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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 293/2019 (+1822/2019) Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 293/2019 (cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 1822/2019):
TRA
(C.F. e P.IVA ), con sede in Monguzzo (CO), via Donizetti 7, in _1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ermanno Rho (C.F.
), Francesco Brugnatelli (C.F. , Arcangelo Celi (C.F. C.F._1 C.F._2
del Foro di Milano e dall'Avv. Paolo Guzzetti (C.F. ) del Foro di Como, C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Como, via Mentana 19;
-parte attrice (e opponente nel proc. riunito)-
E
(C.F. e P.IVA ), con sede in Verona (VR), via Francia 6, in persona del CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Tognetti (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Verona (VR), via Dominutti 20; C.F._5
-parte convenuta (e opposta)-
E
(P.IVA , con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, in Controparte_2 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Iro Tralli del Foro di
Milano (C.F. C.F._6
-terza chiamata dalla convenuta-
E
(C.F. e P.IVA ), con sede in Ossona (Mi), via Fratelli Cervi 41, in persona del legale OP P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ermanno Rho (C.F. ), C.F._1
Francesco Brugnatelli (C.F. , Arcangelo Celi (C.F. del Foro di Milano e C.F._2 C.F._3 dall'Avv. Paolo Guzzetti (C.F. ) del Foro di Como, elettivamente domiciliata presso C.F._4 quest'ultimo in Como, via Mentana 19;
-parte intervenuta ad adiuvandum parte attrice-
1 E
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale per prodotto difettoso (n. r.g. 293/2019) – opposizione a decreto ingiuntivo (n. r.g. 1822/2019)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti discutevano la causa ex art. 281 quinquies co.II cpc (fissata dal sottoscritto G.I., nuovo assegnatario a far data dal 6.9.24, per ovviare a terzo deposito di note conclusive, dopo che erano state in precedenza già per due volte depositate con altrettante rimessioni sul ruolo), e si riportavano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni già rassegnate:
per parte attrice (opponente) conclusioni del 20.09.2024:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso: revocare il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio RG 1822/19 e accertare in € 990.654,90 (o in quella maggiore o minore somma che apparirà di giustizia) i danni arrecati da alla concludente in relazione ai
CP_1 fatti di cui è causa;
accertare che la concludente aveva legittimamente trattenuto la somma di € 500.000,00 su quanto da essa dovuto a in dipendenza delle forniture di questa ultima;
CP_1 dato atto che la concludente, ha versato a , in esecuzione di quanto convenuto all'udienza del 27
CP_1 novembre 2019, la somma di € 225.000,00, condannare la al pagamento della somma che
CP_1 risulterà dovuta, eseguita la parziale compensazione sull'importo di € 275.000,00 che residua a suo credito per le forniture eseguite, oltre interessi (nella misura prevista dal D.L. 231/2002) e rivalutazione monetaria.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio e successive occorrende.
- In via istruttoria si chiede: A ove occorra l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Il gruppo cui appartiene è organizzato nel senso che – accanto alle società che realizzano i prodotti – i prodotti vengono _1 Controparte_ commercializzati dalla consociata in questo contesto è una società produttrice e cede i suoi _1Controparte Controparte_ prodotti a che provvede a commercializzarli presso la clientela;
i rapporti di con sono _1 regolati dal contratto prodotto quale ns. doc. 11, da rammostrare al teste. (testi: di – di Testimone_1 CP_3 Testimone_2 [...]CP
) 2. Il 18 settembre 2017, durante la produzione dello yogurt bio Teddi AN contrassegnato dal marchio spiga barrata sono stati intercettati residui di cereali (fiocchi di avena/farro) nello yogurt;
sono stati quindi smontati i filtri sotto i dosatori della confezionatrice e si è rilevata la presenza di altri cereali;
(testi: di - di Testimone_3 _1 Testimone_4
) 3. La produzione è stata subito bloccata e sono state avviate le opportune indagini interne nell'impianto, dopo le _1 quali sono stati ripetuti i lavaggi di tutta la linea di confezionamento. Alla fine delle indagini non è stata riscontrata la presenza di cereali. (testi: di - di ) 4. Il giorno dopo, 19 settembre
Testimone_3 _1 Testimone_4 _1Per_ 2017, nella produzione dello yogurt ER sempre contrassegnato dal marchio spiga barrata è stata ancora riscontrata la presenza di cereali. (testi: di - di ) 5. Sono state svolte
Testimone_3 _1 Testimone_4 _1 ulteriori indagini sull'impianto, senza trovare fonti di inquinamento. Si è allora pensato ai semilavorati di frutta e, avendoli setacciati, si è trovata la presenza di cereali (testi: di di Fattoria CA).
6. Il
Testimone_3 _1 Testimone_4CP_ Tes_ fatto è stato contestato a . (Testi: di , di e
Testimone_3 _1 Testimone_4 _1
di ) 7. Giovedì 21 settembre 2017, durante la produzione di yogurt mela e cannella, sono stati intercettati altri cereali
[...] CP_3 dello stesso tipo di quelli ritrovati i giorni 18 e 19 settembre. (testi: di - di Testimone_3 _1 Testimone_4CP_ Fattoria CA) 8. Verificata la tracciabilità, si è visto che anche la referenza mela e cannella fornita da era stata prodotta negli stessi giorni in cui erano state prodotte le referenze AN e ER. (testi: di - Testimone_3 _1 Tes_4 CP_ di ) 9. Bloccata la produzione è stato allertato nuovamente il fornitore , il quale ha comunicato di
[...] _1 Testimone sospendere le produzioni con i semilavorati in giacenza. (testi: di – di ) Testimone_3 _1 CP_3 10.In data 22 settembre 2017 – ricevuta la comunicazione GG di pari data (n.s doc. 26 da rammostrare al teste) – la direzione dello stabilimento di ha disposto il blocco della produzione ed invitato il servizio commerciale ad informare clienti e _1 Testimone consumatori (ns. doc. 29 da rammostrare al teste). (testi: di e di ) 11.Il Testimone_3 _1 CP_3Testimone Ministero della Salute ha disposto i richiami ns. docc. 30, 31, 32, 33 e 34 (da rammostrare al teste). (testi: di ed CP_3
di ) 12. , incaricata della distribuzione dei prodotti, ha diramato a tutta la clientela un Tes_6 _1 CP_3 messaggio di posta elettronica del tenore del ns. doc. 35, da rammostrare al teste, unitamente al modello che esso aveva allegato, prodotto quale ns. doc. 36, ed ha organizzato il ritiro dei prodotti secondo il programma del ns. doc. 39 (da rammostrare al teste). (testi: di ed di ) 13. Sono stati sostenuti i costi logistici dettagliati nel ns. doc. 41.2 Tes_6 _1 Tes_7 CP_3 (da rammostrare al teste). (testi: di ed di ) 14.Per il ritiro dei prodotti dai Clienti sono Testimone_1 CP_3 Tes_7 CP_3 CP stati sostenuti i costi dettagliati nel ns. doc. 41.2b (da rammostrare al teste). (testi: di ed di Testimone_1 CP_3 Tes_7
2 CP CP
) 15. LO , per conto di (di cui è distributore) ha pagato a la fattura di al ns. doc. 41.2b (da _1 CP_4 CP rammostrare al teste). (testi: di e di ) 16. LO , per conto di Testimone_1 CP_3 Testimone_2 CP_3 _1 (di cui è distributore) ha pagato a la fattura di al ns. doc. 41.2d (da rammostrare al teste). (testi: di CP_4 Testimone_1 [...]CP CP_
e di ) 17.Le note di credito che ha, sia pure tardivamente, contabilizzato concernono unicamente Testimone_2 CP_3 le forniture ad essa restituite in conseguenza dell'inquinamento da cereali rilevato nei semilavorati e del conseguente blocco di CP produzione. (testi: di e di solo ) 18. ha subìto le seguenti perdite di Testimone_1 CP_3 Testimone_2 _1 componenti dei suoi prodotti: Kg 3.339 di base magra bio zuccherata di un valore di € 3.015; Kg 560 di semilavorati diversi di un valore CP_ di € 1.378, gettati perché utilizzati per il controllo di tutti i tank di presenti in azienda al momento del blocco della produzione;
CP_ Kg 1325 di semilavorati diversi di un valore di € 2.851 gettati perché utilizzati per il controllo di tutti i tank consegnati da dopo la ripartenza del loro impianto Kg 574 di semilavorati diversi di un valore di € 1.122 gettati in più nel mese di settembre 2017 rispetto alla media dei mesi precedenti causa ripetizione di referenze per far coincidere consegne di tank e richieste dei clienti. (testi: Tes_3 i e di ) 19.Durante il mese di settembre 2017 ha sopportato
[...] _1 Testimone_1 CP_3 _1 Tes_ costi per analisi esterne di complessivi € 1.627,50. (testi: di , di e Testimone_3 _1 Testimone_1 CP_3
di ) 20.Durante il mese di ottobre 2017 ha sopportato costi per analisi esterne di complessivi €
[...] CP_3 _1 Testimone 3.622,50. (testi: i , di e di ) 21.Durante il mese Testimone_3 _1 Testimone_1 CP_3 CP_3 di novembre 2017 ha sopportato costi per analisi esterne di complessivi € 997,50 (testi: di _1 Testimone_3 Testimone_
, di e di ) 22.Per monitorare i siti internet ed i social media ed _1 Testimone_1 CP_3 CP_3 inserire avvisi, ha pagato a la fattura ns. doc. 41.8 (da rammostrare al teste). (testi: di _1 Controparte_5 Tes_6
e di ) 23.Per l'assistenza durante il sinistro e hanno pagato a _1 Testimone_1 CP_3 _1 CP_3 le fatture ns. docc. 41.9, 41.9b e 41.9c (da rammostrare al teste). (testi: di e 24.Per lo CP_6 Testimone_1 CP_3 Testimone_2 CP_ smaltimento dei prodotti ritirati e/o non venduti a séguito del blocco, ha pagato all' la fattura ns. doc. 41.10 _1 (da rammostrare al teste). (testi: di e di ) 25.In tutti i punti vendita della clientela Testimone_1 CP_3 Testimone_2 CP_3 sono apparsi avvisi di richiamo del tipo degli esempi prodotti quali ns. doc. 37 (da rammostrare al teste). Su internet sono apparsi parecchi avvisi del tenore di quelli di cui ai ns. docc. 69, 70, 71 e 72 (da rammostrare al teste) e ha ricevuto la notifica CP_3 Testimone_ dell'atto di citazione ns. doc. 55 (da rammostrare al teste). (testi: , di e di ) Tes_6 _1 CP_3 26. , nei mesi di settembre/ottobre 2017, ha trasferito a i prodotti elencati nel sommario ns. doc. 67 e di _1 CP_3 cui ai ns. docc da 67.1 a 67.12 (documenti tutti da rammostrare al teste), prodotti che – poi – hanno dovuto essere smaltiti, in quanto Testimone_ inquinati da cereali, attraverso i semilavorati forniti da (testi: di e di ) 27. LO CP_1 Tes_7 CP_3 CP_3CP
non ha potuto vendere e ha dovuto richiamare tutti i prodotti per kg. 94.403 di cui al sommario ns. doc. 67 (documento da CP_ CP_ rammostrare al teste) in quanto confezionati con i semilavorati forniti da inquinati da cereali e che aveva sollecitato di Testimone_ non vendere e/o ritirare dal commercio. (testi: di e di ) 28. ha dovuto Tes_7 CP_3 CP_3 CP_3 distruggere 94.403 kg di prodotti, come dettagliati nel ns. doc. 67 (documento da rammostrare al teste) in quanto realizzati da CP_ CP_
con i semilavorati forniti da inquinati da cereali e che aveva sollecitato di non vendere e/o ritirare dal _1 Testimone_ commercio. (testi: di e di ) 29.I ns docc. 41.2c.1 e 41.2c.2 (da rammostrare al teste) Tes_7 CP_3 CP_3 rappresentano gli ordini che aveva in portafoglio e che non hanno potuto essere eseguiti perché avrebbero dovuto essere CP_3CP_ CP_ lavorati con le forniture di inquinati da cereali e che aveva sollecitato di non vendere e/o ritirare dal commercio e, nelle more della ricostituzione del magazzino e della filiera produttiva era decorso il tempo di utilizzo. (testi: di e Tes_7 CP_3 Francesco di di ) 30. ha dovuto smaltire 3.339 kg di “base yogurt” non potendoli utilizzare Tes_8 CP_3 _1 durante la loro “shelf life”, perché priva dei semilavorati di frutta che erano necessari per fabbricare i prodotti da immettere in commercio. (testi: di e di ) 31. ha Testimone_3 _1 Testimone_4 _1 _1 impiegato 96 ore di lavoro degli oERtori di produzione impiegate per il setacciamento ed il controllo dei tank dei semilavorati incriminati. Il costo di questo onere ammonta ad € 2.639 totali. (testi: i e di Testimone_3 _1 Testimone_1 [...]CP
) 32. ha perso 100 ore di manodoER a proposito di 5 oERtori per 8 ore ciascuno di fermo impianto il 18 _1 settembre e 12 ore di fermo impianto il 19 settembre. Il costo di questo onere ammonta ad € 2.749 totali. (testi: i Testimone_3
e di ) 33. ha sopportato 24 ore di straordinari di tre oERtori nelle _1 Testimone_1 CP_3 _1 giornate 9 e 10 ottobre per recuERre tagli al mercato. Il costo di questo onere ammonta ad € 660. (testi: di Testimone_3
e di ) 34.Il personale interno di Gruppo ha dedicato alla trattazione del sinistro le 947 ore _1 Testimone_1 CP_3 di lavoro indicate nel ns. doc. 41.7 (da rammostrare al teste, insieme a tutti i dettagli allegati, con un onere complessivo di € 35.033. CP_ (testi: di e di ) 35.Il giorno 5 marzo 2018, si sono incontrati ad Ossona, nella Testimone_9 CP_3 Testimone_1 CP_3 persona del dr. nella persona di e – alla presenza dei signori e CP_8 _1 Controparte_9 CP_10 Pt_2 CP_ dirigenti di ) e della dr. (dirigente del gruppo cui appartiene ) – hanno convenuto che,
[...] Testimone_1 _1 sulla esposizione allora esistente di € 532.829,91, scaduta e a scadere, come da ns. doc. 46 prodotto nel giudizio R.G. 1822/2019 (da rammostrare al teste) avrebbe trattenuto € 300.000,00 su quanto scaduto ed avrebbe provveduto a bonificare _1 quanto necessario a copertura, infatti è stato prontamente eseguito un bonifico di € 206.39,97, come da ns. doc. 47 prodotto nel giudizio 1822/2019 (da rammostrare al teste), che portava il saldo complessivo dello scoperto ad € 326.504,94 (di cui € 193.644,75 scaduto, come da ns. doc. 46 prodotto nel giudizio 1822/2019 (da rammostrare al teste). (testi: di , Testimone_1 CP_3 [...] CP_ CP_ CP_
di e di ) 36.In data 9 ottobre 2018 (nella persona del dr. e CP_10 Parte_2 CP_8 _1 CP_ (nella persona di , alla presenza dei signori e (dirigenti di ) e della dr. Controparte_9 CP_10 Parte_2
[...] (dirigente del gruppo cui appartiene ) hanno convenuto trattenesse sino ad € Tes_1 _1 _1CP_ 500.000,00 sulla sua esposizione nei confronti di ed infatti eseguì prontamente il bonifico della differenza di _1
€ 73.704,62 (nostro doc. 48 prodotto nel giudizio 1822/2019, da rammostrare al teste). (testi: di , Testimone_1 CP_3 [...] CP_ CP_
di e di ) 37.Tutti gli oneri sostenuti da in conseguenza dell'inquinamento con cereali CP_10 Parte_2 CP_3
3 CP_ dei semilavorati di frutta forniti da a sono stati quantificati tra le pari interessate come da ns. doc. 73 (da _1 rammostrare al teste), contabilizzati come da ns. docc. 74 e 75 (da rammostrare al teste) ed integralmente rimborsati da
[...]
attraverso il giroconto ns. doc. 76 (da rammostrare al teste). (testi: di e di _1 Testimone_1 CP_3 Testimone_2 [...]CP
) 38.Nel bilancio di esercizio 2017 gli amministratori hanno esposto tra i crediti di € 572.741,99 di cui alla Fattura N. 6171000693 del 29 12.17 (ns doc. 43 da rammostrare al teste) e – prudentemente – hanno l'appostato a fondo rischi l'importo di € 70.000,00. (teste: di ) Con riserva di indicare altri testi. Testimone_1 CP_3
B la ammissione – ove ritenuto necessario – delle seguenti consulenze tecniche: B.1 allo scopo di illustrare al Giudice i costi di produzione e di commercializzazione nonché le marginalità del produttore _1
e del distributore;
B.2 allo scopo di illustrare al Giudice la life” dello yogurt biologico. B.3 allo CP_3 Pt_3 scopo di illustrare al Giudice gli oggettivi cali di fatturato di che sono conseguiti _1 all'incidente, come rilevati da IRI.”
per parte convenuta (opposta) conclusioni del 20.09.2024:
“Nel merito Accertarsi e quantificarsi l'importo dovuto a titolo di risarcimento danni della soc. alla soc. CP_1 [...]
_1
Dichiarare che l' è tenuta a manlevare e tenere indenne la soc. da Controparte_11 CP_1 ogni pretesa attorea relativa al sinistro in oggetto e conseguentemente condannare la chiamata in causa a rifondere alla soc. quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attrice CP_1 Parte_4
Respingersi integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 567/2019 emesso dal Tribunale di Como così come proposta dalla soc. e tutte le domande e richieste dalla stessa avanzate. _1
Conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 567/2019 e, comunque, condannarsi la soc. a pagare l'importo di € 576.709,45, detratti gli importi dei pagamenti/note di accredito _1 successivi all'emissione del decreto opposto, oltre agli interessi legali ex art. 231/01. Respingersi integralmente tutte le altre domande e richieste avanzate dalla soc. e _1 dall'Assicurazione nei confronti della soc. in quanto infondate. Controparte_12 CP_1
Vittoria di spese legali.
