Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2251 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(P.IVA n. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Meri Pizzata, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC) c.da Riposo ricorrente
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Criaco, con il quale è elettivamente domiciliato in Bianco
(RC) via Vittoria Trav. I resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024, la società opponente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 17/02/2024, le è stato notificato un decreto ingiuntivo, con il quale è stato intimato il pagamento della somma di € 4.963,08, oltre rivalutazione, interessi e spese legali, in favore del sig. , a titolo di CP_1
retribuzione per il mese di agosto 2023 e di T.F.R., nei confronti dell'odierno opposto;
- che il sig. è stato assunto con qualifica di “manovale edile CP_1
inquadramento livello 1”, con contratto di lavoro a tempo determinato dal
06/10/2020 al 27/10/2020, successivamente trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la medesima qualifica ed inquadramento;
- che, in data 29/08/2023, il sig. ha comunicato di voler recedere da CP_1
tale rapporto di lavoro;
- che, in data 07/12/2023, a seguito di diversi contatti telefonici risultati infruttuosi, ha provveduto ad inviare al lavoratore, con raccomandata a.r., un formale invito a presentarsi presso i propri uffici amministrativi, al fine di procedere ad una verifica congiunta della situazione debitoria e di consegnare copia dell'ultima busta paga, relativa al mese di agosto 2023, e della C.U. relativa al rapporto lavorativo intercorso;
- che la raccomandata è stata restituita al mittente;
- che, in data 12/12/2023, è stato eseguito un bonifico di euro 1000,00 in favore dell'opposto, a titolo di saldo della busta paga del mese di luglio 2023, imputando, a titolo di acconto della busta paga del mese di agosto 2023, la rimanente parte;
- che, in data 23/12/2023, è stato eseguito un altro bonifico di euro 500,00 quale ulteriore acconto relativo alla busta paga del mese di agosto 2023 e, in data 20/02/2024, è stato disposto il pagamento di euro 1000,00, sempre a titolo di acconto, per il mese di agosto 2023; 3
- che, pertanto, a fronte di una iniziale situazione debitoria pari a complessivi euro 3.764,30, alla data del 20/02/2024, in epoca antecedente alla diffida a adempiere del 11/03/2024, la società aveva già provveduto a versare l'importo di euro 1.592,00 a titolo di acconto;
- che ha adempiuto spontaneamente, anche se in modo parziale, alle proprie obbligazioni e, pertanto, risulta essere in buona fede.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Locri – Sezione Lavoro e Previdenza, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'interposta opposizione e per l'effetto, In via principale e nel merito. - Dichiarare nullo e/o inefficace o comunque annullare e revocare l'opposto decreto poiché totalmente infondato, ingiusto ed illegittimo per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione;
In ogni caso accertare e dichiarare, per le ragioni avanzate nel presente atto, che il Sig. ha provveduto spontaneamente al parziale Pt_1
pagamento di quanto dovuto al Signor cercando più volte un incontro CP_1
con lo stesso al fine di meglio definire un piano di rientro della posizione debitoria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il sig. CP_1
eccependo:
[...]
- che si è dimesso per giusta causa il 29/08/2023;
- che il pagamento di € 1.000,00, qualificato come acconto sullo stipendio di agosto 2023, è stato effettuato in data 20 febbraio 2024, mentre il pagamento dello stipendio di agosto 2023 è avvenuto in parte il 12 dicembre 2023 e in parte il 23 dicembre 2023;
- che, in occasione della diffida inoltrata in data 07/03/2024, l'impresa opponente, in riscontro, avrebbe potuto inoltrare le copie dei bonifici eseguiti invece di limitarsi a replicare di aver provato a contattare il lavoratore per fare 4
chiarezza sui danni arrecati ad un veicolo di proprietà dell'impresa, concesso in uso per consentirgli di recarsi in cantiere;
- che non ha mai ricevuto la raccomandata del 07/12/2023, precedente alle disposizioni di bonifico;
- che ha ricevuto il pagamento della retribuzione relativa al mese di agosto
2023 e un ulteriore importo di 1.000,00 euro, da sottrarre dalle somme spettanti a titolo di T.F.R.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rideterminato al netto dell'importo di € 1.000 corrisposto a titolo di trattamento di fine rapporto.
