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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 17 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
1 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 01/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 17/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avviso di addebito;
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. C. Pirrottina;
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.05.2021 il ricorrente, di cui in epigrafe, ha impugnato l'avviso di addebito n. 39420230001598503000, notificato il 27.11.2023, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 3.647,12 di cui € 2.877,12 a titolo di contributi I.V.S. – gestione artigiani – relativi al periodo contributivo che va dal 01/2021 al 09/2021 ed € 770,00 per sanzioni e morosità.
In particolare ha esposto di avere presentato, in data 1.09.2021, domanda di esonero contributivo ex art. 1, comma 20-22 bis, l. 178/2020, per un importo complessivo di € 2.877,12, accolta con CP_ provvedimento del 2.09.2021, con successiva revoca dell' disposta con provvedimento del
28.12.2022 in ragione della sussistenza di DURC irregolare per una posizione aperta presso la Cassa
Edile.
Sostenendo di aver chiesto alla in data 21.04.2023, Parte_2
l'annullamento dei DURC protocollo 310443912 – 34703268 – 37577922 CP_1 CP_1 CP_2 rappresentando di non svolgere attività edile da oltre 10 anni, ha rilevato che con pec dell'11.05.2023 CP_ la , avvedendosi dell'errore commesso, aveva chiesto all' di Parte_2
l'annullamento dei DURC senza ottenere alcun riscontro. Parte_2
Pertanto, ribadendo la legittima fruizione dell'esenzione contributiva goduta per l'anno 2021, in ragione della sussistenza dei presupposti ex lege, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso opposto in virtù delle considerazioni suesposte. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha affermato di avere annullato i DURC eccependo, tuttavia, che il ripristino dell'esonero dovesse essere preceduto dall'emissione di un DURC regolare.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ciò premesso, come anticipato, il ricorrente ha lamentato che l'avviso n. CP_ 39420230001598503000, notificato dall' il 27.11.2023, sia stato emesso in ragione dell'illegittima fruizione dell'esenzione contributiva per pregresse irregolarità contributive attestate dalla presenza di DURC irregolari di Cassa Edile e riscontrate dopo il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 20-22 bis, l. 178/2020.
Orbene, per meglio comprendere la materia del contendere, giova effettuare una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L' art. 1, comma 20-22 bis, l. 178/2020 disponeva che “Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività', è' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare
l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell Controparte_1
( e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
[...] CP_1 di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.
Con riguardo alla verifica della regolarità contributiva l'art. 47 bis, comma 1, d.l. 25.05.2021 n.
73 statuisce che “Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti”. CP_ Orbene, nel caso di specie, come si può evincere dagli allegati in atti l' con provvedimento del 2.09.2021 (all. 12) aveva accolto la domanda di esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 20-
22 bis, l. 178/2020, effettuando una verifica preliminare, con esito positivo, circa la sussistenza dei presupposti ex lege per l'ottenimento del beneficio.
Ciò posto, pur avendo l' , in ottemperanza al dettato normativo, effettuato un controllo CP_1
d'ufficio ex post attestante un'irregolarità contributiva nei confronti la Cassa Edile, quest'ultima – invero – riscontrando l'inesistenza nei propri registri della matricola del ricorrente da oltre dieci anni, CP_ aveva rilevato la commissione di un errore con conseguente richiesta all' di annullamento del
DURC irregolare (all. 5).
Appare evidente, pertanto, come la richiesta di annullamento del DURC irregolare da parte CP_ dell'Ente di previdenza di riferimento e, soprattutto, l'annullamento successivo da parte dell' dei
DURC protocollo 310443912, 34703268, 37577922, elimini ex se l'elemento CP_1 CP_1 CP_2 della presunta omissione contributiva, inteso quale fattore ostativo dell'accesso al Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. CP_ Dall'applicazione di tali principi emerge l'illegittimità dell'avviso di addebito dell' sicchè il ricorso merita accoglimento.