Si oppone all'intervento della soc. in quanto inammissibile, tardivo e infondato e ci si oppone OP comunque ad ogni e qualsiasi richiesta avanzata da quest'ultima. In via istruttoria
Si insiste nelle deduzioni e richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 cpc depositate nei due procedimenti, successivamente riuniti e precisamente: procedimento R.G. 293/2019 seconda memoria ex art. 183 cpc datata 1.06.2020 terza memoria ex art. 183 cpc datata 23.06.2020 procedimento R.G. 1822/2019 seconda memoria ex art. 183 cpc datata 1.06.2020 terza memoria ex art. 183 cpc datata 22.06.2020”.
per parte terza chiamata conclusioni del 23.09.2024: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. Nel merito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di per tutte le poste _1 risarcitorie che, anche ad esito della CTU, sono risultate – per totali €.258.207,00 come da CTU – di titolarità di
, la quale, intervenuta tardivamente nel presente giudizio, non ha rilasciato a CP_3 [...] alcun mandato con rappresentanza affinché questa agisse in giudizio in nome e per conto di _1
, e non ha tempestivamente chiesto per sé alcun risarcimento, limitandosi ad aderire alle CP_3 conclusioni di contro . _1 CP_1
2. Nel merito, in via principale:
4 rigettare tutte le domande risarcitorie – per totali €.349.045,00 come da CTU – articolate da nei _1 confronti di per le ragioni dedotte da stessa nei propri atti, depositati nei due giudizi riuniti di CP_1 CP_1 cui in epigrafe, e per quelle richiamate da ei propri atti, e, per l'effetto, rigettare ovvero dichiarare CP_2 assorbita la domanda di garanzia articolata da nei confronti di CP_1 CP_2
3. Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle pretese risarcitorie azionate da contro _1
, dichiarare integralmente estinto per compensazione, vuoi legale vuoi giudiziale, l'eventuale debito CP_1 risarcitorio di verso e, per l'effetto, rigettare ovvero dichiarare assorbita la domanda di CP_1 _1 garanzia articolata da nei confronti di CP_1 CP_2
4. Nel merito, in ulteriore subordine: nella subordinata ipotesi in cui, pur oERta la compensazione tra i crediti reciproci di e , _1 CP_1 residuasse alcun credito risarcitorio di verso : _1 CP_1
4a. quanto alla polizza “TAMPERING” n. 311-000000565: rigettare comunque la domanda di garanzia di verso ondata sulla polizza “TAMPERING” n. CP_1 CP_2
311-000000565 (doc.7 ) attesa l'inoERtività della stessa, in quanto garanzia “Danni diretti” e dunque CP_1 non destinata alla copertura della Responsabilità Civile di , che invece è proprio il tipo di responsabilità CP_1 azionata in giudizio da _1
4b. quanto alla polizza “CONVENZIONE MULTINAZIONALE” numero 311-000000502: contenere l'eventuale e non creduta condanna di basata sulla sola polizza “CONVENZIONE CP_2
MULTINAZIONALE numero 311-000000502 (doc.6 ), in forza delle considerazioni esposte in atti: CP_1
a) nei limiti del DANNO così come ricalcolato da n comparsa di risposta e nelle successive memorie CP_2 nn.1-2-3 c.p.c. nonché nella ultima conclusionale, ed accertato dalla CTU – per totali €.349.045,00 –e, nell'ambito di questi limiti, contenerla:
b) negli ulteriori limiti delle sole VOCI “COPERTE DA GARANZIA” della POLIZZA n. 311-000000502 (doc.6
), secondo le difese articolate da n comparsa di risposta e nelle successive memorie nn.1-2-3 CP_1 CP_2
c.p.c., nonché nell'ultima conclusionale, e dunque:
– con esclusione della voce “controvalore prodotto assicurato” per totali €.41.630,00 (componente della voce
“costo totale prodotti richiamati” per €.223.005,00) in quanto esclusa dal comma 1.1.4. lettera “a)” (pag.31 di
38) della polizza,
– con applicazione alla voce “valore prodotti finiti”, per €.181.375,00, dello scoperto del 20%, e dunque con detrazione di €.36.275,00 in forza della pattuizione di cui all'art.2 commi 1 e 6 (pag. 34 di 38) della polizza
– con esclusione della voce “costo analisi esterne di prodotto” per €.5.040,00 in quanto spesa volontariamente assunta e non derivante dal sinistro, e comunque in quanto esclusa dalla pattuizione di cui all'art.
1.1.4 lettera
c) (pag. 31 di 38) della polizza
– con applicazione alla voce “danno d'immagine / danno da sospensione attività”, per €.118.000,00, dello scoperto del 10% con il minimo di €.30.000,00, e dunque con detrazione di €.30.000,00, in forza delle pattuizioni concordate ai Prospetti delle garanzie RCProdotti di cui alle pag.
6-7 di 38 della Polizza.
c) in ogni caso applicando i LIMITI di massimale, sottomassimale, scoperti e franchigie, come illustrati da in comparsa di risposta e nelle successive memorie nn.1-2-3 c.p.c e nella ultima comparsa CP_2 conclusionale.
In ogni caso: con vittoria, a carico di che, con le proprie pretese esorbitanti e ostinatamente _1 reiterate, ha determinato il sorgere e il proseguire del giudizio rifiutando la proposta conciliativa del Giudice, o in subordine a carico della parte che il Tribunale riterrà soccombente, di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario 15%”.
per parte interveniente conclusioni del 20.09.2024: OP
“Piaccia al Tribunale Ill.mo accogliere le domande formulate da nei confronti di ”. _1 CP_1
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.01.2019, (per brevità “ ”) _1 _1 conveniva in giudizio causa iscritta al n. R.G. 293/2019, deducendo che: CP_1
- è produttrice di yogurt biologici;
Co
- aveva stipulato con Spiga Barrata Service S.R.L. – Impresa Sociale S.R.L. (d'ora in poi “ ), un contratto di Sub-Licenza non esclusiva d'uso del marchio consistente in una spiga di grano barrata da un segmento, da apporre sui prodotti idonei al consumo da parte di celiaci;
- aveva una collaborazione, per la realizzazione dei prodotti a base di frutta, con la e di aver CP_1 stipulato annualmente un contratto con allegate le schede tecniche dei semilavorati che garantivano l'assenza di glutine;
- per la commercializzazione dei propri prodotti, aveva stipulato un contratto con la consorella CP_3 CP (per brevità “ ”), società che insieme a è integralmente di proprietà del
[...] _1 [...]
RT
- il 18, 19 e 21 settembre 2017 aveva intercettato delle contaminazioni da residui di cereali nello yogurt Co bio TE AN, TE ER e yogurt alla mela e cannella, tutti con marchio quindi idonei al consumo da parte di celiaci, che dalle analisi effettuate era da ricollegarsi ai semilavorati di frutta forniti da e prodotti il 28 e 29 agosto 2017, del che avvisavano la convenuta;
CP_1
- veniva dunque bloccata l'intera produzione di e il 22.09.2017 comunicava a _1 CP_1
di procedere al ritiro cautelativo dei prodotti realizzati con i semilavorati preparati dal _1
21.08.2017;
CP_
- in pari data chiedeva a di bloccare la distribuzione dei prodotti coinvolti dalla _1 contaminazione e di attivarsi per il richiamo ufficiale e il ritiro di quelli già distribuiti;
- LO informava i punti vendita coinvolti per le comunicazioni ai consumatori divulgando l'informazione a mezzo stampa, attraverso mezzi di comunicazione di massa, avvisando i clienti tramite email ed esponendo nei punti vendita il modulo di richiamo prodotto;
- il 27.09.2017 il Ministero della Salute disponeva il richiamo dei prodotti contaminati;
- il 29.09.2017 individuato il problema nel malfunzionamento di una valvola sulla propria linea di CP_1 produzione, si assumeva la responsabilità di ritirare tutti i semilavorati forniti a tra il _1
21.08.2017 e il 21.09.2017;
- comunicava a LO i prodotti da ritirare dai punti vendita che venivano immagazzinati presso un unico sito per consentire le verifiche a e al suo assicuratore;
CP_1
CP_
- nei mesi di ottobre e novembre 2017 il personale di e quello di veniva impiegato per _1 risolvere il sinistro;
- a novembre 2017 quantificava a i danni per € 572.741,00, cui aggiungere quelli all'immagine ed CP_1 emetteva il 29.12.2017 nota di debito per tale importo;
- finite le indagini del perito dell'assicuratore di quest'ultima ometteva sino a marzo 2018 di CP_1 autorizzare allo smaltimento dei prodotti difettosi e le accordava di trattenere € 300.000,00 _1 su quanto dovuto per le successive forniture, in attesa della liquidazione del sinistro;
6 - ad aprile 2018, avendo a disposizione le rilevazioni IRI, quantificava anche il danno _1 all'immagine, cui aggiungeva i costi di stoccaggio della merce, per un totale di € 990.654,90;
- ad ottobre autorizzava a una seconda trattenuta per € 200.000,00 sulle forniture nel CP_1 _1 frattempo proseguite tra le parti;
- il 02.01.2019, senza preavviso, comunicava il rifiuto a rinnovare il contratto per il 2019 e CP_1 successivamente, affermava l'illegittimità della trattenuta di € 500.000,00 effettuata da . _1
, in data 23.01.2019, incardinava la causa R.G. 293/2019 chiedendo l'accertamento dei danni arrecati _1 da per la contaminazione con cereali dei semilavorati forniti all'attrice per la produzione degli yogurt CP_1 biologici della linea esente da glutine, quantificati in € 990.654,90 (o nella diversa misura di giustizia), di avere legittimamente trattenuto la somma di € 500.000,00 su quanto da essa dovuto a per altre forniture, con CP_1 condanna della convenuta al pagamento della differenza, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
nelle more del giudizio di merito, il 13.02.2019 depositava ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al CP_1
Tribunale di Como, R.G. n. 674/2019, affermando di essere creditrice di dell'importo di € _1
576.709,45, a fronte del mancato pagamento di forniture risultanti da nove fatture, emesse tra marzo e dicembre 2018, e ottenendo per siffatto importo, in data 04.03.2019, l'emissione del decreto ingiuntivo n.
567/2019, oltre interessi e spese di procedura.
si opponeva con atto di citazione 10.04.2019, iscritto al n. R.G. 1822/2019 e chiedeva, _1 preliminarmente, la riunione dei due procedimenti, e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
l'accertamento dei danni quantificati in € 990.654,90 (o nella diversa misura di giustizia) arrecati da CP_1 all'opponente per la fornitura di semilavorati contaminati con glutine ed impiegati da per la _1 Co produzione di yogurt recanti marchio (quindi idonei al consumo da parte di celiaci), di accertare di aver legittimamente trattenuto la somma di € 500.000,00 su quanto dovuto a in dipendenza di altre forniture, CP_1 nonché la condanna di quest'ultima al pagamento di € 490.654,90 (o nella diversa misura di giustizia), oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 02.07.2019 nel giudizio n. R.G. 1822/2019, si costituiva chiedendo dichiararsi la provvisoria CP_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per non essere l'opposizione fondata su prova scritta né di facile o pronta soluzione, il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande avanzate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare a pagare l'importo di € 576.709,45, detratti gli _1 importi dei pagamenti/note di accredito successivi all'emissione del decreto opposto, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/02; con vittoria di spese.
Il (precedente) Giudice, al fine del tentativo di conciliazione, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 27.11.2019, nella quale proponeva di risolvere la fase cautelare col versamento da parte di di € 225.000,00 in due rate scadenti il 31.12.2019 e 30.05.2020, con rinuncia di alla richiesta _1 CP_1 di provvisoria esecutorietà. Le parti accettavano, venivano chiesti e assegnati i termini di cui all'art. 183, VI c.,
c.p.c. ed infine veniva trasmesso il fascicolo al Presidente di Sezione per i provvedimenti sull'istanza di riunione.
Il Presidente ordinava la chiamata di entrambi i procedimenti alla medesima udienza del 05.05.2020 poi differita al 17.11.2020, e, nel frattempo, le parti depositavano le memorie ex art. 183, VI c., c.p.c.. All'udienza del 17.11.2020 il Giudice, ritenute sussistenti le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva infine la riunione del procedimento R.G. n. 1822/2019 a quello R.G. n. 293/2019.
Nel frattempo, in data 17.04.2019, nel giudizio n. 293/2019 R.G., si costituiva deducendo che: CP_1
7 - aveva stipulato con un accordo per la fornitura di semilavorati per alimenti con decorrenza _1 gennaio 2017;
- a settembre 2017 l'attrice le comunicava di aver trovato, in alcune confezioni di prodotto, cereali che in seguito a verifiche interne, accertava essere dipese dal malfunzionamento di una valvola del CP_1 proprio impianto;
- denunciava tempestivamente il sinistro alla propria assicurazione, , con cui aveva Controparte_2 stipulato due differenti polizze n. 311-000000502 per la responsabilità civile e n. 311-000000565 per il rischio contaminazione;
- ncaricava un perito per gli accertamenti e quantificazione dei danni subiti dall'attrice; CP_2
- l'attrice con lettera del 22.12.2017 quantificava i danni parziali in € 572.741,00 e in data 13.04.2018 effettuava un'ulteriore quantificazione di € 403.000,00;
- contestava la richiesta risarcitoria attorea, a fronte del minor importo dei danni quantificato dal perito incaricato dalla propria compagnia assicurativa, nonché la legittimità di a trattenere senza _1 autorizzazione l'importo di € 500.000,00, corrispettivo di forniture effettuate da a CP_1 _1 successivamente al sinistro;
- aveva ripetutamente invano sollecitato il pagamento del predetto importo e aveva infine dovuto chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per il recupero del proprio credito.
chiedeva quindi, in via preliminare, il differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in CP_1 causa di per essere manlevata;
nel merito, di respingere integralmente le domande e Controparte_2 richieste dell'attrice in quanto infondate, di dichiarare tenuta a manlevarla da ogni pretesa Controparte_2 attorea e condannare la terza chiamata a rifondere a quanto dovesse essere eventualmente tenuta a CP_1 pagare all'attrice; con vittoria di spese legali.
In data 23.04.2019 veniva autorizzata a chiamare in causa . CP_1 Controparte_2
Il 25.09.2019 si costituiva in giudizio deducendo che: Controparte_2
- senza ammissione né riconoscimento alcuno, il proprio perito aveva
contro
-stimato i danni patiti da in un importo che non avrebbe potuto suERre € 527.551,00, come da analitica elencazione _1 per voci e importi;
- tale minore importo sarebbe derivato da differenti calcoli delle varie voci di danno esposte dall'attrice, singolarmente contestate e dal mancato riconoscimento di alcune di esse in quanto infondate;
- la polizza n. 311-000000502, Sezione I, RCT Responsabilità Civile verso terzi (pagg. 19-23) non sarebbe idonea a coprire i danni cagionati dai semilavorati alimentari consegnati da a , CP_1 _1 trattandosi di domande inerenti all'esecuzione di un contratto o di prestazioni monetarie sostitutive dello stesso, nonché di danni cagionati da prodotti dopo la consegna a terzi;
- la citata polizza opererebbe invece con riferimento alla Sezione V – RCP Responsabilità Civile Prodotti
(pagg. 30-34) nei limiti ivi indicati, fermi i massimali, scoperti e franchigie;
- la polizza “Tampering” n. 311-000000565 non sarebbe applicabile in quanto garanzia “danni diretti” con lo scopo di indennizzare dei danni di cui questa abbia risentito in seguito ad una CP_1 contaminazione dolosa o accidentale dei suoi prodotti.
8 chiedeva quindi, in via principale, il rigetto delle domande dell'attrice nei confronti di per le CP_2 CP_1 ragioni dedotte da quest'ultima e, per l'effetto, rigettare o dichiarare assorbita la domanda di garanzia di CP_1 nei confronti di in subordine, di rigettare la domanda di garanzia di verso per CP_2 CP_1 CP_2 inoERtività della polizza “Tampering” n. 311-000000565 e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dell'attrice contro di contenere la condanna di nei limiti del danno ricalcolato nella CP_1 CP_2
contro
-stima oERta dal proprio perito, considerando le sole voci “coperte da garanzia” dalla polizza n. 311-
000000502 applicando massimali, sottomassimali, scoperti e franchigie;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Le parti chiedevano ed ottenevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI c., c.p.c., depositavano le relative memorie e, in seguito alla riunione dei procedimenti del 17.11.2020, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni per l'udienza del 20.10.2021, ove la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tutte le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 09.06.2022 il (precedente) Giudice, ritenuta tuttavia la necessità di espletare una consulenza tecnica, rimetteva la causa sul ruolo;
la perizia veniva depositata l'11.01.2023 e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2023, poi differita al 20.07.2023.
Nelle more, in data 30.06.2023, depositava comparsa d'intervento deducendo che: OP
- il è proprietario del 100% delle quote sociali sia dell'interveniente che di RT
; _1
- si occupa della commercializzazione dei prodotti derivati dal latte di cui farebbero capo tutti _1
i rischi attinenti alla produzione;
- in conformità alle intese contrattuali tra le due società, le aveva risarcito tutti i danni _1 derivati dal sinistro con CP_1
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle domande formulate da nei confronti di _1 CP_1
Le parti precisavano le conclusioni, la causa veniva assegnata ad altro Giudice che rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2023, allorquando ove la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
Le parti, ad eccezione dell'intervenuta, depositavano nuove comparse conclusionali e memorie di replica.
Il nuovo (quinto) Giudice istruttore, con ordinanza 02.05.2024, rimetteva la causa sul ruolo e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “- quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo:
[...] corrisponde alla € 275.000,00, già comprensivi di ogni accessorio di legge, ivi inclusi _1 CP_1 gli interessi, con revoca del decreto ingiuntivo (nelle forme più opportune che saranno valutate con i difensori delle parti); - quanto al giudizio di risarcimento dei danni: per i danni direttamente patiti dalla
[...]
corrisponde alla € 236.000,00 e _1 Controparte_2 _1 CP_1 corrisponde alla ulteriori € 113.000,00, somme da intendersi tutte già comprensive di _1 ogni accessorio di legge;
per le voci di spesa riferibili a corrisponde alla OP Controparte_2
ulteriori € 100.000,00 a definizione di ogni pretesa;
- per entrambi i giudizi: nessun ulteriore _1 CP importo sarà dovuto per i fatti di causa tra tutte le parti in giudizio, inclusa l'intervenuta che CP_3 dovrà prendere parte alla transazione con rinuncia ad ogni pretesa;
spese di lite di entrambi i giudizi e del monitorio integralmente compensate tra tutte le parti.”, fissando udienza al 02.07.2024 al fine di verificare l'accettazione della proposta.
9 La proposta conciliativa formulata dal Giudice veniva accettata da e mentre veniva rifiutata da CP_1 CP_2 CP_
e - per le quali si costituivano due ulteriori difensori – per essere l'importo offerto inferiore sia _1 ai danni quantificati dal C.T.U., € 607.252,00, che a quelli quantificati dal perito di (pagg. 5 e 6 CP_2 comparsa) pari a € 527.551,00, cui avrebbero dovuto altresì essere aggiungere gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Il precedente Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e dunque implicitamente superflue, ai fini della decisione, le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissava l'udienza dell'08.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., autorizzando il deposito di note difensive, di cui si sono avvalse tutte le parti.
Il 06.09.2024 il fascicolo veniva infine assegnato al sottoscritto G.I., sesto giudice della vertenza: al fine di evitare una terza udienza ex art. 189 cpc con fissazione dei termini per le memorie ex art. 190 cpc- già due volte depositate dalle parti, a fine 2021 e fine 2023-, il sottoscritto con ordinanza del 4.10.24, differiva di tre settimane l'udienza, la ridisciplinava per la discussione orale ex art. 281 quinquies c. II, c.p.c “qualificando – quali “comparse conclusionali”- quelle già depositate tra il 20 e il 23 settembre 2024 sotto forma di “note difensive””, e così consentendo la discussione in udienza senza ulteriori depositi.
In data 23.10.2024, all'esito della discussione svolta dalle parti e tenuto conto “dell'avvenuto deposito delle comparse conclusionali ex art. 281 quinquies, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Pacifico è il rispetto delle condizioni di procedibilità della domanda. Ed invero, la materia oggetto di controversia non rientra tra quelle per le quali è richiesta la preventiva proposizione né della domanda di mediazione (art. 5 D.Lgs. 28/2010), né della negoziazione assistita (art. 3 L. 162/2014), avendo un valore superiore ai € 50.000,00; entrambe comunque non sono state tempestivamente eccepite entro la prima udienza.
II.A. Relativamente alla causa R.G. n. 293/2019 è positivamente vagliata l'ammissibilità e tempestività dell'intervento adesivo dipendente di rispetto alle domande e richieste formulate da OP _1
e, conseguentemente, devono trovare rigetto le eccezioni di inammissibilità, tardività e illegittimità formulate da e CP_1 CP_2
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine stabilito dall'art. 268, I c., c.p.c. non oER per l'ipotesi di successivo ritorno della causa all'istruttore (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1018 del 14.04.1971), salvo che il ritorno della causa nella fase dell'acquisizione delle prove sia stato preceduto dalla parziale decisione della lite con una sentenza non definitiva che le istanze dell'interventore tendano a modificare (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n.
2614 del 28.03.1988), circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Infatti, avendo riguardo alla versione dell'art. 268 c.p.c. vigente ratione temporis, LO è intervenuta nel giudizio in data 30.06.2023, ossia quando la causa era stata rimessa sul ruolo per espletare la C.T.U., trovare una soluzione conciliativa e non erano ancora state precisate le conclusioni, la cui udienza era stata fissata per il successivo 11.07.2023, come da verbale di causa del 31.01.2023. L'intervento è pertanto tempestivo.
Quanto invece alla legittimità dell'intervento ex art. 105, c. II, c.p.c. è necessario valutare se sussiste un concreto interesse di LO alla vittoria di una delle parti in causa (nel caso di specie ), per non subire _1 gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole. “L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti ex art. 105 comma secondo cod. proc. civ. deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto
10 giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (Cass. Civ., Sez.2, Sent. n. 12758 del 23.12.1993).
Orbene, LO è società che commercializza e distribuisce i prodotti di e secondo il contratto vigente _1 tra le parti (doc. 18 citazione) l'attrice si fa carico di tutti i rischi inerenti alla difformità dei prodotti consegnati per la distribuzione. Nello specifico si vedano gli artt. 1.2, 2.2, 8.2 e in particolare 8.3 secondo cui:
“Conseguentemente, il produttore [n.d.r. ] garantisce a il risarcimento o la sostituzione a _1 CP_3 sue spese, dei Prodotti che presentino difetti di conformità dipendenti da una cattiva qualità delle materie prime o di una cattiva fabbricazione”. Con
, in seguito alla contaminazione con cereali degli yogurt a marchio (linea esente da glutine) per il _1 malfunzionamento di una valvola nello stabilimento di si è resa inadempiente e dunque responsabile CP_1 CP_ contrattualmente nei confronti di , cui ha provveduto a risarcire i danni cagionati dalla distribuzione e commercializzazione di prodotti inidonei al consumo, nonché quelli relativi al ritiro e stoccaggio in apposito sito in attesa delle analisi e dello smaltimento (di cui si dirà nel prosieguo). CP_ Per quanto qui interessa, poiché il 100 % delle quote sociali di e fa capo al _1 RT CP_
le partite risarcitorie risultano essere state versate da a come provate dai documenti
[...] _1 contabili intercompany agli atti (docc. 74, 75 e 76, mem. 183, VI c., n. 2, c.p.c.). _1
CP In seguito all'intervento, è divenuta a tutti gli effetti parte, pertanto, la sentenza farà pieno stato anche nei suoi confronti;
le doglianze delle controparti circa una sua legittimazione ad agire separatamente è da ciò scongiurata, tanto più che la stessa nei propri scritti difensivi precisa di essere intervenuta per tale ragione.
LO inoltre, non svolge alcuna propria domanda, limitandosi a chiedere l'accoglimento delle conclusioni della parte adiuvata da cui è già stata integralmente risarcita: l'interesse all'intervento è dunque quello di veder riconosciuto il sinistro cagionato da e il diritto al risarcimento dei danni unicamente a (non CP_1 _1 avendo LO null'altro a pretendere).
Pertanto l'intervento adesivo dipendente di deve considerarsi pienamente legittimo e dunque OP come tale ammissibile.
II.B. Quanto all'eccezione, sollevata da di carenza di legittimazione ad agire di , essa non CP_2 _1 merita di trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie vi sono tre autonomi rapporti contrattuali così riassumibili: CA (produttore) e LO
(distributore), contratto doc. 18 dell'atto di citazione;
CA (compratore) e GG (produttore e fornitore di semilavorati), contratto di produzione e fornitura e relativi allegati, doc. 11 dell'atto di citazione;
rapporto di garanzia assicurativa tra (Assicurato) e (Assicuratore) di cui alle due polizze n. 311-000000502 CP_1 CP_2 per i rischi della responsabilità civile (doc. 6 comparsa e n. 311-000000565 “Convenzione Tampering” CP_1 per i rischi di contaminazione (doc. 7 comparsa . CP_1
Pacifico e non contestato è l'an, ossia che il sinistro sia stato originato dalla colposa contaminazione, con cereali, dei semilavorati, per il malfunzionamento di una valvola presso lo stabilimento di semilavorati CP_1 poi da questa venduti e impiegati da per la produzione degli yogurt della linea esente da glutine, _1 idonea al consumo da parte dei celiaci;
yogurt infine venduti da a LO per la commercializzazione e _1 la distribuzione sul territorio nazionale ed estero.
Dopo la scoperta della contaminazione da parte di sui semilavorati forniteli da la prima ha _1 CP_1 immediatamente concordato con LO quanto necessario per il ritiro dei prodotti contaminati per scongiurare danni ai consumatori e divulgando l'informazione anche a mezzo stampa. A fronte dell'acclarato
11 CP_ inadempimento contrattuale di (nei rapporti con ), questa, non appena quantificati i danni, ha _1 CP_ risarcito .
CP_ Risulta evidente, nondimeno, che l'onere risarcitorio di nei riguardi di sia dipeso _1 dall'inadempimento di per aver quest'ultima fornito alla prima semilavorati contaminati da cereali, in CP_1 violazione così delle previsioni contrattuali (doc. 11) e di quelli di cui alle schede tecniche dei prodotti: si faccia in particolare riferimento al profilo della sicurezza alimentare -terza pagina- ove è barrato “No” rispetto alla presenza di cereali contenenti glutine nella ricetta e anche rispetto alla possibilità di cross contamination (docc.
12, 13, 14, 15 e 16).
Ciò premesso in fatti, va rammentato in diritto che, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. CP_ 13533/2001; Cass. 3373/2010). Orbene, ha fornito prova di aver rimborsato di una serie di _1 attività che, in quanto mera società produttrice di derivati del latte, non avrebbe potuto in autonomia gestire, CP_ sostenendone però i relativi costi in forza degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti (nei riguardi di ): CP_ tali crediti dunque, non sono di , ma, in forza di separati contratti, di . _1
CP_ Ne consegue, da un lato come non abbia alcuna legittimazione ad avanzare autonome domande nei confronti delle odierne parti giudiziali, non avendo più nulla a pretendere per essere stata integralmente risarcita da;
dall'altro come sussista, invece, la legittimazione ad agire di quest'ultima per ottenere il _1 risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, senza che a nulla rilevi il fatto che del trasporto, stoccaggio ed ogni altra attività connessa si sia materialmente occupata LO.
III. Giova trattare partitamente le vertenze dei due giudizi, principiando, per comodità espositiva, dall'opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene cronologicamente successiva, in quanto incardinata dopo rispetto al giudizio R.G. n. 293/2019.
III.I - GG il 13.02.2019 ha iscritto a ruolo ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Como, R.G. n.
674/2019, affermando di essere creditrice di dell'importo di € 576.709,45, a fronte del mancato _1 pagamento di forniture risultanti da nove fatture (docc. da 1 a 9 D.I., comparsa in opposizione), emesse tra marzo e dicembre 2018, e ottenendo per siffatto importo, in data 04.03.2019, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 567/2019, oltre interessi e spese di procedura.
si è opposta con atto di citazione 10.04.2019, iscritto al n. R.G. 1822/2019 chiedendo _1 preliminarmente la riunione col giudizio R.G. n. 293/2019, nel merito di revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare in € 990.654,90 (o nella diversa somma che apparirà di giustizia) i danni arrecati all'opponente da nonché di accertare di aver legittimamente trattenuto € 500.000,00, con condanna di al CP_1 CP_1 pagamento della differenza di € 490.654,90, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, rivalutazione monetaria;
con favore di spese e competenze.
III.II - Ebbene, non nega di aver ricevuto la merce, ma afferma di non aver pagato le fatture relative _1
a forniture successive al sinistro, in virtù di un accordo secondo cui l'opponente sarebbe stata autorizzata dall'opposta a trattenere la somma di € 500.000,00, in attesa della liquidazione del sinistro, e ciò in seguito a due incontri tra i vertici delle società, che sarebbero avvenuti il 06.03.2018 e il 09.10.2018.
Di ciò, tuttavia non vi è alcuna prova scritta. Agli atti risultano i file in formato .pdf (docc. 46 e 50, atto di citazione r.g. 293/2019) dei messaggi che sarebbero contenuti nelle P.E.C. che avrebbe inviato a _1 in esito a siffatti incontri con il riassunto degli accordi asseritamente raggiunti, tuttavia non risulta CP_1 evidenze di eventuali risposte da parte di che anzi contesta la circostanza (in entrambi i giudizi). D'altra CP_1
12 parte, si osserva, ben avrebbe potuto depositare le risposte di ove ricevute, rimanendo nella _1 CP_1 propria disponibilità probatoria. infatti (che si è costituita chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, di respingere CP_1
l'opposizione di e le domande dalla stessa avanzate;
di confermare il decreto ingiuntivo opposto e _1 condannare a pagare l'importo di € 576.709,45, detratti gli importi dei pagamenti/note di accredito _1 successivi e all'emissione del decreto opposto, oltre agli interessi legali di cui al D.Lgs. 231/2002; con vittoria di spese legali) afferma l'illegittimità delle trattenute di negando l'esistenza di alcun accordo, _1 sottolinea che le comunicazioni de quo (docc. 46 e 50 atto citazione) sono di formazione unilaterale da parte di e prive di valore probatorio ed infine richiama due proprie lettere del 15.02.2018 (doc. 5, comparsa _1
e del 19.12.2018 (doc. 6, comparsa in cui sollecita l'attrice opponente al pagamento integrale CP_1 CP_1 delle fatture emesse.
Spetta in questo caso al debitore la prova del fatto estintivo del proprio credito, che tuttavia non _1 risulta essere stata fornita, né alle carenze documentali avrebbe potuto in alcun modo sopperire la prova testimoniale (cap. 35 e 36 della seconda memoria ex art. 183, VI c., c.p.c.). Si rammenta che “i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, oERno esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti” (Cass. Civ., Sez. 1, Sent.
n. 3336 del 19.02.2015). Nel caso di specie l'accordo ha ad oggetto cifre rilevanti (€ 500.000,00), pari alla fornitura quasi annuale di merce tra le due società, e disattende quanto previsto nel contratto di fornitura stipulato tra le parti che prevedeva il pagamento delle fatture con bonifico bancario a 60 giorni fine mese data ricevimento fattura (art. 5 doc. 11, citazione R.G. 293/2019), da quanto versato in atti non si ritiene _1 provata l'esistenza dell'asserito accordo.
Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, deve concludersi che ha illegittimamente trattenuto le _1 predette somme.
III.III - il 12.04.2019 notificava a controparte l'atto di citazione in opposizione fornendo prova della _1 sussistenza e, in quel momento, esigibilità, di tre note di credito emesse tardivamente nei suoi confronti da giacché relative a fatture del 2017, per i resi dei prodotti contaminati e nello specifico: n. 1019000708 CP_1 per € 18.135,43, n. 1019000709 per € 9.852,47 e n. 1019000710 per € 29.870,21 tutte del 15.01.2019
(rispettivamente docc. 35, 36 e 37, causa R.G. 1822/2019) per un totale di € 57.858,11. _1
Orbene, le note di credito sono state ingiustificatamente emesse oltre un anno e mezzo dopo le rispettive fatture, in data anteriore all'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo avvenuta il 13.02.2019, ma con scadenza
31.03.2029.
Da ciò consegue che esse non erano esigibili al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (04.03.2019), per l'imposizione di una scadenza arbitrariamente stabilita da CP_1
Tale comportamento risulta contrastare con l'esecuzione in buona fede del contratto di cui all'art. 1375 c.c., e rispetto cui non va trascurata la circostanza che, al momento dell'instaurazione del procedimento monitorio, la causa R.G. n. 293/2019 era già pendente ed in essa si sarebbero potute discutere tutte le questioni relative alle forniture evitando sia il giudizio monitorio che quello di opposizione -poi riunito al presente- (evitando spese legali e cospicua attività processuale).
La Suprema Corte con sentenza, Sez. U, Sent. n. 7448 del 07.07.1993 ha stabilito: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una
13 eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”.
Si evidenzia poi che la fattura di di € 75.969,66 (doc. 9 D.I., prodotta da nel giudizio R.G. CP_1 CP_1
1822/2019), non era esigibile al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo (13.02.2019), poiché la scadenza era fissata per il successivo 28.02.2019: la circostanza assume rilevanza ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria.
Ed invero “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 419 del 12.01.2006).
Ciò considerato, deve trovare rigetto la richiesta di GG di rifusione delle spese processuali relative alla fase monitoria.
III.IV. Nel giudizio di opposizione a cognizione piena instaurato il 12.04.2019, ha dimostrato _1
l'esigibilità delle tre note di credito emesse da di cui sopra, per € 57.858,11, nonché il pagamento in CP_1 data 09.04.2019 di un ulteriore bonifico di € 41.315,38 in favore di (doc. 34 causa R.G. CP_1 _1
1822/2019).
Il Giudice dell'opposizione all'udienza del 27.11.2019 ha poi proposto di risolvere la fase cautelare col versamento da parte di di € 225.000,00 in due rate scadenti il 31.12.2019 e 30.05.2020, con rinuncia _1 di GG alla richiesta di provvisoria esecutorietà. Le parti hanno accettato e le restituzioni sono state eseguite.
Le partite contabili, come confermate da a pag. 4 della prima memoria ex art. 183, VI c., c.p.c. (causa _1
R.G. n. 293/2019), sono le seguenti:
€ 576.709,45 importo dell'ingiunzione
€ - 57.858,11 note di credito del genn.2019, ma riferite a resi 2017
€ + 22.464,04 fattura del gennaio 2019 su ordini aperti al 31.12.2018 (doc. 33, causa R.G. _1
1822/2019, importo che riconosce dovuto a e da questa non contestato) _1 CP_1
€ - 41.315,38 bonifico 09.04.2019 (doc. n. 56, causa R.G. 1822/2019) _1
Totale importo trattenuto € 500.000,00
Di questa somma ha pagato a il 30.12.2019, € 112.500,00 (doc. n. 57 causa R.G. _1 CP_1 _1
1822/2019) e il 31 maggio 2020 ulteriori € 112.500,00 (doc. 59.1 mem. ex art. 183, VI c., n. 2, c.p.c.), _1 così residuando un credito di di € 275.000,00. CP_1
Giova rappresentare che secondo la Corte di Cassazione, Sez. 2, Ord. n. 6700 del 13.03.2024 “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia
14 necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha oERto la compensazione atecnica tra il compenso spettante agli arbitri di un lodo dichiarato invalido e il risarcimento danni richiesto nei loro confronti da una delle parti del lodo per il pregiudizio subito).
In definitiva, giacché il giudizio di opposizione consente di riconoscere e compensare una parte dei crediti di nei confronti di devesi accogliere parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocare il _1 CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
III.V. A fronte della reciproca soccombenza, le spese legali del giudizio di opposizione tra e CP_1 _1 trovano integrale compensazione.
Le altre parti del procedimento n. 293/2019 non hanno fatto parte anche di questo, dunque nei loro confronti nessun provvedimento in punto spese deve essere aggiunto.
IV. Per quanto riguarda la causa R.G. n. 293/2019, la domanda risarcitoria di è fondata e deve essere _1 accolta, nei infra indicati in punto di quantificazione danni.
ha dimostrato l'esistenza del contratto con (doc. 11, citazione), l'inadempimento di _1 CP_1 quest'ultima per la contaminazione con cereali e glutine di semilavorati venduti a che ne dovevano _1 essere totalmente privi - come precisato dalle schede tecniche dei prodotti allegati al contratto, in punto di sicurezza alimentare, terza pagina ove è barrato “No” rispetto alla presenza di cereali contenenti glutine nella ricetta e anche rispetto alla possibilità di cross contamination (docc. 12, 13, 14, 15 e 16) – nonché di avere subito una serie di danni di cui però, solo in parte, ha fornito la prova.
