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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/01/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 308 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 308 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 19 gennaio 2024 ore 10:37, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Spitoni Daniela;
- per parte convenuta l'Avv. Elisa Nannucci.
È presente, ai fini della pratica forense, il dott. Persona_1
Atteso il provvedimento di liquidazione in atti, le parti danno atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il Giudice, quindi, invita le parti a discutere in punto di spese di lite.
L'Avv. Spitoni insiste per la condanna dell' alle spese di lite, da distrarsi in favore dei CP_2
CP_ difensori, dichiaratisi antistatari, in quanto l' è totalmente soccombente e precisa come la decorrenza sia stata specificata nei termini addotti dall' (p.4 ricorso). Inoltre, non ravvede CP_2
CP_ l'atteggiamento zelante e collaborativo da parte di alla luce del tempo trascorso rispetto alla domanda amministrativa.
L'Avv. Nannucci chiede una compensazione parziale delle spese di lite, alla luce della condotta di CP_ di natura collaborativa prima della prima udienza di discussione.
1 Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 14:50
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 19.1.2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 308 / 2023 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Daniela Spitoni e dell'Avv. Giulio Dini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: assegno sociale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. La ricorrente ha depositato il 27.4.23 ricorso tendente al riconoscimento dell'assegno sociale, rigettato in sede amministrativa per non aver la ricorrente coltivato la richiesta di un assegno di
3 mantenimento in suo favore in sede di separazione dal marito, rinuncia ritenuta dall'Istituto indicativa dell'assenza di uno stato di bisogno. CP_ Assume l'erroneità dell'assunto dell' richiamando pronunce di merito e di legittimità intervenute in punto di neutralità della condotta assunta dalla richiedente il beneficio assistenziale in sede di separazione dal coniuge.
II. Si è costituito l' , evidenziando come la sede, su parere dell'Avvocatura, Controparte_3 abbia avviato procedimento di autotutela per la liquidazione della prestazione, avvenuta poi nelle more con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
(nel caso di specie, 1.1.2022).
III. La causa è quindi suscettibile di essere decisa all'udienza odierna, alla luce del provvedimento di liquidazione avvenuto in data antecedente la celebrazione della prima udienza di discussione e della concorde richiesta delle parti di pronuncia di cessazione della materia del contendere, salvo prendere diverse posizioni in ordine alla ripartizione delle spese del giudizio.
IV. Ebbene, l'autotutela avvenuta nelle more del procedimento costituisce elemento che, ad avviso di chi scrive, è del tutto atto a superare i motivi di controversia tra le parti (salvo quello relativo alla ripartizione delle spese del giudizio), dovendosi quindi pervenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
V. Occorre difatti ribadire che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (pronuncia che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n. 16755 del 2020 e che
“costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”; in senso conforme, ex multis, Cass., n. 14617 del 2021).
VI. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta comunque l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti
4 motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass. n. 3148 del 2016; Cass., n. 27766 del
2021).
VII. Nel caso di specie, la questione relativa alla spettanza della prestazione risulta posta fondatamente, attesi i principi in materia e la documentazione attinente alla situazione reddituale della ricorrente (non titolare di alcun reddito personale, né di rendite catastali, né di beni immobili, ma CP_ unicamente con usufrutto dell'immobile dove è residente). Del resto, anche l' non aveva contestato la sussistenza dei requisiti, salva la considerazione espressa sulla scelta della ricorrente di rinunciare all'assegno di mantenimento, indicativa, ad avviso dell'Istituto, dell'assenza di un effettivo stato di bisogno.
Come noto, l'assegno sociale è una prestazione con natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare i mezzi necessari per vivere alle persone che abbiano superato una prefissata soglia di età e che non dispongano di tutela previdenziale per fronteggiare gli anni a venire. La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato, ma proprio per questo va escluso che, ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale, assuma rilevanza una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione, salvo situazioni in cui le circostanze di fatto in merito alla situazione personale e familiare del richiedente delineino un abuso del diritto.
Nel caso di specie, non si rinvengono elementi in tal senso, né tali circostanze impeditive CP_ risultano allegate dall' che, diversamente, ha provveduto prima di qualsivoglia approfondimento istruttorio a procedere in autotutela a riconoscere il diritto alla parte ricorrente.
VIII. Occorre, tuttavia, evidenziare il comportamento dell' , che ha Controparte_3 provveduto in autotutela, evitando quindi la prosecuzione del procedimento appena instaurato e la liquidazione dell'importo senza attendere una pronuncia giurisdizionale ovvero ulteriori approfondimenti istruttori in punto di effettività dello stato di bisogno della ricorrente a fronte della situazione personale per come anche rappresentata nell'unico atto a disposizione del Tribunale, ovvero l'atto di separazione concretizzato in un accordo di negoziazione assistita. Tale condotta, valorizzabile ai sensi dell'art. 88 c.p.c., giustifica la compensazione delle spese di giudizio nella misura CP_ di un terzo. Gli ulteriori due terzi devono porsi a carico dell' e vengono liquidati come da dispositivo che segue in base ai parametri forensi aggiornati, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale (che impone di non tener conto della fase istruttoria) e dell'estrema linearità
5 dovuta al relativo esito. Le somme di seguito liquidate vanno poste in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese di lite, che liquida per Controparte_3
l'intero in €. 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari. Compensa l'ulteriore terzo delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Prato, il 19.1.2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 308 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 19 gennaio 2024 ore 10:37, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Spitoni Daniela;
- per parte convenuta l'Avv. Elisa Nannucci.
È presente, ai fini della pratica forense, il dott. Persona_1
Atteso il provvedimento di liquidazione in atti, le parti danno atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il Giudice, quindi, invita le parti a discutere in punto di spese di lite.
L'Avv. Spitoni insiste per la condanna dell' alle spese di lite, da distrarsi in favore dei CP_2
CP_ difensori, dichiaratisi antistatari, in quanto l' è totalmente soccombente e precisa come la decorrenza sia stata specificata nei termini addotti dall' (p.4 ricorso). Inoltre, non ravvede CP_2
CP_ l'atteggiamento zelante e collaborativo da parte di alla luce del tempo trascorso rispetto alla domanda amministrativa.
L'Avv. Nannucci chiede una compensazione parziale delle spese di lite, alla luce della condotta di CP_ di natura collaborativa prima della prima udienza di discussione.
1 Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 14:50
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 19.1.2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 308 / 2023 r.g. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Daniela Spitoni e dell'Avv. Giulio Dini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: assegno sociale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. La ricorrente ha depositato il 27.4.23 ricorso tendente al riconoscimento dell'assegno sociale, rigettato in sede amministrativa per non aver la ricorrente coltivato la richiesta di un assegno di
3 mantenimento in suo favore in sede di separazione dal marito, rinuncia ritenuta dall'Istituto indicativa dell'assenza di uno stato di bisogno. CP_ Assume l'erroneità dell'assunto dell' richiamando pronunce di merito e di legittimità intervenute in punto di neutralità della condotta assunta dalla richiedente il beneficio assistenziale in sede di separazione dal coniuge.
II. Si è costituito l' , evidenziando come la sede, su parere dell'Avvocatura, Controparte_3 abbia avviato procedimento di autotutela per la liquidazione della prestazione, avvenuta poi nelle more con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
(nel caso di specie, 1.1.2022).
III. La causa è quindi suscettibile di essere decisa all'udienza odierna, alla luce del provvedimento di liquidazione avvenuto in data antecedente la celebrazione della prima udienza di discussione e della concorde richiesta delle parti di pronuncia di cessazione della materia del contendere, salvo prendere diverse posizioni in ordine alla ripartizione delle spese del giudizio.
IV. Ebbene, l'autotutela avvenuta nelle more del procedimento costituisce elemento che, ad avviso di chi scrive, è del tutto atto a superare i motivi di controversia tra le parti (salvo quello relativo alla ripartizione delle spese del giudizio), dovendosi quindi pervenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
V. Occorre difatti ribadire che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (pronuncia che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass., n. 16755 del 2020 e che
“costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”; in senso conforme, ex multis, Cass., n. 14617 del 2021).
VI. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta comunque l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti
4 motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass. n. 3148 del 2016; Cass., n. 27766 del
2021).
VII. Nel caso di specie, la questione relativa alla spettanza della prestazione risulta posta fondatamente, attesi i principi in materia e la documentazione attinente alla situazione reddituale della ricorrente (non titolare di alcun reddito personale, né di rendite catastali, né di beni immobili, ma CP_ unicamente con usufrutto dell'immobile dove è residente). Del resto, anche l' non aveva contestato la sussistenza dei requisiti, salva la considerazione espressa sulla scelta della ricorrente di rinunciare all'assegno di mantenimento, indicativa, ad avviso dell'Istituto, dell'assenza di un effettivo stato di bisogno.
Come noto, l'assegno sociale è una prestazione con natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare i mezzi necessari per vivere alle persone che abbiano superato una prefissata soglia di età e che non dispongano di tutela previdenziale per fronteggiare gli anni a venire. La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato, ma proprio per questo va escluso che, ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale, assuma rilevanza una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione, salvo situazioni in cui le circostanze di fatto in merito alla situazione personale e familiare del richiedente delineino un abuso del diritto.
Nel caso di specie, non si rinvengono elementi in tal senso, né tali circostanze impeditive CP_ risultano allegate dall' che, diversamente, ha provveduto prima di qualsivoglia approfondimento istruttorio a procedere in autotutela a riconoscere il diritto alla parte ricorrente.
VIII. Occorre, tuttavia, evidenziare il comportamento dell' , che ha Controparte_3 provveduto in autotutela, evitando quindi la prosecuzione del procedimento appena instaurato e la liquidazione dell'importo senza attendere una pronuncia giurisdizionale ovvero ulteriori approfondimenti istruttori in punto di effettività dello stato di bisogno della ricorrente a fronte della situazione personale per come anche rappresentata nell'unico atto a disposizione del Tribunale, ovvero l'atto di separazione concretizzato in un accordo di negoziazione assistita. Tale condotta, valorizzabile ai sensi dell'art. 88 c.p.c., giustifica la compensazione delle spese di giudizio nella misura CP_ di un terzo. Gli ulteriori due terzi devono porsi a carico dell' e vengono liquidati come da dispositivo che segue in base ai parametri forensi aggiornati, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale (che impone di non tener conto della fase istruttoria) e dell'estrema linearità
5 dovuta al relativo esito. Le somme di seguito liquidate vanno poste in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese di lite, che liquida per Controparte_3
l'intero in €. 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari. Compensa l'ulteriore terzo delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Prato, il 19.1.2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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