Ordinanza collegiale 17 febbraio 2021
Decreto decisorio 7 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 07/04/2022, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/04/2022
N. 00996/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano, Michela D'Amico, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Comune di Melendugno, Commissario Straord. Prefettura di Lecce Dott. Sandro Cavaliere, -OMISSIS-, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di interdittiva antimafia, prot. -OMISSIS- del 16 maggio 2019, emesso dalla Prefettura di Lecce e comunicato alla ricorrente con nota prot. -OMISSIS- con cui, ai sensi degli artt. 89 bis e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, è stata decretata la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in seno alla -OMISSIS-
- del provvedimento, prot. -OMISSIS-del 21 maggio 2019, emesso dalla Prefettura di Lecce e comunicato alla ricorrente con nota prot. -OMISSIS-con cui, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione della -OMISSIS- con contestuale nomina del Dott. Sandro Cavaliere, nato a -OMISSIS- -OMISSIS-, quale Amministratore Straordinario e Temporaneo e contestuale sospensione di tutti i poteri degli altri organi sociali, per la durata di un anno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Vista l’istanza depositata il 23 marzo 2022, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 7 aprile 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.