Si rammenta, tuttavia, che, in materia di responsabilità contrattuale, grava sul creditore l'onere dell'allegazione e della prova del danno eventualmente subito quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento
(cfr., Cass. n. 21140/2007).
Quanto alla determinazione del danno risarcibile a , subito in conseguenza della contaminazione dei _1 prodotti per causa imputabile esclusivamente a essa viene compiuta sulla base delle risultanze della CP_1 consulenza d'ufficio espletata che si ritiene di condividere integralmente, in quanto immune da vizi logici o giuridici.
Il consulente, dopo aver ricostruito la vicenda sia processuale che storica, esaminato gli atti e i documenti prodotti in entrambi i giudizi riuniti, alla luce dei chiarimenti resi dai consulenti tecnici delle parti nel corso delle oERzioni peritali e nelle relative osservazioni alla relazione preliminare, ha quantificato il danno originatosi dalla condotta di in complessivi € 607.252,00. CP_1
Il C.T.U., a fronte delle eccezioni della convenuta e della terza chiamata sulla tempestività e ammissibilità CP_ CP_ dell'intervento di , nonché della carenza di legittimazione ad agire di per i crediti riferibili a , _1 trattandosi di questioni giuridiche la cui risoluzione non è demandabile al consulente tecnico, ma riservata al giudicante, ha ritenuto di oERre, cautelativamente –ed in maniera metodologicamente inappuntabile-, una suddivisione dei danni riferibili a e a . _1 CP_3
Ciò posto, come già chiarito al punto II,cui si rimanda, tali eccezioni sono state già esaminate e rigettate, pertanto, tale importo deve essere integralmente riconosciuto in favore di . _1
15 Per quanto attiene alle voci di danno richieste da e non riconosciute dal C.T.U., pur vertendosi in _1 materia di responsabilità contrattuale, è applicabile il generale principio ex art. 2697 c.c. sull'onere della prova che incombe sul danneggiato.
Si evidenzia che, per stessa ammissione di (comparse conclusionali del 27.11.2023, pagg. 17-23, e _1 del 16.09.2024, pagg. 17-24), per molte voci di danno non sono state prodotte in giudizio le relative pezze giustificative in quanto fornite al perito di nella fase stragiudiziale e asseritamente riconosciute da CP_2
Poiché in giudizio (comparsa, pagg. 5-8) contesta analiticamente le singole voci di danno, CP_2 CP_2 esposte “senza ammissione né riconoscimento alcuno”, esse non possono riconoscersi neppure in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115, I c., c.p.c.. La mancata dimostrazione documentale di tali importi, in presenza di contestazione, non può che ricadere sulla parte che se ne voleva servire, salva la prova dell'imputabilità a controparte della mancata disponibilità, difettante nel caso di specie.
La ctu, completa ed esaustiva pure nel prendere posizione in relazione alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte (vds all.4,5,6 a dep. del 11.1.23), risulta condivisibile anche laddove (pag.25) quantifica la voce di danno rubricata “danni di immagine”.
In proposito la correttezza dell'elaborato peritale emerge anzitutto nella qualificazione della voce di danno, individuata quale “danno derivante dall'interruzione dell'attività commerciale conseguente al sinistro indennizzabile e successiva all'evento”, e riassumibile nel danno richiesto per il riscontrato peggioramento del trend di vendite nel periodo successivo al sinistro alla linea di produzione. Va per inciso osservato, rispetto alle doglianze sul punto delle parti convenute –da ultimo vds pag.17 note difensive del 18.9.24 di che il ctu CP_1 non ha oERto alcuna riqualificazione, limitandosi invece a considerare i danni richiesti dall'attrice alla convenuta stessa: risulta per tabulas, infatti, che gli stessi fossero, sin dalla prima richiesta stragiudiziale rivolta a (doc 47 citazione) incontrovertibilmente correlati al calo delle vendite (vds ad esempio a pag.2 CP_1
“peggioramento del trend”).
Condivisibile è altresì l'effettiva quantificazione di esso, compiuta dal ctu accuratamente motivando (vds indicazione dei criteri utilizzati, sub pag.29, e dei calcoli ottenuti sub pag.30) le proprie risultanze con l'analisi dei dati: ciò che ha consentito di ottenere un riscontro attendibile con buona approssimazione in un terreno scivoloso quale quello dell'individuazione della perdita di margine legata al calo delle vendite, e soprattutto, all'incidenza su questa del sinistro, rapportata all'andamento rispetto all'anno precedente e rispetto al mercato complessivamente inteso.
Sempre a riguardo, infine, non risulta dirimente, rispetto all'accoglimento dei danni richiesti da , che _1 gli stessi fossero stati inizialmente quantificati dalla stessa nel più ottimistico importo di € 70.000 –non trattandosi di importo quantificato in domanda e suscettibile di andare in contro a preclusioni nella modifica, ma di mera quantificazione interna all'impresa-.
Ciò considerato, deve essere condannata a pagare a , a titolo di risarcimento del danno per il CP_1 _1 sinistro di cui è causa, la somma di € 607.252,00, nonché i richiesti interessi (nella misura prevista dal D.Lgs.
231/2002) e rivalutazione monetaria.
Poiché l'obbligazione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale è debito di valore (ex multis Cass.
Civ., Sez. 2, Sent. n. 9517 del 01.07,.2002), sulla suddetta somma è dovuta la rivalutazione monetaria dal sinistro 18.09.2017 alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma annualmente rivalutata, sono inoltre dovuti gli interessi legali dal sinistro (18.09.2017) alla data della domanda e gli interessi di cui all'art. 1284, IV c., c.c. da tale ultima data al saldo.
V. Quanto alle domande formulate in via pregiudiziale, in via principale ed in subordine dalla terza chiamata esse vanno rigettate per le ragioni sopra esposte. CP_2
16 Ci si sofferma sulla questione della compensazione e relativa richiesta di dichiarazione di estinzione per evidenziare che tale domanda resta assorbita dal mancato riconoscimento della sussistenza dell'accordo di €
500.000,00 tra e di cui al punto III che precede, e dunque dell'illegittimità dell'attrice a CP_1 _1 trattenere le somme dovute a per le forniture di merci successive al sinistro, al cui pagamento CP_1 _1 viene infatti condannata.
VI. Quanto ai rapporti tra e la domanda di di essere manlevata e tenuta indenne da CP_1 CP_2 CP_1 da ogni pretesa attorea relativa al sinistro di cui è causa, con conseguente condanna della terza CP_2 chiamata a rifondere a quanto questa sarà condannata a pagare a , è fondata e merita di CP_1 _1 trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
ha dimostrato di aver stipulato con due differenti polizze: n. 311-000000502 per i rischi della CP_1 CP_2 responsabilità civile (doc. 6 comparsa e n. 311-000000565 “Convenzione Tampering” per i rischi di CP_1 contaminazione (doc. 7 comparsa . Quest'ultima non oER nel caso de quo per le seguenti ragioni. CP_1
La “Convenzione Tampering” è una garanzia “danni diretti” che ha lo scopo di indennizzare dei danni di CP_1 cui questa abbia risentito in seguito ad una contaminazione dolosa o accidentale dei suoi prodotti. Infatti a pag.
13 della Convenzione, all'art. 1, “Oggetto dell'assicurazione”, si prevedono le ipotesi di: a) “Evento tampering –
Contaminazione Dolosa”, b) “Evento Contaminazione Accidentale intendendosi tale la contaminazione fortuita
e non intenzionale ad oER di una sostanza esterna o per effetto di una errata etichettatura dei Prodotti
Assicurati”, a condizione che “
1. La contaminazione accidentale tragga origine dall'azione di una sostanza esterna o da un errore di etichettatura”. Orbene i semilavorati venduti a non sono stati CP_1 _1 contaminati da alcuna sostanza esterna, bensì da cereali, quotidianamente utilizzati da che, CP_1 semplicemente, non erano tra gli ingredienti previsti per quegli specifici prodotti poiché destinati alla produzione di yogurt della linea esente da glutine di . _1
Ne consegue pertanto l'inoERtività di tale polizza per la copertura dei danni oggetto dell'odierno giudizio.
È applicabile invece l'altra polizza stipulata tra le parti, ossia la n. 311-000000502 per i rischi della responsabilità civile (doc. 6, comparsa , di cui ERltro non è contestata da l'oERtività, nei CP_1 CP_2 limiti delle voci di danno coperte, di franchigie, di massimali, di sottomassimali e di scoperti.
In particolare, si deve considerare la Sezione V – RC Prodotti (pag. 6 della polizza) in cui è specificato il
“Massimale per periodo” pari a € 5.000.000,00, la “Franchigia o Scoperto minima/o per sinistro” fissati al 10% col minimo di € 30.000,00, il “PROSPETTO B – CONDIZIONI PARTICOLARI SOTTOLIMITATE”, pag. 7, tabella
“SEZIONE V - RCP”, nonché le pagg. 30-34 sulle norme che regolano la responsabilità civile prodotti (RCP).
Occorre analizzare singolarmente le voci di danno risarcibili a , così come riconosciute dal C.T.U. _1 CP_ tenendo conto anche delle voci riferite a , da imputarsi anch'esse all'attrice per le ragioni esposte al punto
II., senza tuttavia considerare gli importi che in virtù dello scoperto e della franchigia non sono comunque indennizzabili, né contestati da in comparsa conclusionale (nello specifico si rileva che nella memoria di CP_1 replica 18.12.2023, pag. 8, è la stessa ad affermare esservi convergenza con sulle franchigie, ciò CP_1 CP_2 ad eccezione della voce “spese legali” di cui si dirà nel prosieguo):
- Costo totale prodotti richiamati: € 223.005,00;
oER una scissione della suddetta voce in due sub-componenti, “valore prodotti finiti” per € CP_2
181.375,00 e “controvalore del prodotto assicurato” per € 41.630,00, suddivisione non contestata da CP_1 che, pacificamente, nella propria comparsa conclusionale 18.09.2024 (pag. 23) afferma che tale ultimo importo non è assicurato sulla base del comma 1. 1.4 lett. a) delle condizioni di assicurazione, confermando quanto affermato anche da CP_2
17 deve invece manlevare sulla base della Sez. V RCP art. 2, per il “valore prodotti finiti”, cui deve CP_2 CP_1 applicarsi uno scoperto del 20% (pag. 7 polizza) e dunque per la somma di € 145.100,00 (€ 181.375,00 – 20%).
- Margine cessante su mancate vendite: € 50.009,00; deve manlevare dell'importo e ciò ai sensi dell'art. 1, comma 1.1 (pag. 30) in quanto CP_2 CP_1 riconducibile nel novero dei “danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza”. Poiché non
è contestato tra le parti che il sinistro de quo sia indennizzabile a termini di polizza, si precisa che tale voce di danno è certamente conseguenza dell'impossibilità di di produrre yogurt per l'interruzione delle _1 attività industriali, tuttavia, ai sensi dell'art. 3 “FRANCHIGIE”, oER quanto previsto alle pagg. 6 e 7 della polizza, ossia lo scoperto del 10% col minimo di € 30.000,00 pertanto sarà dovuta solo la differenza di €
20.009,00 (€ 50.009,00 – € 30.000,00).
- Spese legali: € 25.000,00
non è tenuta a manlevare dell'importo predetto contestato da a pag. 18 della CP_2 CP_1 CP_2 C memoria ex art. 183, VI c., n. 1 c.p.c.: “M) Assistenza assicurativa a e (€ 25.000,00): rappresenta CP_3 C una spesa (e non un danno) volutamente assunto da e . Non è coperto”. in entrambe le CP_3 CP_1 proprie comparse conclusionali del 24.11.2023 (pag. 21) e 18.09.2024 (pag. 24) ha affermato invece l'integrale CP_ copertura di tale voce (pur riferendosi alle spese legali di € 3.000,00 e non di ). Tuttavia _1 dall'esame della polizza non risulta essere una spesa rimborsabile.
- Danni di “immagine” - danni da sospensione attività: € 283.000,00
deve manlevare dell'importo e ciò ai sensi dell'art. 1, comma 1.1 (pag. 30, di cui sopra), ma si CP_2 CP_1 applica lo scoperto di cui alle pagg. 6 e 7 della polizza, ossia 10% col minimo di € 30.000,00, pertanto sarà dovuta solo la differenza di € 253.000,00 (€ 283.000,00 – 30.000,00).
Ne consegue in definitiva che dovrà a in virtù dell'oERtività della polizza per i rischi della CP_2 CP_1 responsabilità civile n. 311-000000502 (doc. 6, comparsa la somma di € 418.109,00 (€ 145.100,00 + € CP_1
20.009,00 + € 253.000,00).
in applicazione del principio di cui all'art. 1917, c. 3, c.p.c. è tenuta a tenere indenne delle CP_2 CP_1 spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato.
VII. Le spese di lite, tenuto conto del complessivo esito della causa R.G. n. 293/2019, sono regolate secondo il principio della soccombenza (premessa la già avvenuta separata regolazione di quelle della fase monitoria e dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ut supra).
e devono essere condannate, in solido fra loro, a rifondere a le spese del CP_2 CP_1 OP presente giudizio che si liquidano in € 2.100,00 per compensi come da nota spese 19.09.2023, oltre 15% spese forf., oltre IVA se dovuta e c.p.a., alle rispettive aliquote di legge. Infatti “Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto "ad adiuvandum" è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento” (cfr., Cass. Civ., Sent. n. 1670 del
14.05.2018).
e devono altresì essere condannate, in solido fra loro, a rifondere a le spese CP_2 CP_1 _1 sostenute per il presente giudizio che si liquidano ai sensi dell'art. 6 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, con riferimento ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, tra i minimi e i medi quelli per la fase di trattazione (non essendo stata svolta istruttoria orale), e dunque in complessivi € 23.500,00
18 per compensi, € 1.710,00 per esborsi (questi ultimi come limitati dalla nota spese 19.09.2024), oltre 15% spese forf., oltre IVA se dovuta e c.p.a., alle rispettive aliquote di legge.
e devono altresì essere condannate, in ossequio al principio di soccombenza, in solido tra CP_2 CP_1 loro, al pagamento, in via definitiva, del compenso del C.T.U. dott. di cui al decreto di Persona_2 liquidazione del 26.01.2023 (ove invece l'imputazione era stata compiuta, provvisoriamente, a carico solidale delle parti) per l'importo di € 5.116,33 per onorario, oltre accessori di legge, detratti gli eventuali acconti già versati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando in relazione ai due giudizi riuniti supra specificati, ogni altra istanza, domanda, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Preliminarmente:
Rigetta le eccezioni di inammissibilità, tardività e illegittimità formulate da e CP_1 [...] dell'interveniente adesivo dipendente nella causa R.G. n. 293/2019 per le CP_2 OP ragioni di cui in parte motiva.
Rigetta l'eccezione sollevata da di carenza di legittimazione ad agire di Controparte_2 [...] per le ragioni di cui in parte motiva. _1
Nel merito:
Accoglie, parzialmente, l'opposizione di e per l'effetto revoca il decreto _1 ingiuntivo n. 567/2019 emesso in favore di dal Tribunale di Como in data 04.03.2019.CP_1
Accertata l'illegittimità di a trattenere l'iniziale somma di € 500.000,00 _1 dovuta a per forniture di merci successive al sinistro, condanna CP_1 _1 al pagamento in favore di (I) delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto n.
[...] CP_1
567/2019 per € 576.709,45, nonché (II) della fattura di gennaio 2019 di € 22.464,04, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura sino all'effettivo saldo, detratti:
- gli importi di cui alle note di credito emesse da in favore di CP_1 _1
n. 1019000708, n. 1019000709 e n. 1019000710 per un totale di € 57.858,11;
[...]
- gli importi già versati da a ossia € 41.315,38 di cui al _1 CP_1 bonifico 09.04.2019, € 112.500,00 di cui al bonifico 30.12.2019 ed € 112.500,00 di cui al bonifico
31 maggio 2020. per l'effetto condanna al pagamento in favore di della _1 CP_1 differenza tra la sommatoria dei punti I e II e la sommatoria dei punti a) e b).
Condanna a pagare, a titolo di risarcimento del danno, per il sinistro di cui è causa, a CP_1
la somma di € 607.252,00 (seicentosettemiladuecentocinquantadue/00), _1 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro 18.09.2017 alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma annualmente rivalutata, gli interessi legali dal 18.09.2017 alla data della domanda e successivamente dalla domanda al saldo gli interessi di cui all'art. 1284, IV c., c.c..
Condanna a rifondere a l'importo di € 418.109,00 Controparte_2 CP_1
(quattrocentodiciottomilacentonove/00) in forza dell'oERtività della polizza per i rischi della responsabilità civile n. 311-000000502 per il sinistro di cui è causa.
19 Rigetta le altre domande formulate dalle parti.
In punto spese:
Compensa interamente tra e le spese legali del procedimento _1 CP_1 di opposizione al decreto ingiuntivo causa R.G. n. 1822/2019.
Nulla dovuto a da in relazione alle spese legali della fase CP_1 _1 monitoria, stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo (ed in ogni caso tenuto conto del rigetto della richiesta di GG di rifusione delle spese in parte qua).
Condanna in riferimento alla causa R.G. n. 293/2019, e in solido tra Controparte_2 CP_1 loro, alla rifusione:
- a in persona del l.r.p.t, delle spese di lite, che si liquidano in € 23.500,00 _1
(ventitremilacinquecento/00) per compensi, € 1.710,00 per esborsi, oltre 15% spese forf., oltre IVA se dovuta e c.p.a., alle rispettive aliquote di legge;
- all'intervenuta in persona del l.r.p.t, le spese di lite che si liquidano in € 2.100,00 OP
(duemilacento/00) per compensi, oltre 15% spese forf., oltre IVA se dovuta e c.p.a., alle rispettive aliquote di legge
Pone a carico di e in solido tra loro, in via definitiva, il compenso del Controparte_2 CP_1
C.T.U. dott. di cui al decreto di liquidazione del 26.01.2023 per l'importo di € 5.116,33 Persona_2 per onorario, oltre accessori di legge, detratti gli eventuali acconti già versati.
Condanna a tenere indenne di quanto questa dovesse pagare a Controparte_2 CP_1
e per spese di lite e spese di C.T.U. relative alla causa R.G. n. _1 OP
293/2019.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti (ed al ctu).
Così deciso in Como il 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
20
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 293/2019 (cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 1822/2019):
TRA
(C.F. e P.IVA ), con sede in Monguzzo (CO), via Donizetti 7, in _1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ermanno Rho (C.F.
), Francesco Brugnatelli (C.F. , Arcangelo Celi (C.F. C.F._1 C.F._2
del Foro di Milano e dall'Avv. Paolo Guzzetti (C.F. ) del Foro di Como, C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Como, via Mentana 19;
-parte attrice (e opponente nel proc. riunito)-
E
(C.F. e P.IVA ), con sede in Verona (VR), via Francia 6, in persona del CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Tognetti (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Verona (VR), via Dominutti 20; C.F._5
-parte convenuta (e opposta)-
E
(P.IVA , con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, in Controparte_2 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Iro Tralli del Foro di
Milano (C.F. C.F._6
-terza chiamata dalla convenuta-
E
(C.F. e P.IVA ), con sede in Ossona (Mi), via Fratelli Cervi 41, in persona del legale OP P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ermanno Rho (C.F. ), C.F._1
Francesco Brugnatelli (C.F. , Arcangelo Celi (C.F. del Foro di Milano e C.F._2 C.F._3 dall'Avv. Paolo Guzzetti (C.F. ) del Foro di Como, elettivamente domiciliata presso C.F._4 quest'ultimo in Como, via Mentana 19;
-parte intervenuta ad adiuvandum parte attrice-
1 E
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale per prodotto difettoso (n. r.g. 293/2019) – opposizione a decreto ingiuntivo (n. r.g. 1822/2019)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti discutevano la causa ex art. 281 quinquies co.II cpc (fissata dal sottoscritto G.I., nuovo assegnatario a far data dal 6.9.24, per ovviare a terzo deposito di note conclusive, dopo che erano state in precedenza già per due volte depositate con altrettante rimessioni sul ruolo), e si riportavano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni già rassegnate:
per parte attrice (opponente) conclusioni del 20.09.2024:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso: revocare il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio RG 1822/19 e accertare in € 990.654,90 (o in quella maggiore o minore somma che apparirà di giustizia) i danni arrecati da alla concludente in relazione ai
CP_1 fatti di cui è causa;
accertare che la concludente aveva legittimamente trattenuto la somma di € 500.000,00 su quanto da essa dovuto a in dipendenza delle forniture di questa ultima;
CP_1 dato atto che la concludente, ha versato a , in esecuzione di quanto convenuto all'udienza del 27
CP_1 novembre 2019, la somma di € 225.000,00, condannare la al pagamento della somma che
CP_1 risulterà dovuta, eseguita la parziale compensazione sull'importo di € 275.000,00 che residua a suo credito per le forniture eseguite, oltre interessi (nella misura prevista dal D.L. 231/2002) e rivalutazione monetaria.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio e successive occorrende.
- In via istruttoria si chiede: A ove occorra l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:
1. Il gruppo cui appartiene è organizzato nel senso che – accanto alle società che realizzano i prodotti – i prodotti vengono _1 Controparte_ commercializzati dalla consociata in questo contesto è una società produttrice e cede i suoi _1Controparte Controparte_ prodotti a che provvede a commercializzarli presso la clientela;
i rapporti di con sono _1 regolati dal contratto prodotto quale ns. doc. 11, da rammostrare al teste. (testi: di – di Testimone_1 CP_3 Testimone_2 [...]CP
) 2. Il 18 settembre 2017, durante la produzione dello yogurt bio Teddi AN contrassegnato dal marchio spiga barrata sono stati intercettati residui di cereali (fiocchi di avena/farro) nello yogurt;
sono stati quindi smontati i filtri sotto i dosatori della confezionatrice e si è rilevata la presenza di altri cereali;
(testi: di - di Testimone_3 _1 Testimone_4
) 3. La produzione è stata subito bloccata e sono state avviate le opportune indagini interne nell'impianto, dopo le _1 quali sono stati ripetuti i lavaggi di tutta la linea di confezionamento. Alla fine delle indagini non è stata riscontrata la presenza di cereali. (testi: di - di ) 4. Il giorno dopo, 19 settembre
Testimone_3 _1 Testimone_4 _1Per_ 2017, nella produzione dello yogurt ER sempre contrassegnato dal marchio spiga barrata è stata ancora riscontrata la presenza di cereali. (testi: di - di ) 5. Sono state svolte
Testimone_3 _1 Testimone_4 _1 ulteriori indagini sull'impianto, senza trovare fonti di inquinamento. Si è allora pensato ai semilavorati di frutta e, avendoli setacciati, si è trovata la presenza di cereali (testi: di di Fattoria CA).
6. Il
Testimone_3 _1 Testimone_4CP_ Tes_ fatto è stato contestato a . (Testi: di , di e
Testimone_3 _1 Testimone_4 _1
di ) 7. Giovedì 21 settembre 2017, durante la produzione di yogurt mela e cannella, sono stati intercettati altri cereali
[...] CP_3 dello stesso tipo di quelli ritrovati i giorni 18 e 19 settembre. (testi: di - di Testimone_3 _1 Testimone_4CP_ Fattoria CA) 8. Verificata la tracciabilità, si è visto che anche la referenza mela e cannella fornita da era stata prodotta negli stessi giorni in cui erano state prodotte le referenze AN e ER. (testi: di - Testimone_3 _1 Tes_4 CP_ di ) 9. Bloccata la produzione è stato allertato nuovamente il fornitore , il quale ha comunicato di
[...] _1 Testimone sospendere le produzioni con i semilavorati in giacenza. (testi: di – di ) Testimone_3 _1 CP_3 10.In data 22 settembre 2017 – ricevuta la comunicazione GG di pari data (n.s doc. 26 da rammostrare al teste) – la direzione dello stabilimento di ha disposto il blocco della produzione ed invitato il servizio commerciale ad informare clienti e _1 Testimone consumatori (ns. doc. 29 da rammostrare al teste). (testi: di e di ) 11.Il Testimone_3 _1 CP_3Testimone Ministero della Salute ha disposto i richiami ns. docc. 30, 31, 32, 33 e 34 (da rammostrare al teste). (testi: di ed CP_3
di ) 12. , incaricata della distribuzione dei prodotti, ha diramato a tutta la clientela un Tes_6 _1 CP_3 messaggio di posta elettronica del tenore del ns. doc. 35, da rammostrare al teste, unitamente al modello che esso aveva allegato, prodotto quale ns. doc. 36, ed ha organizzato il ritiro dei prodotti secondo il programma del ns. doc. 39 (da rammostrare al teste). (testi: di ed di ) 13. Sono stati sostenuti i costi logistici dettagliati nel ns. doc. 41.2 Tes_6 _1 Tes_7 CP_3 (da rammostrare al teste). (testi: di ed di ) 14.Per il ritiro dei prodotti dai Clienti sono Testimone_1 CP_3 Tes_7 CP_3 CP stati sostenuti i costi dettagliati nel ns. doc. 41.2b (da rammostrare al teste). (testi: di ed di Testimone_1 CP_3 Tes_7
2 CP CP
) 15. LO , per conto di (di cui è distributore) ha pagato a la fattura di al ns. doc. 41.2b (da _1 CP_4 CP rammostrare al teste). (testi: di e di ) 16. LO , per conto di Testimone_1 CP_3 Testimone_2 CP_3 _1 (di cui è distributore) ha pagato a la fattura di al ns. doc. 41.2d (da rammostrare al teste). (testi: di CP_4 Testimone_1 [...]CP CP_
e di ) 17.Le note di credito che ha, sia pure tardivamente, contabilizzato concernono unicamente Testimone_2 CP_3 le forniture ad essa restituite in conseguenza dell'inquinamento da cereali rilevato nei semilavorati e del conseguente blocco di CP produzione. (testi: di e di solo ) 18. ha subìto le seguenti perdite di Testimone_1 CP_3 Testimone_2 _1 componenti dei suoi prodotti: Kg 3.339 di base magra bio zuccherata di un valore di € 3.015; Kg 560 di semilavorati diversi di un valore CP_ di € 1.378, gettati perché utilizzati per il controllo di tutti i tank di presenti in azienda al momento del blocco della produzione;
CP_ Kg 1325 di semilavorati diversi di un valore di € 2.851 gettati perché utilizzati per il controllo di tutti i tank consegnati da dopo la ripartenza del loro impianto Kg 574 di semilavorati diversi di un valore di € 1.122 gettati in più nel mese di settembre 2017 rispetto alla media dei mesi precedenti causa ripetizione di referenze per far coincidere consegne di tank e richieste dei clienti. (testi: Tes_3 i e di ) 19.Durante il mese di settembre 2017 ha sopportato
[...] _1 Testimone_1 CP_3 _1 Tes_ costi per analisi esterne di complessivi € 1.627,50. (testi: di , di e Testimone_3 _1 Testimone_1 CP_3
di ) 20.Durante il mese di ottobre 2017 ha sopportato costi per analisi esterne di complessivi €
[...] CP_3 _1 Testimone 3.622,50. (testi: i , di e di ) 21.Durante il mese Testimone_3 _1 Testimone_1 CP_3 CP_3 di novembre 2017 ha sopportato costi per analisi esterne di complessivi € 997,50 (testi: di _1 Testimone_3 Testimone_
, di e di ) 22.Per monitorare i siti internet ed i social media ed _1 Testimone_1 CP_3 CP_3 inserire avvisi, ha pagato a la fattura ns. doc. 41.8 (da rammostrare al teste). (testi: di _1 Controparte_5 Tes_6
e di ) 23.Per l'assistenza durante il sinistro e hanno pagato a _1 Testimone_1 CP_3 _1 CP_3 le fatture ns. docc. 41.9, 41.9b e 41.9c (da rammostrare al teste). (testi: di e 24.Per lo CP_6 Testimone_1 CP_3 Testimone_2 CP_ smaltimento dei prodotti ritirati e/o non venduti a séguito del blocco, ha pagato all' la fattura ns. doc. 41.10 _1 (da rammostrare al teste). (testi: di e di ) 25.In tutti i punti vendita della clientela Testimone_1 CP_3 Testimone_2 CP_3 sono apparsi avvisi di richiamo del tipo degli esempi prodotti quali ns. doc. 37 (da rammostrare al teste). Su internet sono apparsi parecchi avvisi del tenore di quelli di cui ai ns. docc. 69, 70, 71 e 72 (da rammostrare al teste) e ha ricevuto la notifica CP_3 Testimone_ dell'atto di citazione ns. doc. 55 (da rammostrare al teste). (testi: , di e di ) Tes_6 _1 CP_3 26. , nei mesi di settembre/ottobre 2017, ha trasferito a i prodotti elencati nel sommario ns. doc. 67 e di _1 CP_3 cui ai ns. docc da 67.1 a 67.12 (documenti tutti da rammostrare al teste), prodotti che – poi – hanno dovuto essere smaltiti, in quanto Testimone_ inquinati da cereali, attraverso i semilavorati forniti da (testi: di e di ) 27. LO CP_1 Tes_7 CP_3 CP_3CP
non ha potuto vendere e ha dovuto richiamare tutti i prodotti per kg. 94.403 di cui al sommario ns. doc. 67 (documento da CP_ CP_ rammostrare al teste) in quanto confezionati con i semilavorati forniti da inquinati da cereali e che aveva sollecitato di Testimone_ non vendere e/o ritirare dal commercio. (testi: di e di ) 28. ha dovuto Tes_7 CP_3 CP_3 CP_3 distruggere 94.403 kg di prodotti, come dettagliati nel ns. doc. 67 (documento da rammostrare al teste) in quanto realizzati da CP_ CP_
con i semilavorati forniti da inquinati da cereali e che aveva sollecitato di non vendere e/o ritirare dal _1 Testimone_ commercio. (testi: di e di ) 29.I ns docc. 41.2c.1 e 41.2c.2 (da rammostrare al teste) Tes_7 CP_3 CP_3 rappresentano gli ordini che aveva in portafoglio e che non hanno potuto essere eseguiti perché avrebbero dovuto essere CP_3CP_ CP_ lavorati con le forniture di inquinati da cereali e che aveva sollecitato di non vendere e/o ritirare dal commercio e, nelle more della ricostituzione del magazzino e della filiera produttiva era decorso il tempo di utilizzo. (testi: di e Tes_7 CP_3 Francesco di di ) 30. ha dovuto smaltire 3.339 kg di “base yogurt” non potendoli utilizzare Tes_8 CP_3 _1 durante la loro “shelf life”, perché priva dei semilavorati di frutta che erano necessari per fabbricare i prodotti da immettere in commercio. (testi: di e di ) 31. ha Testimone_3 _1 Testimone_4 _1 _1 impiegato 96 ore di lavoro degli oERtori di produzione impiegate per il setacciamento ed il controllo dei tank dei semilavorati incriminati. Il costo di questo onere ammonta ad € 2.639 totali. (testi: i e di Testimone_3 _1 Testimone_1 [...]CP
) 32. ha perso 100 ore di manodoER a proposito di 5 oERtori per 8 ore ciascuno di fermo impianto il 18 _1 settembre e 12 ore di fermo impianto il 19 settembre. Il costo di questo onere ammonta ad € 2.749 totali. (testi: i Testimone_3
e di ) 33. ha sopportato 24 ore di straordinari di tre oERtori nelle _1 Testimone_1 CP_3 _1 giornate 9 e 10 ottobre per recuERre tagli al mercato. Il costo di questo onere ammonta ad € 660. (testi: di Testimone_3
e di ) 34.Il personale interno di Gruppo ha dedicato alla trattazione del sinistro le 947 ore _1 Testimone_1 CP_3 di lavoro indicate nel ns. doc. 41.7 (da rammostrare al teste, insieme a tutti i dettagli allegati, con un onere complessivo di € 35.033. CP_ (testi: di e di ) 35.Il giorno 5 marzo 2018, si sono incontrati ad Ossona, nella Testimone_9 CP_3 Testimone_1 CP_3 persona del dr. nella persona di e – alla presenza dei signori e CP_8 _1 Controparte_9 CP_10 Pt_2 CP_ dirigenti di ) e della dr. (dirigente del gruppo cui appartiene ) – hanno convenuto che,
[...] Testimone_1 _1 sulla esposizione allora esistente di € 532.829,91, scaduta e a scadere, come da ns. doc. 46 prodotto nel giudizio R.G. 1822/2019 (da rammostrare al teste) avrebbe trattenuto € 300.000,00 su quanto scaduto ed avrebbe provveduto a bonificare _1 quanto necessario a copertura, infatti è stato prontamente eseguito un bonifico di € 206.39,97, come da ns. doc. 47 prodotto nel giudizio 1822/2019 (da rammostrare al teste), che portava il saldo complessivo dello scoperto ad € 326.504,94 (di cui € 193.644,75 scaduto, come da ns. doc. 46 prodotto nel giudizio 1822/2019 (da rammostrare al teste). (testi: di , Testimone_1 CP_3 [...] CP_ CP_ CP_
di e di ) 36.In data 9 ottobre 2018 (nella persona del dr. e CP_10 Parte_2 CP_8 _1 CP_ (nella persona di , alla presenza dei signori e (dirigenti di ) e della dr. Controparte_9 CP_10 Parte_2
[...] (dirigente del gruppo cui appartiene ) hanno convenuto trattenesse sino ad € Tes_1 _1 _1CP_ 500.000,00 sulla sua esposizione nei confronti di ed infatti eseguì prontamente il bonifico della differenza di _1
€ 73.704,62 (nostro doc. 48 prodotto nel giudizio 1822/2019, da rammostrare al teste). (testi: di , Testimone_1 CP_3 [...] CP_ CP_
di e di ) 37.Tutti gli oneri sostenuti da in conseguenza dell'inquinamento con cereali CP_10 Parte_2 CP_3
3 CP_ dei semilavorati di frutta forniti da a sono stati quantificati tra le pari interessate come da ns. doc. 73 (da _1 rammostrare al teste), contabilizzati come da ns. docc. 74 e 75 (da rammostrare al teste) ed integralmente rimborsati da
[...]
attraverso il giroconto ns. doc. 76 (da rammostrare al teste). (testi: di e di _1 Testimone_1 CP_3 Testimone_2 [...]CP
) 38.Nel bilancio di esercizio 2017 gli amministratori hanno esposto tra i crediti di € 572.741,99 di cui alla Fattura N. 6171000693 del 29 12.17 (ns doc. 43 da rammostrare al teste) e – prudentemente – hanno l'appostato a fondo rischi l'importo di € 70.000,00. (teste: di ) Con riserva di indicare altri testi. Testimone_1 CP_3
B la ammissione – ove ritenuto necessario – delle seguenti consulenze tecniche: B.1 allo scopo di illustrare al Giudice i costi di produzione e di commercializzazione nonché le marginalità del produttore _1
e del distributore;
B.2 allo scopo di illustrare al Giudice la life” dello yogurt biologico. B.3 allo CP_3 Pt_3 scopo di illustrare al Giudice gli oggettivi cali di fatturato di che sono conseguiti _1 all'incidente, come rilevati da IRI.”
per parte convenuta (opposta) conclusioni del 20.09.2024:
“Nel merito Accertarsi e quantificarsi l'importo dovuto a titolo di risarcimento danni della soc. alla soc. CP_1 [...]
_1
Dichiarare che l' è tenuta a manlevare e tenere indenne la soc. da Controparte_11 CP_1 ogni pretesa attorea relativa al sinistro in oggetto e conseguentemente condannare la chiamata in causa a rifondere alla soc. quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attrice CP_1 Parte_4
Respingersi integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 567/2019 emesso dal Tribunale di Como così come proposta dalla soc. e tutte le domande e richieste dalla stessa avanzate. _1
Conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 567/2019 e, comunque, condannarsi la soc. a pagare l'importo di € 576.709,45, detratti gli importi dei pagamenti/note di accredito _1 successivi all'emissione del decreto opposto, oltre agli interessi legali ex art. 231/01. Respingersi integralmente tutte le altre domande e richieste avanzate dalla soc. e _1 dall'Assicurazione nei confronti della soc. in quanto infondate. Controparte_12 CP_1
Vittoria di spese legali.