In omaggio al principio di soccombenza, le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm
147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatario - vanno poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39420230001598503000. CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.312,00, per spese ed onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 01/07/2025
Il Giudice
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
1 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 01/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 17/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione ad avviso di addebito;
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. C. Pirrottina;
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.05.2021 il ricorrente, di cui in epigrafe, ha impugnato l'avviso di addebito n. 39420230001598503000, notificato il 27.11.2023, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 3.647,12 di cui € 2.877,12 a titolo di contributi I.V.S. – gestione artigiani – relativi al periodo contributivo che va dal 01/2021 al 09/2021 ed € 770,00 per sanzioni e morosità.
In particolare ha esposto di avere presentato, in data 1.09.2021, domanda di esonero contributivo ex art. 1, comma 20-22 bis, l. 178/2020, per un importo complessivo di € 2.877,12, accolta con CP_ provvedimento del 2.09.2021, con successiva revoca dell' disposta con provvedimento del
28.12.2022 in ragione della sussistenza di DURC irregolare per una posizione aperta presso la Cassa
Edile.
Sostenendo di aver chiesto alla in data 21.04.2023, Parte_2
l'annullamento dei DURC protocollo 310443912 – 34703268 – 37577922 CP_1 CP_1 CP_2 rappresentando di non svolgere attività edile da oltre 10 anni, ha rilevato che con pec dell'11.05.2023 CP_ la , avvedendosi dell'errore commesso, aveva chiesto all' di Parte_2
l'annullamento dei DURC senza ottenere alcun riscontro. Parte_2
Pertanto, ribadendo la legittima fruizione dell'esenzione contributiva goduta per l'anno 2021, in ragione della sussistenza dei presupposti ex lege, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso opposto in virtù delle considerazioni suesposte. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha affermato di avere annullato i DURC eccependo, tuttavia, che il ripristino dell'esonero dovesse essere preceduto dall'emissione di un DURC regolare.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ciò premesso, come anticipato, il ricorrente ha lamentato che l'avviso n. CP_ 39420230001598503000, notificato dall' il 27.11.2023, sia stato emesso in ragione dell'illegittima fruizione dell'esenzione contributiva per pregresse irregolarità contributive attestate dalla presenza di DURC irregolari di Cassa Edile e riscontrate dopo il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 20-22 bis, l. 178/2020.
Orbene, per meglio comprendere la materia del contendere, giova effettuare una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L' art. 1, comma 20-22 bis, l. 178/2020 disponeva che “Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività', è' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare
l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell Controparte_1
( e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
[...] CP_1 di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.
Con riguardo alla verifica della regolarità contributiva l'art. 47 bis, comma 1, d.l. 25.05.2021 n.
73 statuisce che “Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti”. CP_ Orbene, nel caso di specie, come si può evincere dagli allegati in atti l' con provvedimento del 2.09.2021 (all. 12) aveva accolto la domanda di esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 20-
22 bis, l. 178/2020, effettuando una verifica preliminare, con esito positivo, circa la sussistenza dei presupposti ex lege per l'ottenimento del beneficio.
Ciò posto, pur avendo l' , in ottemperanza al dettato normativo, effettuato un controllo CP_1
d'ufficio ex post attestante un'irregolarità contributiva nei confronti la Cassa Edile, quest'ultima – invero – riscontrando l'inesistenza nei propri registri della matricola del ricorrente da oltre dieci anni, CP_ aveva rilevato la commissione di un errore con conseguente richiesta all' di annullamento del
DURC irregolare (all. 5).
Appare evidente, pertanto, come la richiesta di annullamento del DURC irregolare da parte CP_ dell'Ente di previdenza di riferimento e, soprattutto, l'annullamento successivo da parte dell' dei
DURC protocollo 310443912, 34703268, 37577922, elimini ex se l'elemento CP_1 CP_1 CP_2 della presunta omissione contributiva, inteso quale fattore ostativo dell'accesso al Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. CP_ Dall'applicazione di tali principi emerge l'illegittimità dell'avviso di addebito dell' sicchè il ricorso merita accoglimento.
In omaggio al principio di soccombenza, le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm
147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatario - vanno poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39420230001598503000. CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.312,00, per spese ed onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 01/07/2025
Il Giudice
Francesco De Leo