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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 26.09.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 17.12.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2849 del ruolo generale per l'anno 2022, proposta da:
1. nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Selargius, vico II Sant'Olimpia n. 8, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Tuveri n. 58, presso lo Studio dell'Avv. Alberto MARONGIU, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cagliari,
[...]
v.le Regina MA n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via P. Delitala
n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv.
pagina 1 RI AL AO e dall'Avv. Stefania SOTGIA in forza di procura generale rogito Notaio el 22.03.2024; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in capo all'ente previdenziale
dalla potestà di riscossione della contribuzione pretesa, con conseguente
dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'avviso di addebito opposto, e/o
comunque con annullamento e/o revoca dell'avviso di addebito n. 325 2022
00023070 40 000.
Sempre in via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito recato nell'avviso
di addebito n. 325 2022 00023070 40 000, con riferimento ai contributi relativi
all'anno 2015;
- per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace, ovvero annullare l'avviso di
addebito opposto per l'anno 2015;
Nel merito:
- accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di
addebito n. 325 2022 00023070 40 000, per tutti i motivi esposti nel presente
ricorso;
- per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace, ovvero annullare, revocare l'avviso
di addebito opposto.
In ogni caso:
pagina 2 - con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, respinga ogni avversa pretesa, per
la parte non oggetto di annullamento e sgravio (2016), condannando il ricorrente
al pagamento della contribuzione quale commerciante in modo abituale e
prevalente nel periodo 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Con vittoria delle spese di
lite, salvo compensazione parziale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di opporsi all'avviso di addebito n. 325 2022 00023070 40 000,
[...]
con cui l'Istituto aveva richiesto la contribuzione dovuta alla Gestione
Commercianti per il periodo 2015-2020.
In specie, egli ha
− eccepito:
− la decadenza dall'esercizio del diritto di credito per tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25, d.lgs. n. 46/1999 e la intervenuta prescrizione dello stesso;
− rappresentato:
− di non avere mai posseduto i requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale per il periodo gennaio 2015 –
dicembre 2020;
pagina 3 − di aver lavorato come libero professionista in qualità di consulente aziendale, con partita IVA e di essersi iscritto alla Gestione P.IVA_1
Separata dell'INPS, provvedendo ai relativi oneri fiscali, oltreché al regolare versamento dei contributi previdenziali dovuti;
− che tra il 2014 e il 2018 la principale attività lavorativa da lui svolta dal signor era stata quella di lavoratore dipendente, assunto con contratto di Pt_1
lavoro a tempo indeterminato part time, presso la società cooperativa JONICA,
poi diventata attività avente assoluto carattere di prevalenza CP_2
rispetto a quella di lavoro autonomo di consulenza e assistenza nel settore nautico svolta nel medesimo periodo sia in termini di tempo, in quanto tale attività lo impegnava in misura minima e in modo sempre solo occasionale,
fondamentalmente con due soli clienti, sia in termini di redditi conseguiti;
− di avere svolto l'attività di assistenza e consulenza alle imprese nautiche, una volta cessato il lavoro dipendente presso la sempre e solo CP_2
sporadicamente, nel corso del 2019 e fino al mese di marzo 2020; dopodiché, a causa della grave crisi economica determinata dalla pandemia, di non avere più
avuto occasioni lavorative e di avere quindi definitivamente cessato di svolgere la predetta attività.
2. L' si è Controparte_3
costituito in giudizio, anche per conto della
[...]
chiedendo il rigetto Controparte_4
dell'opposizione.
In specie, l'Ente ha rappresentato:
pagina 4 − di avere notificato nell'agosto 2020, all'interessato, l'iscrizione alla
Gestione chiedendo il pagamento della relativa contribuzione, senza ricevere contestazione alcuna, così interrompendo la prescrizione per i cinque anni antecedenti e rendendosi giustificata l'iscrizione a ruolo delle somme non versate e pretese, tenuto conto dei termini trimestrali di pagamento e della sospensione prevista dall'art. 68, comma 1°, d.l. 17.03.2020, n. 18, conv. con modificazioni dalla l. 24.04.2020, n. 27 (inizialmente dal 08.03.2020 fino al 30.06.2020 ma poi differita fino al 31.08.2020 dall'art. 154, comma 1°, lett. a), d.-l. 19.05.2020, n.
34); analoghe considerazioni valgono per rendere non fondata l'eccezione di decadenza dalla possibilità di iscrivere a ruolo il credito accertato d'ufficio solo nell'agosto 2020;
− che non può esservi dubbio che sia stata esercitata nel periodo un'attività di carattere commerciale, posto che l'attività di consulenza e offerta di servizi alle imprese, quale dichiarata con l'apertura della partita Iva e confermata in ricorso, è
certamente commerciale e non abilita all'iscrizione alla c.d. gestione separata;
− che, in ordine poi al requisito dell'abitualità dell'attività commerciale svolta individualmente, l'elaborazione giurisprudenziale ha evidenziato che “Può
ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni,
oppure un'attività necessaria all'interno del processo aziendale anche se non
costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della
documentazione necessaria alla vendita” (Cass., Lav., 11804/12), per cui tali considerazioni, in uno con le deduzioni del ricorso introduttivo, mostrano come l'attività commerciale del ricorrente debba considerarsi come abituale, al di là
degli scarsi risultati economici denunciati al fisco, anche tenuto conto che non vi è
dubbio che, trattandosi di ditta individuale, l'attività sia svolta dall'interessato;
pagina 5 − che, quanto al confronto fra attività commerciale e quella svolta come lavoratore dipendente a tempo parziale, tale raffronto non può limitarsi all'aspetto del quantum reddituale conseguito con le due attività, ma deve essere di più ampia portata, valutando anche altri aspetti (la proprietà dell'azienda e i rapporti fra amministratore e lavoratore, il settore di attività, il numero di dipendenti asseritamente colleghi del titolare di partita iva, e così via) fra cui centrale è quello del numero di ore di svolgimento dell'attività quale dipendente;
− di dover annullare, alla luce dell'orario nel quale è stato impegnato come dipendente, che supera le 25 ore solo nel 2016 (per gli altri anni era un part-time di 20 ore settimanali), la pretesa per il 2016 (prod.5), ma non per gli altri anni in cui vi è stato concomitante lavoro dipendente a tempo parziale;
− che, tra l'altro, l'attività commerciale è iniziata prima e proseguita poi, senza neanche cessazione della partita Iva, e nessuna contestazione ha mai mosso l'interessato allorquando ha ricevuto la notizia dell'iscrizione.