Si oppone all'intervento della soc. in quanto inammissibile, tardivo e infondato e ci si oppone OP comunque ad ogni e qualsiasi richiesta avanzata da quest'ultima. In via istruttoria
Si insiste nelle deduzioni e richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 cpc depositate nei due procedimenti, successivamente riuniti e precisamente: procedimento R.G. 293/2019 seconda memoria ex art. 183 cpc datata 1.06.2020 terza memoria ex art. 183 cpc datata 23.06.2020 procedimento R.G. 1822/2019 seconda memoria ex art. 183 cpc datata 1.06.2020 terza memoria ex art. 183 cpc datata 22.06.2020”.
per parte terza chiamata conclusioni del 23.09.2024: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. Nel merito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di per tutte le poste _1 risarcitorie che, anche ad esito della CTU, sono risultate – per totali €.258.207,00 come da CTU – di titolarità di
, la quale, intervenuta tardivamente nel presente giudizio, non ha rilasciato a CP_3 [...] alcun mandato con rappresentanza affinché questa agisse in giudizio in nome e per conto di _1
, e non ha tempestivamente chiesto per sé alcun risarcimento, limitandosi ad aderire alle CP_3 conclusioni di contro . _1 CP_1
2. Nel merito, in via principale:
4 rigettare tutte le domande risarcitorie – per totali €.349.045,00 come da CTU – articolate da nei _1 confronti di per le ragioni dedotte da stessa nei propri atti, depositati nei due giudizi riuniti di CP_1 CP_1 cui in epigrafe, e per quelle richiamate da ei propri atti, e, per l'effetto, rigettare ovvero dichiarare CP_2 assorbita la domanda di garanzia articolata da nei confronti di CP_1 CP_2
3. Nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle pretese risarcitorie azionate da contro _1
, dichiarare integralmente estinto per compensazione, vuoi legale vuoi giudiziale, l'eventuale debito CP_1 risarcitorio di verso e, per l'effetto, rigettare ovvero dichiarare assorbita la domanda di CP_1 _1 garanzia articolata da nei confronti di CP_1 CP_2
4. Nel merito, in ulteriore subordine: nella subordinata ipotesi in cui, pur oERta la compensazione tra i crediti reciproci di e , _1 CP_1 residuasse alcun credito risarcitorio di verso : _1 CP_1
4a. quanto alla polizza “TAMPERING” n. 311-000000565: rigettare comunque la domanda di garanzia di verso ondata sulla polizza “TAMPERING” n. CP_1 CP_2
311-000000565 (doc.7 ) attesa l'inoERtività della stessa, in quanto garanzia “Danni diretti” e dunque CP_1 non destinata alla copertura della Responsabilità Civile di , che invece è proprio il tipo di responsabilità CP_1 azionata in giudizio da _1
4b. quanto alla polizza “CONVENZIONE MULTINAZIONALE” numero 311-000000502: contenere l'eventuale e non creduta condanna di basata sulla sola polizza “CONVENZIONE CP_2
MULTINAZIONALE numero 311-000000502 (doc.6 ), in forza delle considerazioni esposte in atti: CP_1
a) nei limiti del DANNO così come ricalcolato da n comparsa di risposta e nelle successive memorie CP_2 nn.1-2-3 c.p.c. nonché nella ultima conclusionale, ed accertato dalla CTU – per totali €.349.045,00 –e, nell'ambito di questi limiti, contenerla:
b) negli ulteriori limiti delle sole VOCI “COPERTE DA GARANZIA” della POLIZZA n. 311-000000502 (doc.6
), secondo le difese articolate da n comparsa di risposta e nelle successive memorie nn.1-2-3 CP_1 CP_2
c.p.c., nonché nell'ultima conclusionale, e dunque:
– con esclusione della voce “controvalore prodotto assicurato” per totali €.41.630,00 (componente della voce
“costo totale prodotti richiamati” per €.223.005,00) in quanto esclusa dal comma 1.1.4. lettera “a)” (pag.31 di
38) della polizza,
– con applicazione alla voce “valore prodotti finiti”, per €.181.375,00, dello scoperto del 20%, e dunque con detrazione di €.36.275,00 in forza della pattuizione di cui all'art.2 commi 1 e 6 (pag. 34 di 38) della polizza
– con esclusione della voce “costo analisi esterne di prodotto” per €.5.040,00 in quanto spesa volontariamente assunta e non derivante dal sinistro, e comunque in quanto esclusa dalla pattuizione di cui all'art.
1.1.4 lettera
c) (pag. 31 di 38) della polizza
– con applicazione alla voce “danno d'immagine / danno da sospensione attività”, per €.118.000,00, dello scoperto del 10% con il minimo di €.30.000,00, e dunque con detrazione di €.30.000,00, in forza delle pattuizioni concordate ai Prospetti delle garanzie RCProdotti di cui alle pag.
6-7 di 38 della Polizza.
c) in ogni caso applicando i LIMITI di massimale, sottomassimale, scoperti e franchigie, come illustrati da in comparsa di risposta e nelle successive memorie nn.1-2-3 c.p.c e nella ultima comparsa CP_2 conclusionale.
In ogni caso: con vittoria, a carico di che, con le proprie pretese esorbitanti e ostinatamente _1 reiterate, ha determinato il sorgere e il proseguire del giudizio rifiutando la proposta conciliativa del Giudice, o in subordine a carico della parte che il Tribunale riterrà soccombente, di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende, ivi compreso rimborso forfettario 15%”.
per parte interveniente conclusioni del 20.09.2024: OP
“Piaccia al Tribunale Ill.mo accogliere le domande formulate da nei confronti di ”. _1 CP_1
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.01.2019, (per brevità “ ”) _1 _1 conveniva in giudizio causa iscritta al n. R.G. 293/2019, deducendo che: CP_1
- è produttrice di yogurt biologici;
Co
- aveva stipulato con Spiga Barrata Service S.R.L. – Impresa Sociale S.R.L. (d'ora in poi “ ), un contratto di Sub-Licenza non esclusiva d'uso del marchio consistente in una spiga di grano barrata da un segmento, da apporre sui prodotti idonei al consumo da parte di celiaci;
- aveva una collaborazione, per la realizzazione dei prodotti a base di frutta, con la e di aver CP_1 stipulato annualmente un contratto con allegate le schede tecniche dei semilavorati che garantivano l'assenza di glutine;
- per la commercializzazione dei propri prodotti, aveva stipulato un contratto con la consorella CP_3 CP (per brevità “ ”), società che insieme a è integralmente di proprietà del
[...] _1 [...]
RT
- il 18, 19 e 21 settembre 2017 aveva intercettato delle contaminazioni da residui di cereali nello yogurt Co bio TE AN, TE ER e yogurt alla mela e cannella, tutti con marchio quindi idonei al consumo da parte di celiaci, che dalle analisi effettuate era da ricollegarsi ai semilavorati di frutta forniti da e prodotti il 28 e 29 agosto 2017, del che avvisavano la convenuta;
CP_1
- veniva dunque bloccata l'intera produzione di e il 22.09.2017 comunicava a _1 CP_1
di procedere al ritiro cautelativo dei prodotti realizzati con i semilavorati preparati dal _1
21.08.2017;
CP_
- in pari data chiedeva a di bloccare la distribuzione dei prodotti coinvolti dalla _1 contaminazione e di attivarsi per il richiamo ufficiale e il ritiro di quelli già distribuiti;
- LO informava i punti vendita coinvolti per le comunicazioni ai consumatori divulgando l'informazione a mezzo stampa, attraverso mezzi di comunicazione di massa, avvisando i clienti tramite email ed esponendo nei punti vendita il modulo di richiamo prodotto;
- il 27.09.2017 il Ministero della Salute disponeva il richiamo dei prodotti contaminati;
- il 29.09.2017 individuato il problema nel malfunzionamento di una valvola sulla propria linea di CP_1 produzione, si assumeva la responsabilità di ritirare tutti i semilavorati forniti a tra il _1
21.08.2017 e il 21.09.2017;
- comunicava a LO i prodotti da ritirare dai punti vendita che venivano immagazzinati presso un unico sito per consentire le verifiche a e al suo assicuratore;
CP_1
CP_
- nei mesi di ottobre e novembre 2017 il personale di e quello di veniva impiegato per _1 risolvere il sinistro;
- a novembre 2017 quantificava a i danni per € 572.741,00, cui aggiungere quelli all'immagine ed CP_1 emetteva il 29.12.2017 nota di debito per tale importo;
- finite le indagini del perito dell'assicuratore di quest'ultima ometteva sino a marzo 2018 di CP_1 autorizzare allo smaltimento dei prodotti difettosi e le accordava di trattenere € 300.000,00 _1 su quanto dovuto per le successive forniture, in attesa della liquidazione del sinistro;
6 - ad aprile 2018, avendo a disposizione le rilevazioni IRI, quantificava anche il danno _1 all'immagine, cui aggiungeva i costi di stoccaggio della merce, per un totale di € 990.654,90;
- ad ottobre autorizzava a una seconda trattenuta per € 200.000,00 sulle forniture nel CP_1 _1 frattempo proseguite tra le parti;
- il 02.01.2019, senza preavviso, comunicava il rifiuto a rinnovare il contratto per il 2019 e CP_1 successivamente, affermava l'illegittimità della trattenuta di € 500.000,00 effettuata da . _1
, in data 23.01.2019, incardinava la causa R.G. 293/2019 chiedendo l'accertamento dei danni arrecati _1 da per la contaminazione con cereali dei semilavorati forniti all'attrice per la produzione degli yogurt CP_1 biologici della linea esente da glutine, quantificati in € 990.654,90 (o nella diversa misura di giustizia), di avere legittimamente trattenuto la somma di € 500.000,00 su quanto da essa dovuto a per altre forniture, con CP_1 condanna della convenuta al pagamento della differenza, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
nelle more del giudizio di merito, il 13.02.2019 depositava ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al CP_1
Tribunale di Como, R.G. n. 674/2019, affermando di essere creditrice di dell'importo di € _1
576.709,45, a fronte del mancato pagamento di forniture risultanti da nove fatture, emesse tra marzo e dicembre 2018, e ottenendo per siffatto importo, in data 04.03.2019, l'emissione del decreto ingiuntivo n.
567/2019, oltre interessi e spese di procedura.
si opponeva con atto di citazione 10.04.2019, iscritto al n. R.G. 1822/2019 e chiedeva, _1 preliminarmente, la riunione dei due procedimenti, e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
l'accertamento dei danni quantificati in € 990.654,90 (o nella diversa misura di giustizia) arrecati da CP_1 all'opponente per la fornitura di semilavorati contaminati con glutine ed impiegati da per la _1 Co produzione di yogurt recanti marchio (quindi idonei al consumo da parte di celiaci), di accertare di aver legittimamente trattenuto la somma di € 500.000,00 su quanto dovuto a in dipendenza di altre forniture, CP_1 nonché la condanna di quest'ultima al pagamento di € 490.654,90 (o nella diversa misura di giustizia), oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In data 02.07.2019 nel giudizio n. R.G. 1822/2019, si costituiva chiedendo dichiararsi la provvisoria CP_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per non essere l'opposizione fondata su prova scritta né di facile o pronta soluzione, il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande avanzate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare a pagare l'importo di € 576.709,45, detratti gli _1 importi dei pagamenti/note di accredito successivi all'emissione del decreto opposto, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/02; con vittoria di spese.
Il (precedente) Giudice, al fine del tentativo di conciliazione, fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 27.11.2019, nella quale proponeva di risolvere la fase cautelare col versamento da parte di di € 225.000,00 in due rate scadenti il 31.12.2019 e 30.05.2020, con rinuncia di alla richiesta _1 CP_1 di provvisoria esecutorietà. Le parti accettavano, venivano chiesti e assegnati i termini di cui all'art. 183, VI c.,
c.p.c. ed infine veniva trasmesso il fascicolo al Presidente di Sezione per i provvedimenti sull'istanza di riunione.
Il Presidente ordinava la chiamata di entrambi i procedimenti alla medesima udienza del 05.05.2020 poi differita al 17.11.2020, e, nel frattempo, le parti depositavano le memorie ex art. 183, VI c., c.p.c.. All'udienza del 17.11.2020 il Giudice, ritenute sussistenti le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva infine la riunione del procedimento R.G. n. 1822/2019 a quello R.G. n. 293/2019.
Nel frattempo, in data 17.04.2019, nel giudizio n. 293/2019 R.G., si costituiva deducendo che: CP_1
7 - aveva stipulato con un accordo per la fornitura di semilavorati per alimenti con decorrenza _1 gennaio 2017;
- a settembre 2017 l'attrice le comunicava di aver trovato, in alcune confezioni di prodotto, cereali che in seguito a verifiche interne, accertava essere dipese dal malfunzionamento di una valvola del CP_1 proprio impianto;
- denunciava tempestivamente il sinistro alla propria assicurazione, , con cui aveva Controparte_2 stipulato due differenti polizze n. 311-000000502 per la responsabilità civile e n. 311-000000565 per il rischio contaminazione;
- ncaricava un perito per gli accertamenti e quantificazione dei danni subiti dall'attrice; CP_2
- l'attrice con lettera del 22.12.2017 quantificava i danni parziali in € 572.741,00 e in data 13.04.2018 effettuava un'ulteriore quantificazione di € 403.000,00;
- contestava la richiesta risarcitoria attorea, a fronte del minor importo dei danni quantificato dal perito incaricato dalla propria compagnia assicurativa, nonché la legittimità di a trattenere senza _1 autorizzazione l'importo di € 500.000,00, corrispettivo di forniture effettuate da a CP_1 _1 successivamente al sinistro;
- aveva ripetutamente invano sollecitato il pagamento del predetto importo e aveva infine dovuto chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per il recupero del proprio credito.
chiedeva quindi, in via preliminare, il differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in CP_1 causa di per essere manlevata;
nel merito, di respingere integralmente le domande e Controparte_2 richieste dell'attrice in quanto infondate, di dichiarare tenuta a manlevarla da ogni pretesa Controparte_2 attorea e condannare la terza chiamata a rifondere a quanto dovesse essere eventualmente tenuta a CP_1 pagare all'attrice; con vittoria di spese legali.
In data 23.04.2019 veniva autorizzata a chiamare in causa . CP_1 Controparte_2
Il 25.09.2019 si costituiva in giudizio deducendo che: Controparte_2
- senza ammissione né riconoscimento alcuno, il proprio perito aveva
contro
-stimato i danni patiti da in un importo che non avrebbe potuto suERre € 527.551,00, come da analitica elencazione _1 per voci e importi;
- tale minore importo sarebbe derivato da differenti calcoli delle varie voci di danno esposte dall'attrice, singolarmente contestate e dal mancato riconoscimento di alcune di esse in quanto infondate;
- la polizza n. 311-000000502, Sezione I, RCT Responsabilità Civile verso terzi (pagg. 19-23) non sarebbe idonea a coprire i danni cagionati dai semilavorati alimentari consegnati da a , CP_1 _1 trattandosi di domande inerenti all'esecuzione di un contratto o di prestazioni monetarie sostitutive dello stesso, nonché di danni cagionati da prodotti dopo la consegna a terzi;
- la citata polizza opererebbe invece con riferimento alla Sezione V – RCP Responsabilità Civile Prodotti
(pagg. 30-34) nei limiti ivi indicati, fermi i massimali, scoperti e franchigie;
- la polizza “Tampering” n. 311-000000565 non sarebbe applicabile in quanto garanzia “danni diretti” con lo scopo di indennizzare dei danni di cui questa abbia risentito in seguito ad una CP_1 contaminazione dolosa o accidentale dei suoi prodotti.
8 chiedeva quindi, in via principale, il rigetto delle domande dell'attrice nei confronti di per le CP_2 CP_1 ragioni dedotte da quest'ultima e, per l'effetto, rigettare o dichiarare assorbita la domanda di garanzia di CP_1 nei confronti di in subordine, di rigettare la domanda di garanzia di verso per CP_2 CP_1 CP_2 inoERtività della polizza “Tampering” n. 311-000000565 e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dell'attrice contro di contenere la condanna di nei limiti del danno ricalcolato nella CP_1 CP_2
contro
-stima oERta dal proprio perito, considerando le sole voci “coperte da garanzia” dalla polizza n. 311-
000000502 applicando massimali, sottomassimali, scoperti e franchigie;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Le parti chiedevano ed ottenevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI c., c.p.c., depositavano le relative memorie e, in seguito alla riunione dei procedimenti del 17.11.2020, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni per l'udienza del 20.10.2021, ove la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tutte le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 09.06.2022 il (precedente) Giudice, ritenuta tuttavia la necessità di espletare una consulenza tecnica, rimetteva la causa sul ruolo;
la perizia veniva depositata l'11.01.2023 e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2023, poi differita al 20.07.2023.
Nelle more, in data 30.06.2023, depositava comparsa d'intervento deducendo che: OP
- il è proprietario del 100% delle quote sociali sia dell'interveniente che di RT
; _1
- si occupa della commercializzazione dei prodotti derivati dal latte di cui farebbero capo tutti _1
i rischi attinenti alla produzione;
- in conformità alle intese contrattuali tra le due società, le aveva risarcito tutti i danni _1 derivati dal sinistro con CP_1
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle domande formulate da nei confronti di _1 CP_1
Le parti precisavano le conclusioni, la causa veniva assegnata ad altro Giudice che rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2023, allorquando ove la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
Le parti, ad eccezione dell'intervenuta, depositavano nuove comparse conclusionali e memorie di replica.
Il nuovo (quinto) Giudice istruttore, con ordinanza 02.05.2024, rimetteva la causa sul ruolo e formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “- quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo:
[...] corrisponde alla € 275.000,00, già comprensivi di ogni accessorio di legge, ivi inclusi _1 CP_1 gli interessi, con revoca del decreto ingiuntivo (nelle forme più opportune che saranno valutate con i difensori delle parti); - quanto al giudizio di risarcimento dei danni: per i danni direttamente patiti dalla
[...]
corrisponde alla € 236.000,00 e _1 Controparte_2 _1 CP_1 corrisponde alla ulteriori € 113.000,00, somme da intendersi tutte già comprensive di _1 ogni accessorio di legge;
per le voci di spesa riferibili a corrisponde alla OP Controparte_2
ulteriori € 100.000,00 a definizione di ogni pretesa;
- per entrambi i giudizi: nessun ulteriore _1 CP importo sarà dovuto per i fatti di causa tra tutte le parti in giudizio, inclusa l'intervenuta che CP_3 dovrà prendere parte alla transazione con rinuncia ad ogni pretesa;
spese di lite di entrambi i giudizi e del monitorio integralmente compensate tra tutte le parti.”, fissando udienza al 02.07.2024 al fine di verificare l'accettazione della proposta.
9 La proposta conciliativa formulata dal Giudice veniva accettata da e mentre veniva rifiutata da CP_1 CP_2 CP_
e - per le quali si costituivano due ulteriori difensori – per essere l'importo offerto inferiore sia _1 ai danni quantificati dal C.T.U., € 607.252,00, che a quelli quantificati dal perito di (pagg. 5 e 6 CP_2 comparsa) pari a € 527.551,00, cui avrebbero dovuto altresì essere aggiungere gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Il precedente Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e dunque implicitamente superflue, ai fini della decisione, le istanze istruttorie formulate dalle parti, fissava l'udienza dell'08.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., autorizzando il deposito di note difensive, di cui si sono avvalse tutte le parti.
Il 06.09.2024 il fascicolo veniva infine assegnato al sottoscritto G.I., sesto giudice della vertenza: al fine di evitare una terza udienza ex art. 189 cpc con fissazione dei termini per le memorie ex art. 190 cpc- già due volte depositate dalle parti, a fine 2021 e fine 2023-, il sottoscritto con ordinanza del 4.10.24, differiva di tre settimane l'udienza, la ridisciplinava per la discussione orale ex art. 281 quinquies c. II, c.p.c “qualificando – quali “comparse conclusionali”- quelle già depositate tra il 20 e il 23 settembre 2024 sotto forma di “note difensive””, e così consentendo la discussione in udienza senza ulteriori depositi.
In data 23.10.2024, all'esito della discussione svolta dalle parti e tenuto conto “dell'avvenuto deposito delle comparse conclusionali ex art. 281 quinquies, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Pacifico è il rispetto delle condizioni di procedibilità della domanda. Ed invero, la materia oggetto di controversia non rientra tra quelle per le quali è richiesta la preventiva proposizione né della domanda di mediazione (art. 5 D.Lgs. 28/2010), né della negoziazione assistita (art. 3 L. 162/2014), avendo un valore superiore ai € 50.000,00; entrambe comunque non sono state tempestivamente eccepite entro la prima udienza.
II.A. Relativamente alla causa R.G. n. 293/2019 è positivamente vagliata l'ammissibilità e tempestività dell'intervento adesivo dipendente di rispetto alle domande e richieste formulate da OP _1
e, conseguentemente, devono trovare rigetto le eccezioni di inammissibilità, tardività e illegittimità formulate da e CP_1 CP_2
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, il termine stabilito dall'art. 268, I c., c.p.c. non oER per l'ipotesi di successivo ritorno della causa all'istruttore (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1018 del 14.04.1971), salvo che il ritorno della causa nella fase dell'acquisizione delle prove sia stato preceduto dalla parziale decisione della lite con una sentenza non definitiva che le istanze dell'interventore tendano a modificare (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n.
2614 del 28.03.1988), circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Infatti, avendo riguardo alla versione dell'art. 268 c.p.c. vigente ratione temporis, LO è intervenuta nel giudizio in data 30.06.2023, ossia quando la causa era stata rimessa sul ruolo per espletare la C.T.U., trovare una soluzione conciliativa e non erano ancora state precisate le conclusioni, la cui udienza era stata fissata per il successivo 11.07.2023, come da verbale di causa del 31.01.2023. L'intervento è pertanto tempestivo.
Quanto invece alla legittimità dell'intervento ex art. 105, c. II, c.p.c. è necessario valutare se sussiste un concreto interesse di LO alla vittoria di una delle parti in causa (nel caso di specie ), per non subire _1 gli effetti riflessi di una sentenza sfavorevole. “L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti ex art. 105 comma secondo cod. proc. civ. deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto
10 giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere – solo in via indiretta o riflessa – pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa” (Cass. Civ., Sez.2, Sent. n. 12758 del 23.12.1993).
Orbene, LO è società che commercializza e distribuisce i prodotti di e secondo il contratto vigente _1 tra le parti (doc. 18 citazione) l'attrice si fa carico di tutti i rischi inerenti alla difformità dei prodotti consegnati per la distribuzione. Nello specifico si vedano gli artt. 1.2, 2.2, 8.2 e in particolare 8.3 secondo cui:
“Conseguentemente, il produttore [n.d.r. ] garantisce a il risarcimento o la sostituzione a _1 CP_3 sue spese, dei Prodotti che presentino difetti di conformità dipendenti da una cattiva qualità delle materie prime o di una cattiva fabbricazione”. Con
, in seguito alla contaminazione con cereali degli yogurt a marchio (linea esente da glutine) per il _1 malfunzionamento di una valvola nello stabilimento di si è resa inadempiente e dunque responsabile CP_1 CP_ contrattualmente nei confronti di , cui ha provveduto a risarcire i danni cagionati dalla distribuzione e commercializzazione di prodotti inidonei al consumo, nonché quelli relativi al ritiro e stoccaggio in apposito sito in attesa delle analisi e dello smaltimento (di cui si dirà nel prosieguo). CP_ Per quanto qui interessa, poiché il 100 % delle quote sociali di e fa capo al _1 RT CP_
le partite risarcitorie risultano essere state versate da a come provate dai documenti
[...] _1 contabili intercompany agli atti (docc. 74, 75 e 76, mem. 183, VI c., n. 2, c.p.c.). _1
CP In seguito all'intervento, è divenuta a tutti gli effetti parte, pertanto, la sentenza farà pieno stato anche nei suoi confronti;
le doglianze delle controparti circa una sua legittimazione ad agire separatamente è da ciò scongiurata, tanto più che la stessa nei propri scritti difensivi precisa di essere intervenuta per tale ragione.
LO inoltre, non svolge alcuna propria domanda, limitandosi a chiedere l'accoglimento delle conclusioni della parte adiuvata da cui è già stata integralmente risarcita: l'interesse all'intervento è dunque quello di veder riconosciuto il sinistro cagionato da e il diritto al risarcimento dei danni unicamente a (non CP_1 _1 avendo LO null'altro a pretendere).
Pertanto l'intervento adesivo dipendente di deve considerarsi pienamente legittimo e dunque OP come tale ammissibile.
II.B. Quanto all'eccezione, sollevata da di carenza di legittimazione ad agire di , essa non CP_2 _1 merita di trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Nel caso di specie vi sono tre autonomi rapporti contrattuali così riassumibili: CA (produttore) e LO
(distributore), contratto doc. 18 dell'atto di citazione;
CA (compratore) e GG (produttore e fornitore di semilavorati), contratto di produzione e fornitura e relativi allegati, doc. 11 dell'atto di citazione;
rapporto di garanzia assicurativa tra (Assicurato) e (Assicuratore) di cui alle due polizze n. 311-000000502 CP_1 CP_2 per i rischi della responsabilità civile (doc. 6 comparsa e n. 311-000000565 “Convenzione Tampering” CP_1 per i rischi di contaminazione (doc. 7 comparsa . CP_1
Pacifico e non contestato è l'an, ossia che il sinistro sia stato originato dalla colposa contaminazione, con cereali, dei semilavorati, per il malfunzionamento di una valvola presso lo stabilimento di semilavorati CP_1 poi da questa venduti e impiegati da per la produzione degli yogurt della linea esente da glutine, _1 idonea al consumo da parte dei celiaci;
yogurt infine venduti da a LO per la commercializzazione e _1 la distribuzione sul territorio nazionale ed estero.
Dopo la scoperta della contaminazione da parte di sui semilavorati forniteli da la prima ha _1 CP_1 immediatamente concordato con LO quanto necessario per il ritiro dei prodotti contaminati per scongiurare danni ai consumatori e divulgando l'informazione anche a mezzo stampa. A fronte dell'acclarato
11 CP_ inadempimento contrattuale di (nei rapporti con ), questa, non appena quantificati i danni, ha _1 CP_ risarcito .
CP_ Risulta evidente, nondimeno, che l'onere risarcitorio di nei riguardi di sia dipeso _1 dall'inadempimento di per aver quest'ultima fornito alla prima semilavorati contaminati da cereali, in CP_1 violazione così delle previsioni contrattuali (doc. 11) e di quelli di cui alle schede tecniche dei prodotti: si faccia in particolare riferimento al profilo della sicurezza alimentare -terza pagina- ove è barrato “No” rispetto alla presenza di cereali contenenti glutine nella ricetta e anche rispetto alla possibilità di cross contamination (docc.
12, 13, 14, 15 e 16).
Ciò premesso in fatti, va rammentato in diritto che, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. CP_ 13533/2001; Cass. 3373/2010). Orbene, ha fornito prova di aver rimborsato di una serie di _1 attività che, in quanto mera società produttrice di derivati del latte, non avrebbe potuto in autonomia gestire, CP_ sostenendone però i relativi costi in forza degli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti (nei riguardi di ): CP_ tali crediti dunque, non sono di , ma, in forza di separati contratti, di . _1
CP_ Ne consegue, da un lato come non abbia alcuna legittimazione ad avanzare autonome domande nei confronti delle odierne parti giudiziali, non avendo più nulla a pretendere per essere stata integralmente risarcita da;
dall'altro come sussista, invece, la legittimazione ad agire di quest'ultima per ottenere il _1 risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, senza che a nulla rilevi il fatto che del trasporto, stoccaggio ed ogni altra attività connessa si sia materialmente occupata LO.
III. Giova trattare partitamente le vertenze dei due giudizi, principiando, per comodità espositiva, dall'opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene cronologicamente successiva, in quanto incardinata dopo rispetto al giudizio R.G. n. 293/2019.
III.I - GG il 13.02.2019 ha iscritto a ruolo ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Como, R.G. n.
674/2019, affermando di essere creditrice di dell'importo di € 576.709,45, a fronte del mancato _1 pagamento di forniture risultanti da nove fatture (docc. da 1 a 9 D.I., comparsa in opposizione), emesse tra marzo e dicembre 2018, e ottenendo per siffatto importo, in data 04.03.2019, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 567/2019, oltre interessi e spese di procedura.
si è opposta con atto di citazione 10.04.2019, iscritto al n. R.G. 1822/2019 chiedendo _1 preliminarmente la riunione col giudizio R.G. n. 293/2019, nel merito di revocare il decreto ingiuntivo opposto e accertare in € 990.654,90 (o nella diversa somma che apparirà di giustizia) i danni arrecati all'opponente da nonché di accertare di aver legittimamente trattenuto € 500.000,00, con condanna di al CP_1 CP_1 pagamento della differenza di € 490.654,90, oltre interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, rivalutazione monetaria;
con favore di spese e competenze.
III.II - Ebbene, non nega di aver ricevuto la merce, ma afferma di non aver pagato le fatture relative _1
a forniture successive al sinistro, in virtù di un accordo secondo cui l'opponente sarebbe stata autorizzata dall'opposta a trattenere la somma di € 500.000,00, in attesa della liquidazione del sinistro, e ciò in seguito a due incontri tra i vertici delle società, che sarebbero avvenuti il 06.03.2018 e il 09.10.2018.
Di ciò, tuttavia non vi è alcuna prova scritta. Agli atti risultano i file in formato .pdf (docc. 46 e 50, atto di citazione r.g. 293/2019) dei messaggi che sarebbero contenuti nelle P.E.C. che avrebbe inviato a _1 in esito a siffatti incontri con il riassunto degli accordi asseritamente raggiunti, tuttavia non risulta CP_1 evidenze di eventuali risposte da parte di che anzi contesta la circostanza (in entrambi i giudizi). D'altra CP_1
12 parte, si osserva, ben avrebbe potuto depositare le risposte di ove ricevute, rimanendo nella _1 CP_1 propria disponibilità probatoria. infatti (che si è costituita chiedendo la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, di respingere CP_1
l'opposizione di e le domande dalla stessa avanzate;
di confermare il decreto ingiuntivo opposto e _1 condannare a pagare l'importo di € 576.709,45, detratti gli importi dei pagamenti/note di accredito _1 successivi e all'emissione del decreto opposto, oltre agli interessi legali di cui al D.Lgs. 231/2002; con vittoria di spese legali) afferma l'illegittimità delle trattenute di negando l'esistenza di alcun accordo, _1 sottolinea che le comunicazioni de quo (docc. 46 e 50 atto citazione) sono di formazione unilaterale da parte di e prive di valore probatorio ed infine richiama due proprie lettere del 15.02.2018 (doc. 5, comparsa _1
e del 19.12.2018 (doc. 6, comparsa in cui sollecita l'attrice opponente al pagamento integrale CP_1 CP_1 delle fatture emesse.
Spetta in questo caso al debitore la prova del fatto estintivo del proprio credito, che tuttavia non _1 risulta essere stata fornita, né alle carenze documentali avrebbe potuto in alcun modo sopperire la prova testimoniale (cap. 35 e 36 della seconda memoria ex art. 183, VI c., c.p.c.). Si rammenta che “i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale, oERno esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti” (Cass. Civ., Sez. 1, Sent.
n. 3336 del 19.02.2015). Nel caso di specie l'accordo ha ad oggetto cifre rilevanti (€ 500.000,00), pari alla fornitura quasi annuale di merce tra le due società, e disattende quanto previsto nel contratto di fornitura stipulato tra le parti che prevedeva il pagamento delle fatture con bonifico bancario a 60 giorni fine mese data ricevimento fattura (art. 5 doc. 11, citazione R.G. 293/2019), da quanto versato in atti non si ritiene _1 provata l'esistenza dell'asserito accordo.
Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, deve concludersi che ha illegittimamente trattenuto le _1 predette somme.
III.III - il 12.04.2019 notificava a controparte l'atto di citazione in opposizione fornendo prova della _1 sussistenza e, in quel momento, esigibilità, di tre note di credito emesse tardivamente nei suoi confronti da giacché relative a fatture del 2017, per i resi dei prodotti contaminati e nello specifico: n. 1019000708 CP_1 per € 18.135,43, n. 1019000709 per € 9.852,47 e n. 1019000710 per € 29.870,21 tutte del 15.01.2019
(rispettivamente docc. 35, 36 e 37, causa R.G. 1822/2019) per un totale di € 57.858,11. _1
Orbene, le note di credito sono state ingiustificatamente emesse oltre un anno e mezzo dopo le rispettive fatture, in data anteriore all'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo avvenuta il 13.02.2019, ma con scadenza
31.03.2029.
Da ciò consegue che esse non erano esigibili al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (04.03.2019), per l'imposizione di una scadenza arbitrariamente stabilita da CP_1
Tale comportamento risulta contrastare con l'esecuzione in buona fede del contratto di cui all'art. 1375 c.c., e rispetto cui non va trascurata la circostanza che, al momento dell'instaurazione del procedimento monitorio, la causa R.G. n. 293/2019 era già pendente ed in essa si sarebbero potute discutere tutte le questioni relative alle forniture evitando sia il giudizio monitorio che quello di opposizione -poi riunito al presente- (evitando spese legali e cospicua attività processuale).
La Suprema Corte con sentenza, Sez. U, Sent. n. 7448 del 07.07.1993 ha stabilito: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una
13 eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”.
Si evidenzia poi che la fattura di di € 75.969,66 (doc. 9 D.I., prodotta da nel giudizio R.G. CP_1 CP_1
1822/2019), non era esigibile al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo (13.02.2019), poiché la scadenza era fissata per il successivo 28.02.2019: la circostanza assume rilevanza ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria.
Ed invero “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 419 del 12.01.2006).
Ciò considerato, deve trovare rigetto la richiesta di GG di rifusione delle spese processuali relative alla fase monitoria.
III.IV. Nel giudizio di opposizione a cognizione piena instaurato il 12.04.2019, ha dimostrato _1
l'esigibilità delle tre note di credito emesse da di cui sopra, per € 57.858,11, nonché il pagamento in CP_1 data 09.04.2019 di un ulteriore bonifico di € 41.315,38 in favore di (doc. 34 causa R.G. CP_1 _1
1822/2019).
Il Giudice dell'opposizione all'udienza del 27.11.2019 ha poi proposto di risolvere la fase cautelare col versamento da parte di di € 225.000,00 in due rate scadenti il 31.12.2019 e 30.05.2020, con rinuncia _1 di GG alla richiesta di provvisoria esecutorietà. Le parti hanno accettato e le restituzioni sono state eseguite.
Le partite contabili, come confermate da a pag. 4 della prima memoria ex art. 183, VI c., c.p.c. (causa _1
R.G. n. 293/2019), sono le seguenti:
€ 576.709,45 importo dell'ingiunzione
€ - 57.858,11 note di credito del genn.2019, ma riferite a resi 2017
€ + 22.464,04 fattura del gennaio 2019 su ordini aperti al 31.12.2018 (doc. 33, causa R.G. _1
1822/2019, importo che riconosce dovuto a e da questa non contestato) _1 CP_1
€ - 41.315,38 bonifico 09.04.2019 (doc. n. 56, causa R.G. 1822/2019) _1
Totale importo trattenuto € 500.000,00
Di questa somma ha pagato a il 30.12.2019, € 112.500,00 (doc. n. 57 causa R.G. _1 CP_1 _1
1822/2019) e il 31 maggio 2020 ulteriori € 112.500,00 (doc. 59.1 mem. ex art. 183, VI c., n. 2, c.p.c.), _1 così residuando un credito di di € 275.000,00. CP_1
Giova rappresentare che secondo la Corte di Cassazione, Sez. 2, Ord. n. 6700 del 13.03.2024 “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia
14 necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha oERto la compensazione atecnica tra il compenso spettante agli arbitri di un lodo dichiarato invalido e il risarcimento danni richiesto nei loro confronti da una delle parti del lodo per il pregiudizio subito).
In definitiva, giacché il giudizio di opposizione consente di riconoscere e compensare una parte dei crediti di nei confronti di devesi accogliere parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocare il _1 CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
III.V. A fronte della reciproca soccombenza, le spese legali del giudizio di opposizione tra e CP_1 _1 trovano integrale compensazione.
Le altre parti del procedimento n. 293/2019 non hanno fatto parte anche di questo, dunque nei loro confronti nessun provvedimento in punto spese deve essere aggiunto.
IV. Per quanto riguarda la causa R.G. n. 293/2019, la domanda risarcitoria di è fondata e deve essere _1 accolta, nei infra indicati in punto di quantificazione danni.
ha dimostrato l'esistenza del contratto con (doc. 11, citazione), l'inadempimento di _1 CP_1 quest'ultima per la contaminazione con cereali e glutine di semilavorati venduti a che ne dovevano _1 essere totalmente privi - come precisato dalle schede tecniche dei prodotti allegati al contratto, in punto di sicurezza alimentare, terza pagina ove è barrato “No” rispetto alla presenza di cereali contenenti glutine nella ricetta e anche rispetto alla possibilità di cross contamination (docc. 12, 13, 14, 15 e 16) – nonché di avere subito una serie di danni di cui però, solo in parte, ha fornito la prova.
