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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7337 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A C.F._1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 44348/2024 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma in Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio Parte_1 legale dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato in CP_1 virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. Persona_1
n.37875 e Racc. n.7313
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 3.12.2024 ed iscritto a ruolo il 5.12.2024 la ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che con con decreto di omologa Rg n. 27372/2023 del 21/5/2024, notificato alle sedi competenti in data 27/5/2024, la parte ricorrente veniva riconosciuta CP_1 titolare della pensione ordinaria di inabilità ex art.2 della Legge 222/84 a decorrere dal 14/10/2023; che in data 27/5/2024 la parte ricorrente, in quanto ancora in attività lavorativa, inoltrava all' CP_1 la modulistica finalizzata al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge 222/84, unitamente al decreto di omologa ed a copia di carta di identità, in quanto lo stesso articolo 2 comma 5 della Legge 222/84 prevede espressamente che, nel caso di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2 comma 2, il titolare, laddove ancora svolga attività lavorativa, ha diritto a vedersi liquidare l'assegno ordinario, laddove ne ricorrano i presupposti e laddove comunichi la circostanza all' ; che l' negava la liquidazione della prestazione CP_1 CP_1 richiesta con la modulistica del 27/5/2024, con la seguente motivazione:”… risulta tutt'ora titolare di redditi da lavoro dipendente”; che pertanto la ricorrente presentava ricorso avverso la reiezione in data 28/10/2024, specificando di richiedere il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto ancora occupata ed in forza lavoro;
che il ricorso tuttavia veniva respinto dall;
che la parte CP_1 ricorrente è in possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge come da documentazione allegata.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (Art.1 L. 222/84) a decorrere dal
14/10/2023, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n. 27372/2023, o con decorrenza di
Giustizia; -CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 14/10/2023, così come riconosciuto dal decreto di omologa rg n.
27372/2023, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge
222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni CP_ unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. (…) Si chiede la condanna del convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l' attività prestata nella presente fase di giudizio oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM 55/14) o in subordine alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali, il tutto oltre iva e cap con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ rigettare l'avversa domanda con condanna CP_1 alle spese.” In particolare l' convenuto deduceva: che l'omologa RG 27372/23 del 21 maggio 2024, che CP_1 ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge 12 giugno 1984, n. 222, con decorrenza dal 14.10.2023, non è stata eseguita in quanto la ricorrente risulta titolare di redditi da lavoro dipendente (art. 2, comma2, legge
12 giugno 1984, n. 222); che l'articolo 2 comma 5 della Legge 222/84 non prevede che, nel caso di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2 comma 2, il titolare, laddove ancora svolga attività lavorativa, ha diritto a vedersi liquidare l'assegno ordinario, laddove ne ricorrano i presupposti e laddove comunichi la circostanza all' che detto articolo disciplina CP_1
l'incompatibilità con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione;
che il decreto di omologa ha riconosciuto il requisito sanitario che costituisce uno solo dei requisiti costitutivi del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2 L.222/84; che detto diritto sorge in presenza del requisito sanitario e del requisito conseguenziale al primo, ovvero la cessazione dell'attività lavorativa;
che alla ricorrente è stato negato l'accesso alla pensione di inabilità perché la stessa risulta in possesso solo del primo requisito costitutivo del diritto ma, non anche di quello conseguenziale dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa;
che dal tenore letterale dell'art. 2 comma 5 L. 222/84 emerge che il soggetto deve essere già titolare della pensione di inabilità ex art. 2 L. 222/84, quale presupposto necessario per il conseguimento, in caso di sopravvenuta incompatibilità, dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/84.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che con decreto di omologa RG 27372/23 del 21.5.2024 è stata accertata la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 1 L. 222/1984 con decorrenza dal 14.10.2023.
E' pacifico e documentato che il decreto di omologa non è stato eseguito dall' per mancanza CP_1 dell'ulteriore requisito dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa produttiva di redditi da lavoro dipendente.
La parte ricorrente allega che l'articolo 2 comma 5 della Legge 222/84 “prevede espressamente che, nel caso di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ex art. 2 comma 2, il titolare, laddove ancora svolga attività lavorativa, ha diritto a vedersi liquidare l'assegno ordinario, CP_ laddove ne ricorrano i presupposti e laddove comunichi la circostanza all' (cfr. pag. 1 CP_1 del ricorso).
In realtà l'art. 2 comma 5 L.222/84 prevede che: “La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione…..Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempre chè ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità”.
Dal tenore letterale del predetto comma 5 emerge, dunque, che il soggetto deve essere già titolare di pensione di inabilità ex art. 2 L. 222/84, quale presupposto necessario per il conseguimento, in caso di sopravvenuta incompatibilità, dell'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 222/84.
Nella fattispecie è pacifico che la ricorrente, alla quale è stato riconosciuto con decreto di omologa del 21.5.2024 il requisito sanitario di cui all'art. 2 L. 222/1984 ai fini della pensione di inabilità a decorrere dal 14.10.2023, non è titolare della pensione di inabilità, atteso che il pacifico godimento di redditi di lavoro si pone come condizione ostativa per l'erogabilità della prestazione (cfr. Cass. sez. lav. ordin. n. 20829 del 2.8,2019).
Pertanto la ricorrente non ha diritto a conseguire l'assegno ordinario d'invalidità in sostituzione della pensione di inabilità, mai concessa all'istante.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.
Deve essere precisato che non è dovuta l'iva e la cpa all' atteso che risulta difeso da avvocato CP_1 dipendente dell' (cfr. Cass. sez.IV, ordin. n.6346 del 2.3.2023:”Agli avvocati dell CP_1 CP_1 non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati”).
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui €1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese.
Roma, 23.6.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi