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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 966/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale C.F._1
dell'avvocato Daniele Cola, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro il , in persona del in Controparte_1 CP_2
carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., per delega allegata, dai dottori e CP_3 CP_4 CP_5
dipendenti dello stesso , elettivamente domiciliato in Cagliari CP_1
presso la Controparte_6
[...]
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha Parte_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta
pagina 1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L.
n. 107 del 2015 (c.d. carta elettronica del docente).
A fondamento del ricorso, ha esposto di essere inserita nel sistema scolastico statale e di essere stata destinataria di contratti di supplenza a tempo determinato, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Ha quindi allegato di non aver mai percepito, in relazione a tali anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del 23.9.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo
D.P.C.M del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del
23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_7
2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015.
Ha, altresì, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27.10.2023) avesse, ormai definitivamente, riconosciuto il diritto dei docenti a tempo determinato all'accesso al beneficio formativo de quo.
Ha infine concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta
pagina 2 elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, resistendo al CP_1
ricorso.
Ha sostenuto che l'interpretazione letterale e teleologica della norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato ad indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale non lascerebbe spazio ad interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Per quanto concerneva specificamente l'anno scolastico 2022/2023, il ha allegato che la ricorrente, in quell'anno, aveva prestato CP_1
servizio per soli 177 giorni, come da stato matricolare allegato. Pertanto, avendo la ricorrente in tale anno scolastico prestato servizio per meno di
180 giorni, la sua posizione non era equiparabile a quella dei docenti di ruolo.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
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4. Il ricorso è in parte fondato per i motivi di seguito esposti.
4.1. L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche
pagina 3 statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente a tempo determinato, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
pagina 4 rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la nota sentenza n.
29961/2023, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
pagina 5 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Deve precisarsi inoltre che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la L. 10.8.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il
D.L. 13.6.2023, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è infatti intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.8.2023, su posto vacante e disponibile.
Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione VI, con l'ordinanza del 18.5.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo ed al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto), e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Come si è visto anche la Suprema Corte di cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale il beneficio della carta in discorso
pagina 6 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999” o, come nel caso di specie, “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999”.
4.2. Tornando al caso di specie, come risulta dai contratti prodotti e dallo stato matricolare:
1) per l'anno scolastico 2022/2023, la ricorrente ha ricevuto i seguenti incarichi:
- un incarico di supplenza breve e saltuaria dal 27.10.2022 al
28.10.2022;
- un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal
7.1.2023 al 30.6.2023;
2) per l'anno scolastico 2023/2024, la ricorrente ha ricevuto un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, dal
24.9.2023 al 30.6.2024.
Per quanto sopra esposto, la ricorrente ha maturato il diritto invocato in relazione all'anno scolastico 2023/2024.
In relazione, invece, all'anno scolastico 2022/2023, la domanda non merita accoglimento.
Ed infatti, la ricorrente non ha prestato servizio per almeno 180 giorni, né risulta essere stata impegnata nelle operazioni di scrutinio finale dell'anno scolastico in questione.
Si ritiene pertanto che, alla luce del lasso di tempo in cui ha prestato la docenza nell'anno scolastico ora in esame, inferiore ai 180 giorni, la posizione della ricorrente non sia equiparabile a quella del docente di ruolo.
5. In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore CP_1
della ricorrente la somma di euro 500,00, per il solo a.s. 2023/2024,
pagina 7 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
6. In ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda, viene disposta la compensazione delle spese di lite per metà, mentre il convenuto viene condannato alla rifusione delle spese CP_1
processuali per la restante metà.
Le spese residue si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Non si dispone la richiesta maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014, in assenza dei relativi presupposti, non essendo stati gli atti processuali di parte ricorrente redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione. In particolare, essi non consentono né la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, né la navigazione all'interno dell'atto.
Deve essere disposta la distrazione delle spese per come liquidate in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avvocato Daniele
Cola.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso limitatamente all'anno scolastico 2023/2024, e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1
riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 500,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai docenti a tempo indeterminato;
sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma
36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) compensa le spese processuali per metà e condanna il
[...]
alla rifusione delle spese processuali residue, Controparte_1
che liquida in euro 10,75 per spese di contributo unificato e in euro
140,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Daniele Cola.
Cagliari, 18.6.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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