015 redatta dal geom.
[...]
In particolare, si doveva tenere conto degli ulteriori e maggiori danni CP_3
provocati al locale cucina interessato dalle infiltrazioni rispetto alla quantificazione operata dal C.T.U. Ing. in sede di A.T.P. Persona_4
Invero, la stima dei danni al locale cucina effettuata dall'ausiliario, pari ad €
1.630,00, è riferita al solo mese di luglio 2013, mentre il notevole lasso di tempo intercorso tra l' e i lavori (eseguiti nel periodo ottobre-novembre 2014), ha CP_6
determinato un incremento dei danni all'interno del locale cucina per essere stata la struttura muraria sottoposta per ben 16 mesi a continui fenomeni infiltrativi.
Il C.T.P., geom. ha quantificato in € 8.076,77 il costo delle Controparte_3
opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, da cui va detratto l'importo di
€ 1.630,00 già accertato dal C.T.U. in sede di A.T.P. e liquidato dal Giudice di Pace di Sorrento con la sentenza n. 425 del 20 febbraio 2015, depositata in Cancelleria il
27 febbraio 2015.
Inoltre, deve essere risarcito il danno derivante dal mancato utilizzo e godimento dell'immobile.
Difatti, a seguito all'intervento dei Vigili del Fuoco, con ordinanza sindacale n. 51
5 del 18 marzo 2014, il Sindaco di SA EN inibiva ad l'utilizzo del CP_4
locale cucina fino all'avvenuta esecuzione dei necessari lavori di impermeabilizzazione del solaio di copertura dello stesso (cfr. all. 4 e 5 della
Perizia Tecnica redatta dal geom. . Controparte_3
L'immobile, privato di un locale principale ed essenziale quale è appunto la cucina, era divenuto totalmente inutilizzabile, tale che , Controparte_2
unitamente al coniuge, veniva costretta a trasferire la propria dimora in altro immobile, allontanandosi dalla propria abitazione per ben otto mesi (dal 4 marzo
2014, data dell'ordinanza di inagibilità, fino al 18 novembre 2014, data di ultimazione dei lavori delle sigg.re ), cui bisogna aggiungere il tempo Pt_1
necessario per i lavori di ripristino del locale cucina che, sulla base di una stima tecnica, era pari ad altri 4 mesi. Il C.T.P., geom. ha Controparte_3
quantificato in € 8.346,00 il danno subito dalle attrici per il mancato utilizzo e godimento del bene. Nella stima dei danni devono essere considerate anche le spese sostenute dalle attrici per le competenze professionali del proprio
Consulente Tecnico di Parte, geom. per tutta l'attività di Controparte_3 assistenza tecnica e redazione di perizie svolta da quest'ultimo nei vari procedimenti in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà delle convenute, così come indicato nella fattura pro-forma in atti.
Tanto premesso, le sigg.re e citavano Controparte_2 Controparte_1
ed a comparire innanzi al Tribunale di Parte_5 Parte_1
Torre Annunziata per rispondere dei danni come sopra evidenziati quantificati in complessivi Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) ovvero nel diverso maggiore o minore importo da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Vinte le spese di lite con attribuzione.
Il giudizio veniva regolarmente incardinato innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata con il n.r.g. 5985/2015.
Si costituivano e con comparsa Parte_1 Parte_5
6 depositata in cancelleria il 01.02.2016, chiedendo il rigetto delle domande avverse e deducendo in diritto:
a) l'inammissibilità delle domande per sussistenza di un precedente giudicato e violazione del principio del “ne bis in idem”;
b) la carenza di legittimazione attiva di;
Controparte_2
c) chiedevano dichiarare inammissibile ogni richiesta con riguardo alla quantificazione dei danni;
d) nel merito istavano per il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto con vittoria delle competenze e spese di lite”.