3. Il Giudice del Lavoro, nell'udienza del 17.01.2023, ha sospeso l'esecutività dell'avviso in contestazione, in ragione delle difese dispiegate dal ricorrente e degli importi rivendicati dall' CP_5
4. Con memoria depositata il 12.01.2023, l'I.N.P.S. ha allegato e
[...]
comprovato lo sgravio parziale del ruolo, in relazione ai contributi fino al
30.10.2019, residuando un debito per il periodo successivo, in relazione alle rate portate in AVA, di euro 9.751,05, oltre accessori dalla data di iscrizione a ruolo al saldo.
5. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
pagina 6
6. Anzitutto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per quanto di ragione.
Invero, l' resistente ha provato documentalmente lo sgravio parziale del CP_3
ruolo, in relazione ai contributi fino al 30.10.2019, residuando un debito per il periodo successivo, in relazione alle rate portate in AVA, di euro 9.751,05, oltre accessori dalla data di iscrizione a ruolo al saldo (doc. prodotto con la memoria depositata il 12.01.2023).
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ord. n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, l'I.N.P.S. ha annullato parzialmente, come sopra precisato,
l'avviso di addebito impugnato nel presente giudizio, facendo residuare un debito
pagina 7 per il periodo successivo, in relazione alle rate portate in AVA, di euro 9.751,05,
oltre accessori dalla data di iscrizione a ruolo al saldo.
7. Per la parte dell'avviso di addebito che non ha formato oggetto di sgravio,
l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza consolidata della
Corte di Cassazione, secondo cui “L'attività personale, di natura intellettuale, di
consulenza aziendale, priva di rilievo imprenditoriale in quanto sfornita di
qualsiasi organizzazione, non è assoggettata all'obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti, poiché il presupposto imprescindibile per tale iscrizione è che vi
sia, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, un esercizio
commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante
o, anche, come socio di s.r.l.” (Cass. civ., Sez. L, 24.05.2018, ord. n. 13485).
Secondo l'iter logico-giuridico seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che anche questo Giudice ritiene di dover condividere in quanto congruamente motivato, non può desumersi in capo al soggetto interessato l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo,
irrilevanti sul piano previdenziale: da un lato, infatti, non è attribuibile alcun valore assoluto all'iscrizione alla Camera di commercio, in quanto non dotata di effetti costitutivi, e, dall'altro, si pone in capo all'I.N.P.S. l'onere di contestare la specifica descrizione dell'attività in concreto esercitata.
In particolare, il menzionato obbligo non può configurarsi se l'attività non assume rilievo imprenditoriale, in quanto priva di qualsiasi organizzazione e fondata sulla quasi esclusiva componente personale intesa come conoscenze specifiche e fiducia acquisita sul mercato del lavoro, trattandosi, in concreto, di un'attività di
pagina 8 tipo intellettuale e non imprenditoriale diretta a prestazione di servizi in favore di terzi.
Deve, dunque, riconoscersi quale presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti lo svolgimento effettivo da parte dell'interessato di attività
commerciale, così come correttamente desumibile dall'art. 1, comma 203°, l.
23.12.1996, n. 662.
Nella vicenda scrutinata, l'I.N.P.S. non ha assolto, nel corso del presente giudizio,
l'onere della prova circa i presupposti per l'iscrizione e segnatamente in ordine allo svolgimento da parte di di un'attività differente ovvero ulteriore Pt_1
rispetto a quella di consulente nautico, il cui codice ATECO fa capo alla gestione separata dell'INPS e, di conseguenza, non comporta l'iscrizione alla gestione
INPS commercianti/artigiani.
Trova applicazione l'art. 2697 c.c., che prevede che “Chi vuol far valere un diritto
in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Invero, l' opposto non ha chiesto di provare, con mezzi di prova CP_3
ammissibili e rilevanti, i presupposti per l'iscrizione di alla Gestione Pt_1
Commercianti.
Per vero, non vi è da parte resistente manco l'allegazione di fatti neppure idonei a rappresentare una pista sulla base di cui esercitare i poteri ex officio del Giudice
del Lavoro.
Giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono
significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola
pagina 9 formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il
giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di
provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
In ultima analisi, l'opposizione all'avviso di addebito deve ritenersi fondata,
essendo mancata la prova dei presupposti per l'iscrizione di alla Parte_1
Gestione Commercianti e, per conseguenza, del requisito fondamentale della pretesa impositiva.
Per tali ragioni, deve essere accolto il ricorso in opposizione all'avviso di addebito in contestazione, che deve essere integralmente annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e l' Controparte_3
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in dispositivo, sulla Parte_1
base del valore dell'avviso impugnato secondo i minimi tariffari in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere, per quanto di ragione;
2. in accoglimento dell'opposizione proposta da annulla, Parte_1
per la restante parte, l'avviso di addebito n. 325 2022 00023070 40 000;
pagina 10 3. condanna l' Controparte_3
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere
[...] Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.638,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 17.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 11