Si rammenta, tuttavia, che, in materia di responsabilità contrattuale, grava sul creditore l'onere dell'allegazione e della prova del danno eventualmente subito quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento
(cfr., Cass. n. 21140/2007).
Quanto alla determinazione del danno risarcibile a , subito in conseguenza della contaminazione dei _1 prodotti per causa imputabile esclusivamente a essa viene compiuta sulla base delle risultanze della CP_1 consulenza d'ufficio espletata che si ritiene di condividere integralmente, in quanto immune da vizi logici o giuridici.
Il consulente, dopo aver ricostruito la vicenda sia processuale che storica, esaminato gli atti e i documenti prodotti in entrambi i giudizi riuniti, alla luce dei chiarimenti resi dai consulenti tecnici delle parti nel corso delle oERzioni peritali e nelle relative osservazioni alla relazione preliminare, ha quantificato il danno originatosi dalla condotta di in complessivi € 607.252,00. CP_1
Il C.T.U., a fronte delle eccezioni della convenuta e della terza chiamata sulla tempestività e ammissibilità CP_ CP_ dell'intervento di , nonché della carenza di legittimazione ad agire di per i crediti riferibili a , _1 trattandosi di questioni giuridiche la cui risoluzione non è demandabile al consulente tecnico, ma riservata al giudicante, ha ritenuto di oERre, cautelativamente –ed in maniera metodologicamente inappuntabile-, una suddivisione dei danni riferibili a e a . _1 CP_3
Ciò posto, come già chiarito al punto II,cui si rimanda, tali eccezioni sono state già esaminate e rigettate, pertanto, tale importo deve essere integralmente riconosciuto in favore di . _1
15 Per quanto attiene alle voci di danno richieste da e non riconosciute dal C.T.U., pur vertendosi in _1 materia di responsabilità contrattuale, è applicabile il generale principio ex art. 2697 c.c. sull'onere della prova che incombe sul danneggiato.
Si evidenzia che, per stessa ammissione di (comparse conclusionali del 27.11.2023, pagg. 17-23, e _1 del 16.09.2024, pagg. 17-24), per molte voci di danno non sono state prodotte in giudizio le relative pezze giustificative in quanto fornite al perito di nella fase stragiudiziale e asseritamente riconosciute da CP_2
Poiché in giudizio (comparsa, pagg. 5-8) contesta analiticamente le singole voci di danno, CP_2 CP_2 esposte “senza ammissione né riconoscimento alcuno”, esse non possono riconoscersi neppure in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115, I c., c.p.c.. La mancata dimostrazione documentale di tali importi, in presenza di contestazione, non può che ricadere sulla parte che se ne voleva servire, salva la prova dell'imputabilità a controparte della mancata disponibilità, difettante nel caso di specie.
La ctu, completa ed esaustiva pure nel prendere posizione in relazione alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte (vds all.4,5,6 a dep. del 11.1.23), risulta condivisibile anche laddove (pag.25) quantifica la voce di danno rubricata “danni di immagine”.
In proposito la correttezza dell'elaborato peritale emerge anzitutto nella qualificazione della voce di danno, individuata quale “danno derivante dall'interruzione dell'attività commerciale conseguente al sinistro indennizzabile e successiva all'evento”, e riassumibile nel danno richiesto per il riscontrato peggioramento del trend di vendite nel periodo successivo al sinistro alla linea di produzione. Va per inciso osservato, rispetto alle doglianze sul punto delle parti convenute –da ultimo vds pag.17 note difensive del 18.9.24 di che il ctu CP_1 non ha oERto alcuna riqualificazione, limitandosi invece a considerare i danni richiesti dall'attrice alla convenuta stessa: risulta per tabulas, infatti, che gli stessi fossero, sin dalla prima richiesta stragiudiziale rivolta a (doc 47 citazione) incontrovertibilmente correlati al calo delle vendite (vds ad esempio a pag.2 CP_1
“peggioramento del trend”).
Condivisibile è altresì l'effettiva quantificazione di esso, compiuta dal ctu accuratamente motivando (vds indicazione dei criteri utilizzati, sub pag.29, e dei calcoli ottenuti sub pag.30) le proprie risultanze con l'analisi dei dati: ciò che ha consentito di ottenere un riscontro attendibile con buona approssimazione in un terreno scivoloso quale quello dell'individuazione della perdita di margine legata al calo delle vendite, e soprattutto, all'incidenza su questa del sinistro, rapportata all'andamento rispetto all'anno precedente e rispetto al mercato complessivamente inteso.
Sempre a riguardo, infine, non risulta dirimente, rispetto all'accoglimento dei danni richiesti da , che _1 gli stessi fossero stati inizialmente quantificati dalla stessa nel più ottimistico importo di € 70.000 –non trattandosi di importo quantificato in domanda e suscettibile di andare in contro a preclusioni nella modifica, ma di mera quantificazione interna all'impresa-.
Ciò considerato, deve essere condannata a pagare a , a titolo di risarcimento del danno per il CP_1 _1 sinistro di cui è causa, la somma di € 607.252,00, nonché i richiesti interessi (nella misura prevista dal D.Lgs.
231/2002) e rivalutazione monetaria.
Poiché l'obbligazione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale è debito di valore (ex multis Cass.
Civ., Sez. 2, Sent. n. 9517 del 01.07,.2002), sulla suddetta somma è dovuta la rivalutazione monetaria dal sinistro 18.09.2017 alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma annualmente rivalutata, sono inoltre dovuti gli interessi legali dal sinistro (18.09.2017) alla data della domanda e gli interessi di cui all'art. 1284, IV c., c.c. da tale ultima data al saldo.
V. Quanto alle domande formulate in via pregiudiziale, in via principale ed in subordine dalla terza chiamata esse vanno rigettate per le ragioni sopra esposte. CP_2
16 Ci si sofferma sulla questione della compensazione e relativa richiesta di dichiarazione di estinzione per evidenziare che tale domanda resta assorbita dal mancato riconoscimento della sussistenza dell'accordo di €
500.000,00 tra e di cui al punto III che precede, e dunque dell'illegittimità dell'attrice a CP_1 _1 trattenere le somme dovute a per le forniture di merci successive al sinistro, al cui pagamento CP_1 _1 viene infatti condannata.
VI. Quanto ai rapporti tra e la domanda di di essere manlevata e tenuta indenne da CP_1 CP_2 CP_1 da ogni pretesa attorea relativa al sinistro di cui è causa, con conseguente condanna della terza CP_2 chiamata a rifondere a quanto questa sarà condannata a pagare a , è fondata e merita di CP_1 _1 trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
ha dimostrato di aver stipulato con due differenti polizze: n. 311-000000502 per i rischi della CP_1 CP_2 responsabilità civile (doc. 6 comparsa e n. 311-000000565 “Convenzione Tampering” per i rischi di CP_1 contaminazione (doc. 7 comparsa . Quest'ultima non oER nel caso de quo per le seguenti ragioni. CP_1
La “Convenzione Tampering” è una garanzia “danni diretti” che ha lo scopo di indennizzare dei danni di CP_1 cui questa abbia risentito in seguito ad una contaminazione dolosa o accidentale dei suoi prodotti. Infatti a pag.
13 della Convenzione, all'art. 1, “Oggetto dell'assicurazione”, si prevedono le ipotesi di: a) “Evento tampering –
Contaminazione Dolosa”, b) “Evento Contaminazione Accidentale intendendosi tale la contaminazione fortuita
e non intenzionale ad oER di una sostanza esterna o per effetto di una errata etichettatura dei Prodotti
Assicurati”, a condizione che “
1. La contaminazione accidentale tragga origine dall'azione di una sostanza esterna o da un errore di etichettatura”. Orbene i semilavorati venduti a non sono stati CP_1 _1 contaminati da alcuna sostanza esterna, bensì da cereali, quotidianamente utilizzati da che, CP_1 semplicemente, non erano tra gli ingredienti previsti per quegli specifici prodotti poiché destinati alla produzione di yogurt della linea esente da glutine di . _1
Ne consegue pertanto l'inoERtività di tale polizza per la copertura dei danni oggetto dell'odierno giudizio.
È applicabile invece l'altra polizza stipulata tra le parti, ossia la n. 311-000000502 per i rischi della responsabilità civile (doc. 6, comparsa , di cui ERltro non è contestata da l'oERtività, nei CP_1 CP_2 limiti delle voci di danno coperte, di franchigie, di massimali, di sottomassimali e di scoperti.
In particolare, si deve considerare la Sezione V – RC Prodotti (pag. 6 della polizza) in cui è specificato il
“Massimale per periodo” pari a € 5.000.000,00, la “Franchigia o Scoperto minima/o per sinistro” fissati al 10% col minimo di € 30.000,00, il “PROSPETTO B – CONDIZIONI PARTICOLARI SOTTOLIMITATE”, pag. 7, tabella
“SEZIONE V - RCP”, nonché le pagg. 30-34 sulle norme che regolano la responsabilità civile prodotti (RCP).
Occorre analizzare singolarmente le voci di danno risarcibili a , così come riconosciute dal C.T.U. _1 CP_ tenendo conto anche delle voci riferite a , da imputarsi anch'esse all'attrice per le ragioni esposte al punto
II., senza tuttavia considerare gli importi che in virtù dello scoperto e della franchigia non sono comunque indennizzabili, né contestati da in comparsa conclusionale (nello specifico si rileva che nella memoria di CP_1 replica 18.12.2023, pag. 8, è la stessa ad affermare esservi convergenza con sulle franchigie, ciò CP_1 CP_2 ad eccezione della voce “spese legali” di cui si dirà nel prosieguo):
- Costo totale prodotti richiamati: € 223.005,00;
oER una scissione della suddetta voce in due sub-componenti, “valore prodotti finiti” per € CP_2
181.375,00 e “controvalore del prodotto assicurato” per € 41.630,00, suddivisione non contestata da CP_1 che, pacificamente, nella propria comparsa conclusionale 18.09.2024 (pag. 23) afferma che tale ultimo importo non è assicurato sulla base del comma 1. 1.4 lett. a) delle condizioni di assicurazione, confermando quanto affermato anche da CP_2
17 deve invece manlevare sulla base della Sez. V RCP art. 2, per il “valore prodotti finiti”, cui deve CP_2 CP_1 applicarsi uno scoperto del 20% (pag. 7 polizza) e dunque per la somma di € 145.100,00 (€ 181.375,00 – 20%).
- Margine cessante su mancate vendite: € 50.009,00; deve manlevare dell'importo e ciò ai sensi dell'art. 1, comma 1.1 (pag. 30) in quanto CP_2 CP_1 riconducibile nel novero dei “danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza”. Poiché non
è contestato tra le parti che il sinistro de quo sia indennizzabile a termini di polizza, si precisa che tale voce di danno è certamente conseguenza dell'impossibilità di di produrre yogurt per l'interruzione delle _1 attività industriali, tuttavia, ai sensi dell'art. 3 “FRANCHIGIE”, oER quanto previsto alle pagg. 6 e 7 della polizza, ossia lo scoperto del 10% col minimo di € 30.000,00 pertanto sarà dovuta solo la differenza di €
20.009,00 (€ 50.009,00 – € 30.000,00).
- Spese legali: € 25.000,00
non è tenuta a manlevare dell'importo predetto contestato da a pag. 18 della CP_2 CP_1 CP_2 C memoria ex art. 183, VI c., n. 1 c.p.c.: “M) Assistenza assicurativa a e (€ 25.000,00): rappresenta CP_3 C una spesa (e non un danno) volutamente assunto da e . Non è coperto”. in entrambe le CP_3 CP_1 proprie comparse conclusionali del 24.11.2023 (pag. 21) e 18.09.2024 (pag. 24) ha affermato invece l'integrale CP_ copertura di tale voce (pur riferendosi alle spese legali di € 3.000,00 e non di ). Tuttavia _1 dall'esame della polizza non risulta essere una spesa rimborsabile.
- Danni di “immagine” - danni da sospensione attività: € 283.000,00
deve manlevare dell'importo e ciò ai sensi dell'art. 1, comma 1.1 (pag. 30, di cui sopra), ma si CP_2 CP_1 applica lo scoperto di cui alle pagg. 6 e 7 della polizza, ossia 10% col minimo di € 30.000,00, pertanto sarà dovuta solo la differenza di € 253.000,00 (€ 283.000,00 – 30.000,00).
Ne consegue in definitiva che dovrà a in virtù dell'oERtività della polizza per i rischi della CP_2 CP_1 responsabilità civile n. 311-000000502 (doc. 6, comparsa la somma di € 418.109,00 (€ 145.100,00 + € CP_1
20.009,00 + € 253.000,00).
in applicazione del principio di cui all'art. 1917, c. 3, c.p.c. è tenuta a tenere indenne delle CP_2 CP_1 spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato.
VII. Le spese di lite, tenuto conto del complessivo esito della causa R.G. n. 293/2019, sono regolate secondo il principio della soccombenza (premessa la già avvenuta separata regolazione di quelle della fase monitoria e dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ut supra).
e devono essere condannate, in solido fra loro, a rifondere a le spese del CP_2 CP_1 OP presente giudizio che si liquidano in € 2.100,00 per compensi come da nota spese 19.09.2023, oltre 15% spese forf., oltre IVA se dovuta e c.p.a., alle rispettive aliquote di legge. Infatti “Il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto "ad adiuvandum" è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento” (cfr., Cass. Civ., Sent. n. 1670 del
14.05.2018).
e devono altresì essere condannate, in solido fra loro, a rifondere a le spese CP_2 CP_1 _1 sostenute per il presente giudizio che si liquidano ai sensi dell'art. 6 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, con riferimento ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, tra i minimi e i medi quelli per la fase di trattazione (non essendo stata svolta istruttoria orale), e dunque in complessivi € 23.500,00
18 per compensi, € 1.710,00 per esborsi (questi ultimi come limitati dalla nota spese 19.09.2024), oltre 15% spese forf., oltre IVA se dovuta e c.p.a., alle rispettive aliquote di legge.
e devono altresì essere condannate, in ossequio al principio di soccombenza, in solido tra CP_2 CP_1 loro, al pagamento, in via definitiva, del compenso del C.T.U. dott. di cui al decreto di Persona_2 liquidazione del 26.01.2023 (ove invece l'imputazione era stata compiuta, provvisoriamente, a carico solidale delle parti) per l'importo di € 5.116,33 per onorario, oltre accessori di legge, detratti gli eventuali acconti già versati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando in relazione ai due giudizi riuniti supra specificati, ogni altra istanza, domanda, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Preliminarmente:
Rigetta le eccezioni di inammissibilità, tardività e illegittimità formulate da e CP_1 [...] dell'interveniente adesivo dipendente nella causa R.G. n. 293/2019 per le CP_2 OP ragioni di cui in parte motiva.
Rigetta l'eccezione sollevata da di carenza di legittimazione ad agire di Controparte_2 [...] per le ragioni di cui in parte motiva. _1
Nel merito:
Accoglie, parzialmente, l'opposizione di e per l'effetto revoca il decreto _1 ingiuntivo n. 567/2019 emesso in favore di dal Tribunale di Como in data 04.03.2019.CP_1
Accertata l'illegittimità di a trattenere l'iniziale somma di € 500.000,00 _1 dovuta a per forniture di merci successive al sinistro, condanna CP_1 _1 al pagamento in favore di (I) delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto n.
[...] CP_1
567/2019 per € 576.709,45, nonché (II) della fattura di gennaio 2019 di € 22.464,04, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura sino all'effettivo saldo, detratti:
- gli importi di cui alle note di credito emesse da in favore di CP_1 _1
n. 1019000708, n. 1019000709 e n. 1019000710 per un totale di € 57.858,11;
[...]
- gli importi già versati da a ossia € 41.315,38 di cui al _1 CP_1 bonifico 09.04.2019, € 112.500,00 di cui al bonifico 30.12.2019 ed € 112.500,00 di cui al bonifico
31 maggio 2020. per l'effetto condanna al pagamento in favore di della _1 CP_1 differenza tra la sommatoria dei punti I e II e la sommatoria dei punti a) e b).
Condanna a pagare, a titolo di risarcimento del danno, per il sinistro di cui è causa, a CP_1
la somma di € 607.252,00 (seicentosettemiladuecentocinquantadue/00), _1 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro 18.09.2017 alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma annualmente rivalutata, gli interessi legali dal 18.09.2017 alla data della domanda e successivamente dalla domanda al saldo gli interessi di cui all'art. 1284, IV c., c.c..
Condanna a rifondere a l'importo di € 418.109,00 Controparte_2 CP_1
(quattrocentodiciottomilacentonove/00) in forza dell'oERtività della polizza per i rischi della responsabilità civile n. 311-000000502 per il sinistro di cui è causa.
19 Rigetta le altre domande formulate dalle parti.
In punto spese:
Compensa interamente tra e le spese legali del procedimento _1 CP_1 di opposizione al decreto ingiuntivo causa R.G. n. 1822/2019.
Nulla dovuto a da in relazione alle spese legali della fase CP_1 _1 monitoria, stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo (ed in ogni caso tenuto conto del rigetto della richiesta di GG di rifusione delle spese in parte qua).
Condanna in riferimento alla causa R.G. n. 293/2019, e in solido tra Controparte_2 CP_1 loro, alla rifusione:
- a in persona del l.r.p.t, delle spese di lite, che si liquidano in € 23.500,00 _1
(ventitremilacinquecento/00) per compensi, € 1.710,00 per esborsi, oltre 15% spese forf., oltre IVA se dovuta e c.p.a., alle rispettive aliquote di legge;
- all'intervenuta in persona del l.r.p.t, le spese di lite che si liquidano in € 2.100,00 OP
(duemilacento/00) per compensi, oltre 15% spese forf., oltre IVA se dovuta e c.p.a., alle rispettive aliquote di legge
Pone a carico di e in solido tra loro, in via definitiva, il compenso del Controparte_2 CP_1
C.T.U. dott. di cui al decreto di liquidazione del 26.01.2023 per l'importo di € 5.116,33 Persona_2 per onorario, oltre accessori di legge, detratti gli eventuali acconti già versati.
Condanna a tenere indenne di quanto questa dovesse pagare a Controparte_2 CP_1
e per spese di lite e spese di C.T.U. relative alla causa R.G. n. _1 OP
293/2019.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti (ed al ctu).
Così deciso in Como il 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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