All'udienza del 07.07.2016, il procuratore delle convenute dichiarava il decesso di
. Interrotto il processo esso di seguito veniva riassunto e Parte_5 proseguito da e che concludevano Controparte_2 Controparte_1
affinché: a) venisse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva delle sigg.re e e, a seguito del decesso di Parte_1 Parte_5 quest'ultima, dei suoi eredi, quanto alle cause delle infiltrazioni che avevano interessato l'immobile di proprietà di , sito in SA Controparte_1
EN (NA) alla Via Tore di Casa n. 25;
b) le convenute fossero condannate, in solido, al pagamento in favore di parte attorea, a titolo di risarcimento danni, dell'importo complessivo di euro 26.000,00
(ventiseimila/00) ovvero del diverso maggiore o minore importo da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
c) le convenute fossero condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Il 10.03.2017 la sig.ra quale erede di , Parte_2 Parte_5
premettendo che il ricorso in riassunzione era stato notificato agli eredi collettivamente in data 11 gennaio 2017, si costitutiva nella posizione processuale del defunto genitore, riportandosi a tutto quanto già dedotto ed eccepito dal proprio dante causa nel corso del giudizio impugnando tutte le avverse domande,
7 chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria di competenze legali da attribuirsi al procuratore”.
All'esito con sentenza n. 1084/2019 pubblicata il 02.05.2019 il Tribunale di Torre
Annunziata, così provvedeva: "a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per
l'effetto, condanna e queste Parte_1 Parte_2 Parte_3 ultime quali eredi di in solido tra loro, al pagamento, a titolo di Parte_5 risarcimento dei danni, in favore delle attrici, di euro 6.066,90 e al pagamento di euro
3000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condanna e queste Parte_1 Parte_2 Parte_3 ultime quali eredi di al pagamento, in solido tra loro e in favore di Parte_5 parte attrice, delle spese processuali liquidandole in complessivi euro 5099,00, di cui euro
264,00 per spese, oltre spese di C.T.U., oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari."
In ragione della seguente motivazione: “sussiste la legittimazione passiva delle parti in causa e, in particolare, della poiché la donazione dell'immobile a CP_2 CP_1
è stata effettuata nell'ottobre del 2013 laddove l'evento lesivo si verificava
[...] quando la era ancora proprietaria (…) invero, secondo consolidata CP_2 giurisprudenza, anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può risentire degli effetti del danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia tenuto a dimostrare il titolo di proprietà (in termini, ad esempio, Cass. 5 luglio 2007, n. 15233, nonché Cass. 28 aprile 2000, n. 5421).
Ebbene, la ha precisato di continuare ad abitare con il coniuge l'immobile in CP_2 parola né parte avversa ha fornito prova contraria.
Quanto al dedotto giudicato sulla domanda di risarcimento del danno, questo Giudice osserva che, se è vero che la ha proposto sin dal 2007 domanda riconvenzionale CP_2 per il risarcimento del danno da infiltrazioni e nel marzo del 2014, a seguito di A.T.P., domanda di risarcimento limitata al quantum accertato dal tecnico di ufficio (euro
1630,00) oltre una ulteriore somma di circa 400,00 euro non tenuta in considerazione dal
Giudice, è pur vero che la prima domanda era circoscritta a diverse infiltrazioni in quanto verificatesi prima del 2007 e la seconda domanda era limitata all'accertamento dei danni 8 fino al deposito della relazione peritale (giugno 2013). Tant'è che all'esito del ricorso per danno temuto nel settembre del 2014 veniva ordinato alle convenute di effettuare gli interventi necessari per eliminare le infiltrazioni ed i relativi lavori venivano ultimati in data 4.11.2014.
Ne segue che, la causa petendi dell'odierno giudizio va individuata nell'aggravamento della situazione infiltrativa presso l'immobile per cui è causa a seguito della omessa immediata esecuzione dei lavori accertati in sede di A.T.P. e nella richiesta di condanna al pagamento degli ulteriori danni rispetto alla quantificazione operata dal c.t.u. ing. Per_4
.
[...]
In particolare, oltre al maggior danno derivante dal perdurare delle infiltrazioni fino alla data di ultimazione dei lavori, parte attrice ha chiesto, il danno derivato dal mancato utilizzo e godimento dell'immobile atteso che a seguito di ordinanza sindacale n. 51 del
18.3.2014, che ha dichiarato inutilizzabile il locale cucina, parte attorea è stata costretta
a spostarsi in altra dimora dal 4.3.2014 al 18.11.2014 oltre il tempo necessario per il ripristino del locale stesso.
Inoltre, sono oggetto di domanda anche le spese sostenute per le competenze del proprio perito di parte.
Orbene, in corso di causa è stata espletata C.T.U. che, sulla base dell'accertamento tecnico preventivo (…), ha accertato la congruità del danno stimato dall'ing. di euro Persona_4
1630,00 già ottenuti da parte attrice con sentenza e un ulteriore danno, dovuto al mancato utilizzo del locale cucina dal 18.3.2014, data dell'ordinanza sindacale, al 4.11.2014, data di ultimazione dei lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni. Sul punto, il
c.t.u., considerando che per 9 mesi, compresi i giorni necessari per eseguire tutti gli interventi al locale cucina, quest'ultimo è stato inutilizzabile ha accertato un danno pari ad euro 6.066,90 secondo un valore di danno annuo in rapporto alla superficie utile dell'immobile. Non sono state accertate altre voci di danno.
Quanto alle spese per le perizie tecniche redatte dal proprio perito di parte, possono essere oggetto della presente domanda le spese relative alla perizia depositata nel 2015 e relativa ai danni oggetto di questo giudizio, ma non anche le spese relative a parcelle redatte in occasione di precedenti danni e di diversi giudizi che avrebbero dovuto essere chieste in quei giudizi.
9 Si ritiene equo liquidare per rimborso spese la somma di euro 3000,00 comprensiva di accessori. La domanda va accolta con condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento di euro 6.066,90 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e al pagamento di euro 3000,00. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ".
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo p.e.c. il 02.12.2019 Parte_1 Parte_2
e proponevano appello avverso la prefata sentenza
[...] Parte_3 chiedendone l'integrale riforma in ragione di cinque ordini di censure e precisamente: 1) primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. con riferimento al difetto di legittimazione attiva delle appellate signore e Controparte_2 [...] nonché al difetto di legittimazione passiva delle appellanti signore Controparte_1
e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
2) secondo motivo: error in procedendo ed in iudicando circa un punto controverso del giudizio per nullità ed indeterminatezza delle domande proposte dalle attrici- odierne appellate- quanto al soggetto titolare della pretesa fatta valere in giudizio;
3) terzo motivo: error in procedendo ed in iudicando con riferimento alle risultanze dell'esperita istruttoria di causa- erronea valutazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio- infondatezza delle domande spiegate dalle attrici odierne appellate con
l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
4) quarto motivo: error in procedendo ed in iudicando circa le risultanze dell'esperita
c.t.u.- obbligo di disporre integrazioni alla stessa, attesa la mancata esaustività anche per effetto della mancata riconvocazione a chiarimenti del c.t.u.;
5) quinto motivo: error in procedendo ed in iudicando circa l'eccezione di precedente giudicato spiegata dalle convenute- odierne appellanti nel giudizio di primo grado.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 5358/2019, si costituivano le appellate ed , contestando ogni avversaria richiesta Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo dichiararsi l'appello infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 18.11.2022, la Corte di Appello, rilevata l'integrità del contraddittorio e preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado,
10 rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii in prosieguo precisazione conclusioni, all'udienza del
21.06.2024, la Corte di Appello, assegnava la causa alla relazione della dott.ssa che, però non veniva confermata nell'incarico di Persona_5
Giudice Ausiliario della Corte d'Appello di Napoli, sicché il giudizio veniva rimesso sul ruolo per il 06.12.2024 e, previa riassegnazione alla dott.ssa Pupo, veniva riservata in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 02.12.2019 a fronte della sentenza n. 1084/2019, non notificata, pubblicata il 02.05.2019, il cui termine utile per proporre gravame sarebbe spirato il 03/12/2019. Risulta rispettato il termine previsto dall'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Con il primo ed il secondo motivo viene eccepita l'erroneità della sentenza laddove non ha dichiarato né si è pronunciata sul difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
e di legittimazione passiva delle convenute.
I motivi sono infondati.
Invero, quanto al primo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 24146/2014,) il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
La questione è stata da ultimo affrontata e confermata nel principio di diritto sopra enunciato dalla Suprema Corte sezione III che, con l'ordinanza numero 34370 del
07/12/2023.
Inoltre, la Cassazione con la sentenza 17881/2011 ha avuto modo di spiegare che in linea di principio si deve riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi
11 danno nell'uso o nel godimento del bene locato e che quindi, qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione, il conduttore per effetto del ricordato articolo 1585 comma 2 cc gode di una autonoma legittimazione a proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (Cassazione sentenza n.
12220/2003).
Occorre dunque distinguere tra danno all'immobile (per il quale la legittimazione attiva compete soltanto al proprietario- nel caso di specie, a far data dall'ottobre
2013 solo a quale donataria) e danno al suo godimento Controparte_1
(per il quale la legittimazione attiva spetta a tutti coloro che sul medesimo sono titolari di un diritto reale o personale di godimento: nel caso di specie solo a che h abitato ed abita tuttora nell'immobile danneggiato). Controparte_2
Nel caso di specie occorre indagare sul petitum della domanda: secondo il
Tribunale esso ha ad oggetto l'aggravamento dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dalla soprastante proprietà sicché la legittimazione ad agire Pt_1 in giudizio è stata esattamente riconosciuta anche a quale soggetto Controparte_2
che abita nell'immobile anche dopo la donazione alla figlia avvenuta nell'ottobre del 2013.
Egualmente è a dirsi con riguardo alla legittimazione passiva delle sig.re
, che risultano essere proprietarie dell'immobile confinante con quello Pt_1 danneggiato e fonte delle infiltrazioni, come da documentazione allegata alla produzione di parte attorea in primo grado (CTP, relazione ATP, CTU primo grado). Ed invero, a mente dell'art 2053 cc “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
Ebbene, le odierne appellanti non hanno dato la prova del difetto di costruzione o di manutenzione dei danni lamentati onde individuare in capo ad altri (es. costruttore) la loro responsabilità.
Col terzo le appellanti censurano l'error in procedendo ed error in iudicando con riferimento alle risultanze dell'esperita istruttoria di causa- erronea valutazione delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico di ufficio.
12 Il ctu nominato in primo grado ha constatato la responsabilità delle odierne appellate in ordine alle cause delle infiltrazioni che hanno interessato l'immobile della sig.ra , oggi di proprietà della figlia , Controparte_2 Controparte_1 già accertata nel procedimento per A.T.P. e poi ulteriormente confermata dalla
C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado. Invero, il C.T.U., Ing. Persona_6
ha affermato che “per la conformazione dello stato dei luoghi e, nello specifico, il giardinetto di proprietà convenuta sovrapposto al locale cucina, per la presenza di lesioni del muretto attiguo alle due proprietà e per le prove eseguite con getti d'acqua lo scrivente ritiene pacifico acclararsi che le cause delle lamentate infiltrazioni sono da ascriversi sostanzialmente alle lesioni all'epoca presenti lungo la muratura ed all'assenza di idonea impermeabilizzazione sia verticale che orizzontale, nonché di una efficace azione drenante a mezzo di adeguate canalizzazioni nel terrapieno (pag. 11, ultimo cpv, della Relazione
Tecnica del C.T.U.)”. Ne segue, quindi, il diritto delle parti appellate al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito alle infiltrazioni di cui è causa.
Con riguardo al quarto motivo le appellanti censurano l'error in procedendo ed in iudicando circa le risultanze dell'esperita c.t.u.- obbligo di disporre integrazioni alla stessa, attesa la mancata esaustività per effetto della mancata riconvocazione a chiarimenti del
c.t.u.;
Il motivo è infondato.
Invero, come si evince dagli atti la consulenza è stata regolarmente svolta in contraddittorio tra le parti, tutte le operazioni si sono svolte alla presenza dei rispettivi C.T.P., ed il C.T.U. ha regolarmente trasmesso alle parti la bozza della sua relazione nonché ha puntualmente risposto alle osservazioni dei rispettivi
C.T.P.
Sul punto si rammenta la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in
13 termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.”. (cfr. Cassazione civile sez. III,
08/06/2023, n.16196).
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha fondato il suo decisum sulla base delle risultanze della C.T.U. e la censura è priva di pregio.
Con il quinto motivo le appellanti censurano l'error in procedendo ed error in iudicando circa l'eccezione di precedente giudicato spiegata dalle convenute- odierne appellanti nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Invero, secondo le appellanti esse nel 2006 avevano convenuto in giudizio per alcune lesioni subite dalla loro proprietà edilizia e l'odierna Controparte_2
attrice-appellata aveva chiesto in riconvenzionale il risarcimento del danno per infiltrazioni al suo appartamento. Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n.
203/13 aveva rigettato la domanda per mancanza di prova senza che la CP_2 impugnasse sul punto la decisione.
Inoltre, nel 2014 era stato proposto dall'attrice altro giudizio dinanzi al Giudice di
Pace Giudice di Pace di Sorrento avente ad oggetto il risarcimento del danno al medesimo immobile e per le stesse cause per cui vi è controversia, deciso con la sentenza n. 425 del 20 febbraio 2015, che condannava le odierne appellanti al pagamento di euro 2116,00 per danni, mentre il relativo appello era ancora pendente.
Orbene, secondo il Giudice di prime cure, quanto al dedotto giudicato intervenuto, nella prospettazione di parte convenuta, sulla domanda di risarcimento del danno, occorre osservare che “se è vero che la ha proposto sin dal 2007 domanda riconvenzionale CP_2 per il risarcimento del danno da infiltrazioni e nel marzo del 2014, a seguito di A.T.P., domanda di risarcimento limitata al quantum accertato dal tecnico di ufficio (euro
1630,00) oltre una ulteriore somma di circa 400,00 euro non tenuta in considerazione dal
Giudice, è pur vero che la prima domanda era circoscritta a diverse infiltrazioni in quanto verificatesi prima del 2007 e la seconda era limitata all'accertamento dei danni fino al deposito della relazione peritale (giugno 2013). Tant'è che con a seguito di ricorso per 14 danno temuto nel settembre del 2014 veniva ordinato alle convenute di effettuare gli interventi necessari ad eliminare le infiltrazioni laddove i lavori venivano ultimati in data
4.11.2014”.
Ora, è noto che affinché l'eccezione di giudicato sia fondata è necessario verificare la coincidenza tra le parti, l'oggetto e la causa petendi del nuovo giudizio con quelli oggetto di una sentenza precedente passata in giudicato.
Ne segue che, a differenza dei precedenti giudizi tra le stesse parti definiti con sentenza aventi ad oggetto il risarcimento del danno per diverse infiltrazioni verificatesi per il periodo “fino al 2007” nonché quello “fino al 2013” il presente ha ad oggetto l'aggravamento dei danni verificatisi tra la fine del mese di febbraio 2014 ed i primi giorni del mese di marzo 2014, rendendo totalmente inagibile il locale cucina, il risarcimento per il mancato o pregiudicato godimento bene immobile per cui è causa e le spese giustizia non ricompresi nel petitum dei precedenti giudizi (cfr. atto introduttivo).
La diversità del petitum è evidente e l'eccezione di giudicato va disattesa.
In ragioni di tali argomentazioni l'appello merita di essere totalmente rigettato.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte appellante e liquidate in applicazione del DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino ad € 26.000,00 in € 5.929,17, considerato l'aumento per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore di controparte e per essa dell'avv. Giuseppina Cilento, e dell'avv. Massimo Trignano, antistatari.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico delle appellanti
, e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1084/2019 pubblicata il 02.05.2019 del Tribunale di Torre Annunziata, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione,
15 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore di e Controparte_2
che liquida (considerata la presenza di più parti Controparte_1
con la medesima posizione processuale) in € 5.929,17 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico delle appellanti e Parte_1 Parte_2 [...]
. Parte_3
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07/05/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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