Istruita la causa, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
L'opposizione è parzialmente fondata, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale giudizio a cognizione ordinaria, l'opponente riveste la qualifica di attore in senso formale, ma è convenuto in senso sostanziale.
Di contro, la parte opposta (convenuta in senso formale) è parte attrice in senso sostanziale e, su di essa, grava l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo.
Se ciò è vero, è anche vero che l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale. In particolare, sull'opponente grava l'onere di provare fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, le posizioni sostanziali delle parti restano invariate, risultando a carico del creditore opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del 5
credito ed a carico del debitore opponente, avente veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Pertanto, trova applicazione in tale sede il principio generale in materia di onere della prova, in forza del quale il creditore opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.
In particolare, in tema di contenzioso sulla retribuzione del dipendente, una volta che il lavoratore abbia fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, incombe sulla parte datoriale l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo.
Nel caso che ci occupa, l'opponente ha agito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non negando il credito, ma assumendo di aver provveduto al parziale pagamento della somma ingiunta, anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo.
A tal fine, ha allegato tra ricevute di bonifici: pertanto, un primo bonifico, di importo di € 1000, recante come causale “Saldo busta paga luglio e acconto agosto 2023” risulta eseguito, in favore dell'opposto, in data 12/12/2023; un secondo bonifico, di importo di € 500,00, recante come causale “Acconto su busta paga mese di agosto 2023”, risulta eseguito, in favore dell'opposto, in data
23/12/203; un terzo bonifico, di importo di € 1000, recante come causale
“Acconto su busta paga mese di agosto 2023”, risulta eseguito, in favore dell'opposto, in data 20/02/2024.
Tali circostanze non sono state contestate dall'opposto che, al contrario, preso atto di quanto allegato dall'opponente e previa verifica dell'effettivo pagamento, ha insistito per il pagamento della somma residua.
Di contro, l'opponente non ha allegato di aver provveduto a corrispondere il saldo in favore del lavoratore. 6
Pertanto, incontestata la sussistenza del credito ed essendo stato provato il parziale adempimento dello stesso, in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo va revocato, in quanto avente ad oggetto il pagamento dell'intera somma, a fronte di una parziale liquidazione, allegata dall'opponente e non contestata dall'opposto.
Nondimeno, preso atto del parziale adempimento, allegato dall'opponente e non contestato dall'opposto, la società opponente va condannata al pagamento del debito residuo.
In merito, il difensore dell'opposto, nel corso dell'udienza di discussione, ha insistito per la condanna del datore di lavoro alla corresponsione del debito residuo, al netto di quanto già versato.
Con riferimento alla quantificazione del credito residuo, osserva il giudicante che l'importo oggetto del procedimento monitorio è stato azionato al lordo delle ritenute.
Tuttavia, sebbene i contributi previdenziali dovuti dal dipendente possano essere trattenuti dal datore di lavoro solo quando la retribuzione venga pagata tempestivamente, il datore di lavoro ha provato di aver corrisposto degli acconti sul credito azionato anteriormente all'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo e, ciononostante, il lavoratore ha agito per l'intero credito, al lordo delle ritenute.
Pertanto, avendo il datore di lavoro corrisposto l'importo di € 2500,00 a titolo di acconto spontaneamente non su ordine del giudice, ma anteriormente all'instaurazione del procedimento monitorio volto al recupero del credito,
l'importo residuo va calcolato detraendo dal totale netto di € 3764,30 l'importo già corrisposto.
Ne discende che il datore di lavoro, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va condannato a corrispondere in favore del lavoratore l'importo residuo di € 1264,30, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. 7
Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e valorizzando il contegno delle parti, considerando che il datore di lavoro ha parzialmente eseguito il pagamento anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo e che il lavoratore, nonostante ciò, ha agito azionando un procedimento monitorio per l'intero importo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
2251/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 77/2024;
- Per l'effetto, preso atto del pagamento parziale effettuato da
[...]
condanna quest'ultima, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'opposto, della residua somma di
€ 1264,30, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 08/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci