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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4747 /2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale di Trani – Area 1 Famiglia - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4747 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.4.2025, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAPUTI PASQUALE DOMENICO, Parte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via Milano n. 29, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTAGNARO GIUSEPPE, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via Pappalettere n. 58, è elettivamente domiciliato;
Resistente NONCHÈ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.10.2021, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio civile contratto in Bari il 20.4.2001 con (atto n. 58, parte I, anno 2001). Controparte_1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio civile con il resistente;
che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 20.10.2001, , il 5.1.2003, e Per_1 Persona_2
, il 25.2.2008; che con decreto di omologa n. 11578/2016 del 23.5.2016 del Tribunale di Bari è Per_3 stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che vi sia alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970: la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile e la conferma delle condizioni di separazione di cui al predetto decreto di omologa;
con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con comparsa del 23.12.2023 si è costituito , il quale, pur aderendo alla domanda sullo Controparte_1
1 status, ha rappresentato che le circostanze su cui si fondava la convenzione di separazione sono mutate radicalmente, sia in considerazione della crescita anagrafica dei figli, sia per via del notevole peggioramento delle proprie condizioni economiche. Ciò posto, il resistente ha concluso: per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile e per l'obbligo a proprio carico di versare il mantenimento per i figli nella misura di € 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, con versamento diretto in favore dei figli maggiorenni;
vinte le spese. Il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, con ordinanza del 20.1.2022, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione, fatta eccezione per la revoca delle disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita dei figli e Per_1 Per_2
, nelle more divenuti maggiorenni, ed ha stabilito le modalità di esercizio del diritto di visita in
[...] favore del figlio minore . Quindi ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore, previa Per_3 comunicazione della pendenza del giudizio al P.M. Depositate le memorie integrative e le memorie istruttorie, all'udienza del 12.3.2025, il Giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rinviando alla successiva udienza del 2.4.2025 per verificare l'esito della conciliazione. Con note in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, depositate telematicamente il 26.3.2025, i procuratori hanno precisato le conclusioni dichiarando di accettare la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del 12.3.2025 e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.4.2025, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, avendovi le parti espressamente rinunciato. Orbene, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio civile. Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa n. 11578/2016 del 23.5.2016 del Tribunale di Bari (R.G. 7615/2015). Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle ulteriori domande, le parti hanno raggiunto un accordo accettando la seguente proposta conciliativa, formulata all'udienza del 12.3.2025: “ rinuncia della ricorrente alla domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile;
- affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
- esercizio della responsabilità Per_3 genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e congiuntamente, invece, per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore;
-residenza privilegiata del minore presso l'abitazione materna;
- diritto di visita del padre senza predeterminazione di giorni ed orari, ma liberamente concordato di volta in volta con il figlio e con l'altro genitore, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
- obbligo del padre di versare mensilmente a favore di , entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio Parte_1 Per_ a titolo di contributo al mantenimento del minore e di maggiorenne non economicamente autosufficiente, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat, con decorrenza dal primo anno successivo alla sentenza;
- obbligo dei genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i predetti figli secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
- rinuncia alla domanda di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio economicamente indipendente;
- Per_2 spese di lite integralmente compensate”.
2 Le predette condizioni non contrastano con norme imperative e sono conformi all'interesse del figlio minore, per cui possono essere recepite dal Tribunale. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 1.10.2021 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del Parte_1 Controparte_1
P.M., così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bari in data 20.4.2001 da
[...]
e , alle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del Parte_1 Controparte_1
12.3.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Bari al n. 58 Parte I Anno 2001);
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, il 29.4.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale di Trani – Area 1 Famiglia - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4747 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.4.2025, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAPUTI PASQUALE DOMENICO, Parte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via Milano n. 29, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASTAGNARO GIUSEPPE, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Barletta alla via Pappalettere n. 58, è elettivamente domiciliato;
Resistente NONCHÈ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.10.2021, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio civile contratto in Bari il 20.4.2001 con (atto n. 58, parte I, anno 2001). Controparte_1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto: di aver contratto matrimonio civile con il resistente;
che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 20.10.2001, , il 5.1.2003, e Per_1 Persona_2
, il 25.2.2008; che con decreto di omologa n. 11578/2016 del 23.5.2016 del Tribunale di Bari è Per_3 stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che vi sia alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/1970: la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile e la conferma delle condizioni di separazione di cui al predetto decreto di omologa;
con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con comparsa del 23.12.2023 si è costituito , il quale, pur aderendo alla domanda sullo Controparte_1
1 status, ha rappresentato che le circostanze su cui si fondava la convenzione di separazione sono mutate radicalmente, sia in considerazione della crescita anagrafica dei figli, sia per via del notevole peggioramento delle proprie condizioni economiche. Ciò posto, il resistente ha concluso: per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile e per l'obbligo a proprio carico di versare il mantenimento per i figli nella misura di € 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, con versamento diretto in favore dei figli maggiorenni;
vinte le spese. Il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, con ordinanza del 20.1.2022, ha confermato in via provvisoria le condizioni della separazione, fatta eccezione per la revoca delle disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita dei figli e Per_1 Per_2
, nelle more divenuti maggiorenni, ed ha stabilito le modalità di esercizio del diritto di visita in
[...] favore del figlio minore . Quindi ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore, previa Per_3 comunicazione della pendenza del giudizio al P.M. Depositate le memorie integrative e le memorie istruttorie, all'udienza del 12.3.2025, il Giudice istruttore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rinviando alla successiva udienza del 2.4.2025 per verificare l'esito della conciliazione. Con note in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025, depositate telematicamente il 26.3.2025, i procuratori hanno precisato le conclusioni dichiarando di accettare la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del 12.3.2025 e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.4.2025, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, avendovi le parti espressamente rinunciato. Orbene, la domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio civile. Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa n. 11578/2016 del 23.5.2016 del Tribunale di Bari (R.G. 7615/2015). Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle ulteriori domande, le parti hanno raggiunto un accordo accettando la seguente proposta conciliativa, formulata all'udienza del 12.3.2025: “ rinuncia della ricorrente alla domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile;
- affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori;
- esercizio della responsabilità Per_3 genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e congiuntamente, invece, per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore;
-residenza privilegiata del minore presso l'abitazione materna;
- diritto di visita del padre senza predeterminazione di giorni ed orari, ma liberamente concordato di volta in volta con il figlio e con l'altro genitore, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
- obbligo del padre di versare mensilmente a favore di , entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio Parte_1 Per_ a titolo di contributo al mantenimento del minore e di maggiorenne non economicamente autosufficiente, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat, con decorrenza dal primo anno successivo alla sentenza;
- obbligo dei genitori di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i predetti figli secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
- rinuncia alla domanda di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio economicamente indipendente;
- Per_2 spese di lite integralmente compensate”.
2 Le predette condizioni non contrastano con norme imperative e sono conformi all'interesse del figlio minore, per cui possono essere recepite dal Tribunale. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 1.10.2021 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del Parte_1 Controparte_1
P.M., così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bari in data 20.4.2001 da
[...]
e , alle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del Parte_1 Controparte_1
12.3.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Bari al n. 58 Parte I Anno 2001);
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trani, il 29.4.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
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